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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Inquinamento atmosferico, Rifiuti Numero: 33616 | Data di udienza: 13 Maggio 2026

RIFIUTI – Combustione illecita di rifiuti – Presupposti per l’integrazione – Identificazione dell’autore – Compendio indiziario grave, preciso e concordante – Art. 256-bis d.lgs. 152/200 – Gravità della condotta – Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità – Preclusione – Art. 131-bis c.p. – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Emissione di fumi noci – Tutela della salute e dell’ambiente – Abbruciamento di cavi elettrici – Classificazione come rifiuti speciali – Specifici codici EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Onere probatorio – Principio di cd. “vicinanza della prova” – Presunzioni o massime di esperienza – Elementi contrari per provare il fondamento della tesi difensiva.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Settembre 2026
Numero: 33616
Data di udienza: 13 Maggio 2026
Presidente: RAMACCI
Estensore: VERGINE


Premassima

RIFIUTI – Combustione illecita di rifiuti – Presupposti per l’integrazione – Identificazione dell’autore – Compendio indiziario grave, preciso e concordante – Art. 256-bis d.lgs. 152/200 – Gravità della condotta – Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità – Preclusione – Art. 131-bis c.p. – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Emissione di fumi noci – Tutela della salute e dell’ambiente – Abbruciamento di cavi elettrici – Classificazione come rifiuti speciali – Specifici codici EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Onere probatorio – Principio di cd. “vicinanza della prova” – Presunzioni o massime di esperienza – Elementi contrari per provare il fondamento della tesi difensiva.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 16 settembre 2026 (ud. 13/05/2026), Sentenza n. 33616

 

RIFIUTI – Combustione illecita di rifiuti – Presupposti per l’integrazione – Identificazione dell’autore – Compendio indiziario grave, preciso e concordante – Art. 256-bis d.lgs. 152/200 – Gravità della condotta – Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità – Preclusione – Art. 131-bis c.p..

In materia di combustione illecita di rifiuti, di cui all’art. 256-bis d.lgs. n. 152/2006, la responsabilità penale può fondarsi su un compendio indiziario grave, preciso e concordante – costituito dall’ingiustificato allontanamento dal luogo del reato all’arrivo della polizia giudiziaria, dal rinvenimento sul posto del telefono cellulare dell’imputato recante immagine identificativa del volto (profilo facebook) e dalla mancata allegazione di una diversa plausibile giustificazione, in forza del principio di vicinanza della prova. Inoltre, trattandosi di reato di pericolo concreto si integra con l’appiccamento del fuoco a rifiuti depositati in modo incontrollato su terreno altrui, indipendentemente dalla contestazione di un previo abbandono o dal verificarsi di un effettivo danno ambientale. L’operatività della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è preclusa dalla rilevante gravità della condotta – in specie combustione di ingenti quantitativi di cavi elettrici con emissione di fumi nocivi – e dall’intensa carica dolosa, oltre che espressamente esclusa per il predetto reato a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 2 del d.l. n. 116/2025.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Emissione di fumi noci – Tutela della salute e dell’ambiente – Abbruciamento di cavi elettrici – Classificazione come rifiuti speciali – Specifici codici EER (Elenco Europeo dei Rifiuti).

Il delitto di combustione illecita di rifiuti di cui all’art. 256-bis d.lgs. n. 152/2006 presuppone che la condotta abbia a oggetto rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, nozione in cui rientra il collocamento occasionale e alla rinfusa di materiali sul terreno di terzi in assenza delle prescrizioni e cautele a tutela della salute e dell’ambiente, purché distinto da una strutturata fase di gestione continuativa dei rifiuti funzionale a esigenze produttive. Nel caso in esame, inoltre, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, Allegato D alla Parte Quarta), i cavi elettrici sono classificati come rifiuti speciali e vengono identificati tramite specifici codici EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) a seconda della loro provenienza e della presenza di sostanze pericolose.

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Onere probatorio – Principio di cd. “vicinanza della prova” – Presunzioni o massime di esperienza – Elementi contrari per provare il fondamento della tesi difensiva.

