Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto demaniale, Diritto processuale penale Numero: 35878 | Data di udienza: 7 Ottobre 2026

DIRITTO DEMANIALE – Occupazione abusiva di demanio marittimo – Morosità nel pagamento dei canoni – Effetti – Assenza di concessione demaniale marittima – Sequestro dell’area demaniale, sgombero, ripristino dell’originario stato dei luoghi e acquisizione al demanio delle opere non amovibili – Attività di cantiere navale (in concessione scaduta) – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Esclusione della particolare tenuità del fatto – artt. 47, 54 e 1161 cod. nav. – Particolare tenuità dell’offesa – Riconoscimento della causa di non punibilità – Requisiti – Art. 131-bis c.p.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 12 Ottobre 2026
Numero: 35878
Data di udienza: 7 Ottobre 2026
Presidente: RAMACCI
Estensore: BUCCA


Premassima

DIRITTO DEMANIALE – Occupazione abusiva di demanio marittimo – Morosità nel pagamento dei canoni – Effetti – Assenza di concessione demaniale marittima – Sequestro dell’area demaniale, sgombero, ripristino dell’originario stato dei luoghi e acquisizione al demanio delle opere non amovibili – Attività di cantiere navale (in concessione scaduta) – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Esclusione della particolare tenuità del fatto – artt. 47, 54 e 1161 cod. nav. – Particolare tenuità dell’offesa – Riconoscimento della causa di non punibilità – Requisiti – Art. 131-bis c.p.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 12 ottobre 2026 (Ud. 07/10/2026), Sentenza n. 35878

 

DIRITTO DEMANIALE – Occupazione abusiva di demanio marittimo – Morosità nel pagamento dei canoni – Effetti – Assenza di concessione demaniale marittima – Sequestro dell’area demaniale, sgombero, ripristino dell’originario stato dei luoghi e acquisizione al demanio delle opere non amovibili – Attività di cantiere navale (in concessione scaduta) – Esclusione della particolare tenuità del fatto – artt. 47, 54 e 1161 cod. nav. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Particolare tenuità dell’offesa – Riconoscimento della causa di non punibilità – Requisiti – Art. 131-bis c.p.

In tema di occupazione abusiva di un’area demaniale, al ricorrere delle ipotesi decadenziali disciplinate dall’art. 47 del Codice della navigazione, l’Amministrazione concedente esercita una discrezionalità di tipo tecnico, dovendosi essa cioè limitare al riscontro dei relativi presupposti fattuali. Ciò comporta sul piano sostanziale che, accertata la sussistenza di detti presupposti, il provvedimento di decadenza ha natura sostanzialmente vincolata, con conseguente esclusione di ogni possibile bilanciamento tra l’interesse pubblico e le esigenze del privato concessionario. Pertanto, l’eventuali prassi amministrative difformi o di tolleranza riservate ad altri concessionari non valgono a sanare l’illecito né a fondare un errore scusabile sull’elemento soggettivo, a fronte della consapevolezza della morosità e della ricezione di formali diffide.
Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. L’indice criterio della particolare tenuità dell’offesa deve poi coesistere, per l’applicazione della causa di non punibilità, con la non abitualità del comportamento.

(Dichiara inammissibile il ricorso promosso avverso sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA) Pres. RAMACCI, Rel. BUCCA, Ric. Ratto


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 12 ottobre 2026 (Ud. 07/10/2026), Sentenza n. 35878

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: RATTO nato a GELA il ../../….;

avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Lorenzo Antonio Bucca;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 novembre 2025 la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Gela in data 11 dicembre 2024, con la quale Ratto è stato dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. e condannato alla pena di giorni venti di arresto, con pena sospesa e non menzione. Con la medesima pronuncia è stato disposto lo sgombero dell’area demaniale in sequestro, il ripristino dell’originario stato dei luoghi e l’acquisizione al demanio delle opere non amovibili.

All’imputato è stato contestato di aver occupato abusivamente un’area di circa 4.662 mq appartenente al pubblico demanio marittimo, situata presso la banchina nord del Porto rifugio di Gela, per svolgervi attività di cantiere navale in assenza di concessione demaniale marittima, in quanto decaduta a causa di morosità nel pagamento dei relativi canoni concessori con apposito decreto emesso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.

