Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 37223 | Data di udienza: 22 Settembre 2026

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione e sospensione condizionale della pena – Richiesta di sanatoria o condono – Effetti del rilascio del permesso di costruire in sanatoria.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 22 Ottobre 2026
Numero: 37223
Data di udienza: 22 Settembre 2026
Presidente: DI STASI
Estensore: CORBO


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione e sospensione condizionale della pena – Richiesta di sanatoria o condono – Effetti del rilascio del permesso di costruire in sanatoria.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 22 ottobre 2026 (Ud. 22/09/2026), Sentenza n. 37223

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione e sospensione condizionale della pena – Richiesta di sanatoria o condono – Effetti del rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

In materia urbanistica, il sopravvenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria non osta alla revoca della sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione del manufatto abusivo, in quanto la revoca opera di diritto all’inutile scadenza del termine per la demolizione stabilito dal giudice. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione del manufatto abusivo, all’inutile scadere del termine previsto per adempiere, cui sia seguito il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, il giudice dell’esecuzione revoca di diritto il beneficio, e, su istanza di parte, la sanzione amministrativa dell’ordine di demolizione (che in mancanza di indicazione da parte del giudice, il termine per adempiere all’obbligo di demolizione è di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza).

(Dichiara inammissibile il ricorso promosso avverso ordinanza del 29/04/2026 – TRIBUNALE DI PALERMO) Pres. DI STASI, Rel. CORBO, Ric. Di Gesù


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 22 ottobre 2026 (Ud. 22/09/2026), Sentenza n. 37223

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Di Gesù, nata a Palermo il ../../….;

avverso l’ordinanza del 29/04/2026 del TRIBUNALE DI PALERMO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che conclude per il rigetto del ricorso;

lette le conclusioni dell’Avv. Fabio Bognanni, nell’interesse del ricorrente, che insiste per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29 aprile 2026, depositata in pari data, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, accogliendo la richiesta del Pubblico ministero, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Di Gesù con sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 7 gennaio 2019, e divenuta irrevocabile in data 11 giugno 2021.

Di Gesù è stata condannata dal Tribunale di Palermo per reati concernenti violazioni edilizie e condannata alla pena di quattro mesi di arresto e di 22.000,00 euro di multa, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione delle opere abusivamente realizzate. La revoca è stata disposta perché le opere abusive non sono state demolite, come risulta dalla comunicazione del Comune di Palermo in data 24 marzo 2023, e perché le iniziative della difesa dirette ad ottenere il condono degli abusi edilizi erano innanzitutto tardive, e poi anche ad «esito altamente incerto», in quanto dirette al riesame di un diniego di condono già adottato.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo indicata in epigrafe Di Gesù, con atto sottoscritto dall’Avv. Fabio Bognanni, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 165 e 168 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata considerazione dell’impedimento oggettivo all’adempimento.

Si deduce che l’impedimento oggettivo all’adempimento risultava da specifici elementi. Si rappresenta, in particolare, che: a) la copertura di circa 250 mq. e quella «in scatolare» di circa 120 mq. erano state già demolite prima del sopralluogo effettuato dalla polizia municipale in data 21 marzo 2023; b) la piattaforma metallica di circa 234 mq. era oggetto di istanza di condono presentata il 9 dicembre 2004; c) il portale di ingresso è stato oggetto di autorizzazione il 18 dicembre 2015; d) l’Ufficio Condono del Comune di Palermo in data 14 aprile 2026 ha comunicato di intendere di procedere al riesame dell’istanza di condono del 9 dicembre 2004.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 165 e 168 cod. pen. e 31 d.P.R. n. 380 del 2021, avendo riguardo alla ritenuta irrilevanza della pendenza della pratica di condono.

Si deduce che erroneamente si è ritenuta irrilevante la pendenza della pratica di condono.

Si segnala che: a) l’istanza di condono era preesistente alla sentenza di condanna, in quanto presentata il 9 dicembre 2004; b) il rigetto della stessa, siccome avvenuto il 6 marzo 2023, ossia dopo la pronuncia della sentenza di condanna, non è preclusivo, stante l’impugnazione in sede giurisdizionale amministrativa; c) in ogni caso non poteva essere demolito il portale, stante l’autorizzazione rilasciata in ordine allo stesso.

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla omessa valutazione delle memorie difensive e della documentazione prodotta.

