Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Danno ambientale, Diritto processuale penale, Diritto venatorio e della pesca Numero: 8152 | Data di udienza: 6 Ottobre 2026

DIRITTO DELLA PESCA – Cattura illegale del c.d. dattero di mare – Compromissione di matrici ambientali – Deterioramento e compromissione di un ecosistema – Delitto di inquinamento ambientale – Ecoreati – Aggressione incidente sull’habitat – Protezione internazionale – Convenzione di Berna, Convenzione CITES, Direttiva c.d. Habitat 92/43/EEC, Convenzione di Barcellona – Regolamento (CE) 1967/2006 – Art. 7 D.Lgs. n. 4/2012 e D.m. 16/10/1998 – DANNO AMBIENTALE – Distruzione delle rocce e del sistema biologico connesso – Art. 452-bis cod. pen. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Pene sostitutive delle pene detentive brevi – Diniego – Obbligo di motivazione – Pena fondata solo sulla irreversibilità o gravità del danno – Valutazione della funzione rieducativa della pena sostitutiva – Esclusione – Ricorso per cassazione – Emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza – Tenuta del ragionamento ricostruttivo – Annullamento della decisione per vizio di motivazione – Esclusione.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 28 Ottobre 2026
Numero: 8152
Data di udienza: 6 Ottobre 2026
Presidente: DI STASI
Estensore: NOVIELLO


Premassima

DIRITTO DELLA PESCA – Cattura illegale del c.d. dattero di mare – Compromissione di matrici ambientali – Deterioramento e compromissione di un ecosistema – Delitto di inquinamento ambientale – Ecoreati – Aggressione incidente sull’habitat – Protezione internazionale – Convenzione di Berna, Convenzione CITES, Direttiva c.d. Habitat 92/43/EEC, Convenzione di Barcellona – Regolamento (CE) 1967/2006 – Art. 7 D.Lgs. n. 4/2012 e D.m. 16/10/1998 – DANNO AMBIENTALE – Distruzione delle rocce e del sistema biologico connesso – Art. 452-bis cod. pen. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Pene sostitutive delle pene detentive brevi – Diniego – Obbligo di motivazione – Pena fondata solo sulla irreversibilità o gravità del danno – Valutazione della funzione rieducativa della pena sostitutiva – Esclusione – Ricorso per cassazione – Emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza – Tenuta del ragionamento ricostruttivo – Annullamento della decisione per vizio di motivazione – Esclusione.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 28 ottobre 2026 (Ud. 06/10/2026), Sentenza n. 8152

 

DIRITTO DELLA PESCA – Cattura illegale del c.d. dattero di mare – Compromissione di matrici ambientali – Deterioramento e compromissione di un ecosistema – Delitto di inquinamento ambientale – Ecoreati –

Il delitto di inquinamento ambientale, di cui all’art. 452-bis cod. pen., è «reato di danno», integrato da un evento di danneggiamento, costituito dal «deterioramento» ovvero dalla «compromissione». La cattura illegale del c.d. dattero di mare, configura condotte di deterioramento e di compromissione di matrici ambientali o di un intero ecosistema e non richiedono accertamenti tecnici, comportanto necessariamente la frantumazione della roccia calcarea nella quale il mollusco vive e la distruzione della comunità biologica associata. Peraltro l’accertamento degli eventi di deterioramento o compromissione, “significativi” e “misurabili”, del bene ambientale, costituisce giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Nella specie, la notoria incidenza lesiva della condotta, anche sulla base del quantitativo di prodotto estratto (21 kg), non rileva la necessità di un accertamento tecnico de visu dello stato dei luoghi.

 

DIRITTO DELLA PESCA – Pesca di datteri (Lithophaga lithophaga) – Aggressione incidente sull’habitat – Protezione internazionale – Convenzione di Berna, Convenzione CITES, Direttiva c.d. Habitat 92/43/EEC, Convenzione di Barcellona – Regolamento (CE) 1967/2006 – Art. 7 D.Lgs. n. 4/2012 e D.m. 16/10/1998 – DANNO AMBIENTALE – Distruzione delle rocce e del sistema biologico connesso – Art. 452-bis cod. pen.