Nell’ordinamento processuale penale, spetta all’imputato, ove la pubblica accusa abbia assolto al proprio onere probatorio (che ben può essere assolto anche nella sua connotazione indiziaria, purché rispondente ai criteri di cui all’art. 192 cod. proc.pen.), anche in forza di presunzioni o di massime di esperienza, allegare il contrario sulla base di concreti e oggettivi elementi fattuali, potendo lo stesso, in ragione del principio di cd. “vicinanza della prova”, acquisire o quanto meno fornire, tramite la loro allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza del 08/10/2025 – CORTE DI APPELLO DI PALERMO) Pres. RAMACCI, Rel. VERGINE, Ric. Lucera


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 16 settembre 2026 (ud. 13/05/2026), Sentenza n. 33616

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Lucera, nato a Firenze, il ../../….;

avverso la sentenza del 08/10/2025 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO;

udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;

lette le conclusioni del Procuratore generale che, riportandosi a quelle rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha invocato il rigetto del ricorso del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell’8 ottobre 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato quella con cui il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, il 29 gennaio 2024, aveva dichiarato Lucera colpevole dei reato di cui all’art. 256-bis d.lgs. 152/2006, e, con la recidiva reiterata e infra-quinquennale, lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Lucera ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a quattro motivi.

2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen., inosservanza degli artt. 191, 192 e 352 cod.proc.pen., per non avere la sentenza impugnata dichiarato l’inutilizzabilità dei dati carpiti dalla Polizia giudiziaria tramite l’accesso – in tesi abusivo – al cellulare dell’odierno ricorrente, acquisendo solo quelli relativi al profilo Facebook, in particolare la foto-profilo, senza acquisire, invece, corrispondenza dello stesso imputato.

2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett b) ed e) cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 256-bis d.lgs. 152/2006, e correlato vizio di motivazione, asseritamente manifestamente illogica nella parte in cui, in assenza di elementi fattuali da cui potersi evincere un contributo causale fisico o anche morale dell’odierno ricorrente alla commissione del reato di combustione illecita di rifiuti, la ‘pretesa’ identificazione del ricorrente quale responsabile del reato contestato sarebbe stata il frutto della presunzione a) della identità tra il soggetto visto fuggire dal luogo in cui due persone erano state osservate nell’atto di dar fuoco a cavi elettrici e quello ritratto nella foto profilo dell’account Facebook presente sul cellulare ritrovato dalla polizia giudiziaria sul luogo del commesso reato, nonché di quella, ulteriore e successiva, di b) attribuzione alla presenza ivi – ove correttamente ritenuta – del significato della esistenza di un contributo causale alla commissione dell’illecito contestato, presunzioni supportate, entrambe, dalla mancanza di una ricostruzione alternativa della vicenda da parte dell’imputato (con errata applicazione del principio di “vicinanza della prova” e, alfine, ingiustificabile inversione dell’onere probatorio).

2.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b), ed e) cod.proc.pen., erronea applicazione dell’art. 131-bis cod.pen., e correlato vizio di motivazione, asseritamente manifestamente illogica, nella parte in cui la Corte di appello non ha ritenuto di riconoscere la causa di non punibilità così invocata, pur avendo preso atto degli elementi tipici della stessa -per essere la condotta rudimentalmente organizzata- sulla scorta della valorizzazione di elementi di segno opposto, non supportati dagli esiti dell’istruttoria dibattimentale.

2.4. Col quarto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cod.proc.pen., erronea applicazione dell’art. 99 cod.pen., per essere stata affermata la sussistenza della recidiva, in assenza di una ponderata indagine degli elementi da cui emergerebbe la maggiore capacità a delinquere del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è inammissibile, in quanto prospettato, per la prima volta, in questa sede.

1.1. Con l’appello la difesa aveva, infatti, contestato la carenza di prova certa della identificazione, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.proc.pen., la mancata esclusione della recidiva.

1.2. È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (v., ex multis, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01). Va infatti evitato il rischio che, in sede di legittimità, sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 19194 del 06/05/2025, Bergamini, non massimata; Sez. 4, n. 19005 del 27/03/2025, L., n.m.; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577).

2. Manifestamente infondato è il secondo motivo con cui si torna a contestare la carenza di prova certa della identificazione del Lucera quale soggetto responsabile del reato contestato, comunque inammissibile.

2.1. Si premette che non è compito di questa Corte operare una rivalutazione del compendio probatorio effettuato (in c.d. “doppia conforme”) dai giudici di merito. Il controllo del giudice di legittimità sul vizio della motivazione attiene difatti solo alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all’apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell’atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).

