APPALTI – Appalto – Impresa appaltatrice – Obblighi di cooperazione e coordinamento – Contenuto del capitolato d’appalto – Contratto di pulizia – Teatro dell’Opera di Roma – SICUREZZA SUL LAVORO – Infortuni sul lavoro – Artt. 26, 71, d.lgs. 81/2008 – Posizione di garanzia – Verifica preventiva – Omissioni – Natura delle opere – Rischi specifici – RISARCIMENTO DEL DANNO – Lesioni gravissime e decesso – Risarcimento dei danni in favore delle parti civili – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Principio di correlazione tra l’accusa e la sentenza nei reati colposi – Poteri del giudice – Motivazione – Artt. 516, 521 cod. proc. pen.. (Segnalazione e massima a cura di Ambra Mostarda)
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 4^ LAVORO
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 13 Ottobre 2026
Numero: 35997
Data di udienza: 14 Luglio 2026
Presidente: MONTAGNI
Estensore: LORENZETTI
Premassima
APPALTI – Appalto – Impresa appaltatrice – Obblighi di cooperazione e coordinamento – Contenuto del capitolato d’appalto – Contratto di pulizia – Teatro dell’Opera di Roma – SICUREZZA SUL LAVORO – Infortuni sul lavoro – Artt. 26, 71, d.lgs. 81/2008 – Posizione di garanzia – Verifica preventiva – Omissioni – Natura delle opere – Rischi specifici – RISARCIMENTO DEL DANNO – Lesioni gravissime e decesso – Risarcimento dei danni in favore delle parti civili – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Principio di correlazione tra l’accusa e la sentenza nei reati colposi – Poteri del giudice – Motivazione – Artt. 516, 521 cod. proc. pen.. (Segnalazione e massima a cura di Ambra Mostarda)
Massima
CORTE DI CASSAZIONE Sez. 4 PENALE, 13 ottobre 2026 (Ud. 14/7/2026), Sentenza n. 35997
APPALTI – Appalto – Impresa appaltatrice – Obblighi di cooperazione e coordinamento – Contenuto del capitolato d’appalto – Contratto di pulizia – Teatro dell’Opera di Roma – SICUREZZA SUL LAVORO – Infortuni sul lavoro – Artt. 26, 71, d.lgs. 81/2008 – Posizione di garanzia – Verifica preventiva – Omissioni – Natura delle opere – Rischi specifici – RISARCIMENTO DEL DANNO – Lesioni gravissime e decesso – Risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
Alla stregua dell’art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, è indubbio che anche sul datore di lavoro dell’impresa appaltatrice gravi l’obbligo di attivazione al fine di assicurare la tutela della sicurezza dei propri lavoratori. Pertanto, il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice può rispondere dell’infortunio occorso ai propri lavoratori quando, pur conoscendo l’affidamento di un intervento straordinario (in un luogo che, essendo nella disponibilità del committente e trattandosi di opera extracanone, non era stato sottoposto ad alcuna preventiva valutazione), ometta di verificare preventivamente la natura delle opere da eseguire e l’eventuale sussistenza di rischi specifici, e di attivare la necessaria cooperazione e il coordinamento con il committente per la prevenzione e la protezione della sicurezza dei lavoratori, qualora tali omissioni abbiano impedito la prevenzione di un rischio concreto e prevedibile. (Mass. Am. Mo.)
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Principio di correlazione tra l’accusa e la sentenza nei reati colposi – Poteri del giudice – Motivazione – Artt. 516, 521 cod. proc. pen.
In tema di reati colposi, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l’accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa. In particolare, nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l’aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell’obbligo di contestazione suppletiva di cui all’art. 516 cod. proc. pen. e dell’eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen. Pertanto, ai fini della verifica del rispetto da parte del giudice del principio di correlazione tra l’accusa e la sentenza, è decisivo che la ricostruzione fatta propria dal giudice sia annoverabile tra le (solitamente) molteplici narrazioni emerse sul proscenio processuale (ferma restando l’estraneità al tema in esame della qualificazione giuridica del fatto). La principale implicazione di tale assunto è che, dando conto del proprio giudizio con la motivazione, il giudice è chiamato ad esplicare i dati processuali che manifestano la presenza della narrazione prescelta tra quelle con le quali si sono confrontate le parti, direttamente o indirettamente, esplicitamente o implicitamente.
(Rigetta il ricorso promosso avverso la sentenza del 21/11/2025 – CORTE DI APPELLO DI ROMA) – Pres. MONTAGNI, Est. LORENZETTI
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE Sez. 4 PENALE, 13 ottobre 2026 (Ud. 14/7/2026), Sentenza n. 35997SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Mi.Ba., nata a Roma il ../../….;
avverso la sentenza del 21/11/2025 della CORTE DI APPELLO DI ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;
udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto Aldo ESPOSITO, che è riportato alla memoria scritta depositata e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore delle parti civili Sa.An., Va.Gi. e Va.An., Avv. Luca Montanari del Foro di Roma, il quale ha depositato memoria e ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso o il rigetto del ricorso, la
conferma della sentenza impugnata e delle statuizioni civili e la condanna ricorrente al pagamento delle spese di lite;
udito il difensore di Mi.Ba., Avv. Alessandro Diddi del Foro di Roma, il quale si è riportato alla memoria scritta depositata e ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza del 21 novembre 2025 in epigrafe, in riforma della sentenza pronunciata in data 27 marzo 2024 dal Tribunale di Roma, ha assolto il responsabile del Teatro dell’Opera di Roma dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto, revocando con riferimento al predetto imputato le statuizioni civili. Ha confermato con riferimento all’imputata Mi.Ba. la sentenza appellata che l’aveva condannata alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.
