DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione dell’opera abusiva – Natura amministrativa a carattere reale a contenuto ripristinatorio – Imprescrittibilità – Restaurazione dell’interesse pubblico compromesso – Art. 31 d.P.R. n. 380/2001 – Esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo – Diritto all’abitazione – Limiti – Principio di proporzionalità – Test di proporzionalità devoluto al giudice – Tutela dell’ambiente e dell’equilibrio urbanistico-edilizio – Diritto alla tutela della proprietà – Limiti – Diritto della collettività – Valori costituzionale tutelati di pari rango – Artt. 2 e 3 Cost. e all’art. 8 CEDU – Criteri di valutazione del giudice per l’esecuzione – Decorso del tempo dalla data di irrevocabilità della sentenza – Irrilevanza.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 12 Ottobre 2026
Numero: 35870
Data di udienza: 7 Ottobre 2026
Presidente: RAMACCI
Estensore: BUCCA
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione dell’opera abusiva – Natura amministrativa a carattere reale a contenuto ripristinatorio – Imprescrittibilità – Restaurazione dell’interesse pubblico compromesso – Art. 31 d.P.R. n. 380/2001 – Esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo – Diritto all’abitazione – Limiti – Principio di proporzionalità – Test di proporzionalità devoluto al giudice – Tutela dell’ambiente e dell’equilibrio urbanistico-edilizio – Diritto alla tutela della proprietà – Limiti – Diritto della collettività – Valori costituzionale tutelati di pari rango – Artt. 2 e 3 Cost. e all’art. 8 CEDU – Criteri di valutazione del giudice per l’esecuzione – Decorso del tempo dalla data di irrevocabilità della sentenza – Irrilevanza.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 12 ottobre 2026 (Ud. 07/10/2026), Sentenza n. 35870
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione dell’opera abusiva – Natura amministrativa a carattere reale a contenuto ripristinatorio – Imprescrittibilità – Restaurazione dell’interesse pubblico compromesso – Art. 31 d.P.R. n. 380/2001.
L’ordine di demolizione dell’opera abusiva, di carattere reale e a contenuto ripristinatorio, conserva la sua efficacia anche nei confronti dell’erede o dante causa del condannato o di chiunque vanti su di esso un diritto reale o personale di godimento, potendo essere revocato solo nel caso in cui siano emanati, dall’ente pubblico cui è affidato il governo del territorio, provvedimenti amministrativi con esso assolutamente incompatibili. La natura amministrativa, di misura ripristinatoria del bene leso, rivolta al ripristino dell’assetto urbanistico e territoriale violato, in una prospettiva di restaurazione dell’interesse pubblico compromesso dall’abuso, priva di finalità punitive e con carattere reale ed effetti sul soggetto che si trovi in rapporto con il bene, anche se non è l’autore dell’abuso, impedisce ogni possibilità di configurare la demolizione quale pena così da non essere neppure oggetto di prescrizione. Non avendo natura di pena, la misura non è soggetta alla prescrizione di cui all’art. 173 cod. pen. e non è eludibile in forza del mero decorso del tempo tra il passaggio in giudicato della condanna e l’attivazione della fase esecutiva, dovendosi la prolungata inesecuzione ascrivere all’inerzia del destinatario.
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo – Diritto all’abitazione – Limiti – Principio di proporzionalità – Test di proporzionalità devoluto al giudice – Tutela dell’ambiente e dell’equilibrio urbanistico-edilizio – Diritto alla tutela della proprietà – Limiti – Diritto della collettività – Valori costituzionale tutelati di pari rango – Artt. 2 e 3 Cost. e all’art. 8 CEDU.
In materia edilizia, il diritto all’abitazione – riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all’art. 8 CEDU -, non gode di una tutela assoluta, ma ma deve essere contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l’ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell’ambiente, che giustificano, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo che la normativa edilizia intende perseguire, rappresentato dal ripristino dello status preesistente del territorio. Va precisato, che l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo neppure contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all’art. 8 Conv. EDU, posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto “assoluto” a occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato e a ripristinare l’equilibrio urbanistico-edilizio violato. In altri termini, il principio di proporzionalità non può essere indiscriminatamente e genericamente dedotto e utilizzato per legittimare la violazione dell’ordine di demolizione irrevocabilmente e necessariamente impartito dal giudice, poiché a tanto si arriverebbe opponendo sempre e comunque la violazione del domicilio o di altri diritti o interessi personali.
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione di un immobile abusivo – Criteri di valutazione del giudice per l’esecuzione.