La pesca di datteri, ai sensi dell’art. 452-bis cod. pen., implica la distruzione delle rocce su cui essi vivono, con pregiudizio del sistema biologico connesso, atteso che il c.d. “dattero di mare” “non vive sulle rocce ma al loro interno”, e precisamente nei cunicoli e nelle gallerie scavati nelle rocce calcaree mediante secrezioni acide prodotte da alcune sue ghiandole; di conseguenza, per prelevare detti molluschi dal loro habitat “bisogna frantumare la roccia in cui vivono, distruggendo con essa tutta la comunità biologica che la ricopre o che vive al suo interno. In relazione al precisato mollusco (Lithophaga lithophaga) proprio per le sue caratteristiche vitali, vi è un divieto assoluto di pesca, stabilito sia da fonti internazionali – come la Convenzione di Berna del 1982, Annesso II, la Convenzione CITES del 1983, Annesso III, la Direttiva c.d. Habitat 92/43/EEC, Annesso IV, la Convenzione di Barcellona del 1982, Annesso II, l’art. 8 del Regolamento (CE) 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 sia da leggi italiane (in particolare, l’art. 7 D.Lgs. n. 4 del 2012, nonchè il D.m. 16 ottobre 1998). La pesca del dattero di mare non è una mera cattura illecita di fauna marina, ma implica aggressione materiale dell’habitat ed il giudizio di significatività e misurabilità della compromissione o deterioramento appare coerente con il rilievo – della notoria profonda incidenza negativa della pesca in parola sull’ecosistema di riferimento (quanto alla significatività).

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Pene sostitutive delle pene detentive brevi – Diniego – Obbligo di motivazione – Pena fondata solo sulla irreversibilità o gravità del danno – Valutazione della funzione rieducativa della pena sostitutiva – Esclusione.

In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, anche a seguito della disciplina introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il diniego della sostituzione non implica necessariamente l’esame di tutti i parametri contemplati dall’art.133 cod. pen., ma può essere giustificato anche dalla sola valorizzazione di quello che, tra di essi, sia ritenuto ostativo all’efficacia rieducativa della pena sostitutiva, per cui la valutazione della sostituibilità può effettuarsi anche a fronte della considerazione di un solo elemento. Di conseguenza, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, in caso di diniego della sostituzione della pena detentiva non può limitarsi a valutare la congruità della pena attraverso i criteri di gravità del fatto e di pericolosità del soggetto, ma è tenuto anche a motivare, in chiave prognostica, le ragioni per cui gli elementi considerati rendono la pena sostitutiva inidonea a raggiungere la finalità rieducativa. Mentre, la richiesta sostituzione della pena, quando è fondata solo sulla irreversibilità del danno non è accompagnato da alcuna specificazione della sua necessaria e peculiare prospettiva in punto di valutazione della funzione rieducativa della pena sostitutiva.

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza – Tenuta del ragionamento ricostruttivo – Annullamento della decisione per vizio di motivazione – Esclusione.

In tema di ricorso per cassazione, l’emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l’annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all’esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione.

(riforma sentenza del 17/10/2025 – CORTE DI APPELLO DI BARI) Pres. DI STASI, Rel. NOVIELLO, Ric. Sasso


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 28 ottobre 2026 (Ud. 06/10/2026), Sentenza n. 8152

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Sasso nato a Bisceglie il ../../….;

avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE DI APPELLO DI BARI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Luigi Giordano che ha chiesto il rigetto del ricorso;

lette le conclusioni del difensore dell’imputato avv.to Operamolla che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Foggia del 27.2.2023 con la quale Sasso era stato condannato in ordine ai reati ex artt. 110 c.p. 7 e 8 del Dlgs del 9.1.2012 n. 4 e 452 bis c.p.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso Sasso mediante il suo difensore, deducendo tre motivi di impugnazione.

