RIFIUTI – Attività di smaltimento di rifiuti – Scarti di macellazione animale – Interramento in assenza di autorizzazione – Qualificazione giuridica – Rifiuti pericolosi – Inapplicabilità della disciplina dei sottoprodotti – Unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione – Rischi di contaminazione per la salute e l’ambiente – ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Scarico abusivo di liquidi reflui industriali – Sversamento su terreno di reflui contenenti sangue animale – Accertamento visivo e olfattivo – Perizia tecnica – Non dispensabile – Artt. 256, e 137, dlgs n. 152/2006.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 21 Settembre 2026
Numero: 33955
Data di udienza: 17 Giugno 2026
Presidente: LIBERATI
Estensore: GENTILI
Premassima
RIFIUTI – Attività di smaltimento di rifiuti – Scarti di macellazione animale – Interramento in assenza di autorizzazione – Qualificazione giuridica – Rifiuti pericolosi – Inapplicabilità della disciplina dei sottoprodotti – Unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione – Rischi di contaminazione per la salute e l’ambiente – ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Scarico abusivo di liquidi reflui industriali – Sversamento su terreno di reflui contenenti sangue animale – Accertamento visivo e olfattivo – Perizia tecnica – Non dispensabile – Artt. 256, e 137, dlgs n. 152/2006.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 21 Settembre 2026 (ud. 17/06/2026), Sentenza n. 33955
RIFIUTI – Attività di smaltimento di rifiuti – Scarti di macellazione animale – Interramento in assenza di autorizzazione – Qualificazione giuridica – Rifiuti pericolosi – Inapplicabilità della disciplina dei sottoprodotti – Unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione – Rischi di contaminazione per la salute e per l’ambiente – ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Scarico abusivo di liquidi reflui industriali – Sversamento su terreno di reflui contenenti sangue animale – Accertamento visivo e olfattivo – Perizia tecnica – Non dispensabile – Artt. 256, e 137, dlgs n. 152/2006.
In materia di gestione dei rifiuti, integra il reato di scarico abusivo di reflui industriali ex art. 137 d.lgs. n. 152/2006 la condotta di sversamento su terreno di reflui contenenti sangue animale, la cui presenza può essere legittimamente accertata dagli agenti operanti alla stregua di percezioni visive e olfattive, senza necessità di apposita perizia tecnica. Gli scarti della macellazione di animali, le cui carni sono destinate al consumo umano, sottoposti indiscriminatamente a interramento, privi di autorizzazione e di un idoneo processo di riutilizzo, rientrano nella categoria dei rifiuti pericolosi ex art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152/2006, in ragione della loro spiccata attitudine a processi di degradazione chimico-fisica idonei a produrre concreti rischi per la salute pubblica e l’ambiente. Nel caso in esame, la sussistenza di un separato contratto di smaltimento con ditta autorizzata non esclude la rilevanza penale della condotta illecita parallela di scarico o smaltimento abusivo.
(Dichiara inammissibile il ricorso promosso avverso sentenza n. 833 – CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI) Pres. LIBERATI, Rel. GENTILI, Ric. Mele
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 21 Settembre 2026 (ud. 17/06/2026), Sentenza n. 33955SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da MELE, nato a Sassari il ../../….;
avverso la sentenza n. 833 della CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI del 19 novembre 2025;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fulvio BALDI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Cagliari ha, con sentenza pronunziata in data 19 novembre 2025, integralmente confermato la precedente sentenza coin la quale, in data 15 gennaio 2024, il Tribunale di Oristano, in composizione monocratica, aveva dichiarato, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito ordinario, la penale responsabilità di Mele in relazione ai reati a lui contestati, aventi ad oggetto talune contravvenzioni in materia di gestione dei rifiuti, e lo aveva, pertanto, condannato, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la predetta decisione ha interposto ricorso per cassazione il Mele, assistito dal proprio difensore fiduciario, affidando le proprie lagnanze a 6 motivi di censura, qui di seguito brevemente illustrati.
Con un primo motivo di doglianza il Mele ha lamentato, deducendo sia il vizio di motivazione che quello di violazione di legge, la circostanza che i giudici del merito avessero considerato gli scarti di macellazione, frutto della sua attività imprenditoriale – egli è, infatti, l’Amministratore unico della MB Carni Srl, società operante nel ramo della macellazione degli animali da allevamento – quali rifiuti pericolosi e non quali sottoprodotti di origine animale.
Con il secondo motivo di ricorso è stata lamentata la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in punto di qualificazione in termini di “rifiuti pericolosi” dei predetti scarti ed in relazione alla esclusione della natura occasionale della condotta attribuita al Mele.
