FAUNA E FLORA – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche – AREE PROTETTE – Zone di protezione speciale – Art. 6, par. 3 – Opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto che possa pregiudicare un sito protetto tenendo conto degli obiettivi di conservazione di tale sito – Esclusione di talune categorie di attività, di piani o di progetti dall’obbligo di effettuare un’opportuna valutazione.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 4^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 22 Ottobre 2026
Numero: C‑548/25
Data di udienza:
Presidente: Jarukaitis
Estensore: Kornezov
Premassima
FAUNA E FLORA – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche – AREE PROTETTE – Zone di protezione speciale – Art. 6, par. 3 – Opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto che possa pregiudicare un sito protetto tenendo conto degli obiettivi di conservazione di tale sito – Esclusione di talune categorie di attività, di piani o di progetti dall’obbligo di effettuare un’opportuna valutazione.
Massima
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 4^, 22 ottobre 2026 Sentenza C‑548/25
FAUNA E FLORA – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche – AREE PROTETTE – Zone di protezione speciale – Art. 6, par. 3 – Opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto che possa pregiudicare un sito protetto tenendo conto degli obiettivi di conservazione di tale sito – Esclusione di talune categorie di attività, di piani o di progetti dall’obbligo di effettuare un’opportuna valutazione.
L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che, esso osta a una normativa nazionale che esonera dall’obbligo di procedere a un’opportuna valutazione talune categorie di piani o di progetti sulla base di criteri e di soglie previamente stabiliti, qualora questi ultimi non consentano di escludere, in modo certo, sulla base di elementi oggettivi, che tali piani o tali progetti possano, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, avere effetti significativi su una zona speciale di conservazione.
Pres. Jarukaitis, Rel. Kornezov, Ric. Dryade vzw c. Stad Peer, rappresentata dalla giunta comunale
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 4^, 22 ottobre 2026 Sentenza C‑548/25SENTENZA
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 4^, 22 ottobre 2026 Sentenza C‑548/25
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
22 ottobre 2026
« Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Zone di protezione speciale – Articolo 6, paragrafo 3 – Opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto che possa pregiudicare un sito protetto tenendo conto degli obiettivi di conservazione di tale sito – Esclusione di talune categorie di attività, di piani o di progetti dall’obbligo di effettuare un’opportuna valutazione »
Nella causa C‑548/25,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Raad voor Vergunningsbetwistingen (Consiglio per il contenzioso in materia di autorizzazioni, Belgio), con decisione del 31 luglio 2025, pervenuta in cancelleria il 14 agosto 2025, nel procedimento
Dryade vzw
contro
Stad Peer, rappresentata dalla giunta comunale,
con l’intervento di:
X vvzrl,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, R. Frendo, N. Jääskinen, M. Condinanzi e A. Kornezov (relatore), giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: V. Di Bucci
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Dryade vzw, da M. Van de Poel, advocaat;
– per il governo belga, da S. Baeyens, P. Cottin e C. Pochet, in qualità di agenti, assistiti da N. Dewulf, G. Schaiko e B. Schelstraete, advocaten;
– per la Commissione europea, da N. Ruiz García e F. van Schaik, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva “habitat”»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Dryade vzw, un’associazione senza scopo di lucro, e la Stad Peer (città di Peer, Belgio), rappresentata dalla giunta comunale, in merito a una domanda, presentata da tale associazione, di annullamento di una decisione di tale città che prende atto di una notifica di estrazione di acque sotterranee.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 L’articolo 2 della direttiva «habitat» dispone quanto segue:
«1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.
2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
(…)».
4 L’articolo 6 della direttiva «habitat», ai paragrafi 2 e 3, così enuncia:
«2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.
3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica».
Diritto belga
5 L’articolo 36 ter, paragrafi 3 e 4, del decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (decreto sulla conservazione della natura e dell’ambiente naturale), del 21 ottobre 1997 (Belgisch Staatsblad, 10 gennaio 1998, pag. 599), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «decreto sulla natura»), che mira a recepire l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» nel diritto belga, prevede quanto segue:
«§ 3. Un’attività soggetta ad autorizzazione o un piano o programma che, singolarmente o in combinazione con una o più attività, piani o programmi esistenti o proposti, può provocare un deprezzamento significativo delle caratteristiche naturali di una zona speciale di conservazione, senza che tale attività soggetta ad autorizzazione o tale piano o programma abbia un rapporto diretto con o sia necessario alla gestione di una zona nella zona speciale di conservazione in questione, deve essere oggetto di un’opportuna valutazione per quanto riguarda gli effetti significativi sulla zona speciale di conservazione.
