RIFIUTI – TARSU – Tributi locali – Decadenza dal potere impositivo – Superfici tassabili – Rifiuti speciali – Art. 1, c.161, legge n. 296/2006 – Art. 70 d.lgs. n. 507/1993 – Presupposto impositivo della tassa – Disponibilità dell’area produttrice di rifiuti – Presunzione iuris tantum di produttività – Esenzione – Onere della prova (gravante rispettivamente sul contribuente e sull’amministrazione) – Deroghe alla tassazione – Esenzione o riduzioni (delle superfici e o tariffarie) – Presupposti – Denuncia originaria o in variazione. (Segnalazione e massima a cura di Alessandro Zuccarello)
Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 19 Ottobre 2026
Numero: 27256
Data di udienza: 10 Settembre 2026
Presidente: CANDIA
Estensore: BALSAMO
Premassima
RIFIUTI – TARSU – Tributi locali – Decadenza dal potere impositivo – Superfici tassabili – Rifiuti speciali – Art. 1, c.161, legge n. 296/2006 – Art. 70 d.lgs. n. 507/1993 – Presupposto impositivo della tassa – Disponibilità dell’area produttrice di rifiuti – Presunzione iuris tantum di produttività – Esenzione – Onere della prova (gravante rispettivamente sul contribuente e sull’amministrazione) – Deroghe alla tassazione – Esenzione o riduzioni (delle superfici e o tariffarie) – Presupposti – Denuncia originaria o in variazione. (Segnalazione e massima a cura di Alessandro Zuccarello)
Massima
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 5^, 19 ottobre 2026 (ud. 10/09/2023), Ordinanza n. 27256
RIFIUTI – TARSU – Tributi locali – Decadenza dal potere impositivo – Superfici tassabili – Rifiuti speciali – Art. 1, c.161, legge n. 296/2006 – Art. 70 d.lgs. n. 507/1993.
In tema di TARSU, ai fini della decorrenza del termine di decadenza previsto dall’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, occorre distinguere tra l’occupazione o detenzione dei locali iniziata prima del 20 gennaio dell’anno di riferimento e quella iniziata successivamente. Nel primo caso, il termine quinquennale decorre dall’anno in corso – nel secondo, dal 20 gennaio dell’anno successivo. Ne consegue che, qualora l’occupazione sia iniziata prima del 20 gennaio 2011, il termine per notificare l’avviso di accertamento relativo a tale annualità scade il 31 dicembre 2016, con conseguente tardività dell’atto notificato il 27 dicembre 2017. Resta fermo che l’esclusione dalla superficie imponibile delle aree produttive di rifiuti speciali, smaltiti autonomamente dal contribuente, richiede l’assolvimento dell’obbligo dichiarativo previsto dall’art. 70 del d.lgs. n. 507/1993 e la prova dei relativi presupposti – inoltre, la motivazione dell’avviso è sufficiente quando consente di identificare le superfici tassate e comprendere i criteri di determinazione della pretesa tributaria. (Mass. a cura di Al. Zu.)
RIFIUTI – Presupposto impositivo della tassa – Disponibilità dell’area produttrice di rifiuti – Presunzione iuris tantum di produttività – Esenzione – Onere della prova (gravante rispettivamente sul contribuente e sull’amministrazione).
In tema di rifiuti, il presupposto impositivo della tassa è costituito dalla disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, la tassa è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con una presunzione iuris tantum di produttività che può essere superata solo dalla prova contraria del detentore dell’area. L’esenzione dal tributo (tarsu) (d. lgs. n. 507/1993, art. 62, c. 3) è correlata a «quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti», a condizione che i produttori (tenuti a provvedere a proprie spese) «ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente». L’onere della prova grava sul contribuente che intende ottenere l’esenzione: ciò perché, sebbene spetti all’amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria (nella specie, l’occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull’interessato (oltre all’obbligo di denuncia ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 70) un onere d’informazione, al fine di ottenere l’esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.
RIFIUTI – TARSU – Deroghe alla tassazione – Esenzione o riduzioni (delle superfici e o tariffarie) – Presupposti – Denuncia originaria o in variazione.
