+39-376.2482 zero sette quattro info-at-@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico, Danno ambientale, Diritto processuale penale, Inquinamento del suolo Numero: 33606 | Data di udienza: 24 Giugno 2026

INQUINAMENTO DEL SUOLO – ACQUA – Nozione di inquinamento ambientale, di cui all’art. 452-bis cod. pen. – Natura di reato di danno costituito dal «deterioramento» ovvero dalla «compromissione» – Configurabilità – Condotta «abusiva»- Attività di auto campionamento – Ecoreati – Problematiche del bypass ossidativo – INQUINAMENTO IDRICO – Inquinamento ambientale – Accertamento degli eventi di deterioramento o compromissione, “significativi” e “misurabili” – DANNO AMBIENTALE – Risarcimento del danno – Direttore impianto di depurazione – Irrilevanza della delega formale nei reati commissivi – Posizione di garanzia – Sversamento diretto nel fiume di cospicui quantitativi di liquami non completamente depurati – Tolleranza dei campioni non conformi – Presupposti e limiti – Art. 452-quater – Artt. 101, c.1, 124 e dell’all. V, Parte III del d.lgs n. 152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sentenza c.d. «doppia conforme» di merito – Motivazione per relationem – Controllo di legittimità sul vizio di motivazione – Esame del complesso probatorio – Compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 15 Settembre 2026
Numero: 33606
Data di udienza: 24 Giugno 2026
Presidente: RAMACCI
Estensore: BADAS


Premassima

INQUINAMENTO DEL SUOLO – ACQUA – Nozione di inquinamento ambientale, di cui all’art. 452-bis cod. pen. – Natura di reato di danno costituito dal «deterioramento» ovvero dalla «compromissione» – Configurabilità – Condotta «abusiva»- Attività di auto campionamento – Ecoreati – Problematiche del bypass ossidativo – INQUINAMENTO IDRICO – Inquinamento ambientale – Accertamento degli eventi di deterioramento o compromissione, “significativi” e “misurabili” – DANNO AMBIENTALE – Risarcimento del danno – Direttore impianto di depurazione – Irrilevanza della delega formale nei reati commissivi – Posizione di garanzia – Sversamento diretto nel fiume di cospicui quantitativi di liquami non completamente depurati – Tolleranza dei campioni non conformi – Presupposti e limiti – Art. 452-quater – Artt. 101, c.1, 124 e dell’all. V, Parte III del d.lgs n. 152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sentenza c.d. «doppia conforme» di merito – Motivazione per relationem – Controllo di legittimità sul vizio di motivazione – Esame del complesso probatorio – Compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 15 settembre 2026 (ud. 24/06/2026), Sentenza n. 33606

 

 

INQUINAMENTO DEL SUOLO – ACQUA – Nozione di inquinamento ambientale, di cui all’art. 452-bis cod. pen. – Natura di reato di danno costituito dal «deterioramento» ovvero dalla «compromissione» – Configurabilità – Condotta «abusiva»- Attività di auto campionamento – Ecoreati – Problematiche del bypass ossidativo – Artt. 101, c.1, 124 e dell’all. V, Parte III del d.lgs n. 152/2006.

Il delitto di inquinamento ambientale, di cui all’art. 452-bis cod. pen., è «reato di danno», integrato da un evento di danneggiamento, costituito dal «deterioramento» ovvero dalla «compromissione». Il «deterioramento» consiste in uno «squilibrio strutturale», ossia una riduzione della cosa che ne costituisce l’oggetto in misura tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne, anche parzialmente, l’uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, un’attività non agevole; la «compromissione», invece, si realizza uno «squilibrio funzionale» che attiene alla relazione del bene aggredito con l’uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare. Tali squilibri, inoltre, debbono essere «significativi» e «misurabili», dei beni tutelati, in considerazione della natura e dalla durata nel tempo degli scarichi abusivi. Con il termine «significativo», nella sua accezione letterale, si denota senz’altro «incisività e rilevanza», mentre, con il termine «misurabile» può dirsi ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, «oggettivamente rilevabile». Ai fini della configurabilità del reato di inquinamento ambientale, di cui all’art. 452-bis cod. pen., non è invece richiesta una tendenziale irreversibilità del danno, ne consegue che le condotte poste in essere successivamente all’iniziale deterioramento o compromissione del bene non costituiscono un “post factum” non punibile, ma integrano invece singoli atti di un’unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione, sino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili, o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo reato di disastro ambientale di cui all’art. 452-quater dello stesso codice. Inoltre, la condotta deve essere «abusiva», intendendosi con tale locuzione non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative, (l’abusività della condotta è stata individuata ad esempio nell’inosservanza delle prescrizioni imposte in un progetto di bonifica, nella mancanza di autorizzazione allo scarico di un depuratore, nell’esercizio di attività di pesca che, seppure non vietata, sia effettuata con mezzi non consentiti o da soggetti non abilitati, nella derivazione ovvero l’utilizzazione di acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell’autorità competente).

