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Giurisprudenza
Inquinamento Danno ambientale Diritto ambientale Tutela dell'ambiente Associazioni e comitati Costituzione Parte Civile Informazione ambientale
Si veda altra: giurisprudenza massimata 2010
Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni 2009 - 2008 - 2007 -2006 - 2005 -2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000-88
(N.B.: queste pagine
continueranno ad essere aggiornate) |
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DANNO AMBIENTALE - Prevenzione
e riparazione del danno ambientale - Responsabilità ambientale - Principio
“chi inquina paga” - Misure di riparazione - Obbligo di consultazione delle
imprese interessate - C.d. procedimento in contraddittorio - Punto 1.3.1
All. II, Dir. 2004/35 - Artt. 6, 7 e 11 Direttiva 2004/35 - D. lgs. n.
22/1997 - D. lgs. n. 152/2006. Gli artt. 7 e 11, n. 4, della direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla
responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno
ambientale, in combinato disposto con l’allegato II alla medesima, devono
essere interpretati nel senso che l’autorità competente ha il potere di
modificare sostanzialmente misure di riparazione del danno ambientale decise
in esito a un procedimento in contraddittorio, condotto in collaborazione
con gli operatori interessati, che siano già state poste in esecuzione o la
cui esecuzione sia già stata avviata. Tuttavia, al fine di adottare una
siffatta decisione l’autorità è obbligata ad ascoltare gli operatori ai
quali sono imposte misure del genere, salvo quando l’urgenza della
situazione ambientale imponga un’azione immediata da parte dell’autorità
competente. L’ autorità è tenuta parimenti ad invitare, in particolare, le
persone sui cui terreni queste misure devono essere poste in esecuzione a
presentare le loro osservazioni, di cui essa deve tener conto, e deve tener
conto dei criteri di cui al punto 1.3.1 dell’allegato II alla direttiva
2004/35 e indicare, nella sua decisione, le ragioni specifiche che motivino
la sua scelta nonché, eventualmente, quelle in grado di giustificare il
fatto che non fosse necessario o possibile effettuare un esame
circostanziato alla luce dei detti criteri a causa, ad esempio, dell’urgenza
della situazione ambientale. Pres. Skouris - Rel. Toader - Raffinerie
Mediterranee (ERG) SpA (ed altri) c. Ministero dello Sviluppo economico ed
altri.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. Grande, 09/03/2010, Sentenze C-379/08 e C-380/08
DANNO AMBIENTALE - Misure di riparazione ambientale - Principio di
precauzione - Direttiva 2004/35 e normativa nazionale - Disciplina
Applicabile. La direttiva 2004/35 non osta a una normativa nazionale la
quale consenta all’autorità competente di subordinare l’esercizio del
diritto degli operatori destinatari di misure di riparazione ambientale
all’utilizzo dei loro terreni alla condizione che essi realizzino i lavori
imposti da queste ultime, e ciò persino quando detti terreni non siano
interessati da tali misure perché sono già stati oggetto di precedenti
misure di bonifica o non sono mai stati inquinati. Tuttavia, una misura
siffatta dev’essere giustificata dallo scopo di impedire il peggioramento
della situazione ambientale dove dette misure sono poste in esecuzione
oppure, in applicazione del principio di precauzione, dallo scopo di
prevenire il verificarsi o il ripetersi di altri danni ambientali nei detti
terreni degli operatori, limitrofi all’intero litorale oggetto di dette
misure di riparazione. Pres. Skouris - Rel. Toader - Raffinerie Mediterranee
(ERG) SpA (ed altri) c. Ministero dello Sviluppo economico ed altri.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. Grande, 09/03/2010, Sentenze C-379/08 e C-380/08
DANNO AMBIENTALE - Misure di riparazione - Disciplina comunitaria - Artt.
6, 7 e 11 direttiva 2004/35. Nel sistema degli artt. 6 e 7 della
direttiva 2004/35, spetta in linea di principio all’operatore che sia
all’origine del danno ambientale di prendere l’iniziativa di proporre misure
di riparazione che esso reputi adeguate alla situazione. In considerazione
della conoscenza che si pensa che l’operatore abbia della natura del danno
provocato all’ambiente dalla sua attività, un sistema del genere può
consentire la definizione ed esecuzione rapide di misure di riparazione
ambientale opportune. Così, dall’art. 6, n. 1, della direttiva 2004/35 si
ricava che, quando si sia prodotto un danno ambientale, l’operatore informa
senz’indugio l’autorità competente e adotta, in particolare, le misure di
riparazione necessarie, conformemente all’art. 7 di questa direttiva.
Tuttavia, a norma del n. 2 del medesimo art. 6, questa autorità, in
particolare, può obbligare, in qualsiasi momento, l’operatore ad adottare le
misure di riparazione necessarie, dargli le istruzioni da seguire per
realizzare le medesime o addirittura, in mancanza di altre alternative,
adottare essa stessa queste misure. Inoltre, ai sensi dell’art. 7, n. 2,
della direttiva 2004/35, l’autorità competente decide le misure di
riparazione da attuare conformemente all’allegato II a questa direttiva e
ciò, se necessario, in cooperazione con l’operatore interessato. Secondo
l’art. 11 di detta direttiva, l’obbligo di determinare le misure di
riparazione da adottare a norma dell’allegato II alla citata direttiva
spetta, in ogni caso e in ultima istanza, all’autorità competente. Pres.
Skouris - Rel. Toader - Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA (ed altri) c.
Ministero dello Sviluppo economico ed altri.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. Grande, 09/03/2010, Sentenze C-379/08 e C-380/08
INQUINAMENTO AMBIENTALE -
RIFIUTI - Danno ambientale - Responsabilità ambientale - Direttiva
2004/35/CE applicabilità ratione temporis
- Inquinamento anteriore alla data prevista per il recepimento di detta
direttiva e proseguito dopo tale data - Disciplina applicabile - Attuazione
dir. 91/156/CEE che mod. la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti - Art.
311, c. 2, d. lgs. n. 152/2006. Quando, in un’ipotesi d’inquinamento
ambientale, non sono soddisfatti i presupposti d’applicazione ratione
temporis e/o ratione materiae della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità
ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale,
un’ipotesi del genere dovrà essere allora disciplinata dal diritto
nazionale, nel rispetto delle norme del Trattato e fatti salvi altri
eventuali atti di diritto derivato. Pres. Skouris - Rel. Toader - Raffinerie
Mediterranee (ERG) SpA ed altri c. Ministero Ambiente e Tutela del
Territorio e del Mare ed altri.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. Grande, 09/03/2010, Sentenza C-378/08
INQUINAMENTO AMBIENTALE - RIFIUTI - Inquinamento a carattere diffuso -
Vicinanza degli impianti alla zona inquinata - Nesso di causalità -
Principio “chi inquina paga” - Normativa nazionale che imputa i costi di
riparazione dei danni connessi a detto inquinamento a una pluralità di
imprese - D. lgs. n. 152/2006 - Direttiva 2004/35. La direttiva 2004/35
non osta a una normativa nazionale che consente all’autorità competente, in
sede di esecuzione della citata direttiva, di presumere l’esistenza di un
nesso di causalità, anche nell’ipotesi di inquinamento a carattere diffuso,
tra determinati operatori e un inquinamento accertato, e ciò in base alla
vicinanza dei loro impianti alla zona inquinata. Tuttavia, conformemente al
principio «chi inquina paga», per poter presumere secondo tale modalità
l’esistenza di un siffatto nesso di causalità detta autorità deve disporre
di indizi plausibili in grado di dare fondamento alla sua presunzione, quali
la vicinanza dell’impianto dell’operatore all’inquinamento accertato e la
corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati
da detto operatore nell’esercizio della sua attività. Pres. Skouris - Rel.
Toader - Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA ed altri c. Ministero Ambiente e
Tutela del Territorio e del Mare ed altri.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. Grande, 09/03/2010, Sentenza C-378/08
INQUINAMENTO AMBIENTALE - APPALTI pubblici di lavori - Danno ambientale -
Requisito del comportamento doloso o colposo - Risarcimento del danno -
Onere della prova - Requisito del nesso di causalità - Artt. 3, n. 1, 4, n.
5, e 11, n. 2, direttiva 2004/35. Gli artt. 3, n. 1, 4, n. 5, e 11, n.