Le deroghe alla tassazione che le riduzioni delle superfici e tariffarie non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione. Va inoltre aggiunto che l’obbligo, gravante sul contribuente, di denunciare non solo la impossibilità di produrre rifiuti, ma anche l’estensione dell’area in cui i rifiuti non si producono, non costituisce mero adempimento formale, ma una condizione essenziale per beneficiare dell’esenzione, essendo la prescrizione chiaramente dettata allo scopo di porre l’amministrazione nelle condizioni di effettuare tempestivamente i riscontri e le verifiche indispensabili per accertare l’esistenza dei presupposti di fatto per la concessione del beneficio dell’esclusione dall’imposizione.
(riforma sentenza n. 2710/2020 – C.T.R. CAMPANIA) Pres. CANDIA, Rel. BALSAMO, Ric. Auto Uno Srl c. Raggr. Temp. di Imprese – Agenzia Delle Entrate, Geset Italia Spa, Ottogas Srl
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 5^, 19 ottobre 2026 (ud. 10/09/2023), Ordinanza n. 27256SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30688/2020 R.G. proposto da:
Auto Uno Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ciro Sesto
-ricorrente-
CONTRO
Raggruppamento Temporaneo Di Imprese – Agenzia Delle Entrate, Geset Italia Spa, Ottogas Srl, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Voccia De Felice
-controricorrente-
avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 2710/2020 depositata il 10/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio, non partecipata, del 10/09/2026 dal Consigliere Milena Balsamo.
FATTI DI CAUSA
1. La società Auto Uno srl ricorre per la cassazione della sentenza n. 2710/2020 emessa l’11 dicembre 2012 dalla Commissione tributaria della Campania che, in riforma della prima sentenza, ha accolto l’appello proposto a RTI Equitalia Sud s.p..
1.1. La Commissione regionale ha, per quel che qui interessa, affermato che:
– non era configurabile il vizio di motivazione dell’avviso di accertamento relativo a Tarsu annualità 2011-2012, in quanto le superfici tassabili erano state rilevate nel contraddittorio con il legale rappresentante della società, distinguendo tra uffici e studi professionali, aree locali adibiti a deposito, stabilimenti industriali, esposizione auto, come analiticamente descritti nella scheda di rilevazione allegata all’avviso opposto da cui erano stati già espunti le aree interessate alla produzione di rifiuti auto smaltiti;
– che era onere del contribuente dimostrare che oltre alle aree già escluse dalla tassazione, vi erano altre superfici ove si producevano rifiuti speciali auto smaltiti, sempre che la società avesse assolto l’onere di informazione di cui all’art. 70 d.lgs. n. 507/1993, fornendo al comune preventivamente, tramite apposita dichiarazione, i dati relativi alla esistenza e alla delimitazione di aree che non concorrono alla quantificazione della superficie complessiva imponibile;
– che, parte contribuente non aveva proposto, con appello incidentale, gravame contro la decisione di prime cure nella parte in cui aveva escluso la carenza motivazionale dell’avviso con riferimento alla individuazione dei beni tassati, rilevandolo esclusivamente solo per le aree producenti rifiuti speciali;
– che dovevano esaminarsi le domande rimaste assorbite con cui si era eccepita la decadenza dal potere impositivo per l’annualità 2011 e la prescrizione del tributo, respingendo entrambe le eccezione, la prima in quanto il termine quinquennale decorrerebbe dal 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, termine unico sia per le occupazioni iniziate nell’annualità di imposta in controversia sia per quelle già iniziate in epoca antecedente, la seconda perché non può parlarsi di prescrizione prima che maturi il termine decadenziale;
– infine, statuiva che la somma già versata dalla società per le annualità di imposta oggetto della controversia, concernevano le aree autodenunciate, mentre gli ulteriori importi ingiunti con l’avviso concernevano altre aree tassabili e non denunciate.
1.2. Replica con controricorso il Comune di Napoli.
1.3. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’accoglimento del quarto motivo del ricorso, respinti i restanti.
1.4. La società ricorrente ha depositato memorie illustrative in prossimità dell’udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006 nonché degli artt. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212, 3 legge 7 agosto 1990, n. 241 e difetto di motivazione rilevante ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.; si afferma che erroneamente la Commissione regionale ha ritenuto che l’avviso di accertamento impugnato contenesse gli elementi idonei a consentire la difesa del contribuente, ancorchè non contenesse alcun riferimento alla scheda di rilevazione indicata dal concessionario e depositata unitamente alla memoria di resistenza nel giudizio di primo grado; che la scheda di rilevazione in possesso del Comune di Napoli non riporta le superfici da tassare e neanche quelle in cui si producono rifiuti speciali auto smaltiti.
