DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Demolizione dell’opera abusiva e rimessione in pristino – Ingiustificata inottemperanza – Decorrenza dei 90 gg. – Effetti – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Art. 31, d.P.R. n. 380/2001 – Art. 85 disp. att. cod. proc. pen. – Reati edilizi – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Istanza di sanatoria edilizia o paesaggistica – Limiti – Artt. 36 e 36 bis d.P.R. n. 380/2001 – Artt. 146 e 167 d.lgs. n.42/2004 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudice penale – Valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi – Limiti.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 12 Ottobre 2026
Numero: 35876
Data di udienza: 7 Ottobre 2026
Presidente: RAMACCI
Estensore: BUCCA
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Demolizione dell’opera abusiva e rimessione in pristino – Ingiustificata inottemperanza – Decorrenza dei 90 gg. – Effetti – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Art. 31, d.P.R. n. 380/2001 – Art. 85 disp. att. cod. proc. pen. – Reati edilizi – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Istanza di sanatoria edilizia o paesaggistica – Limiti – Artt. 36 e 36 bis d.P.R. n. 380/2001 – Artt. 146 e 167 d.lgs. n.42/2004 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudice penale – Valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi – Limiti.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 12 ottobre 2026 (Ud. 07/10/2026), Sentenza n. 35876
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Demolizione dell’opera abusiva e rimessione in pristino – Ingiustificata inottemperanza – Decorrenza dei 90gg. – Effetti – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Art. 31, d.P.R. n. 380/2001 – Art. 85 disp. att. cod. proc. pen..
L’ingiustificata inottemperanza all’ordine di demolizione dell’opera abusiva e alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica dell’ingiunzione a demolire emessa dall’Autorità amministrativa determina l’automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera e dell’area pertinente, indipendentemente dalla notifica all’interessato dell’accertamento formale dell’inottemperanza. Il sequestro non rientra tra gli impedimenti assoluti ostativi all’esecuzione dell’ingiunzione, e non sospende il decorso del termine di novanta giorni di cui all’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001, costituendo, onere del responsabile dell’edificazione abusiva chiedere motivatamente all’Autorità giudiziaria il dissequestro dell’immobile, secondo la procedura prevista dall’art. 85 disp. att. cod. proc. pen., al fine di ottemperare all’ingiunzione a demolire. Inoltre, la persistenza del sequestro preventivo, ex art. 85 disp. att. cod. proc. pen., non costituisce impedimento assoluto a eseguire l’ingiunzione amministrativa e pertanto non comporta la paralisi della procedura ablativa.
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Istanza di sanatoria edilizia o paesaggistica – Limiti – Artt. 36 e 36 bis d.P.R. n. 380/2001 – Artt. 146 e 167 d.lgs. n.42/2004.
In tema di reati edilizi, il proprietario o il responsabile dell’opera abusiva realizzata in assenza o in totale difformità del permesso di costruire è legittimato a presentare domanda di sanatoria, ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prima del decorso del termine di novanta giorni dalla notifica dell’ordine di demolizione, oltre il quale il bene è acquisito al patrimonio comunale e che l’impossibilità di una autorizzazione paesaggistica postuma, sancita dall’art. 146 d.lgs. 42/2004 – al di fuori delle ipotesi contemplate dall’art. 167 commi 4 e 5 relative agli abusi minori e dall’art. 36 bis comma 4 T.U. Edilizia – preclude la possibilità di una sanatoria urbanistica ai sensi dell’art. 36 TU edilizia. Inoltre, la presentazione tardiva di un’istanza di sanatoria edilizia o paesaggistica dopo lo spirare del termine è inefficace ad arrestare l’effetto ablativo già perfezionatosi, legittimando in sede penale la restituzione dell’immobile dissequestrato direttamente all’ente locale proprietario.
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudice penale – Valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi – Limiti.