2.2. Ancora in via di premessa si rileva che l’art. 581, comma 1-bis, cod.proc.pen., introdotto nell’impianto del codice di rito per effetto dell’art. 33, comma 1, lett.d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150, ed entrato in vigore il 30 giugno 2024, per effetto dell’art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, prevede una causa d’inammissibilità dell’impugnazione, per mancanza di specificità dei motivi, qualora non vengano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici alla motivazione del provvedimento impugnato.

Si tratta di enunciazione critica, da svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell’atto d’impugnazione, e che deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell’ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione. Risulta, pertanto, codificato il requisito della specificità c.d. “estrinseca” dei motivi d’impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello. Si tratta di principio comunque già immanente nel sistema processuale in quanto consolidato, a seguito di Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01, secondo cui l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.

2.3. Ciò premesso si osserva che il motivo in disamina, come gli altri a seguire, è generico e riproduttivo di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha rilevato, ribadendo la decisione del primo giudice, la presenza, sul luogo dove la polizia giudiziaria è giunta, attirata da una coltre di fumo nero visibile a distanza di circa 3 chilometri dal centro abitato, di diversi cumuli di cavi elettrici, taluni sguainati, talaltri ancora ricoperti da materiale plastico, e di due individui: uno, identificato in Ambrogio, vicino ad un camion, che si rivolgeva ad altro, non visibile in quel frangente e riuscito a scappare, urlando di spegnere; nonché, osservato da un operante rimasto sul posto, di altro individuo che, non essendosi in prima battuta accorto della presenza in loco del militare, stava tentando di salire sul camion carico di cavi non combusti, e che, all’intimazione di fermarsi, riusciva a dileguarsi tra i cespugli, ove il medesimo militare rinveniva, poi, il cellulare, acceso e privo di password, con l’applicazione Facebook, a nome di Ni. Lucera, accessibile, con foto profilo corrispondente alle sembianze di chi era stato osservato scappare. Circostanze, queste ultime, agevolative e confermative della ricerca delle generalità del fuggitivo comunque visto in volto e identificato mercè la consultazione in banca dati in uso alle forze di polizia.

Le Corti di merito hanno, infatti, entrambe logicamente ritenuto, tenuto conto della dinamica dei fatti come caduti sotto la diretta percezione degli operanti, delle dichiarazioni di Ambrogio circa il fatto di essere ivi in compagnia di altro soggetto, del breve lasso di tempo intercorso tra l’arrivo dei militari e l’azione di chi tentava di allontanarsi col camion carico dello stesso materiale parzialmente combusto, che il ricorrente sia proprio chi, credendo dopo l’arresto del complice che i militari fossero andati via tutti, sia tornato dal nascondiglio ove ha perso il cellulare, per recuperare il camion ed il materiale presente sullo stesso, verso cui aveva indubbio interesse.

2.4. Si ribadisce che nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell’interpretazione dei risultati probatori (Sez. 1, n. 42993 del 25/9/2008, Rv. 241826) e potendo il giudice fondare il proprio convincimento di responsabilità anche sulla loro concatenazione logica, dalla quale risulti che il complesso degli indizi possiede quella univocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza nella certezza in ordine al fatto stesso» (Sez. 2, Sentenza n. 45851 del 15/09/2023 Ud. (dep. 14/11/2023 ) Rv. 285441 – 02; Conf.: n. 978 del 1982, Rv. 157266-01). E, si è aggiunto, in tema di prova, la causale di un delitto – nella specie il lucro derivante dai fili di rame e cavi elettrici ‘monetizzabili’ una volta privati del materiale plastico che li riveste – in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità, in quanto essi, all’esito dell’apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione (in termini, Sez. 1, n. 12217 del 30/01/2025 Ud. (dep. 27/03/2025 ) Rv. 287695 – 01). E ciò tanto più se non sono allegati elementi di segno contrario – come, nella specie, per mancata allegazione di una giustificazione alternativa a quella prospettata dalla Corte di merito del rinvenimento del telefono cellulare, acceso, non genericamente sul luogo teatro della condotta dedotta in imputazione, ma, proprio, nei pressi del retro della abitazione dove uno dei correi era stato visto rifugiarsi -. Nell’ordinamento processuale penale, spetta all’imputato, ove la pubblica accusa abbia assolto al proprio onere probatorio (che ben può essere assolto anche nella sua connotazione indiziaria, purché rispondente ai criteri di cui all’art. 192 cod. proc.pen.), anche in forza di presunzioni o di massime di esperienza, allegare il contrario sulla base di concreti e oggettivi elementi fattuali, potendo lo stesso, in ragione del principio di cd. “vicinanza della prova”, acquisire o quanto meno fornire, tramite la loro allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (così Sez. 6, n. 13873 del 12/02/2026 Ud. (dep. 16/04/2026 ) Rv. 289780 – 01).