2. La seconda ragione di contestazione, proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.; per avere il decidente omesso di valutare le allegazioni difensive del Comune di Napoli svolte nella memoria di resistenza dinanzi alla Commissione di primo grado e reiterate nel giudizio di appello, giungendo alla conclusione che fosse necessaria la preventiva denuncia ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 507 del 93, ancorché la concessionaria avesse affermato nella memoria del 20 luglio 2018 che erano state già espunte dalla tassazione le aree produttive di rifiuti speciali anche se la controparte non aveva depositato prove sufficienti a dimostrare lo smaltimento a proprie spese degli stessi, non contestando il mancato assolvimento dell’obbligo di denuncia.
3. Con la terza censura, proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. si denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la Corte regionale ritenuta necessario promuovere appello incidentale avverso il capo della decisione di primo grado con cui era stata esclusa la carenza motivazionale dell’avviso con riferimento all’individuazione dei beni tassati. Tuttavia, si evidenzia, che il ricorrente, avendo visto accolta la propria domanda di annullamento, non avrebbe potuto proporre appello incidentale in virtù del principio della soccombenza cosiddetta teorica e della mancanza di interesse ad impugnare la sentenza avendo ottenuto il bene della vita che voleva ottenere con il ricorso.
4. Il quarto mezzo di ricorso lamenta l’error in precedendo e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; per avere il decidente trascurato di valutare la domanda relativa alla carenza motivazionale dell’atto impugnato in quanto mancante degli essenziali requisiti che lo rendono comprensibile per il destinatario, mancando le indicazioni delle particelle e degli immobili ai quali esso si riferisce.
5. Con il quinto strumento di ricorso si prospetta la violazione degli artt. 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e 2948 del codice civile; per avere il collegio d’appello respinto l’eccezione di decadenza con riferimento all’annualità 2011 occorrendo, invece, distinguere le occupazioni iniziate tra il primo e il 19 gennaio che devono essere dichiarate entro il 20 gennaio immediatamente successivo e le occupazioni successive al 20 gennaio che vanno denunciate entro il 20 gennaio dell’anno successivo come statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 22.224 nel 2016.
Si afferma che nel caso di specie non è in contestazione che l’occupazione sia iniziata prima dell’anno 2011 come risulta anche dalla visura allegata a ricorso e quindi il termine per avanzare la pretesa impositiva per l’anno 2011 scadeva il 31 dicembre 2016 e non il 27 dicembre 2017, data di notifica dell’avviso di accertamento.
6. Il sesto motivo di ricorso denuncia la contraddittorietà nella motivazione e la falsa valutazione delle prove ai sensi dell’art. 360, il primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c.. Si assume che la Corte regionale abbia erroneamente ritenuto che l’avviso di accertamento riguardasse le maggiori aree accertate rispetto a quelle auto denunciate dalla società. In realtà, si afferma che nell’avviso di accertamento alla prima pagina è scritto che la società occupa e detiene locali siti in Napoli i cui elementi identificativi sono riportati a specificati nell’allegato prospetto di riepilogo, dal che si evincerebbe che nell’avviso si tiene conto di tutte le superfici tassabili e senza alcun riferimento alle somme già versate dal contribuente.
7. Con il controricorso, RTI eccepisce l’inammissibilità dei motivi di ricorso sia per difetto del principio di specificità tassatività e chiarezza dei motivi, assumendo la inintelligibilità delle argomentazioni alla base delle censure mosse alla sentenza impugnata, sia sotto il profilo della mancanza di puntuali indicazioni delle norme asseritamente violate sia con riferimento alla tecnica cd, mista di formulazione dei motivi in cui vengono eccepite contemporaneamente la violazione o falsa applicazione di legge e la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 o n. 5 c.p.c.
8. Questa Corte ha affermato il principio dell’inammissibilità della mescolanza e della sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti cioè riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, e ciò in quanto una simile formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili all’interno di ciascun motivo, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo inammissibilmente, alla Corte il compito di dare forma e contenuto giuridico alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (così, anche da ultimo, Cass. n. 3397/2024, che richiama Cass. n. 26874/2018; Cass. n. 7009/2017, Cass. n. 21611/2013; Cass. n. 19443/2011), contrastando tale tecnica espositiva con il principio di tassatività dei motivi di impugnazione per cassazione (v., ancora, Cass. n. 13809/2022, che richiama, «ex plurimis, Cass. n. 6866/2022, Cass. n. 33348/2018, Cass. n. 19761/2016, n. 19040/2016, n. 13336/2016, n. 6690/2016, Cass. n. 5964/2015; Cass. n. 26018/2014 e n. 22404/2014).
