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Legislazione giurisprudenza Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
Consiglio di Stato, Sez. V, del 5 marzo 2003, Sentenza n. 1224
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2002 ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n.
5296 del 2002, proposto da ARPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale per il Veneto - rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Vittorio Domenichelli e Luigi Manzi ed elettivamente domiciliata presso il
secondo, in Roma, via Gonfalonieri n. 5
c o n t r o
- Gareggio Lucio, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Graziani ed
elettivamente domiciliato in Roma, via Premuda n. 6
- Comune di Venezia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Antonio Iannotta, Giulio Gidoni e Nicolò Paoletti ed elettivamente
domiciliato presso quest’ultimo, in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34.
per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sez. III, n. 1988 del 6.7.2001.
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 21 gennaio 2003, il relatore, consigliere
Nicolina Pullano, ed uditi, inoltre, i difensori delle parti, come da verbale di
udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
Il Tar Veneto ha accolto il ricorso proposto dal sig. Gareggio Lucio avverso il
provvedimento del dirigente del Comune di Venezia n. 2654 del 13.6.2000, con il
quale al Cinematografo Rossini, gestito dal Gareggio, era stato intimato di
adottare, entro trenta giorni, tutte le misure atte ad eliminare il disturbo da
rumore generato dalla proiezione dei films nella sala cinematografica e rilevato
(dall’ARPAV) nelle abitazioni circostanti.
Il Tar ha ritenuto che il provvedimento suddetto fosse illegittimo perché era
stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento e, in particolare, non
era stata garantita la partecipazione dell’interessato, tramite un tecnico di
fiducia, alle misurazioni e rilievi effettuati dai tecnici dell’ARPAV.
Quest’ultima ha impugnato la sentenza chiedendone l’annullamento per erroneità
sotto il profilo della violazione e falsa applicazione delle norme sulla
partecipazione al procedimento amministrativo stabilite dalla L. 241 del 1990,
nonché per illogicità ed irragionevolezza manifeste.
Le argomentazioni difensive svolte a sostegno delle censure dedotte sono state
succintamente ribadite nella memoria che l’appellante ha depositato in
prossimità dell’udienza di trattazione del ricorso.
L’appellato Gareggio, con l’atto di costituzione in giudizio e con una
successiva memoria ha illustrato i motivi di infondatezza dell’appello.
Anche il Comune di Venezia si è costituito, aderendo con la sua memoria
difensiva alla domanda dell’appellante.
D I R I T T O
Nel caso in esame si controverte della legittimità del provvedimento con il
quale il Comune di Venezia ha intimato alla ditta Gareggio - che gestisce in
Venezia una sala cinematografica - di porre in essere tutti gli interventi
idonei ad eliminare il disturbo da rumore rilevato dall’ARPAV, in un immobile
contiguo al cinema, durante la proiezione di un film.
In particolare, il Gareggio, ricorrente in primo grado, ha denunciato la
violazione del principio del giusto procedimento di cui all’art. 7 e ss. della
legge n. 241 del 1990, perché non sarebbe stato messo in grado di presenziare,
mediante comunicazione dell’avvio del procedimento, alle misurazioni e ai
rilievi fonometrici effettuati dai tecnici dell’ARPAV.
La pretesa, diversamente da quanto è stato ritenuto dal primo giudice - che ha
accolto il ricorso condividendo la censura suddetta - si appalesa infondata.
Ed infatti, nella specie deve ritenersi che il procedimento, che si è concluso
con il provvedimento impugnato, abbia avuto inizio allorchè si è verificata in
concreto l’esigenza di cura dell’interesse pubblico perseguito, vale a dire dopo
che l’amministrazione comunale ha avuto conoscenza, a seguito del rapporto dell’ARPAV,
della situazione di effettivo inquinamento acustico denunciato dai cittadini
abitanti nei pressi del cinematografo.
Il rapporto dell’ARPAV è, quindi, atto prodromico che ha costituito il
presupposto per l’apertura del procedimento.