2. Mi.Ba. era stata rinviata a giudizio davanti al Tribunale di Roma, unitamente al responsabile del Teatro dell’Opera di Roma ove si verificava l’infortunio, per rispondere del reato di cui agli artt. 113 e 589, primo e secondo comma, cod. pen. perché, in cooperazione colposa tra loro ciascuno nelle rispettive qualità, la prima di amministratore unico della ditta Ro.In. Srl e datore di lavoro di Va.Ob., il secondo di committente dei lavori di pulizia svolti dalla Ro.In.s Srl, per colpa consistita per Mi.Ba. in imprudenza negligenza imperizia ed in violazione dell’art. 71, comma 7 lett. a), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, cagionavano la morte di Va.Ob. che, cadendo da una scala, riportava lesioni gravissime a seguito delle quali decedeva il 9 agosto 2017. In particolare, il lavoratore, che stava effettuando una pulizia straordinaria del seminterrato palcoscenico, c.d. “fossa”, posta sotto al montacarichi, utilizzava per scendere e risalire una scala portatile semplicemente appoggiata e non ancorata alla sommità della fossa senza che fossero previste altre modalità di accesso e in totale mancanza di una formazione specifica inerente all’utilizzo di tale attrezzatura.
3. La sentenza del Tribunale di Roma e la sentenza della Corte di appello di Roma hanno attribuito la caduta dalla scala e il conseguente decesso del lavoratore Va.Ob. alla condotta colposa dell’imputata Mi.Ba. la quale, anzitutto, ometteva qualsiasi iniziativa, gravante sulla stessa ai sensi dell’art. 26, lett. b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, oltre che specificamente prevista dal contratto di appalto, volta a verificare, mediante specifico sopralluogo, le caratteristiche del luogo di lavoro (l’intero vano del sottopalco) in cui il lavoratore infortunato andava concretamente a svolgere l’attività a lui demandata, da cui derivava la mancata valutazione dei rischi specifici connessi alla sicurezza dei lavoratori incaricati di lavorare nel vano montacarichi (indicato come “fossa” o “buca dei ponti”) che si trovava sotto il palcoscenico del Teatro dell’Opera; in secondo luogo, e, di conseguenza, inviava a svolgere il lavoro di pulizia in un luogo pericoloso – la c.d. “fossa”, posta sotto al montacarichi, in quanto locale sotterraneo che implicava il passaggio da una quota ad un’altra, con modalità di accesso irregolare, privo di parapetti, di prese di aria e di luce, nonché privo di sistemi che consentissero l’ancoraggio di una scala, necessariamente da utilizzare per scendere all’interno della fossa – un lavoratore privo di formazione specifica, siccome stabilito dall’art. 71, comma 7 lett. a), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché privo di qualsiasi attrezzatura di lavoro e, in particolare, sprovvisto di alcun dispositivo di sicurezza (casco, scarpe antinfortunistiche).
4. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione Mi.Ba., a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando tre motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
4.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta travisamento della prova in merito alla individuazione del luogo di lavoro di Va.Ob., ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Si duole, in particolare, del travisamento delle seguenti prove 1) il capitolato d’appalto (All. 1 al ricorso); 2) il contratto di appalto tra la Ro.In. Srl e il Teatro dell’Opera di Roma (All. 2 al ricorso); 3) lo scambio di e-mail del 25 luglio 2017 (All. 3 e 4 al ricorso); 4) la testimonianza di Co.Pa. all’udienza dell’11 gennaio 2023 (All. 7 al ricorso); 5) la testimonianza di Na.Da. all’udienza dell’1 febbraio 2023 (All. 8 al ricorso); 6) la testimonianza di Ie.Br. (All. 7 al ricorso).
Richiama giurisprudenza di legittimità in tema di c.d. “doppia di conforme” e lamenta che entrambe le sentenze dei giudici di merito avessero dato alla richiesta del Teatro dell’Opera fatta con e-mail del 25 luglio 2017 un significato difforme da quello letterale e da quanto previsto dal capitolato d’appalto e dal contratto di appalto, sostenendo che il Capitolato d’Appalto allegava e richiamava espressamente le Planimetrie del Teatro dell’Opera al fine di definire sia la corretta individuazione delle zone da lavorare sia, mediante il colore, le tempistiche con cui svolgere l’attività di pulizia; mentre la Corte di Appello di Roma, attribuendo al colore blu l’individuazione di “un’intera area”, travisava palesemente il significato della colorazione attribuita dallo stesso Teatro dell’Opera di Roma che, tramite il colore, invece, distingueva semplicemente le tipologie di intervento, attraverso una scansione di tipo puramente temporale (nella specie, semestrale). Di conseguenza, l’indicazione contenuta nel contratto di appalto all’art. 1 comma 2 (“Il servizio di pulizia riguarda i locali e gli ambienti indicati, nel numero e nelle superfici, nelle schede tecniche allegate al Capitolato d’Appalto”), obbligava il contraente, ossia la Ro.In. Srl, ad attenersi a quanto previsto dalle Planimetrie allegate al Capitolato, anche per l’individuazione dei luoghi di cui alle richieste di acquisto delle attività extra canone.
Lamenta, inoltre, che entrambe le sentenze dei giudici di merito avesero travisato le dichiarazioni rese dai testimoni Ie.Br., Co.Pa. e Na.Da., che erano state poste a sostegno della assenza di eccentricità del luogo di lavoro nel momento dell’infortunio, mentre invece dal testo delle trascrizioni allegate non si evince alcun passaggio in cui i testi sopra menzionati abbiano collocato il vano montacarichi nella più ampia zona di intervento ricompresa nel “sotto palcoscenico” ed anzi l’unico dato univoco e conforme a tutte le dichiarazioni è quello che l’indicazione di pulire nella fossa sia stata impartita da un dipendente del Teatro dell’Opera.
4.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Si duole, in particolare, che entrambe le sentenze dei giudici di merito avessero omesso ogni valutazione dei contributi dichiarativi offerti dai testi Sa.Ro., Ar.Fr. e Br.Gi., che erano in linea con quanto dichiarato dai testi Ie.Br., Co.Pa. e Na.Da.
Lamenta, pertanto, che la sentenza impugnata abbia omesso di motivare in relazione a doglianze difensive su circostanze indispensabili per l’accertamento del fatto.