 

ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Inquinamento ambientale – Accertamento degli eventi di deterioramento o compromissione, “significativi” e “misurabili” – DANNO AMBIENTALE – Risarcimento del danno – Direttore impianto di depurazione – Irrilevanza della delega formale nei reati commissivi – Posizione di garanzia – Sversamento diretto nel fiume di cospicui quantitativi di liquami non completamente depurati – Tolleranza dei campioni non conformi – Presupposti e limiti.

L’accertamento degli eventi di deterioramento o compromissione, “significativi” e “misurabili”, del bene ambientale, costituente, giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, non richiede necessariamente l’espletamento di specifici accertamenti tecnici, essendo desumibile dalle concrete circostanze di fatto, ove immediatamente e agevolmente percepibili. Né si richiede la prova della contaminazione del sito nel senso indicata dagli artt. 240 e segg. d.lgs 3 aprile 2006, n. 152. Pertanto, l’attività di campionamento dei rifiuti non ha natura di accertamento tecnico, ma di rilievo, essendo rimessa al giudice del fatto la valutazione circa il “quantum” di competenza e di difficoltà tecnica richiesto per l’effettuazione delle operazioni di prelievo strumentale, ai fini dell’eventuale attivazione della procedura garantita di cui all’art. 360 cod. proc. pen. Inoltre, la tolleranza dei campioni non conformi prevista dall’Allegato V alla Parte III del d.lgs. n. 152/2006 opera solo in ambito amministrativo ma non rileva sul piano penale. Infine, la posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura formale, ma anche dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante, (nella specie, la concreta ricorrenza della stessa appare di marginale rilievo essendo, il ricorrente, stato chiamato a rispondere della condotta commissiva di concorso nello sversamento illecito di liquami in un corso d’acqua).

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sentenza c.d. «doppia conforme» di merito – Motivazione per relationem – Controllo di legittimità sul vizio di motivazione – Esame del complesso probatorio – Compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione.

In tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l’appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell’impugnazione ben può motivare per relationem; quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte. Sicché, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze, circostanza, nel caso di specie, non sussistente. Infine, in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione.

(Rigetta il ricorso avverso sentenza del 19/11/2025 della CORTE D’APPELLO DI CATANZARO) Pres. RAMACCI, Rel. BADAS, Ric. Cerrone


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 15 settembre 2026 (ud. 24/06/2026), Sentenza n. 33606

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Cerrone nato a Napoli il ../../….;

avverso la sentenza del 19/11/2025 della CORTE D’APPELLO DI CATANZARO;

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Presidente Luca Ramacci;

sentito il pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

sentito, per le parti civili Legambiente Calabria ATS, Fare Ambiente Laboratorio Verde di Cosenza ODV e WWF OA Calabria Citra, da lui difese in sostituzione, l’avvocato Arnaldo Maria Manfredi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