2, della direttiva 2004/35 devono essere interpretati nel senso che, quando
decide di imporre misure di riparazione del danno ambientale ad operatori le
cui attività siano elencate nell’allegato III a detta direttiva, l’autorità
competente non è tenuta a dimostrare né un comportamento doloso o colposo,
né un intento doloso in capo agli operatori le cui attività siano
considerate all’origine del danno ambientale. Viceversa spetta a questa
autorità, da un lato, ricercare preventivamente l’origine dell’accertato
inquinamento, attività riguardo alla quale detta autorità dispone di un
potere discrezionale in merito alle procedure e ai mezzi da impiegare,
nonché alla durata di una ricerca siffatta. Dall’altro, questa autorità è
tenuta a dimostrare, in base alle norme nazionali in materia di prova,
l’esistenza di un nesso di causalità tra l’attività degli operatori cui sono
dirette le misure di riparazione e l’inquinamento di cui trattasi. Pres.
Skouris - Rel. Toader - Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA ed altri c.
Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare ed altri.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. Grande, 09/03/2010, Sentenza C-378/08
DANNO AMBIENTALE - Smaltimento
di rifiuti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza pregiudizio
all’ambiente - Potere discrezionale nella valutazione delle misure
necessarie - Art. 4, n. 1, direttiva 2006/12. Sebbene l’art. 4, n. 1,
della direttiva 2006/12 non precisi il contenuto concreto delle misure che
debbono essere adottate per assicurare che i rifiuti siano smaltiti senza
pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente,
ciò non toglie che la direttiva vincola gli Stati membri circa l’obiettivo
da raggiungere, pur lasciando agli stessi un potere discrezionale nella
valutazione della necessità di tali misure (sentenze 9/11/1999, causa
C-365/97, Commissione/Italia e 18/11/2004, causa C-420/02,
Commissione/Grecia). Non è quindi in via di principio possibile dedurre
direttamente dalla mancata conformità di una situazione di fatto agli
obiettivi fissati all’art. 4, n. 1, della direttiva 2006/12 che lo Stato
membro interessato sia necessariamente venuto meno agli obblighi imposti da
questa disposizione, cioè adottare le misure necessarie per assicurare che i
rifiuti siano smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare
pregiudizio all’ambiente. Tuttavia, la persistenza di una tale situazione di
fatto, in particolare quando comporta un degrado rilevante dell’ambiente per
un periodo prolungato senza intervento delle autorità competenti, può
rivelare che gli Stati membri hanno oltrepassato il potere discrezionale che
questa disposizione conferisce loro (sentenze 9/11/1999, Commissione/Italia
e 18/11/2004, Commissione/Grecia). Pres. Bonichot - Toader Rel. -
Commissione europea c. Repubblica italiana.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 04/03/2010, Sentenza C-297/08
DANNO AMBIENTALE - RIFIUTI - Gestione errata dei rifiuti su una parte
ridotta del territorio - Pericolo la salute e pregiudizio all’ambiente -
Configurabilità dell’art. 4, n. 1, dir. 2006/12 - Inadempimento di uno Stato
(Italia - Reg. Campania). Le conseguenze del mancato rispetto
dell’obbligo derivante dall’art. 4, n. 1, della direttiva 2006/12 rischiano,
per la natura stessa di tale obbligo, di mettere in pericolo la salute
dell’uomo e di recare pregiudizio all’ambiente anche in una parte ridotta
del territorio di uno Stato membro (sentenza 9/11/1999, Commissione/Italia).
Pres. Bonichot - Toader Rel. - Commissione europea c. Repubblica italiana.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 04/03/2010, Sentenza C-297/08
DANNO AMBIENTALE - RIFIUTI - Accumulo nelle strade e nelle aree di
stoccaggio temporanee di quantitativi ingenti di rifiuti - Pericolo per
l’ambiente - Inadempimento di uno Stato (Italia - Reg. Campania) - Art. 4,
n. 1, lett. a), Dir. 2006/12. I rifiuti sono oggetti di natura
particolare, cosicché il loro accumulo, ancor prima di diventare pericoloso
per la salute, costituisce, tenuto conto in particolare della capacità
limitata di ciascuna regione o località di riceverli, un pericolo per
l’ambiente (sentenza 9/07/1992, causa C-2/90, Commissione/Belgio). Pertanto,
un accumulo nelle strade e nelle aree di stoccaggio temporanee di
quantitativi ingenti di rifiuti, come è avvenuto nella regione Campania alla
scadenza del termine fissato nel parere motivato, ha dunque indubbiamente
creato un rischio «per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora»
ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 2006/12. Inoltre, tali
quantitativi di rifiuti provocano inevitabilmente «inconvenienti da odori»,
ai sensi del n. 1, lett. b), di tale articolo, in particolare se i rifiuti
rimangono per un lungo periodo abbandonati a cielo aperto nelle strade o
nelle vie. D’altra parte, tenuto conto della mancanza di disponibilità di
discariche sufficienti, la presenza di tali quantitativi di rifiuti fuori
dai luoghi di stoccaggio adeguati ed autorizzati, può «danneggiare il
paesaggio e i siti di particolare interesse» ai sensi dell’art. 4, n. 1,
lett. c), della direttiva 2006/12. Pres. Bonichot - Toader Rel. -
Commissione europea c. Repubblica italiana.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 04/03/2010, Sentenza C-297/08
DIRITTO AMBIENTALE - Tutela dell’ambiente - Comunità e Stati membri - Competenze separate - Funzione - Artt. 174, 176 e 43 Trattato CE - Direttiva 2003/87/CE - Fattispecie: Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra. Dagli artt. 174 CE - 176 CE risulta che, in materia di tutela dell’ambiente, le competenze della Comunità e degli Stati membri sono separate. Pertanto, la normativa comunitaria in questo settore non mira ad un’armonizzazione completa e l’art. 176 CE contempla la possibilità per gli Stati membri di adottare misure di tutela rafforzate, subordinate alle sole condizioni che esse siano compatibili con il Trattato CE e siano notificate alla Commissione (v., in tal senso, sentenza della Corte 14/04/2005, causa C-6/03, Deponiezweckverband Eiterköpfe). Nella specie, se le normative nazionali pertinenti, all’origine dell’impossibilità per la ricorrente di trasferire liberamente contingenti di quote tra i suoi impianti stabiliti in diversi Stati membri, siano conformi o meno alla libertà di stabilimento ai sensi dell’art. 43 CE, si deve dichiarare che tale restrizione a detta libertà non può essere imputata alla direttiva 2003/87/CE per il solo fatto che questa non vieti in modo esplicito siffatto comportamento degli Stati membri. A maggior ragione il legislatore comunitario non può essere considerato responsabile di avere al riguardo violato in modo grave e manifesto i limiti del proprio potere discrezionale ai sensi dell’art. 174 CE, in combinato disposto con l’art. 43 CE. Pres./Rel. Azizi - Arcelor SA c. Parlamento europeo ed altro. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE C.E., Sez. III, 2/03/2010, Sentenze T-16/04
INQUINAMENTO - Procedura di bonifica - Presupposto - Superamento delle CSC e delle CSR - Rinvenimento di sostanze per le quali la tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006 non prevede le CSC - Procedure. Nell’ipotesi in cui non siano state superate le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non vi è il presupposto per attivare la procedura di bonifica (v. art. 242 comma 2 del Dlgs. 152/2006). Tali concentrazioni operano infatti come valori di attenzione oltre i quali sono necessarie la caratterizzazione del sito inquinato e l’analisi di rischio sito-specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). L’obbligo di bonifica sorge solo quando sia superata anche questa seconda serie di concentrazioni (v. art. 242 comma 7 del Dlgs. 152/2006). Ove nel sedimento campionato siano rilevate anche sostanze per le quali la tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del Dlgs. 152/2006 non prevede le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nel suolo e nel sottosuolo, le procedure possibili sono due: (a) adottare come valori di concentrazione accettabili quelli indicati per le sostanze tossicologicamente più affini (soluzione espressamente indicata nella nota 1 della tabella 1); (b) stabilire un livello accettabile di inquinamento mediante un’analisi sito-generica (da sviluppare eventualmente in analisi sito-specifica). Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - L.B. (avv.ti La Spada e Noschese) c. Comune di Nave (avv. Gitti) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 febbraio 2010, n. 869
INQUINAMENTO - RIFIUTI - Abbandono incontrollato - Espressa esclusione della procedura di bonifica ex art. 239, c. 2, lett. a) - Procedura applicabile - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006. L’abbandono incontrollato di rifiuti - non qualificabile come potenziale contaminazione del suolo -è ipotesi espressamente esclusa dalla procedura di bonifica ex art. 239 comma 2 lett. a) del Dlgs. 152/2006 salvo superamento dei valori di attenzione. Si applica quindi la procedura dell’art. 192 del Dlgs. 152/2006, che prevede la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti a cura e spese del responsabile dell’abbandono. Nel caso in cui il responsabile non sia individuato l’onere ricade sul Comune. Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - L.B. (avv.ti La Spada e Noschese) c. Comune di Nave (avv. Gitti) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 febbraio 2010, n. 869
INQUINAMENTO - Bonifica di siti contaminati - Ordinanza ex art. 244 d.lgs. n.