(…)
§ 4. L’autorità incaricata di decidere di una domanda di autorizzazione, di un piano o di un programma, può concedere l’autorizzazione o approvare il piano o il programma soltanto se detto piano o programma di esecuzione dell’attività non causi un deterioramento significativo delle zone speciali di conservazione di cui trattasi. L’autorità competente assicura sempre, imponendo condizioni, che non possa verificarsi alcun deterioramento significativo delle caratteristiche naturali di una zona speciale di conservazione».
6 L’allegato 1 del besluit van de Vlaamse regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (decreto del governo delle Fiandre recante disposizioni generali e settoriali sull’igiene ambientale), del 1º giugno 1995 (Belgisch Staatsblad, 31 luglio 1995, pag. 20526), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «Vlarem»), indica in particolare quali stabilimenti e aziende sono soggetti ad autorizzazione, nonché quali stabilimenti e attività sono soggetti solo a un obbligo di notifica. Gli stabilimenti e le attività classificati rientranti nella prima e nella seconda classe sono soggetti ad autorizzazione, mentre gli stabilimenti e le attività classificati rientranti nella terza classe sono soggetti soltanto a un obbligo di notifica.
7 In forza della rubrica 53.8, punto 1, lettera a), di tale allegato 1, le trivellazioni di pozzi di estrazione di acque sotterranee e l’estrazione di acque sotterranee diverse da quelle di cui alle rubriche da 53.1 a 53.7 e 53.12 del medesimo, per una portata totale di acqua pompata inferiore o pari a 5 000 metri cubi (m³) all’anno e i cui pozzi hanno una profondità inferiore o pari al criterio di profondità specifico del sito quale riprodotto sulla mappa riportata nell’allegato 2 ter del Vlarem e non sono classificate in tale rubrica 53.8, punto 1, lettera c), rientrano nella terza classe.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
8 Il 13 novembre 2023 la X vvzrl ha notificato alla città di Peer un progetto di sfruttamento dell’estrazione di acque sotterranee di una profondità di 60 metri nonché per una portata massima di 175 m³ al giorno e di 5 000 m³ all’anno. Tale progetto, che rientra nella terza classe ai sensi dell’allegato 1 del Vlarem, è situato a circa 425 metri dal sito «Abeek con aree paludose adiacenti», designato come zona speciale di conservazione (ZSC) ai sensi della direttiva «habitat».
9 La società X ha allegato alla notifica una «opportuna valutazione/un esame ecologico più approfondito», concludendo che non vi è alcun prevedibile impatto negativo sulla ZSC di cui trattasi. Secondo tale società, il progetto di cui al procedimento principale è installato a 201 metri dal più vicino punto di estrazione di acque sotterranee situato nella stessa falda acquifera. Inoltre, il raggio in cui il livello della falda freatica diminuirebbe di 1 centimetro (cm), a seguito della realizzazione di tale progetto, sarebbe di 137 metri. Quindi, secondo detta società, il progetto non avrà alcuna incidenza su detto punto di estrazione di acque sotterranee e, pertanto, nessun impatto negativo significativo su tale ZSC.
10 Con decisione del 24 novembre 2023 la città di Peer ha preso atto di tale notifica e ha constatato che i rischi per la sicurezza esterna nonché i disturbi e l’impatto sull’ambiente, sulle acque, sulla natura e sull’uomo al di fuori di detto progetto potevano essere limitati a un livello accettabile, fatto salvo il rispetto delle condizioni enunciate in tale decisione, relative in particolare all’uso parsimonioso delle acque sotterranee estratte e alla limitazione delle estrazioni delle acque sotterranee di cui trattasi a una durata massima di dieci anni.
11 La Dryade ha proposto un ricorso di annullamento di detta decisione dinanzi al Raad voor Vergunningsbetwistingen (Consiglio per il contenzioso in materia di autorizzazioni, Belgio), giudice del rinvio.
