PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – IMU – Fabbricati rurali – AGRICOLTURA – Attività agricola – Agevolazione – Bene strumentale – Azienda agricola.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione: Lazio
Città: Latina
Data di pubblicazione: 24 Agosto 2026
Numero: 932
Data di udienza: 17 Luglio 2026
Presidente: FERRARA
Estensore: Blanda
Premassima
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – IMU – Fabbricati rurali – AGRICOLTURA – Attività agricola – Agevolazione – Bene strumentale – Azienda agricola.
Massima
CORTE DI GIUSTIZIA DI PRIMO GRADO DI LATINA, SEZIONE III, 24/08/2026, (ud. 17/07/2026), Sentenza n. 932
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – IMU – Fabbricati rurali – AGRICOLTURA – Attività agricola – Agevolazione – Bene strumentale – Azienda agricola.
L’agevolazione IMU per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola di cui all’art. 1, comma 750, l. n. 160/2019, spetta anche per i fabbricati destinati ad alloggi dei dipendenti dell’azienda agricola e censiti in catasto con l’apposita annotazione del carattere di ruralità prevista ai sensi dell’art.1, comma 2, del D.M. del 26/07/2012. Infatti, l’evoluzione normativa della materia ha portato all’emersione – ai fini del riconoscimento della ruralità – di una “specifica annotazione” quale modalità di “inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità” (d.l. n. 201/2011, art. 13, comma 14-bis, e D.M. 26 luglio 2012). La summenzionata normativa in tema di fabbricati rurali dispone dunque che l’agevolazione spetta ai fabbricati che in catasto dispongono dell’annotazione circa la sussistenza del requisito di ruralità.
Pres. Ferrara, Rel. Blanda
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA DI PRIMO GRADO DI LATINA, SEZIONE III, 24/08/2026, (ud. 17/07/2026), Sentenza n. 932SENTENZA
Sentenza n. 932/2026
Depositata il 24/08/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 17/07/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
BLANDA VINCENZO, Relatore
VETRANO ERNESTO, Giudice
in data 17/07/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sul ricorso n. 202/2026 depositato il 19/02/2026
proposto da
Azienda Agricola La Ricorrente_1 Semplice Di Ricorrente_2 & C. – P_iva
Difeso da Difensore_1 – CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
CONTRO
Comune di Terracina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4052 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 749/2026 depositato il 21/07/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del ricorrente si riporta al ricorso e a tutta la documentazione e giurisprudenza in atti, e chiede l’integrale accoglimento delle conclusioni ivi riportate. Chiede la condanna alle spese e l’attribuzione all’ avvocato antistatario.
Resistente: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Associazione_1 S.S. premette di svolgere dalla sua costituzione (26.07.2002) attività agricola di allevamento di bovini bufale e cavalli e produzione di latte.
Con atto notarile del 30 ottobre 2019 la società ricorrente ha acquistato, dal dante causa “Società_1 S.p.A.”, imprenditore agricolo professionale, la proprietà del ramo d’azienda ubicato nel Comune di Terracina alla Indirizzo_1 snc (località S. Martino), avente ad oggetto l’attività di coltivazione di terreni e allevamento di bufale, comprendente i seguenti terreni agricoli e fabbricati ad uso strumentale.
Terreni agricoli: – Foglio 108, mappale 1, semin, irrig.; – Foglio 108, mappale 108, semin, irrig.; – Foglio 108, mappale 126, semin, irrig.; – Foglio 108, mappale 185, semin, irrig.; – Foglio 108, mappale 187, semin, irrig.; – Foglio 167, mappale 15, semin, irrig.; – Foglio 167, mappale 21, semin, irrig.; – Foglio 167, mappale 75, semin, irrig.; – Foglio 198, mappale 1, semin, irrig.; – Foglio 198, mappale 3, semin, irrig.; – Foglio 198, mappale 8, semin, irrig.; – Foglio 198, mappale 20, semin, irrig.; – Foglio 198, mappale 24, semin, irrig.; – Foglio 198, mappale 26, semin, irrig..
Fabbricati ad uso strumentale: – Foglio 198, mappale 26, sub. 2, cat. A/03; – Foglio 198, mappale 26, sub. 4, cat. A/03 (abitaz. di tipo economico); – Foglio 198, mappale 26, sub. 5, cat. A/03; – Foglio 198, mappale 26, sub. 6, cat. A/03; – Foglio 198, mappale 26, sub. 8, cat. A/03; – Foglio 198, mappale 26, sub. 9, cat. A/03; -Foglio 198, mappale 26, sub. 10, cat. D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole).
Ciò premesso la società ricorrente afferma di possedere i requisiti di “Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.)”, rilasciato al socio ed Amm.re Ricorrente_2 dalla Regione Campania – Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali, riconosciuto dal Comune di Terracina (Settore Urbanistica, SUE ed Area Tecnica SUAP) in occasione della voltura del Permesso di Costruire n.6650 del 10/09/2018, precedentemente
intestato alla società cedente.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale con categoria A/03, destinati ad abitazione dei dipendenti dell’azienda agricola l’azienda avrebbe chiesto l’esenzione IMU possedendo i requisiti di ruralità ai sensi dell’art.1, comma 2, del Decreto del 26/07/2012 – Min. Nominativo_1 e Finanze.