152/2006 - Competenza - Provincia - Disciplina transitoria ex art. 265, c. 3 -
Applicabilità - Limiti. In tema di bonifica di siti contaminati, ai sensi
dell’art. 244 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la competenza ad emettere
l’ordinanza con la quale il responsabile dell’inquinamento è diffidato a
provvedere appartiene, dalla data di entrata in vigore del nuovo codice
dell’ambiente, alla provincia e non al comune. Devono ritenersi fatti salvi, in
forza della norma transitoria di cui all’art. 265, c. 3, solo i procedimenti che
si sono conclusi con una espressa autorizzazione degli interventi di bonifica,
sulla base del principio per cui "nel caso di mutamento della norma regolatrice
del potere amministrativo, restano soggette alla vigente normativa solo con i
sub-procedimenti che hanno prodotto effetti consolidati o comunque
legittimamente esteriorizzati e portati concretamente ad esecuzione" (T.A.R.
Sicilia, Catania, sez. I, 20 luglio 2007, n. 1254). Pres. Nicolosi, Est. Massari
- C.s.p.a. (avv.ti Alfarano, Lanero e Nocentini) c.Comune di Pomarance (avv.
Grassi), Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Avv.
Stato), regione Toscana (avv.ti Bora e Mancini) e altri (n.c.).
TAR TOSCANA, Sez. II - 19 febbraio 2010, n. 436
INQUINAMENTO - Procedimenti in materia di bonifica ambientale -
Partecipazione dei destinatari. Nei procedimenti in materia di bonifica
ambientale, è necessario che la P.A. consenta ai soggetti destinatari delle
prescrizioni dettate dalla stessa P.A. di partecipare al relativo procedimento
(articolato in una o più Conferenze di Servizi, istruttorie e decisorie). Ciò,
quantomeno, con riguardo alle fasi procedimentali in cui emerge l’esistenza di
una contaminazione del terreno e della falda acquifera nell’area in esame e che
poi sfociano nelle determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi decisoria.
È evidente, infatti, che l’onerosità degli obblighi imposti agli interessati
impone di instaurare con questi ultimi un ampio contraddittorio. Pres. Nicolosi,
Est. De Berardinis - L. s.p.a. e altro (avv.ti Castaldi, Pillon e Morelli) c.
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato) e
altro (n.c.).
TAR TOSCANA, Sez. II - 19/02/2010, n. 436
INQUINAMENTO - Procedimenti di bonifica - Attività istruttoria -
Contraddittorio procedimentale - Accertamenti analitici - Art. 223 disp. att.
c.p.p.. Nell’attività istruttoria del procedimento di bonifica, il
contraddittorio procedimentale si appalesa necessario in particolare per gli
accertamenti analitici (v. T.A.R. Lombardia, Sez. I, n. 1913/2007, cit.): ciò,
atteso che l’onere di effettuare gli accertamenti in contraddittorio con le
parti interessate risponde ad evidenti ragioni di trasparenza e pubblicità,
principi del diritto vivente cui la P.A. si deve uniformare in ogni momento
della propria azione, oltre che all’interesse pubblico all’imparzialità
dell’azione amministrativa. Va poi rilevato che in materia è applicabile l’art.
223 disp. att. c.p.p., secondo cui, qualora, nel corso di attività ispettive o
di vigilanza previste da leggi o decreti, si debbano eseguire analisi di
campioni per le quali non è prevista la revisione, l’organo procedente deve,
anche oralmente, dare avviso all’interessato dell’ora e del luogo di
effettuazione delle analisi, in funzione del diritto dello stesso di presenziare
a queste, di persona o tramite persona di fiducia da lui designata,
eventualmente con l’assistenza di un consulente tecnico (cfr. T.A.R., Lombardia,
Sez. I, 11 novembre 2003, n. 4982, che, in proposito, ricorda l’orientamento
della Cassazione, per cui la disposizione è applicabile anche alle analisi di
campioni finalizzate a verificare l’esistenza di illeciti puniti con sanzioni
amministrative). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - L. s.p.a. e altro (avv.ti
Castaldi, Pillon e Morelli) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e altri (Avv. Stato) e altro (n.c.).
TAR TOSCANA, Sez. II - 19 febbraio 2010, n. 436
DANNO AMBIENTALE - Art. 311 d.lgs. n. 152/2006 - Legittimazione della Provincia a costituirsi parte civile per i fatti precedenti e successivi all’entrata in vigore della norma - Permanenza - Interpretazione della norma - Enti locali sul cui territorio si è consumato il vulnus ambientale - Risarcimento del danno ambientale. L’entrata in vigore dell’art. 311 del T.U. Ambiente non ha escluso la legittimazione della Provincia a costituirsi parte civile né per i fatti precedenti né per i fatti successivi all’entrata in vigore dello stesso. La norma (cfr. Cass. n. 16575/07) deve infatti essere interpretata alla stregua dei consolidati principi dottrinali e giurisprudenziali che attribuiscono anche agli enti territoriali sul cui territorio di è consumato il vulnus ambientale un pieno diritto al risarcimento oltre che ai sensi dell’art. 2043 Cod. Civ. anche per il danno ambientale a fianco dello Stato - che peraltro, se al medesimo solo si dovesse ritenere attribuito, potrebbe rimanere inerte e vanificare così qualsiasi risarcimento del danno ambientale (Cass. Penale 775/2010). Giud. Mattioli - TRIBUNALE DI SIENA, Sezione distaccata di Poggibonsi - ordinanza 18 febbraio 2010
INQUINAMENTO - Piano di caratterizzazione - Ordinanza - Destinatario - Responsabile dell’inquinamento - Mancanza del responsabile - Realizzazione degli interventi necessari da parte del Comune - Costituzione dell’onere reale sul terreno interessato. L’ordinanza con la quale si impone la presentazione del piano di caratterizzazione del sito (che è il primo passo per la realizzazione del progetto di bonifica e di ripristino ambientale, così come indicato dall’Allegato IV al d.m. n. 471 del 1999) deve essere diretta unicamente al responsabile del rilevato inquinamento: in mancanza del responsabile, non può essere coinvolto direttamente il proprietario dell’area, ma è semmai il Comune stesso a doversi attivare per la realizzazione degli interventi necessari, salva la costituzione dell’onere reale sul terreno interessato. Pres. Calvo, Est. Masaracchia - C. s.n.c. e altri (avv. Forno) c. Comune di Nole Canavese (avv. Saracco). TAR PIEMONTE, Sez. II - 18 febbraio 2010, n. 973
INQUINAMENTO - Contaminazioni storiche - Art. 242, cc. 1 e 11 d.lgs. n.
152/2006 - Distinzione in rapporto alla presenza, o meno, di rischio immediato
per l’ambiente - Destinatario degli obblighi - Individuazione. Con
riferimento ai destinatari dell’obbligo di effettuare la messa in sicurezza
dell’area, la legge distingue, in merito alle contaminazioni storiche, tra
quelle che comportano rischio immediato per l’ambiente (o rischi di
aggravamento), disciplinate dell’art. 242 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, e quelle
che non presentano tale rischio, disciplinate dell’art. 242 comma 11 del D. Lgs.
152/2006. Per le prime il destinatario dell’obbligo è il responsabile
dell'inquinamento, per le seconde è il soggetto interessato. Pres. Leo, Est. Di
Mario - Falimento T. s.r.l. (avv. Grella) c. Comune di Monza (avv.ti Bragante e
Brambilla) e altri (n.c.).
