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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto del lavoro Numero: 27346 | Data di udienza: 16 Settembre 2026

DIRITTO DEL LAVORO – Imprenditore dichiarato fallito – Stato passivo – Esecutività – Accertamento in sede fallimentare di esistenza ed ammontare del credito in favore del dipendente – INPS – Subentro nel debito del datore di lavoro – Contestazione dell’assoggettabilità alla procedura concorsuale – Esclusione – Fondo di garanzia – TFR e crediti di lavoro – Vincolatività per il Fondo di Garanzia del decreto di ammissione allo stato passivo.


Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: 4^ LAVORO
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 20 Ottobre 2026
Numero: 27346
Data di udienza: 16 Settembre 2026
Presidente: ESPOSITO
Estensore: SARRACINO


Premassima

DIRITTO DEL LAVORO – Imprenditore dichiarato fallito – Stato passivo – Esecutività – Accertamento in sede fallimentare di esistenza ed ammontare del credito in favore del dipendente – INPS – Subentro nel debito del datore di lavoro – Contestazione dell’assoggettabilità alla procedura concorsuale – Esclusione – Fondo di garanzia – TFR e crediti di lavoro – Vincolatività per il Fondo di Garanzia del decreto di ammissione allo stato passivo.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 4^, 20 Ottobre 2026 (ud. 16/09/2026), Ordinanza n. 27346

 

DIRITTO DEL LAVORO – Imprenditore dichiarato fallito – Stato passivo – Esecutività – Accertamento in sede fallimentare di esistenza ed ammontare del credito in favore del dipendente – INPS – Subentro nel debito del datore di lavoro – Contestazione dell’assoggettabilità alla procedura concorsuale – Esclusione.

L’esecutività dello stato passivo che abbia accertato in sede fallimentare l’esistenza e l’ammontare d’un credito (nel caso ivi all’attenzione, per trattamento di fine rapporto) in favore del dipendente dell’imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi dell’art. 2 della L. 29 maggio 1982, n. 297, il subentro dell’INPS nel debito del datore di lavoro insolvente, senza che l’istituto previdenziale possa contestare l’assoggettabilità alla procedura concorsuale e l’accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il profilo dell’an e del quantum debeatur. (Mass. Pa. Co.)

 

DIRITTO DEL LAVORO – Fondo di garanzia – TFR e crediti di lavoro – Vincolatività per il Fondo di Garanzia del decreto di ammissione allo stato passivo.

In caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini della nascita dell’obbligazione del Fondo di Garanzia gestito dall’INPS, di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, non è sufficiente che il credito relativo alle ultime tre mensilità sia stato ammesso al passivo della procedura concorsuale, ma occorre accertare autonomamente la ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dai quali discende l’obbligo di tutela assicurativa, né, a seguito di tale ammissione, dalla natura autonoma e dal carattere previdenziale della prestazione deriva l’impossibilità per l’INPS di contestare la ricorrenza degli elementi interni alla fattispecie previdenziale. (Mass. Uff.)

(Accoglie con rinvio il ricorso promosso avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 402/2023) Pres. ESPOSITO, Rel. SARRACINO


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 4^, 20 Ottobre 2026 (ud. 16/09/2026), Ordinanza n. 27346

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 24827-2023 proposto da:
MARCONI, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO PULIDORI;

– ricorrente –

CONTRO

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 402/2023 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 01/06/2023 R.G.N. 244/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2026 dal Consigliere Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato le domande proposte da Marconi nei confronti dell’INPS aventi ad oggetto il pagamento, a carico del predetto ente previdenziale, quale gestore del Fondo di garanzia, del TFR e degli ulteriori crediti a lui dovuti dalla società fallita, Gigio nero snc.

2. Propone ricorso per cassazione il lavoratore con un unico motivo.

3. Resiste con controricorso l’INPS.

4. Marconi deposita altresì memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. è denunziata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della l. n. 297 del 1982, nonché dell’art. 2 della l. n. 80 del 1992 n. 297. Il lavoratore, premette che, in virtù delle norme innanzi richiamate, i presupposti per l’accoglimento della domanda di pagamento rivolta all’INPS del TFR e delle ultime tre mensilità sono: a) l’insolvenza del datore (nella specie pacificamente risultante dal suo fallimento); b) l’ammissione dei crediti allo stato passivo della procedura dichiarato esecutivo; c) la tempestiva domanda al Fondo.

