DIRITTO SANITARIO – Responsabilità sanitaria – Mutamento della domanda – Esclusa inammissibilità – Condizione – Considerazione del fatto costitutivo idoneo a delimitare l’ambito dell’indagine – Specificazioni della condotta – Irrilevanti.
Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 22 Ottobre 2026
Numero: 27595
Data di udienza: 11 Dicembre 2025
Presidente: GRAZIOSI
Estensore: CRICENTI
Premassima
DIRITTO SANITARIO – Responsabilità sanitaria – Mutamento della domanda – Esclusa inammissibilità – Condizione – Considerazione del fatto costitutivo idoneo a delimitare l’ambito dell’indagine – Specificazioni della condotta – Irrilevanti.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 3^, 22 Ottobre 2026 (ud. 11/12/2025), Ordinanza n. 27595
DIRITTO SANITARIO – Responsabilità sanitaria – Mutamento della domanda – Esclusa inammissibilità – Condizione – Considerazione del fatto costitutivo idoneo a delimitare l’ambito dell’indagine – Specificazioni della condotta – Irrilevanti.
Nella responsabilità civile sanitaria non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l’attore, dopo avere allegato nell’atto introduttivo che l’errore del sanitario sia consistito nell’imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l’errore sia consistito nell’inadeguata assistenza postoperatoria, dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l’ambito dell’indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente indicate dall’attore, possano avere portata preclusiva, stante l’inesigibilità dell’individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all’esito dell’istruttoria e dell’espletamento di una c.t.u. Infatti, nella interpretazione della domanda giudiziale il fatto deve essere individuato in base a criteri giuridici e non puramente materiali, identificandosi con il titolo della pretesa azionata, in quanto tale ricomprendente tutto ciò che è comunque relativo, strumentale o accessorio alla prestazione dedotta in giudizio come derivante da uno specifico contratto. (Mass. a cura di Pa. Co.)
(Accoglie in parte il ricorso avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 1829/2023) Pres. GRAZIOSI, Rel. CRICENTI
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 3^, 22/10/2026 (ud. 11/12/2025), Ordinanza n. 27595SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6514/2024 R.G. proposto da:
(Omissis), rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO GRACIS
-ricorrente-
CONTRO
AZIENDA U.L.S.S. N. 1 DOLOMITI, rappresentata e difesa dall’avvocato FERDINANDO COPPA
-resistente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 1829/2023 depositata il 14/9/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI:
FATTI DI CAUSA
1.1 (Omissis) si era sottoposta ad intervento chirurgico per l’asportazione di una ernia del disco all’Ospedale di Belluno. Dopo poco tempo avvertiva dolori lombari, che le imponevano un ulteriore intervento chirurgico, poiché l’ernia non era stata adeguatamente rimossa. Da questo intervento sono poi rimasti postumi permanenti.
Conveniva dunque davanti al Tribunale di Belluno l’ASL n. 1 Dolomiti assumendo che i postumi erano da addebitarsi alla inesatta esecuzione dell’intervento chirurgico presso il suddetto Ospedale.
Il Tribunale, con sentenza n.291/2020, rigettava la domanda, dopo aver disposto una consulenza tecnica dalla quale era emerso che, di per sé, l’obesità della paziente non sconsigliava l’intervento, anche se forse rendeva opportuno attendere che la persona dimagrisse. Il Tribunale riteneva che l’obesità rappresentava solo un fattore di rischio, ma non una controindicazione all’intervento.
La (Omissis), ritenendo che il giudice di primo grado avesse travisato il contenuto della consulenza che invece aveva ritenuto imprudente l’intervento su una persona obesa, proponeva appello.
1.2 La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 1829/2023 ha rigettato l’impugnazione sul presupposto che il Tribunale aveva correttamente escluso profili di colpa sia nella esecuzione dell’intervento, sia nella scelta di effettuarlo nonostante l’obesità della persona.
