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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Tutela dei consumatori Numero: 34144 | Data di udienza: 12 Maggio 2026

TUTELA CONSUMATORI – Vendita di prodotti con dicitura “CE” contraffatta – Frode nell’esercizio del commercio – Prodotti con marcatura CE non conforme o privi di dichiarazione di conformità – Art. 515 cod. pen. – Reg. n. 765/2008/CE – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Decreto di sequestro probatorio (o di convalida) – Obbligo di motivazione – Sequestro probatorio su iniziativa della polizia giudiziaria – Decreto di convalida motivato per relationem – Collegamento tra il reato e la res.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 23 Settembre 2026
Numero: 34144
Data di udienza: 12 Maggio 2026
Presidente: DI STASI
Estensore: VERGINE


Premassima

TUTELA CONSUMATORI – Vendita di prodotti con dicitura “CE” contraffatta – Frode nell’esercizio del commercio – Prodotti con marcatura CE non conforme o privi di dichiarazione di conformità – Art. 515 cod. pen. – Reg. n. 765/2008/CE – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Decreto di sequestro probatorio (o di convalida) – Obbligo di motivazione – Sequestro probatorio su iniziativa della polizia giudiziaria – Decreto di convalida motivato per relationem – Collegamento tra il reato e la res.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 23 Settembre 2026 (ud. 12/05/2026), Sentenza n. 34144

 

TUTELA CONSUMATORI – Vendita di prodotti con dicitura “CE” contraffatta – Frode nell’esercizio del commercio – Prodotti con marcatura CE non conforme o privi di dichiarazione di conformità – Art. 515 cod. pen. – Reg. n. 765/2008/CE.

La vendita di prodotti con dicitura “CE” contraffatta integra il delitto di frode nell’esercizio del commercio e non il delitto di detenzione per la vendita di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati, atteso che siffatta dicitura non identifica un marchio propriamente detto, inteso come elemento, o segno, o logo, idoneo a distinguere un manufatto da un altro, ma assolve alla diversa funzione di garantire al consumatore la conformità del prodotto su cui è apposta ai livelli di qualità e di sicurezza previsti dalla normativa dell’Unione europea. Inoltre, in tema di delitti contro l’industria ed il commercio, l’esposizione per la vendita al pubblico di giocattoli con un marchio CE, acronimo di China Export, differente da quello CE (Comunità Europea) per la sola impercettibile diversa distanza tra le due lettere, integra il tentativo del reato di frode nell’esercizio del commercio di cui all’art. 515 cod. pen., in quanto la marcatura europea non solo consente la libera circolazione del prodotto nel mercato comunitario, ma, attestando la conformità del bene agli standard europei, costituisce anche una garanzia della qualità e della sicurezza di ciò che si acquista. Infine, integra il delitto di frode in commercio l’apposizione del marchio “CE” su prodotti rispetto ai quali l’operatore economico, al momento della messa in vendita, sia privo di documentazione attestante la “dichiarazione di conformità” del produttore o del fabbricante, trattandosi di cose di qualità diversa da quella dichiarata, posto che tale dichiarazione costituisce, ai sensi del Regolamento n. 765/2008/CE, una precondizione necessaria per la marcatura.

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Decreto di sequestro probatorio (o di convalida) – Obbligo di motivazione – Sequestro probatorio su iniziativa della polizia giudiziaria – Decreto di convalida motivato per relationem – Collegamento tra il reato e la res.

Il decreto di sequestro probatorio -così come il decreto di convalida- anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione (eventualmente anche per relationem) che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti. Inoltre, in tema di sequestro probatorio d’iniziativa della polizia giudiziaria, il decreto di convalida motivato per relationem postula che la valutazione critica che il pubblico ministero è tenuto ad effettuare in riferimento agli atti richiamati sia tanto più pregnante quanto più «indiretto» è il collegamento tra il reato e la res e quanto maggiori risultino il livello di progressione investigativa e il grado di compressione dei diritti costituzionali coinvolti.

(Rigetta il ricorso promosso avverso ordinanza del 22/12/2025 del TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ DI AREZZO) Pres. DI STASI, Rel. VERGINE, Ric. Zhou Xue


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 23 Settembre 2026 (ud. 12/05/2026), Sentenza n. 34144

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Zhou Xue, nata in Cina il ../../….;

avverso l’ordinanza del 22/12/2025 del TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ DI AREZZO;

udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;

lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato il rigetto del ricorso;

letta la memoria di replica a firma del difensore di fiducia della ricorrente, avv. Stefano Brandina, il quale riportandosi ai motivi di ricorso, ne ha invocato l’accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22 dicembre 2022 il Tribunale della Libertà di Arezzo ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di Zhou Xue avverso il decreto del pubblico ministero del 27 novembre 2025 di convalida, ex art. 355, del sequestro di merce -confezioni di palloncini, di varie forme e dimensioni, a marchio “Parti Go” con ivi apposta una marcatura ‘CE’, esposti per la vendita nell’esercizio commerciale di giocattoli della ricorrente- effettuato di iniziativa dalla Guardia di Finanza, Gruppo di Arezzo.