In tema di reati edilizi, il giudice per l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo, deve valutare: la consapevolezza da parte dell’interessato dell’illiceità dell’intervento edilizio che ha originato l’ordine di demolizione, la gravità dell’illecito, da valutarsi anche in considerazione delle disposizioni normative violate, e la tipologia dell’abuso, se di dimensioni tali da farlo ritenere di necessità; l’arco temporale ragionevole trascorso fra l’accertamento del reato e l’attivazione della procedura esecutiva, così da consentire al destinatario dell’ordine di demolizione di “legalizzare” l’immobile, se possibile, o di esperire i mezzi di tutela dei propri interessi offerti dall’ordinamento e di reperire nuove soluzioni abitative; le condizioni personali dell’interessato, quali l’età avanzata, le condizioni di salute e il basso reddito con la precisazione però che tali condizioni, di per sé sole, non posso assumere importanza decisiva dovendo essere valutate congiuntamente con la consapevolezza dell’illiceità dell’intervento edilizio e con l’arco temporale decorso dall’accertamento dell’abuso al fine di verificare se l’interessato abbia avuto la posizione di legalizzare il manufatto e di reperire un alloggio alternativo; che vi sia stata per l’interessato la possibilità di poter far valere le sue ragioni davanti a un organo indipendente, è che non sussistano ragioni particolari che impongano di differire temporaneamente la demolizione per limitarne l’impatto nella sfera del privato; che i fatti allegati dall’autore dell’abuso per contrastare l’esecuzione dell’ordine di demolizione non siano dipendenti dalla sua inerzia o, comunque, dalla sua volontà, non potendo il condannato lucrare sulle conseguenze derivate dal suo inadempimento a un dovere imposto da una sentenza divenuta irrevocabile. Il principio di proporzionalità, dunque, presuppone la cogenza dell’ordine di demolizione dell’opera abusivamente realizzata e la sua inderogabile funzione ripristinatoria di un “ordine urbanistico” tuttora violato, non potendo essere utilizzato per eludere tale funzione con il rischio di legittimare ‘ex post’, nei fatti, condotte costituenti reato e di consolidarne il relativo prodotto/profitto.
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Natura di sanzione amministrativa – Decorso del tempo dalla data di irrevocabilità della sentenza – Irrilevanza.
L’ordine di demolizione ha natura di sanzione amministrativa, per cui non è sottoposto alla prescrizione stabilita dall’art. 173 cod.pen., pertanto, il condannato non può lucrare sul tempo inutilmente trascorso dalla data di irrevocabilità della sentenza perché l’ingiunzione del pubblico ministero è causata proprio dalla sua inerzia, né può successivamente invocare il principio di proporzionalità allegando (colpevoli) inerzie o fatti da lui stesso posti in essere nella piena consapevolezza della natura abusiva dell’immobile, della precarietà della propria situazione abitativa, della persistente violazione dell’ordine.
(Dichiara inammissibile il ricorso promosso avverso ordinanza del 26/05/2026 del TRIBUNALE di NAPOLI) Pres. RAMACCI, Rel. BUCCA, Ric. Iorio
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 12/10/2026 (Ud. 07/10/2026), Sentenza n. 35870SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IORIO nato a NAPOLI il ../../….;
avverso l’ordinanza del 26/05/2026 del TRIBUNALE di NAPOLI;
udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 8 giugno 2026, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta nell’interesse di Iorio Angela, nella qualità di coniuge superstite ed erede di Riccardi Raffaele, diretta ad ottenere la revoca o, in subordine, la sospensione dell’ingiunzione a demolire emessa dalla Procura della Repubblica in esecuzione dell’ordine di demolizione disposto con sentenza n. 324/1995 del 16 novembre 1995 del Pretore di Napoli, irrevocabile dal 20 febbraio 1996.
