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 Massime della sentenza

 

TRIBUNALE DI CATANIA Sez. Dist. di Mascalucia 11 aprile 2003 n. 26053
 

TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE DISTACCATA DI MASCALUCIA


Il Giudice dott. Giuseppe Grasso;

proc. n. 26053/02 – Intrisano A. c. Monaco A.


ritenuto che con ricorso depositato il 24.10.2002 Intrisano Alfio, lamentando immissione di rumori, anche impulsivi, provenienti dall’impianto idrico di Monaco Antonino, collocato all’interno di un casotto posto sul confine, nonché l’allocazione di tubi di acqua potabile a distanza inferiore rispetto a quella legale, chiedeva emettersi il provvedimento cautelare del caso idoneo a far cessare la turbativa e ordinarsi l’arretramento delle dette tubazioni:


ritenuto che il Monaco non si costituiva, sibbene raggiunto da regolare notifica l’11.11.2002;


ritenuto che il nominato CTU, dopo aver accertato l’esistenza di due autoclavi, uno addetto all’impianto idrico interno e l’altro a quello d’irrigazione dell’area a verde, asservita all’immobile del Monaco, ha misurato implementi di rumorosità, a porte chiuse, di 3 dB, durante le ore diurne, e di 4 dB, durante le ore notturne, quanto alla prima fonte; nonché fra i 5 e 6 dB, con eccessi impulsivi ogni 3-4 secondi, quanto al secondo;


ritenuto che le previsioni dettate dal DPCM 1.3.1991, dalla L. 447/1995 e dal D.P.C.M. 14.11.1997, pur avendo un indubbio significato di orientamento interpretativo, specie per quel che concerne le modalità di rilievi significanti, essendo rivolte all’assetto del territorio, non regolano i singoli rapporti fra i privati, ma costituiscono norme rivolte alla P.A., per una regolamentazione dell’assetto urbano che tenga conto dell’inquinamento acustico (in tal senso univocamente Cass. 915/99, 27/00, 12080/00, 10735/01, 6223/02; nonché la prevalente giurisprudenza di merito; da ultimo, trib. Mascalucia, 30.9.2002, Giur. Merito, 2003, I, 247 e Trib. Catania, 13.12.2001, Foro It., 2003, I, 673);


che, pertanto, anche a voler considerare soglia minima, in ogni caso invalicabile, quella prevista nella normativa citata (Cass. 5697/01), i rapporti fra privati restano regolati dall’art. 844 c.c., occorrendo verificare se sia restata superata la soglia di normale tollerabilità;


che l’implemento registrato dal consulente nella misura indicata crea senz’altro situazione d’intollerabilità, specie avuto riguardo alle esigenze di riposo della persona (camera da letto), procurando, un tale aumento della rumorosità (cioè di almeno 3 dB), nella sostanza, il  raddoppio della fonte sonora (cfr. sul punto le pertinenti valutazioni del CTU);


che la detta conclusione risulta condivisa dalla giurisprudenza prevalente (di recente, Cass. 10735/01 e Trib. Catania cit.), non tenendo conto della tesi minoritaria della c.d. “soglia assoluta” (cioè prendere in esame un tetto fisso massimo di rumorosità sopportabile, a prescindere dall’implemento procurato dalla fonte per cui è causa) dell’effettivo disturbo procurato dalla immissione in contestazione, la quale viene a turbare lo specifico precedente;


che l’osservazione contraria, secondo la quale adottando il criterio maggioritario si privilegia vieppiù la salubrità di luoghi comunque scarsamente inquinati acusticamente, non incrina il ragionamento logico-giuridico avversato, stante che il giudice è chiamato a ripristinare a situazione ex ante, che l’illecita immissione ha reso intollerabile, proprio in quel preciso contesto, spettando alla P.A. ridurre l’accumulo di elevata rumorosità di fondo di alcuni contesti;


ritenuto che l’esposizione a fonte rumorosa continua causa, secondo le univoche conclusioni della scienza del settore, danni alla salute psicofisica del soggetto, con coinvolgimento dello stato dell’umore, del disturbo del ciclo sonno-sveglia, e di poi, del sistema nervoso, nonché di quello respiratorio e cardiocircolatorio;


che, proprio per impedire di perdurare di situazione patologica, pur se di tipo transitoria, e, ancor più insorgenza di vere e proprie cronicizzazioni invalidanti (art. 32, Cost.) occorre far luogo a tutela anticipata (S.U. 10186/98), anche, se del caso, invocando interpretazione adeguata dell’art. 844 c.c., imposta proprio dalla richiamata norma costituzionale (fermo restando che nel caso di specie il ricorrente non chiarisce se intenda invocare l’art. 844, cit., o direttamente il proprio diritto alla salute);


ritenuto, pertanto, necessari ordinare immediata inibitoria dell’attività tutta rumorosa, nel mentre rientra nella libera determinazione della parte soccombente, adottare gli accorgimenti suggeriti dal CTU, od altri ed ulteriori, idonei allo scopo, per ridurre le dette immissioni al di sotto della soglia di tollerabilità e riprendere, quindi, il funzionamento dell’attività rumorosa predetta;


ritenuto che, quanto alla lamentata violazione delle distanze in relazione al tubo (trattasi di domanda che devesi qualificare possessoria), la pretesa risulta infondata, trattandosi, per come emerge nitidamente dalla relazione del CTU, di manufatto predisposto allo scopo di consentire smaltimento d’emergenza di eventuali accumuli di acqua oltre il livello massimo nel relativo serbatoio, per il quale, quindi è del tutto esclusa (salvo prova contraria) destinazione al flusso costante di liquidi (la necessità che a questo scopo vengano utilizzate le condutture sottoposte al rispetto delle distanze di cui detto è stata enunciata, seppur ad altro riguardo, da Cass. 10652/94, 7152/95, 12927/91);


ritenuto che occorre fissare il prosieguo per il merito possessorio per quel che concerne il secondo punto di domanda;
 

P.Q.M.


1. ordina a Monaco Antonino di cessare l’utilizzazione dell’impianto idrico mediante l’uso di autoclave elettrico, quale che ne sia la destinazione, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione o notifica della presente ordinanza, assegnando il termine di giorni trenta per l’inizio della causa di merito innanzi il giudice competente;


2. rigetta la domanda di manutenzione attinente al rispetto delle distanze di cui all’art. 889, c..c e rinvia, per trattazione, al 18.9.2003, assegnando al convenuto fino a venti giorni prima per le eccezioni di parte.
 

Mascalucia, 1.4.2003
 

Il Giudice
(Giuseppe Grasso)

 

 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Inquinamento acustico - immissioni - normale tollerabilità - art. 844 c.c. - applicazione. La disciplina contenuta nel d.P.C. 1 marzo 1991, della l. 26 ottobre 1995, n. 447 e del d.P.C. 14.11.1997 è rivolta al p.a. e non regola direttamente i rapporti tra privati, che rimangono comunque soggetti alla regola generale dell’art. 844 c.c. anche in riferimento all’art. 32 Cost.. Pertanto, nei rapporti tra privati deve applicarsi la regola della “normale tollerabilità”. (EST. Grasso – Intrisano c. Monaco) TRIBUNALE DI CATANIA 11 aprile 2003

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