SICUREZZA SUL LAVORO – Infortuni sul lavoro – Obblighi di formazione, informazione e addestramento – Rischi specifici – Personale bagaglio di conoscenza del lavoratore – Rimozione dei presidi di sicurezza – Procedura operativa introdotta nel processo produttivo – Rischio eccentrico – Esclusione.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 4^ LAVORO
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 8 Ottobre 2026
Numero: 35615
Data di udienza: 1 Ottobre 2026
Presidente: MONTAGNI
Estensore: SERRAO
Premassima
SICUREZZA SUL LAVORO – Infortuni sul lavoro – Obblighi di formazione, informazione e addestramento – Rischi specifici – Personale bagaglio di conoscenza del lavoratore – Rimozione dei presidi di sicurezza – Procedura operativa introdotta nel processo produttivo – Rischio eccentrico – Esclusione.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 4^, 8 ottobre 2026 (Ud. 01/10/2026), Sentenza n. 35615
SICUREZZA SUL LAVORO – Infortuni sul lavoro – Obblighi di formazione, informazione e addestramento – Rischi specifici – Personale bagaglio di conoscenza del lavoratore – Rimozione dei presidi di sicurezza – Procedura operativa introdotta nel processo produttivo – Rischio eccentrico – Esclusione.
L’attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, deve necessariamente precedere l’adibizione del lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto e non può essere esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, né dal travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. La circostanza che il lavoratore sia in possesso di una pregressa esperienza professionale nel settore non esonera il datore di lavoro dall’adempimento degli obblighi di formazione, informazione e addestramento specificamente correlati agli specifici rischi connessi alla mansione affidata, alle caratteristiche dell’attrezzatura impiegata e alle modalità concrete di svolgimento dell’operazione. Perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente. (Segn. e mass. di Ambra Mostarda)
(Conferma la sentenza della CORTE D’APPELLO di Firenze del 16 febbraio 2026) – Pres. Montagni, Est. Serrao
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 4^, 8 ottobre 2026 (Ud. 01/10/2026), Sentenza n. 35615SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Ce. Sa. nata a L. il ../../….;
avverso la sentenza del 16/02/2026 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Livorno aveva dichiarato Ce. Sa. responsabile del reato di cui all’art. 590, commi 2 e 3, cod. pen. perché, nella qualità di datrice di lavoro della H.V. Srl, per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, nonché nella violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, aveva cagionato al dipendente Pa. Ma. lesioni personali consistite nella frattura diafisaria di radio e ulna del braccio destro, dalle quali era derivata una malattia guarita in un tempo superiore a quaranta giorni.
In particolare, il lavoratore, privo di adeguato addestramento, era stato adibito alla realizzazione di serpentine in alluminio mediante l’impiego di un macchinario inidoneo, allorché il guanto di protezione da lui indossato era rimasto incastrato tra il mandrino di avvolgimento e il tubo della serpentina, trascinando violentemente in avanti il braccio destro e provocandogli le descritte lesioni. Fatto commesso in Livorno il 31 ottobre 2017.
2. Ce. Sa. propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per violazione dell’art. 37 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, nonché per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 590, commi 2 e 3, cod. pen. Secondo la difesa, i giudici di merito hanno erroneamente interpretato l’obbligo formativo gravante sul datore di lavoro, ritenendo inidonea la formazione della durata di dodici ore impartita al lavoratore senza confrontarsi con i parametri fissati dall’Accordo Stato-Regioni, che disciplina i contenuti minimi di tale obbligo.
I giudici di merito, si assume, hanno inoltre disapplicato le disposizioni transitorie dell’Accordo, le quali consentivano, nel periodo di prima applicazione, il completamento della formazione entro un determinato termine decorrente dall’assunzione. Non avrebbero, inoltre, valutato la compatibilità della disciplina secondaria con quella primaria, né avrebbero tenuto conto, ai fini della verifica dell’adeguatezza della formazione ricevuta, della pregressa esperienza professionale del lavoratore.
Con il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 2087 cod. civ., 18 D.Lgs. n. 81/2008 e 590, commi 2 e 3, cod. pen., nonché vizio di motivazione in ordine all’accertamento della colpa della datrice di lavoro in presenza di un lavoratore esperto. Secondo la difesa, i giudici di merito hanno fondato la responsabilità dell’imputata sulla mera titolarità della posizione di garanzia, senza individuare con precisione quali ulteriori misure, rispetto a quelle concretamente adottate, fossero esigibili dalla datrice di lavoro e fossero state da questa omesse.
La motivazione risulterebbe, inoltre, carente nella parte in cui non chiarisce per quale ragione, nonostante il lavoratore fosse dotato di esperienza e di una formazione pregressa nel settore, dovesse ritenersi ancora esigibile dalla datrice di lavoro l’adozione di un’ulteriore e specifica misura cautelare, tanto più che la stessa sentenza di primo grado aveva escluso la responsabilità dell’imputata per l’omessa valutazione del rischio.