Il giudice dell’esecuzione osservava, in sintesi, che: l’ordine di demolizione ha natura di sanzione amministrativa reale a contenuto ripristinatorio e conserva efficacia anche nei confronti dell’erede o del soggetto che vanti un diritto reale o personale di godimento sul bene, potendo essere revocato solo in presenza di atti amministrativi assolutamente incompatibili; la mera pendenza di un giudizio davanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Campania, confermativa del diniego di condono da parte del Comune di Ercolano, non era idonea a giustificare la revoca o la sospensione dell’ordine, non essendo stati allegati elementi concreti da cui desumere la ragionevole previsione, in un breve lasso di tempo, del rilascio di un provvedimento favorevole incompatibile con la demolizione; l’opera abusiva non risultava condonabile, presentando, secondo la valutazione recepita dal Comune e condivisa dal TAR, una volumetria complessiva pari a circa 2000 mc, non potendo rilevare l’artificioso frazionamento in più domande di sanatoria riferite a singole unità immobiliari, in violazione dei limiti posti dall’art. 39 della legge n. 724 del 1994; non ricorrevano i presupposti del silenzio-assenso, sia per la mancanza della prova del pagamento integrale di quanto richiesto, essendo state depositate solo le attestazioni di pagamento relative ai diritti di segreteria, sia perché, trattandosi di immobile insistente su area vincolata, difettava comunque il necessario provvedimento dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; irrilevante risultava il richiamo all’art. 8 CEDU ed al principio di proporzionalità fatto dall’istante, non essendo state allegate circostanze concrete idonee a dimostrare né l’impossibilità di reperire altra sistemazione abitativa, né l’esistenza di condizioni tali da imporre un differimento dell’esecuzione, a fronte della gravità dell’abuso, della sua consistenza volumetrica, della realizzazione in area vincolata e del lungo lasso di tempo già decorso dall’ingiunzione del 2007 senza che l’interessata si fosse attivata in modo documentato per reperire un alloggio alternativo o eliminare autonomamente l’abuso.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Iorio Angela, tramite il difensore di fiducia, articolando tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, deduce erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 8 CEDU, sostenendo che il giudice dell’esecuzione avrebbe erroneamente applicato i principi in tema di diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio.
La ricorrente assume, in particolare, che il Tribunale avrebbe svolto in maniera incongrua il giudizio di proporzionalità tra il diritto all’abitazione e l’interesse pubblico al ripristino dell’assetto urbanistico, trascurando: il rilievo decisivo del tempo trascorso, essendo l’ordine di demolizione eseguito a distanza di oltre trent’anni dalla sentenza di condanna; l’inerzia dell’autorità giudiziaria e amministrativa, che non potrebbe ricadere integralmente sull’erede del condannato; il fatto che l’interessata avrebbe presentato tempestivamente domanda di sanatoria e corrisposto i conguagli richiesti nel corso del tempo; le sue condizioni personali, consistenti nell’età avanzata, nell’invalidità totale e nel modesto reddito pensionistico; la pretesa assenza di una concreta verifica giudiziale circa la effettiva disponibilità di soluzioni abitative alternative.
A sostegno della censura il ricorso richiama le pronunce della Corte EDU nei casi Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria e Simonova c. Bulgaria, nonché il principio secondo cui l’esecuzione dell’ordine demolitorio dovrebbe essere oggetto di una verifica concreta di proporzionalità, anche con riguardo al profilo temporale. Sotto quest’ultimo profilo viene richiamata la sentenza della Corte EDU Burdov c. Russia per prospettare che il periodo di tempo decorso dall’irrevocabilità della sentenza faceva sì che la demolizione violasse l’art. 6 della CEDU.
Viene, infine, lamentato che il giudice di esecuzione aveva proceduto al giudizio di proporzionalità in termini astratti senza accertare se l’abuso fosse stato determinato da motivi di necessità, le concrete soluzioni abitative alternative cui accedere e il reddito percepito da Iorio.
2.2 Con il secondo motivo, deduce erronea applicazione della legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla legge n. 724 del 1994 ed ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 302 del 1996.
Sostiene la difesa che il giudice dell’esecuzione avrebbe errato nel ritenere che le distinte domande di condono presentate con riferimento alle singole porzioni del fabbricato integrassero un artificioso frazionamento finalizzato ad eludere il limite volumetrico previsto dalla legge, laddove invece la vicenda riguarderebbe quattro autonome unità immobiliari, ciascuna funzionalmente e catastalmente distinta, riferibile ad altrettanti soggetti titolari di un autonomo centro di interesse.
Secondo la prospettazione difensiva:
– la Corte costituzionale (sentenza n. 302 del 1996) aveva ammesso, in presenza di più soggetti titolari di autonome porzioni, la possibilità di presentare più istanze di sanatoria anche all’interno di una costruzione unitaria;
– il limite volumetrico andava dunque verificato con riguardo a ciascuna singola unità abitativa, tutte con consistenza inferiore a 750 mc;
– il Tribunale aveva recepito acriticamente la motivazione del Comune di Ercolano e del TAR, trascurando il principio secondo cui l’unicità materiale del fabbricato non esclude, di per sé, la pluralità di domande quando sussistano distinti centri di interesse.
2.3 Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sotto il profilo della apparenza della motivazione in ordine alla valutazione della consulenza tecnica disposta dalla Procura della Repubblica. La ricorrente evidenzia che il consulente tecnico incaricato dalla Procura era stato espressamente chiamato anche a verificare la legittimità delle eventuali istanze di condono ed il rispetto del limite di cubatura previsto dalla legge n. 724 del 1994, ed aveva concluso nel senso della sussistenza dei presupposti per il rilascio del condono, affermando che ciascuna domanda non superava i 750 mc e che l’intero fabbricato non eccedeva i 3000 mc.