Secondo altro orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 39169/2021, che richiama Cass. n. 26790/2018, Cass. n. 19893/2017, Cass. n. 7009/2017, Cass, Sez. Un., n. 9100/2015, Cass., Sez. Un., n. 17931/2013; Cass., Sez. Un., n. 32415/2021), allorquando è possibile una risistemazione dei motivi, una loro scissione, come se fossero separati, alternativi o subordinati, ricostruendoli, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione rilevante, in relazione alle questioni sostanziali sollevate i motivi, allora è possibile il loro scrutinio nel merito.
Nella specie, la prima doglianza propone motivi isolabili e dunque va considerata ammissibile; va invece reputata inammissibile la sesta censura perché le censure risultano coacervate in una inconciliabile commistione.
9. La prima censura non ha pregio.
9.1. Dalla rubrica del vizio in rassegna, calibrato sull’omessa motivazione dell’avviso di accertamento, non può non evidenziarsi come la suindicata valutazione del Giudice regionale sia stata illustrativa delle ragioni per le quali l’avviso oggetto di contenzioso è stato considerato compiutamente motivato nei suoi elementi costitutivi, capaci di porre conseguentemente il contribuente nelle condizioni di potersi adeguatamente difendere, statuendo la completezza motivazionale dell’avviso contenente la superficie tassabile idonea a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria.
9.2. Il requisito motivazionale dell’atto impositivo esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 28375 del 2018; Cass. n. 15309 del 2021; Cass. n.27835/2025). Come emerge dall’avviso allegato, l’ente impositore ha indicato le misurazioni per ogni singola distinta area a destinazione specifica pertanto non occorreva, sotto il profilo motivazionale, alcuna allegazione della scheda di rilevazione.
9.3. D’altra parte, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio sulla cui base la pretesa impositiva viene esercitata, con le specificazioni necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l’Amministrazione ha l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto, ed il contribuente ha la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (v., ex plurimis, Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 24 gennaio 2018, n. 1694; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 5 luglio 2017, n. 16620; Cass., 14 dicembre 2016, n. 25709; Cass., 17 giugno 2016, n. 12658; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 11 giugno 2010, n. 14094; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571).
9.4. E, con specifico riferimento alla TARSU, la Corte ha, per l’appunto, statuito che la verifica dell’adeguatezza della motivazione dell’avviso di accertamento – sinanche nel caso di rettifica della dichiarazione del contribuente – va condotta in base alla disciplina dettata, per l’accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dall’art. 1, comma 162, della l. n. 296 del 2006, sicché, ove la rettifica venga effettuata sulla base della variazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria, come nel caso in esame, deve ritenersi sufficiente l’indicazione nell’atto della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenire nell’eventuale successiva fase contenziosa (Cass., 31 luglio 2019, n. 20620; v., in tema di TIA, Cass., 10 giugno 2024, n. 16096; in tema di Tari v. Cass., 5 novembre 2025, n. 29259; Cass., 29 luglio 2025, n. 21872).
9.5. In detta pronuncia, la Corte – dopo aver ricordato, secondo un consolidato orientamento della Corte, che la generale portata precettiva dell’obbligo di motivazione dell’atto impositivo deve essere interpretata (in ragione della cd. polisistematicità del sistema tributario) in termini di modularità, termini, questi, correlati alle specifiche discipline di ciascun tributo, alla funzione assolta da ciascun atto impositivo e, conclusivamente, alla maggiore o minore articolazione della medesima fattispecie costitutiva del potere (v., ex plurimis, Cass., 17 maggio 2017, n. 12251; Cass., 16 marzo 2015, n. 5190; Cass., 28 novembre 2014, n. 25329; Cass., 20 giugno 2013, n. 15495; Cass., 3 agosto 2012, n. 14027; Cass., 10 giugno 2009, n. 13335; Cass., 7 maggio 2008, n. 11082; Cass., 16 dicembre 2005, n. 27758; Cass., 19 novembre 2019, n. 29988) – ha, condivisibilmente rimarcato, per un verso, che «l’obbligo di motivazione può ritenersi assolto ove dalla motivazione dell’avviso emerga una fedele e chiara ricostruzione di tutti gli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria, così da consentire una adeguata, efficace e piena difesa in giudizio del contribuente» e, dall’altro, che la fattispecie della rettifica della superficie sottoposta a tassazione TARSU è connotata dalla «semplicità del procedimento logico che in questi casi caratterizza la determinazione del tributo in esame, il cui ammontare viene determinato moltiplicando la tariffa, individuata sulla base della categoria, per la superficie tassata>.