2.5. Il motivo, dunque, inammissibile per le sopra ricordate ragioni, è, intanto, quanto alla compiuta identificazione del ricorrente, anche, manifestamente infondato sia sotto il profilo della allegata violazione di legge, sia sotto il profilo del vizio di motivazione che, invece, aderente alle risultanze probatorie, resa conformemente al dettato normativo, è svolta senza contraddizioni e manifeste illogicità.

3. Quanto, poi, alla integrazione degli elementi del delitto contestato, occorre inizialmente fugare il dubbio in ordine alla qualità del materiale combusto, rifiuti speciali, come da contestazione.

3.1. In base al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, Allegato D alla Parte Quarta), i cavi elettrici sono classificati come rifiuti speciali e vengono identificati tramite specifici codici EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) a seconda della loro provenienza e della presenza di sostanze pericolose.

3.2. Attesta la sentenza (cfr. pag. 4) che dal fascicolo fotografico è dato apprezzare chiaramente la presenza di un sacco contenente fili di rame e cavo elettrici, poso nel cassone del camion, di due sacchi contenenti fili di rame e cavi elettrici posto per terra vicino al camion, una grossa chiazza nera, ove stava avvenendo la combustione del materiale, alcuni cavi già bruciati e liberati dalla guaina, nonché un secchio contenete fili di rame e cavi elettrici.

3.2. Ha ritenuto la Corte di appello, essendo al cospetto di reato di pericolo concreto, per il quale non assume rilievo né l’effettivo verificarsi di un danno all’ambiente, né, contrariamente all’assunto difensivo, di un incendio o della realizzazione della finalità dell’azione delittuosa, ossia la vendita del rame recuperato tramite la combustione, sufficiente alla integrazione della fattispecie in contestazione il solo fatto di appiccare il fuoco a rifiuti, abbandonati o depositati in maniera incontrollata.

3.3. La motivazione è corretta e congrua (e ciò anche alla luce della assoluta incertezza circa il fatto che il motivo della sua integrazione sia stato posto alla attenzione della Corte di merito, non risultando dal resoconto degli stessi come fatto in sentenza – si richiama il superiore § 1.2. – e della assoluta genericità della contestazione svolta nel ricorso in diamina, che ne fa oggetto di sola enunciazione in rubrica, senza addurre, poi, alcuna motivazione specifica a sostegno del proprio assunto).

3.4. Il delitto di combustione illecita di rifiuti deve, infatti, avere a oggetto rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, come avvenuto nel caso in esame, laddove, la condotta ha avuto a oggetto rifiuti depositati in modo incontrollato sul terreno di terzi (accatastati alla rinfusa), posto che è configurabile un deposito non controllato (ossia senza il rispetto delle fondamentali prescrizioni e cautele da osservarsi per la salvaguardia della salute e dell’ambiente) allorquando si realizzi un’attività temporanea di collocazione di oggetti in un certo luogo sotto il controllo del detentore in attesa del compimento di ulteriori operazioni da svolgersi su di essi (tale condotta si caratterizza, come l’abbandono, per essere un evento assolutamente occasionale, riguardante un determinato e circoscritto quantitativo di rifiuti, senza l’osservanza delle prescrizioni e cautele imposte, in quanto la eventuale pluralità degli atti di collocazione dei rifiuti, compiuti in funzione di strutturali esigenze produttive, condurrebbe a qualificare il fatto non come deposito, ma come una fase di gestione dei rifiuti), così Sez. 3, n. 39162 del 13/11/2025 Ud. (dep. 04/12/2025 ) Rv. 288868 – 01.

3.5. Ne consegue l’infondatezza del rilievo (genericamente) sollevato dal ricorrente con il secondo motivo di ricorso, essendo stata accertata la realizzazione della condotta di combustione illecita su rifiuti depositati in modo incontrollato nel senso anzidetto e non occorrendo, per la configurabilità del delitto di combustione illecita di rifiuti, la precedente contestazione dei reati di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti.