Si lamenta, pertanto, che il giudice dell’esecuzione:
– abbia svalutato tale elaborato definendolo “mero parere professionale”;
– ne abbia recepito soltanto alcuni dati tecnici, trascurandone le conclusioni favorevoli;
– abbia omesso di spiegare per quali ragioni le valutazioni tecniche del consulente non dovessero essere condivise;
– si sia limitato a riprodurre le valutazioni dell’amministrazione comunale, senza confrontarsi realmente con le risultanze della consulenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché i motivi dedotti sono in parte generici, in parte non consentiti in quanto volti a una rivalutazione di elementi già adeguatamente considerati dal Tribunale, senza la prospettazione di doglianze puntuali, precise e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un’effettiva carenza su punti decisivi del percorso motivazionale contestato, e, nel resto, manifestamente infondati.
2. Prima di soffermarsi sui motivi del ricorso sono, però, necessarie alcune precisazioni in ordine all’ordine di demolizione che il giudice penale deve adottare a seguito di condanna per opere abusive, ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/01. In particolare, al comma 9, si dispone che ” per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita”.
Le opere abusive contemplate dal citato articolo 31 riguardano “interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”. Dunque, occorre osservare e precisare che il giudice penale, contestualmente alla condanna, deve adottare l’ordine di demolizione, senza poter esplicare alcuna valutazione e contemperamento tra l’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica e altri interessi, avendo il Legislatore già elaborato ogni giudizio di prevalenza dell’interesse pubblico attraverso la previsione dell’ordine di demolizione dell’intervento abusivo, quale strumento di ripristino dell’interesse pubblico tutelato, e violato, in presenza di un avvenuto accertamento di responsabilità penale ex art. 44 DPR 380/01.
2.1 Da tale premessa conseguono eloquenti principi di legittimità:
– la natura amministrativa, di misura ripristinatoria del bene leso (v. già Sez. Un., 20.11.1996, Luongo), rivolta al ripristino dell’assetto urbanistico e territoriale violato, in una prospettiva di restaurazione dell’interesse pubblico compromesso dall’abuso, priva di finalità punitive e con carattere reale ed effetti sul soggetto che si trovi in rapporto con il bene, anche se non è l’autore dell’abuso, impedisce ogni possibilità di configurare la demolizione quale pena così da non essere neppure oggetto di prescrizione (ex plurimis in ordine a tali ultimi profili, Sez. 3, n. 3979 del 21/002018, dep. 2019, Rv. 275850 – 02; Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016, Rv. 267977 – 01; Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Rv. 265540 – 01; Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Rv. 264736 – 01; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011, Rv. 250336 – 01);
– l’ordine di demolizione dell’opera abusiva, di carattere reale e a contenuto ripristinatorio, conserva la sua efficacia anche nei confronti dell’erede o dante causa del condannato o di chiunque vanti su di esso un diritto reale o personale di godimento, potendo essere revocato solo nel caso in cui siano emanati, dall’ente pubblico cui è affidato il governo del territorio, provvedimenti amministrativi con esso assolutamente incompatibili (Sez. 3, n. 42699 del 07/07/2015, Curcio, Rv. 265193 – 01; Sez. 3, n. 16035 del 26/02/2014, Attardi, Rv. 259802 – 01; Sez. 3, n. 801 del 02/12/2010, dep. 2011, Giustino, Rv. 249129 – 01; Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Arrigoni, Rv. 245403 – 01; Sez. 3, n. 39322 del 13/07/2009, Berardi, Rv. 2441512 – 01);
– non è previsto alcun potere del giudice di procedere alla valutazione dell’ordine di demolizione in ordine a una sua personale valutazione della conformità, sopravvenuta, dell’opera abusiva agli strumenti urbanistici vigenti. E’ sufficiente qui ricordare quanto sostenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 146 del 2021 che ha precisato «il giudice penale non ha competenza “istituzionale” per compiere l’accertamento di conformità delle opere agli strumenti urbanistici».
3. Tali premesse consentono già di disattendere gli argomenti incentrati sulla “non eccezionale rilevanza del manufatto” e del tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Correttamente, infatti, il giudice dell’esecuzione ha disatteso gli argomenti difensivi rilevando che: l’ordine di demolizione era eseguibile anche nei confronti della condannata; non è intervenuto alcun provvedimento amministrativo assolutamente incompatibile con l’esecuzione dell’ordine di demolizione né era prevedibile che un tale provvedimento potesse essere adottato in tempi ristretti; il tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza è rilevante nei limiti in cui consente di argomentare che il destinatario dell’ordine di demolizione abbia avuto la possibilità di ricercare una sistemazione alternativa.