12 Dinanzi a tale giudice, l’associazione fa sostanzialmente valere che il progetto di cui trattasi rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» e doveva quindi essere oggetto di un’opportuna valutazione. Orbene, secondo la Dryade, non si può ritenere che la valutazione allegata alla notifica menzionata al punto 9 della presente sentenza costituisca una simile «opportuna» valutazione, in quanto è incompleta e inadeguata.
13 Secondo detta associazione, il criterio del raggio in cui il livello della falda freatica diminuirebbe di 1 cm, invocato dalla società X per concludere nel senso dell’assenza di effetti negativi significativi di tale progetto, è errato e non si fonda su alcuna base scientifica. Inoltre, gli effetti cumulativi delle altre quattro attività di estrazione di acque sotterranee situate all’interno della ZSC di cui al procedimento principale, che si estende intorno al punto di prelievo di cui trattasi, non sarebbero stati presi in considerazione. Inoltre, la Dryade ritiene che la normativa nazionale di cui al procedimento principale costituisca un recepimento non corretto dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat».
14 La società X, dal canto suo, fa valere dinanzi al giudice del rinvio che, conformemente a tale normativa, l’obbligo di effettuare un’opportuna valutazione si applica solo ai progetti soggetti ad autorizzazione e non a quelli soggetti a un semplice obbligo di notifica, come il progetto di cui al procedimento principale.
15 Il giudice del rinvio rileva che un certo numero di attività e di atti urbanistici classificati, precedentemente soggetti, in forza del diritto nazionale, all’obbligo di ottenere un’autorizzazione sono ormai soggetti a un semplice obbligo di notifica. Così, secondo tale giudice, dato che il progetto di cui al procedimento principale rientra, in forza della rubrica 53.8, punto 1, lettera a), dell’allegato 1 del Vlarem, nella terza classe, esso è soggetto unicamente a un obbligo di notifica. Pertanto, esso non rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’articolo 36 ter, paragrafi 3 e 4, del decreto sulla natura, che si applicherebbe solo alle attività soggette ad autorizzazione. Orbene, in forza di tali disposizioni, solo queste ultime attività dovrebbero essere oggetto di un’opportuna valutazione, qualora possano causare, singolarmente o in combinazione con una o più attività, piani o programmi esistenti o proposti, un deprezzamento significativo delle caratteristiche naturali di una ZSC. Così, i progetti soggetti a un semplice obbligo di notifica sarebbero sottratti all’obbligo di procedere a un’opportuna valutazione, anche quando possono causare un simile deprezzamento.
16 Il giudice del rinvio rileva che il legislatore fiammingo ha così dispensato dall’obbligo di effettuare un’opportuna valutazione, in modo sistematico, i progetti soggetti a un obbligo di notifica sulla base di criteri o di soglie previamente stabiliti. Secondo tale giudice, non sembra che tali criteri e tali soglie si fondino su studi scientifici che consentano di fugare qualsiasi dubbio quanto al fatto che simili progetti non possano causare un deterioramento significativo delle caratteristiche naturali di una ZSC.
17 In tali circostanze, il Raad voor Vergunningsbetwistingen (Consiglio per il contenzioso in materia di autorizzazioni) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [“habitat”] osti a una normativa nazionale che prevede che i progetti per i quali non è richiesta un’autorizzazione, concessione o licenza, ma soltanto una mera comunicazione, come nel caso di limitate estrazioni di acque sotterranee, non siano sottoposti all’obbligo di effettuare una opportuna valutazione, anche se tali progetti possono avere un impatto significativo sull’integrità di una [ZSC]».
Sulla questione pregiudiziale
18 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esonera dall’obbligo di procedere a un’opportuna valutazione talune categorie di piani o di progetti sulla base di criteri e di limiti previamente stabiliti, qualora questi ultimi non consentano di escludere che qualsiasi piano o progetto rientrante in tali categorie possa, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, avere effetti significativi su una ZSC.
19 In via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 6 della direttiva «habitat» impone agli Stati membri un insieme di obblighi e di procedure specifiche intesi ad assicurare, come risulta dall’articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva, il mantenimento o, se del caso, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, al fine di conseguire l’obiettivo più generale di questa medesima direttiva che è quello di garantire un livello elevato di tutela dell’ambiente per quanto riguarda i siti protetti in forza della stessa direttiva (sentenza del 29 luglio 2019, Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C‑411/17, EU:C:2019:622, punto 116 nonché giurisprudenza citata).