4.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e segnatamente degli artt. 521 cod. proc. pen. e 6, par. 4, Direttiva 2012/13/UE per avere la sentenza impugnata attribuito al fatto una violazione di legge diversa da quella contestata, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Si duole, in particolare, che entrambe le sentenze dei giudici di merito, all’esito della istruzione dibattimentale, avessero condannato Mi.Ba. per la violazione della diposizione di cui all’art. 26, lett. b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, mentre Mi.Ba. era stata originariamente imputata del reato di cui agli artt. 113 e 589, primo e secondo comma, cod. pen., per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia in relazione alla violazione dell’art. 71, comma 7, lett. a), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Eccepisce, quindi, la nullità della sentenza impugnata in quanto aveva attribuito al fatto una violazione di legge diversa da quella contestata, in violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. e dell’art. 6, par. 4, Direttiva 2012/13/UE.
Richiama giurisprudenza della Corte di giustizia UE secondo cui qualsiasi modifica della qualificazione giuridica dell’imputazione, sia che incida sugli elementi costitutivi del fatto sia che non incida sugli stessi, anche se comporta per l’imputato l’applicazione di una pena meno severa, deve essere tempestivamente comunicata all’imputato (o al suo avvocato) prima della decisione in modo da consentirgli di predisporre efficacemente la propria difesa, di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione alla nuova qualificazione giuridica.
5. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Aldo Esposito, ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
6. Il difensore delle parti civili Sa.An., Va.Gi. e Va.An., Avv. Lu.Mo. del Foro di Roma, ha depositato memoria e ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso o il rigetto del ricorso, la conferma della sentenza impugnata e delle statuizioni civili e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
7. Il difensore di Mi.Ba., Avv. Al.Di. del Foro di Roma, si è riportato alla memoria scritta depositata e ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato.
2. Il primo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.
La ricorrente lamenta travisamento delle prove documentali e dichiarative in merito alla individuazione del luogo di lavoro di Va.Ob.
Si duole, anzitutto, del travisamento delle prove documentali (il capitolato d’appalto, il contratto di appalto tra la Ro.In. Srl e il Teatro dell’Opera di Roma e lo scambio di e-mail del 25 luglio 2017) in cui erano incorse entrambe le sentenze dei giudici di merito, in quanto 1) il contratto di pulizia sarebbe stato riferibile esclusivamente alla pulizia straordinaria del palcoscenico e del seminterrato palcoscenico e per i soli locali e ambienti indicati, nel numero e nelle superfici, nelle schede tecniche allegate al capitolato d’appalto (art. 1, comma 2, del contratto di appalto); 2) il capitolato d’appalto allegava e richiamava espressamente le Planimetrie del Teatro dell’Opera al fine di definire sia la corretta individuazione delle zone da lavorare sia, mediante il colore, le tempistiche con cui svolgere l’attività di pulizia; 3) alla richiesta del Teatro dell’Opera fatta con e-mail del 25 luglio 2017 i giudici di merito avevano dato un significato difforme da quello letterale e da quanto previsto dal capitolato d’appalto e dal contratto di appalto.
Si duole, inoltre, del travisamento delle dichiarazioni rese dai testimoni Ie.Br., Co.Pa. e Na.Da., che erano state poste a sostegno della assenza di eccentricità del luogo di lavoro nel momento dell’infortunio, mentre invece dal testo delle trascrizioni allegate emergerebbe che 1) non si evince alcun passaggio in cui i testi sopra menzionati abbiano collocato il vano montacarichi nella più ampia zona di intervento ricompresa nel “sotto palcoscenico”; 2) la Ro.In. Srl non aveva mai svolto il servizio di pulizia all’interno del vano montacarichi, peraltro situato in una zona diversa dal sotto palcoscenico.
Le doglianze sono generiche e manifestamente infondate.
I giudici di merito hanno concordemente accertato che la pulizia della cd. “fossa” posta sotto il montacarichi fosse compresa nella richiesta di manutenzione straordinaria avanzata dal Teatro dell’Opera, in quanto la richiesta si riferiva genericamente al seminterrato, ove era situato il montacarichi, senza escludere alcun locale in esso presente.
In particolare, la sentenza del Tribunale afferma che “alla stregua delle risultanze acquisite e, in particolare, alla stregua delle dichiarazioni rese da Na.Da. e Co.Pa., è emerso, con estrema evidenza, che per il personale del reparto interessato dalla attività di manutenzione straordinaria in corso fosse pacifico e scontato che, a seguito della richiesta specificatamente inoltrata per la pulizia del palcoscenico e del seminterratoi, la pulizia del vano montacarichi fosse inclusa. A tale proposito, è circostanza certamente rilevante il fatto che per consentire al Va.Ob. di procedere alla attività di pulizia, più addetti del reparto macchinisti erano stati coinvolti, sin dal giorno precedente, nelle attività di predisposizione dell’area ed è altrettanto rilevante la circostanza che Va.Ob. quella mattina avesse raggiunto il vano montacarichi in assoluta autonomia. Invero, è certo che sia Na.Da. che Co.Pa., il giorno in cui si era verificato l’infortunio, fossero già a conoscenza del fatto che sarebbe stato Va.Ob. ad occuparsi della pulizia del vano montacarichi.” (pag. 18 della sentenza del Tribunale).
Dalla sentenza della Corte di appello risulta, poi, che ” Il vano dove Va.Ob. stava svolgendo la sua attività lavorativa il giorno del fatale infortunio, all’esito dell’incarico a lui pacificamente affidato dalla società di cui Mi.Ba. era amministratrice unica, società datrice di lavoro di Va.Ob., è del tutto coerente con l’oggetto della richiesta di cui alla citata mail in data 25.7.2017, attinente ad una “pulizia straordinaria del seminterrato palcoscenico e palcoscenico…”. Si tratta di una indicazione relativa ad un ‘intera area, quella attinente al seminterrato palcoscenico e palcoscenico, senza esclusione di alcun settore fra quelli appunto collocati nell’ambito della suddetta più generale zona di intervento. È opportuno evidenziare, inoltre, che non si opera nelle mail scambiate dalle parti al riguardo, sopra menzionate, alcun eventuale richiamo ad una delle zone che, nella planimetria prodotta in giudizio, anche a colori, relativa al piano interrato del Teatro dell’Opera di Roma, risultano contrassegnate con diversi numeri. Emerge in ogni caso con ogni evidenza da tale planimetria che il vano indicato come “montacarichi palcoscenico” di cui al numero 8 è posizionato nel “sottopalcoscenico” contrassegnato dal numero 9 (area nel suo complesso contrassegnata dal colore blu). Dunque, già in base a tale documentazione, deve rilevarsi che il vano montacarichi si trova nel “sottopalcoscenico” del Teatro dell’Opera e che, dunque, lo stesso era ben compreso nell’attività di pulizia straordinaria richiesta.