Al giudice penale è preclusa la valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto dell’illecito penale qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile del giudice amministrativo, ma tale preclusione non si estende ai profili di illegittimità, fatti valere in sede penale, che non siano stati dedotti ed effettivamente decisi in quella amministrativa. Il rapporto con il giudicato amministrativo, lascia comprendere che non ogni tipo di decisione del giudice amministrativo può incidere sull’ordine di demolizione adottato dal giudice penale, con sentenza di condanna irrevocabile. Ma solo quelle che abbiano esaminato il profilo di abusività di un intervento.
(Dichiara inammissibile i ricorsi promossi avverso ordinanza del 08/06/2026 della CORTE APPELLO di SALERNO) Pres. RAMACCI, Rel. BUCCA, Ric. Pisu
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 12 ottobre 2026 (Ud. 07/10/2026), Sentenza n. 35876SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PISU nato a SILIQUA il ../../….;
PISU nato a AGROPOLI il ../../….;
avverso l’ordinanza del 08/06/2026 della CORTE APPELLO di SALERNO;
udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO BUCCA;
lette le conclusioni del PG, dott. Ferdinando Lignola, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 187/2023 il Tribunale di Vallo della Lucania dichiarò la penale responsabilità di Pisu, per i reati edilizi e paesaggistici contestatigli, disponendo, ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, la demolizione delle opere abusive, nonché la riduzione in pristino ai sensi dell’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004. La sentenza, riformata dalla Corte di appello di Salerno con sentenza del 13 febbraio 2024 in relazione al trattamento sanzionatorio, divenne irrevocabile in data 11 novembre 2024.
2. Con ordinanza del 10 giugno 2026, la Corte di appello di Salerno ha rigettato l’opposizione proposta nell’interesse di Pisu e Pisu avverso il provvedimento emesso de plano il 26 marzo 2026, con il quale era stato disposto il dissequestro delle opere abusive oggetto dell’ordine di demolizione contenuto nella sentenza di condanna con restituzione del bene al Comune di Castellabate, ritenuto proprietario per intervenuta acquisizione gratuita ex art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001.
2.1 Dalla ricostruzione esposta nel ricorso e nell’ordinanza impugnata si rileva che:
2.1.1 a seguito della prima ingiunzione della Procura generale notificata il 5 febbraio 2025, Pisu e Pisu avevano promosso incidente di esecuzione, deducendo di avere presentato, in data 31 marzo 2025, istanza di sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. n. 380 del 2001; l’istanza, con ordinanza dell’8 gennaio 2026, era stata rigettata dalla Corte di appello sul rilievo che la richiesta di sanatoria ex art. 36-bis non aveva avuto esito positivo e che non era plausibilmente prossima l’adozione di un provvedimento favorevole sulla successiva istanza ex art. 37 d.P.R. n. 380 del 2001; con nuova ingiunzione a demolire notificata il 14 gennaio 2026, era stato intimato di procedere alla demolizione entro sessanta giorni; in data 12 marzo 2026, e Pisu avevano chiesto il dissequestro del manufatto, rappresentando che il bene era stato sottoposto a sequestro preventivo sin dal 26 novembre 2018; il Procuratore generale aveva espresso parere favorevole ma con restituzione al Comune, assumendo già verificata l’acquisizione del bene al patrimonio comunale; la Corte di appello, aderendo al parere espresso dal PG, che aveva dedotto che il bene era stato acquisto al patrimonio comunale, essendosi perfezionata la fattispecie di cui all’art. 31 comma 3 d.P.R. 380/01, aveva disposto, con decreto del 26 marzo 2026, il dissequestro e la restituzione al Comune di Castellabate;
2.1.2 avverso tale decreto era stata proposta opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., rigettata con il provvedimento oggi impugnato. L’ordinanza della Corte di appello ha fondato il rigetto dell’opposizione sui seguenti rilievi: l’ordinanza comunale di demolizione n. 2075 del 4 dicembre 2018, notificata in pari data, assegnava il termine di novanta giorni per la demolizione, con acquisizione gratuita dell’immobile in caso di inottemperanza; l’istanza di permesso in sanatoria era stata presentata solo in data 11 settembre 2019, dunque successivamente alla scadenza del termine del 4 marzo 2019, e in relazione a essa, come attestato dall’ente territoriale, si era perfezionato il silenzio diniego; la sentenza del TAR del 22 settembre 2023, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso amministrativo avverso l’ordinanza comunale, era parimenti successiva allo spirare del suddetto termine; non risultava alcuna sospensione cautelare dell’ordinanza comunale, né poteva ritenersi utilmente sospeso il termine per effetto di un’istanza di sanatoria presentata quando il termine stesso era già decorso; l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale si era dunque già prodotta ipso iure per effetto dell’inottemperanza all’ordine di demolizione; il sequestro penale del bene non impediva tale effetto, potendo il destinatario attivarsi per chiedere il dissequestro al fine di ottemperare all’ordine.
3. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i difensori, Pisu e Pisu, articolando quattro motivi.
3.1 Con il primo motivo, deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante il fatto che il manufatto abusivo fosse già sottoposto a sequestro preventivo alla data del 26 novembre 2018, anteriore all’ordinanza comunale di demolizione del 4 dicembre 2018.
Secondo i ricorrenti, l’ordine di demolizione, emesso quando il bene era già vincolato da sequestro, avrebbe avuto ad oggetto un facere “impossibile”, sicché l’ordinanza amministrativa dovrebbe ritenersi illegittima o, quantomeno, la sua esecutività dovrebbe considerarsi sospesa fino al dissequestro in favore dei destinatari.
Il ricorso richiama, a sostegno, un orientamento giurisprudenziale amministrativo ritenuto alternativo a quello valorizzato dalla Corte di appello, deducendo che in costanza di sequestro non decorerebbe il termine per l’ottemperanza e, quindi, non potrebbe prodursi l’effetto acquisitivo del bene al patrimonio comunale.
Da tale premessa i ricorrenti fanno discendere che, non essendosi verificata alcuna acquisizione, il dissequestro avrebbe dovuto essere disposto in loro favore.
3.2 Con il secondo motivo, deducono violazione del giudicato esterno formatosi sulla sentenza del TAR Campania n. 2067/2023 del 22 settembre 2023, sostenendo che la Corte di appello avrebbe illegittimamente disatteso l’efficacia vincolante di tale pronuncia.
I ricorrenti assumono che la sentenza amministrativa, non appellata e dunque passata in giudicato, avrebbe affermato che il termine fissato nell’ordinanza di demolizione era da ritenersi sospeso per effetto della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità. Da tale premessa fanno discendere che il procedimento acquisitivo non poteva ritenersi perfezionato e che l’ordinanza impugnata violava il giudicato amministrativo.
3.3 Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono esercizio da parte del giudice penale di una potestà riservata alla pubblica amministrazione, assumendo che la Corte di appello avrebbe indebitamente sostituito la propria valutazione a quella spettante al Comune di Castellabate nell’ambito del procedimento sanzionatorio amministrativo regolato dall’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, che avrebbe dovuto concretizzarsi in un provvedimento amministrativo, soggetto al sindacato del giudice amministrativo.
3.4 Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, censurando l’affermazione della Corte di appello secondo cui sull’istanza di accertamento di conformità si sarebbe formato un implicito rigetto o un “silenzio-diniego”. Espongono che il bene ricadrebbe in area sottoposta a vincolo paesaggistico e che, pertanto, la definizione dell’istanza di sanatoria postulava il previo conseguimento della compatibilità paesaggistica.
Secondo i ricorsi:
il relativo procedimento sarebbe soggetto al regime del cosiddetto silenzio-rifiuto; tale regime non comporterebbe né assenso né rigetto tacito; esso abiliterebbe soltanto il privato ad agire per ottenere una pronuncia espressa dell’amministrazione, che resterebbe comunque tenuta a provvedere. Ne conseguirebbe, ad avviso dei ricorrenti, che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto maturato un silenzio-rigetto sull’istanza amministrativa e, su tale base, consumato il termine per l’ottemperanza all’ordine di demolizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili risultando le censure proposte manifestamente infondate.
Il provvedimento impugnato ha quale presupposto l’avvenuta maturazione, già alla data del 4 marzo 2019, dell’effetto acquisitivo conseguente all’inottemperanza all’ordinanza comunale di demolizione notificata il 4 dicembre 2018.