20 In tale contesto, l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat prevede una procedura di valutazione volta a garantire, mediante un controllo preventivo, che un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito interessato, ma idoneo ad avere incidenze significative sullo stesso, sia autorizzato solo se non pregiudicherà l’integrità di tale sito (sentenza del 15 giugno 2023, Eco Advocacy, C‑721/21, EU:C:2023:477, punto 34 e giurisprudenza citata).
21 Tale articolo 6, paragrafo 3, distingue due fasi nella procedura di valutazione che esso prevede.
22 La prima, di cui alla prima frase di tale disposizione, richiede che gli Stati membri effettuino un’opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito protetto quando è probabile che tale piano o progetto pregiudichi in maniera significativa detto sito. La seconda, di cui alla seconda frase di detta disposizione, che interviene una volta effettuata detta opportuna valutazione, subordina l’autorizzazione di un siffatto piano o progetto alla condizione che esso non pregiudichi l’integrità del sito interessato, fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva «habitat» (sentenza del 15 giugno 2023, Eco Advocacy, C‑721/21, EU:C:2023:477, punto 36 e giurisprudenza citata), il che non è pertinente nell’ambito della presente causa.
23 Al riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’esigenza di un’opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto prevista all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» è subordinata alla condizione che sussista una probabilità o un rischio che esso pregiudichi significativamente il sito interessato. Tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione, si ritiene che un siffatto rischio sussista in quanto non si può escludere, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche in materia, che il piano o il progetto in questione possa pregiudicare gli obiettivi di conservazione di tale sito. La valutazione del rischio va effettuata, in particolare, alla luce delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche del sito interessato da tale piano o progetto (sentenza del 15 giugno 2023, Eco Advocacy, C‑721/21, EU:C:2023:477, punto 37 e giurisprudenza citata).
24 Secondo una giurisprudenza costante, un’opportuna valutazione delle incidenze di un piano o di un progetto implica che, prima dell’approvazione di quest’ultimo, devono essere individuati, tenuto conto delle migliori conoscenze scientifiche in materia, tutti gli aspetti del piano o progetto di cui trattasi che possano, da soli o congiuntamente ad altri piani o progetti, pregiudicare gli obiettivi di conservazione del sito protetto. Tale valutazione non può comportare lacune e deve contenere rilievi e conclusioni completi, precisi e definitivi, atti a dissipare qualsiasi ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori previsti sul sito protetto in questione (v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2023, Eco Advocacy, C‑721/21, EU:C:2023:477, punti 38 e 39 nonché giurisprudenza citata).
25 In tale contesto, la Corte ha dichiarato che l’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva «habitat» impone quale regola generale l’esame individuale dei piani o dei progetti (sentenza del 7 novembre 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment e a., C‑293/17 e C‑294/17, EU:C:2018:882, punto 94).
26 La Corte ha, in particolare, considerato che la possibilità di esentare, in termini generali, talune attività, conformemente alla normativa nazionale, dalla necessità di una valutazione delle incidenze sul sito interessato non è idonea a garantire che tali attività non pregiudichino l’integrità di tale sito (sentenza del 26 maggio 2011 Commissione/Belgio, C‑538/09, EU:C:2011:349, punti 41 e 42).
27 Pertanto, nell’applicare l’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva «habitat», uno Stato membro non può, in linea di massima, sottrarre in maniera sistematica e generale talune categorie di piani o di progetti all’obbligo di valutazione della loro incidenza sui siti protetti a seconda del settore di attività o predisponendo un regime dichiarativo (sentenza del 26 maggio 2011, Commissione/Belgio, C‑538/09, EU:C:2011:349, punto 45).
28 È solo in deroga a tale regola generale che può essere presa in considerazione l’applicazione, da parte di uno Stato membro, di un regime dichiarativo che sottrae talune categorie di piani o di progetti all’obbligo di effettuare un’opportuna valutazione della loro incidenza su un sito protetto, a condizione tuttavia che sia dimostrato che le disposizioni nazionali applicabili consentono di escludere, in modo certo, sulla base di elementi oggettivi, che qualsiasi piano o qualsiasi progetto soggetto a tale regime pregiudichi significativamente un sito protetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti (v., in tal senso, sentenza del 26 maggio 2011, Commissione/Belgio, C‑538/09, EU:C:2011:349, punto 52 e giurisprudenza citata).