Con il terzo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 41 cod. pen., 2087 cod. civ. e 18 D.Lgs. n. 81/2008, nonché vizio di motivazione in ordine alla condotta del lavoratore e alla sua idoneità a interrompere il nesso causale. Secondo la difesa, la sentenza impugnata avrebbe violato i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di condotta abnorme del lavoratore, avendo escluso il carattere abnorme del comportamento della persona offesa in modo meramente assertivo e senza accertare se l’utilizzo del tornio, con guida manuale del pezzo e in assenza di adeguate protezioni, fosse o meno conforme alle istruzioni impartite e alle modalità di lavoro usualmente prescritte in azienda.
Non sarebbe stato chiarito se la cosiddetta “prassi anomala” fosse stata effettivamente avallata dalla datrice di lavoro oppure fosse il risultato di un’iniziativa autonoma assunta da singoli operatori. La sentenza non avrebbe, inoltre, valutato se la condotta del lavoratore fosse prevedibile e se la sua prevenzione fosse ancora esigibile dalla datrice di lavoro, nonostante il rischio fosse stato contemplato nel documento di valutazione dei rischi, il macchinario fosse originariamente conforme alle prescrizioni di sicurezza e il lavoratore fosse dotato di formazione e di esperienza professionale. La difesa deduce, altresì, che l’episodio sarebbe stato ricostruito in termini meramente congetturali, in assenza di testimoni diretti.
Con il quarto motivo deduce violazione di legge con riferimento al rilievo attribuito al documento di valutazione dei rischi e alla conformità originaria del tornio. Secondo la difesa, i giudici di merito hanno svalutato il contenuto del documento di valutazione dei rischi e la conformità originaria del macchinario senza fornire un’adeguata giustificazione e senza indicare quali misure ulteriori, rispetto a quelle previste nel DVR e concretamente attuate, fossero esigibili dalla datrice di lavoro. La sentenza non indica quali specifiche prescrizioni tecniche in materia di macchine e attrezzature da lavoro sarebbero state violate, né chiarisce se e in quale misura l’adattamento del tornio alla produzione delle serpentine avesse effettivamente alterato le originarie condizioni di sicurezza del macchinario, limitandosi a richiamare genericamente il suo uso improprio.
Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla dinamica del sinistro e all’esistenza di una prassi lavorativa anomala. Secondo la difesa, la Corte di appello ha ricostruito la dinamica del sinistro in assenza di testimoni oculari, facendo ampio ricorso a congetture logiche non sorrette da un adeguato vaglio critico delle risultanze istruttorie. I giudici di merito avrebbero dato per acquisita l’esistenza di una prassi operativa anomala e pericolosa, avallata all’interno dell’azienda, senza confrontarsi con le dichiarazioni testimoniali e con gli eventuali rilievi tecnici che deponevano in senso contrario e senza esaminare gli elementi suscettibili di sostenere una diversa ricostruzione della dinamica dell’infortunio.
3. Il difensore della parte civile Pa. Ma. ha depositato memoria, nonché memoria di replica, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
4. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo e il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto si concentrano, rispettivamente, sulla colpa derivante dall’omessa o inadeguata formazione del lavoratore e sul rilievo da attribuire alla previsione del rischio nel documento di valutazione dei rischi, nonché sulla mancata indicazione del collegamento causale tra l’adattamento del tornio e l’infortunio. Tali censure investono, dunque, le regole cautelari che, secondo la sentenza impugnata, sono state violate dall’imputata, senza tuttavia confrontarsi specificamente con il contenuto del provvedimento impugnato.
Le conformi sentenze di merito hanno, infatti, chiaramente evidenziato che il Pa., prima di essere addetto alla lavorazione durante la quale si è verificato l’infortunio, aveva ricevuto un addestramento della durata di sole dodici ore ed era stato successivamente destinato alla realizzazione di serpentine in alluminio mediante l’utilizzo di un tornio che, per l’esecuzione di tale lavorazione, era stato privato della schermatura in plastica posta a protezione del mandrino e delle parti rotanti.
L’operazione non veniva, pertanto, eseguita mediante gli utensili normalmente montati sulla torretta del tornio, bensì guidando manualmente lo scorrimento del tubicino durante le operazioni di sbobinatura e di avvolgimento sulla dima.
A pag. 3 della sentenza impugnata risulta, dunque, chiaramente indicata la violazione della regola cautelare sulla quale si fonda la colpa specifica ascritta all’imputata. La datrice di lavoro aveva, in dettaglio, consentito che il lavoratore fosse formato da un soggetto non dipendente della società, il quale aveva dichiarato di avere egli stesso ideato l’anomala modalità di esecuzione della lavorazione, realizzata mediante l’impiego di un’attrezzatura priva dei relativi presidi antinfortunistici.
