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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia, Incendi boschivi, Pubblica amministrazione, Rifiuti Numero: 31902 | Data di udienza: 24 Giugno 2026

RIFIUTI – Attività di gestione di rifiuti non autorizzate – Incenerimento di rifiuti vegetali – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – INCENDI – Divieto regionale di abbruciamento in periodi di rischio di incendi boschivi – Natura di norma penale in bianco di una fonte amministrativa subordinata – Combustione di residui vegetali derivanti da attività agricola – Presupposti di liceità – Natura eccezionale e derogatoria dell’art. 182, c.6-bis – Onere della prova – AGRICOLTURA – Utilizzo di sostanze concimanti o ammendanti – Causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. – Artt. 182, 185, 256, d.lgs. n. 152/2006.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 25 Agosto 2026
Numero: 31902
Data di udienza: 24 Giugno 2026
Presidente: RAMACCI
Estensore: ZUNICA


Premassima

RIFIUTI – Attività di gestione di rifiuti non autorizzate – Incenerimento di rifiuti vegetali – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – INCENDI – Divieto regionale di abbruciamento in periodi di rischio di incendi boschivi – Natura di norma penale in bianco di una fonte amministrativa subordinata – Combustione di residui vegetali derivanti da attività agricola – Presupposti di liceità – Natura eccezionale e derogatoria dell’art. 182, c.6-bis – Onere della prova – AGRICOLTURA – Utilizzo di sostanze concimanti o ammendanti – Causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. – Artt. 182, 185, 256, d.lgs. n. 152/2006.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 25 agosto 2026 (ud. 24/06/2026), Sentenza n. 31902

 

RIFIUTI – Attività di gestione di rifiuti non autorizzate – Incenerimento di rifiuti vegetali – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – INCENDI – Divieto regionale di abbruciamento in periodi di rischio di incendi boschivi – Natura di norma penale in bianco di una fonte amministrativa subordinata – Combustione di residui vegetali derivanti da attività agricola – Presupposti di liceità – Natura eccezionale e derogatoria dell’art. 182, c.6-bis – Onere della prova – AGRICOLTURA – Utilizzo di sostanze concimanti o ammendanti – Artt. 182, 185, 256, d.lgs. n. 152/2006.

In tema di gestione dei rifiuti, l’incenerimento di residui vegetali effettuato nel luogo di produzione al di fuori delle condizioni previste dall’art. 182, comma sesto bis, primo e secondo periodo, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 256, comma primo, lett. a), d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Mentre, l’art. 185, c. 1, lettera f) del d. lgs. n. 152 del 2006 esclude dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonché la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Dal combinato disposto di tali norme si desume che, quando il materiale (non pericoloso) di cui all’art. 185, comma 1 lett. f) viene bruciato al di fuori delle condizioni previste dall’art. 182, comma 6 bis, 1° e 2° periodo, e quindi quando mancano le condizioni richieste per l’esclusione dell’abbruciamento dalle attività di gestione di rifiuti, è configurabile il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), relativo alle attività di gestione di rifiuti non autorizzate. La disciplina dell’art. 182, c.6-bis, ha natura eccezionale e derogatoria rispetto alla regolamentazione ordinaria, con la conseguenza che l’onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge per la sua applicazione (quali il limite giornaliero quantitativo di tre metri steri per ettaro e la localizzazione) grava sul soggetto che invoca la deroga. Nel caso in esame, in ragione dell’occasionalità della condotta e del contenuto superamento del limite di legge, il fatto è stato ragionevolmente ritenuto di lieve offensività, con conseguente applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.

(Rigetta il ricorso avverso sentenza del 27/05/2025 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI) Pres. RAMACCI, Rel. ZUNICA, Ric. Picciocchi

 

Nota:
Il comma 6 bis dell’art. 182 del Testo Unico Ambientale dispone che “le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre Amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”. In sintesi, l’abbruciamento svolto nel periodo di divieto regionale per massimo rischio di incendi boschivi esclude l’applicazione della deroga, configurando l’integrazione di una norma penale in bianco da parte di una fonte amministrativa subordinata.