Peraltro, dal complesso delle prove testimoniali espletate è emerso come fosse del tutto pacifico e incontestato il luogo dove si sarebbe svolta l’attività di pulizia straordinaria da parte dell’addetto alle pulizie, Va.Ob., non essendo sorto alcun dubbio in ordine alla concreta individuazione di tale luogo di lavoro, appunto il vano montacarichi posto sotto il palcoscenico, né da parte dei plurimi soggetti coinvolti a vario titolo nell’organizzazione di tale attività di pulizia extra canone, né da parte dello stesso Va.Ob., che, da subito, ha raggiunto in autonomia la sua postazione lavorativa, evidentemente in coerenza con l’incarico a lui affidato dalla società sua datrice di lavoro. Nel frattempo e con anticipo, mediante l’intervento di vario personale all’uopo contattato, il vano era stato reso accessibile, mediante l’apertura della saracinesca, era stato illuminato ed era stata ivi posizionata la scala individuata da Co.Pa., pacificamente appoggiata su un lato della fossa e non ancorata in alcun modo (tanto da essere poi caduta lateralmente all’atto dell’infortunio). Univoche e conformi tra loro sono le testimonianze di Co.Pa. e Na.Da., anche quanto al fatto che il locale da approntare ai fini dello svolgimento del servizio di pulizia straordinaria fosse sottostante i ponti, nel sottopalcoscenico. Certamente significativa, sul punto, è anche la testimonianza di leva Bruno, superiore di Va.Ob., dipendente della ditta di pulizie aggiudicataria dell’appalto da circa vent’anni con la qualifica di preposto, che ha riferito in ordine alla richiesta di andare a pulire una parte del Teatro dell’Opera, in particolare collocata sotto i ponti che “praticamente, i ponti sono sotto al palcoscenico”, attività di pulizia che si fa una tantum, anche se, a suo dire, il vano del montacarichi non era ricompreso nella pulizia del sottopalco, salvo poi chiarire che “tra i ponti e montacarichi insomma non è distante”. Come innanzi già osservato, risulta dal verbale di sommarie informazioni acquisito con il consenso, che lo stesso leva non aveva in alcun modo rilevato un’eventuale eccentricità del luogo in cui si era verificato l’incidente.” (pagg. 9 e 10 della motivazione della sentenza della Corte di appello).
Orbene, il primo motivo di ricorso non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza della Corte di appello e nella sentenza del Tribunale, che trattandosi di “doppia conforme” di affermazione di responsabilità vanno lette come un tutt’uno, e ripete argomenti già presi in esame e rigettati dalla Corte territoriale con motivazione esaustiva, coerente e logica, e quindi insindacabile in sede di legittimità, cosicché le doglianze incorrono in aspecificità.
Deve escludersi, in particolare, il travisamento delle prove documentali (il capitolato d’appalto, il contratto di appalto tra la Ro.In. Srl e il Teatro dell’Opera di Roma e lo scambio di e-mail del 25 luglio 2017) in quanto
1) ai sensi dell’art. 1, comma 2, del contratto di appalto, il servizio di pulizia riguardava i locali e ambienti indicati, nel numero e nelle superfici, nelle schede tecniche allegate al capitolato d’appalto;
2) come osservato dalla Corte di appello, dalla planimetria del Teatro dell’Opera richiamata dal contratto di appalto risulta che il vano indicato come “montacarichi palcoscenico” di cui al numero 8 è posizionato nell’area del “sottopalcoscenico” contrassegnata dal numero 9 e nel suo complesso dal colore blu (vds. planimetria e relativa legenda);
3) nella richiesta di cui alla e-mail in data 25 luglio 2017, attinente ad una “pulizia straordinaria del seminterrato palcoscenico e palcoscenico…”, si fa riferimento ad un’intera area, quella attinente al seminterrato palcoscenico e palcoscenico, senza esclusione di alcun settore fra quelli appunto collocati nell’ambito della suddetta più generale zona di intervento;
4) il personale della Ro.In. Srl non ha contestato la destinazione del Va.Ob. in particolare, nonostante la previa conoscenza – a seguito della richiesta di cui alla e-mail in data 25 luglio 2017 – della richiesta di lavoro extra canone, non ha contestato, come avrebbe potuto e dovuto ex artt. 5, 15 e 17 del contratto di appalto, l’ambito spaziale di intervento da parte dei propri dipendenti (e non ha verificato la zona di intervento, né ha predisposto le opportune cautele).
Deve escludersi, altresì, il travisamento delle dichiarazioni rese dai testimoni Ie.Br., Co.Pa. e Na.Da., e l’eccentricità del luogo di lavoro ove si era verificato l’incidente mortale, in quanto i testi Co.Pa. e Na.Da. hanno confermato che l’attività di pulizia straordinaria riguardava anche il vano montacarichi (la cd. “fossa” o “buca dei ponti”, posta sotto al montacarichi) che si trovava sotto il palcoscenico del Teatro dell’Opera.