3.1 In particolare, in relazione alla prospettata violazione dell’art. 6 della CEDU, non può essere condivisa l’affermazione della ricorrente secondo cui la demolizione ordinata dopo trent’anni dalla sentenza di condanna rappresenta una violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, risultando l’art. 6 CEDU applicabile anche alla fase esecutiva (a sostegno si richiama la sentenza Burdov c. Russia del 7/5/2002).
La questione coinvolge principi ormai consolidati in sede di legittimità, primo fra tutti la natura di sanzione amministrativa dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza del giudice penale cui consegue l’inapplicabilità alla misura della causa estintiva prevista, per la sanzioni penali, dall’art. 173 cod. pen. ( x plurimis Sez. 3, n. 35835 del 3/11/2020, Santoro; Sez. 3, n. 11638 del 16/12/2020 (dep. 2021), Ciucci; Sez. 3, n.671 del 19/11/2020, Monti).
L’incidenza della pronuncia della Corte EDU Hamer c. Belgio del 27 novembre 2007 su tale conclusione è stata già valutata da questa Corte ed esclusa in base a molteplici considerazioni: Sez. 3, n. 35835 del 3/11/2020, Santoro, ha messo in rilievo che la sentenza della Corte EDU, “ai fini dell’affermazione della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ha preso in considerazione il tempo trascorso tra la data della constatazione dell’illecito edilizio da parte dell’autorità di polizia e la decisione finale della Corte di cassazione, pari a quasi nove anni, e non anche l’ulteriore periodo maturato tra questa decisione e la demolizione del manufatto. E, ancora, ha precisato che l’unico danno risarcibile era quello collegato alla irragionevole durata del procedimento e lo ha liquidato in € 5.000,00, escludendo espressamente che da questo ritardo fosse derivato un danno ingiusto da perdita del bene, il cui valore era stato stimato in circa € 62.635,00, o alle spese di riparazione e ristrutturazione sostenute, pari a € 43.865,46, o ad un maggior danno morale, come richiesto dal ricorrente”; Sez. 3, n. 11638 del 16/12/2020, Ciucci, e Sez. 3, n. 671 del 19/11/2021, Monti, hanno: ribadito che l’ordine di demolizione ha natura di sanzione amministrativa, per cui non è sottoposto alla prescrizione stabilita dall’art. 173 cod.pen.; richiamato i precedenti che avevano dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 31 del d.P.R. 309/90 avanzata in relazione agli artt. 3 e 117 Cost.; ritenuto la pronuncia della Corte EDU in esame “non pertinente” alla vicenda sub iudice, in cui era stata lamentato che la demolizione era stata ingiunta dopo molti anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, rilevando che la decisione dei giudici di Strasburgo era stata assunta “tenendo anche conto del fatto che il procedimento penale conclusosi con l’ordine di demolizione era stato avviato, nel 1994, a distanza di 27 anni dalla data della scoperta dell’abuso (risalente al 1967) e che si era peraltro concluso, con riconosciuta violazione della ragionevole durata del processo, soltanto nove anni dopo, nel 2003”; Sez. 3, n. 47300 del 30/11/2021, Baiocco, oltre a valorizzare le conseguenze prodotte sull’esecuzione dell’ordine di demolizione dalla domanda di condono edilizio inoltrata dal condannato, ha confutato l’argomento difensivo prospettante l’illegittimità dell’ordine di demolizione per effetto “dello sproporzionato arco temporale intercorso tra la sua messa in esecuzione e la scoperta dell’illecito”, mettendo in evidenza che l’obbligo di provvedere alla demolizione incombeva, in prima battuta, sui condannati, per cui era “quanto meno singolare che malgrado il vantaggio di cui hanno indebitamente fruito, siano i destinatari dell’ingiunzione demolitoria emessa dal Pubblico Ministero, consapevolmente rimasti inerti, a dolersi del tempo trascorso senza che l’ordine demolitorio sia stato eseguito”; Sez. 3, n. 21198 del 15/2/2023, Esposito, riprende e approfondisce l’argomentazione appena esposta rilevando che “il condannato non può lucrare sul tempo inutilmente trascorso dalla data di irrevocabilità della sentenza perché l’ingiunzione del pubblico ministero è causata proprio dalla sua inerzia, né può successivamente invocare il principio di proporzionalità allegando (colpevoli) inerzie o fatti da lui stesso posti in essere nella piena consapevolezza della natura abusiva dell’immobile, della precarietà della propria situazione abitativa, della persistente violazione dell’ordine”.