sentito l’avvocato Francesco Carotenuto che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 19 novembre 2025, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cosenza, che aveva dichiarato la penale responsabilità di Cerrone per il reato di cui agli artt. 110 e 452-bis cod. pen., per avere, in qualità di direttore dell’impianto di depurazione gestito dalla Ge.ko s.p.a. in virtù del contratto d’appalto stipulato con il Consorzio Valle Crati, impartito agli operai turnisti precise direttive di sversare direttamente nel fiume Crati, tramite il bypass posto a monte della sezione ossidativa del depuratore, cospicui quantitativi di liquami non completamente depurati e in genere per avere scaricato quotidianamente svariati quantitativi di liquami che, pur avendo svolto l’intero ciclo di depurazione contenevano sostanze con valori, quanto all’azoto ammoniacale e all’azoto nitroso, superiori a quelli previsti dalla tabella 3 dell’allegato V alla parte III del d.lgs n. 152 del 2006, per lo scarico di acque superficiali, così cagionando una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque del fiume Crati e del relativo ecosistema, e gli aveva irrogato la pena di un anno e sei mesi di reclusione e di 8.000,00 euro di multa, condannandolo altresì al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, e alla rifusione delle spese di lite, in favore delle costituite parti civili, WWF Organizzazione Aggregata Calabria, Legambiente Onlus, Associazione Fare Ambiente Laboratorio Verde di Cosenza, Consorzio Valle Crati.

2. Cerrone, a mezzo del difensore di fiducia Avvocato Francesco Carotenuto, ha proposto tempestivo ricorso per l’annullamento della sentenza, affidato a due motivi di seguito enunciati nei limits strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 101, comma 1, 124 del d.lgs n. 152 del 2006 e dell’allegato V alla Parte III dello stesso d.lgs, e la violazione degli artt. 357 e 360 cod. proc. pen., in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo della compromissione e deterioramento significativi e misurabili delle acque del fiume Crati, e il correlato vizio di motivazione, mancante e manifestamente illogica con riguardo al danno ambientale.

Si deduce che, come già rilevato con specifiche censure sottoposte al giudice dell’appello, non vi è prova dell’elemento oggettivo del reato, individuato nel deterioramento significativo e misurabile del bene ambiente, nel caso in esame delle acque del fiume Crati, del quale non vi è alcuna macroscopica evidenza, per cui sono indispensabili le verifiche tecniche che, nel caso in discorso, sono state effettuate dalla p.g. (il personale della forestale): senza il rispetto di quanto previsto dall’Allegato V, Parte III, del d.lgs n. 152 del 2006 – espressamente richiamato, quanto alle modalità delle periodiche attività di auto campionamento, anche nel contratto di gestione stipulato tra il Consorzio, titolare delle autorizzazioni, e la società incaricata della gestione Ge.ko., di cui il ricorrente era dipendente – giacché effettuati direttamente nel corpo recettore in alcuni casi a 6/8 m e perfino a 100 m a valle dello scarico (in quest’ultimo caso registrando valori ben più elevati di escherichia coli), invece che, come prescritto, sempre nel medesimo punto di prelievo, in apposito pozzetto rappresentativo di tutte le acque scaricate, e comunque a monte del punto di immissione nel corpo recettore; senza il rispetto dell’art. 357 cod. proc. pen. che prevede, in caso non si applichino le garanzie di cui all’art. 360 cod. proc. pen., una scrupolosa e precisa verbalizzazione dell’attività compiuta, laddove nel caso in esame non vi è alcun riferimento al tipo di contenitori utilizzati per i singoli campioni prelevati, alla dimensione e alla sterilità degli stessi, alla qualità visiva dell’acqua prelevata dal corpo recettore, al tipo di frigorifero utilizzato per il trasporto dei campioni, eccetto un laconico riferimento a un contenitore pulito e a una borsa termica con all’interno del ghiaccio (non già un frigorifero con controllo di temperatura come previsto dal manuale 29- 2003 APAT IRSA), ciò che mina significativamente l’attendibilità delle prove in tal modo acquisite.

Lamenta altresì il ricorrente che, come constatato anche dalla Corte d’appello, dai campionamenti periodici effettuati nei pressi degli scarichi risulta che solo in tre occasioni sono superati i valori di azoto ed escherichia coli, e che l’allegato V alla Parte III del d.lgs n. 152 del 2006, in relazione alle acque reflue urbane, consente fino a tre campioni non conformi all’anno, il che esclude in radice che tale eventualità possa costituire prova di un danno ambientale.

Inoltre, la Corte territoriale, confonde il profilo della prova del danno ambientale, tratto dai predetti tre superamenti dei valori limite, con quello della genesi degli stessi, originati esclusivamente da carenze strutturali del depuratore, come evidenziato dall’accertamento tecnico dei CT Ing, Calomino, Ing. Russo e Ing. Citrea, e comunque omette qualsiasi motivazione sui profili testé argomentati, limitandosi a riportare alcune percezioni soggettive dei testi esaminati.

