CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez.Un. 03/07/2012 Sentenza Câ128/11
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
3 luglio 2012
«Tutela giuridica dei programmi per elaboratore â Commercializzazione di licenze usate relative a programmi per elaboratore scaricati da Internet â Direttiva 2009/24/CE â Articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1 â Esaurimento del diritto di distribuzione â Nozione di legittimo acquirente»
Nella causa Câ128/11,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dellâart. 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione del 3 febbraio 2011, pervenuta in cancelleria il 14 marzo 2011, nel procedimento
UsedSoft GmbH
contro
Oracle International Corp.,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts (relatore), J.-C. Bonichot e dalla sig.ra A. Prechal, presidenti di sezione, dai sigg. K. Schiemann, E. JuhĂĄsz, A. Borg Barthet, D. Ć vĂĄby e dalla sig.ra M. Berger, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito allâudienza del 6 marzo 2012,
considerate le osservazioni presentate:
â per la UsedSoft GmbH, da B. Ackermann e A. Meisterernst, RechtsanwĂ€lte;
â per la Oracle International Corp., da T. Heydn e U. Hornung, RechtsanwĂ€lte;
â per lâIrlanda, da D. OâHagan, in qualitĂ di agente;
â per il governo spagnolo, da N. DĂaz Abad, in qualitĂ di agente;
â per il governo francese, da J. Gstalter, in qualitĂ di agente;
â per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualitĂ di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato;
â per la Commissione europea, da J. Samnadda e F.W. Bulst, in qualitĂ di agenti,
sentite le conclusioni dellâavvocato generale, presentate allâudienza del 24 aprile 2012,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullâinterpretazione degli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111, pag. 16).
2 Tale domanda Ăš stata proposta nellâambito di una controversia tra la UsedSoft GmbH (in prosieguo: la «UsedSoft») e la Oracle International Corporation (in prosieguo: la «Oracle») in merito alla commercializzazione da parte della UsedSoft di licenze di programmi per elaboratore usati della Oracle.
Contesto normativo
Diritto internazionale
3 LâOrganizzazione mondiale della proprietĂ intellettuale (OMPI) ha adottato a Ginevra, il 20 dicembre 1996, il Trattato dellâOMPI sul diritto dâautore (in prosieguo: il «Trattato sul diritto dâautore»). Tale Trattato Ăš stato approvato in nome della ComunitĂ con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (GU L 89, pag. 6).
4 Lâarticolo 4 del Trattato sul diritto dâautore, intitolato «Programmi per elaboratore», cosĂŹ recita:
«I programmi per elaboratore sono protetti in quanto opere letterarie ai sensi dellâarticolo 2 della Convenzione di Berna. Tale protezione si applica a qualsiasi modo o forma di espressione di un programma per elaboratore».
5 Lâarticolo 6 del Trattato sul diritto dâautore, rubricato «Diritto di distribuzione», cosĂŹ dispone:
«1. Gli autori di opere artistiche e letterarie godono del diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dellâoriginale e di esemplari delle loro opere attraverso la vendita o mediante qualsiasi altro modo di trasferimento della proprietĂ .
2. Nessuna disposizione del presente Trattato pregiudica la facoltĂ delle Parti contraenti di determinare le eventuali condizioni in cui ha luogo lâesaurimento del diritto riconosciuto dal paragrafo 1) dopo la prima vendita od altra operazione di trasferimento della proprietĂ dellâoriginale o di un esemplare dellâopera, effettuate con lâautorizzazione dellâautore».
6 Lâarticolo 8 del Trattato sul diritto dâautore prevede quanto segue:
«(âŠ) gli autori di opere letterarie e artistiche hanno i1 diritto esclusivo di autorizzare ogni comunicazione al pubblico, su filo o via etere, delle loro opere, nonchĂ© la messa a disposizione del pubblico delle loro opere, in modo che chiunque possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta».
7 Dalle dichiarazioni concordate in merito agli articoli 6 e 7 del Trattato sul diritto dâautore risulta quanto segue:
«Per âcopieâ e âopere originali o copia delle stesseâ, in quanto oggetto del diritto di distribuzione e del diritto di noleggio ai sensi degli articoli in questione, si intendono esclusivamente copie fissate su un supporto materiale, che possono essere immesse in commercio come oggetti tangibili».
Diritto dellâUnione
La direttiva 2001/29
8 I considerando ventottesimo e ventinovesimo della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sullâarmonizzazione di taluni aspetti del diritto dâautore e dei diritti connessi nella societĂ dellâinformazione (GU L 167, pag. 10), cosĂŹ recitano:
«(28) La protezione del diritto dâautore nel quadro della presente direttiva include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dellâopera incorporata in un supporto tangibile. La prima vendita nella ComunitĂ dellâoriginale di unâopera o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto nella ComunitĂ . Tale diritto non dovrebbe ritenersi esaurito in caso di vendita dellâoriginale o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso al di fuori della ComunitĂ . I diritti di noleggio e i diritti di prestito per gli autori sono stati stabiliti nella direttiva 92/100/CEE. Il diritto di distribuzione di cui alla presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni relative ai diritti di noleggio e ai diritti di prestito di cui al capitolo I della direttiva suddetta.
(29) La questione dellâesaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi âon-lineâ. CiĂČ vale anche per una copia tangibile di unâopera o di altri materiali protetti realizzata da un utente di tale servizio con il consenso del titolare del diritto. PerciĂČ lo stesso vale per il noleggio e il prestito dellâoriginale e delle copie di opere o altri materiali protetti che sono prestazioni in natura. Diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-I, nel quale la proprietĂ intellettuale Ăš incorporata in un supporto materiale, cioĂš in un bene, ogni servizio âon-lineâ Ăš di fatto un atto che dovrĂ essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto dâautore o i diritti connessi lo prevedono».
9 A termini dellâarticolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, essa «non modifica e non pregiudica le vigenti disposizioni comunitarie in materia di (âŠ) tutela giuridica dei programmi per elaboratore».
10 Lâart. 3 della direttiva 2001/29 dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
(âŠ)
3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo».
11 Lâart. 4 di detta direttiva, intitolato «Diritto di distribuzione», enuncia quanto segue:
«1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dellâoriginale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.