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 12 febbraio 2010, n.408
INQUINAMENTO - Contaminazioni storiche - Impresa fallita - Obblighi di cui
all’art. 242 d.lgs. n. 152/2006 - Individuazione del destinatario - Curatore
fallimentare - Esclusione - Principio “chi inquina paga”. Il potere del
curatore di disporre dei beni fallimentari (secondo le particolari regole della
procedura concorsuale e sotto il controllo del giudice delegato) non comporta,
necessariamente, il dovere di adottare particolari comportamenti attivi
finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da
fattori inquinanti; la curatela fallimentare non subentra infatti negli obblighi
più strettamente correlati alla responsabilità dell'imprenditore fallito a meno
che non vi sia una prosecuzione nell’attività. Ne consegue l’illegittima
individuazione del curatore quale destinatario degli obblighi di cui all’art.
242 d.lgs. n. 152/2006,poiché ciò, inoltre, determinerebbe un sovvertimento del
principio “chi inquina paga” scaricando i costi sui creditori che non presentano
alcun collegamento con l’inquinamento. (Cons. Stato, sez. V sent. 3885 del 16
giugno 2009). Pres. Leo, Est. Di Mario - Falimento T. s.r.l. (avv. Grella) c.
Comune di Monza (avv.ti Bragante e Brambilla) e altri (n.c.).
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 12/02/2010, n.408
INQUINAMENTO - RIFIUTI - Abbandono - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 - Ordine di
smaltimento - Autore dell’abbandono - Responsabilità a titolo di dolo o colpa.
In conformità con gli orientamenti maturati in seno alla giurisprudenza circa
l’interpretazione dell’art. 14 D.Lgs. n. 22/97, sostanzialmente riprodotto
nell’art. 192 D.Lgs. n. 152/06 - l’ordine di smaltimento presuppone
l’accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo
all’autore dell’abbandono dei rifiuti, e lo stesso vale per il proprietario o
titolare di altro diritto reale o personale sull’area interessata, che venga
chiamato a rispondere in solido dell’illecito (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 17
aprile 2009, n. 1431; id., 1 agosto 2001, n. 1318). Pres. Leo, Est. Di Mario -
Falimento T. s.r.l. (avv. Grella) c. Comune di Monza (avv.ti Bragante e
Brambilla) e altri (n.c.).
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 12 febbraio 2010, n.408
INQUINAMENTO - RIFIUTI - Art. 14
d.lgs. n. 22/97 (oggi art. 192 d.lgs. n. 152/2006) - Individuazione dei soggetti
passivi tenuti al ripristino - Titolare di funzioni di vigilanza e controllo
sulla sicurezza degli impianti - Cessazione medio tempore degli incarichi
societari - Irrilevanza. Ai fini dell’individuazione dei soggetti passivi
tenuti al ripristino ambientale ex art. 14 d.lgs. n. 22/97 (oggi: art. 192
d.lgs. n. 152/2006), è indifferente la circostanza che tali soggetti abbiano nel
tempo a vario titolo perso il rapporto giuridico o materiale sul territorio
inquinato; in particolare, risulta irrilevante che il titolare di funzioni
qualificate di vigilanza e di controllo sulla sicurezza degli impianti abbia
medio tempore cessato dagli incarichi societari che il medesimo ricopriva
durante il periodo in cui i fatti inquinanti si sono verificati. Pres. Perrelli,
Est. Passoni - S.G. (avv.ti Di Mattia e Manzi) c. Comune di L’Aquila (avv.ti De
Nardis, Giuliani e Torelli) -
TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 11 febbraio 2010, n. 70
INQUINAMENTO - RIFIUTI - Art. 14 d.lgs. n. 22/97 (oggi art. 192 d.lgs. n.
152/2006) - Soggetto passivo dell’ordinanza di rimozione - Responsabilità -
Canoni processuali di cui agli artt. 2043 c.c. e 41 e 42 c.p. - Responsabilità
diversificata - Assoluzione in sede penale - Obbligo del soggetto di attivarsi
per la rimozione degli effetti inquinanti - Permanenza. Seppure il soggetto
passivo di ordinanze di rimozione e smaltimento di rifiuti ex ar.t 14 d.lgs. n.
22/97 (oggi: art. 192. d.lgs. n. 152/2006) deve aver concorso con dolo o colpa
al verificarsi dell’inquinamento, va puntualizzato che tale responsabilità
(sufficiente per incardinare l’obbligo di attivarsi per la bonifica dei luoghi)
non deve essere necessariamente comprovata secondo i canoni processuali ex artt.
2043 c.c. e 41-42 c.p., dovendosi invece richiedere che il destinatario
dell’ordine risulti comunque inserito e coinvolto nel contesto giuridico e
fattuale dell’evento inquinante, senza univoche esimenti dovute all’assoluta
estraneità ai fatti, ovvero alla comprovata diligenza nell’aver apprestato ogni
tentativo esigibile per scongiurare l’evento stesso. Il quadro delle
responsabilità rilevanti per la legittimazione passiva nell’ordinanza di
bonifica risulta quindi diversificata rispetto alle rigorose garanzie di difesa
dell’imputato nel processo penale, così che un’assoluzione in tale sede non
esclude l’obbligo del medesimo soggetto di attivarsi comunque per la rimozione
degli effetti inquinanti. Pres. Perrelli, Est. Passoni - S.G. (avv.ti Di Mattia
e Manzi) c. Comune di L’Aquila (avv.ti De Nardis, Giuliani e Torelli) -
TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 11 febbraio 2010, n. 70
INQUINAMENTO - CIRCOLAZIONE STRADALE - Regolamentazione del traffico -
Refluenze sull’attività commerciale - Esercenti attività commerciali nella zona
interessata - Interesse qualificato - Sussistenza. Poiché la
regolamentazione del traffico ha refluenze sulla attività commerciale, gli
esercenti di attività commerciali nell’area coinvolta dal provvedimento di
istituzione di una ZTA sono indubbiamente portatori di un interesse qualificato
alla legittimità della regolamentazione. Pres. Virgilio, Est. D’Angelo - M.F. e
altri (avv. Timineri) c. Comune di Acireale (avv. Seminara).
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 5 febbraio
2010, n. 144
INQUINAMENTO - CIRCOLAZIONE STRADALE - Istituzione di una ZTL - Previa
adozione del Piano Urbano del Traffico - Necessità - Limitatamente all’ipotesi
di accesso alle ZTL a pagamento - Art. 7, c. 9, d.lgs. n. 285/1992. L’art.
7, c. 9 del d.lgs. n. 285/1992, nel richiedere, ai fini dell’istituzione di una
zona a traffico limitato, la previa adozione del piano urbano del traffico, si
riferisce alla sola ipotesi in cui i comuni vogliano subordinare l’accesso alle
ZTL al pagamento di somme. Pres. Virgilio, Est. D’Angelo - M.F. e altri (avv.
Timineri) c. Comune di Acireale (avv. Seminara).
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 5/02/2010, n.