La motivazione è altresì illogica in quanto ritiene plausibile un significativo deterioramento in relazione alla natura degli scarichi e alla durata degli stessi, laddove invece la circostanza in sé che si tratti di reflui provenienti dal processo di depurazione di un impianto pubblico a servizio di un considerevole numero di abitanti, determina, evidentemente, uno scarico continuo, quotidiano e protratto nel tempo, ma non prova di per sé il deterioramento, per il quale è invece necessaria l’analisi dei campioni, dei cui limiti si è già detto.

2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 40 e 452-bis cod. pen. in quanto è stata erroneamente ritenuta la sussistenza di una posizione di garanzia in capo al ricorrente Cerrone e il correlato vizio di motivazione; nonché il travisamento della prova in relazione al funzionamento del bypass ossidativo.

Lamenta, in primo luogo, che l’imputazione non sarebbe specifica con riguardo alla individuazione delle condotte ascritte agli imputati e in particolare al ricorrente, reo di avere impartito direttive di cui non è chiaro il contenuto; ciò posto si deduce l’erronea attribuzione al Cerrone di una posizione di garanzia, in qualità di direttore dell’impianto; laddove il legale rappresentante della Ge.Ko. s.p.a., Alfonso Gallo, esaminato in qualità di teste, aveva chiarito trattarsi soltanto di un impiantista, realizzatore degli impianti, peraltro senza esperienza nel processo di depurazione, e che l’incarico di direttore tecnico dell’impianto era stato invece affidato all’ingegner Allegretti, chiarendo altresì che le attività di manutenzione straordinaria erano state decise e autorizzate da lui stesso.

Consegue pertanto l’insussistenza in capo al ricorrente della capacità di disporre misure correttive dell’impianto, di progettare modifiche strutturali, di disporre la manutenzione straordinaria, esclusi di conseguenza anche i correlati poteri decisionali e di spesa, tutte attività invece necessarie per risolvere le rilevate problematiche del bypass ossidativo che avevano originato gli sversamenti contestati. Né era altrimenti emerso il conferimento al Cerroni, peraltro non qualificato ai sensi del capitolato che prevedeva dovesse trattarsi di un ingegnere, di alcuna delega in tal senso, per cui è erronea l’attribuzione al ricorrente di una posizione di garanzia giuridicamente rilevante (Si citano, Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019; sez. 4, n. 46.515 del 19/05/2004, Fracasso e altri Rv 230398).

A fronte di ciò nel confermare la sentenza del Tribunale è stata trasformata la condotta omissiva di mancato impedimento dell’evento in una condotta commissiva, peraltro attraverso un palese travisamento della prova, fondata su un errore percettivo, in quanto si sostiene la deliberata apertura manuale del bypass ossidativo, seppur al fine di evitare danni all’impianto, senza considerare le dichiarazioni dell’ingegner Mario Allegretti e la prova che si trae dalla relazione tecnica dell’ingegner Falace, da cui emergerebbe che il bypass ossidativo è uno sfioratore idraulico governato dalle leggi della fisica (quando il carico idraulico è superiore alla portata del canale la parte di refluo eccedente raggiunge il bypass per caduta dal bordo del canale, c.d. sfioramento).

3. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso sicché infondato.

4. Le parti civili Fare Ambiente Laboratorio Verde di Cosenza ODV e Legambiente Calabria ATS e WWF OA Calabria Citra, hanno sollecitato declaratoria di inammissibilità del ricorso o in subordine il rigetto, in quanto, pur in presenza di una doppia conforme sentenza di condanna è stata sollecitata alla Corte una rivalutazione del merito e, in ogni caso, l’evento del contestato delitto di cui all’art. 452-bis cod. pen., da individuarsi in una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle matrici ambientali, è desumibile dal complesso degli elementi istruttori acquisiti e non solo dai tre campioni che hanno registrato valori oltre soglia; oltretutto la censura difensiva che attiene alle modalità del prelievo dei campioni è del tutto aspecifica quanto alla concreta incidenza delle presunte irregolarità sui valori rilevati anche atteso il carattere sistemico della condotta inquinante; si osserva altresì che le tolleranze amministrative introdotte dal legislatore con l’allegato V alla parte III del d.lgs n. 52 del 2006 non costituiscono una causa di giustificazione penale.

