Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto del lavoro Numero: 27748 | Data di udienza: 14 Ottobre 2026

DIRITTO DEL LAVORO – Datore di lavoro – Responsabilità contrattuale – Violazione di legge – Deduzione – Contrapposizione di una diversa ricostruzione delle risultanze istruttorie a quella del giudice di merito – Preclusione.


Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 26 Ottobre 2026
Numero: 27748
Data di udienza: 14 Ottobre 2026
Presidente: VALLE
Estensore: GORGONI


Premassima

DIRITTO DEL LAVORO – Datore di lavoro – Responsabilità contrattuale – Violazione di legge – Deduzione – Contrapposizione di una diversa ricostruzione delle risultanze istruttorie a quella del giudice di merito – Preclusione.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 3^, 26 Ottobre 2026 (ud. 14/10/2026), Ordinanza n. 27748

 

DIRITTO DEL LAVORO – Datore di lavoro – Responsabilità contrattuale – Violazione di legge – Deduzione – Contrapposizione di una diversa ricostruzione delle risultanze istruttorie a quella del giudice di merito – Preclusione.

In materia di responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., la violazione di legge non può essere dedotta contrapponendo una diversa ricostruzione delle risultanze istruttorie a quella del giudice di merito. La violazione di legge non può essere dedotta mediante la mera contrapposizione di una propria diversa ricostruzione della fattispecie concreta a quella operata dal giudice di merito, ma postula l’individuazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumano in contrasto con la norma regolatrice della fattispecie o con l’interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità. Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., infatti, consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. Il vizio di sussunzione postula, del resto, che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo e indiscusso, sicché resta estranea alla sua denuncia ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, riservata al giudice di merito. Il discrimine tra la violazione di legge in senso proprio, derivante dall’erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa, e l’erronea applicazione della legge dipendente dalla carente o inesatta ricostruzione della fattispecie concreta è, pertanto, segnato dal fatto che soltanto quest’ultima censura è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. (Mass. a cura di Pa. Co.)

(Rigetta il ricorso promosso avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 494/2024) Pres. VALLE, Rel. GORGONI


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 3^, 26 Ottobre 2026 (ud. 14/10/2026), Ordinanza n. 27748

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20955/2024 R.G. proposto da:

EN.RE. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato GI.PR., con domiciliazione digitale ex lege;

– ricorrente –

CONTRO

ED. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato GI.CO. unitamente all’avvocato PA.PA., con domiciliazione digitale ex lege;

– controricorrente –

nonché contro

Pr.Ag., An.Ev., An.El., rappresentate e difese dall’avvocato LE.AZ., con domiciliazione digitale ex lege;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 494/2024, depositata il 19/02/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2026 dal Consigliere Marilena Gorgoni.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato l’11 dicembre 2019, Pr.Ag., moglie di An.Ro., nonché An.El. ed An.Ev., figlie del medesimo, convenivano dinanzi al Tribunale di Milano ED. Spa, quale successore di Mo. Spa, Mo. e Mo., alle cui dipendenze An.Ro. aveva prestato attività lavorativa presso il polo petrolchimico di Porto Marghera dal 6 maggio 1976 al giugno 1989, ed EN.RE. Spa, già Sy. Spa, quale successore di En.Po. Srl, presso la quale il rapporto era proseguito dal giugno 1989 sino al 31 maggio 2002, deducendo che entrambe erano responsabili dell’esposizione professionale all’amianto patita dal lavoratore, operaio strumentista, nel corso dell’intero rapporto lavorativo e che tale esposizione aveva determinato l’insorgenza del mesotelioma sarcomatoide della pleura che ne aveva causato il decesso il 30 dicembre 2015; chiedevano pertanto la condanna delle convenute al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti iure proprio.

Esponevano, inoltre, che con sentenza n. 2152/2019 del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, resa nel procedimento R.G. n. 9975/2017 promosso nei confronti delle medesime società per il risarcimento dei danni iure hereditatis, erano state accertate l’eziologia professionale della patologia che aveva causato il decesso di An.Ro. e la responsabilità delle datrici di lavoro per l’esposizione professionale all’amianto subita dal lavoratore nel corso della sua attività presso il polo petrolchimico di Porto Marghera.

Si costituiva EN.RE. Spa, contestando la sussistenza del nesso causale tra la patologia e l’attività lavorativa prestata dall’An.Ro. alle proprie dipendenze nonché l’esistenza di una sua condotta colposa. In via subordinata chiedeva che fosse accertata, nei rapporti interni, una diversa ripartizione delle responsabilità rispetto a ED. Spa, con conseguente obbligo di manleva o regresso.