Tali pronunce rivelano l’errore di fondo cui è incorsa la ricorrente che ha ritenuto che la violazione della ragionevole durata del processo fosse da parametrare all’arco temporale intercorso fra il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e la notifica dell’ingiunzione a demolire. Sennonché, nel caso dell’ingiunzione contestata, si versa in una fase processuale successiva a quella di cognizione e del tutto “eventuale, posto che, con il passaggio in giudicato della sentenza contenente l’ordine di demolizione di cui all’art. 31 comma 9 d.P.R. 380/2001, il destinatario, qualora nel possesso del bene, è immediatamente tenuto a darvi esecuzione” (Sez. 3, n. 671 del 19/11/2021, Monti). Per cui, essendo stato il procedimento di esecuzione determinato dalla prolungata inerzia della condannata, è da escludere che la stessa possa dolersi del tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza. Va anche segnalato che la sentenza della Corte EDU relativa all’esecuzione di decisioni giurisdizionali richiamata dalla ricorrente è relativa a ritardi nell’attuazione di un provvedimento favorevole al privato, essendo relativa all’erogazione di una prestazione previdenziale riconosciuta dagli organi giurisdizionali senza che alle decisioni fosse stata data esecuzione, mentre, nel caso di specie, la sentenza rimasta inattuata è di condanna e i ritardi nella fase esecutiva si sono risolti, come sottolineato dal Tribunale, in un obiettivo vantaggio per la ricorrente che ha continuato a usufruire dell’immobile abusivo.
La conclusione cui si perviene, infine, trova avallo in una recente sentenza della Corte EDU (Sez. I, 12 settembre 2024, n. 35780/18 – Longo c. Italia) relativa a fattispecie del tutto simile a quella in esame, relativa a un magazzino agricolo di mq. 200, in ordine alla quale era stata presentata una domanda di condono edilizio, la cui demolizione era stata ordinata dal giudice penale con sentenza divenuta irrevocabile nell’anno 1997 cui aveva fatto seguito nel 2015 la notifica dell’ordine di demolizione. La Corte ha, infatti, ritenuto che l’ordine di demolizione, benché emesso dal giudice penale, aveva una funzione ripristinatoria e, conseguentemente, non si era in presenza di una “pena” ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione e l’ordine di demolizione non poteva essere soggetto al termine di prescrizione. Ha anche escluso, disattendendo le deduzioni difensive, che ricorresse una violazione dell’art. 6 CEDU.
4. Venendo, poi, agli ulteriori argomenti difensivi, va osservato che gli indirizzi di legittimità, con riferimento all’invocato principio di proporzionalità e al rapporto dell’ordine di demolizione rispetto al diritto all’abitazione, da una parte non prospettano che la tutela dell’interesse del privato a conservare la disponibilità dell’immobile abusivo possa comportare una revoca definitiva dell’ordine (incompatibile con il quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato) bensì, al più, una sospensione, in sede esecutiva, e dall’altra non definiscono diritti, tantomeno alla abitazione, di assoluta prevalenza rispetto alla demolizione.
In proposito (cfr. Sez. 3, n. 48021 dell’11/09/2019, Rv. 277994 – 01) questa Corte ha precisato che il diritto all’abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all’art. 8 CEDU, non è tutelato in termini assoluti, ma è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l’ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell’ambiente, che giustificano, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo che la normativa edilizia intende perseguire, rappresentato dal ripristino dello status preesistente del territorio. Va precisato, anche, che l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo neppure contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all’art. 8 Conv. EDU, posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto “assoluto” a occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato e a ripristinare l’equilibrio urbanistico-edilizio violato (Sez. 3, n. 24882 del 26/04/2018, Ferrante, Rv. 273368 – 01; Sez. 3, n. 18949 del 10/03/2016, Contadini, 267024; Sez. 3, n. 3704 del 09/11/2022, dep. 2023, n.m.; Sez 3, n. 1668 del 29/09/2022, n.m.).
In tale quadro, in tema di reati edilizi, il giudice, nel dare attuazione all’ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità̀, come elaborato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, e Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania, considerando l’esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, di cui all’art. 8 della Convenzione EDU, e valutando, nel contempo, l’eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell’interessato, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell’ambiente, nonché i tempi a disposizione del medesimo, dopo l’irrevocabilità della sentenza di condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell’immobile ovvero per risolvere le proprie esigenze abitative (così Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020, dep. 2021, Rv. 280270 – 01).