2. Il diritto di distribuzione dellâoriginale o di copie dellâopera non si esaurisce nella ComunitĂ , tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietĂ nella ComunitĂ di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso».
La direttiva 2009/24
12 La direttiva 2009/24, secondo quanto affermato al suo primo considerando, provvede alla codificazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122, pag. 42).
13 Dal settimo considerando della direttiva 2009/24 emerge che, «[a]i sensi [di tale] direttiva, il termine âprogramma per elaboratoreâ indica programmi in qualsiasi forma, compresi quelli incorporati nellâhardware».
14 A termini del tredicesimo considerando della menzionata direttiva, «il contratto non puĂČ vietare gli atti di caricamento e di svolgimento necessari per lâutilizzazione di una copia di un programma legittimamente acquisita e lâatto di correzione dei suoi errori».
15 Lâarticolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2009/24 stabilisce che «gli Stati membri tutelano i programmi per elaboratore, mediante diritto dâautore, come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche».
16 A termini dellâarticolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, «[l]a tutela ai sensi della presente direttiva si applica a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore».
17 Lâarticolo 4 della citata direttiva, rubricato «AttivitĂ riservate», dispone quanto segue:
«1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, i diritti esclusivi del titolare, ai sensi dellâarticolo 2, comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale di un programma per elaboratore con qualsivoglia mezzo, in qualsivoglia forma. Nella misura in cui operazioni come il caricamento, la visualizzazione, lâesecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedono una riproduzione, tali operazioni devono essere sottoposte ad autorizzazione da parte del titolare del diritto;
b) la traduzione, lâadattamento, lâadeguamento e ogni altra modifica di un programma per elaboratore e la riproduzione del programma che ne risulti, fatti salvi i diritti della persona che modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale e di copie dello stesso.
2. La prima vendita della copia di un programma nella ComunitĂ da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione della copia allâinterno della ComunitĂ , ad eccezione del diritto di controllare lâulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso».
18 Il successivo articolo 5, intitolato «Deroghe relative alle attività riservate» dispone, al paragrafo 1, quanto segue:
«Salvo disposizioni contrattuali specifiche, non sono soggetti allâautorizzazione del titolare del diritto gli atti indicati nellâarticolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), allorchĂ© tali atti sono necessari per un uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinazione, da parte del legittimo acquirente, nonchĂ© per la correzione di errori».
Il diritto nazionale
19 Gli articoli 69 c e 69 d della legge sul diritto dâautore e sui diritti connessi [Gesetz ĂŒber Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz)] del 9 settembre 1965, come successivamente modificata (in prosieguo: lâ«UrhG»), hanno trasposto nellâordinamento interno, rispettivamente, gli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/24.
Fatti della causa principale e questioni pregiudiziali
20 La Oracle sviluppa e distribuisce programmi per elaboratori. Essa Ăš titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione di detti programmi a titolo di diritto dâautore. Essa Ăš parimenti titolare dei marchi denominativi tedeschi e comunitari «Oracle», registrati, inter alia, per i programmi per elaboratore.
21 La Oracle distribuisce i programmi per elaboratore di cui trattasi nella causa principale, vale a dire programmi elettronici di banche di dati, nellâ85% dei casi, per mezzo di scaricamento (download) via Internet. Il cliente scarica direttamente una copia del programma sul proprio elaboratore dal sito Internet della Oracle. Si tratta di programmi cosiddetti «client/server». Il diritto di utilizzazione di detti programmi, concesso mediante contratto di licenza, include il diritto di memorizzare in modo permanente la copia del programma in un server e di garantirne lâaccesso ad un determinato numero di utenti attraverso il suo scaricamento nella memoria fisica delle loro stazioni di lavoro. Nellâambito di un contratto di manutenzione possono essere scaricati dal sito internet della Oracle versioni aggiornate del programma de quo (updates) nonchĂ© programmi che consentono la riparazione di errori (patches). Su richiesta del cliente, i programmi di cui trattasi possono essere parimenti forniti su CD-ROM o DVD.
22 Per i programmi per elaboratore oggetto della causa principale la Oracle offre licenze per gruppi di almeno 25 utenti ciascuna. Unâimpresa che abbia bisogno di acquisire una licenza per 27 utenti deve, quindi, acquistare due licenze.
23 I contratti di licenza della Oracle relativi ai programmi per elaboratore oggetto della causa principale contengono, sotto la voce «Conferimento di diritti», la seguente clausola:
«Per effetto del pagamento dei servizi ella acquisisce, esclusivamente per i suoi scopi commerciali interni, il diritto di utilizzazione permanente, non esclusivo, non trasferibile e gratuito per tutti i prodotti che la Oracle sviluppa e le mette a disposizione sulla base del presente contratto».
24 La UsedSoft commercializza licenze usate relative a programmi per elaboratore e, in particolare, licenze di utilizzazione dei programmi della Oracle oggetto della causa principale. La UsedSoft acquisisce a tal fine, presso i clienti della Oracle, le licenze di utilizzazione, ovvero una parte di esse qualora le licenze inizialmente acquisite attengano ad un numero di utenti superiore alle esigenze del primo acquirente.
25 Nel mese di ottobre del 2005, la UsedSoft proponeva «promozioni speciali Oracle», nellâambito delle quali offriva in vendita licenze «giĂ utilizzate» per i programmi della Oracle oggetto della causa principale. In tale contesto precisava che tutte le licenze erano «attuali», nel senso che era ancora in vigore il contratto di manutenzione sottoscritto dallâoriginario licenziatario con la Oracle e che la legittimitĂ della vendita iniziale risultava confermata da un attestato notarile.
26 I clienti della UsedSoft non ancora in possesso del programma della Oracle di cui trattasi scaricano, dopo aver acquisito tale licenza usata, una copia del programma direttamente dal sito Internet della Oracle. Quanto ai clienti che dispongano giĂ di tale programma ed acquistino ulteriori licenze per ulteriori utenti, la UsedSoft suggerisce loro di copiare il programma nella stazione di lavoro di tali altri utenti.
27 La Oracle proponeva dinanzi al Landgericht MĂŒnchen I unâazione volta ad ingiungere alla UsedSoft la cessazione delle pratiche indicate supra ai punti 24â26. Detto giudice accoglieva la domanda della Oracle. Lâappello interposto dalla UsedSoft avverso tale sentenza veniva respinto. Essa ha quindi proposto ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesgerichtshof.