29 Nel caso di specie, il giudice del rinvio rileva che l’articolo 36 ter, paragrafo 3, del decreto sulla natura impone un obbligo di procedere a un’opportuna valutazione solo nei confronti delle attività soggette ad autorizzazione che possono causare un deprezzamento significativo delle caratteristiche naturali di una ZSC. Secondo tale giudice, il legislatore fiammingo dispensa quindi dalla realizzazione di un’opportuna valutazione, in modo sistematico, talune categorie di progetti soggette a un semplice obbligo di notifica, definite in funzione dei criteri o delle soglie previsti dalla normativa nazionale applicabile.
30 In particolare, per quanto riguarda i progetti di estrazione di acque sotterranee, da tale normativa nazionale risulta che essi sono ripartiti in tre classi diverse in funzione, sostanzialmente, della loro portata, della loro profondità e del sistema di pompaggio del pozzo di cui trattasi e che sono solo i progetti rientranti nelle classi prima e seconda a essere soggetti a un’autorizzazione e quindi all’obbligo di procedere a un’opportuna valutazione previsto all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat». Le trivellazioni di pozzi che rientrano, al pari del progetto di cui al procedimento principale, nella terza classe sono soggette solo a un mero obbligo di notifica e, pertanto, sono sottratte all’obbligo di procedere a un’opportuna valutazione.
31 Occorre quindi esaminare se, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti da 23 a 28 della presente sentenza, simili criteri e soglie consentano di escludere, sulla base di elementi oggettivi, che qualsiasi piano o progetto soggetto al regime di cui al procedimento principale pregiudichi in modo significativo un sito protetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti.
32 Al riguardo, occorre ricordare, in primo luogo, che anche un progetto di dimensioni ridotte può avere, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, un notevole impatto ambientale se si situa in un luogo in cui i fattori ambientali come la fauna e la flora, il suolo, l’acqua, il clima o il patrimonio culturale sono sensibili al minimo cambiamento (sentenza del 26 maggio 2011, Commissione/Belgio, C‑538/09, EU:C:2011:349, punto 55).
33 Nel contesto specifico di progetti di utilizzo delle acque, la Corte ha già avuto occasione di considerare che il fatto che si tratti di un uso relativo a deboli volumi di acqua non è di per sé tale da escludere che taluni di questi utilizzi possano avere un’incidenza significativa su un sito protetto. Pur supponendo che siffatti utilizzi di acqua siano privi di incidenza significativa sullo stato di un corpo idrico, non ne discende che gli stessi neppure potrebbero ripercuotersi significativamente sui vicini siti protetti (sentenza del 10 gennaio 2006, Commissione/Germania, C‑98/03, EU:C:2006:3, punto 44).
34 Uno Stato membro non può quindi dare per scontato che alcune categorie di piani o progetti, determinate da settori di attività e dalle dimensioni delle attività di cui trattasi, avranno per definizione un impatto trascurabile sui siti protetti (v., in tal senso, sentenza del 26 maggio 2011, Commissione/Belgio, C‑538/09, EU:C:2011:349, punto 56).
35 In secondo luogo, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, non risulta che i criteri e le soglie previsti dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale ai fini dell’applicazione dell’esenzione da essa prevista consentano di prendere in considerazione eventuali altri piani o progetti, in particolare quelli che riguardano un determinato sito protetto o che sono situati in prossimità della zona di cui trattasi, nonché i loro eventuali effetti cumulativi su tale sito. Infatti, tali criteri e tali soglie fanno riferimento alle caratteristiche del solo piano o progetto interessato.
36 Orbene, come risulta esplicitamente dalla formulazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», tale disposizione si applica ai piani o progetti che, singolarmente «o congiuntamente ad altri piani e progetti», possono avere incidenze significative su un sito protetto. Tale disposizione mira quindi a prevenire anche il degrado di habitat che può derivare dagli effetti cumulativi di più piani o progetti, compresi quelli di importanza limitata, ma che possono essere attuati contemporaneamente in uno stesso sito protetto o in prossimità del medesimo.