In particolare, il teste Co.Pa., dipendente del Teatro dell’Opera con la qualifica di macchinista di palcoscenico, ha riferito che era stato incaricato dal suo superiore Na.Da. di “fare assistenza” alla ditta delle pulizie (“il giorno 30, mi pare, il 30, sì, stavo a caracalla, mi è stato comunicato che la mattina seguente dovevo tornare in teatro per fare assistenza alla ditta delle pulizie, perché ci stava la pulizia del sotto montacarichi perché la ditta… stava pulendo sotto il palcoscenico e il giorno dopo, il giorno 31, doveva, toccava a quella diciamo del sotto montacarichi”, “perché c’è stata una richiesta, io dovevo solo fare assistenza”, “a fine stagione del teatro, si alzano i ponti e si lubrificano e c’è la pulizia del sotto”) e che, pertanto, aveva messo a disposizione dell’addetto alle pulizie, Va.Ob., dipendente della società Ro.In. Srl, una scala e aveva chiamato l’elettricista per illuminare il piano del vano ove alloggiava il montacarichi, “sotto il palcoscenico”. Al Co.Pa. era stato detto che avrebbe dovuto fare assistenza alla ditta di pulizie nel vano montacarichi sulla base di una richiesta in tal senso effettuata alla ditta incaricata (vds. pag. 5 della sentenza del Tribunale).
Il teste Na.Da. – all’epoca dei fatti responsabile dei ponti mobili del Teatro dell’Opera di Roma – “riferiva di aver incaricato il Co.Pa. di prestare assistenza al Va.Ob. per le pulizie del vano del montacarichi che descriveva come locale “sottostante i ponti”. Precisava che in quei giorni erano in corso delle attività di manutenzione ed era stato informato dal suo diretto superiore Gi. Sa. che quel giorno era prevista la pulizia della fossa e che deputato a tale attività sarebbe stato Va.Ob. Il suo superiore Sapucci gli aveva espressamente dato il seguente ordine “fai andà a pulire qualcuno il locale sottostante i ponti” (v. deposizione Na.Da., udienza del 01/012/2013, f. 23). Ancora, precisava che la pulizia nel vano montacarichi, chiamato dal teste “la buca dei ponti” veniva eseguita una tantum, in quanto si effettuava solo prima dell’intervento degli addetti alla manutenzione del montacarichi. Na.Da., sul punto, precisava “è particolare perché non è un posto di passaggio. È una macchina ponti che va pulita una volta l’anno. Noi la puliamo preventivamente prima che interviene la ditta che fa manutenzione (v. deposizione Na.Da., udienza del 01/02/2023, f.23). In ordine alle tempistiche precisava “oppure passano due anni, tre anni, non sempre è periodica tutti gli anni… è particolare perché non è un posto di passaggio” (f. 23). Riferiva, altresì, che conosceva Va.Ob. da anni, in quanto, sebbene la società addetta alle pulizie cambiasse spesso, i dipendenti erano rimasti nel
tempo sempre gli stessi ed Va.Ob. era da molto tempo l’addetto alle pulizie del palcoscenico” (pag. 7 della sentenza del Tribunale).
Anche il teste Ie.Br. – superiore di Va.Ob., dipendente della ditta di pulizie Ro.In. aggiudicataria dell’appalto da circa venti anni con la qualifica di preposto – ha riferito che era a conoscenza che vi era stata una richiesta da parte del Teatro dell’Opera avente ad oggetto la pulizia, che si fa una tantum, di una parte del teatro, in particolare collocata “sotto i ponti”, ponti che sono “sotto al palcoscenico”, dichiarando tuttavia che il vano del montacarichi non era ricompreso nella pulizia del sottopalco, salvo poi chiarire che “tra i ponti e montacarichi insomma non è distante”. Peraltro, risulta dal verbale di sommarie informazioni acquisito con il consenso, che lo stesso leva non aveva in alcun modo rilevato un’eventuale eccentricità del luogo in cui si era verificato l’incidente (pagg. 8 e 9 della sentenza del Tribunale).
Orbene, alla luce anche di queste dichiarazioni, la Corte di appello, con motivazione congrua e non illogica, ha concluso che “dal complesso delle prove testimoniali espletate è emerso come fosse del tutto pacifico e incontestato il luogo dove si sarebbe svolta l’attività di pulizia straordinaria da parte dell’addetto alle pulizie, Va.Ob., non essendo sorto alcun dubbio in ordine alla concreta individuazione di tale luogo di lavoro, appunto il vano montacarichi posto sotto il palcoscenico, né da parte dei plurimi soggetti coinvolti a vario titolo nell’organizzazione di tale attività di pulizia extra canone, né da parte dello stesso Va.Ob., che, da subito, ha raggiunto in autonomia la sua postazione lavorativa, evidentemente in coerenza con l’incarico a lui affidato dalla società sua datrice di lavoro”.
Il dedotto vizio di travisamento delle risultanze probatorie lamentato dalla ricorrente è, quindi, manifestamente infondato.
3. Il secondo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.
La ricorrente lamenta l’omessa valutazione delle dichiarazioni rese dai testi Sa.Ro., Ar.Fr. e Br.Gi., che sarebbero in linea con quanto dichiarato dai testi Ie.Br., Co.Pa. e Na.Da.
I giudici di merito hanno concordemente accertato che il 25 luglio 2017 Sa.Ro., responsabile dell’ufficio gare del Teatro dell’Opera nonché R.U.P., aveva inviato via e-mail una richiesta di “pulizia straordinaria del seminterrato palcoscenico e palcoscenico” alla società Ro.In. Srl aggiudicataria dell’appalto (pag. 3 della motivazione della sentenza della Corte di appello).
La Mi.Ba., pertanto, era a conoscenza della tipologia di attività da espletare, ma non aveva effettuato alcun sopralluogo finalizzato a verificare le caratteristiche del luogo di lavoro e non aveva effettuato alcuna valutazione dei rischi specifici connessi alla sicurezza dei lavoratori incaricati di lavorare nei detti locali, rimanendo del tutto inerte. In particolare, la sentenza del Tribunale afferma che ” Passando ad esaminare la posizione dell’imputata Mi.Ba., in primo luogo, deve ritenersi certo che la rappresentante legale della società appaltatrice fosse pienamente a conoscenza dell’attività extra canone richiesta, avendo provveduto ad inviare personale, tra cui anche Va.Ob., per assolvere all’impegno contrattuale assunto.