28 A parere del giudice del rinvio, la condotta della UsedSoft, nonchĂ© dei suoi clienti, incide sul diritto esclusivo della Oracle di riproduzione permanente o provvisoria del programma per elaboratore ai sensi dellâarticolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24. Secondo il giudice medesimo, i clienti della UsedSoft non potrebbero far valere un diritto che sia stato loro legittimamente trasmesso dalla Oracle ai fini della riproduzione del programma per elaboratore. Dai contratti di licenza della Oracle emergerebbe, infatti, che il diritto di utilizzazione del software «non Ăš trasferibile». Conseguentemente, i clienti della Oracle non sarebbero autorizzati a cedere a terzi il diritto di riproduzione di tali programmi.
29 La soluzione della controversia nella causa principale dipende, a parere del giudice del rinvio, dalla questione se i clienti della UsedSoft possano invocare validamente lâarticolo 69 d, paragrafo 1, dellâUrhG, che ha trasposto nellâordinamento tedesco lâarticolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24.
30 A tal riguardo si pone, anzitutto, la questione se colui il quale, al pari dei clienti della UsedSoft, non disponga di un diritto di utilizzazione del programma per elaboratore, conferito dal relativo titolare del diritto dâautore, bensĂŹ intenda avvalersi dellâesaurimento del diritto di distribuzione di una copia del programma per elaboratore costituisca un «legittimo acquirente» di tale copia ai sensi dellâarticolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24. Il giudice del rinvio ritiene che a tale questione debba darsi risposta affermativa. Il giudice medesimo precisa che lâidoneitĂ di una copia di un programma per elaboratore a circolare sul mercato, risultante dallâesaurimento dei diritti di distribuzione, risulterebbe ampiamente svuotata di interesse qualora lâacquirente di tale copia non disponesse del diritto di riprodurre il programma stesso. Infatti, lâutilizzazione di un programma per elaboratore esige, in linea generale, la sua riproduzione â a differenza dellâutilizzazione di altre opere protette dal diritto dâautore. Lâarticolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24 servirebbe, quindi, a garantire lâesaurimento del diritto di distribuzione previsto dal precedente articolo 4, paragrafo 2.
31 Il giudice del rinvio si chiede, inoltre, se, in un caso come quello oggetto della causa principale, il diritto di distribuzione della copia del programma per elaboratore sia esaurito, ai sensi dellâarticolo 69 c, punto 3, secondo periodo, dellâUrhG, norma di trasposizione dellâarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24.
32 Varie interpretazioni sono ipotizzabili. In primo luogo, lâart. 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 potrebbe essere direttamente applicabile qualora il titolare del diritto dâautore autorizzi un cliente â a seguito della conclusione di un contratto di licenza â a produrre una copia del programma per elaboratore mediante download del software medesimo da un sito Internet e la sua memorizzazione sullâelaboratore. La disposizione de qua assocerebbe la conseguenza giuridica dello sfruttamento del diritto di distribuzione alla prima vendita di una copia del programma per elaboratore e non presupporrebbe necessariamente lâimmissione in commercio di una copia fisica di tale programma. In secondo luogo, lâart. 4, n. 2, della direttiva 2009/24 potrebbe risultare applicabile, per analogia, nel caso della vendita avente ad oggetto un programma per elaboratore per mezzo di trasmissione onâline. A parere dei difensori di tale tesi, sussisterebbe a tal riguardo una lacuna normativa non voluta («planwidrige RegelungslĂŒcke»), derivante dal fatto che gli autori della direttiva medesima non avrebbero nĂ© previsto nĂ© disciplinato la trasmissione di software onâline. In terzo luogo, lâarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva medesima non troverebbe applicazione, considerato che lo sfruttamento del diritto di distribuzione per effetto di tale disposizione presupporrebbe sempre lâimmissione in commercio di una copia fisica del software da parte del titolare del diritto ovvero con il suo consenso. Gli autori della direttiva 2009/24 avrebbero consapevolmente rinunciato ad assoggettare la trasmissione onâline di software alla regola dellâesaurimento.
33 Infine, il giudice del rinvio si chiede se colui che abbia acquisito una licenza usata possa invocare, ai fini della realizzazione di una copia del programma per elaboratore â cosĂŹ come, nella controversia principale, fanno i clienti della UsedSoft scaricando copia del programma della Oracle su un elaboratore dal sito Internet della societĂ medesima ovvero scaricando il programma nella memoria centrale di altre stazioni di lavoro â, lâesaurimento del diritto di distribuzione della copia del programma, copia che il primo acquirente ha realizzato, con lâautorizzazione del titolare del diritto, mediante download da Internet, qualora detto primo acquirente abbia cancellato la propria copia ovvero non la utilizzi piĂč. Il giudice del rinvio ritiene che debba escludersi unâapplicazione analogica dellâarticolo 5, paragrafo 1, e dellâarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24. Lâesaurimento del diritto di distribuzione sarebbe unicamente volto a garantire la commerciabilitĂ di una copia del programma incorporata in un determinato supporto informatico e ceduta dal titolare del diritto ovvero con il suo consenso. Lâeffetto dellâesaurimento non dovrebbe, quindi, essere esteso a dati immateriali trasferiti onâline.
34 CiĂČ premesso, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se colui il quale possa invocare un esaurimento del diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore sia un âlegittimo acquirenteâ ai sensi dellâarticolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore si esaurisca, ai sensi dellâarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, qualora lâacquirente abbia realizzato la copia su un supporto informatico per mezzo di âdownloadâ (scaricamento) del programma da Internet con lâautorizzazione del titolare del diritto.
3) In caso di soluzione affermativa anche della seconda questione, se anche colui il quale abbia acquisito una licenza di software âusataâ possa invocare, ai fini della possibilitĂ di realizzare una copia del programma, in qualitĂ di âlegittimo acquirenteâ ai sensi dellâarticolo 5, paragrafo 1, e dellâarticolo 4, paragrafo 2, primo periodo, della direttiva 2009/24, un esaurimento del diritto di distribuzione della copia del programma per elaboratore realizzata, con lâautorizzazione del titolare del diritto, dal primo acquirente su un supporto informatico per mezzo di âdownloadâ (scaricamento) del programma da Internet, qualora il primo acquirente abbia cancellato la sua copia del programma ovvero non la utilizzi piĂč».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla seconda questione
35 Con la seconda questione, che appare opportuno esaminare in primis, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se, e a quali condizioni, il download via Internet di una copia di un programma per elaboratore, autorizzato dal titolare del diritto dâautore, possa dar luogo allâesaurimento del diritto di distribuzione della copia stessa nellâUnione europea ai sensi dellâarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24.
