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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 24714 | Data di udienza: 7 Luglio 2026

EDILIZIA E URBANISTICA – Distanze legali – Confine tra fondi – Rapporti di vicinato – Vincolo paesaggistico – Tutela ambientale – Autorizzazione amministrativa – Artt. 892 e 893 c.c. (Segnalazione e massima a cura di Alessandro Zuccarello)


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 2^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 19 Agosto 2026
Numero: 24714
Data di udienza: 7 Luglio 2026
Presidente: CIRILLO
Estensore: OLIVA


Premassima

EDILIZIA E URBANISTICA – Distanze legali – Confine tra fondi – Rapporti di vicinato – Vincolo paesaggistico – Tutela ambientale – Autorizzazione amministrativa – Artt. 892 e 893 c.c. (Segnalazione e massima a cura di Alessandro Zuccarello)



Massima

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 2^, 19 agosto 2026, (ud. 07/07/2026), Sentenza n. 24714

 

EDILIZIA E URBANISTICA – Distanze legali – Confine tra fondi – Rapporti di vicinato – Vincolo paesaggistico – Tutela ambientale – Autorizzazione amministrativa – Artt. 892 e 893 c.c.

In tema di distanze delle piante dal confine, il proprietario del fondo può chiedere l’estirpazione degli alberi piantati dal vicino a distanza inferiore a quella prescritta dagli artt. 892 e 893 c.c., senza che sia necessario accertare una concreta turbativa o un danno. Le norme civilistiche sulle distanze tutelano infatti il fondo in sé. Il proprietario delle piante non può impedire l’estirpazione invocando le norme speciali poste a tutela del paesaggio e dell’ambiente, poiché il vincolo paesaggistico tutela la zona nel suo complesso e non il singolo impianto arboreo; gli eventuali profili autorizzatori rilevano in sede di esecuzione del provvedimento e nei rapporti con l’autorità amministrativa competente.

(Annulla con rinvio il ricorso avverso sentenza n. 1122/2021 del TRIBUNALE di VICENZA) Pres. CIRILLO, Rel. OLIVA, Ric. Cecchin c. Piccoli


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 2^, 19 agosto 2026, (ud. 07/07/2026), Sentenza n. 24714

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 22640-2021 proposto da:
CECCHIN e ZANAROTTI, rappresentati e difesi dall’avv. PAOLO PORTINARI e dall’avv. FABIO FRANCESCO FRANCO ed elettivamente domiciliati nello studio del secondo in ROMA, VIA G. PIERLUIGI DA PALESTRINA n. 19

– ricorrenti –

CONTRO

PICCOLI, rappresentato e difeso dall’avv. NADIA RAFFAELLA PARISE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI n. 29, nello studio dell’avv. MANFREDI BETTONI

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1122/2021 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata in data 01/06/2021;

udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva;

udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott.ssa CLAUDIA PEDRELLI;

uditi l’avv. Fabio Francesco Franco, per parte ricorrente, e l’avv. Manfredi Bettoni, in sostituzione dell’avv. Nadia Raffaella Parise, per parte controricorrente

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato Cecchin e Zanarotti evocavano in giudizio Piccoli, P. Piccoli e Crea innanzi il Giudice di Pace di Vicenza, esponendo di essere proprietari di un terreno a confine con quello dei convenuti e che essi avevano posto a dimora piante a distanza non regolamentare dal confine. Chiedevano quindi condannarsi i convenuti alla estirpazione di dette essenze, a norma dell’art. 894 c.c.

Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda ed eccependo che le piante contestate costituivano un bosco ceduo, come tale esentato dal rispetto delle distanze di cui all’art. 892 c.c. e chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento dell’usucapione del loro diritto a mantenerle nella loro attuale collocazione.

Con sentenza n. 54/2019 il Giudice di Pace rigettava la domanda, ritenendo che le piante costituissero bosco ceduo e fossero quindi esentate dal rispetto della distanza di cui all’art. 892 c.c.

Con la sentenza impugnata, n. 1122/2021, il Tribunale di Vicenza rigettava il gravame proposto dagli odierni ricorrenti avverso la decisione di prime cure, confermandola. In seconde cure P. Piccoli e Crea, costituendosi, davano atto di aver donato la loro quota di comproprietà del terreno a Piccoli, chiedendo di essere estromessi dal giudizio.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Cecchin e Zanarotti, affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso Piccoli, attuale unico proprietario del terreno sul quale sono posti a dimora gli alberi oggetto della domanda originaria.

In prossimità della pubblica udienza, la parte ricorrente ha depositato memoria.

Alla pubblica udienza sono comparsi il P.G., nella persona del sostituto dott.ssa Claudia Pedrelli, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso; l’avv. Fabio Francesco Franco, per parte ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; e l’avv. Manfredi Bettoni, in sostituzione dell’avv. Nadia Raffaella Parise, per la parte controricorrente, che ha invocato invece l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 892 e 894 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché il Tribunale non si sarebbe pronunciata sulla domanda proposta dagli odierni ricorrenti.

Con il secondo motivo, invece, questi ultimi contestano la violazione o falsa applicazione degli artt. 892, 893, 894, 896 c.c., 2 del D. Lgs. n. 227 del 2001, 142 del D. Lgs. n. 142 del 2004 e 31 della Legge Regione Veneto n. 3 del 2013, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe confuso tra la tutela interprivatistica in tema di distanze legali, approntata dal codice civile, e disciplina pubblicistica in materia di tutela del paesaggio e delle zone boschive, regolata da specifiche norme di legge.

Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate.

Il Tribunale ha affermato che l’area su cui insistono le piante oggetto della domanda di estirpazione proposta dagli odierni ricorrenti, è da qualificare come bosco, fondando la propria valutazione sulle risultanze della C.T.U., sul fatto che la gli alberi coprono oltre il 30% della superficie, che le aree a giardino e prato hanno superficie inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza minore di 20 metri e dunque sono da assimilare a bosco, e che la zona confina con il sito tutelato dei Colli Berici. Ha quindi ritenuto di non poter accogliere la domanda di estirpazione degli odierni ricorrenti, poiché, trattandosi di bosco vincolato, ogni intervento necessita di idonea autorizzazione amministrativa (cfr. pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata).

Motivando in tal guisa, il giudice del gravame ha del tutto trascurato di pronunciarsi sui motivi di appello, e sulla domanda introdotta in prime cure dagli odierni ricorrenti, senza esaminarla nel merito, ma limitando la propria disamina alla verifica dell’esistenza di normative vincolistiche, il cui contenuto peraltro neppure viene adeguatamente chiarito. Manca, nella decisione impugnata, qualsiasi valutazione sulla fondatezza della domanda di estirpazione, sulla tipologia delle essenze esistenti sul terreno di proprietà Piccoli, sulla disciplina in tema di distanze ad esse applicabile, sulla eventuale portata derogatoria che, rispetto alla norma codicistica, può spiegare la legislazione, statale e regionale, in tema di tutela del paesaggio e delle aree boschive. Nonché sulla domanda di condanna del convenuto ad eseguire comunque la potatura delle essenze a distanza irregolare dal confine, formulata da parte attrice per il caso in cui fosse accertata l’impossibilità di procedere alla loro estirpazione.

Si impone, di conseguenza, un nuovo esame della fattispecie, che parta dalla disamina della tipologia di essenze in contestazione, verifichi la loro effettiva collocazione rispetto al confine, individui la distanza rispetto ad esso applicabile, sulla base delle norme previste dal codice civile e dalle eventuali norme ulteriori contenute nelle leggi statali e regionali applicabili al caso specifico, e giunga ad una effettiva pronuncia sulla fondatezza e sulla accoglibilità, o meno, della domanda originaria.

Con il terzo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione o falsa applicazione degli artt. 892, 893, 894, 896 c.c., 2 del D. Lgs. n. 227 del 2001, 142 del D. Lgs. n. 142 del 2004 e 31 della Legge Regione Veneto n. 3 del 2013, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice di seconde cure avrebbe erroneamente qualificato le piante esistenti sul terreno del Piccoli come bosco ceduo, in contrasto con le risultanze documentali.

Con il quarto motivo, ancora, i ricorrenti si dolgono dell’omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché il giudice di seconda istanza avrebbe trascurato di considerare che la fascia alberata esistente sul terreno del Piccoli ha una larghezza inferiore a 20 metri e quindi non può essere considerata come bosco.

Con il quinto ed ultimo motivo, infine, i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 892, 893, 894, 896 c.c., 2 del D. Lgs. n. 227 del 2001, 142 del D. Lgs. n. 142 del 2004 e 31 della Legge Regione Veneto n. 3 del 2013, nonché dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato l’area come bosco, anziché come giardino.

Le censure sono assorbite dall’accoglimento dei primi due motivi del ricorso.

Il giudice del rinvio dovrà infatti procedere ad un rinnovato scrutinio della fattispecie, tenendo conto dei principi e delle norme previste dal codice civile in tema di rapporti di vicinato e di distanze delle essenze arboree dal confine tra i fondi, con particolare riferimento agli artt. 892 e 893 c.c.

A tal riguardo, il giudice del rinvio dovrà tener conto del principio secondo cui “In base all’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 892, 893 e 894 c.c., il proprietario del fondo può chiedere l’estirpazione degli alberi posti nel fondo del vicino a distanza minore di quella di legge, a prescindere dalla valutazione dell’esistenza di un’effettiva turbativa; la finalità delle citate norme, infatti, è quella di salvaguardare il fondo in sé, indipendentemente dalle sue particolari caratteristiche o esigenze, sicché il compito del giudice di merito è limitato alla verifica del rispetto della distanza prescritta, senza doversi estendere a indagare la concreta esistenza del danno” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15236 del 09/06/2008, Rv. 603531).

Va infatti ribadito che “Chi pianti alberi in violazione delle distanze dal confine previste dall’art.892 cod. civ. non può invocare, per impedire la loro estirpazione, le leggi speciali che tutelano, nell’interesse pubblico, il paesaggio e l’ambiente, perché il relativo vincolo è volto a proteggere una determinata zona nel suo complesso, non già un determinato tipo di piante, né tanto meno gli alberi impiantati in un determinato fondo, dovendosi d’altro canto, considerare che, quando pure il vincolo paesaggistico non tollerasse la perdita degli alberi, relativo problema verrebbe in rilievo soltanto in sede di esecuzione della sentenza e si dovrebbe risolvere sulla base del giudizio tecnico riservato alla competente autorità amministrativa preposta all’osservanza del vincolo” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15882 del 28/07/2005, Rv. 583409).

In definitiva, dunque, vanno accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso, con assorbimento dei restanti.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata al Tribunale di Vicenza, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbiti i restanti.

Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Vicenza, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 7 luglio 2026.

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