Si deduce che l’ordinanza impugnata non ha preso in esame le memorie e la documentazione prodotta alle udienze del 29 maggio 2025 e del 16 aprile 2026, sebbene le stesse documentassero l’elevata probabilità della revoca del provvedimento di diniego del condono. Si precisa che il Comune di Palermo, in data 12 maggio 2026, ha annullato il provvedimento di diniego del condono del 6 marzo 2023.

3. A seguito della requisitoria del Procuratore generale della Corte di cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso, la difesa ha presentato memoria di replica.

Nell’atto ha riproposto e sviluppato le censure enunciate nel ricorso, ed ha sottolineato che il provvedimento di annullamento in autotutela del 12 maggio 2026, il quale ha determinato la riapertura dell’istruttoria relativa alla pratica di condono, era stato chiaramente anticipato dai provvedimenti del 28 maggio 2025 e del 14 aprile 2026, prodotti nel procedimento di esecuzione.

Si evidenzia, inoltre, che la finalità di eliminazione delle conseguenze dannose del reato «risulta sostanzialmente conseguita», perché, essendo state demolite le opere abusive non condonabili, residuano soltanto il portale, coperto da titolo autorizzativo, e la piattaforma, per la quale vi è procedimento di condono pendente e che è stata qualificata dalla P.A. come pertinenza sanabile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

2. Le censure formulate nei tre motivi di ricorso, poi sviluppate nella memoria, pongono, sotto diversi profili, la medesima questione, e cioè se la presentazione e lo sviluppo di una pratica di condono dopo l’irrevocabilità della sentenza di condanna condizionalmente sospesa subordinatamente alla demolizione di quanto abusivamente realizzato costituiscano sopravvenienze tali da precludere la revoca del beneficio nonostante la demolizione non sia stata effettuata.

Invero, le censure esposte nel primo motivo rappresentano che la demolizione non è stata effettuata per l’impossibilità di adempiere derivante, in particolare, dalla pendenza di una istanza di condono al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, dal respingimento di detta istanza il 6 marzo 2023, ossia in data successiva alla formazione del giudicato, e dalla successiva determinazione del Comune di voler procedere al riesame della pratica.

Le censure enunciate nel secondo motivo sottolineano la rilevanza della pendenza della pratica di condono sia dopo la formazione del giudicato penale, sia attualmente. Le censure formulate nel terzo motivo denunciano il mancato esame delle memorie e della documentazione presentate in sede di incidente di esecuzione per evidenziare l’elevata probabilità della revoca del provvedimento di diniego di condono da parte del Comune di Palermo, come poi avvenuto con atto del 12 maggio 2026.

3. Alla questione sopra sintetizzata ha già fornito ripetutamente risposta la giurisprudenza in senso sfavorevole alle deduzioni esposte nel ricorso.

Invero, è costante l’affermazione secondo cui il sopravvenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria non osta alla revoca della sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione del manufatto abusivo, in quanto la revoca opera di diritto all’inutile scadenza del termine per la demolizione stabilito dal giudice (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016, Di Dio, Rv. 267109 – 01, e Sez. 3, n. 45302 del 07/10/2009, Friscione, Rv. 245214 – 01, nonché, tra le non massimate, Sez. 1, n. 20711 del 31/01/2024, Agola, e Sez. 3, n. 11407 del 28/02/2024, Cannatelli).

Nel medesimo senso, si è affermato che, in tema di reati edilizi, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione del manufatto abusivo, all’inutile scadere del termine previsto per adempiere, cui sia seguito il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, il giudice dell’esecuzione revoca di diritto il beneficio, e, su istanza di parte, la sanzione amministrativa dell’ordine di demolizione (così Sez. 3, n. 13745 del 08/03/2016, Annunziata, Rv. 266783 – 01, la quale, in motivazione, ha anche ribadito che in mancanza di indicazione da parte del giudice, il termine per adempiere all’obbligo di demolizione è di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza).

4. Atteso il consolidatissimo orientamento giurisprudenziale richiamato, le censure formulate nel ricorso sono da ritenere manifestamente infondate, con conseguente inammissibilità dell’atto di impugnazione.

Né una diversa conclusione può discendere dall’autorizzazione rilasciata per il portale di ingresso del manufatto. Invero, l’autorizzazione per il portale di ingresso è stata rilasciata, secondo quanto indicato nello stesso ricorso il 18 dicembre 2015, e quindi è precedente alla pronuncia della sentenza di condanna, emessa il 7 gennaio 2019, e del passaggio in giudicato della stessa, avvenuto l’11 giugno 2019. E, del resto, il ricorso non offre alcuna specifica indicazione sul rapporto tra l’ordine di demolizione contenuto nella sentenza e il precisato portale di ingresso.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 22/09/2026

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