La Corte territoriale ha, infatti, rilevato che:
– il termine di novanta giorni assegnato dall’ordinanza comunale era spirato il 4 marzo 2019;
– l’istanza di sanatoria era stata presentata soltanto in data 11 settembre 2019;
– la sentenza del TAR era intervenuta il 22 settembre 2023;
– non risultava disposta alcuna sospensione cautelare dell’ordinanza comunale.
Tale sequenza temporale, valorizzata nel provvedimento impugnato, sorregge la conclusione secondo cui, al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria e, a maggior ragione, alla data della successiva pronuncia amministrativa, l’effetto acquisitivo si era già verificato.
Il percorso argomentativo della Corte territoriale resiste ai motivi del ricorso.
2. Il primo motivo, volto a rappresentare il sequestro penale come vincolo impeditivo dell’esecuzione dell’ordinanza e, quindi, causa di illegittimità dell’ordinanza a demolire o, quanto meno dell’esecutività del provvedimento, confligge con la costanza giurisprudenza di questa Corte, espressa in maniera esaustiva da Sez. 3, n. 29828 del 16/3/2023, Dellagaren che, in proposito, così si esprime: «Né il decreto di sequestro osta all’esecuzione dell’ordine posto che può essere sempre richiesta l’autorizzazione all’accesso ai luoghi al solo fine di dare corso all’ingiunzione (nemmeno la giurisprudenza amministrativa dubita della possibilità del destinatario dell’ordine di demolire l’immobile sottoposto a sequestro preventivo: Cons. Stato, Sez. 2, n. 866 del 03/02/2020, n. 866; Cons. Stato, Sez. 6, n. 283 del 28/01/2016, secondo cui l’esistenza di un sequestro penale sul manufatto abusivo oggetto di ingiunzione comunale di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi non determina nemmeno la sospensione del termine di novanta giorni, il cui decorso comporta, in caso di inottemperanza, l’acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del Comune, non rientrando il sequestro tra gli impedimenti assoluti che non consentano di dare esecuzione all’ingiunzione)».
In termini:
Sez. 3 n. 22849 del 18/5/2021, Failla, secondo cui «il sequestro non rientra tra gli impedimenti assoluti ostativi all’esecuzione dell’ingiunzione … [costituendo] onere del responsabile dell’edificazione abusiva chiedere motivatamente all’Autorità giudiziaria il dissequestro dell’immobile, secondo la procedura prevista dall’art. 85 disp. att. cod. proc. pen., al fine di ottemperare all’ingiunzione a demolire (ex multis, Sez. 3, n. 13653 del 21/03/2017, Zambrano n.m., Sez. 3, n. 42637 del 06/09/2013, Braccini, Rv. 258308-01 e Sez. 3, n. 45704 del 26/10/2011, Franceschelli, Rv. seco251320-01)»; Sez. 3, n. 48187 del 20/9/2017, Benvenga secondo cui: «La persistenza del sequestro preventivo, stante il disposto dell’art. 85 disp. att. cod. proc. pen., e contrariamente a quanto eccepito, non costituisce impedimento assoluto a eseguire l’ingiunzione amministrativa e pertanto non comporta la paralisi della procedura ablativa (Sez. 3, n. 1163 del 15/11/2016, Notarstefano, Rv. 268737; Sez. 3, n. 42637 del 26/09/2013, Braccini, Rv. 258308; Sez. 3, n. 45705 del 26/10/2011, Perticaroli, Rv. 251321; Sez. 3, n. 4962 del 28/11/2007, dep. 2008, Mancini, Rv. 238804)».