ED. Spa, costituitasi a sua volta, aderiva alle difese svolte da EN.RE. Spa in ordine all’infondatezza della domanda e contestava, in subordine, il criterio di riparto interno prospettato da quest’ultima.

Con sentenza n. 9329/2022, il Tribunale di Milano accoglieva la domanda e condannava le convenute al pagamento di Euro 235.550 in favore di Pr.Ag., di Euro 228.820 in favore di An.El. e di Euro 201.900 in favore di An.Ev.

Accoglieva inoltre la domanda subordinata proposta da EN.RE. Spa, accertando, nei rapporti interni tra le convenute, una quota di responsabilità pari all’80% a carico di ED. Spa e al 20% a carico di EN.RE. Spa

Proponeva appello EN.RE. Spa, censurando la decisione nella parte in cui aveva ritenuto sussistente il nesso causale tra la malattia e il periodo lavorativo riferibile alla propria gestione, aveva accertato l’inadempimento da parte sua degli obblighi di sicurezza gravanti sul datore di lavoro e aveva liquidato il danno parentale in favore delle attrici.

Resistevano Pr.Ag., An.El. ed An.Ev., chiedendo il rigetto del gravame.

Resisteva altresì ED. Spa, domandando il rigetto dell’impugnazione e, in via subordinata, la restituzione delle somme eventualmente versate in eccedenza nell’ipotesi di rideterminazione in diminuzione dei risarcimenti riconosciuti alle attrici.

Con sentenza n. 494/2024, depositata il 19 febbraio 2024, la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello e confermava la sentenza di primo grado, condannando EN.RE. Spa al pagamento delle spese del grado in favore di Pr.Ag., An.El. ed An.Ev. nonché di ED. Spa

Segnatamente, riteneva dimostrata, sulla base delle risultanze istruttorie – e, in particolare, della relazione dello SPISAL, ente terzo specializzato preposto agli accertamenti in materia; del certificato INAIL di riconoscimento dell’avvenuta esposizione all’amianto e del conseguente provvedimento di riconoscimento dei benefici previdenziali; delle convergenti dichiarazioni dei testi Si.Ro. e Da.Va. – e della C.T.U. acquisita nel precedente giudizio giuslavoristico, l’esposizione professionale all’amianto patita da An.Ro. e la riferibilità causale della patologia mortale alle attività lavorative svolte presso entrambe le società convenute; confermava inoltre l’accertamento dell’inadempimento degli obblighi di protezione gravanti sul datore di lavoro e giudicava corretta la liquidazione del danno parentale operata dal Tribunale.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso EN.RE. Spa, affidandolo a cinque motivi.

Hanno resistito con separati controricorsi Pr.Ag., An.El. ed An.Ev. nonché ED. Spa

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod. proc. civ.

EN.RE. Spa ed ED. Spa hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo EN.RE. Spa denuncia la violazione degli artt. 132, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., deducendo che la Corte territoriale avrebbe affermato la sussistenza del nesso causale tra la patologia che condusse al decesso di An.Ro. e l’attività lavorativa svolta alle dipendenze della società sulla base di una motivazione apparente.

Sostiene, a tal fine, che la consulenza tecnica di ufficio richiamata dalla sentenza aveva individuato l’esposizione rilevante in un arco temporale molto ampio, senza tuttavia valutare specificamente la sua posizione, il cui coinvolgimento si collocava soltanto nel limitato periodo finale dell’esposizione (1989-1992). Assume, in aggiunta, che la Corte d’Appello abbia omesso di confrontarsi con le deduzioni svolte in ordine alla natura meramente statistica delle leggi scientifiche invocate, alla rilevanza causale preponderante delle esposizioni più remote nel tempo, all’incertezza circa la durata del processo di induzione della malattia e all’assenza di elementi idonei a ritenere, secondo il criterio del “più probabile che non”, che l’ultimo periodo lavorativo avesse avuto efficacia causale o concausale acceleratoria nella genesi del mesotelioma.

1.1. Il motivo è infondato.

Può utilmente richiamarsi il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente deve emergere dal testo della sentenza stessa, senza necessità di confrontarla con risultanze istruttorie, atti processuali o elementi esterni (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 30 giugno 2020, n. 13248). Se per individuare l’asserito deficit motivazionale occorre verificare se il giudice abbia correttamente valutato – come pretende la ricorrente – la consulenza tecnica di ufficio del giudizio lavoristico, la relazione Di., gli studi epidemiologici allegati, la formula di Bo., la letteratura scientifica, gli argomenti difensivi sviluppati nell’atto di appello, è segno che la censura non investe più l’esistenza della motivazione, ma il merito della valutazione compiuta dal giudice.

