Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 36087 | Data di udienza: 2 Ottobre 2026

RIFIUTI – Gestione illecita di rifiuti – Stoccaggio illecito di rifiuti pericolosi – Convalida dell’arresto facoltativo in flagranza o quasi flagranza – Presupposti – Fattispecie – Art. 256 d.lgs. n. 152/2006


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 13 Ottobre 2026
Numero: 36087
Data di udienza: 2 Ottobre 2026
Presidente: LIBERATI
Estensore: MACRI'


Premassima

RIFIUTI – Gestione illecita di rifiuti – Stoccaggio illecito di rifiuti pericolosi – Convalida dell’arresto facoltativo in flagranza o quasi flagranza – Presupposti – Fattispecie – Art. 256 d.lgs. n. 152/2006



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 13 ottobre 2026 (Ud. 02/10/2026), Sentenza n. 36087

 

RIFIUTI – Gestione illecita di rifiuti – Stoccaggio illecito di rifiuti pericolosi – Convalida dell’arresto facoltativo in flagranza o quasi flagranza – Presupposti – Fattispecie – Art. 256 d.lgs. n. 152/2006.

In tema di gestione illecita di rifiuti, ex art. 256 d.lgs. n. 152/2006, ai fini della convalida dell’arresto eseguito in flagranza e in quasi flagranza di reato, in sede di convalida dell’arresto, il giudice, verificata l’osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l’operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli art. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell’indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento. All’atto dell’intervento, la polizia giudiziaria deve verificare l’esistenza di evidenze fattuali valevoli a collegare, in maniera autonoma ed immediata, l’indagato al delitto, non bastando il mero dato della presenza sul luogo del reato e, quando l’arresto è facoltativo, deve indicare le ragioni che l’hanno indotta a esercitare il potere di privare la libertà personale, facendo riferimento alla gravità del fatto o alla pericolosità dell’arrestato, indicazione che non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che le ragioni dell’arresto emergano dal contesto descrittivo del relativo verbale o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle. Nel caso in esame, è stato ritenuto legittimo l’arresto nell’atto in cui i soggetti sono stati sorpresi nell’area, ove erano illecitamente stoccati i rifiuti pericolosi, indossando abiti da lavoro, scarpe antinfortunistiche, mani sporche di olio, elementi questi, a prima facie, compatibili con la gestione dei rifiuti piuttosto che con lo svolgimento di attività edile.

(Riforma ordinanza in data 24/06/2026 – TRIBUNALE DEL RIESAME DI NAPOLI) Pres. LIBERATI, Rel. MACRI’, Ric. P.M. nel proc. Mello e altri


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 13 ottobre 2026 (Ud. 02/10/2026), Sentenza n. 36087

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso del Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli Nord, nel
procedimento a carico di
Mello, nato a Napoli il ../../….,
Ferrigno, nato a Napoli il ../../….,
Pirro’, nato a Mugnano di Napoli il ../../….,

avverso l’ordinanza in data 24/06/2026 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI NAPOLI,

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Senatore, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 24 giugno 2026 il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord non ha convalidato l’arresto di Mello, di Ferrigno, di Pirrò, colti in flagranza del reato di cui all’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, e ne ha ordinato la liberazione, rigettata la richiesta di applicazione di misura cautelare.

2. Ricorre per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli Nord, eccependo la violazione di legge e la violazione di norme processuali in relazione agli art. 381 e 382 cod. proc. pen.

Lamenta che il Giudice non aveva tenuto in debita considerazione la circostanza secondo cui i militari intervenuti avevano percepito direttamente l’attività di gestione illecita dei rifiuti e, in ogni caso, avevano riscontrato la presenza di tracce comprovanti la recente consumazione del reato, e cioè abiti da lavoro, scarpe antinfortunistiche, macchie d’olio e un enorme quantitativo di rifiuti.

Precisa, quanto al Mello, che l’iniziale assenza dal luogo di consumazione del reato non era dirimente, sia in considerazione di quanto cristallizzato nel verbale di arresto e nella deposizione del teste di polizia giudiziaria, che di quanto emergente dalla documentazione, anche fotografica, acquisita.

Anche a non voler attribuire alcun significato alle dichiarazioni apprese dal teste de relato, secondo cui Pirro e Ferrigno stavano operando per conto di Mello, subentrato al padre nella titolarità dell’attività illecita, non poteva disconoscersi che Mello era giunto pochi minuti dopo l’intervento dei militari operanti ed era risultato firmatario di numerosi formulari che recavano il suo nominativo quale produttore di rifiuti in uscita dal sito, rifiuti non tracciati in ingresso.