Le linea guida individuate dalla giurisprudenza di legittimità e da quella convenzionale che debbono orientare il test di proporzionalità devoluto al giudice in fase esecutiva, al fine di valutare se sia giustificata l’immediata esecuzione del provvedimento di demolizione, alla luce delle peculiarità del singolo caso, che è onere di chi intende avvelarsene allegare in modo puntuale, possono essere sintetizzate nei termini di seguito indicati: è necessario che l’esecuzione dell’ordine di demolizione incida sul diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di una persona tutelato dall’art. 8 della CEDU, per cui l’esigenza di procedere al bilanciamento dei contrapposti interessi sussiste solo nel caso di demolizione di un manufatto adibito ad abituale residenza mentre non si pone nel caso venga opposto il diritto alla tutela della proprietà ( Sez. 3, n. 2532 del 12/1/2022, Esposito; Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020 (dep. 2021), Leoni, Rv. 280270; Sez. 3, n. 47693 del 4/10/2023, Russo); assumono rilevo la consapevolezza da parte dell’interessato dell’illiceità dell’intervento edilizio che ha originato l’ordine di demolizione, la gravità dell’illecito, da valutarsi anche in considerazione delle disposizioni normative violate, e la tipologia dell’abuso, se di dimensioni tali da farlo ritenere di necessità (Sez. 3, n. 2532 del 12/1/2022, Esposito; Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020 (dep. 2021) Leoni, Rv. 280270; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, D’Auria; Sez. 3, n. 7412 del 10/11/2020 (dep. 2021), Vitale; Sez. 3, 47693 del 4/10/2023, Russo); è necessario che sia trascorso un arco temporale ragionevole fra l’accertamento del reato e l’attivazione della procedura esecutiva, così da consentire al destinatario dell’ordine di demolizione di “legalizzare” l’immobile, se possibile, o di esperire i mezzi di tutela dei propri interessi offerti dall’ordinamento e di reperire nuove soluzioni abitative ( Sez. 3, n. 2532 del 12/1/2022, Esposito; Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020 (dep. 2021) Leoni, Rv. 280270; Sez. 3, n. 869 del 14/12/2023 n. 869, Cutolo, Rv. 285733; Sez. 4, n. 2770 del 5/10/2023 (dep. 2024), Chisari; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, D’Auria, Rv 282950); assumono rilievo le condizioni personali dell’interessato, quali l’età avanzata, le condizioni di salute e il basso reddito con la precisazione però che tali condizioni, di per sé sole, non posso assumere importanza decisiva dovendo essere valutate congiuntamente con la consapevolezza dell’illiceità dell’intervento edilizio e con l’arco temporale decorso dall’accertamento dell’abuso al fine di verificare se l’interessato abbia avuto la posizione di legalizzare il manufatto e di reperire un alloggio alternativo (Sez. 3, n. 7127 del 19/1/2022, Palamaro; Sez.3, n. 46199 del 17/10/2023, D’Antuono; Sez. 3, n. 48934 del 15/12/2022, Mastrodonato; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, D’Auria, Rv. 282950 ); assume rilevo che vi sia stata per l’interessato la possibilità di poter far valere le sue ragioni davanti a un organo indipendente (Sez.3, n. 46199 del 17/10/2023, D’Antuono; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, D’Auria, Rv. 282950); è necessario che non sussistano ragioni particolari che impongano di differire temporaneamente la demolizione per limitarne l’impatto nella sfera del privato ( Sez.3, n. 46199 del 17/10/2023, D’Antuono; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, D’Auria, Rv 282950); è necessario che i fatti allegati dall’autore dell’abuso per contrastare l’esecuzione dell’ordine di demolizione non siano dipendenti dalla sua inerzia o, comunque, dalla sua volontà, non potendo il condannato lucrare sulle conseguenze derivate dal suo inadempimento a un dovere imposto da una sentenza divenuta irrevocabile (Sez. 3, n. 21198 del 15/2/2023, Esposito; Sez. 3, n. 48820 del 2/11/2023, F.; Sez.3, n. 46199 del 17/10/2023, D’Antuono). Il principio di proporzionalità, dunque, presuppone la cogenza dell’ordine di demolizione dell’opera abusivamente realizzata e la sua inderogabile funzione ripristinatoria di un “ordine urbanistico” tuttora violato, non potendo essere utilizzato per eludere tale funzione con il rischio di legittimare ‘ex post’, nei fatti, condotte costituenti reato e di consolidarne il relativo prodotto/profitto. Esso si frappone all’esecuzione dell’ordine di demolizione per ragioni estranee alla adozione dell’ordine stesso; esso non incide nella fase deliberativa dell’ordine, bensì in quella esecutiva. Per questo i fatti addotti a sostegno del rispetto del principio di proporzionalità devono essere allegati (e accertati) in modo rigoroso, dovendosene far carico (quantomeno sul piano dell’allegazione) chi intende avvalersene per paralizzare (per vero comunque temporaneamente dovendosi escludere una revoca definitiva per quanto sinora osservato) il ripristino di un ordine violato.