E ciò appare conforme - come fondatamente argomenta l’amministrazione comunale -
alla stessa ratio della disciplina sulla partecipazione al procedimento, la
quale non esclude affatto che la comunicazione di avvio del procedimento possa
essere preceduta o supportata da controlli, accertamenti, ispezioni svolti senza
la partecipazione del diretto interessato, che sarà edotto di queste attività
con la successiva comunicazione di avvio del procedimento e sarà, pertanto,
messo nella condizione di intervenire nella procedura e di verificare e, se del
caso, contestare la veridicità o esattezza degli accertamenti compiuti e la
stessa idoneità degli strumenti tecnici utilizzati.
Pertanto, infondatamente l’appellato ha lamentato di non essere stato messo in
condizione di partecipare agli accertamenti dell’ARPAV, che avevano preceduto
l’avvio del procedimento. Sono, invece, fondate le critiche mosse
dall’appellante alla sentenza impugnata.
Per le ragioni che precedono - e considerato che il secondo motivo di gravame
dell’originario ricorso, che è stato di fatto assorbito dal giudice di primo
grado, non è stato in alcun modo riproposto nel presente grado di giudizio -
l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il
ricorso originario va respinto.
Le spese di giudizio possono essere compensate.
P. Q. M.
il Consiglio di Stato, Sezione quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per
l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo
grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia
eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di
Consiglio del 21 gennaio 2003, con l'intervento dei Signori:
Claudio VARRONE Presidente
Corrado ALLEGRETTA Consigliere
Paolo BUONVINO Consigliere
Aniello CERRETO Consigliere
Nicolina PULLANO Consigliere est.
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
F.to Nicolina Pullano
F.to Claudio arrone
F.to Francesco Cutrupi
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 5 Marzo 2003
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
1)
Inquinamento acustico (denunciato
dai cittadini abitanti nei pressi di un cinematografo) - il rapporto dell’ARPAV
è, atto prodromico che può costituire presupposto per l’apertura del
procedimento - la violazione del principio del giusto procedimento -
infondatezza - l’esigenza di cura dell’interesse pubblico perseguito - ratio
della disciplina sulla partecipazione al procedimento non esclude affatto che la
comunicazione di avvio del procedimento possa essere preceduta o supportata da
controlli, accertamenti, ispezioni svolti senza la partecipazione del diretto
interessato - contestazione. Il ricorrente in primo grado, ha denunciato la
violazione del principio del giusto procedimento di cui all’art. 7 e ss. della
legge n. 241 del 1990, perché non sarebbe stato messo in grado di presenziare,
mediante comunicazione dell’avvio del procedimento, alle misurazioni e ai
rilievi fonometrici effettuati dai tecnici dell’ARPAV. La pretesa, diversamente
da quanto è stato ritenuto dal primo giudice - che ha accolto il ricorso
condividendo la censura suddetta - si appalesa infondata. Nella specie deve
ritenersi che il procedimento, che si è concluso con il provvedimento impugnato,
abbia avuto inizio allorchè si è verificata in concreto l’esigenza di cura
dell’interesse pubblico perseguito, vale a dire dopo che l’amministrazione
comunale ha avuto conoscenza, a seguito del rapporto dell’ARPAV, della
situazione di effettivo inquinamento acustico denunciato dai cittadini abitanti
nei pressi del cinematografo. Il rapporto dell’ARPAV è, quindi, atto prodromico
che ha costituito il presupposto per l’apertura del procedimento. E ciò appare
conforme alla stessa ratio della disciplina sulla partecipazione al
procedimento, la quale non esclude affatto che la comunicazione di avvio del
procedimento possa essere preceduta o supportata da controlli, accertamenti,
ispezioni svolti senza la partecipazione del diretto interessato, che sarà
edotto di queste attività con la successiva comunicazione di avvio del
procedimento e sarà, pertanto, messo nella condizione di intervenire nella
procedura e di verificare e, se del caso, contestare la veridicità o esattezza
degli accertamenti compiuti e la stessa idoneità degli strumenti tecnici
utilizzati. Pertanto, infondatamente l’appellato ha lamentato di non essere
stato messo in condizione di partecipare agli accertamenti dell’ARPAV, che
avevano preceduto l’avvio del procedimento. Sono, invece, fondate le critiche
mosse dall’appellante alla sentenza impugnata. Consiglio di Stato, Sez. V,
del 5 marzo 2003, Sentenza n. 1224
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