Per di più la motivazione è tutt’altro che viziata, atteso che il giudice a quo: a) ha individuato le prove utilizzate; b) ha spiegato perché ha ritenuto utilizzabili le risultanze del giudizio giuslavoristico; c) ha ricostruito il periodo di esposizione; d) ha preso posizione sul tema dell’induzione, affermando espressamente che non era stato dimostrato che il processo di induzione fosse terminato prima del periodo riferibile a EN.RE.; e) ha richiamato la regola del “più probabile che non” e concluso per la rilevanza causale dell’intera esposizione.

Mette conto altresì osservare che, per un verso, la ricorrente denuncia la motivazione apparente, per altro verso, dedica un consistente numero di pagine del ricorso a contestare nel merito il ragionamento scientifico seguito dal consulente tecnico di ufficio e recepito dalla Corte territoriale, dimostrando indirettamente, proprio attraverso il livello di dettaglio delle critiche, che la motivazione è stata ben individuata e compresa nella sua portata, sicché la censura si risolve, in realtà, nella contestazione del merito della valutazione causale compiuta dal giudice d’appello e si colloca all’esterno del paradigma del vizio motivazionale dedotto. Invero, è stato chiarito che la motivazione apparente ricorre soltanto quando il giudice, pur graficamente esibendo un percorso argomentativo, non renda percepibile il fondamento della decisione poiché le argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito non consentono alcun effettivo controllo sulla correttezza e logicità della decisione (Cass., Sez. Un., 3 novembre 2016, n. 22232).

Né sussiste la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è configurabile soltanto quando il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti ovvero abbia espressamente dichiarato di non dover osservare la regola di giudizio fondata sulle prove ritualmente acquisite, mentre la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. presuppone che il giudice attribuisca efficacia di prova legale ad elementi che ne sono privi o, viceversa, neghi tale efficacia a prove che la possiedono; non integra, invece, violazione delle predette disposizioni la mera contestazione del convincimento cui il giudice sia pervenuto all’esito della valutazione delle prove (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 17 gennaio 2019, n. 1229).

La ricorrente non deduce, infatti, che la Corte territoriale abbia utilizzato prove estranee al processo, né che abbia attribuito efficacia legale a risultanze liberamente apprezzabili o disconosciuto il valore di prove legali; contesta piuttosto il significato attribuito alle risultanze istruttorie, censurando il modo in cui il giudice di merito ha valutato la consulenza tecnica di ufficio, la documentazione acquisita nel giudizio lavoristico, le risultanze testimoniali e gli studi scientifici richiamati in sentenza.

2. Con il secondo motivo EN.RE. Spa denuncia la violazione dell’art. 1218 cod. civ. nonché degli artt. 115 e 166 cod. proc. civ., deducendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato il criterio del “più probabile che non”. Sostiene, in particolare, che le risultanze della consulenza tecnica dimostrerebbero che il periodo lavorativo ad essa riferibile, collocato tra il 1989 e il 1992 e a notevole distanza temporale dalla prima esposizione all’amianto, non fosse causalmente rilevante nella genesi della malattia; assume inoltre che la Corte d’Appello abbia trascurato le acquisizioni scientifiche e statistiche richiamate in appello, dalle quali emergerebbe la prevalente incidenza causale delle esposizioni più remote nel tempo e l’assenza di elementi idonei a ritenere probabile un contributo eziologico o acceleratorio del limitato periodo lavorativo riferibile ad essa.

2.1. Il motivo è infondato.

La violazione di legge non può essere dedotta mediante la mera contrapposizione di una propria diversa ricostruzione della fattispecie concreta a quella operata dal giudice di merito, ma postula l’individuazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumano in contrasto con la norma regolatrice della fattispecie o con l’interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità. Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., infatti, consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 14 gennaio 2019, n. 640; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass. 16 luglio 2024, n. 19651). Il vizio di sussunzione postula, del resto, che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo e indiscusso, sicché resta estranea alla sua denuncia ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, riservata al giudice di merito (Cass. 13 marzo 2018, n. 6035). Il discrimine tra la violazione di legge in senso proprio, derivante dall’erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa, e l’erronea applicazione della legge dipendente dalla carente o inesatta ricostruzione della fattispecie concreta è, pertanto, segnato dal fatto che soltanto quest’ultima censura è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2021, n. 5442).

L’onere di specificità imposto dall’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. richiede, inoltre, che la parte non si limiti a indicare le disposizioni asseritamente violate, ma ne esamini il contenuto precettivo e lo raffronti con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, espressamente richiamandole, al fine di dimostrarne il contrasto con il precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare, mediante una ricerca esplorativa ufficiosa, la norma violata o i punti della decisione incompatibili con essa (Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2020, n. 23745).