144
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni ambientaliste riconosciute ex artt. 13 e 18 L. n. 349/1986 - Legittimazione a ricorrere - Affermazione ex lege - Dimostrazione di un danno specifico - Necessità - Esclusione. La legittimazione delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi degli artt. 13 e 18, comma 5, l.n. 349/1986 (da ult:, per tutte, TAR Piemonte, Sez. I, 25.9.09, n. 2292) è affermata “ex lege”, senza necessità di dimostrare ulteriormente alcun danno specifico da loro subito dal concreto intervento contestato. Pres. Nicolosi, Est. Correale - Associazione F. e altri (avv.ti Peruzzi, Chiti e Tasselli) c. Provincia di Pistoia (avv.ti Pupino e Coppola), Comune di Serravalle Pistoiese (avv. Cecchi), Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Firenze e Pistoia e altro (Avv. Stato) e altri (n.c.). TAR TOSCANA, Sez. II - 5 febbraio 2010, n. 195
DANNO AMBIENTALE - Enti locali - Legittimazione e interesse ad agire in materia ambientale - Sussistenza - Titolarità dell’interesse collettivo. La legittimazione e l’interesse ad agire dell’ente locale in materia ambientale, in quanto titolare di un interesse collettivo, è riconosciuta dalla giurisprudenza fin da Tar Lazio 1064/90 ed è confermata da giurisprudenza successiva (Cons. Stato, sez. IV, 6 ottobre 2001 n. 5296). Sarebbe d’altronde irragionevole riconoscere legislativamente all’ente territoriale la possibilità di agire in giudizio in via successiva per il risarcimento del danno all’ambiente (art. 18, co. 3, l. 349/86), e negargli invece la possibilità di agire in via preventiva per impedire la produzione di quello stesso danno. Sarebbe altrettanto irragionevole riconoscere la titolarità di un interesse collettivo ad associazioni ambientaliste, il cui collegamento con il territorio interessato dall’abuso è talora costituito soltanto dal fine statutario, e non individuarlo nell’ente istituzionalmente esponenziale della comunità di riferimento. Pres. Petruzzelli, Est. Russo - Provincia di Mantova (avv.ti Salemi e Noschese) c. Comune di Asola (avv. Gianolio). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 2 febbraio 2010, n. 521
INQUINAMENTO - Tutela della salute - Potere di ordinanza del sindaco - Competenza all’adozione dei provvedimenti definitivi - Appartenenza ad altre amministrazioni -Funzione di “supplenza interinale” - Inerzia dell’amministrazione competente - Fattispecie. Il potere di ordinanza del sindaco a tutela della salute non è inibito in generale dal fatto che la competenza ad adottare provvedimenti definitivi appartenga ad altre amministrazioni, ma tale funzione di “supplenza interinale”, può giustificarsi solo quando l'autorità competente non si sia attivata (nella fattispecie, in tema di gestione di rifiuti ed emissioni in atmosfera, la provincia aveva adottato un provvedimento di diffida ex art. 278 del d.lgs. n. 152/2006, intimando la sospensione dall’utilizzo degli impianti interessati: perciò il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per un intervento d’urgenza da parte del Comune). Pres. Mozzarelli, Est. Lelli - I. s.r.l. (avv.ti Della Fontana e Marani) c. Comune di Modena (avv.ti Maini e Villani). TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 1 febbraio 2010, n. 540
INQUINAMENTO - Industrie
insalubri - Art. 216 r.d. n. 1265/1934 - Comuni - Preclusione dell’attività
insalubre - Condizioni. L’art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie ha
conferito ai Comuni la possibilità di precludere l’esercizio dell’attività
insalubre, anche prescindendo da situazioni di emergenza e dall'autorizzazione a
suo tempo rilasciata, a condizione però che siano dimostrati, da congrua e seria
istruttoria, gli inconvenienti igienici e che si sia vanamente tentato di
eliminarli (in tal senso T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 04 luglio 2008 , n.
882). Pres. Calderoni, Est. Bertagnolli - C.G. (avv.ti Morabito e Pagano) c.
Comune di Sendrina (n.c.).
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 29 gennaio 2010, n. 420
INQUINAMENTO - Industrie insalubri - Art. 216 r.d. n. 1265/1934 -
Insediamento nell’ambito di centri abitati o aree paesaggisticamente sensibili -
Preclusione assoluta - Inconfigurabilità - Verifica di compatibilità.
L'insediamento di una industria insalubre nell'ambito di centri abitati o di
aree paesaggisticamente sensibili non è vietato in assoluto, essendo subordinato
alla verifica di compatibilità dell'impianto con il contesto di riferimento: ai
sensi dell'art. 216 comma 5, r.d. n. 1265 del 1934, è consentita la permanenza
di un'industria insalubre di prima classe nell'abitato, allorché sia provato che
il suo esercizio, per le speciali cautele introdotte, non rechi danno alla
salute dei residenti (cosi T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 16 giugno 2008 , n.
671). Pres. Calderoni, Est. Bertagnolli - C.G. (avv.ti Morabito e Pagano) c.
Comune di Sendrina (n.c.).
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 29 gennaio 2010, n. 420
INQUINAMENTO - AIA - Durata quinquennale - Nuove BAT - Rapporto tra diritti della collettività e iniziativa economica - Equilibrio dinamico. La durata quinquennale dell’AIA consente alla Regione di perfezionare nel tempo le prescrizioni sul monitoraggio e di ridefinire in senso maggiormente cautelativo i limiti alle diverse forme di inquinamento tenendo conto delle nuove BAT e dei dati progressivamente raccolti circa l’efficienza dei diversi sistemi di mitigazione. L’equilibrio garantito dall’AIA tra i diritti della collettività e l’iniziativa economica deve quindi essere inteso come dinamico, ossia in evoluzione verso soluzioni sempre meno inquinanti. Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - Comune di Marcheno (avv.ti Stefano e Bezzi) c. Regione Lombardia (avv. Cederle). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 gennaio 2010, n. 211
INQUINAMENTO - Bonifica - Mera qualifica di proprietario o detentore del terreno inquinato - Obbligo di bonifica del sito inquinato - Esclusione - Responsabilità o corresponsabilità dell’illecito abbandono dei rifiuti. Nell'attuale sistema normativo, l'obbligo di bonifica dei siti inquinati grava in primo luogo sull'effettivo responsabile dell'inquinamento stesso, che le competenti Autorità amministrative hanno l'obbligo di individuare e ricercare, mentre la mera qualifica di proprietario o detentore del terreno inquinato non implica di per sé l'obbligo di effettuazione della bonifica, con la conseguenza che esso può essere posto a suo carico solo se responsabile o corresponsabile dell'illecito abbandono (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009 n. 3885). Pres. Perrelli, Est. Riccio - I.A. e altro (avv. Bardaro) c. Comune di Aquino. TAR LAZIO, Roma, Sez. II ter - 19 gennaio 2010, n. 484
INQUINAMENTO - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Ricorso alle migliori tecniche disponibili - Strumento alternativo, complementare ed elastico rispetto alla fissazione di limiti inderogabili - Progressivo adattamento degli impianti - Art. 2, c. 7 d.P.R. n. 203/88 - Direttiva 96/61/CE - D.lgs. n. 152/2006 - Elevato livello di protezione ambientale. L’art. 2, punto 7, del DPR 203/1988 impone un “sistema tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento e/o la riduzione, delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell’ambiente, sempre che l’applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi”. Tale imposizione ha una rilevanza comunitaria, atteso che essa risulta dalla Direttiva 96/61/CE ed è recepita dal D.Lgs. 59/2005 e dal D.Lgs 152/2006; la norma si riferisce alle tecniche e modalità di progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli impianti più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente; tecniche e modalità che risultano sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell’ambito del pertinente comparto industriale. Il ricorso alle migliori tecniche disponibili costituisce uno strumento alternativo, complementare ed elastico (in punto maggiormente rispondente al progresso tecnologico e alle esigenze industriali), rispetto a quello consistente nella fissazione diretta di limiti inderogabili al rilascio di sostanze inquinanti. Infatti, nel sistema tratteggiato dal D.P.R. 203/1988, l’impresa che intende ottenere il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera è tenuta a progettare e ad adottare tutte le misure adeguate in vista del progressivo adattamento degli impianti esistenti alla migliore tecnica disponibile. Pres. Bianchi, Est. Lotti - S.s.r.l. (avv. Barosio e Inserviente) c. Regione Piemonte (avv. Rava). TAR PIEMONTE, Sez. I - 15 gennaio 2010, n. 214