In secondo luogo, alla stregua del citato art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, è indubbio che anche su di essa gravava quell’obbligo di attivazione al fine di assicurare la tutela della sicurezza dei propri lavoratori. Obbligo che evidentemente deve essere interpretato in modo rigoroso e stringente considerato che, in ragione della natura dei rapporti esistenti tra le parti, deve ritenersi circostanza acclarata che l’imputata Mi.Ba. fosse ben consapevole che i propri lavoratori fossero chiamati a prestare la propria attività lavorativa in un luogo che, essendo nella disponibilità del committente e trattandosi di opera extra canone, non era stato sottoposto ad alcuna preventiva valutazione in ordine alla sussistenza di rischi ulteriori e specifici.
È chiaro quindi che gli obblighi di cooperazione e coordinamento rappresentano per datori di lavoro di tutte le imprese coinvolte e, dunque, anche per il datore di lavoro della società appaltatrice, “la cifra” della loro posizione di garanzia e delimitano l’ambito della rispettiva responsabilità. Ebbene, nel caso di specie, è indubbio che neppure la datrice di lavoro della impresa appaltatrice si sia attivata per verificare la natura delle opere da eseguire, l’eventuale sussistenza di rischi specifici, pur essendo stata destinataria di una richiesta di lavori extra canone. La completa inerzia della imputata, pertanto, è fonte di responsabilità analoga a quella del datore di lavoro della impresa committente, in quanto entrambi, non assolvendo ai propri obblighi, hanno cooperato nel cagionare l’evento lesivo.
A tale proposito, deve osservarsi, peraltro, che in capo alla Mi.Ba. sussisteva anche un obbligo contrattuale di eseguire un sopralluogo al fine di avere contezza delle opere da eseguire (art. 4 del contratto di appalto). Ebbene alla stregua delle risultanze acquisite, è certo che anche il suddetto sopralluogo espressamente previsto in contratto non sia stato eseguito. L’assenza del sopralluogo è stata confermata da Brizzi e trova riscontro nel fatto che, laddove il sopralluogo fosse stato effettuato, le parti contrattuali avrebbero identificato esattamente i lavori da svolgere e, conseguentemente, nessun fraintendimento vi sarebbe stato in ordine al fatto se il vano montacarichi dovesse essere ricompreso o meno nei lavori extra canoni richiesti.
In siffatto contesto, è, dunque, indubbio che anche la responsabile della società Ro.In. è venuta meno a quell’obbligo di cooperazione e di coordinazione delle misure da attuare per la prevenzione e la protezione della sicurezza dei lavoratori. Violazione certamente ancor più grave se sì considera che, a fronte della inerzia dell’ente committente, sarebbe stato compito dell’imputata, da un lato, sollecitare quello scambio doveroso di informazioni necessarie per garantire la sicurezza dei propri lavoratori e, dall’altro, eseguire il sopralluogo contrattualmente previsto che evidentemente laddove svolto avrebbe con ragionevole certezza imposto alle parti di confrontarsi sulla esatta identificazione delle aree oggetto dei lavori richiesti
Invero, è certo che l’assenza di qualsivoglia previsione di gestione del rischio connesso ad attività di manutenzione straordinaria ha determinato la possibilità che in un luogo, facente parte integrante della macchina del montacarichi, fosse chiamato ad operare un lavoratore della società appaltatrice, privo dei requisiti necessari, in quanto sprovvisto delle competenze per operare mediante l’utilizzo di scale e privo dei necessari dispositivi di sicurezza. Così come è altrettanto certo che laddove vi fosse stata una preventiva valutazione dei rischi, è indubbio che il rischio prima facie che sarebbe emerso in ragione delle caratteristiche del luogo, sarebbe stato quello di caduta in quanto connesso alla necessità di utilizzo di una scala per raggiungere il luogo e per risalire dallo stesso. La individuazione di tale rischio avrebbe quindi necessariamente implicato l’adozione delle essenziali precauzioni idonee a garantire gli standard minimi di sicurezza – utilizzo dei sistemi di protezione individuali (casco), invio di un lavoratore formato all’uso delle scale e messa in sicurezza della modalità di entrata ed uscita dal vano (scelta della scala adeguata e/o trattenimento al piede della scala, predisposizione di un parapetto). Conseguentemente, l’assunzione di tali misure avrebbe certamente impedito la caduta accidentale di Va.Ob. e, in caso di perdita di equilibrio determinata da cause diverse dalla caduta accidentale, avrebbe impedito o quantomeno attenuato le conseguenze della caduta, considerato che Va.Ob. è deceduto a causa del trauma cranico” (pagg.27-29 della sentenza del Tribunale).