36 Si deve ricordare che, a termini dellâarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, la prima vendita di una copia di un programma per elaboratore nellâUnione, da parte del titolare del diritto dâautore o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione della copia stessa nellâUnione.
37 Dalla decisione di rinvio pregiudiziale emerge che il titolare del diritto dâautore medesimo, nella specie la Oracle, mette a disposizione dei propri clienti nellâUnione che intendano utilizzare il suo software una copia del medesimo, che puĂČ essere scaricata dal suo sito Internet.
38 Al fine di stabilire se, in una fattispecie come quella oggetto della controversia principale, il diritto di distribuzione del titolare del diritto dâautore sia esaurito, occorre verificare, in primo luogo, se il rapporto contrattuale intercorrente tra il titolare ed il cliente, nellâambito del quale ha luogo il download di una copia del programma di cui trattasi, possa essere qualificato come «prima vendita della copia di un programma per elaboratore», ai sensi dellâarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24.
39 Secondo costante giurisprudenza, dalle esigenze tanto dellâapplicazione uniforme del diritto dellâUnione quanto del principio dâuguaglianza discende che una disposizione di diritto dellâUnione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nellâintera Unione, ad unâinterpretazione autonoma ed uniforme (v., segnatamente, sentenze del 16 luglio 2009, Infopaq International, Câ5/08, Racc. pag. Iâ6569, punto 27; del 18 ottobre 2011, BrĂŒstle, Câ34/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 25, nonchĂ© del 26 aprile 2012, DR et TV2 Danmark, Câ510/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 33).
40 Orbene, il testo della direttiva 2009/24 non effettua alcun rinvio agli ordinamenti nazionali per quanto riguarda il significato da attribuire alla nozione di «vendita» di cui allâarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva medesima. Ne discende, quindi, che tale nozione deve essere considerata, ai fini dellâapplicazione di detta direttiva, nel senso che essa contiene una nozione autonoma di diritto dellâUnione, che deve essere interpretata in modo uniforme sul territorio di questâultima (v., in tal senso, sentenza DR e TV2 Danmark, cit., punto 34).
41 Tale conclusione risulta avvalorata dallâoggetto e dallo scopo della direttiva 2009/24. Infatti, dai considerando quarto e quinto di tale direttiva, fondata sullâarticolo 95 CE, cui corrisponde lâarticolo 114 TFUE, emerge che detta direttiva mira ad eliminare le differenze esistenti tra le normative degli Stati membri pregiudizievoli per il funzionamento del mercato interno per quanto attiene al software informatico. Orbene, unâinterpretazione uniforme di tale nozione di «vendita» Ăš necessaria al fine di evitare che la protezione riconosciuta dalla direttiva medesima ai titolari del diritto dâautore possa variare a seconda della legge nazionale applicabile.
42 In base ad una definizione comunemente riconosciuta, la «vendita» Ăš un accordo con cui una persona cede ad altri, a fronte del pagamento di un prezzo, i propri diritti di proprietĂ su un bene materiale o immateriale ad esso appartenente. Ne consegue che lâoperazione commerciale che dĂ luogo, a termini dellâarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, allâesaurimento del diritto di distribuzione relativo ad una copia di un programma per elaboratore implica che il diritto di proprietĂ su tale copia sia stato trasferito.
43 La Oracle sostiene che essa non procede alla vendita di copie dei programmi per elaboratore oggetto della causa principale. Essa precisa, a tal riguardo, di mettere gratuitamente a disposizione dei propri clienti, sul proprio sito Internet, una copia del programma de quo e che i clienti stessi possono procedere al download di tale copia. La copia cosĂŹ scaricata puĂČ essere, tuttavia, utilizzata da tali clienti solamente qualora abbiano concluso un contratto di licenza di utilizzazione con la Oracle. Una siffatta licenza attribuisce ai clienti della Oracle un diritto di utilizzazione di durata indeterminata, non esclusivo e non trasmissibile, del software di cui trattasi. Orbene, secondo la Oracle, nĂ© la messa a disposizione gratuita della copia nĂ© la conclusione del contratto di licenza di utilizzazione implicano un trasferimento del diritto di proprietĂ della copia medesima.
44 A tal riguardo si deve rilevare che il download di una copia di un programma per elaboratore e la conclusione di un relativo contratto di licenza di utilizzazione costituiscono un tuttâuno indivisibile. Infatti, il download di una copia di un programma per elaboratore Ăš privo di utilitĂ qualora la copia stessa non possa essere utilizzata dal suo detentore. Le due operazioni devono essere quindi esaminate, ai fini della loro qualificazione giuridica, nel loro complesso (v., per analogia, sentenza del 6 maggio 2010, Club Hotel Loutraki e a., Câ145/08 e Câ149/08, Racc. pag. Iâ4165, punti 48 e 49 nonchĂ© la giurisprudenza ivi richiamata).
45 Per quanto attiene alla questione se, in una fattispecie come quella oggetto della controversia principale, le operazioni commerciali di cui trattasi implichino il trasferimento del diritto di proprietĂ del software, si deve rilevare che dalla decisione di rinvio risulta che il cliente della Oracle, che scarica la copia del programma de quo e che conclude con detta societĂ un contratto di licenza di utilizzazione concernente la copia stessa, riceve, a fronte del pagamento di un prezzo, un diritto di utilizzazione della copia di durata illimitata. La messa a disposizione, da parte della Oracle, di una copia del proprio programma e la conclusione di un relativo contratto di licenza di utilizzazione sono quindi volte a consentire che i clienti stessi possano utilizzare detta copia, in modo permanente, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire al titolare del diritto dâautore di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dellâopera di cui questi Ăš proprietario.