Inoltre, per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, osservano le parti civili che la posizione di garanzia del direttore dell’impianto non deve necessariamente risiedere in una delega formale o in una procura scritta, potendo originarsi dalla situazione di fatto dall’effettivo esercizio dei poteri gestori e di controllo, ampiamente accertati nel caso in discorso, da ultimo esclusa la rilevanza quale causa esimente dell’eventuale deficit strutturale e della vetustà dell’impianto, che imponevano al ricorrente di segnalare immediatamente le inadeguatezze all’autorità di controllo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.

2. Preliminarmente, il Collegio evidenzia come, nel caso in esame, ci si trovi in presenza di una «doppia conforme» di merito. Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha «riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione» (v., ex multis, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130 – 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 – 01). In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01), ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze, circostanza, nel caso di specie, non sussistente (v. Sez. 1, n. 8868 dell’8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145).

2.1. Deve altresì aggiungersi che «in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l’appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell’impugnazione ben può motivare per relationem; quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte (cfr. Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012 Rv. 256435).

2.2. Di rilievo, in tema di valutazione delle censure proposte in presenza di una cd. “doppia conforme”, è anche il principio per cui «in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227 M e altri).

3. Tanto premesso, il primo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione, in ordine alla ricorrenza dell’elemento oggettivo del reato di cui all’articolo 452-bis cod. pen., è infondato.

3.1. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il delitto di inquinamento ambientale, di cui all’art. 452-bis cod. pen., è «reato di danno», integrato da un evento di danneggiamento, costituito dal «deterioramento» ovvero dalla «compromissione» (v., da ultimo, Sez. 3, n. 12514 del 13/02/2025, Ducci, Rv. 287985 – 02). La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che, mentre il «deterioramento» consiste in uno «squilibrio strutturale», ossia una riduzione della cosa che ne costituisce l’oggetto in misura tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne, anche parzialmente, l’uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, un’attività non agevole, nel caso della «compromissione», si realizza uno «squilibrio funzionale» che attiene alla relazione del bene aggredito con l’uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare (v., ex multis, Sez. 3, n. 17400 del 24/01/2023, Cuffaro, Rv. 284557 – 01; Sez. 3, n. 52436 del 06/07/2017, Rv. 272842 – 01; Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017, Rizzo, Rv. 269489 – 01). Tali squilibri, inoltre, debbono essere «significativi» e «misurabili», dei beni tutelati, in considerazione della natura e dalla durata nel tempo degli scarichi abusivi (Sez. 3, n. 52436 del 06/07/2017, Campione, Rv. 272842 – 01). Sul punto, questa Corte (Sez. 3, n. 46170 del 21/09/2016, P.m. in proc. Simonelli, Rv. 268059 – 01; Sez. 3, n. 18934 del 15/03/2017, Catapano, n.m.) ha affermato che mentre il termine «significativo», nella sua accezione letterale, denota senz’altro «incisività e rilevanza», può dirsi «misurabile» ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, «oggettivamente rilevabile»; ai fini della configurabilità del reato di inquinamento ambientale, di cui all’art. 452-bis cod. pen., non è invece richiesta una tendenziale irreversibilità del danno, ne consegue che le condotte poste in essere successivamente all’iniziale deterioramento o compromissione del bene non costituiscono un “post factum” non punibile, ma integrano invece singoli atti di un’unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione, sino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili, o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo reato di disastro ambientale di cui all’art. 452-quater dello stesso codice (Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017, Rizzo, Rv. 269490 – 01; Sez. 3, n. 10515 del 27/10/2016, dep. 2017, Sorvillo, Rv. 269274; Sez. 3, n. 46170 del 21/9/2016, Simonelli, Rv. 268060).