3. Rappresenta con il primo il vizio di violazione di legge e di motivazione, contestandosi il concorso nel reato di cui al primo capo di imputazione, rappresentando la presenza di una sola mazzetta e pinza atte alla pesca di datteri e come tali inidonee a fondare il concorso, circostanza questa non esaminata dalla Corte di appello. Si contesta anche la tesi subordinata del concorso morale dell’attuale ricorrente.

4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione al reato ex art. 452 bis c.p. Si evidenzia la insussistenza del requisito di una compromissione o deterioramento significativi e misurabili a fronte di datteri pescati per un quantitativo di soli 21 kg.

5. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 58 L. 689/1981 e vizi di motivazione, in ordine alla motivazione di esclusione della richiesta applicazione di pena sostitutiva, siccome fondata solo sulla ritenuta irreversibilità del danno senza considerare la personalità dell’imputato in relazione alla prevedibilità o meno di ricadute nel reato a fronte di un soggetto incensurato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile. Premesso che emerge un caso di cd. doppia conforme, si osserva come la complessiva motivazione delle due sentenze descriva un percorso logico convergente verso la tesi del concorso, fondata sulla valorizzazione di plurimi elementi: la presenza di una sola vettura sul posto a disposizione di entrambi i pescatori e la conseguente, ragionevole rilevazione della consapevolezza, in capo ad entrambi della disponibilità di materiale, mazzetta e pinza, idoneo alla pesca di datteri; la individuazione da parte degli operanti, durante la notte, di due fasci di luce e due galleggianti dapprima mossi separatamente e poi convergenti verso un unico soggetto che li spingeva, mentre l’imputato risaliva lungo il costone roccioso, con conseguente deducibile confluenza del prodotto ittico pescato dai due, posto che l’imputato veniva visto risalire senza datteri e senza strumentazione di pesca, trovati invece nella disponibilità dell’altro subacqueo. A ciò si aggiunge, secondo i giudici, l’inverosimiglianza di una lunga immersione da parte dell’imputato senza alcuno scopo di pesca.

Si tratta di una motivazione coerente e nient’affatto “manifestamente” illogica, che supera la tesi, peraltro personale e indimostrata, per cui il prelievo dei datteri deve effettuarsi con il simultaneo uso, inscindibile, da parte di ciascun pescatore, di pinza e mazzetta. Così che trova anche applicazione il principio per cui in tema di ricorso per cassazione, l’emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l’annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all’esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione (cfr. Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Ud. (dep. 11/10/2017) Rv. 271227 – 01).

Appare del resto coerente e giuridicamente corretta, rispetto ai fatti sopra sintetizzati, anche la tesi, subordinata, del concorso morale nel reato da parte del ricorrente come desunta dalla complessiva situazione sopra già riportata. Tale concorso morale del ricorrente, in particolare, secondo i giudici, è rinvenibile proprio nella verificata presenza sul luogo dell’esecuzione del reato che è sufficiente ad integrare gli estremi di una forma di compartecipazione criminosa ideale, allorché, come nel caso di specie, palesi adesione alla condotta dell’esecutore materiale, fornendogli maggiore senso di impunità e sicurezza.