46 CiĂČ premesso, le operazioni indicate supra al punto 44, esaminate nel loro complesso, implicano il trasferimento del diritto di proprietĂ della copia del programma di cui trattasi.
47 A tal riguardo resta irrilevante, in una fattispecie come quella oggetto della causa principale, il fatto che la copia del programma per elaboratore venga messa a disposizione del cliente da parte del titolare dei relativi diritti per mezzo di download dal sito Internet di questâultimo ovvero per mezzo di un supporto informatico tangibile quale un CD-ROM o un DVD. Infatti, sebbene, anche in questâultimo caso, il titolare dei relativi diritti dissoci formalmente il diritto del cliente ad utilizzare la copia del programma per elaboratore fornito dallâoperazione consistente nel trasferimento del programma stesso al cliente su un supporto informatico tangibile, lâoperazione consistente nel download, da tale supporto, della copia del programma e quella consistente nelle conclusione di un contratto di licenza restano indissociabili per lâacquirente, alla luce dei motivi esposti supra al punto 44. Considerato che lâacquirente, che scarica una copia del programma di cui trattasi per mezzo di un supporto informatico tangibile quale un CD-ROM o un DVD e che conclude un relativo contratto di licenza di utilizzazione, riceve il diritto di utilizzare tale copia per una durata illimitata a fronte del versamento di un prezzo, si deve ritenere che queste due operazioni implichino parimenti, nel caso di messa a disposizione di una copia del software de quo per mezzo di un supporto informatico tangibile quale un CD-ROM o un DVD, il trasferimento del diritto di proprietĂ della copia stessa.
48 Si deve pertanto ritenere che, in una fattispecie come quella oggetto della controversia principale, il trasferimento da parte del titolare del diritto dâautore di una copia di un programma per elaboratore ad un cliente, accompagnato dalla conclusione, inter partes, di un contratto di licenza di utilizzazione, costituisce una «prima vendita della copia di un programma», ai sensi dellâarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24.
49 Come sottolineato dallâavvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, in difetto di unâinterpretazione ampia del termine «vendita», di cui allâarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, nel senso che ricomprenda tutte le forme di commercializzazione di un prodotto caratterizzate dalla concessione di un diritto di utilizzare una copia del software, per una durata illimitata, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire al titolare del diritto dâautore di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dellâopera di cui Ăš proprietario, lâeffetto utile di tale disposizione risulterebbe compromesso, in quanto ai fornitori basterebbe qualificare il contratto come «licenza» anzichĂ© come «vendita» per aggirare la regola dellâesaurimento e svuotarla di qualsiasi contenuto.
50 In secondo luogo, lâargomento della Oracle e della Commissione europea secondo cui la messa a disposizione di una copia di un programma per elaboratore sul sito Internet del titolare del diritto dâautore costituirebbe una «messa a disposizione del pubblico», ai sensi dellâarticolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, la quale, conformemente allâarticolo 3, paragrafo 3, della direttiva medesima, non puĂČ dar luogo allâesaurimento del diritto di distribuzione della copia stessa, non puĂČ trovare accoglimento.
51 Infatti, dallâarticolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 emerge che la direttiva stessa «non modifica e non pregiudica le vigenti disposizioni [del diritto dellâUnione] in materia di (âŠ) tutela giuridica dei programmi per elaboratore» conferita dalla direttiva 91/250, successivamente codificata dalla direttiva 2009/24. Le disposizioni della direttiva 2009/24 e, segnatamente, lâarticolo 4, paragrafo 2, della medesima, costituiscono quindi una lex specialis rispetto alle disposizioni della direttiva 2001/29, cosicchĂ©, anche nellâipotesi in cui il rapporto contrattuale oggetto della controversia principale o un aspetto del medesimo potesse parimenti ricadere nella nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi dellâarticolo 3, paragrafo 1, di questâultima direttiva, resterebbe il fatto che la «prima vendita della copia di un programma», ai sensi dellâarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, dĂ luogo, conformemente a questâultima disposizione, allâesaurimento del diritto di distribuzione di tale copia.
52 Peraltro, dal punto 46 supra emerge che, in una fattispecie come quella oggetto della controversia principale, il titolare del diritto dâautore trasferisce al proprio cliente il diritto di proprietĂ della copia del programma per elaboratore. Orbene, come rilevato dallâavvocato generale al paragrafo 73 delle proprie conclusioni, dallâarticolo 6, paragrafo 1, del Trattato sul diritto dâautore, alla luce del quale devono essere interpretati, nella misura del possibile, gli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/29 (v., in tal senso, sentenza del 17 aprile 2008, Peek & Cloppenburg, Câ456/06, Racc. pag. Iâ2731, punto 30), risulta che lâesistenza di una cessione del diritto di proprietĂ trasforma lâatto di «comunicazione al pubblico», di cui allâarticolo 3 della direttiva medesima, in un atto di distribuzione ai sensi del successivo articolo 4, il quale puĂČ dar luogo, ove ricorrano le condizioni indicate al paragrafo 2 di questâultimo articolo, e al pari di una «prima vendita della copia di un programma» ai sensi dellâarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, allâesaurimento del diritto di distribuzione.
53 In terzo luogo, occorre ancora esaminare se, come sostenuto dalla Oracle, dai governi che hanno depositato osservazioni dinanzi alla Corte e dalla Commissione, lâesaurimento del diritto di distribuzione di cui allâarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 riguardi unicamente beni tangibili e non copie immateriali di software scaricate via Internet. I detti soggetti si richiamano, a tal riguardo, al tenore dellâarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, ai considerando ventottesimo e ventinovesimo della direttiva 2001/29, allâarticolo 4 di questâultima, in combinato disposto con lâarticolo 8 del Trattato sul diritto dâautore, nonchĂ© alla dichiarazione comune concernente gli articoli 6 e 7 di detto Trattato, la cui trasposizione costituirebbe uno degli obiettivi della direttiva 2001/29.
54 Peraltro, a parere della Commissione, il ventinovesimo considerando della direttiva 2001/29 confermerebbe che «lâesaurimento del diritto non sorge nel caso di servizi, in particolare, qualora si tratti di servizi onâline».