Aggiunge che nello specifico detti presupposti sono incontroversi e che il rigetto della domanda da parte della Corte di Appello di Firenze è conseguenza della ritenuta possibilità di rimettere in discussione, nell’autonomo giudizio previdenziale, l’accertamento della subordinazione e dei crediti del lavoratore effettuato in sede di ammissione allo stato passivo (nello specifico in virtù della sentenza del Tribunale di Livorno n. 325 del 2018). Tanto in ragione della affermata non vincolatività per l’ente previdenziale del provvedimento esecutivo di ammissione allo stato passivo.

Di contro, Marconi sostiene l’erroneità di detta ricostruzione, ritenuta frutto di un fallace richiamo alla giurisprudenza di legittimità e ai principi da essa affermati.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Va premesso che la Corte territoriale ha rigettato le domande proposte del lavoratore affermando che <<l’ammissione allo stato passivo non vincola l’Inps che ben può contestare la pretesa nel merito per quanto riguarda l’accesso al Fondo di garanzia: Cass. n. 31128/2019 (…)>>.

4. Giova, ai fini della compiuta disamina della questione all’attenzione, dar conto dei principi affermati da questa Corte, che il Collegio intende ribadire.

5. Va qui innanzi tutto riaffermato il principio (cfr. Cass. n. 24231/2014 e successive conformi), secondo cui l’esecutività dello stato passivo che abbia accertato in sede fallimentare l’esistenza e l’ammontare d’un credito (nella caso ivi all’attenzione, per trattamento di fine rapporto) in favore del dipendente dell’imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi dell’art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il subentro dell’INPS nel debito del datore di lavoro insolvente, senza che l’istituto previdenziale possa contestare l’assoggettabilità alla procedura concorsuale e l’accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il profilo dell’an e del quantum debeatur.

Insomma la definitiva esecutività dello stato passivo, da cui risulti un credito (nella specie, il TFR e le ultime tre mensilità della retribuzione) in favore del dipendente dell’imprenditore dichiarato fallito, vincola, a prescindere dalla partecipazione alla procedura concorsuale, l’Inps al subentro nel debito del datore di lavoro insolvente, posto che l’art. 2 della l. n. 297 del 1982 ha la finalità di garantire i crediti insoddisfatti dei lavoratori e di evitare loro ulteriori e defatiganti accertamenti (cfr. Cass. n. 9231/2010, Cass. n. 24231/2014 e Cass. n. 24730/2015).

Detti principi vanno qui confermati e questo Collegio si riporta alle motivazioni delle pronunzie innanzi richiamate facendole proprie anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., ricordato breviter che la vincolatività per il Fondo del decreto esecutivo di ammissione allo stato passivo è stata da questa Corte affermata quale conseguenza della qualificazione del fenomeno di subentro del Fondo, quale successione ex lege, di detto ente nella posizione del debitore fallito (cfr. in tal senso anche Cass. n. 7604/2003).

A differenza di quanto ritenuto nella sentenza impugnata, le affermazioni compiute da questa Corte e qui condivise negli arresti innanzi ricordati non sono affatto scalfite dall’ordinanza Cass. n. 31128/2019 richiamata in motivazione dalla Corte territoriale e dalle successive conformi (si veda, da ultimo, Cass. 8275/2019).

Nell’arresto innanzi richiamato, infatti, è ribadito, invero, un principio di tenore diverso e non in contrasto con quanto innanzi riaffermato, ovvero la possibilità per l’ente previdenziale di contestare la ricorrenza degli elementi interni alla sola fattispecie previdenziale.

Tanto, aggiunge il Collegio, in piena armonia con l’autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo. La pronunzia innanzi citata risulta, infatti, così massimata: <<in caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini della nascita dell’obbligazione del Fondo di Garanzia gestito dall’INPS, di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, non è sufficiente che il credito relativo alle ultime tre mensilità sia stato ammesso al passivo della procedura concorsuale, ma occorre accertare autonomamente la ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dai quali discende l’obbligo di tutela assicurativa, né, a seguito di tale ammissione, dalla natura autonoma e dal carattere previdenziale della prestazione deriva l’impossibilità per l’INPS di contestare la ricorrenza degli elementi interni alla fattispecie previdenziale>>.

6. In definitiva, nell’ordinanza Cass. n. 31128/2019 (e successive conformi) è solo ribadito, in conformità con la lettera dell’art. 2 l. n. 207 del 1982, che non è sufficiente la mera ammissione allo stato passivo per il riconoscimento del diritto, occorrendo anche la ricorrenza di tutti gli altri presupposti interni alla (sola) fattispecie previdenziale.

7. Conclusivamente il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata, con rinvio, per nuovo esame, alla medesima Corte di Appello, in diversa composizione, che si atterrà ai principi innanzi enunziati, provvedendo altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo esame, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 settembre 2026.

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