INQUINAMENTO - Bonifica - Amianto - Doverosità della funzione pubblica -
Attribuzione dell’interesse ambientale diffuso in capo a singoli portatori -
Esclusione - Vincolo di prossimità - Diritto soggettivo o interesse legittimo
pretensivo idonei a fondare la legittimazione processuale - Esclusione. La
doverosità della funzione pubblica di bonifica ambientale dei siti inquinati
(nella specie, per la presenza di amianto) non si traduce ipso facto
nell’attribuzione di una pretesa tutelata dalla legge direttamente in capo ai
singoli portatori dell’interesse diffuso ambientale, come tale suscettibile di
essere fatta valere in sede procedimentale o in un successivo giudizio, con
domanda o azione individuale, uti singulus. La tutela ambientale, anche allorché
si traduca e si concretizzi in azioni dirette di bonifica di specifici siti
contaminati, non determina, in capo ai soggetti che si trovino legati a quel
territorio da un vincolo di prossimità, il sorgere di un diritto soggettivo o di
un interesse legittimo pretensivo, idonei a fondare una legittimazione
procedimentale propria di tali soggetti, siccome distinti e qualificati,
rispetto all’interesse (semplice o di fatto) diffuso tra i componenti la
collettività locale in vario modo interessata. Pres. Onorato, Est. Carpentieri -
B. e altri (avv.ti Dessì e D'Antonio) c. Comune di Caserta (avv. Federico) e
altri (n.c.) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - sentenza 12 gennaio 2010 n. 70
INQUINAMENTO - Bonifica di siti contaminati da amianto - Azione verso il
silenzio inadempimento della P.A. - Pretesa di buon andamento della funzione
pubblica - Pretesa fondata su posizione qualificata e differenziata - Interessi
generali e diffusi - Singolo individuo - Azionabilità - Esclusione. L’azione
avverso il silenzio-inadempimento della p.a. non può valere a tutelare nella
forma dell’azione individuale domande, reclami e pretese che possono essere
fatti valere uti civis, che attengono, cioè, al buon funzionamento della
funzione pubblica e alla cura efficace della qualità ambientale e della salute
umana. Occorre sempre bene distinguere la pretesa di buon andamento della
funzione e dei servizi pubblici, reclamabile nella sede civica e politica della
partecipazione democratica, dalla pretesa di provvedimento specifico a sé
favorevole fondata su di una posizione qualificata e differenziata che legittimi
al procedimento, al provvedimento e, quindi, alla conseguente azione avverso il
silenzio illegittimo dell’amministrazione. Una cosa sono i “propri diritti e
interessi legittimi” contemplati dall’art. 24 della Costituzione e dall’art. 100
c.p.c., cui è data azione in giudizio, altra cosa sono gli interessi generali,
diffusi, che appartengono alla collettività e al singolo cittadino, ma come
parte della collettività, non come singolo individuo. L’interesse alla bonifica
dei siti contaminati dall’amianto è e resta pertanto un interesse generale, cui
corrisponde, sì, un dovere funzionale delle amministrazioni competenti, ma non
anche una pretesa differenziata e qualificata, suscettibile di tradursi in
un’azione giudiziaria individuale, dei singoli soggetti prossimi allo specifico
sito da bonificare. Pres. Onorato, Est. Carpentieri - B. e altri (avv.ti Dessì e
D'Antonio) c. Comune di Caserta (avv. Federico) e altri (n.c.) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - sentenza 12 gennaio 2010 n. 70
INQUINAMENTO - Impianti forieri di possibili impatti sull’ambiente - Sito
individuato per la realizzazione - Residenti in prossimità dell’area - Interesse
individuale all’impugnazione - Sussistenza - Pregiudizio - Salute degli
interessati - Valore economico dei beni situati nelle vicinanze. Non può
essere disconosciuto l’interesse individuale all’impugnazione di chi, risiedendo
in prossimità del sito individuato per la realizzazione di impianti forieri di
possibili impatti sull’ambiente, riveste una posizione qualificata dallo stabile
collegamento con l’area interessata e dai rischi per l’uomo - primo dei fattori
che concorrono a comporre la nozione comunitaria, ed ora nazionale, di
“ambiente” - di volta in volta legati alle caratteristiche tecnico-funzionali
dell’opera. Alla stregua del criterio della prossimità alla fonte della lesione
paventata, la proposizione dell’azione individuale deve ritenersi perciò
consentita ogniqualvolta essa tenda a prevenire o eliminare il pregiudizio
derivante al singolo dalla compromissione degli interessi ambientali, ecologici
e paesaggistici coinvolti dall’azione amministrativa, fermo restando che il
pregiudizio non necessariamente deve investire la salute degli interessati, ma
può anche farsi consistere nella diminuzione del valore economico dei beni
situati nelle vicinanze dell’impianto (fra le altre, cfr. Cons. Stato, sez. V,
14 giugno 2007, n. 3192). Pres. Nicolosi, Est. Grauso - S.R: e altri (avv.
Granara) c. Provincia di Massa Carrara (avv. Guccinelli), Comune di Mulazzo
(avv. Rutigliano), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato),
Regione Toscana (avv. Ciari) e altri (n.c.).
TAR TOSCANA, Sez. II - 12 gennaio 2010, n. 17
INQUINAMENTO - Attività potenzialmente inquinante - Provvedimento di
autorizzazione - Impugnazione - Ricorrente - Dimostrazione dell’esistenza del
danno concreto e attuale - Necessità - Esclusione- Prospettazione delle temute
ripercussioni - Sufficienza. Ai fini dell’impugnativa di un provvedimento
che autorizza l’avvio di un’attività potenzialmente inquinante, il ricorrente
non è tenuto a dimostrare l’esistenza di un danno concreto ed attuale,
trattandosi di questione di merito, ed essendo invece sufficiente la
prospettazione di temute ripercussioni sul territorio collocato nelle immediate
vicinanze, ed in relazione al quale i ricorrenti sono in posizione qualificata
(cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 6657). Pres. Nicolosi, Est.
Grauso - S.R: e altri (avv. Granara) c. Provincia di Massa Carrara (avv.
Guccinelli), Comune di Mulazzo (avv. Rutigliano), Ministero per i Beni e le
Attività Culturali (Avv. Stato), Regione Toscana (avv. Ciari) e altri (n.c.).
TAR TOSCANA, Sez. II - 12/01/2010, n. 17
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni di protezione ambientale - Art. 13 L.
n. 349/86 - Legittimazione ad agire in giudizio per la tutela degli interessi
ambientali - Interessi ambientali in senso stretto - Interessi ambientali in
senso lato - Individuazione. Un’associazione di protezione ambientale
sussumibile nella previsione di cui all’art. 13 della legge n. 349/86, è, come
tale, legittimata ad agire in giudizio per la tutela degli interessi ambientali
sia in senso stretto (gli aspetti fisico - naturalistici di una certa zona o di
un certo territorio), sia in senso lato, comprendenti questi ultimi la
conservazione e valorizzazione dei beni culturali, dell'ambiente in senso ampio,
del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei monumenti e dei centri storici e
della qualità della vita, intesi tutti come beni e valori ideali idonei a
caratterizzare in modo originale, peculiare e irripetibile un certo ambito
geografico e territoriale rispetto ad ogni altro ambito geografico e
territoriale e pertanto capaci di assicurare ad ogni individuo che entra in
contatto con tale ambito una propria specifica utilità che non può essere
assicurata da un altro ambiente (cfr., fra le molte, Cons. Stato, sez. IV, 9
ottobre 2002, n. 5365). Pres. Nicolosi, Est. Grauso - S.R: e altri (avv. Granara)
c. Provincia di Massa Carrara (avv. Guccinelli), Comune di Mulazzo (avv.
Rutigliano), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Regione
Toscana (avv. Ciari) e altri (n.c.).
TAR TOSCANA, Sez. II - 12 gennaio 2010, n. 17
INFORMAZIONE AMBIENTALE - Accesso - Limiti soggettivi e oggettivi propri
dell’accesso ai documenti amministrativi - Assoggettabilità - Esclusione -
Principi generali di proporzionalità, economicità e ragionevolezza -
Applicazione. L’istituto dell’accesso alle informazioni ambientali non si
assoggetta ai limiti soggettivi e oggettivi propri dell’accesso ai documenti
amministrativi, ma resta comunque subordinato a un principio generale di
proporzionalità, di economicità e di ragionevolezza, per cui possono consentirsi
solo gli accessi che non si traducano in uno sproporzionato aggravio per
l’amministrazione, tale da metterne in pericolo l’efficienza gestionale. Pres.
Onorato, Est. Carpentieri - D.D.G. (avv. Prisco) c. Regione Campania (avv.
Palma) e altro (n.c.).
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 12 gennaio 2010, n. 68I
INFORMAZIONE AMBIENTALE - Convenzione di Aarhus - L- n.