Con specifico riguardo al nesso causale, questa Corte ha chiarito che esso costituisce elemento costitutivo dell’illecito, anche contrattuale, e che spetta al giudice individuare, tra le possibili concause, gli antecedenti concretamente rilevanti per la verificazione del danno. È censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la scelta del criterio giuridico di selezione causale, ove operata in violazione delle norme sostanziali recate dagli artt. 40 e 41 cod. pen. e 1227, primo comma, cod. civ.; la valutazione delle conseguenze derivanti dall’applicazione di quel criterio alla fattispecie concreta integra, invece, un accertamento di fatto, sottratto al sindacato di legittimità se adeguatamente motivato (Cass. 7 dicembre 2005, n. 26997; Cass. 24 maggio 2017, n. 13096; Cass. 8 aprile 2020, n. 7760; nello stesso senso, Cass. 23 maggio 2025, n. 13844).

Con specifico riferimento all’esposizione all’amianto, si è altresì affermato che, in applicazione del principio di equivalenza delle condizioni di cui all’art. 41 cod. pen. e secondo il criterio del “più probabile che non”, il nesso causale può essere riconosciuto anche in termini di concausalità in presenza di una non occasionale esposizione all’agente patogeno, avuto riguardo alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e all’assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che risulti un fattore estraneo all’attività o all’ambiente lavorativo da solo idoneo a determinare la malattia o il decesso (Cass. 5 novembre 2024, n. 28458).

Pur formalmente denunciando la violazione del criterio del più probabile che non, la censura non individua alcun errore nella definizione della regola causale adottata dalla Corte territoriale, ma attinge la valutazione delle conseguenze derivanti dalla sua applicazione al caso concreto, contrapponendo, come già anticipato, alla ricostruzione accolta dalla Corte d’Appello una diversa lettura della consulenza tecnica di ufficio, della relazione Di., degli studi epidemiologici e della formula di Bo., allo scopo di dimostrare che le esposizioni più remote avrebbero avuto efficacia preponderante e che il segmento temporale riferibile a EN.RE. Spa sarebbe rimasto privo di incidenza causale o acceleratoria.

Va in aggiunta osservato che la Corte territoriale non ha affatto omesso di considerare la diversa durata dei periodi di esposizione riferibili alle società succedutesi nella gestione del sito produttivo, né ha attribuito ad essi un’identica incidenza causale, avendo, al contrario, confermato la statuizione del Tribunale che, proprio tenendo conto della diversa estensione temporale dei periodi lavorativi e del differente contributo eziologico ascrivibile alle due datrici di lavoro, aveva accertato nei rapporti interni una quota di responsabilità pari all’80% a carico di ED. Spa e al 20% a carico dell’odierna esponente.

Né è configurabile la dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., non risultando che la Corte territoriale abbia posto a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o abbia deciso sulla base di fatti estranei al thema probandum. Anche sotto tale profilo, la censura non si confronta con il significato e la portata della disposizione processuale evocata, ma si risolve nella contestazione del valore attribuito dal giudice di merito alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, alla documentazione acquisita nel giudizio lavoristico e alle ulteriori emergenze istruttorie, sollecitandone una rivalutazione non consentita a questa Corte, attesi i caratteri morfologici e funzionali del giudizio di legittimità.

Per finire, il richiamo dell’art. 166 cod. proc. civ. si risolve in una mera evocazione della disposizione, non accompagnata dall’indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumono incompatibili con il relativo precetto né dalla spiegazione del modo in cui la decisione avrebbe inciso sulle decadenze o sulle preclusioni processuali disciplinate dalla norma, con conseguente difetto di specificità della censura.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 2087, 2697 e 2729 cod. civ., nonché del D.P.R. n. 303/1956, deducendo che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto provata l’omessa adozione delle misure di sicurezza gravanti sul datore di lavoro, attribuendo rilievo decisivo alla relazione dello SPISAL fondata sulle dichiarazioni rese dal lavoratore, alla documentazione INAIL e alle risultanze testimoniali acquisite nel giudizio giuslavoristico, senza considerare la documentazione che aveva prodotto circa le misure organizzative, informative e prevenzionali adottate nel sito produttivo e applicando i principi in materia di responsabilità datoriale in modo incompatibile con il carattere non oggettivo della responsabilità prevista dall’art. 2087 cod. civ.