Il nucleo dell’addebito non risulta, pertanto, circoscritto alla mera durata della formazione impartita al lavoratore, né è fondato esclusivamente sull’astratta insufficienza di un percorso formativo della durata di dodici ore. Esso riguarda, piuttosto, il contenuto concreto della formazione e dell’addestramento ricevuti dal Pa., il soggetto incaricato di impartirli e, soprattutto, l’insegnamento di una modalità operativa anomala, che presupponeva l’utilizzo di un tornio modificato mediante la rimozione della schermatura posta a protezione delle sue parti rotanti e la guida manuale del tubo in prossimità del mandrino. Circostanze che, legittimamente, sono state ricondotte all’area di rischio gestita dalla datrice di lavoro.
Le doglianze concernenti i contenuti minimi della formazione previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, le relative disposizioni transitorie e la compatibilità della disciplina secondaria con quella primaria non si confrontano, pertanto, con la concreta regola cautelare individuata dai giudici di merito e con la specifica modalità di verificazione dell’infortunio. Analogamente, le deduzioni riguardanti la previsione del rischio nel documento di valutazione dei rischi e l’originaria conformità del tornio non attingono il nucleo della motivazione, incentrato sull’impiego del macchinario secondo modalità diverse da quelle per le quali esso era stato originariamente concepito e, in particolare, sulla rimozione della schermatura in plastica destinata a impedire il contatto del lavoratore con il mandrino e con le altre parti in movimento.
L’asserita conformità originaria del tornio risulta, dunque, inconferente rispetto alla concreta situazione accertata dai giudici di merito, posto che il macchinario era stato adattato alla produzione delle serpentine ed era utilizzato, al momento dell’infortunio, in una configurazione diversa da quella originaria, senza la protezione del mandrino e con la necessità per l’operatore di guidare manualmente il tubicino durante la sbobinatura e l’avvolgimento sulla dima.
La sentenza impugnata ha, pertanto, indicato sia il presidio di sicurezza rimosso, costituito dalla schermatura in plastica del mandrino e delle parti rotanti, sia la modalità operativa pericolosa adottata, consistente nella guida manuale del tubo durante il funzionamento del macchinario. Ha, inoltre, individuato il collegamento tra tale modalità lavorativa e l’evento lesivo, verificatosi proprio perché il guanto indossato dal lavoratore era rimasto impigliato tra il mandrino di avvolgimento e il tubo della serpentina, con conseguente trascinamento in avanti del braccio destro.
La sentenza risulta, per altro verso, conforme al principio più volte enunciato dalla Corte di legittimità secondo il quale, l’attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, deve necessariamente precedere l’adibizione del lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto e non può essere esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, nè dal travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. L’apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione previste dalla legge (Sez. 4, n. 8163 del 13/02/2020, Lena, Rv. 278603 – 01; Sez.4, n.21242 del 12/02/2014, Nogherot, Rv. 259219 – 01).
Tanto è sufficiente per evidenziare la manifesta infondatezza dei motivi in esame, oltre che la loro aspecificità per omesso confronto con il contenuto del provvedimento impugnato.
2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati unitariamente, in quanto attengono alla dedotta esperienza professionale del lavoratore e al carattere asseritamente abnorme della condotta da questi tenuta.
La difesa sostiene che i giudici di merito avrebbero fondato la responsabilità dell’imputata sulla mera titolarità della posizione di garanzia, senza individuare le ulteriori misure cautelari concretamente esigibili dalla datrice di lavoro. Assume, inoltre, che la formazione e l’esperienza pregresse del lavoratore avrebbero reso non prevedibile la condotta da lui tenuta e inesigibile l’adozione di ulteriori cautele.
Tali deduzioni non si confrontano, tuttavia, con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale la responsabilità della ricorrente non è stata desunta dalla sola posizione di garanzia rivestita in qualità di datrice di lavoro, ma è stata fondata sulla specifica violazione degli obblighi di formazione e di addestramento e sulla predisposizione di una modalità lavorativa pericolosa, attuata mediante l’utilizzo di un tornio privato dei presidi destinati a impedire il contatto del lavoratore con le parti rotanti.
L’ulteriore misura cautelare esigibile dalla datrice di lavoro risulta, dunque, puntualmente individuata nell’obbligo di assicurare che il lavoratore fosse adeguatamente formato e addestrato all’impiego in sicurezza dell’attrezzatura alla quale era stato adibito, nonché nel dovere di fornire al lavoratore un macchinario idoneo alla lavorazione richiesta e dotato dei presidi di sicurezza. La circostanza che il lavoratore fosse in possesso di una pregressa esperienza professionale nel settore non esonerava la datrice di lavoro dall’adempimento degli obblighi di formazione, informazione e addestramento specificamente correlati alla lavorazione affidatagli e alle concrete modalità di utilizzo del macchinario.