55 A tal riguardo si deve rilevare, in limine, che dallâarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 non risulta che lâesaurimento del diritto di distribuzione delle copie di programmi per elaboratore, contemplato da tale disposizione, si limiti alle copie di programmi contenuti su un supporto informatico tangibile, quale un CD-ROM o un DVD. Al contrario, si deve ritenere che tale disposizione, riferendosi indistintamente alla «vendita della copia di un programma», non operi alcuna distinzione a seconda della forma tangibile o intangibile della copia medesima.
56 Si deve poi rammentare che la direttiva 2009/24, riguardante specificamente la tutela giuridica del software, costituisce una lex specialis rispetto alla direttiva 2001/29.
57 Orbene, dallâarticolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 emerge che la «tutela ai sensi [di tale] direttiva si applica a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore». Il settimo considerando della direttiva medesima precisa, a tal riguardo, che i «programmi per elaboratore» di cui intende garantire la tutela comprendono i «programmi in qualsiasi forma, compresi quelli incorporati nellâhardware».
58 Le menzionate disposizioni fanno chiaramente emergere la volontĂ del legislatore dellâUnione di assimilare, ai fini della tutela prevista dalla direttiva 2009/24, le copie tangibili e intangibili di un programma per elaboratore.
59 CiĂČ premesso, si deve ritenere che lâesaurimento del diritto di distribuzione di cui allâarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 riguarda, al tempo stesso, le copie tangibili e intangibili di un programma per elaboratore e, pertanto, parimenti le copie di programmi che, allâatto della loro prima vendita, siano state scaricate via lâInternet sullâelaboratore del primo acquirente.
60 Ă ben vero che le nozioni utilizzate nelle direttive 2001/29 e 2009/24 devono avere, in linea di principio, lo stesso significato (v. sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., Câ403/08 e Câ429/08, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 187 e 188). Tuttavia, anche nellâipotesi in cui lâarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29, interpretato alla luce dei considerando ventottesimo e ventinovesimo della direttiva medesima nonchĂ© del Trattato sul diritto dâautore, di cui la direttiva 2001/29 costituisce attuazione (sentenza del 9 febbraio 2012, Luksan, Câ277/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 59), affermasse, per le opere oggetto di tale direttiva, che lâesaurimento del diritto di distribuzione riguarda unicamente oggetti tangibili, tale circostanza, tenuto conto della differente volontĂ espressa dal legislatore dellâUnione nel preciso contesto della direttiva 2009/24, non sarebbe tale da incidere sullâinterpretazione dellâarticolo 4, paragrafo 2, di questâultima direttiva.
61 Si deve parimenti aggiungere che, dal punto di vista economico, la vendita di un programma per elaboratore su CD-ROM o DVD e la vendita di un programma per elaboratore mediante download via Internet sono analoghe. Infatti, la modalitĂ di trasmissione onâline Ăš lâequivalente funzionale della fornitura di un supporto informatico tangibile. Lâinterpretazione dellâarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 alla luce del principio della paritĂ di trattamento conferma che lâesaurimento del diritto di distribuzione previsto da tale disposizione diviene efficace a seguito della prima vendita della copia di un programma per elaboratore nellâUnione da parte del titolare del diritto dâautore o con il suo consenso, indipendentemente dalla questione se la vendita riguardi una copia tangibile o intangibile del programma stesso.
62 Quanto allâargomento della Commissione secondo cui il diritto dellâUnione non prevedrebbe lâesaurimento del diritto di distribuzione per i servizi, si deve ricordare che lâobiettivo del principio dellâesaurimento del diritto di distribuzione delle opere protette dal diritto dâautore Ăš quello di limitare, al fine di evitare la compartimentazione dei mercati, le restrizioni alla distribuzione delle opere stesse a quanto necessario per proteggere lâoggetto specifico della proprietĂ intellettuale di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 28 aprile 1998, Metronome Musik, Câ200/96, Racc. pag. Iâ1953, punto 14; del 22 settembre 1998, FDV, Câ61/97, Racc. pag. Iâ5171, punto 13, nonchĂ© sentenza Football Association Premier League e a., cit., punto 106).
63 Limitare, in fattispecie come quella oggetto della controversia principale, lâapplicazione del principio dellâesaurimento del diritto di distribuzione, previsto dallâarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, alle sole copie di programmi per elaboratore vendute su un supporto informatico tangibile consentirebbe al titolare del diritto dâautore di controllare la rivendita delle copie scaricate via Internet e di pretendere, in occasione di ogni rivendita, una nuova remunerazione, laddove la prima vendita della copia de qua avrebbe giĂ consentito al titolare stesso di ottenere una remunerazione adeguata. Una siffatta restrizione alla rivendita delle copie di programmi per elaboratore scaricati via Internet andrebbe al di lĂ di quanto Ăš necessario per tutelare lâoggetto specifico della proprietĂ intellettuale di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza Football Association Premier League e a., cit., punti 105 e 106).
64 In quarto luogo, occorre ancora esaminare se, come sostenuto dalla Oracle, il contratto di manutenzione concluso dal primo acquirente impedisca, in ogni caso, lâesaurimento del diritto previsto dallâarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, atteso che la copia del programma per elaboratore che il primo acquirente puĂČ cedere ad un secondo acquirente corrisponderebbe non piĂč alla copia da questi scaricata, bensĂŹ a una nuova copia del programma stesso.
65 A tal riguardo, dalla decisione di rinvio emerge che le licenze usate offerte dalla UsedSoft sono «attuali», nel senso che la vendita della copia del programma da parte della Oracle al proprio cliente Ú stata accompagnata dalla conclusione del contratto di manutenzione relativo alla copia medesima.
66 Si deve rilevare che lâesaurimento del diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore ai sensi dellâarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 riguarda unicamente le copie che abbiano costituito oggetto di una prima vendita nellâUnione da parte del titolare del diritto dâautore o con il suo consenso. Lâesaurimento non riguarda, quindi, i contratti di servizi, quali i contratti di manutenzione, dissociabili dalla vendita e conclusi, eventualmente, per una durata determinata, in occasione della vendita stessa.
67 Tuttavia, la conclusione di un contratto di manutenzione, del genere di quelli oggetto della controversia principale, in occasione della vendita di una copia immateriale di un software, fa sĂŹ che la copia inizialmente acquistata venga riparata e aggiornata. Anche nellâipotesi in cui il contratto di manutenzione sia di durata determinata, si deve rilevare che le funzionalitĂ corrette, modificate o aggiunte per effetto di tale contratto costituiscono parte integrante della copia inizialmente scaricata e possono essere utilizzate dallâacquirente della medesima senza limitazioni di durata, e ciĂČ anche nel caso in cui lâacquirente decida successivamente di non rinnovare il contratto di manutenzione.