Pur dovendosi dare atto che la posizione della giurisprudenza amministrativa è più variegata rispetto a quanto esposto nel provvedimento impugnato, contrapponendosi all’indirizzo richiamato dalla Corte d’appello quello che assume che il sequestro penale non rende illegittima l’ordinanza di demolizione amministrativa ma incide sul decorso del termine per ottemperare (Cons. di Stato, n. 5529 del 6/6/2023; Cons. di Stato n. 10137 del 19/12/2025) e un terzo orientamento, secondo cui l’ordine di demolizione adottato in costanza di sequestro è da considerarsi nullo per mancanza di un elemento essenziale dell’atto, in quanto l’oggetto sarebbe impossibile (Cons. Stato, 17 maggio 2017, n. 2337), ritiene il Collegio di non doversi discostare dal consolidato orientamento di questa Corte, specie in considerazione del fatto che l’inerzia dei ricorrenti si è protratta anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, così rendendo inconferente l’argomento principale sviluppato nella pronuncia amministrativa da ultimo citata che ha rilevato che l’imposizione dell’obbligo di presentare un’istanza di dissequestro al destinatario dell’ordine di demolizione pregiudicherebbe il suo diritto di difesa nel processo penale.
3. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato.
La Corte di appello ha preso in esame la sentenza del TAR del 22 settembre 2023 e ha spiegato perché essa non fosse idonea a incidere sulla fattispecie acquisitiva già perfezionatasi nel 2019, risultando tanto la pronuncia amministrativa quanto l’istanza di sanatoria successive alla scadenza del termine assegnato per demolire.
A tale argomento il ricorso oppone che la pronuncia, avendo affermato che la domanda di sanatoria aveva determinato “la sospensione dell’ordine di demolizione in presenza dell’intervenuto richiesto controllo di conformità”, aveva quale presupposto proprio la mancata consumazione del termine imposto per l’ottemperanza.
Sennonché il tema del rapporto fra perfezionamento della fattispecie acquisita e istanza di sanatoria così come l’incidenza del provvedimento di sequestro sul decorso del termine per ottemperare sono questioni rimaste estranee alla sentenza la quale ha sì rilevato che la demolizione era sospesa “ex lege” per effetto dell’istanza di sanatoria ma ha, subito dopo, rimarcato l’incompatibilità logica fra una censura tesa ad affermare, in sede giurisdizionale, la legittimità di un comportamento autodenunciato come abusivo in sede sostanziale (con la presentazione di un’istanza di sanatoria).
3.1 Va, quindi, ricordato che questa Corte ha ripetutamente precisato, proprio in materia edilizia, che al giudice penale è preclusa la valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi che incidano sulle valutazioni connesse all’illecito penale qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile del giudice amministrativo, ma questa preclusione vale solo per i profili di illegittimità “dedotti ed effettivamente decisi” in sede amministrativa.
Giova, al riguardo, riportate quanto precisato da Sez. 3, n. 11316 del 22/12/2021, dep. 2022, Giurgola: «La Corte, a questo proposito, ha affermato che al giudice penale è preclusa la valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto dell’illecito penale qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile del giudice amministrativo, ma tale preclusione non si estende ai profili di illegittimità, fatti valere in sede penale, che non siano stati dedotti ed effettivamente decisi in quella amministrativa (Sez. 6, n. 17991 del 20/03/2018,Cusani, Rv. 272890 – 01; Sez. 3, n. 3538 del 18/11/2015, dep. 2016, Morra, Rv.266083 – 01; Sez. 3, n. 44077 del 18/07/2014, Scotto Di Clemente, Rv. 260612- 01).
Nel pervenire a tale conclusione, la Corte ha osservato che il carattere autonomo della giurisdizione penale rispetto a quella amministrativa e l’assoluta rilevanza ed inderogabilità del potere del giudice ordinario di “disapplicazione” dell’atto amministrativo illegittimo o di verificare l’integrazione di elementi normativi della fattispecie radicano l’effetto preclusivo esclusivamente con riferimento ad un provvedimento giurisdizionale del giudice amministrativo passato in giudicato, nella misura in cui detto provvedimento abbia espressamente esaminato lo specifico profilo di illegittimità dell’atto fatto valere, incidentalmente, in sede penale, dovendo altrimenti ritenersi che la preclusione del cosiddetto giudicato amministrativo si estende esclusivamente alle questioni che siano state dedotte ed effettivamente decise e non anche a quelle deducibili e non esaminate.