La sentenza della Corte di appello ha, poi, osservato che “A fronte di una richiesta di eseguire lavori di pulizia extra canone, come indicata nella mail sopra citata, richiesta autorizzata dal R.U.P. Sabatini e inviata alla ditta aggiudicataria dell’appalto, a seguito della quale era stato conferito incarico a Va.Ob., che, come si è detto, si era da subito recato nel vano montacarichi, posto sotto il palcoscenico, evidentemente in piena aderenza a quanto a lui detto di fare, Mi.Ba., nella indicata qualità, datrice di lavoro di Va.Ob., è rimasta del tutto inerte. La violazione delle norme di cui in imputazione è diretta conseguenza del fatto che è mancata da parte di Mi.Ba. qualsiasi iniziativa, sulla stessa gravante per legge, oltre che specificamente prevista in contratto, volta a verificare, mediante specifico sopralluogo (in cooperazione con la Fondazione), le caratteristiche del luogo di lavoro in cui Va.Ob. andava concretamente a svolgere l’attività a lui demandata. L’omesso sopralluogo ha comportato la violazione da parte dell’imputata dell’obbligo legale a suo carico di verificare in via preliminare le aree in concreto interessate, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e di adempiere agli obblighi che, in caso di appalto, gravano sulla parte appaltatrice, obblighi come correttamente riportati alle pagine 22 e seguenti della sentenza di primo grado in conformità alla previsione normativa in esame. Il mancato preventivo esame dell’intera zona del sottopalco, dove si trovava il vano montacarichi, da parte di Mi.Ba. (e non solo) ha dunque avuto come conseguenza la mancata valutazione dei rischi specifici connessi alla sicurezza dei lavoratori incaricati di lavorare in detto vano. Con totale approssimazione, in spregio alle disposizioni di cui alla citata normativa, è stato inviato in un luogo mai esaminato, senz’altro pericoloso, locale sotterraneo che implicava il passaggio da una quota ad un’altra, con modalità di accesso irregolare, privo di parapetti, di prese di aria e di luce, privo di sistemi che consentissero l’ancoraggio di una scala, necessariamente da utilizzare per scendere all’interno della fossa (testi To. e Ri.), un lavoratore privo di formazione specifica, privo di qualsiasi attrezzatura di lavoro, privo di alcun dispositivo di sicurezza, tanto più che la macchia di sangue ancora presente sul pavimento era posta a 15 cm. di distanza da un pistone posto al centro del vano. Secondo la teste To. nessuno avrebbe potuto svolgere attività lavorativa in quel locale. È stata omessa da parte di Mi.Ba. anche qualunque iniziativa volta a garantire il dovuto scambio di informazioni specifiche e di coordinamento nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro in tema di appalto, iniziativa tanto più esigibile alla luce dell’inerzia delle suindicate figure professionali inserite nell’organizzazione della parte committente. Correttamente, dunque, il Tribunale ha osservato che laddove la responsabile della società appaltatrice avesse adempiuto all’obbligo di eseguire un sopralluogo al fine di verificare le caratteristiche del luogo di lavoro e avere contezza delle opere da eseguire e, più in generale, avesse adempiuto all’obbligo di cooperazione e coordinazione delle misure da attuare per la prevenzione e la protezione della sicurezza dei lavoratori, mediante una preventiva valutazione dei rischi, sarebbe emerso indubbiamente e in maniera evidente, in ragione delle caratteristiche del luogo, il rischio di caduta in quanto connesso alla necessità di utilizzo di una scala per raggiungere il luogo e per risalire dallo stesso. L’individuazione di tale rischio avrebbe necessariamente implicato l’adozione delle essenziali precauzioni idonee a garantire gli standard minimi di sicurezza, quali utilizzo dei sistemi di protezione individuali, invio di un lavoratore formato all’uso delle scale e messa in sicurezza delle modalità di entrata ed uscita dal vano (scelta della scala adeguata, trattenimento al piede della scala, ovvero ancoraggio della stessa, predisposizione di un parapetto). Quanto alla necessità di trattenimento al piede della scala, si richiamano le condivisibili argomentazioni svolte a pagina 31 della sentenza impugnata. L’assunzione di tali misure avrebbe certamente impedito, come osservato correttamente nella sentenza impugnata, la caduta accidentale di Va.Ob.” (pagg. 11 e 12 della motivazione della sentenza della Corte di appello).
Orbene, il secondo motivo di ricorso non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza della Corte di appello e nella sentenza del Tribunale, che trattandosi di “doppia conforme” di affermazione di responsabilità vanno lette come un tutt’uno, e ripete argomenti già presi in esame e rigettati dalla Corte territoriale con motivazione esaustiva, coerente e logica, e quindi insindacabile in sede di legittimità, cosicché la doglianza incorre in aspecificità.
4. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione del principio di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza e segnatamente degli artt. 521 cod. proc. pen. e 6, par. 4, Direttiva 2012/13/UE per avere la sentenza impugnata attribuito al fatto una violazione di legge diversa da quella contestata e ciò in quanto si assume che entrambe le sentenze dei giudici di merito, all’esito della istruzione dibattimentale, avevano condannato Mi.Ba. per la violazione della diposizione di cui all’art. 26, lett. b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, mentre Mi.Ba. era stata originariamente imputata del reato di cui agli artt. 113 e 589, primo e secondo comma, cod. pen., per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia in relazione alla violazione dell’art. 71, comma 7, lett. a), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Il motivo di ricorso è infondato.
I giudici di merito hanno concordemente accertato che Mi.Ba. aveva violato la disposizione dell’art. 71, comma 7, lett. a), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per non aver fornito al lavoratore Va.Ob. adeguata informazione, formazione ed addestramento all’uso della scala portatile utilizzata. I giudici di merito hanno, peraltro, concordemente ritenuto che Mi.Ba. aveva violato, altresì, la diposizione di cui all’art. 26, lett. b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, secondo cui “Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva”.
In particolare, il Tribunale ha affermato che “In ordine alla fonte normativa individuata dal giudicante al fine di stabilire chi siano i titolari delle posizioni di garanzia e gli obblighi precauzionali su di essi gravanti, si ritiene utile, sin da ora, rappresentare che l’omessa individuazione di tale norma nella contestazione elevata dal pubblico ministero non si ritiene costituisca una violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza. Evidenzia il Tribunale che le violazioni delle norme specifiche in tema di uso di scale e di omessa formazione del lavoratore, contestate nella imputazione, integrano ulteriori violazioni che sono una coerente e logica conseguenza del mancato rispetto degli obblighi imposti dall’art. 26 del Testo Unico citato da parte dei vertici delle imprese vincolate contrattualmente da un contratto di appalto. A tale proposito, è indubbio che nel corso del dibattimento, le parti si siano difese sul tema qui esaminato…” (pag. 23 della sentenza del Tribunale).
