DIRITTO DEL LAVORO – Società a responsabilità limitata – Socio partecipante con abitualità e prevalenza al lavoro aziendale – Iscrizione alla gestione commercianti – Risulta tenuto – Contributo annuo dovere di versamento – Misura – Parte di reddito d’impresa dichiarato dalla società a fini fiscali – Imputazione reddito al lavoratore – Prova – Onere – A carico dell’ Ente creditore.
Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: 4^ LAVORO
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 20 Ottobre 2026
Numero: 27343
Data di udienza: 16 Settembre 2026
Presidente: ESPOSITO
Estensore: SARRACINO
Premassima
DIRITTO DEL LAVORO – Società a responsabilità limitata – Socio partecipante con abitualità e prevalenza al lavoro aziendale – Iscrizione alla gestione commercianti – Risulta tenuto – Contributo annuo dovere di versamento – Misura – Parte di reddito d’impresa dichiarato dalla società a fini fiscali – Imputazione reddito al lavoratore – Prova – Onere – A carico dell’ Ente creditore.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sezione 4^ (lavoro), 20 Ottobre 2026 (ud. 16/09/2026), Ordinanza n. 27343
DIRITTO DEL LAVORO – Società a responsabilità limitata – Socio partecipante con abitualità e prevalenza al lavoro aziendale – Iscrizione alla gestione commercianti – Risulta tenuto – Contributo annuo dovere di versamento – Misura – Parte di reddito d’impresa dichiarato dalla società a fini fiscali – Imputazione reddito al lavoratore – Prova – Onere – A carico dell’ Ente creditore.
Il socio che partecipi con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale di una società a responsabilità limitata e sia perciò tenuto a iscriversi alla gestione commercianti deve versare un contributo annuo commisurato alla parte di reddito di impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuita al lavoratore in ragione della sua quota di partecipazione societaria e dal lavoratore dichiarata ai fini IRPEF. Grava, peraltro, sull’ente creditore l’onere di provare l’imputazione del reddito al lavoratore e dunque il sorgere dell’obbligo di dichiarare tale reddito ai fini IRPEF, in virtù dell’avvenuta percezione degli utili o dell’opzione della società per l’imputazione “per trasparenza” ai sensi degli artt. 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (Mass. Pa Co.)
(Accoglie il ricorso promosso avverso la sentenza del CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 128/2021) Pres. ESPOSITO, Rel. SARRACINO
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.4^ (lavoro), 20 Ottobre 2026 (ud. 16/09/2026), Ordinanza n. 27343SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 19134-2021 proposto da:
Sa.Mi., rappresentato e difeso dall’avvocato RA.SO.;
– ricorrente –
CONTRO
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ed S.C.C.I.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 128/2021 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 12/02/2021 R.G.N. 454/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2026 dal Consigliere Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di Appello di Salerno, in accoglimento del gravame proposto da INPS-SCCI, rigettava il ricorso proposto da Sa.Mi., socio unico ed amministratore della Srl Sa.Mi., avente ad oggetto l’opposizione a due avvisi di addebito (n. (Omissis) e n. (Omissis)) per omesso versamento di contributi IVS – gestione commercianti a percentuale, sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2012.
2. Il contribuente indicato in epigrafe propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, depositando altresì memoria.
3. INPS ed SCCI restano intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo Sa.Mi. lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 3-bis del D.L. n. 384 del 1992, convertito con modif. con la L. n. 438 del 1992, nonché la violazione dell’art. 2697 c.c.
Il contribuente denunzia che nella sentenza di appello non è stata fatta corretta applicazione della normativa sul calcolo del reddito imponibile ai fini previdenziali e, in particolare, dell’art. 3-bis del D.L. n. 384 del 1992, cit. oltre che delle regole sul riparto dell’onere della prova.
Sostiene l’erroneità della pronunzia impugnata nella parte in cui afferma l’operatività di una presunzione di distribuzione degli utili nelle Srl unipersonali, onerando il contribuente della prova della diversa destinazione, con violazione dell’art. 2697 c.c.