9.6. La Corte di merito si è attenuta a tali principi, poichè ha accertato che l’avviso era stato emesso sulla scorta di una rilevazione diretta avvenuta nel pieno rispetto del contraddittorio e che su tale rilevazione si fondava il prospetto contabile trascritto nell’avviso, nel quale erano indicati i dati essenziali quali: le maggiori superfici tassate, con specificazione dei dati catastali, della loro ubicazione e destinazione d’uso, distinguendosi tra uffici, studi professionali, agenzie varie, aree e locali adibiti a deposito stabilimenti industriali e laboratori artigianali, esposizione/vendita mobili, automezzi, natanti e per ciascuna di queste distinte aree erano state indicate le superfici, le tariffe applicate e le tasse dovute. La Corte ha rilevato che era agevole pure l’individuazione, da parte della contribuente proprietaria dei locali stessi, delle aree escluse dalla tassazione per differenza fra il totale complessivo dei vari locali dello stabilimento pari a mq 5.051,58 e la superficie di quelli tassati.
9.7. Pertanto l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è stato condivisibilmente ritenuto esaustivo dalla Corte territoriale.
10. Parimenti infondata è la seconda doglianza.
10.1. La tesi secondo la quale il Comune ha ritenuto irrilevante l’omessa preventiva denuncia, per aver espunto altre aree, è smentita dalla stessa adozione dell’avviso di accertamento con il quale sono state tassate ulteriori superfici di proprietà della società da questa non denunciate, con la conseguente inutilità dell’eventuale successiva dimostrazione dell’esistenza di superfici produttive di rifiuti speciali autosmaltiti.
10.2. Le affermazioni della Commissione tributaria regionale sono conformi all’orientamento consolidato di questa Corte, che, come già statuito con riferimento alla TARSU, ha ribadito i seguenti principi:
– il presupposto impositivo della tassa è costituito dalla disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, la tassa è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con una presunzione iuris tantum di produttività che può essere superata solo dalla prova contraria del detentore dell’area (Cass. 6551/20; 14037/19; 18054/16; 19173/04; 19459/03);
– l’esenzione dal tributo (tarsu) (d. lgs. n. 507/1993, art. 62, c. 3) è correlata a «quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti» (v. Cass. n. 29265/2025, Cass. n. 21250/17; Cass. n. 16858/14; Cass. n.5377/12), a condizione che i produttori (tenuti a provvedere a proprie spese) «ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»;
– l’onere della prova grava sul contribuente che intende ottenere l’esenzione: ciò perché, sebbene spetti all’amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria (nella specie, l’occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull’interessato (oltre all’obbligo di denuncia ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 70) un onere d’informazione, al fine di ottenere l’esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. 2623/2023; 10634/2019; 21250/2017, cit.; 17622/2016; 16858/2014; 11351/2012; 3756/2012; 775/2011; 17599/2009; 13086/2006; 17703/2004).
10.3. Questa Corte ha più volte ribadito che sia le deroghe alla tassazione che le riduzioni delle superfici e tariffarie non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione (ex multis, Cass. 8845/2025; 9032/2023; 8753 e n. 8754 del 2023; 21490/2022; 11130/2021; 8335/2021; 4602/2018; 21250/2017, cit.; 16235/2015; 2202/2011; 17381/2010). Va inoltre aggiunto che l’obbligo, gravante sul contribuente, di denunciare non solo la impossibilità di produrre rifiuti, ma anche l’estensione dell’area in cui i rifiuti non si producono, non costituisce mero adempimento formale, ma una condizione essenziale per beneficiare dell’esenzione, essendo la prescrizione chiaramente dettata allo scopo di porre l’amministrazione nelle condizioni di effettuare tempestivamente i riscontri e le verifiche indispensabili per accertare l’esistenza dei presupposti di fatto per la concessione del beneficio dell’esclusione dall’imposizione (Cass. 8595/2025; 11130/2021, cit.; 22891/17; 22020/2004).