2. Inammissibile è anche il secondo motivo.

I giudici hanno con ragionevolezza e coerenza evidenziato il dato notorio per cui la pesca illegale di datteri implica la distruzione delle rocce su cui essi vivono, con pregiudizio del sistema biologico connesso, atteso che il c.d. “dattero di mare” “non vive sulle rocce ma al loro interno”, e precisamente nei cunicoli e nelle gallerie scavati nelle rocce calcaree mediante secrezioni acide prodotte da alcune sue ghiandole; di conseguenza, per prelevare detti molluschi dal loro habitat “bisogna frantumare la roccia in cui vivono, distruggendo con essa tutta la comunità biologica che la ricopre o che vive al suo interno”. (V. Cass. pen., Sez. III, Sent. n. 41599 del 10/09/2021, in mot.). Può aggiungersi che in relazione al precisato mollusco e proprio per le sue caratteristiche vitali, vi è un divieto assoluto di pesca, stabilito sia da fonti internazionali – come la Convenzione di Berna del 1982, Annesso II, la Convenzione CITES del 1983, Annesso III, la Direttiva c.d. Habitat 92/43/EEC, Annesso IV, la Convenzione di Barcellona del 1982, Annesso II, l’art. 8 del Regolamento (CE) 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 sia da leggi italiane (in particolare, l’art. 7 D.Lgs. n. 4 del 2012, nonchè il D.m. 16 ottobre 1998). La pesca del dattero di mare, dunque, non è una mera cattura illecita di fauna marina, ma implica aggressione materiale dell’habitat ed il giudizio di significatività e misurabilità della compromissione o deterioramento appare coerente sia con il predetto rilievo – della notoria profonda incidenza negativa della pesca in parola sull’ecosistema di riferimento (quanto alla significatività) -, sia con la valorizzazione di ben 21 kg di datteri pescati, quale obiettivo elemento di misurazione della compromissione o deterioramento. Senza quindi che sia necessario, a fronte di un così valido e granitico ragionamento ricostruttivo, procedere anche ad un accertamento “de visu” dello stato dei luoghi pregiudicati, come in sostanza invocato dal ricorrente.

Tanto appare in linea con l’indirizzo di legittimità per cui ai fini dell’integrazione del reato di inquinamento ambientale di cui all’art. 452 bis c.p., le condotte di deterioramento e di compromissione di matrici ambientali o di un intero ecosistema, non richiedono accertamenti tecnici (da ultimo in tal senso Sez. 3 – , n. 7066 del 11/02/2026 Ud. (dep. 23/02/2026 ) Rv. 289415 – 01). Peraltro l’accertamento degli eventi di deterioramento o compromissione, “significativi” e “misurabili”, del bene ambientale, costituisce giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, come nel caso di specie ( cfr. Sez. 3 – , n. 7066 del 11/02/2026 Ud. (dep. 23/02/2026 ) Rv. 289415 – 01).

3. Quanto al terzo motivo, di contestazione della esclusione della richiesta sostituzione della pena, siccome fondata solo sulla irreversibilità del danno, esso è fondato, atteso che il riferimento alla gravità del danno non è accompagnato da alcuna specificazione della sua necessaria e peculiare prospettiva in punto di valutazione della funzione rieducativa della pena sostitutiva, mentre, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, in caso di diniego della sostituzione della pena detentiva non può limitarsi a valutare la congruità della pena attraverso i criteri di gravità del fatto e di pericolosità del soggetto, ma è tenuto anche a motivare, in chiave prognostica, le ragioni per cui gli elementi considerati rendono la pena sostitutiva inidonea a raggiungere la finalità rieducativa. (Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, F., Rv. 287062 – 01). Tanto pur rimanendo fermo il principio, qui ribadito, per cui la valutazione della sostituibilità può effettuarsi anche a fronte della considerazione di un solo elemento: questa Corte ha precisato infatti che, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, anche a seguito della disciplina introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il diniego della sostituzione non implica necessariamente l’esame di tutti i parametri contemplati dall’art.133 cod. pen., ma può essere giustificato anche dalla sola valorizzazione di quello che, tra di essi, sia ritenuto ostativo all’efficacia rieducativa della pena sostitutiva. (Sez. 5, n. 4530 del 27/11/2025, dep. 2026, D., Rv. 289450 – 01)

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata limitatamente alla valutazione della richiesta pena sostitutiva, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Va dichiarato inammissibile il ricorso nel resto.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della pena sostitutiva, e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 06/10/2026

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