Il terzo motivo di censura attiene alla violazione di legge per avere i giudici del merito attribuito agli scarti in questione la definizione di “pericolosi” e per non avere provveduto alla riqualificazione della fattispecie contestata nell’ambito dell’art. 256, lettera a), del dlgs n. 152 del 2006.
Il successivo quarto motivo di ricorso concerne la denunziata violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte distrettuale nell’applicare l’art. 137, commi 1 e 2, del dlgs n. 152 del 2006 in materia di scarico di sangue animale; peraltro il ricorrente ha, altresì, lamentato la manifesta illogicità della sentenza in relazione alla affermata presenza di sangue animale, senza che fosse stata disposta alcuna perizia volta a verificarne la esistenza di quello fra i fluidi di cui alla imputazione; ha, ancora, aggiunto, il ricorrente che i giudici del merito avevano omesso di considerare la rilevanza della intervenuta stipula di una convenzione fra il Mele, nella citata qualità, e la Abbanoa Spa – impresa, autorizzata al trattamento dei reflui prodotti dalla MB Carni – che periodicamente prelevava i fluidi in questione e li smaltiva regolarmente.
Il quinto motivo di doglianza attiene alla violazione di legge in cui sarebbe incora la Corte di merito nel non riconoscere in favore del Mele le circostanze attenuanti generiche e nel determinare la pena a lui inflitta in termini eccessivamente gravatori.
Da ultimo è censurata, con il sesto motivo di ricorso, la natura meramente apparente della motivazione con la quale è stata esclusa la possibilità di provvedere nel senso della sospensione condizionale della pena inflitta al prevenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, conformemente alla inammissibilità di tutti i motivi posti a suo sostegno, a sua volta inammissibile.
Va ricordato che a carico del Mele è stata elevata una imputazione riguardante la violazione degli artt. 256, comma 1, lettera b), e 137, commi 1 e 2, del dlgs n. 152 del 2006, per avere, nella sua qualità di Amministratore unico della MB Carni Sri, rispettivamente, svolto, in assenza di autorizzazione, attività di smaltimento di rifiuti, consistenti negli scarti di macellazione di animali le cui carni erano destinate al consumo umano, realizzata attraverso il seppellimento di tali scarti all’interno di una buca scavata in un terreno del quale egli era comproprietario, e per avere realizzato uno scarico di liquidi reflui industriali – contenenti anche il sangue degli animali macellati – che erano sversati in un terreno adiacente l’opificio presso il quale era svolta l’attività della MB Carni.
Tanto considerato, rileva il Collegio come sia del tutto privo di pregio il primo motivo del ricorso formulato dal prevenuto; non vi è, infatti, alcun dubbio (il quale, se mai fosse stato prospettabile, sarebbe stato fugato proprio dal comportamento tenuto dal Mele, nella spiegata qualità, il quale ha disposto nel senso dello smaltimento, in guisa di rifiuti, tramite l’indiscriminato interramento degli scarti della macellazione animale, di cui al capo di imputazione, eseguita presso lo stabilimento della impresa da lui gestita), che gli scarti della macellazione delle bestie le cui carni sono destinate al consumo umano, non rientrano nella categorie dei sottoprodotti, non essendone ravvisabile alcun produttivo utilizzo in assenza di specifiche lavorazioni industriali, ma appartengono a pieno titolo alla categoria dei rifiuti.
Quanto alla attribuzione ai predetti della qualifica di “rifiuti pericolosi”, essa è stata congruamente ascritta ai medesimi data la loro evidente attitudine ad essere soggetti a processi di degradazione chimico-fisica atti a determinare, come congruamente evidenziato dalla Corte di merito, chiari pericoli di contaminazione ambientale.
Quanto alla esclusione della natura meramente occasionale della condotta di smaltimento posta in essere dal Mele, nella ricordata qualità, questa è stata ritenuta – con motivazione che, stante la carenza di profili di manifesta illogicità, non è sindacabile da questa Corte di legittimità – in funzione della imponenza della quantità dei residui mortali degli animali macellati presso lo stabilimento gestito dal Mele oggetto dell’illecito trattamento, tale da far escludere che si sia trattato di una condotta non avente il carattere della sistematicità.
Riguardo alla presunta violazione di legge derivante dalla qualificazione dei rifiuti in questione in termini di pericolosità, già si è rilevato come l’attribuzione di siffatta caratteristica risponde ad un condivisibile giudizio operato dalla Corte di merito in ragione della idoneità dei rifiuti de quibus, ove non adeguatamente trattati, a costituire, stante i processi di degrado cui gli stessi vanno naturalmente incontro, un possibile rischio per la salubrità dell’ambiente e per la stessa salute sia degli umani che degli altri animali.