Con avviso di accertamento in epigrafe il Comune di Terracina ha sottoposto a imposizione sia gli anzidetti terreni agricoli che i fabbricati ad uso strumentale (ad eccezione del sub già individuato sotto la categoria D/10), applicando al valore imponibile dei primi (terreni) un’aliquota del 10,60 % e dei secondi (fabbricati) un’aliquota del 11,40 %, in ragione del possesso protrattosi nell’anno di imposta.
Avverso tale atto ha quindi proposto ricorso l’interessata deducendo i seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 13, LEGGE N. 208/2015 E ART. 1, COMMA 3, LETT. A), D.LGS. n. 99/2004.
ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI DA IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI. INESISTENZA DELLA OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.
Nel caso di specie, sussisterebbero i presupposti che danno diritto all’esenzione: i terreni oggetto di imposizione sarebbero agricoli, come tali tutti ricadenti in zona omogenea “E” (territorio agricolo) così classificata dal PRG del Comune di Terracina; detti terreni sarebbero condotti da un imprenditore agricolo professionale, ai sensi del mentovato art. 1, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 99/2004, ovvero da una Società di persone che svolgerebbe attività agricola;
2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 2, COMMA 5 TER DEL D.L. 31 AGOSTO 2013 N. 102, CONV. IN L. 28 OTTOBRE 2013, N. 124. ERRONEO INQUADRAMENTO DEI CESPITI AI FINI IMU. CONSEGUENTE VIOLAZIONE DLL’ART. 1, COMMA 750 LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160. OMESSA APPLICAZIONE ALIQUOTA IMU PREVISTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE.
Si contesta l’imposizione ai fini IMU, con aliquota del 11,40%, dei fabbricati rurali ad uso strumentale facenti parte del più ampio ramo d’azienda acquistato, che sarebbero destinati ad alloggi dei dipendenti dell’azienda agricola e censiti in catasto con l’apposita annotazione del carattere di ruralità prevista ai sensi dell’art.1, comma 2, del Decreto del 26/07/2012 – Min. Economia e Finanze;
3) VIOLAZIONE ART. 10 L. N. 212/2000 E ART. 6 D.LGS. N. 472/1997. ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DELLE SANZIONI. NON COLPEVOLEZZA DEL CONTRIBUENTE.
La società contribuente avrebbe omesso di pagare l’Imposta riferita agli immobili citati, in buona fede ovvero nella convinzione di non esservi tenuta in ragione delle summenzionate esenzioni relative sia ai terreni agricoli che ai fabbricati connotati dal carattere della ruralità.
Il Comune di Terracina intimato non si è costituito in giudizio.
All’udienza pubblica del 17.7.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Osserva, in via preliminare, il Collegio che dalla documentazione versata in atti e, segnatamente, dalla certificazione di destinazione urbanistica 12.9.2019, risulta, pacificamente, che i terreni oggetto di imposizione rivestono natura agricola, in quanto ricadenti in zona omogenea “E” (territorio agricolo), così classificata dal P.R.G. del Comune di Terracina. Si tratta di terreni che, anche il dante causa della azienda ricorrente, deteneva in qualità di imprenditore agricolo professionale, circostanza quest’ultima non contestata dalla stessa Amministrazione intimata. Tanto premesso è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, Sent n. 694/2024) che, sul punto specifico, ha avuto modo di chiarire: “in tema di ICI, in omaggio al principio della leale collaborazione e della buona fede, sancito dalla L. 7 luglio 2000. n. 212, art. 10, comma 1, l’inosservanza di un adempimento che costituisce un presupposto solo formale per il godimento di un’agevolazione e non impedisce di riconoscere il diritto al beneficio del contribuente che abbia i requisiti per usufruire dello stesso, tanto più ove essi risultino da documentazione in possesso dell’ente impositore” .
Le medesime considerazioni valgono per i fabbricati rurali ad uso strumentale facenti parte del più ampio ramo d’azienda acquistato, che l’istante afferma essere destinati ad alloggi dei dipendenti dell’azienda agricola e censiti in catasto con l’apposita annotazione del carattere di ruralità prevista ai sensi dell’art.1, comma 2, del Decreto del 26/07/2012 – Min. Economia e Finanze. Sul punto, si osserva che secondo la Corte di Cassazione (da ultimo Cass. Civ. n. 32300/2024) “l’evoluzione normativa della materia ha portato all’emersione -ai fini del riconoscimento della ruralità…- di una “specifica annotazione” quale modalità di “inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità” (D. L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14 bis, e D.M. 26 luglio 2012, cit.)… La summenzionata normativa in tema di fabbricati rurali dispone dunque che l’agevolazione spetta ai fabbricati che in catasto dispongono dell’annotazione circa la sussistenza del requisito di ruralità.”.
Da tutto quanto sopra, ne deriva, quindi, che ai fabbricati in questione si sarebbe dovuta applicare, per l’annualità di imposta 2020, oggetto della presente opposizione, un’aliquota dello 0,1 per cento (1 per mille), in luogo di quella erroneamente applicata dal comune (11,40%), ai sensi dell’art. 1, comma 750, della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), secondo cui: “L’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento”.
Sulla scorta delle suindicate coordinate ermeneutiche il ricorso risulta, perciò, fondato.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo a carico del Comune di Terracina.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3000 da attribuire al procuratore dichiaratosi antistatario.