108/2001 - Obbligo delle amministrazioni di rendere disponibili le informazioni
ambientali - Cd. accesso passivo - Cd. Informazione attiva - Flussi informativi
particolarmente voluminosi o massicci - Opportunità di privilegiare
l’informazione attiva. Se è vero che il diritto di accesso alle informazioni
relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale,
giusta anche le previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata
dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, non è sottoposto al filtro
soggettivo, potendo essere esercitato da chiunque, “senza essere tenuto a
dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante”, né al
limite oggettivo proprio della legge n. 241/90 (potendo riguardare anche
informazioni da elaborare appositamente, e non soltanto documenti già formati ed
esistenti presso l’amministrazione), è altresì vero che l’obbligo delle
amministrazioni di rendere disponibili le informazioni ambientali può e deve
essere assolto non solo mediante accesso cd. “passivo” (ossia mediante
accoglimento delle specifiche domande di accesso dei cittadini), ma anche e
soprattutto mediante informazione “attiva”, ossia mediante pubblicazione, anche
sui siti internet, di tutti i flussi informativi relativi allo stato
dell’ambiente. Il che implica che informazioni voluminose e massicce, o di
contenuto oggettivo molto ampio, ben dovrebbero essere rese acquisibili
attraverso l’informazione attiva, piuttosto che essere fatte oggetto di accesso
“passivo” documentale, che costituisce una modalità notevolmente più impegnativa
e laboriosa, sia per l’amministrazione che per il cittadino. Pres. Onorato, Est.
Carpentieri - D.D.G. (avv. Prisco) c. Regione Campania (avv. Palma) e altro (n.c.).
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 12/01/2010, n. 68I
DANNO AMBIENTALE - Risarcimento del danno ambientale - Forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale - Rapporti tra D. L.vo n. 152/2006 e art. 2043 cc - Fattispecie: legittimazione della Provincia (di Pesaro ed Urbino) a costituirsi parte civile e al risarcimento del danno patrimoniale. La disciplina normativa di cui all'art. 311, 1° comma, D.L.vo n. 152/06, secondo cui "il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto" non esclude e comunque non è incompatibile con la disciplina generale prevista dall'art. 2043 cc, in virtù della quale qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Consegue che nella fattispecie de qua sussiste la legittimazione della Provincia di Pesaro ed Urbino a costituirsi parte civile, avendo detto Ente chiesto (ed ottenuto) il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla condotta illecita come contestata ed accertata nei confronti dell'imputato (attuale ricorrente). Pres. Onorato, Est. Gentile, Ric. Ciaroni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Ud. 28/10/2009), Sentenza n. 755
INFORMAZIONE AMBIENTALE - Domanda di accesso alle informazioni ambientali - Dilatazione del concetto di interesse sotteso all’accesso - Mero sindacato ispettivo sull’attività amministrativa - Preclusione. Il diritto di accesso non si configura mai come un'azione popolare (fatta eccezione per il peculiare settore dell' accesso ambientale), ma postula sempre un accertamento concreto dell'esistenza di un interesse differenziato della parte che richiede i documenti. Anche in materia di “accesso ambientale”, peraltro, (laddove maggiormente si è assistito ad una dilatazione, in primis legislativa, del concetto di interesse sotteso all’accesso), si è avuto modo di sottolineare in senso definitorio che la domanda di accesso alle informazioni ambientali può consistere anche in una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale, a condizione che questo sia specificato e che la richiesta non sia mirata ad un mero sindacato ispettivo sull'attività dell’amministrazione (Consiglio Stato , sez. VI, 16 febbraio 2007, n. 668, e n. 555 del 10.2.2006). Pres. f.f. Buonvino, Est. Taormina - S. Sezione di Genova (avv. Repetti) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato) - (Conferma Tar Liguria n. 585/2009). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 gennaio 2010, n. 24
ASSOCIAZIONI - CACCIA - Pianificazione faunistico-venatoria - Associazione ambientalista - Interesse a ricorrere - Sussistenza. La pianificazione faunistico venatoria appare presupposto imprescindibile per l'esercizio della caccia stessa - art.10 L. 157/92 - e quindi appare evidente interesse di un'associazione ambientalista ad ottenere corrette modalità delle attività venatorie e della tutela della fauna, attesa l’inscindibile connessione esistente tra tale aspetto e la protezione dell’ambiente nel suo complesso (T.A.R. Liguria, sez. II, 22 novembre 2002, n. 1124; Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 2004, n. 6757). Pres. Nicolosi, Est. Massari - LAV (avv. Stefutti) c. Provincia di Siena (avv. Bartali). TAR TOSCANA, Sez. II - 9 gennaio 2010, n. 12
INQUINAMENTO - RIFIUTI - Art. 17,
cc 3 e 9 d.lgs. n. 22/97 - Qualifica di “responsabile” - Indagine specifica
Conduzione - Ente dotato del potere di diffida - Organo tecnico - Invito a
provvedere - Provvedimento distinto. La qualifica di “responsabile” di cui
all’art. 17, cc. 3 e 9 del d.lgs. n. 22/97, comportando ingenti oneri anche di
natura economica, deve essere frutto di indagine specifica che comporta una
completa e puntuale ricognizione di comportamenti, commissivi o anche solo
omissivi, di tipo antigiuridico che hanno dato luogo alle conseguenze negative
per l’ambiente (TAR Toscana, Sez. I, 1.8.01, n. 1318). Tale indagine deve essere
svolta dall’ente dotato del potere di diffida, anche avvalendosi di organi
terzi, e non può essere una mera conseguenza dell’invito a provvedere
sollecitato dall’organo tecnico se questo non ha fornito elementi idonei a
ricondurre in maniera inconfutabile la situazione riscontrata ad un determinato
soggetto come individuato. Se è vero infatti che in materia ambientale l’ente
locale competente è tenuto a promuovere ogni iniziativa prevista dalle normative
vigenti a tutela del bene collettivo sulla base di indagini e sollecitazioni
delle agenzie tecniche preposte, è pur vero che ciò non sta a significare che
l’ente locale debba pedissequamente conformarsi ai suggerimenti dell’organo
tecnico ma solo che debba avviare il relativo procedimento con tutte le garanzie
previste dalla l.n. 241/1990 sempre che non sussistano ragioni di celerità e
urgenza, da richiamare comunque nel relativo provvedimento. L’”atto dovuto” in
questa materia non è quindi il provvedimento invocato dall’agenzia tecnica ma è
quello conseguente all’avvio del procedimento rivolto, comunque, al necessario
contraddittorio con il soggetto interessato, soprattutto se il provvedimento in
questione culminerebbe in specifiche e, spesso, gravose incombenze e imposizioni
(TAR Toscana, Sez. II, 6.5.09, n. 766; nonché 30.7.87, n. 647). Pres. Nicolosi,
Est. Correale - Curatela fallimento M. (avv. Uccelli) c. Comune di Montescudaio
(avv. Chiti) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 8 gennaio 2010, n. 8
INQUINAMENTO - Art. 17, c. 3 d.lgs. n. 22/97 - Accertamento della responsabilità
- Presunzioni ex art. 2727 c.c. - Principio dell’”id quod plerumque accidit”.
L’accertamento della responsabilità dell’inquinamento di cui all’art. 17,
comma 3, d.lgs. n. 22/97 e all’art. 8, D.M. n. 471/99 deve essere rigorosa e,
pur se non fondata su elementi di prova diretti e contestuali all’evento, molto
spesso difficili da acquisire, può essere individuata a carico dell’effettivo
soggetto autore dell’inquinamento in base anche a profili indiretti
riscontrabili con presunzioni semplici ex art. 2727 c.c. in relazione a indizi
gravi, precisi e concordanti che inducano a ritenere verosimile, secondo il
principio dell’”id quod plerumque accidit” che si sia verificato un inquinamento
e che questo sia attribuibile a determinati autori (Cons. Stato, Sez. V,
16.6.09, n. 3885). Pres. Nicolosi, Est. Correale - Curatela fallimento M. (avv.
Uccelli) c. Comune di Montescudaio (avv. Chiti) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 8 gennaio 2010, n. 8
INQUINAMENTO - Impresa fallita - Ordine di bonifica impartito al curatore -
Illegittimità - Ragioni - Principio del “chi inquina paga” - Operatività sotto
la vigenza del d.lgs. n. 22/97. In materia di inquinamento, in caso di
impresa fallita, è illegittimo l’ordine di bonifica a carico del curatore, che
costituirebbe un sovvertimento del principio comunitario del c.d. “chi inquina
paga”, scaricando i costi sui creditori che non presentano alcun collegamento
con l’inquinamento, fermo restando il coinvolgimento della Curatela stessa in
caso di prosecuzione dell’attività (Cons. Stato, Sez. V, n. 3885 cit. e 29.7.03,
n. 4328; TAR Sardegna, Sez. II, 11.3.08, n. 395; TAR Lazio, Lt, 12.3.05, n. 304;
TAR Abruzzo, Aq, 17.12.04, n. 1393; TAR Toscana, Sez. II, 1.8.01, n. 1318). Il
principio del “chi inquina paga” era operante anche sotto la vigenza dell’art.