Lamenta ancora che il Giudice aveva escluso sia la flagranza che la quasi flagranza.

Conclude insistendo sulla sussistenza della flagranza giustificante l’arresto, perché i militari erano intervenuti in costanza di consumazione del reato, o comunque durante la permanenza dello stesso, e avevano eseguito l’arresto sulla base di elementi concreti, fattuali, documentali e di contesto a carico dei prevenuti, perché Pirro’ e Ferrigno stavano gestendo i rifiuti pericolosi in assenza di autorizzazione, mentre Mello aveva la piena ed esclusiva disponibilità del sito, stracolmo di rifiuti stoccati alla rinfusa e già oggetto di plurimi sequestri per le medesime violazioni ambientali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente alle posizioni di Ferrigno e Pirro’ che sono stati sorpresi dai militari mentre erano impegnati nella gestione illecita di rifiuti, anche speciali, pericolosi e non, con abiti da lavori sporchi e con le mani sporche di olio.

Il Giudice non ha convalidato l’arresto perché entrambi hanno dichiarato di essere manovali, impegnati in lavori edili alle dipendenze di Mello, e di trovarsi nel capannone per ripararsi dal sole nell’attesa.

La decisione non è rispettosa dei criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di convalida dell’arresto eseguito in flagranza e in quasi flagranza di reato, perché basata sulle dichiarazioni difensive successive degli indagati, con indebito utilizzo, in tale fase, dei parametri di giudizio prescritti per la fase cautelare o per quella ordinaria. Va ricordato che, in sede di convalida dell’arresto, il giudice, verificata l’osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l’operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli art. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell’indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento (tra le più recenti, Sez. 1, n. 2082 del 05/10/2023, dep. 2024, Sakjia, Rv. 285657 – 01 e Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, Bezzari, Rv. 284596 – 01). All’atto dell’intervento, la polizia giudiziaria deve verificare l’esistenza di evidenze fattuali valevoli a collegare, in maniera autonoma ed immediata, l’indagato al delitto, non bastando il mero dato della presenza sul luogo del reato (Sez. 6, n. 22949 del 12/05/2026, P., Rv. 290135-01) e, quando l’arresto è facoltativo, deve indicare le ragioni che l’hanno indotta a esercitare il potere di privare la libertà personale, facendo riferimento alla gravità del fatto o alla pericolosità dell’arrestato, indicazione che non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che le ragioni dell’arresto emergano dal contesto descrittivo del relativo verbale o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, Cobuccio, Rv. 267999 – 01).

Ciò premesso, ritiene il Collegio che gli operanti abbiano correttamente proceduto all’arresto facoltativo sia di Ferrigno che di Pirro’, i quali non erano semplicemente presenti nell’area ove erano illecitamente stoccati i rifiuti pericolosi e non, ma indossavano abiti da lavoro, scarpe antinfortunistiche e, soprattutto, erano sporchi di olio, elementi questi, prima facie, compatibili con la gestione dei rifiuti piuttosto che con lo svolgimento di attività edile. Correttamente, dunque, gli operanti hanno valutato non solo la presenza sul sito, ma anche che entrambi avessero le mani sporche d’olio.

S’impone, dunque, in accoglimento del ricorso del Pubblico ministero, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza di non convalida dell’arresto, dal momento che il ricorso, avendo a oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria, per cui l’eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici (tra le più recenti, Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022, dep. 2023, Aliotta, Rv. 284323 – 01).

2. Il ricorso è invece manifestamente infondato relativamente alla posizione di Mello.

Il Giudice non ha convalidato l’arresto perché Mello non era presente nell’area al momento di accesso degli operanti e non era stato coinvolto nei procedimenti penali che avevano riguardato il padre. Il ricorrente ha insistito nel ritenere il suo coinvolgimento per aver firmato i formulari relativi ai rifiuti “in uscita”. Ritiene il Collegio che per Mello non sussistano gli elementi della flagranza o della quasi flagranza giustificanti l’arresto, dal momento che non era presente sull’area al momento dell’ispezione e non era stato visto neanche durante la gestione dell’attività. Il suo coinvolgimento è stato frutto di ulteriori e più approfondite indagini ulteriori per cui l’arresto non è stato convalidato legittimamente (Sez. 5, n. 6561 del 22/11/2024, Romeo, Rv. 287616-01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente a Ferrigno e Pirro’ e dichiara legittimamente effettuato il loro arresto.

Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Mello.

Così deciso, il 2 ottobre 2026

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