68 CiĂČ premesso, si deve ritenere che lâesaurimento del diritto di distribuzione previsto dallâarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 si estende alla copia del programma per elaboratore venduta, come corretta ed aggiornata da parte del titolare del diritto dâautore.
69 Si deve tuttavia sottolineare che, qualora la licenza acquisita dal primo acquirente riguardi un numero di utenti che vada al di lĂ delle esigenze del medesimo, come rilevato supra ai punti 22 e 24, lâacquirente stesso non Ăš autorizzato, per effetto dellâesaurimento del diritto di distribuzione ex articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, a scindere tale licenza ed a rivendere unicamente il diritto di utilizzare il software de quo corrispondente ad un numero di utenti da questi stabilito.
70 Infatti, lâacquirente iniziale che proceda alla rivendita di una copia tangibile o intangibile di un software per il quale il diritto di distribuzione appartenente al titolare del diritto dâautore sia esaurito, ai sensi dellâarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, deve rendere inutilizzabile la propria copia al momento della sua rivendita, al fine di evitare la violazione del diritto esclusivo di riproduzione di un software spettante allâautore del medesimo, ai sensi dellâarticolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24. Orbene, in una fattispecie come quella indicata al punto precedente, il cliente del titolare del diritto dâautore continuerĂ ad utilizzare la copia del software installato sul proprio server senza, quindi, renderla inutilizzabile.
71 Peraltro, anche se lâacquirente dei diritti di utilizzazione supplementari del programma per elaboratore di cui trattasi non procedesse ad una nuova installazione â nĂ©, conseguentemente, ad una nuova riproduzione â del programma medesimo su un server ad esso appartenente, si deve rilevare che lâeffetto dellâesaurimento del diritto di distribuzione previsto dallâarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 non si estenderebbe, in ogni caso, a tali diritti di utilizzazione. Infatti, in tale ipotesi, lâacquisizione di diritti di utilizzazione supplementari non riguarda la copia per la quale il diritto di distribuzione Ăš stato esaurito ai sensi della menzionata disposizione. Al contrario, essa Ăš unicamente volta a consentire lâestensione del numero di utenti della copia che lo stesso acquirente dei diritti supplementari aveva installato sul proprio server.
72 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che lâarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 deve essere interpretato nel senso che il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore Ăš esaurito qualora il titolare del diritto dâautore che abbia autorizzato, fossâanche a titolo gratuito, il download della copia su un supporto informatico via Internet abbia parimenti conferito, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentirgli lâottenimento di una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dellâopera di cui Ăš proprietario, il diritto di utilizzare la copia stessa, senza limitazioni di durata.
Sulle questioni prima e terza
73 Con la prima e la terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se, ed in presenza di quali condizioni, lâacquirente di licenze usate relative a programmi per elaboratore del genere di quelle vendute dalla UsedSoft possa essere considerato, per effetto dellâesaurimento del diritto di distribuzione previsto dallâarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, quale «legittimo acquirente» ai sensi del successivo articolo 5, paragrafo 1, il quale, a termini di questâultima disposizione, gode del diritto di riproduzione del programma di cui trattasi al fine di consentirgli lâutilizzazione del programma stesso in modo conforme alla sua destinazione.
74 Dallâarticolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24 risulta che, salvo disposizioni contrattuali specifiche, la riproduzione di un programma per elaboratore non Ăš soggetta ad autorizzazione da parte del suo autore, qualora tale riproduzione sia necessaria per consentire al legittimo acquirente di utilizzare il programma in modo conforme alla sua destinazione, ivi compreso per correggere errori.
75 Il cliente del titolare del diritto dâautore, qualora proceda allâacquisto di una copia di un programma per elaboratore offerto sul sito Internet del titolare del diritto medesimo, effettua, scaricando la copia sul proprio elaboratore, una sua riproduzione, autorizzata ex articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24. Si tratta, infatti, di una riproduzione necessaria per consentire al legittimo acquirente di utilizzare il programma in modo conforme alla sua destinazione.
76 Peraltro, nel tredicesimo considerando della direttiva 2009/24 si afferma che «il contratto non puĂČ vietare gli atti di caricamento e di svolgimento necessari per lâutilizzazione di una copia di un programma legittimamente acquisita (âŠ)».
77 Si deve poi ricordare che il diritto di distribuzione del titolare del diritto dâautore si esaurisce, ai sensi dellâarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, con la prima vendita nellâUnione, da parte del titolare medesimo o con il suo consenso, di qualsiasi copia, tangibile o intangibile, del suo programma per elaboratore. Ne consegue che, in virtĂč di tale disposizione e malgrado lâesistenza di disposizioni contrattuali che vietano una successiva cessione, il titolare del diritto de quo non puĂČ piĂč opporsi alla rivendita di tale copia.
78 Ă ben vero che, come emerge dal punto 70 supra, lâacquirente iniziale di una copia tangibile o intangibile di un programma per elaboratore per la quale il diritto di distribuzione del titolare del diritto dâautore sia esaurito, ai sensi dellâarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, che proceda alla rivendita della copia stessa deve rendere inutilizzabile la copia scaricata sul proprio elaboratore al momento della rivendita, al fine di evitare la violazione del diritto esclusivo del titolare alla riproduzione del proprio programma, ai sensi dellâarticolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24.
79 Come correttamente rilevato dalla Oracle, la verifica del fatto che tale copia sia stata resa inutilizzabile puĂČ risultare difficile. Tuttavia, il titolare del diritto dâautore che distribuisca copie di un programma per elaboratore incise su un supporto informatico tangibile quale un CD-ROM o un DVD si trova di fronte alla stessa difficoltĂ , in quanto ben difficilmente potrĂ verificare se lâacquirente iniziale non abbia creato copie del programma per elaboratore che continui ad utilizzare dopo aver venduto il supporto informatico tangibile. Per risolvere tale difficoltĂ , il distributore â «classico» o «digitale» â potrĂ ricorrere a misure tecniche di protezione, quali le chiavi di accesso.