2. Avverso la citata sentenza, Ratto, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi di gravame.

2.1 Con il primo motivo, si denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 54 e 1161 cod. nav., all’art. 12-bis del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014, n. 89), all’art. 1, comma 3, della L.R. Sicilia n. 15 del 2005, nonché vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe apoditticamente qualificato il provvedimento di decadenza come atto “meramente dichiarativo” di una situazione di fatto (la morosità), escludendo indebitamente il potere-dovere del giudice penale di verificarne la legittimità e di procedere alla sua eventuale disapplicazione in sede penale. Secondo la tesi difensiva, la morosità contestata non integrava i presupposti temporali e sostanziali richiesti dalla normativa statale e regionale per l’operatività della decadenza automatica, atteso che erano stati effettuati pagamenti “e/o” erano in corso procedure di regolarizzazione. Pertanto, l’omesso scrutinio del provvedimento amministrativo integrerebbe un manifesto errore di diritto e un correlato vizio motivazionale, avendo la Corte ritenuto integrata la tipicità del reato senza verificare, alla luce dei fatti allegati dalla difesa, la legittimità del provvedimento che aveva dichiarato decaduto il titolo concessorio.

2.2 Con il secondo motivo, si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., con riferimento ai principi di parità di trattamento e di ragionevolezza dell’azione amministrativa, unitamente a vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

Si sostiene che l’Autorità portuale avrebbe riservato ad altri concessionari morosi un trattamento differente, consentendo loro di sanare le proprie pendenze finanziarie senza dichiararne la decadenza né attivare procedure penali. Ad avviso della difesa, tale disparità di trattamento, lungi dal configurare un sindacato generalizzato sull’azione della P.A., avrebbe dovuto essere valutata dal giudice penale in quanto idonea a ingenerare nel ricorrente un legittimo affidamento circa la persistenza del titolo o la possibilità di regolarizzazione, escludendo così la configurabilità dell’elemento soggettivo del reato (dolo o, quantomeno, errore scusabile sulla liceità della condotta). La Corte territoriale avrebbe liquidato la doglianza con una motivazione meramente assertiva e apparente.

2.3 Con il terzo motivo, si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 131-bis c.p. e correlato vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

La difesa censura il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, rilevando come il giudice d’appello abbia erroneamente equiparato la mera “permanenza” dell’occupazione abusiva alla “abitualità” della condotta. Si evidenzia che l’occupazione non era caratterizzata da violenza o insidiosità, che l’estensione dell’area era limitata e priva di concreto pregiudizio per il traffico portuale, e che l’imputato non era gravato da precedenti penali specifici.

La motivazione sul punto risulterebbe, pertanto, carente per omessa valutazione e bilanciamento di tutti i criteri legali di cui all’art. 131-bis c.p.

3. Il processo, chiamato all’udienza del giorno 11/6/2026, è stato rinviato all’odierna udienza avendo l’avv.to Cauchi dichiarato di aderire all’astensione proclamata dall’Unione Camere penali.

4. L’avv.to Cauchi ha fatto pervenire “conclusione scritte” con cui chiede l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, in quanto articolato su motivi generici o manifestamente infondati.

1. Va, in primo luogo sgombrato il campo dall’argomento incentrato sull’art. 12-bis d.l. n. 66 del 2014, convertito dalla legge n. 89 del 2014: la norma, infatti, nel prevedere il versamento dei canoni entro il 15 settembre di ciascun anno, fa riferimento alle concessioni demaniali marittime ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, e dunque ai canoni per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative.

La disposizione, pertanto, non trova applicazione nel caso di specie, venendo in rilievo di una concessione di 4.622 mq. per il mantenimento di un cantiere navale, di competenza della autorità portuale, che ha, infatti, emesso il provvedimento di decadenza ai sensi dell’art. 47, lettere d) e f) Codice della navigazione, non prima di avere fissato un termine per la presentazione di deduzioni da parte dell’interessato, come previsto dal terzo comma dell’art. 47 cit.

La giurisprudenza amministrativa, inoltre, ha chiarito che “al ricorrere delle ipotesi decadenziali disciplinate dall’art. 47 del Codice della navigazione, l’Amministrazione concedente esercita una discrezionalità di tipo tecnico, dovendosi essa cioè limitare al riscontro dei relativi presupposti fattuali. Ciò comporta sul piano sostanziale che, accertata la sussistenza di detti presupposti, il provvedimento di decadenza ha natura sostanzialmente vincolata, con conseguente esclusione di ogni possibile bilanciamento tra l’interesse pubblico e le esigenze del privato concessionario (T.A.R. Roma Lazio sez. II, 2/11/2022, n. 14222; T.A.R. Cagliari Sardegna Sez. I, 18/09/2019, n. 746).

Anche l’ art. 1, comma 3, della legge Regione Sicilia n. 15 del 29 novembre 2005, inoltre, chiaramente stabilisce che il mancato pagamento del canone annuo comporta l’automatica decadenza dalla concessione.