Evidenzia che in tal modo si applica la disciplina ed il regime delle cd. società di trasparenza, non opzionato dalla Srl Sa.Mi.
Rimarca che la base imponibile contributiva deve essere individuata – quanto agli utili – tenendo conto solo di quelli effettivamente distribuiti in applicazione del principio generale secondo cui i contributi previdenziali si pagano in base al reddito effettivamente percepito dalla persona fisica.
Rappresenta di aver regolarmente denunziato, mediante presentazione della dichiarazione dei redditi, gli utili effettivamente percepiti.
2. Con il secondo mezzo è denunziata la violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell’art. 30, comma 14, D.L. n. 78 del 2010, conv. con L. n. 122 del 2010, e dell’art. 25 del D.Lgs. n. 46 del 1999.
È censurata la sentenza di appello nella parte in cui afferma: “inammissibile la riproposizione dell’eccezione di decadenza, in quanto parte appellata, limitandosi a riproporre le deduzioni di primo grado non ha neppure in questa sede indicato gli specifici riferimenti temporali dell’eccezione – che quindi non è stata specificamente dedotta, limitandosi ad un’allegazione astratta in diritto, e rimettendo, inammissibilmente al giudice di secondo grado la ricerca dei riferimenti concreti della fattispecie”.
Deduce il ricorrente – di converso – di aver, sin dal giudizio di prime cure, dedotto e precisato che, ai sensi della normativa vigente (art. 30, comma 14, D.L. n. 78 del 2010, conv. con L. n. 122 del 2010 e dell’art. 25 del D.Lgs. n. 46 del 1999), l’ente previdenziale avrebbe dovuto formare, a pena di decadenza, gli avvisi di addebito entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della scadenza dei contributi, termini non rispettati perché la richiesta di pagamento è stata effettuata dall’Inps mediante avvisi di addebito formati il 29.2.2019 e notificati l’11.3.2019 ben oltre il termine di decadenza del 31 dicembre 2014 ovvero il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di scadenza del versamento.
3. Con il terzo motivo è denunziato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È ancora lamentato sotto questo diverso profilo, il mancato esame della sollevata eccezione di decadenza.
4. Il ricorso va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
4.1. Per ragioni di ordine logico, in via preliminare, vanno esaminati i motivi secondo e terzo che, sebbene sotto profili diversi, pongono la questione del mancato esame dell’eccezione di decadenza dall’iscrizione a ruolo.
Essi, in disparte i profili di inammissibilità da cui è viziato il terzo motivo stante l’erronea deduzione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sono fondati.
Infatti, premessa l’autosufficienza dei motivi (in particolare del secondo) e la possibilità di esame delle questioni poste in virtù della sufficienza dei dati fattuali emergenti dalla stessa sentenza impugnata, osserva il Collegio, che alcuna genericità viziava la deduzione dell’eccezione di decadenza che avrebbe dovuto, quindi, essere vagliata dalla Corte territoriale.
Ciò posto, sottolinea il Collegio, in adesione al costante insegnamento di questa Corte, che: in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’ente previdenziale, valendo gli stessi principi che regolano l’opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 12025/2019).
Nel medesimo senso si era del resto pronunziata questa Corte anche in precedenza (cfr. Cass. n. 3486/2016): in detto arresto avendo – del pari – rimarcato che in tema di riscossione dei contributi previdenziali, l’opposizione alla cartella esattoriale introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il rapporto previdenziale, sicché – pur se intervenuta la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo dei crediti e pur non potendo più avvalersi l’INPS del suddetto titolo esecutivo – l’Ente previdenziale può chiedere la condanna all’adempimento nel medesimo giudizio.