37 In tali circostanze, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, risulta che i criteri e le soglie previsti dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale non consentono di escludere che qualsiasi piano o progetto soggetto al regime previsto da tale normativa ed esentato dall’obbligo di procedere a un’opportuna valutazione possa incidere significativamente su un sito protetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti.
38 Tale conclusione non è inficiata dagli argomenti del governo belga secondo i quali, sotto un primo profilo, altre disposizioni nazionali, in particolare quelle adottate conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva «habitat», sarebbero idonee a ovviare all’assenza dell’obbligo di procedere a un’opportuna valutazione nei confronti dei piani o dei progetti soggetti a un semplice obbligo di notifica, sebbene essi possano avere incidenze significative su un sito protetto, sotto un secondo profilo, le autorità amministrative competenti potrebbero rifiutarsi di prendere atto di una notifica o subordinare le loro decisioni a determinate condizioni e, sotto un terzo profilo, disposizioni penali nazionali sarebbero applicabili in caso di esecuzione di attività soggette a un obbligo di notifica qualora queste ultime possano avere un impatto significativo su una ZSC.
39 Al riguardo, occorre, in primo luogo, ricordare che, sebbene i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 6 della direttiva «habitat» costituiscano un insieme coerente alla luce degli obiettivi di conservazione previsti da tale direttiva, in quanto mirano a garantire uno stesso livello di protezione degli habitat naturali e degli habitat delle specie (v., in tal senso, sentenza del 12 aprile 2018, People Over Wind e Sweetman, C‑323/17, EU:C:2018:244, punto 24), tuttavia essi hanno un oggetto diverso. Infatti, il paragrafo 2 stabilisce un obbligo di protezione generale, consistente nell’evitare deterioramenti e perturbazioni che potrebbero avere effetti significativi rispetto agli obiettivi di detta direttiva, mentre il paragrafo 3 prevede una procedura di valutazione volta a garantire, mediante un controllo preventivo, che un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito interessato, ma tale da incidere in maniera significativa su quest’ultimo, sia autorizzato solo se non pregiudica l’integrità di tale sito (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, C‑127/02, EU:C:2004:482, punto 38). Detti paragrafi 2 e 3 hanno quindi una portata diversa e non possono pertanto essere confusi, salvo compromettere il loro rispettivo effetto utile.
40 Ne consegue che l’adozione di misure nazionali in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva «habitat» non consente di ritenere che i requisiti derivanti dall’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva siano soddisfatti.
41 In secondo luogo, è sufficiente rilevare, da un lato, che, come ricordato al punto 22 della presente sentenza, la competenza dell’amministrazione a rifiutare la realizzazione di un piano o di un progetto o a subordinare a condizioni il proprio accordo su tale piano o su tale progetto rientra nella seconda fase menzionata in tale punto 22, di cui all’articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva «habitat», e non è quindi pertinente nell’ambito della prima fase menzionata in detto punto 22, relativa alle condizioni applicabili all’opportuna valutazione prevista da tale articolo 6, paragrafo 3, prima frase. Orbene, è proprio tale prima fase a essere oggetto della presente causa.
42 In terzo luogo, come ricordato ai punti 20 e 39 della presente sentenza, l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» prevede una procedura di valutazione basata su un controllo preventivo. Pertanto, anche la possibilità, prevista dal diritto nazionale, di imporre sanzioni, anche penali, qualora non sia rispettato il divieto di esercitare attività soggette a un obbligo di notifica e aventi un impatto significativo su una ZSC è irrilevante.
43 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esonera dall’obbligo di procedere a un’opportuna valutazione talune categorie di piani o di progetti sulla base di criteri e di soglie previamente stabiliti, qualora questi ultimi non consentano di escludere, in modo certo, sulla base di elementi oggettivi, che tali piani o tali progetti possano, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, avere effetti significativi su una ZSC.
Sulle spese
44 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche,
deve essere interpretato nel senso che:
esso osta a una normativa nazionale che esonera dall’obbligo di procedere a un’opportuna valutazione talune categorie di piani o di progetti sulla base di criteri e di soglie previamente stabiliti, qualora questi ultimi non consentano di escludere, in modo certo, sulla base di elementi oggettivi, che tali piani o tali progetti possano, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, avere effetti significativi su una zona speciale di conservazione.
Firme