1.1 La Corte d’appello, inoltre, ha rilevato che, anche a voler ritenere che la decadenza non potesse essere comunicata prima del termine del 15 settembre, applicando l’art. 12-bis d.l. 66/2014 e l’art. 1, comma 3, L.R. Sicilia 15/2005, in ogni caso, per il principio di conservazione dell’atto amministrativo, gli effetti della decadenza sarebbero cominciati a decorrere dal 15 settembre 2023, per cui alla data dell’accertamento (25 settembre 2023) l’occupazione dell’area demaniale marittima era comunque priva di un valido ed efficace titolo concessorio.

1.2 Il motivo è, inoltre, generico, in quanto, a fronte della ricostruzione cui sono pervenuti i giudici di merito, che hanno rilevato che all’imputato erano stati notificati una serie di solleciti e diffide di pagamento, il ricorso fa riferimento a pagamenti “e/o” a procedure di regolarizzazione senza fornire alcun dato al riguardo.

2. Anche il secondo motivo di ricorso, concernente l’asserita disparità di trattamento operata dall’Autorità portuale e la conseguente esclusione del dolo, è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

L’invocata violazione dei principi di parità di trattamento e ragionevolezza dell’azione amministrativa è priva di qualunque aggancio a specifiche fattispecie che possano dimostrare l’esistenza di prassi, peraltro contra legem, adottate da parte dell’autorità amministrativa. Non è dato, poi, comprendere come tali prassi possano avere incidenza sulla tipicità del reato penale contestato o sulla configurabilità dell’elemento soggettivo. L’antigiuridicità dell’occupazione demaniale si fonda sul dato oggettivo della mancanza di un valido titolo concessorio. Eventuali condotte di tolleranza o prassi differenti riservate dall’Amministrazione ad altri concessionari morosi non valgono a sanare la condotta illecita dell’imputato, né possono fondare un errore scusabile, atteso che il ricorrente era pienamente consapevole di trovarsi in una situazione di morosità e di aver ricevuto formali solleciti e diffide di pagamento da parte dell’amministrazione.

La doglianza si risolve pertanto in una censura puramente assertiva, che non individua alcun effettivo vizio logico o giuridico nella motivazione della sentenza impugnata, la quale ha correttamente reputato irrilevante la lamentata disparità di trattamento ai fini dell’accertamento penale.

3. Il terzo motivo, relativo al diniego dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p., è del pari inammissibile risolvendosi le censure difensive in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata volta a ottenere una rivalutazione di elementi già adeguatamente considerati dai giudici di merito, senza la prospettazione di doglianze puntuali, precise e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un’effettiva carenza su punti decisivi del percorso motivazionale contestato.

Va, innanzitutto, ricordato che “ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo” (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushiaj, Rv. 266590 – 01). L’indice criterio della particolare tenuità dell’offesa deve poi coesistere, per l’applicazione della causa di non punibilità, con la non abitualità del comportamento.

Quanto al primo degli indici criteri, le Sezioni Unite “Tushaj” hanno chiarito che si richiede una “valutazione complessa” che tenga conto “di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto”, non interessandosi la normativa “della condotta tipica, bensì…alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena” assumendo rilievo, in tale ambito, anche “l’intensità del dolo e il grado della colpa”.

Va, infine, precisato che il giudizio di particolare tenuità dell’offesa richiede un esito positivo della valutazione di tutte le componenti richieste per l’integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell’articolo 131-bis cod. pen. sono in realtà cumulativi per pervenire ad un giudizio di particolare tenuità dell’offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità ed invece alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi ( Sez. II, n. 8979 del 14/2/2024, Costanzo; Sez. V, n. 50171 del 30/9/ 2019, Sclip; C., Sez. II, n. 48555, del 10/9/2018,Bartoli).

L’esegesi della norma invocata rende evidente la manifesta infondatezza delle censure difensive.

3.1 La Corte d’appello ha escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando in maniera logica e coerente elementi oggettivi quali l’ampio lasso temporale dell’occupazione e la persistenza della morosità nonostante i ripetuti solleciti e le diffide notificati dall’amministrazione. Tali circostanze denotano una condotta palesemente illegittima, protrattasi nel tempo, animata dalla volontà di massimizzare il profitto derivante dalla illecita disponibilità del bene demaniale che, senza alcuna caduta di logicità, la Corte territoriale ha ritenuto non compatibile con l’applicazione della causa di non punibilità.

3.2 Il ricorrente tenta di proporre una interpretazione alternativa con argomenti del tutto generici, privi di qualunque aggancio con la fattispecie in esame e con condotte specifiche dell’imputato volte a risarcire il danno cagionato. Il ricorso, infatti, fa riferimento alle “modalità della condotta, non connotata da violenza o insidiosità”, all’ “assenza di un concreto pregiudizio al traffico portuale e alla fruizione collettiva”, all’ “eventuale condotta collaborativa o riparatoria dell’imputato”. Il motivo, inoltre, postula una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del diniego che è estranea al sindacato di legittimità.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7/10/2026

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