3.1. Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha precisato che l’esposizione di An.Ro. alle fibre di amianto nel periodo compreso tra il 1976 e il 1992 emergeva dalla valutazione unitaria della relazione dello SPISAL, della documentazione dell’INAIL, delle deposizioni di Si.Ro. e Da.Va., delle dichiarazioni rese dallo stesso lavoratore in sede di indagine amministrativa nonché delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio espletata nel giudizio giuslavoristico. Ha quindi valorizzato la convergenza di una pluralità di elementi istruttori, osservando che le dichiarazioni di An.Ro. trovavano conferma nelle deposizioni testimoniali e negli accertamenti tecnici.

Non ricorre, pertanto, la dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ., configurabile soltanto qualora il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole di scomposizione della fattispecie fondate sulla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni, non anche quando venga censurata la valutazione compiuta in ordine all’assolvimento dell’onere probatorio, che attiene al giudizio di fatto (Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 23 ottobre 2018, n. 26769).

Neppure è configurabile una violazione dell’art. 2729 cod. civ. La denuncia della violazione o falsa applicazione di tale disposizione è ammissibile quando il giudice affermi che il ragionamento presuntivo possa fondarsi su indizi privi dei caratteri della gravità, precisione e concordanza oppure tragga la conseguenza ignota da un fatto storico inidoneo, secondo i parametri normativi, a sorreggere l’inferenza; non lo è quando la critica si risolva nella contrapposizione di una diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o di un’inferenza probabilistica alternativa a quella accolta dal giudice di merito (v., ex multis, Cass. 21 marzo 2022, n. 9054).

Nella specie, la ricorrente non individua alcuna affermazione della sentenza incompatibile con i paradigmi dell’art. 2729 cod. civ., ma contesta l’idoneità dimostrativa degli elementi valorizzati e propone una diversa lettura della relazione dello SPISAL, dei provvedimenti dell’INAIL e delle deposizioni testimoniali. La doglianza investe, dunque, la valutazione complessiva del materiale probatorio, non la regola giuridica applicata.

La critica, inoltre, non coglie la distinzione tra la prova dell’esposizione professionale all’amianto e quella dell’adempimento degli obblighi prevenzionali. La relazione dello SPISAL, la documentazione dell’INAIL, le deposizioni testimoniali e la C.T.U. sono state richiamate, nel loro complesso, per ricostruire le mansioni svolte da An.Ro., per accertare la presenza dell’amianto nell’ambiente di lavoro e la protrazione dell’esposizione sino al 1992. Quanto all’adempimento dell’obbligazione di sicurezza, la Corte d’Appello ha invece valorizzato le risultanze testimoniali dalle quali ha tratto il convincimento che non fossero stati forniti dispositivi di protezione individuale idonei allo specifico rischio amianto, che il lavoratore non fosse stato informato della pericolosità delle fibre di amianto e che non fosse stato istruito sulle cautele da adottare.

Anche la dedotta violazione dell’art. 2087 cod. civ. è insussistente.

La Corte d’Appello non ha ipotizzato la responsabilità oggettiva del datore di lavoro, ma ha richiamato espressamente il principio secondo cui la responsabilità dell’imprenditore non è fondata sulla mera verificazione del danno, pur non essendo circoscritta alla violazione di regole tecniche già positivamente stabilite, poiché l’art. 2087 cod. civ. impone l’adozione di tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, siano necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. L’obbligo di sicurezza non si esaurisce nelle misure specificamente nominate dal legislatore, ma si estende alle cautele suggerite dall’esperienza, dalla tecnica e dagli standard di sicurezza normalmente osservati nel settore interessato e modulate in relazione alle concrete circostanze della situazione di rischio (Cass. 10 novembre 2022, n. 33239). Come ripetutamente affermato da questa Corte, l’art. 2087 cod. civ. non circoscrive l’obbligo di protezione all’osservanza delle prescrizioni specificamente previste dalla legislazione speciale, ma impone l’adozione di tutte le misure rese necessarie dalla particolarità del lavoro, dall’esperienza e dalla tecnica, comprese le cautele innominate e gli strumenti organizzativi idonei a neutralizzare rischi prevedibili (Cass. 18 novembre 2019, n. 29879; Cass. 15 luglio 2020, n. 15112; Cass. 10 novembre 2022, n. 33239; Cass. 27 ottobre 2022, n. 31919; Cass. 12 ottobre 2022, n. 29769).