3.2. La condotta, inoltre, deve essere «abusiva», intendendosi con tale locuzione non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative (Sez. 3, n. 28732 del 27/04/2018, Melillo, Rv. 273565 – 02; Sez. 3, n. 46170 del 21/9/2016, P.M. in proc. Simonelli, Rv. 268060. Conf. Sez. 3, n. 10515 del 27/10/2016, Sorvillo, Rv. 269274; Sez. 3 n. 52436 del 6/7/2017, Campione non massimata; Sez. 3 n. 39078 del 6/4/2017, Campione, non massimata; Sez. 3 n.18934 del 15/3/2017, Catapano, non massimata; Sez. 3, n. 10515 del 27/10/2016, Sorvillo, citata). Così, a titolo meramente esemplificativo, la abusività della condotta è stata individuata nell’inosservanza delle prescrizioni imposte in un progetto di bonifica (Sez. 3, n. 46170 del 21/9/2016, Simonelli, cit.), nella mancanza di autorizzazione allo scarico di un depuratore (Sez. 3, n. 10515 del 27/10/2016, Sorvillo, citata; Sez. 3, n. 15865 del 31/1/2017, Rizzo, cit.; Sez. 3 n. 52436 del 6/7/2017, Campione, cit.) e nell’esercizio di attività di pesca che, seppure non vietata, sia effettuata con mezzi non consentiti o da soggetti non abilitati (Sez. 3 n.18934 del 15/3/2017, Catapano, cit.), la derivazione ovvero l’utilizzazione di acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell’autorità competente (Sez. 3, n. 28732 del 27/04/2018, Melillo, Rv. 273566 – 01, citata).

3.3. L’accertamento degli eventi di deterioramento o compromissione, “significativi” e “misurabili”, del bene ambientale, costituente, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, non richiede necessariamente l’espletamento di specifici accertamenti tecnici, essendo desumibile dalle concrete circostanze di fatto, ove immediatamente e agevolmente percepibili (vedi da ultimo, Sez. 3, n. 7066 del 11/02/2026, Rv. 289415 – 01; Sez. 3, n. 17400 del 24/01/2023, Cuffaro, Rv. 284557 – 01, citata, che richiama Sez. 3, n. 28732 del 27/04/2018, Melillo, Rv. 273566 – 01; Sez. 3, n. 40555 del 18/07/2024, Minieri, non massimata; Sez. 3, n. 32498 del 12/07/2022, Epifani, non massimata; Sez. 6, n. 31236 del 12/05/2021, De Laurentiis, non massimata). Né si richiede la prova della contaminazione del sito nel senso indicata dagli artt. 240 e segg. d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Sez. 3, n. 50018 del 19/09/2018, Izzo, Rv. 274864 – 01). La citata sentenza Melillo (n. 28732 del 2018) ha in proposito affermato che, «sebbene non possa escludersi la necessità, in determinati casi, di verifiche tecniche volte ad accertare la sussistenza ed il grado di compromissione o deterioramento di singole matrici ambientali o di un intero ecosistema, possono senz’altro verificarsi situazioni nelle quali simili situazioni siano di macroscopica evidenza, come nel caso di distruzione di flora o fauna immediatamente percepibili, ovvero quando, una volta individuato un determinato contesto ambientale e le caratteristiche che lo contraddistinguono, possano poi direttamente apprezzarsi le conseguenze della condotta contestata».

3.4. In proposito va ribadito che, se per un verso anche l’eventuale assenza di accertamenti tecnici non costituisce di per sé vizio della motivazione, per altro verso, la difesa non ha fornito alcun elemento idoneo a scalfire le risultanze processuali e le conclusive valutazioni all’esito delle quali i giudici di merito hanno ritenuto il deterioramento delle acque del fiume Crati; fondate non soltanto sui tre campioni prelevati, nel periodo giugno-agosto 2017, nei pressi dello scarico, che hanno restituito valori di escherichia coli nonché di azoto ammoniacale oltre i parametri di legge, bensì sui numerosi sopralluoghi della p.g., che aveva accertato la presenza di un canale da cui il refluo non trattato confluiva direttamente nelle acque del fiume, sulla deposizione del tecnico dell’ARPACAL, che ha rimarcato la scarsa qualità delle acque, evidenziando come i campioni a monte non presentassero invece indici di inquinamento, su quella del teste Mirabelli, che ha escluso la presenza intermedia di innesti di privati o aziende, sulle numerose testimonianze degli utenti dei luoghi che hanno direttamente percepito il danno, rappresentato dalla persistenza di odori nauseanti e schiuma, insussistenti a monte, affermazioni dagli stessi riscontrate con documentazione fotografica (cfr pag. 11 della sentenza impugnata), infine sulle captazioni dell’impianto di videosorveglianza (pagina 14 nella sentenza impugnata che a sua volta richiama le pagine 29 e segg. della sentenza del Tribunale dove sono analiticamente riportati, con data ed orario, tutti i numerosissimi episodi di apertura della paratoia di regolazione del flusso di ingresso, cui dopo qualche minuto seguiva un aumento dei flussi scaricati tramite il bypass ossidativo – il cui uso era oltretutto vietato dell’autorizzazione allo scarico rilasciata al Consorzio Valle Crati – con conseguente aumento del liquami non trattati sversati nel fiume), richiamati dalla Corte di merito; non sottaciuto infine che le criticità dell’impianto, valorizzate in chiave difensiva, che avrebbero imposto manovre (anch’esse documentate dall’attività investigativa in specie dalle immagini video e dalla captazione di conversazioni telefoniche) tali da determinare ripetuti stramazzi, riscontrano pienamente, sotto un profilo squisitamente oggettivo, il quadro accusatorio coerentemente delineato dalla Corte territoriale.