80 Atteso che il titolare del diritto dâautore non puĂČ opporsi alla rivendita di una copia di un programma per elaboratore per la quale il diritto di distribuzione del titolare stesso sia esaurito, ai sensi dellâarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, si deve ritenere che il secondo acquirente di tale copia, al pari di ogni successivo acquirente, costituisca un «legittimo acquirente» della copia stessa, ai sensi dellâarticolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24.
81 Pertanto, in caso di rivendita della copia del programma per elaboratore da parte del suo primo acquirente, il nuovo acquirente potrĂ procedere, conformemente allâarticolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24, al download sul proprio elaboratore della copia vendutagli dal primo acquirente. Un siffatto download deve essere considerato come la necessaria riproduzione del programma per elaboratore, la quale deve consentire al nuovo acquirente di utilizzare il programma stesso in modo conforme alla sua destinazione.
82 Lâargomento della Oracle, dellâIrlanda nonchĂ© dei governi francese ed italiano secondo cui la nozione di «legittimo acquirente», di cui allâarticolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24, si riferirebbe unicamente allâacquirente autorizzato, in base ad un contratto di licenza concluso direttamente con il titolare del diritto dâautore, ad utilizzare il programma per elaboratore non puĂČ essere accolto.
83 Infatti, tale argomento produrrebbe lâeffetto di consentire al titolare del diritto dâautore di impedire lâutilizzazione effettiva di qualsiasi copia usata nei confronti della quale il suo diritto di distribuzione si Ăš esaurito, a termini dellâarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, facendo valere il suo diritto esclusivo di riproduzione sancito dallâarticolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva medesima, privando in tal modo di effetto utile lâesaurimento del diritto di distribuzione previsto dal paragrafo 2 dello stesso articolo 4.
84 Con riguardo ad una fattispecie come quella oggetto della controversia principale, si deve ricordare che, come giĂ rilevato supra ai punti 44 e 48, il download sul server del cliente della copia del programma per elaboratore offerta sul sito Internet del titolare del diritto dâautore e la conclusione di un contratto di licenza di utilizzazione relativo a tale copia formano un tuttâuno indivisibile che deve essere qualificato, nel suo complesso, come una vendita. Orbene, in considerazione di tale legame indivisibile tra la copia offerta sul sito Internet del titolare del diritto dâautore, come ulteriormente corretta ed aggiornata, da un lato, e la relativa licenza di utilizzazione, dallâaltro, la rivendita della licenza di utilizzazione implica la rivendita «della copia» ai sensi dellâarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, beneficiando in tal modo dellâesaurimento del diritto di distribuzione previsto da questâultima disposizione, e ciĂČ pur in presenza della clausola contenuta nel contratto di licenza e riportata supra al punto 23.
85 Come emerge dal punto 81 supra, ne consegue che il nuovo acquirente della licenza di utilizzazione, quale il cliente della UsedSoft, potrĂ , in quanto «legittimo acquirente», ai sensi dellâarticolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24, della copia corretta ed aggiornata del programma de quo, procedere al download della copia medesima dal sito Internet del titolare del diritto dâautore, in quanto tale download costituisce la riproduzione necessaria del programma che consente al nuovo acquirente di utilizzare il programma stesso in modo conforme alla sua destinazione.
86 Si deve tuttavia ricordare che, qualora la licenza acquisita dal primo acquirente preveda un numero di utenti superiore alle sue esigenze, tale acquirente non Ăš autorizzato, per effetto dellâesaurimento del diritto di distribuzione di cui allâarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, a scindere tale licenza ed a rivendere unicamente il diritto di utilizzare il programma di cui trattasi corrispondente ad un numero di utenti dal medesimo stabilito, come esposto supra ai punti 69â71.
87 Si deve peraltro sottolineare che il titolare del diritto dâautore, quale la Oracle, in caso di rivendita di una licenza di utilizzazione che consenta la rivendita di una copia di un programma per elaboratore scaricata dal suo sito Internet, puĂČ legittimamente assicurarsi, per mezzo di tutti gli strumenti tecnici a sua disposizione, che la copia di cui il venditore ancora dispone sia resa inutilizzabile.
88 Dalle suesposte considerazioni emerge che la prima e la terza questione pregiudiziale devono essere risolte affermando che gli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24 devono essere interpretati nel senso che, in caso di rivendita di una licenza di utilizzazione che implichi la rivendita di una copia di un programma per elaboratore scaricata dal sito Internet del titolare del diritto dâautore, licenza che era stata inizialmente concessa al primo acquirente dal titolare medesimo senza limitazione di durata ed a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire a questâultimo di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia della propria opera, il secondo acquirente della licenza stessa, al pari di ogni suo acquirente successivo, potrĂ avvalersi dellâesaurimento del diritto di distribuzione previsto dallâarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva medesima e, conseguentemente, potrĂ essere considerato quale legittimo acquirente di una copia di un programma per elaboratore, ai sensi del successivo articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, beneficiando del diritto di riproduzione previsto da questâultima disposizione.
Sulle spese
89 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) Lâarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, deve essere interpretato nel senso che il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore Ăš esaurito qualora il titolare del diritto dâautore che abbia autorizzato, fossâanche a titolo gratuito, il download della copia su un supporto informatico via Internet abbia parimenti conferito, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentirgli lâottenimento di una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dellâopera di cui Ăš proprietario, il diritto di utilizzare la copia stessa, senza limitazioni di durata.
2) Gli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24 devono essere interpretati nel senso che, in caso di rivendita di una licenza di utilizzazione che implichi la rivendita di una copia di un programma per elaboratore scaricata dal sito Internet del titolare del diritto dâautore, licenza che era stata inizialmente concessa al primo acquirente dal titolare medesimo senza limitazione di durata ed a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire a questâultimo di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia della propria opera, il secondo acquirente della licenza stessa, al pari di ogni suo acquirente successivo, potrĂ avvalersi dellâesaurimento del diritto di distribuzione previsto dallâarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva medesima e, conseguentemente, potrĂ essere considerato quale legittimo acquirente di una copia di un programma per elaboratore, ai sensi del successivo articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, beneficiando del diritto di riproduzione previsto da questâultima disposizione.
Firme