17 d.lgs n. 22/97 (ora sostanzialmente riproposto negli artt. 242 e 244 d.lgs.
n. 152/2006) in quanto da interpretarsi in senso sostanzialistico di un
principio immanente in materia di prevenzione e riparazione di danno ambientale
(TAR Campania, Na, Sez. V, 3.7.09, n. 3727; TAR Lombardia, Mi, Sez. IV, 7.9.07,
n. 5782 e Sez. I, 8.11.04, n.5681). Pres. Nicolosi, Est. Correale - Curatela
fallimento M. (avv. Uccelli) c. Comune di Montescudaio (avv. Chiti) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 8 gennaio 2010, n. 8
INQUINAMENTO - Bonifica - Onere risarcitorio - L.r. Toscana n. 25/98, art. 20 -
Interpretazione costituzionalmente e comunitariamente orientata - Proprietario
dell’area inquinata - Responsabile dell’inquinamento. L’art. 20 della L.r.
Toscana n. 25/98, per essere comunitariamente e costituzionalmente orientata,
deve essere interpretata nel senso conforme alla normativa statale, atteso che
il principio del c.d. “chi inquina paga” era operante come indirizzo precettivo
già prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006 e la responsabilità per
inquinamento non può desumersi, in maniera oggettiva, dal semplice rapporto
dominicale con il bene inquinato in tutti i procedimenti amministrativi in
corso, laddove non si sono prodotti diritti quesiti o comunque effetti
definitivi (TAR Campania, Na, Sez. V, 3.7.09, n. 3727 e Cons. Stato, Sez. cons.
atti normativi, 5.11.2007, n.3838). Di conseguenza, al proprietario del bene non
può in alcun modo essere applicata la normativa relativa al responsabile
dell’inquinamento, che adossa a quest’ultimo l’intero onere risarcitorio
(derivante dalle spese sostenute) per la messa in sicurezza, la bonifica e il
ripristino ambientale. Pres. Nicolosi, Est. Correale - Curatela fallimento M.
(avv. Uccelli) c. Comune di Montescudaio (avv. Chiti) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 8 gennaio 2010, n. 8
INQUINAMENTO - Bonifica - Conseguenze ricadenti sul proprietario dell’area -
Onere economico equivalente al valore del bene - Principio di proporzionalità.
Sul “proprietario”, ai sensi dell’art. 17, cc 10 e 11 del d.lgs. n. 22/97,
può ricadere - ove il medesimo non provveda direttamente ritenendo preferibile
evitare le conseguenze sul “suo” bene nell’ipotesi che intenda metterlo in
circolazione alienandolo con gli strumenti previsti dall’ordinamento -
unicamente l’onere economico equivalente al valore del bene stesso, per renderlo
effettivamente nuovamente utilizzabile, e non altro. Tale conclusione risponde
anche all’applicazione del principio generale di proporzionalità, principio che,
come è noto, si attaglia particolarmente alla materia delle limitazioni del
diritto di proprietà, della attività di autotutela, delle ordinanze di necessità
ed urgenza, delle irrogazione di sanzioni e, appunto, della tutela ambientale
(Cons. Stato, Sez. IV, 22.3.2005, n. 1195) ed in base ad esso la Pubblica
Amministrazione deve adottare la soluzione idonea ed adeguata comportante il
minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti e si risolve, in buona
sostanza, nell'affermazione secondo cui le autorità comunitarie e nazionali non
possono imporre, sia con atti normativi, sia con atti amministrativi, obblighi e
restrizioni alle libertà del cittadino, tutelate dal diritto comunitario, in
misura superiore, cioè sproporzionata, a quella strettamente necessaria nel
pubblico interesse per il raggiungimento dello scopo che l'autorità è tenuta a
realizzare ( Cons. Stato, sez. VI, 6.3.2007, n. 1736). Pres. Nicolosi, Est.
Correale - Curatela fallimento M. (avv. Uccelli) c. Comune di Montescudaio (avv.
Chiti) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 8 gennaio 2010, n. 8
INQUINAMENTO - Bonifica - Responsabile dell’inquinamento e proprietario
dell’area - Differenze. La differenza tra il responsabile dell’inquinamento
e il proprietario dell’area inquinata, quanto alle conseguenze di cui ciascuno
deve rispondere, consiste nel fatto che il primo deve rispondere dell’intero
costo delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale anche se poste in essere, in seguito alla sua inerzia, dal Comune o
dalla Regione, anche se superano il valore del bene, mentre il costo che deve
sopportare il secondo non può che limitarsi al valore del bene stesso. Pres.
Nicolosi, Est. Correale - Curatela fallimento M. (avv. Uccelli) c. Comune di
Montescudaio (avv. Chiti) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 8 gennaio 2010, n. 8
INQUINAMENTO - Decreto Ronchi e D.M. n. 471/99 - Nozione di inquinamento -
Riferimento alla porzione di territorio comprensiva delle diverse matrici
ambientali - Suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee - Art. 840 c.c.
- Proprietà - Estensione al sottosuolo - Determinazione del valore del bene -
Necessaria ricomprensione del sottosuolo. Il c.d. “decreto Ronchi” ed il
collegato D.M. n. 471/99 (in particolare l’art. 17, commi 1, 2, 4, 6 bis, d.lgs.
cit. e l’art. 2 D.M. cit.), in relazione alla nozione di “inquinamento” facevano
riferimento alla sua realizzazione sul relativo “sito” - e non solo sul terreno
superficiale - inteso quale area o porzione di territorio intesa nelle diverse
matrici ambientali e comprensiva anche delle “eventuali” strutture edilizie ed
impiantistiche presenti in cui si riscontrano livelli di contaminazione o
alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del “suolo o del sottosuolo o delle
acque superficiali o “sotterranee” tali da determinare un pericolo per la salute
pubblica. Lo stesso D.M. n. 471/99, richiamando la nozione di bonifica, faceva
riferimento all’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di
inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle
sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel “sottosuolo”, nelle acque
superficiali o “sotterranee”, chiarendo ulteriormente che la stessa doveva
interessare tutte le matrici ambientali coinvolte, dato che senza un’efficace
depurazione della falda non sarebbe possibile certificare gli interventi di
bonifica del soprasuolo. Così pure l’art. 17, comma 1, lett.a) e c-bis), d.lgs.
faceva riferimento ai suoli ed alle “acque sotterranee” in relazione alla
specifica destinazione d’uso dei siti, con ciò confermando che le operazioni di
bonifica e quelle ad esse correlate riguardano il generale inquinamento del sito
e non solo il terreno superficiale insito in esso. In più, la proprietà, come
noto in base ai principi civilistici di cui all’art. 840, comma 1, c.c., si
estende anche al sottosuolo con tutto ciò che vi si contiene, in applicazione
del noto brocardo secondo cui la proprietà si estende “usque ad inferos et usque
ad sidera”. Il limite del “valore del bene”, quindi, non può che considerare
tali principi, ritenendo il sottosuolo parte integrante del bene stesso nel caso
di specie. Pres. Nicolosi, Est. Correale - Curatela fallimento M. (avv. Uccelli)
c. Comune di Montescudaio (avv. Chiti) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 8 gennaio 2010, n. 8
INQUINAMENTO - Bonifica - Art. 17 d.lgs. n. 22/97 - Costituzione dell’onere
reale sull’area da sottoporre a bonifica - Qualità di socio accomandatario -
Titolarità del diritto di proprietà sull’area interessata - Esclusione. La
qualità di socio accomandatario di una società non può far considerare il
soggetto titolare del diritto di proprietà invece riconducibile alla compagine
sociale, tenuto conto che, nella fattispecie considerata dall’art. 17, commi 10
e 11, d.lgs. n. 22/97, non si fa riferimento ad alcuna obbligazione personale
del proprietario ma esclusivamente alla costituzione di un onere reale sull’area
da sottoporre a bonifica. Pres. Nicolosi, Est. Correale - Curatela fallimento M.
(avv. Uccelli) c. Comune di Montescudaio (avv. Chiti) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 8 gennaio 2010, n. 8
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