Quando poi alle modalità di campionamento, in disparte quanto già rilevato in ordine al limitato e non decisivo rilievo, nel caso in esame, delle analisi dei campioni prelevati, va altresì rimarcato che l’attività di campionamento dei rifiuti non ha natura di accertamento tecnico, ma di rilievo, essendo rimessa al giudice del fatto, che nel caso in esame ha dichiaratamente escluso siano stati rilevati vizi nello svolgimento delle analisi realizzate (cfr. pag. 12), la valutazione circa il “quantum” di competenza e di difficoltà tecnica richiesto per l’effettuazione delle operazioni di prelievo, strumentale ai fini dell’eventuale attivazione della procedura garantita di cui all’art. 360 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 27148 del 17/05/2023, Rv. 284735 – 02).

3.5. Osserva altresì il Collegio che la tolleranza prevista dall’Allegato V, Parte III, del d.lgs n. 152 del 2006 quanto al possibile superamento dei valori in sede di campionamento amministrativo, in ipotesi per non più di tre volte all’anno, attiene esclusivamente alla verifica amministrativa della conformità degli scarichi e al rispetto del contratto di gestione, ove, come rimarcato dal ricorrente, tale normativa regolamentare è anche espressamente richiamata; ma soprattutto la censura si configura come eminentemente generica atteso che il limite in discorso è in realtà strettamente collegato al numero di campionature effettuate nel corso di un anno, dato che nel caso in esame non risulta neppure allegato – e men che meno dimostrato da apposita produzione documentale nel rispetto del principio di autosufficienza – di tal che, sotto questo profilo, la doglianza è caratterizzata da aspecificità intrinseca oltre che estrinseca.

4. Anche il secondo motivo, inerente alla sussistenza di una posizione di garanzia in capo al ricorrente Cerrone è privo di fondamento.

5.1. Va preliminarmente ribadito, quanto al profilo di doglianza che investe il travisamento della prova con riguardo al funzionamento del bypass ossidativo, da trattare prioritariamente in ordine logico, che, come già osservato al § 3.4., la Corte territoriale – al di là dell’impropria espressione di sintesi utilizzata a pagina 15 dalla sentenza ed enfatizzata dal ricorrente – ha correttamente trattato un dato probatorio emerso dagli atti e ampiamente analizzato dal Tribunale (si veda, oltre alla sintesi dei dati probatori in discorso riportata alle pagine 29 e seguenti, anche l’analisi e la valutazione di tali elementi operata dal Tribunale alle pagg. 45 e segg., ove è ricostruito l’esatto funzionamento sia del bypass generale, che consisteva in una saracinesca da aprire manualmente, sia di quello ossidativo) costituito dalla deliberata e sistematica apertura delle paratoie (e non già del bypass) di regolazione del flusso in ingresso dei liquami, documentata dalle video riprese come gli immediati effetti sul canale del bypass, costituiti da imponenti stramazzi di liquami non trattati. Da ciò, al di là delle pur corrette osservazioni delle parti civili, che ne avevano rimarcato l’erronea prospettazione, al più dovendo discutersi di un travisamento del fatto e non già della prova, oltre che al macroscopico difetto di autosufficienza, non essendo stati allegati i documenti e/o gli atti d’indagine sui quali si fonda il dedotto travisamento del dato probatorio, consegue la manifesta infondatezza della censura.