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio di responsabilità ex art. 2087 cod. civ. si articola in due distinti momenti. Nel primo, grava sul lavoratore l’onere di dimostrare il danno e la sua riconducibilità causale alla nocività delle condizioni di lavoro; nel secondo, una volta accertato il nesso eziologico tra rischio lavorativo ed evento dannoso, spetta al datore di lavoro dimostrare di avere adottato tutte le misure concretamente esigibili per impedire il verificarsi del danno (Cass. 11 agosto 2020, n. 16869; Cass. 25 gennaio 2021, n. 1509). In termini analoghi si è recentemente precisato che, in tema di inadempimento datoriale agli obblighi di cui all’art. 2087 cod. civ., il lavoratore può limitarsi ad allegare la presenza di un fattore di potenziale rischio e a provare il nesso causale tra la lesione e le conseguenze dannose subite, gravando sul datore di lavoro la prova dell’assenza della condizione di nocività o lesività ovvero dell’adozione delle misure idonee a neutralizzarla (Cass. 12 febbraio 2026, n. 3145). Di conseguenza, accertata la riconducibilità dell’evento al rischio lavorativo dedotto in giudizio, non era sufficiente che il datore di lavoro allegasse la difficoltà di esercitare il controllo o l’affidamento ad altri di specifiche funzioni prevenzionistiche, dovendo dimostrare di avere adottato tutte le misure concretamente esigibili per prevenire o neutralizzare il rischio.

Con specifico riferimento alle patologie derivanti dall’esposizione all’amianto, si è precisato che, una volta accertata la nocività dell’attività lavorativa e il nesso causale con il danno, il datore di lavoro deve provare di avere adottato, anche in difetto di una disposizione specificamente riferita all’amianto, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute secondo le conoscenze disponibili nel periodo considerato, non assumendo rilievo esimente il fatto che il rapporto si sia svolto anteriormente all’introduzione della disciplina speciale sul trattamento dei materiali contenenti amianto (Cass. 5 agosto 2013, n. 18626; Cass. 21 settembre 2016, n. 18503).

A tali principi si è conformata la sentenza impugnata. Accertata la protratta esposizione di An.Ro. alle fibre di amianto e l’efficacia causale di detta esposizione rispetto alla malattia professionale contratta, la Corte territoriale ha verificato se la società avesse dimostrato l’adozione delle misure necessarie a prevenire o ridurre il rischio, escludendo che la prova liberatoria fosse stata raggiunta. Non ha dunque fatto discendere la responsabilità dal solo verificarsi dell’evento, ma dall’accertata esposizione al rischio e dalla mancata dimostrazione dell’esatto adempimento dell’obbligazione di sicurezza.

Né la ricorrente individua un errore di diritto commesso nella definizione del contenuto degli obblighi prevenzionali. La censura muove dal diverso convincimento secondo cui la documentazione prodotta avrebbe dimostrato l’adozione di misure organizzative, informative e protettive adeguate, ma investe, in tal modo, l’apprezzamento riservato al giudice di merito circa l’idoneità di tali elementi ad integrare la prova liberatoria richiesta dall’art. 2087 cod. civ.

La Corte d’Appello ha inoltre individuato le misure omesse, facendo riferimento alla mancata predisposizione di interventi volti a eliminare o ridurre l’inalazione delle polveri di amianto, alla mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale idonei, all’omessa informazione sulla pericolosità del materiale e alla mancata istruzione sulle cautele da adottare. Non può quindi sostenersi che la responsabilità sia stata affermata sulla base di un indeterminato obbligo di impedire qualsiasi evento lesivo.

Risulta parimenti corretta l’affermazione secondo cui la conoscenza della specifica capacità cancerogena delle fibre di amianto non esauriva la verifica della prevedibilità del danno. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di sicurezza rilevava la conoscibilità del più generale rischio per la salute derivante dall’inalazione di polveri nocive, già considerato dalla disciplina prevenzionistica vigente nel periodo di esposizione, dovendosi valutare la prevedibilità e l’evitabilità con riguardo non alla specifica forma tumorale concretamente insorta, ma alla possibilità del verificarsi di un danno alla salute del lavoratore.

Neppure sussiste la denunciata violazione del D.P.R. n. 303/1956. La Corte territoriale non ha applicato retroattivamente la disciplina specificamente introdotta per il trattamento dei materiali contenenti amianto, ma ha richiamato le disposizioni prevenzionistiche vigenti nel periodo durante il quale An.Ro. era stato esposto alle fibre di asbesto, le quali imponevano al datore di lavoro di adottare misure idonee a impedire o ridurre la formazione e la diffusione delle polveri nell’ambiente di lavoro.

È stato, al riguardo, recentemente ribadito che la regola cautelare dettata dall’art. 21 del D.P.R. n. 303/1956 è applicabile anche alla prevenzione dei danni derivanti dall’esposizione alle polveri di amianto, essendo diretta a proteggere il lavoratore dall’inalazione di polveri di qualsiasi specie, delle quali debbano conoscersi l’esistenza e la nocività, siano esse produttive di effetti visibili o invisibili. Ciò trova conferma sia nelle disposizioni che qualificano come polveri le fibre di amianto sia nel richiamo operato dagli artt. 174 e 175 del D.P.R. n. 1124/1965 alla disciplina dettata dal D.P.R. n. 303/1956 per la protezione dal rischio derivante dall’amianto (Cass. 17 febbraio 2025, n. 4084; Cass. 21 settembre 2016, n. 18503).