10.4. Ed è quanto accaduto nel caso di specie, in cui, pacifica l’omissione dell’onere dichiarativo, la ricorrente si duole che il giudice di appello abbia considerato le superfici rilevate nel contraddittorio con la società e non anche eventuali aree produttive di rifiuti speciali non preventivamente denunciate all’ente comunale.
10.5. Tali circostanze sono, tuttavia, come perspicuamente evidenziato nella sentenza impugnata, inconferenti, alla luce del principio secondo cui il contribuente, tenuto a fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree improduttive di rifiuti, non potendo – a tal fine – servirsi di altri strumenti per sopperire ad una dichiarazione mai presentata ed alla prova dello smaltimento attraverso
appositi moduli (in termini, Cass. 2623/2023; cfr. Cass. 8595/2025, in materia Tari).
11. Il terzo motivo di ricorso non può avere seguito.
11.1. La parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito o di merito per rigetto (espresso od implicito) deve spiegare appello incidentale per devolvere alla cognizione del giudice superiore la questione rispetto alla quale ha maturato una posizione di soccombenza teorica. Infatti, non può limitarsi alla mera riproposizione di detta questione, che è sufficiente nei soli casi in cui non vi è la necessità di sollevare una critica nei confronti della sentenza impugnata, ovvero nelle ipotesi di legittimo assorbimento (Cass. 15/07/2021, n. 20315; Cass. n. 14534 del 06/06/2018 32051 del 09/12/2025).
Correttamente, quindi, la CTR ha ritenuto necessario l’appello incidentale da parte della contribuente, avendo il primo giudice escluso il difetto di motivazione con riferimento all’individuazione dei beni tassati.
12. Il quarto motivo di ricorso è infondato.
12.1. Il giudice dell’appello ha ritenuto l’avviso motivato perché rappresentativo delle maggiori superfici, della maggiore imposta dovuta con l’indicazione della tariffa e delle addizionali applicate, gli elementi identificativi dell’immobile, gli interessi e le sanzioni applicate, così reputandolo idoneo a rendere intellegibili i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria, posta anche la semplicità del procedimento logico che in questi casi caratterizza la determinazione del tributo in esame, il cui ammontare viene determinato moltiplicando la tariffa per la superficie tassata ( Cass. n. 29/07/2025, n. 21872; Cass. n. 20620/2020; Cass. n. 22470/2019).
12.2. In ogni caso, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio) ” e “la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Cass. civ. SU n° 20867/20).
12.3. Nel caso che qui interessa, il decidente ha esaminato il contenuto dell’avviso opposto e della documentazione prodotta nel giudizio a suffragio della tesi sostenuta dall’ente impositore, al fine di valutare l’adeguatezza motivazione dell’atto impositivo.
13. Il quinto motivo è invece fondato.
13.1. Alla tassa in questione si applica il comma 161 dell’art. 1 I. n. 296 del 2006, ove è previsto che «Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati». Come appena evidenziato, ai fini dell’applicazione della tassa in esame, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione all’inizio dell’occupazione (o della detenzione) e non deve ripresentarla ogni anno, a meno che non intervengano variazioni che incidano sull’ammontare del tributo. in applicazione dell’art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993, i soggetti passivi dell’imposta devono presentare, «entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione», denuncia unica dei locali e delle aree tassabili (e, nello stesso termine, devono provvedere a denunciare ogni variazione che influisce sull’importo della tassa dovuta).
L’espressione «entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione», secondo l’orientamento precedente, riguarda sempre e comunque l’anno successivo a quello relativo alla tassa da pagare. Ciò significava che, a prescindere dal momento in cui, nell’anno di riferimento, ha inizio l’occupazione (o detenzione), la denuncia dovesse essere presentata entro il 20 gennaio dell’anno successivo. Di conseguenza, era a partire da tale data che iniziava a decorrere, per l’ente impositore, il termine di decadenza previsto dall’art. 1, comma 161, I. n. 296 del 2006 (così Cass., Sez. 5, n. 17219/2018 per un precedente specifico; conf. Cass., Sez. 5, n. 27578/2018; Cass., Sez. 5, n. 17219/2018; Cass., Sez. 5, n. 1984/2018; Cass., Sez. 5, n. 22894/2017; Cass., Sez. 5, n. 18499/2017; Cass., Sez. 5, n. 11675/2017; Cass. 14297/26; 15798/2025; 6932/24; 7824/24; 19551/24; 19531/2022; 18070/2021).