1.1. Con l’istanza di riesame la difesa aveva eccepito a)l’illegittimità del decreto di convalida del sequestro, disposto ex artt. 253 e 355 cod.proc.pen., in quanto con sostanziali finalità preventive, risultando altrimenti sufficiente la mera campionatura della merce b)la nullità del decreto di convalida per omessa motivazione in ordine agli elementi probatori da acquisire, agli accertamenti tecnici da eseguire, alle motivazioni della insufficienza di accertamenti sui soli eventuali campioni di merce c) l’insussistenza del reato di cui all’art. 515 cod.pen., così sotto il profilo ,oggettivo, essendo irrilevante da un punto di vista penalistico la sola marcatura graficamente non conforme, come sotto quello soggettivo, stante l’assenza di dolo in capo alla ricorrente, che aveva acquistato la merce già confezionata e marcata, da un fornitore. Ed aveva allegato a sostegno della propria istanza produzione documentale copiosa (fatture di acquisto, certificazioni di conformità e rapporti di prova relativi all’anno 2021 relativi a prodotti analoghi; atti relativi a procedimento del 2023, già pendente nei confronti di Pati s.r.l. avente ad oggetto il reato di cui all’art. 515 cod.pen., per la messa in verdita di prodotti analoghi a quelli oggetto del presente procedimento).

2. Xhou ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a tre motivi.

2.1. Col primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’articolo 125 cod.proc.pen., e censura la motivazione, meramente apparente, per omessa autonoma valutazione delle specifiche censure difensive in ordine alla finalità probatoria, alla necessità del sequestro e alla proporzionalità del vincolo (in relazione agli artt.324, comma 7, e 309, commi 9, 9-bis e 10 cod.proc.pen.).

L’argomentazione è poi sviluppata anche col motivo successivo.

2.2. Col secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge consumata mercè lo snaturamento del disposto sequestro probatorio per la sua illegittima utilizzazione per finalità sostanzialmente preventive, e violazione degli artt. 253 e ss cod.proc.pen., 354 e 355 c.p.p., con elusione dei presupposti e delle garanzie del sequestro preventivo ex art. 321 cod.proc.pen„ violazione dei principi di proporzionalità adeguatezza ed extrema ratio quali criteri di legalità del vincolo reale.

2.3. Col terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione all’art.515 c.p., per erronea configurazione del fumus commissi delicti, indebita estensione dell’ambito applicativo della fattispecie incriminatrice, violazione del principio di specialità e del principio di offensività, travisamento e disapplicazione della disciplina di settore di cui al decreto legislativo n. 54/2011; illegittimo superamento della rilevanza solo amministrativa della condotta e uso esplorativo del sequestro probatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Il primo motivo e inammissibile, ancor prima che manifestamente infondato.

1.1. Si premette, infatti, che, a norma dell’art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere -quanto alla motivazione della relativa ordinanzasoltanto l’inesistenza o la mera apparenza (v., ex multis, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 – 01; Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Toninelli, Rv. 283916).

In tale categoria rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, ma non l’illogicità manifesta o la contraddittorietà, le quali possono essere denunciate nel giudizio di legittimità soltanto tramite il motivo dì ricorso ex art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. (ex plurimis, sez. 5, 11 gennaio 2007, n. 8434, rv. 236255; sez. 6, 21 gennaio 2009, n. 7472, rv. 242916; sez. un., 28 gennaio 2004, n. 5876, rv. 226710).

Ciò determina l’automatica inammissibilità del profilo di censura, in cui si lamenta vizio di motivazione nella specie non condivisa nelle sue ragioni della ricorrente, ma, indubbiamente, esistente.

Come da insegnamento delle SU, il decreto di sequestro probatorio -così come il decreto di convalida- anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018 Rv. 273548); al contempo però va rammentato che è ben possibile anche una motivazione per relationem e che, sempre in tema di sequestro probatorio d’iniziativa della polizia giudiziaria, il decreto di convalida motivato per relationem postula che la valutazione critica che il pubblico ministero è tenuto ad effettuare in riferimento agli atti richiamati sia tanto più pregnante quanto più «indiretto» è il collegamento tra il reato e la res e quanto maggiori risultino il livello di progressione investigativa e il grado di compressione dei diritti costituzionali coinvolti (Sez. 3 – n. 50324 del 30/11/2023 Cc. Rv. 285591).

1.2. Ciò chiarito, diversamente da quanto eccepito dalla difesa, il Tribunale di Arezzo ha adeguatamente risposto alle doglianze difensive evidenziando, quanto alle esigenze probatorie, che l’onere motivazionale del decreto di sequestro probatorio, da soddisfare a pena di nullità, può dirsi assolto laddove il provvedimento contenga anche per relationem la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell’indagato e la relazione tra la res con tale ipotesi criminosa.

Ha poi, specificato che nel caso di specie il decreto di convalida di quello di sequestro eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria, appare sufficientemente motivato in quanto fa espresso richiamo agli atti di indagine, laddove sono descritti tutti gli elementi a carico della indagata e la condotta a lei addebitata, oltre alla fattispecie che si assume violata e la ritenuta indispensabilità del mantenimento del vincolo reale al fine di consentire al pubblico ministero lo svolgimento delle attività probatorie.