L’esperienza acquisita dal lavoratore nello svolgimento di precedenti attività non può, infatti, sostituire la formazione e l’addestramento che il datore di lavoro è tenuto a impartire con riferimento agli specifici rischi connessi alla mansione affidata, alle caratteristiche dell’attrezzatura impiegata e alle modalità concrete di svolgimento dell’operazione. Né assume rilievo decisivo la circostanza che la sentenza di primo grado abbia escluso la responsabilità dell’imputata per omessa valutazione del rischio. L’esclusione di tale specifico profilo di colpa non elide, infatti, le ulteriori violazioni cautelari accertate dai giudici di merito, concernenti la formazione e l’addestramento concretamente impartiti al lavoratore, la rimozione dei presidi di sicurezza del tornio e l’adozione di una modalità operativa che imponeva al dipendente di guidare manualmente il tubicino in prossimità delle parti rotanti del macchinario.
Quanto alla dedotta interruzione del nesso causale, la sentenza impugnata non ha escluso il carattere abnorme della condotta del lavoratore in termini meramente assertivi, ma ha ricondotto il comportamento da questi tenuto alle modalità di esecuzione della lavorazione apprese nel contesto aziendale. Il Pa. era stato, infatti, incaricato di realizzare serpentine in alluminio mediante l’impiego di un tornio adattato a tale lavorazione e privato della schermatura protettiva. La guida manuale del tubicino durante la sbobinatura e l’avvolgimento sulla dima costituiva proprio la modalità operativa ideata dal soggetto che aveva curato la formazione del lavoratore.
La condotta della persona offesa si è, pertanto, mantenuta nell’ambito della lavorazione affidatale e ha costituito attuazione della procedura operativa appresa, sicché legittimamente ne è stata esclusa la natura eccentrica rispetto alle mansioni assegnate o radicalmente estranea al procedimento lavorativo. In ogni caso, come questa Sezione ha già chiarito, “perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente” (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242 – 01).
La censura difensiva secondo la quale non sarebbe stato chiarito se la prassi anomala fosse stata avallata dalla datrice di lavoro oppure fosse il frutto dell’iniziativa autonoma di singoli operatori non si confronta con l’accertamento compiuto dai giudici di merito, i quali hanno evidenziato che la modalità di lavorazione era stata ideata proprio dal soggetto incaricato della formazione del Pa. e presupponeva l’impiego di un macchinario privato dei relativi presidi antinfortunistici, senza trascurare alcuna allegazione difensiva inerente all’asserita estraneità della datrice di lavoro a tale utilizzo del macchinario.
Ne consegue che la procedura non risulta riconducibile a una scelta estemporanea e imprevedibile del lavoratore, ma a una modalità di esecuzione della prestazione introdotta nel processo produttivo e insegnata alla persona offesa. L’assunto secondo il quale la ricostruzione dell’episodio sarebbe meramente congetturale, in quanto compiuta in assenza di testimoni diretti, risulta parimenti generico, non avendo la difesa specificamente indicato le risultanze probatorie decisive che sarebbero state travisate o pretermesse, né le ragioni per le quali il percorso inferenziale seguito dai giudici di merito sarebbe manifestamente illogico. Giova, anche ricordare che l’autoresponsabilità del lavoratore non può avere effetto liberatorio nei confronti del datore di lavoro qualora quest’ultimo non abbia diligentemente osservato gli obblighi prevenzionistici e l’evento sia riconducibile alla violazione dei predetti obblighi.
3. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile perché generico.
La difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare gli elementi suscettibili di sostenere una diversa ricostruzione della dinamica dell’infortunio, tralasciando, tuttavia, di indicare quali fossero tali elementi e incorrendo, per tale ragione, nel difetto di specificità del motivo.
La censura si limita, infatti, a prospettare in termini generici l’esistenza di risultanze testimoniali e di rilievi tecnici asseritamente idonei a contraddire la ricostruzione accolta dai giudici di merito, senza identificarne il contenuto, senza indicare gli atti processuali nei quali tali elementi sarebbero rinvenibili e senza chiarirne la decisività rispetto al percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata.
4. Alle considerazioni che precedono segue l’inammissibilità del ricorso, alla quale segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; e inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Segue, altresì, la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Pa. Ma., liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della parte civile Pa. Ma., liquidate in complessivi Euro tremila oltre accessori come per legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi della persona offesa ai sensi dell’art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Così è deciso in Roma, 1 ottobre 2026.





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