13.2. Tuttavia, secondo l’orientamento maggioritario, di recente ribadito, il tenore letterale della disposizione sull’obbligo di denuncia contenuta nell’art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, secondo cui la denuncia dei locali ed aree tassabili va presentata al Comune entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, impone di differenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva; nel primo caso, il termine di decadenza di cui all’art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006 decorre dall’anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell’anno successivo (cfr., di recente, Cass. n. 14297/2026, Sez. 5, Sentenza n. 19531 del 17/06/2022; Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2016, n. 12795; Cass., Sez. 5, 3 novembre 2016 n. 22224; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2019, n. 3058; Cass., Sez. 6-5, 29 aprile 2020, n. 8275; Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2020, n. 28255; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2021, n. 17874; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2021, n. 18070).
13.3. Laddove il legislatore avesse inteso postergare il momento dichiarativo «all’anno successivo» l’avrebbe espressamente previsto, così come è avvenuto, ad esempio, con l’art. 10, comma 4, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, che, in tema di ICI, dispone che «i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, … entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio» cioè l’anno successivo a quello oggetto di imposizione (Cass., Sez. 5, 3 novembre 2016, n. 22224). E’ stato così disatteso l’orientamento ormai minoritario di questa Corte, secondo il quale l’espressione «entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione» riguarda, sempre e comunque, l’anno successivo a quello relativo alla tassa da pagare, con il corollario che, a prescindere dal momento in cui, nell’anno di riferimento, ha inizio l’occupazione (o detenzione), la denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio dell’anno successivo, iniziando a decorrere da tale data, per l’ente impositore, il termine di decadenza previsto dall’art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (cfr. Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n 27578; Cass., Sez. 6^-5, 2 luglio 2018, n. 17219; Cass., Sez. 5^, 7 ottobre 2020, n. 22900; Cass. n. 7824/2024; Cass.n. 14297/2026).
13.4. Orbene, nel caso in esame è incontroverso che l’occupazione fosse iniziata prima del 20/1/2011, con la conseguenza che il quinquennio rilevante, ai fini della decadenza, maturava il 31/12/2016, sicché l’avviso di accertamento è stato notificato dall’ente impositore al contribuente il 27/12/2017, ben oltre il termine previsto dall’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
13.5. Ne consegue che, con riferimento all’anno 2011, la notifica dell’atto impositivo è da ritenersi tardiva.
14. L’ultimo mezzo di ricorso è manifestamente inammissibile sia perché proposto con la tecnica cd. mista, censurando la sentenza sia per violazione di legge che per omesso esame ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., sia perché si pone in netto contrasto con l’accertamento fattuale disposto dal giudice d’appello, secondo cui l’avviso di accertamento è relativo a superfici tassabili ulteriori rispetto a quelle denunciate.
14.1. La censura è volta a sollecitare alla Corte il riesame delle risultanze probatorie in modo da appurare l’imputazione del pagamento alle aree individuate dal Comune con l’atto impositivo. Così argomentando la società ricorrente non deduce alcun vizio di violazione di legge, che consiste nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (c.d. vizio di sussunzione) e postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, ma critica la ricostruzione del fatto materiale e rimette in discussione l’esame e la valutazione fattane dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 9097 del 07/04/2017; Cass., n. 6035 del 13/03/2018). Così argomentando, la società allega un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015).
14.2. Quindi il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011).
15. In conclusione, deve essere accolto il quinto mezzo di ricorso, dichiarato inammissibile l’ultimo motivo di ricorso e respinti gli altri; la sentenza deve essere cassata con conseguente accoglimento dell’originario ricorso della società limitatamente all’eccezione di decadenza dal potere impositivo per l’annualità 2011. Sussistono i presupposti, tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso, per la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
accoglie il quinto motivo di ricorso, dichiara inammissibile il sesto e rigetta gli altri e, decidendo nel merito, accoglie parzialmente l’originario ricorso della società limitatamente all’annualità di imposta 2011.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 10 settembre 2026.