Peraltro, nel caso di specie, il collegamento tra il reato e la res è di immedítata percepibilità.

Il Tribunale del riesame ha poi ulteriormente specificato come dall’esame del decreto di convalida del sequestro e degli atti da esso richiamati per relaionem, sia possibile ricavare il convincimento del pubblico ministero che solo all’esito delle indagini, potrà essere adeguatamente verificata la corrispondenza o non corrispondenza dei prodotti messi in vendita con il dichiarato al pubblico, anche in termini di sicurezza.

1.3. Il motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile, non confrontandosi, neppure, col contenuto dell’ordinanza che palesemente non presenta i vizi dedotti avendo il Tribunale del Riesame riposto alle censure difensive.

2. Il secondo motivo è infondato.

2.1. Il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice del riesame, ha chiarito che non vi sono elementi da cui potete dedurre che il provvedimento celi una finalità preventiva in quanto è legittimo, in tale fase, ritenere che la finalità probatoria non possa essere adeguatamente soddisfatta da un mero campionamento della merce, né appare superato il limite temporale di ragionevolezza del sequestro con finalità probatorie.

2.2. La difesa, del resto, ripropone le medesime questioni poste al Tribunale del riesame, senza confrontarsi con l’apparato motivazionale, e senza adeguatamente confrontarsi con la evidente circostanza che la finalità, cui è collegato il sequestro della totalità dei beni mobili, è non solo la verifica della corrispondenza tra la qualità dichiarata del bene messo in vendita e quella effettiva, ma anche, stante la marcatura CE con misure non conformi rispetto a quelle previste dal marchio grafico del Reg. Europeo n. 7657/08, quella della sicurezza di detti beni destinati a soggetti minori, tutela che non verrebbe soddisfatta dalla sola campionatura.

La valutazione, dunque, è tutt’altro che apparente e l’apprensione dell’intero blocco di beni, appare certamente proporzionata in relazione alle esigenze probatorie perseguite con la misura reale.

3. Infondato è, anche, il terzo motivo.

3.1. La vendita di prodotti con dicitura “CE” contraffatta integra il delitto di frode nell’esercizio del commercio e non il delitto di detenzione per la vendita di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati, atteso che siffatta dicitura non identifica un marchio propriamente detto, inteso come elemento, o segno, o logo, idoneo a distinguere un manufatto da un altro, ma assolve alla diversa funzione di garantire al consumatore la conformità del prodotto su cui è apposta ai livelli di qualità e di sicurezza previsti dalla normativa dell’Unione europea (Sez. 2, n. 30026 del 25/05/2021- Rv. 281809) ed ancora che in tema di delitti contro l’industria ed il commercio, l’esposizione per la vendita al pubblico di giocattoli con un marchio CE, acronimo di China Export, differente da quello CE (Comunità Europea) per la sola impercettibile diversa distanza tra le due lettere, integra il tentativo del reato di frode nell’esercizio del commercio di cui all’art. 515 cod. pen., in quanto la marcatura europea non solo consente la libera circolazione del prodotto nel mercato comunitario, ma, attestando la conformità del bene agli standard europei, costituisce anche una garanzia della qualità e della sicurezza di ciò che si acquista (Sez. 3, n. 43622 del 12/06/2018 Rv. 273946).

3.2. Inoltre, per ipotesi quale quella in esame, concorde orientamento di questa Corte, di recente ribadito, è che integra il delitto di frode in commercio l’apposizione del marchio “CE” su prodotti rispetto ai quali l’operatore economico, al momento della messa in vendita, sia privo di documentazione attestante la “dichiarazione di conformità” del produttore o del fabbricante, trattandosi di cose di qualità diversa da quella dichiarata, posto che tale dichiarazione costituisce, ai sensi del Regolamento n. 765/2008/CE, una precondizione necessaria per la marcatura (così Sez. 3, Sentenza n. 28704 del 05/04/2024 Rv. 286746).

3.3. In ossequio ai sopra richiamati principi i giudici hanno esposto, con motivazione ampia e di sicura tenuta logica, gli elementi rivelatori e sintomatici del fumus di reato contestato.

Il Tribunale del riesame ha indicato gli elementi da cui ha tratto l’esistenza del fumus, nella specie: i prodotti sequestrati sono stati messi in vendita dall’indagata pur avendo una marcatura graficamente non conforme a quanto stabilita dalla normativa di riferimento, come accertato dalla polizia giudiziaria, così fondando il sospetto che detti prodotti possano essere non conformi alle prescrizioni tecniche previste per la sicurezza degli stessi; gli operanti chiedevano di fornire idonea documentazione alla Zhou, volta a fornire i requisiti richiesti per la marcatura CE, di cui però l’indagata non era in possesso.

3.5. Non vi è stata alcuna indebita estensione della fattispecie incriminatrice, e l’ordinanza non presenta vizi deducibili in questa sede.

4. Ne consegue il rigetto del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 12 maggio 2026

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