Principio del tutto identico risulta espresso da Sez. 3, n. 37948 del 25/9/2024, Ventriglia che ha ribadito che «Il rapporto con il giudicato amministrativo, lascia comprendere che non ogni tipo di decisione del giudice amministrativo può incidere sull’ordine di demolizione adottato dal giudice penale, con sentenza di condanna irrevocabile. Ma solo quelle che abbiano esaminato il profilo di abusività di un intervento».
L’applicazione di tale principio alla vicenda in esame milita contro la richiesta di annullamento, non avendo, come già sottolineato, il TAR affrontato la questione del perfezionamento della fattispecie acquisitiva e l’incidenza sul termine di ottemperanza del sequestro penale.
4. Manifestamente infondato risulta anche il terzo motivo del ricorso.
La Corte territoriale non ha usurpato una competenza dell’ente territoriale ma ha preso atto del perfezionamento della fattispecie acquisitiva ai fini dell’individuazione dell’avente diritto alla restituzione dell’immobile.
Giova ricordare che per l’orientamento ormai consolidato di legittimità « l’ingiustificata inottemperanza all’ordine di demolizione dell’opera abusiva e alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica dell’ingiunzione a demolire emessa dall’Autorità amministrativa determina l’automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera e dell’area pertinente, indipendentemente dalla notifica all’interessato dell’accertamento formale dell’inottemperanza» (Sez. 3, n. 17418 del 04/04/2023, Vicinanza, Rv. 284661 – 01; Sez. 3, n. 23718 del 08/04/2016, Pacera, Rv. 267676 – 01).
La doglianza, dunque, è manifestamente infondata.
5. Quanto già esposto consente di disattendere anche l’ultimo motivo del ricorso, che contesta la formazione dell’implicito rigetto dell’istanza di controllo di conformità, essendo comunque l’istanza stata inoltrata dopo l’acquisizione del bene al patrimonio comunale. Tuttavia, risultando il motivo afferente alla sanabilità del manufatto, va ribadito che in tema di reati edilizi, il proprietario o il responsabile dell’opera abusiva realizzata in assenza o in totale difformità del permesso di costruire è legittimato a presentare domanda di sanatoria, ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prima del decorso del termine di novanta giorni dalla notifica dell’ordine di demolizione, oltre il quale il bene è acquisito al patrimonio comunale (Sez. 3, n. 14130 del 20/03/2025, Ambrosio, Rv. 287776 – 01) e che l’impossibilità di una autorizzazione paesaggistica postuma, sancita dall’art. 146 d.lgs. 42/2004 – al di fuori delle ipotesi, non applicabili all’immobile per cui è processo, contemplate dall’art. 167 commi 4 e 5 relative agli abusi minori e dall’art. 36 bis comma 4 T.U. Edilizia – preclude la possibilità di una sanatoria urbanistica ai sensi dell’art. 36 TU edilizia (Sez. 3, n. 190 del 12/11/2020, dep. 2021, Susana, Rv. 281131 – 01; Cons. Stato 22 novembre 2023 n. 9983).
A ciò si aggiunga che non risultano applicabili all’abuso in esame le previsioni degli artt. 36 bis e 37 d.P.R. 380/01. L’opera oggetto dell’ordine di demolizione consiste, infatti, in un manufatto di circa 25 mc, realizzato in adiacenza di un precedente manufatto in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Trattasi, pertanto, di intervento edilizio rientrante pacificamente tra quelli subordinati al permesso di costruire e sanabile, come tale, solo ex art. 36 d.P.R. 380 del 2001, mediante un permesso in sanatoria, risultando l’art. 36 bis, introdotte dal d.l. n. 69 del 2024, convertito nella legge n. 105 del 2004, relativo alle parziali difformità e alle variazioni essenziali, tranne particolari ipotesi, dal permesso di costruire e all’assenza o alle difformità dalla SCIA. Tali considerazioni, con ancor maggior evidenza, escludono che il manufatto possa essere regolarizzato attraverso l’art. 37, che, per gli interventi già eseguiti, consente la sanatoria delle sole ipotesi contemplate dall’art. 22 commi 1 e 2.
6. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti sopportino le spese processuali e versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7/10/2026