Né la responsabilità poteva essere esclusa sul rilievo che, nel periodo considerato, non fosse ancora conosciuta la specifica relazione causale tra l’esposizione all’amianto e il mesotelioma pleurico. Ai fini della responsabilità datoriale ex art. 2087 cod. civ. non è necessario che fosse prevedibile lo specifico evento concretamente verificatosi o il particolare decorso causale che lo ha determinato, essendo sufficiente la prevedibilità della potenziale idoneità della condotta a cagionare un grave danno alla salute. Spettava, quindi, al datore di lavoro dimostrare quali misure di prevenzione e informazione, tra quelle conosciute e in uso all’epoca, fossero state concretamente adottate per proteggere il lavoratore dallo specifico rischio espositivo (Cass. 17 febbraio 2025, n. 4084).

Lo stesso principio è stato sviluppato da questa Corte precisando che, in tema di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, l’imprevedibilità contemplata dall’art. 1225 cod. civ. deve essere riferita al danno primario, non alle sue ulteriori conseguenze, sicché, in materia di esposizione professionale all’amianto, assume rilievo la prevedibilità della nocività per la salute e non è necessaria la conoscenza dello specifico rischio cancerogeno successivamente concretizzatosi (Cass. 15 maggio 2026, n. 14356; nello stesso senso, Cass. 17 febbraio 2025, n. 4084).

La Corte territoriale si è attenuta a tali principi, avendo rilevato che il rischio derivante dalla formazione e dalla diffusione delle polveri era già conosciuto nel periodo di svolgimento del rapporto e che la valutazione della prevedibilità e dell’evitabilità doveva essere riferita non alla specifica neoplasia poi insorta, ma al più generale pericolo di compromissione della salute del lavoratore, alla cui prevenzione erano preordinati l’art. 2087 cod. civ. e il D.P.R. n. 303/1956.

È stato, del resto, chiarito che, in tema di danno derivante dall’esposizione alle polveri di amianto, il datore di lavoro deve provare l’adozione delle misure idonee a impedire o ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’acquisizione della certezza scientifica circa la relazione causale tra l’esposizione alla sostanza nociva e la specifica patologia letale, essendo già nota la nocività delle polveri per l’apparato respiratorio (Cass. 24 dicembre 2024, n. 34419).

Nella stessa direzione si colloca il principio secondo cui, accertata la nocività dell’attività lavorativa per esposizione alle polveri di amianto, il datore di lavoro è tenuto a provare, anche in assenza di una specifica disposizione prevenzionistica riferita all’amianto, l’adozione delle misure generiche di prudenza rese necessarie dalle conoscenze del tempo, senza che assuma rilievo esimente l’anteriorità del rapporto rispetto all’introduzione della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 277 del 1991 (Cass. 10 ottobre 2024, n. 26390; Cass. 5 agosto 2013, n. 18626).

Quanto al richiamo, operato dalla ricorrente, ai valori limite di concentrazione, esso non è idoneo a dimostrare l’adempimento dell’obbligazione di sicurezza. In materia di responsabilità ex art. 2087 cod. civ. per danni alla salute derivanti dall’esposizione alle polveri di amianto significativamente presenti nell’ambiente di lavoro, il mancato superamento dei valori limite di esposizione agli agenti chimici non assume rilievo decisivo ai fini dell’accertamento della colpa datoriale, da condurre sulla base delle norme in materia di igiene del lavoro e di prevenzione dalle polveri di qualsiasi specie (Cass. 17 febbraio 2025, n. 4092; Cass. 21 settembre 2016, n. 18503).

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato l’applicazione della personalizzazione massima del danno parentale. È contestata la motivazione posta a fondamento della statuizione risarcitoria, definita apparente e stereotipata, sul rilievo che le circostanze valorizzate dalla Corte territoriale, consistenti nel progressivo aggravamento delle condizioni del congiunto, nell’assistenza prestatagli durante il decorso della malattia e nella sofferenza derivante dalla consapevolezza dell’esito infausto della patologia, costituirebbero conseguenze normalmente connesse alla perdita di un familiare e non integrerebbero elementi peculiari e individualizzanti idonei a giustificare l’attribuzione della massima personalizzazione del risarcimento; si sostiene, inoltre, che tali circostanze non sarebbero state oggetto di specifica allegazione e prova e che la decisione si porrebbe in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di liquidazione del danno parentale.