Ha proposto ricorso per cassazione la (Omissis) sulla base di quattro motivi di censura, illustrati anche con memoria. L’ASL n. 1 Dolomiti ha depositato solo memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Va preliminarmente rilevato che, come si è detto innanzi, la ASL ha depositato solo memoria: questa però non è stata notificata, il che esclude che possa valere come ricorso, semmai tardivo (Sez. Un. 10019/2019; Cass. ord. 24835/2017; Cass. 25735/2014; Cass. 22928/2008). Pertanto non può tenersi conto delle argomentazioni in essa contenute.
3.1 Il primo motivo prospetta violazione dell’articolo 132 c.p.c.
La tesi è la seguente.
La Corte di Appello ha preso atto che in origine la censura mossa ai sanitari – e dunque all’ASL – era di non avere adeguatamente eseguito il primo intervento, volto ad asportare l’ernia.
Secondo la ricorrente, la Corte di Appello ha ritenuto non riproposta in secondo grado questa censura, nel senso che ella come appellante avrebbe invece censurato nel gravame l’operato dei sanitari non per avere erroneamente eseguito l’intervento, ma per non averlo differito o non averlo evitato a causa della obesità della paziente.
Al contrario, sostiene ancora la ricorrente, l’originaria doglianza – ossia che l’intervento non fosse stato correttamente eseguito – era stata riproposta pure in appello, a differenza di quanto dichiarato dalla corte territoriale. E detta corte, nell’intendere in modo cosi restrittivo la domanda, non avrebbe neppure adeguatamente motivato il suo asserto che la doglianza originaria non fosse stata riproposta.
3.2 Il motivo, ictu oculi, è fondato.
Nella responsabilità civile sanitaria, infatti, “non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l’attore, dopo avere allegato nell’atto introduttivo che l’errore del sanitario sia consistito nell’imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l’errore sia consistito nell’inadeguata assistenza postoperatoria, dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l’ambito dell’indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente indicate dall’attore, possano avere portata preclusiva, stante l’inesigibilità dell’individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all’esito dell’istruttoria e dell’espletamento di una c.t.u.” (Cass. 10901/2024). Infatti, nella interpretazione della domanda giudiziale ” il fatto deve essere individuato in base a criteri giuridici e non puramente materiali, identificandosi con il titolo della pretesa azionata, in quanto tale ricomprendente tutto ciò che è comunque relativo, strumentale o accessorio alla prestazione dedotta in giudizio come derivante da uno specifico contratto” (Cass. 24656/2024). Il che va plasmato pure dalla natura del fatto, il quale, se è del tutto conoscibile soltanto avvalendosi da esperti, non può pretendersi configurato in completa misura anteriormente all’esperimento della fase istruttoria (cfr., da ultimo, Cass. 284/2026: “In tema di responsabilità sanitaria, l’onere di allegazione dell’attore va commisurato alla concreta possibilità di conoscere gli aspetti tecnici del fatto e può ritenersi soddisfatto quando l’attore assume che la patologia è causalmente correlata alla prestazione sanitaria effettuata, senza necessità di enucleazione o indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici della colpa medica, conosciuti e conoscibili soltanto da esperti del settore, con la conseguenza che, qualora risulti dimostrata – secondo il criterio della preponderanza dell’evidenza – la deviazione causale del danno dalla prestazione sanitaria concretamente resa, la sussistenza del nesso causale può essere affermata anche quando non è possibile individuare, ex ante, lo specifico segmento della prestazione che ha determinato il danno”), e quindi ricade anche sull’esito della consulenza d’ufficio.
Pertanto, nel caso in esame la domanda, come specificata anche alla luce della successiva consulenza tecnica, non risulta nuova o inammissibilmente modificata, alla luce dei principi prima richiamati, e il motivo che lo ha prospettato merita rigetto.
2.- I successivi motivi risultano evidentemente assorbiti dall’accoglimento del primo.
3.- Il ricorso va pertanto accolto, nei termini predetti, e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Si dispone l’oscuramento del nome e dei dati personali della ricorrente, sussistendone i presupposti ex lege.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Venezia.
Dispone ex lege l’oscuramento del nome e dei dati personali della ricorrente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione in data 11 dicembre 2025.