Più di recente, Cass. n. 1558/2020 ha altresì ricordato che l’azione proposta contro l’iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali, prima di una intimazione di pagamento, è una opposizione alla esecuzione, quindi una ordinaria azione di accertamento negativo del credito, a cognizione piena, sicché la ritenuta decadenza dall’iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva nell’ an e nel quantum, seppur l’ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell’opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell’obbligazione e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell’opponente al pagamento del credito di cui alla cartella.
4.1.1. Tutto ciò premesso la questione della decadenza dovrà quindi essere esaminata dal giudice del rinvio (cfr. innanzi), qui ribadito che detto esame e l’eventuale accoglimento dell’eccezione non esimerà la Corte territoriale dalla verifica della fondatezza nel merito della pretesa contributiva.
4.2. In ordine al primo motivo di ricorso, i dati fattuali della pronunzia impugnata danno conto che l’oggetto del contendere concerne contributi IVS – gestione commercianti, eccedenti il cd. minimale, relativi all’anno 2012, richiesti a Sa.Mi., socio amministratore della società unipersonale Srl Sa.Mi.
4.3. Sul punto, va ricordato e condiviso quanto da questa Corte già statuito, ovvero che in tema di contributi previdenziali, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, se si limita ad esercitare l’attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell’opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (cfr. Cass. n. 10426/2018).
Ebbene, nella fattispecie qui all’attenzione il contribuente non contesta l’avvenuta iscrizione alla Gestione commercianti, quindi la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, quanto piuttosto la determinazione della base imponibile e, quindi, la misura dei contributi.
4.4. Il thema decidendum è se, in assenza di qualsivoglia accertamento nella sentenza impugnata sull’applicazione del regime cd. di trasparenza – ovvero quel regime regolato dagli artt. 115-116 del TUIR che consente alla società di capitali unipersonali di non pagare l’IRES sui propri utili, imputando invece il reddito direttamente al singolo socio – la base imponibile vada calcolata tenendo conto solo degli utili distribuiti o, invece, come affermato nella sentenza impugnata, di tutti gli utili.
4.5. La questione è stata recentemente affrontata da questa Corte nella sentenza n. 25377/2026 al cui percorso motivazionale questo Collegio si riporta, facendolo proprio, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in cui sono contenute le seguenti affermazioni di principio: ” il socio che partecipi con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale di una società a responsabilità limitata e sia perciò tenuto a iscriversi alla gestione commercianti deve versare un contributo annuo commisurato alla parte di reddito di impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuita al lavoratore in ragione della sua quota di partecipazione societaria e dal lavoratore dichiarata ai fini IRPEF. Grava, peraltro, sull’ente creditore l’onere di provare l’imputazione del reddito al lavoratore e dunque il sorgere dell’obbligo di dichiarare tale reddito ai fini IRPEF, in virtù dell’avvenuta percezione degli utili o dell’opzione della società per l’imputazione “per trasparenza” ai sensi degli artt. 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917″.
4.6. Alla luce di quanto innanzi, il primo motivo è quindi fondato in entrambe le sue articolazioni, non essendosi la pronunzia impugnata attenuta ai principi innanzi riportati e riaffermati, né quanto alla determinazione della base imponibile ai fini contributivi (essendo stata essa calcolata tenendo conto di tutti gli utili della società anche di quelli non distribuiti, in mancanza qualsivoglia indicazione circa l’adozione del regime di trasparenza), né quanto alle regole di riparto dell’onere della prova.
4.7. Quanto a detto ultimo aspetto, infatti, va riaffermato che il contribuente socio-amministratore della società unipersonale – a differenza di quanto ritenuto nella sentenza impugnata -non è affatto gravato della prova della diversa destinazione degli utili non ripartiti, incombendo sempre sull’INPS-creditore la prova dell’imputazione degli utili al reddito al lavoratore e quindi della misura del proprio credito.
5. Conclusivamente il ricorso va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione, la sentenza impugnata cassata, con rinvio, per nuovo esame, alla medesima Corte di Appello, in diversa composizione, che si atterrà ai principi innanzi enunziati, provvedendo altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo esame, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 settembre 2026.





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