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 25 agosto 2026 (ud. 24/06/2026), Sentenza n. 31902

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Picciocchi, nato a Baiano il ../../….;

avverso la sentenza del 27-05-2025 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;

lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Raffaele Piccirillo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

lette le conclusioni scritte trasmesse dall’avvocato Francesco Santaniello, difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 maggio 2025, la Corte di appello di Napoli confermava la decisione emessa il 15 aprile 2024 dal Tribunale di Avellino, con la quale Picciocchi era stato prosciolto per la particolare tenuità del fatto dal reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 152 del 2006, commesso in Monteforte Irpino il 17 agosto 2023.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, Picciocchi, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi.

Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., osservando che il giudice di primo grado ha chiamato il processo alle 9.35, ossia in palese anticipo rispetto all’orario delle 10 indicato nel decreto di citazione diretta, essendo stato minato in radice il diritto al contraddittorio.

Con il secondo motivo, è stata eccepita la violazione degli art. 182, comma 6 bis, e 185, comma 1, lett. f) del d. lgs. n. 152 del 2006, rimarcandosi che i materiali oggetto di combustione erano costituiti da residui vegetali derivanti da attività agricola, il cui abbruciamento nel luogo di produzione non integra il reato di gestione illecita di rifiuti, essendo la contraria conclusione dei giudici di merito scaturita da un travisamento della prova nella quantificazione del materiale e da un’erronea individuazione del parametro di riferimento, avendo i giudici di merito considerato unicamente la singola particella catastale su cui erano stati rinvenuti i cumuli, anziché l’intera estensione del fondo agricolo unitariamente gestito.

Con il terzo motivo, si contesta la violazione degli art. 182, comma 6 bis, del d. lgs. n. 152 del 2006, nella misura in cui i giudici di merito hanno fondato il giudizio in ordine alla rilevanza penale del fatto sull’inosservanza del divieto regionale di abbruciamento di cui al decreto dirigenziale della Regione Campania n. 258 del 12 giugno 2023, non potendo un provvedimento amministrativo fungere da norma integratrice di un precetto penale, specialmente quando la legge statale ha già definito i presupposti di liceità della condotta.

Il quarto motivo ha ad oggetto l’inosservanza del principio di offensività, rilevandosi che la condotta contestata, ossia l’abbruciamento in loco di modesti cumuli di residui vegetali, era del tutto inidonea a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, ossia l’ambiente e la salute pubblica, venendo in rilievo una pratica agricola tradizionale finalizzata al reimpiego dei materiali come sostanze concimanti.

2.1. Con memoria trasmessa il 17 giugno 2026, l’avvocato Francesco Santaniello, difensore di fiducia del ricorrente, nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito nell’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Iniziando dal primo motivo, se ne deve rimarcare l’inammissibilità, dovendosi richiamare il condiviso principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 24095 del 06/11/2024, dep. 2025, Rv. 288248 e Sez. 6, n. 33261 del 03/06/2016, Rv. 267670), secondo cui quando una violazione processuale non determina, in concreto, alcun pregiudizio ai diritti di difesa, deve escludersi che, ai sensi dell’art. 185 cod. proc. pen., l’eventuale nullità possa estendersi anche agli atti successivi, in quanto tale effetto si produce solo quando sia stato effettivamente condizionato il compimento degli atti che sono conseguenza necessaria e imprescindibile di quello nullo e non degli atti che si pongono semplicemente in obbligata sequenza temporale con quest’ultimo.

Orbene, risulta dagli atti che, se è vero che l’udienza di comparizione predibattimentale del 14 aprile 2024 è stata aperta con alcuni minuti di anticipo rispetto all’orario fissato, ovvero le 10, è tuttavia altrettanto vero che, una volta sopraggiunto in aula il difensore di fiducia dell’imputato, il verbale è stato riaperto e l’avvocato Francesco Santaniello ha potuto rassegnare le proprie conclusioni.

La chiamata in anticipo dell’udienza, pertanto, al di là del mero dato formale, non ha comportato alcun pregiudizio concreto, che infatti il ricorso non indica, nella sfera giuridica dell’imputato, per cui la censura difensiva è dunque inammissibile.

2. Venendo alle doglianze articolate nel secondo, nel terzo e nel quarto motivo, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, occorre evidenziare che la conferma del giudizio sulla configurabilità del reato ascritto all’imputato (dichiarato non punibile per la particolare tenuità del fatto) non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede.