5.2. Quanto poi alla dedotta genericità dell’imputazione in ordine alla individuazione delle specifiche condotte ascritte al ricorrente con riguardo alle direttive da questi impartite, osserva il Collegio che si tratta di una censura non dedotta in grado di appello, come si apprezza dalla sentenza della Corte di merito, nella cui sintesi dei motivi d’appello – non censurata in questa sede – è del tutto assente, pertanto la doglianza è certamente inammissibile in quanto presentata fuori dai casi consentiti, secondo la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631; si vedano quali ulteriori applicazioni di detto principio Sez. 2, Sentenza n. 43849 del 29/09/2023, Rv. 285313 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 8890 del 31/01/2017, Rv. 269368 – 01; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202; Sez. 4 n. 27162 del 27/04/2015, Rv. 263824; Sez. 3, n. 3445 del 17/12/2008, Rv. 242169;); che trova la sua “ratio” nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame.

5.3. Peraltro, da una parte, nel capo di imputazione risulta individuato il ruolo del ricorrente quale direttore dell’impianto, dall’altra le registrazioni video già richiamate comprovano la deliberata apertura delle paratoie – oltretutto, come rimarcato dai giudici di merito, in assenza di concomitanti situazioni emergenziali, quali eccezionali eventi idrici calamitosi, piogge intense ovvero malfunzionamenti delle pompe ed altri – e la mancata adozione di manovre correttive in presenza degli sversamenti, il tutto alla presenza e nella costante supervisione del ricorrente, come altresì comprovato dalle intercettazioni telefoniche.

In definitiva la Corte territoriale, seppur in termini sintetici, ha offerto una motivazione coerente e appagante (pagg. 16 e 17), dunque incensurabile in questa sede, in quanto dopo aver rimarcato la responsabilità del ricorrente risultando che questi, nel proprio ruolo, aveva dato precise disposizioni ai turnisti circa lo spegnimento di alcune pompe ed altre attività, da cui erano derivati i conseguenti stramazzi, ha altresì evidenziato che nel caso in esame la contestazione non aveva ad oggetto una condotta omissiva bensì specifiche azioni materialmente generatrici di danno, conseguenza dello sversamento nel corso idrico di liquami non adeguatamente trattati.

Conclusioni che non contrastano affatto con quanto osservato dal Tribunale in ordine al fatto e né i turnisti né il Cerrone, come invece previsto dal manuale operativo, avevano mai segnalato nei verbali di conduzione dell’impianto gli avvenuti stramazzi e men che meno richiesto alcuna autorizzazione allo sversamento, trattandosi di circostanze coeve ai fatti correttamente valorizzate sotto il diverso profilo della sussistenza dell’elemento soggettivo e non già al fine di affermare la natura omissiva dell’illecito consumato.

Le considerazioni che precedono militano a favore della infondatezza della doglianza inerente alla contestata ricorrenza di una posizione di garanzia (sotto il profilo della irrilevanza del vizio dedotto), non venendo in rilievo la sussistenza di una delega né la natura fattuale ovvero formale della stessa, attesa la natura commissiva della condotta contestata, oltre che in fatto ritenuta dai giudici di merito. Del vero, pur non dubitandosi, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, che la posizione di garanzia possa essere generata non solo da investitura formale, ma anche dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante (S.U., n. 38343 del 24/04/2014, ThyssenKrupp, RV 261107; Sez. 4, n. 2536 del 23/10/2015, dep. 21/01/2016, Rv. 265797 -01; Cass. pen., Sez. 4^, sentenza n. 25327/2022 non mass.), la concreta ricorrenza della stessa appare di marginale rilievo il ricorrente essendo stato chiamato a rispondere della condotta commissiva di concorso nello sversamento illecito di liquami in un corso d’acqua.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, il Cerrone alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili WWF OA Calabria Citra e Fare Ambiente Laboratorio Verde di Cosenza ODV ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato (Sez.U, n.5464 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv.277760 – 01), nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Legambiente Calabria ATS, che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Legambiente Calabria ATS, che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Condanna, altresì, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili WWF OA Calabria Citra e Fare Ambiente Laboratorio Verde di Cosenza ODV ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così è deciso, 24/06/2026

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!