4.1. Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha chiaramente individuato gli elementi ritenuti rilevanti ai fini della personalizzazione, rappresentati dal progressivo aggravamento della malattia, dall’assistenza prestata dalle congiunte durante il suo decorso e dalla sofferenza derivante dalla consapevolezza dell’esito infausto della patologia. Si tratta di un percorso argomentativo intellegibile e verificabile, che consente di ricostruire le ragioni della decisione e di sottoporle a controllo critico. La censura investe, pertanto, non l’esistenza della motivazione, bensì l’apprezzamento compiuto dalla Corte territoriale circa l’idoneità delle circostanze accertate a giustificare la personalizzazione del danno, sollecitando una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità.

5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1226 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittima l’applicazione della massima personalizzazione prevista dalle Tabelle milanesi per la liquidazione del danno parentale. È contestata la valorizzazione di circostanze quali l’assistenza prestata al congiunto durante la malattia, la sofferenza connessa al progressivo aggravamento delle sue condizioni di salute e la consapevolezza dell’esito infausto della patologia, sul rilievo che esse costituirebbero conseguenze ordinariamente riconducibili alla perdita di un familiare e, come tali, già remunerate dai parametri tabellari. Secondo la ricorrente, in difetto dell’allegazione e della prova di circostanze eccezionali e specificamente individualizzanti il pregiudizio, la liquidazione avrebbe dovuto essere contenuta negli importi risultanti dall’applicazione dei soli criteri tabellari ordinari, senza l’incremento riconosciuto a titolo di personalizzazione.

5.1. Il motivo è infondato.

La personalizzazione del danno non patrimoniale presuppone che il giudice accerti conseguenze specifiche e peculiari, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente derivanti da pregiudizi del medesimo tipo, e dia analiticamente conto delle circostanze che giustificano l’incremento della misura standard del risarcimento (Cass. 11 novembre 2019, n. 28988; Cass. 20 gennaio 2023, n. 1870). Tale principio, richiamato dalla stessa ricorrente, non esclude che la particolare intensità della sofferenza possa essere desunta da elementi concreti, anche presuntivi, relativi alle modalità con le quali la malattia e la successiva perdita del congiunto hanno inciso sulla vita dei superstiti.

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tale criterio. Non ha attribuito il punteggio previsto dalla lettera E delle Tabelle milanesi in ragione del solo rapporto di coniugio o di filiazione né sulla base della sofferenza normalmente conseguente alla morte di uno stretto congiunto, ma ha valorizzato lo “stravolgimento della vita delle superstiti”, l’assistenza prestata all’An.Ro. per l’intero decorso della malattia, l’accompagnamento alle visite, la presenza durante i ricoveri e le cure domiciliari, il progressivo aggravamento delle sue condizioni fisiche e psicologiche e la consapevolezza dell’esito infausto della patologia. Ha altresì considerato l’impossibilità di continuare a condividere le abituali attività familiari e specifici eventi della vita delle congiunte, tra i quali la nascita di un figlio avvenuta una settimana dopo la morte dell’An.Ro.

La Corte territoriale non ha dunque attribuito rilievo a circostanze astratte o necessariamente presenti in ogni ipotesi di perdita del rapporto parentale, ma ha valorizzato specifici elementi fattuali della vicenda in esame, consistiti nel lungo decorso della malattia professionale, nel progressivo aggravamento delle condizioni del lavoratore, nell’assistenza prestatagli dalle congiunte e nella graduale condivisione dell’inevitabile evoluzione della patologia verso l’esito mortale, reputandoli idonei a denotare un’intensità del pregiudizio superiore a quella ordinariamente considerata dalla liquidazione tabellare standard.

Né ricorre la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. La censura, come illustrata, non individua una domanda sulla quale la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare o una statuizione resa oltre i limiti della domanda, ma investe esclusivamente la valutazione delle allegazioni e delle risultanze probatorie poste a fondamento della quantificazione del danno. Il richiamo alla citata disposizione è pertanto inconferente.

6. Il ricorso, pertanto, è infondato e deve essere rigettato.

7. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei controricorrenti nella misura indicata in dispositivo.

8. Va disposto che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di Pr.Ag., di An.Ev., di An.El. e di An.Ro.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida, in favore di Pr.Ag. e di An.Ev. ed An.El., in Euro 11.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali in misura del 15% ed agli accessori di legge e in favore di ED. Spa in Euro 14.100,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali in misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Dispone l’oscuramento dei dati personali come in motivazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 14 ottobre 2026.

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