Ed invero le due conformi sentenze di merito, le cui argomentazioni sono destinate a integrarsi reciprocamente per formare un apparato motivazionale unitario, hanno innanzitutto compiuto un’adeguata ricostruzione dei fatti di causa, in tal senso richiamando gli accertamenti compiuti dai Carabinieri di Monteforte Irpino, i quali il 17 agosto 2023, durante un’ordinaria attività di controllo del territorio, notavano del fumo provenire da un piccolo noccioleto in località Gaudi. Giunti sul posto, i militari identificavano l’odierno ricorrente intento a eseguire la pulizia del fondo tramite abbruciamento dei residui vegetali raccolti in cumuli. In particolare, si accertava la presenza di 20 cumuli delle dimensioni di circa 0,80×0,70×0,30 metri, per un totale complessivo, secondo i calcoli degli agenti, di 3,36 metri steri. Come precisato, dalla Corte di appello, i calcoli sono stati correttamente eseguiti con riferimento alla singola particella sulla quale stava operando l’imputato e alla quale si riferivano i cumuli e non in relazione alla dimensione dell’intero fondo, composto da più particelle, di proprietà della moglie di Picciocchi. Il fatto è inoltre avvenuto nel periodo in cui vigeva il divieto, imposto dal decreto dirigenziale della Regione Campania n. 258 del 12 giugno 2023, di procedere all’abbruciamento di vegetali nel periodo compreso tra il 4 luglio e il 30 settembre 2023.

2.1. Alla stregua di tali elementi probatori, che non hanno trovato adeguata smentita, legittimamente è stato ritenuto ravvisabile il reato contestato, avendo i giudici di merito operato buon governo dell’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 5504 del 12/01/2016, Rv. 265838), condivisa e ribadita dal Collegio, secondo cui, in tema di gestione dei rifiuti, l’incenerimento di residui vegetali effettuato nel luogo di produzione al di fuori delle condizioni previste dall’art. 182, comma sesto bis, primo e secondo periodo, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 256, comma primo, lett. a), d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Deve in proposito osservarsi che il comma 6 bis dell’art. 182 del Testo Unico Ambientale dispone che “le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”. A sua volta, l’art. 185, comma 1, lettera f) del d. lgs. n. 152 del 2006 esclude dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti, tra l’altro, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonché la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Dal combinato disposto di tali norme si desume pertanto che quando il materiale (non pericoloso) di cui all’art. 185, comma 1 lett. f) viene bruciato al di fuori delle condizioni previste dall’art. 182, comma 6 bis, primo e secondo periodo, e quindi quando mancano le condizioni richieste per l’esclusione dell’abbruciamento dalle attività di gestione di rifiuti, è configurabile il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), relativo alle attività di gestione di rifiuti non autorizzate.

Nel caso di specie, il ricorrente ha superato il limite di 3 metri steri per ettaro, che la norma fissa per la irrilevanza penale del fatto, dovendosi precisare che un metro stero rappresenta l’unità di volume apparente, comprendente cioè il materiale vegetale e gli spazi vuoti, che corrisponde a una catasta delle dimensioni di 1 metro x 1 metro x 1 metro): correttamente è stata quindi esclusa l’applicabilità dell’art. 182, comma 6 bis del d. lgs. n. 152 del 2006, che è da considerarsi norma derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria dei rifiuti, perché introduce una regolamentazione avente natura eccezionale, per cui l’onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge per la sua applicazione deve essere assolto da colui che la deroga invoca, il che nel caso di specie non è avvenuto. A ciò deve peraltro aggiungersi che l’attività di abbruciamento è avvenuta nell’agosto 2023, ossia nel periodo in cui l’accensione dei fuochi era vietata sul territorio regionale, venendo in rilievo una norma penale in bianco integrata da una fonte subordinata. In ragione dell’occasionalità della condotta e del contenuto superamento del limite di legge, il fatto è stato ragionevolmente ritenuto di lieve offensività, con conseguente applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.

2.2. Orbene, in quanto scaturita da una disamina non irrazionale degli elementi probatori acquisiti e da un corretto inquadramento del fatto nella cornice normativa di riferimento, la valutazione dei giudici di merito circa la sussistenza e l’ascrivibilità a Picciocchi del reato contestato resiste alle censure difensive che, in particolare rispetto alla ricostruzione della condotta, si articolano nella sostanziale proposta di una rilettura alternativa delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa che esula dal perimetro del giudizio di legittimità, essendo consolidata nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, come quello in esame, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

3. In conclusione, stante l’infondatezza delle censure sollevate, il ricorso proposto nell’interesse di Picciocchi deve essere rigettato, con onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 24.06.2026

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