Riguardo al motivo di ricorso legato alla esistenza di uno scarico di reflui liquidi il cui terminale era indirizzato verso un terreno limitrofo a quello ove aveva sede la MB Carni, si osserva che la circostanza che siffatti reflui erano costituiti anche dal sangue derivante dalla macellazione della ricordate bestie non necessitava, per il suo accertamento, di alcuna specifica attività peritale, posto che il dato empirico oggetto di contestazione, cioè la presenza del sangue animale fra le componenti dei reflui in questione, è stato direttamente rilevato, con valutazione che non appare priva di plausibilità, dagli agenti operanti.
Questi, infatti, hanno direttamente osservato sia il caratteristico colore tipico del fluido ematico che presentava il liquido in questione; sia la circostanza che esso, evidentemente costituito anche da prodotti organici, presentava il tipico odore che tali prodotti emanano allorché vanno incontro ai rapidi processi di putrefazione; sia, infine, il fatto che la tubazione che convogliava siffatto liquido al di fuori dei locali della MB Carni provenisse direttamente dall’impianto di macellazione.
Si tratta di elementi, la cui congrua valutazione è stata operata in sede di merito in termini non suscettibili di ulteriore indagine nella presente sede di legittimità, che – non integrando indubbiamente alcuna forma di presunzione come, invece, affermato dalla difesa ricorrente, ma semmai determinando una logica inferenza fondata su plurimi ed incontestati elementi di carattere indiziante – cooperano per rendere del tutto coerente con i dati di fatto offerti all’esame della Corte di distrettuale la conclusione cui la medesime è giunta.
Quanto alla circostanza che la MB Carni avesse anche in atto un rapporto contrattuale con una ditta specializzata nello smaltimento dei reflui industriale, è fattore che non è certamente significativo al fine di elidere la rilevanza penale della esistenza della accertata forma, sia pure alternativa, di smaltimento, tramite lo spandimento su di un terreno limitrofo allo stabilimento, dei reflui in questione.
In relazione alla esclusione della circostanza attenuanti generiche è di palmare evidenza che il richiamo alla, non contestata, pluralità dei precedenti penali gravanti sul prevenuto, è fattore che di per sé giustifica la esclusione del beneficio, a nulla rilevando il fatto che siffatti precedenti non si caratterizzino per esprimere una identità di indole criminosa, non concernendo, diversamente da quelli ora in contestazione. reati in materia ambientale.
Al riguardo non può non segnalarsi la stravaganza del richiamo alla categoria concettuale invocata dalla difesa del ricorrente – cioè la “incensuratezza specifica”, ovverosia la mancanza di pregiudizi nella medesima materia penale riguardata dagli illeciti ora in questione – a sostegno della non riconosciuta meritevolezza da parte di questo del beneficio invocato, dovendo, semmai, considerarsi quale elemento ulteriormente deponente in senso negativo nella valutazione personologica del reo il fatto che questi possa essere gravato da precedenti specifici, ma non potendo certamente costituire un fattore di mitigazione della gravità della sua condotta, tale da giustificare – attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – un più benevolo trattamento sanzionatorio, il fatto che egli abbia “svariato” nel delinquere in ambiti criminali caratterizzati dalla diversa oggettività del bene interesse tutelato dalla norma di volta in volta violata.
Quanto alla doglianza relativa alla entità della pena in concreto inflitta, osserva il Collegio che la determinazione della stessa, contenuta ampiamente entro il medio edittale previsto per il più grave dei reti oggetto di contestazione ed aumentata in misura assai modesta per effetto della ritenuta continuazione, rientra pienamente nell’ambito del legittimo esercizio della discrezionalità che al riguardo è conferita al giudice di merito e, pertanto, non è suscettibile di un ulteriore sindacato dal parte di questa Corte di legittimità. Quanto, infine, alla esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena, le doglianze articolate dalla ricorrente difesa in relazione alla inadeguatezza degli elementi per la formulazione della prognosi negativa sul successivo comportamento del prevenuto a sulla naturale finalità rieducativa della pena, appaiono del tutto ultronee, posto che le stesse non si confrontano col dato obbiettivo, evidenziato dalla Corte di merito, secondo il quale, avendo il Mele già in due occasioni usufruito del beneficio in questione, una terza ipotesi di sospensiva della pena appare normativamente già in via astratta impraticabile.
Il ricorso, secondo quanto osservato, va dichiarato inammissibile e, pertanto, il ricorrente, visto l’art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2026





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