La Corte di appello ha affermato che “Pacifici, sulla base delle evidenze probatorie disponibili innanzi valorizzate, più diffusamente apprezzate nella sentenza di primo grado, sono i dati costituiti dal fatto che Va.Ob., all’atto dell’intervento, non era stato dotato da parte della sua datrice di lavoro, società aggiudicataria dell’appalto, di alcuna attrezzatura di lavoro (peraltro vi erano specifiche e dettagliate previsioni contrattuali al riguardo), era privo di formazione specifica in ordine all’uso delle scale, con la certificazione sanitaria scaduta. La violazione delle norme specifiche in tema di uso di scale e di omessa formazione del lavoratore, di cui al capo di imputazione, sono evidentemente diretta conseguenza del mancato rispetto da parte dell’imputata degli obblighi imposti dall’art. 26 del sopra citato Testo Unico, questioni tutte ampiamente dibattute dalle parti, e, dunque, anche dalla difesa di Mi.Ba., che anche in relazione al tema in esame ha avuto la concreta possibilità, come in effetti è avvenuto, di apprestare in modo completo la difesa. Va pertanto disattesa l’argomentazione difensiva volta ad allegare la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. La contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa ed è consentito al giudice aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa emergenti, come nel caso in esame, dagli atti processuali, come tali non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa. Non è rinvenibile, dunque, alcuna incertezza sull’oggetto dell’imputazione, né alcun reale pregiudizio dei diritti di difesa” (pag. 10 della motivazione della sentenza della Corte di appello).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “In tema di reati colposi, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l’accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (Sez. 4, n. 7940 del 25/11/2020, Chiappalone, Rv. 28095001; Sez. 4, n. 35943 del 07/03/2014, Denaro, Rv. 260161-01 fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità degli imputati per lesioni colpose conseguenti ad infortunio sul lavoro non solo per la contestata mancata dotazione di scarpe, caschi ed imbracature di protezione ma anche per l’omessa adeguata informazione e formazione dei lavoratori).
E ancora “Nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l’aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell’obbligo di contestazione suppletiva di cui all’art. 516 cod. proc. pen. e dell’eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell’art. 521 stesso codice” (Sez. 4, n. 6564 del 23/11/2022, Spampinato, Rv. 284101-01; Sez. 4, n. 31968 del 19/05/2009, Raso, Rv. 245313-01).
Si è, peraltro, osservato che “Nella giurisprudenza di legittimità è del tutto consolidata una interpretazione teleologica del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), per la quale questo non impone una conformità formale tra i termini in comparazione ma implica la necessità che il diritto di difesa dell’imputato abbia avuto modo di dispiegarsi effettivamente, risultando quindi preclusi dal divieto di immutazione quegli interventi sull’addebito che gli attribuiscano contenuti in ordine ai quali le parti – e in particolare l’imputato – non abbiano avuto modo di dare vita al contraddittorio, anche solo dialettico. Sia pure a mero titolo di esempio può citarsi la massima per la quale “ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all’art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione” (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013 – dep. 29/11/2013, Di Guglielmi e altro, Rv. 257278).
Nella specifica materia dei reati colposi la concreta applicazione delle indicazioni giurisprudenziali incorre in alcune peculiari difficoltà, derivanti dal fatto che la condotta colposa – in specie omissiva e massimamente se commissiva mediante omissione – può essere identificata solo attraverso la integrazione del dato fattuale e di quello normativo, con un continuo trascorrere dal primo al secondo e viceversa. Mentre nei reati dolosi – in specie commissivi – la condotta tipica risulta identificabile per la sua corrispondenza alla descrizione fattane dalla fattispecie incriminatrice (reati di pura condotta) o per la sua valenza eziologica (reati di evento), nei reati omissivi impropri colposi la condotta tipica può essere individuata solo a patto di identificare la norma dalla quale scaturisce l’obbligo di facere e la regola cautelare che avrebbe dovuto essere osservata. Quest’ultima, in particolare, può rinvenirsi in leggi, ordini e discipline (colpa specifica), oppure in regole sociali generalmente osservate o prodotte da giudizi di prevedibilità ed evitabilità (colpa generica).
Com’è evidente, l’una e l’altra operazione sono fortemente tributarie della precisa identificazione del quadro fattuale determinatosi e nel quale si è trovato inserito l’agente/omittente; tanto che una modifica anche marginale dello scenario fattuale può importare lo stravolgimento del quadro nomologico da considerare.
Di qui il ricorrente richiamo da parte della giurisprudenza di legittimità alla necessità di tener conto della complessiva condotta addebitata come colposa e di quanto è emerso dagli atti processuali; ove risulti corrispondenza tra tali termini, al giudice è consentito di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, perché sostanzialmente non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (ex multis, Sez. 4, n. 51516 del 21/06/2013 – dep. 20/12/2013, Miniscalco e altro, Rv. 257902). L’accento posto sul concreto svolgimento del giudizio marginalizza – nella ricerca di criteri guida nella verifica del rispetto del principio di correlazione – un approccio fondato sulla tipologia dell’intervento dispiegato dal giudice (ad esempio, quello che si rifà alla presenza di una contestazione di colpa generica per affermare l’ammissibilità di una dichiarazione di responsabilità a titolo di colpa specifica).
Si può aggiungere, in questa sede, che la centralità della proiezione teleologica del principio in parola conduce a ritenere che, ai fini della verifica del rispetto da parte del giudice del principio di correlazione tra l’accusa e la sentenza, è decisivo che la ricostruzione fatta propria dal giudice sia annoverabile tra le (solitamente) molteplici narrazioni emerse sul proscenio processuale (ferma restando l’estraneità al tema in esame della qualificazione giuridica del fatto). La principale implicazione di tale assunto è che, dando conto del proprio giudizio con la motivazione, il giudice è chiamato ad esplicare i dati processuali che manifestano la presenza della ‘narrazione prescelta tra quelle con le quali si sono confrontate le parti, direttamente o indirettamente, esplicitamente o implicitamente.” (Sez. 4, n. 35943 del 07/03/2014, Denaro, Rv. 260161-01).
Orbene, nel caso in esame, dalle sentenze di merito risulta che il mancato rispetto da parte di Mi.Ba. degli obblighi imposti dall’art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è stato tema ampiamente dibattuto dalle parti, e, dunque, anche dalla difesa di Mi.Ba., che anche in relazione al tema in esame ha avuto la concreta possibilità, come in effetti è avvenuto, di apprestare in modo completo la difesa.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
6. Al rigetto del ricorso consegue, inoltre, la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità in favore sostenute dalle parti civili difese dall’Avv. Lu.Mo. che si liquidano in complessivi Euro quattromilaottocento, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili difese dall’avvocato Mo.Lu. che liquida in complessivi Euro quattromilaottocento, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 14 luglio 2026.





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