4. Il terzo motivo, relativo al diniego della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. (peraltro, ora espressamente esclusa per effetto dell’introduzione, da parte dell’art. 2, comma 1, lett. a), del citato d.l. 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla l. 3 ottobre 2025, n. 147, al terzo comma dell’art. 131-bis cod. pen. del n. 4-ter, che include tra i reati per i quali l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità anche i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), è inammissibile per ragioni analoghe a quelle esposto al superiore § 2.1., essendo volto a sindacare valutazioni di merito, in ordine alla non occasionalità della condotta e alla sua gravità, che sono state giustificate con motivazione idonea e immune da vizi logici.

4.1. La Corte territoriale, infatti, ha escluso l’applicabilità di detta causa di non punibilità in considerazione della gravità della condotta, per il quantitativo di rifiuti bruciati (sottolineando che la combustione aveva sprigionato una densa coltre di fumo nero altamente nocivo per la salute) e la evidente intensità del dolo, oltre che la condotta tenuta al momento dell’intervento della polizia giudiziaria, di reiterata fuga, dimostrazione di assenza di qualsiasi forma di resipiscenza: si tratta di motivazione idonea e scevra da illogicità manifeste, essendo stati sottolineati in modo logico e coerente con il dato normativo gli aspetti di gravità e non occasionalità della condotta ritenuti ostativi a escluderne la punibilità per particolare tenuità, che il ricorrente ha censurato, anche a questo proposito, esclusivamente sul piano delle valutazioni di merito, contrapponendone una propria a quella, non manifestamente illogica, dei giudici di merito, con la conseguente evidente infondatezza anche di tale motivo di ricorso. Si ribadisce che l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. richiede una valutazione congiunta e complessiva di tutti gli elementi del caso concreto, secondo i criteri di cui all’art. 133, comma 1, cod.pen.. Ed è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui i presupposti della causa di non punibilità sono cumulativi, e che una valutazione negativa anche di uno solo di essi è sufficiente a escluderne l’operatività.

5. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo.

5.1. La giurisprudenza della Corte è nel senso che «in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa» (Sez. 2, n. 51257 del 16/11/2023, Colelli, n.m.; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 – 01).

Già con sentenza n. 20798/2011 (ud. 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664 – 01), le Sezioni Unite della Corte hanno evidenziato che il giudizio sulla recidiva non riguarda l’«astratta pericolosità» del soggetto o un suo status personale svincolato dal fatto reato. Esso postula, piuttosto, la valutazione della gravità dell’illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal soggetto agente, idonea ad incidere sulla risposta punitiva – sia in termini retributivi che in termini di prevenzione speciale – quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, soltanto nell’ambito di una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da questo commesso, che deve essere concretamente significativo in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, e avuto riguardo ai parametri indicati dall’art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo.

Si è poi affermato che, in caso di contestazione della recidiva nelle ipotesi previste da uno dei primi quattro commi dell’art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419 – 01; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960 – 01).

Ancora, si è precisato che il giudice è tenuto a verificare «se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Saraco, Rv. 284425 – 01). Tra gli elementi da tenere in consideratione per i motivi di cui sopra, vi è anche l’eventuale lasso di tempo trascorso tra le pregresse fattispecie e quella attualmente giudicata, certamente indice di una relazione qualificata (Sez. 3, n. 16047 del 14/03/2019, Romano, n.m.). Tale dovere, tuttavia, può ritenersi adempiuto anche nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782), e può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, come nel caso in cui la sentenza richiami la negativa personalità dell’imputato desumibile dalla particolare pericolosità sociale della condotta da costui posta in essere (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 – 01). E’ comunque necessario che, dal complesso della motivazione, emerga che il giudice ha valutato i parametri di cui sopra e ritenuto che il nuovo delitto costituisca espressione di una «maggiore capacità delinquenziale».

5.2. La Corte di appello la ha ritenuta ed applicata in considerazione dei numerosi precedenti penali, anche per reati di grave allarme sociale, commessi anche in epoca relativamente recente, con condanne divenute irrevocabili nel quinquennio precedente il fatto sub iudice. Ha valorizzato la circostanza del trattarsi di reato comunque accomunati dallo scopo di lucro, come quello per cui si procede; e dell’aver il ricorrente continuato a delinquere anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

5.3. Il motivo, dunque, inammissibile per le medesime ragioni discusse ai superiori §§ 2.1. e 2.2., è, anche, manifestamente infondato sia sotto il profilo della allegata violazione di legge, sia sotto il profilo del vizio di motivazione che, invece, aderente alle risultanze probatorie, resa conformemente al dettato normativo, è svolta senza contraddizioni e manifeste illogicità.

6. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 13 maggio 2026

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