In altri termini (cfr. Sez. 3, n. 48021 dell’11/09/2019, Rv. 277994 – 01 cit.) il principio di proporzionalità non può essere indiscriminatamente e genericamente dedotto e utilizzato per legittimare la violazione dell’ordine di demolizione irrevocabilmente e necessariamente impartito dal giudice, poiché a tanto si arriverebbe opponendo sempre e comunque la violazione del domicilio o di altri diritti o interessi personali.
5. Il giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza rilevando che: l’abuso concerne una ampia cubatura realizzata in zona vincolata; non vi era prova di una impossibilità oggettiva di trasferimento in altro immobile; le condizioni sanitarie documentate non risultavano incompatibili con il trasferimento; non erano stati allegati elementi idonei a dimostrare l’effettiva impossibilità economica di reperire altra sistemazione, essendo assente documentazione ISEE o fiscale significativa; l’interessata, destinataria dell’ingiunzione almeno dal 2007, non aveva dimostrato di essersi attivata concretamente per il reperimento di un alloggio alternativo o per la rimozione spontanea dell’abuso.
5.1 A fronte di tale articolato percorso motivazionale, il ricorso si limita a contrapporre una diversa lettura delle medesime circostanze fattuali, insistendo sull’età della ricorrente, sulle sue condizioni di salute, sul tempo trascorso e sulla natura abitativa dell’immobile, per altro addossando al PM l’onere di dimostrare l’assenza di fattori ostativi, senza però confrontarsi criticamente con i passaggi decisivi dell’ordinanza.
5.2 Il motivo, pertanto, non denuncia un effettivo errore di diritto, ma mira a sostituire alla valutazione del giudice dell’esecuzione una diversa ponderazione degli interessi in gioco, operazione preclusa in cassazione.
6. Non supera lo scrutinio di ammissibilità neppure il secondo motivo.
6.1 Nonostante la denuncia del vizio di violazione di legge, il motivo chiama questa Corte a pronunciarsi su istanze di condono che non risultano essere state allegate al ricorso e che già l’autorità amministrativa e il TAR hanno ritenuto non accoglibili.
Va, allora, ricordato che il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l’omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/2/2021, F.; Sez. 3, n. 2039, del 2/2/2018, Papini, Rv. 274816; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035-01). Deve, quindi, essere ribadito che risultano inammissibili, per genericità, quei motivi di ricorso che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione o l’individuazione precisa della loro collocazione nell’incarto processuale, ai fini dell’inserimento nel fascicolo formato dalla cancelleria del giudice “a quo” ai sensi dell’art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 32093 del 4/4/2023, Raco; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 – 01; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Rv. 2650539;).
6.2 Va, ancora, rilevato, sotto il profilo della violazione di legge, che il giudizio di non condonabilità contestato risulta del tutto in linea le conclusioni cui sono pervenuti i giudici amministrativi nel procedimento avviato dalla ricorrente avverso il rigetto dell’istanza di condono adottato dal Comune di Ercolano. La sentenza del TAR già più volte richiamata è stata confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 5014 del 23/6/2026, che ribadisce che il manufatto deve considerarsi sostanzialmente unitario, non rilevando il successivo frazionamento immobiliare, per cui la complessiva volumetria sviluppata, eccedendo il limite previsto dall’art. 39, comma 1, della L. n. 724 del 1994, è di ostacolo all’accoglimento delle domande di condono inoltrate dai comproprietari.
6.3 A ciò si aggiunga che l’ordinanza ha fondato il rigetto anche su un’ulteriore autonoma ratio decidendi, ignorata dal ricorso, costituita dal fatto che la difesa non aveva provato il pagamento dell’oblazione.
7. Estraneo al perimetro del sindacato di legittimità risulta anche il quarto motivo.
Il giudice dell’esecuzione non ha omesso di esaminare l’elaborato del consulente della Procura della Repubblica, ma ha chiarito che le conclusioni del consulente favorevoli alla sanabilità del manufatto non erano vincolanti e, fornendo adeguata motivazione, ha spiegato perché non potevano prevalere sul complesso dei provvedimenti amministrativi e giurisdizionali già formatisi, consistiti nel diniego di condono da parte del Comune di Ercolano e nella successiva conferma da parte dei giudici amministrativi.
7.1 A fonte di tale argomentazione, la difesa non evidenzia un reale difetto di motivazione, ma lamenta che il giudice non abbia aderito alle conclusioni del consulente, così postulando un giudizio che è estraneo al giudizio di legittimità.
8. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in 7/10/2026