DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Immobile abusivo oggetto di condono – Revoca dell’ordine di demolizione – Verifiche del giudice dell’esecuzione – Condono – Reati edilizi – Sanzione amministrativa della demolizione – Esecutività del provvedimento giudiziale – Procedura di sanatoria – Presupposti – Data di ultimazione delle opere abusive – Limiti volumetrici – Sanatoria dell’intero complesso unitario – Istanze di oblazione plurime autonome – Elusione del limite legale – Verifiche.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 29 Luglio 2026
Numero: 28667
Data di udienza: 29 Aprile 2026
Presidente: ACETO
Estensore: VERDEROSA
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Immobile abusivo oggetto di condono – Revoca dell’ordine di demolizione – Verifiche del giudice dell’esecuzione – Condono – Reati edilizi – Sanzione amministrativa della demolizione – Esecutività del provvedimento giudiziale – Procedura di sanatoria – Presupposti – Data di ultimazione delle opere abusive – Limiti volumetrici – Sanatoria dell’intero complesso unitario – Istanze di oblazione plurime autonome – Elusione del limite legale – Verifiche.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 29 luglio 2026 (ud. 29/04/2026), Sentenza n. 28667
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Immobile abusivo oggetto di condono – Revoca dell’ordine di demolizione – Verifiche del giudice dell’esecuzione – Condono.
In tema di immobile abusivo oggetto di condono, ai fini della revoca dell’ordine di demolizione il giudice dell’esecuzione deve verificare la legittimità del sopravvenuto atto concessorio in punto di sussistenza dei presupposti per la sua emanazione; in particolare, il giudice è tenuto ad accertare la disciplina normativa applicabile, la legittimazione del soggetto che abbia ottenuto il titolo in sanatoria, la tempestività della domanda, il rispetto dei requisiti strutturali e temporali per la sanabilità dell’opera, il tipo di vincolo eventualmente esistente, nonché la sussistenza dei requisiti volumetrici o di destinazione assentibili.
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Sanzione amministrativa della demolizione – Esecutività del provvedimento giudiziale – Procedura di sanatoria – Presupposti – Data di ultimazione delle opere abusive – Limiti volumetrici.
In tema di condono, l’esecutività del provvedimento giudiziale applicativo della sanzione amministrativa della demolizione, e la vincolatività del relativo comando per il soggetto destinatario, vengono meno, una volta definita la procedura di sanatoria, sempre che il giudice riscontri la regolarità dell’atto amministrativo sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge. Infatti, ai sensi dell’art. 32 cc. 25 del d.l. 269/2003, convertito nella L. 2003 n.326, le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge del 28 febbraio 1985 e succ. modif., si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa un ampliamento superiore a 750 mc. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi. Inoltre, al fine dell’applicazione del cd. condono edilizio, l’art. 31 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, richiamato dalla L. 2003 n. 326, stabilisce che si considerano “ultimati” gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura.
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Sanatoria dell’intero complesso unitario – Istanze di oblazione plurime autonome – Elusione del limite legale – Verifiche.
In tema di sanatoria, ogni edificio deve intendersi come un complesso unitario che fa capo ad un unico soggetto legittimato e le istanze di oblazione eventualmente presentate in relazione alle singole unità che compongono tale edificio devono esser riferite ad una unica concessione in sanatoria, che riguarda quest’ultimo nella sua totalità. Ciò in quanto la ratio della norma è di non consentire l’elusione del limite legale di consistenza dell’opera per la concedibilità della sanatoria, attraverso la considerazione delle singole parti in luogo dell’intero complesso edificatorio. Nel caso di presentazione di autonome richieste di concessione edilizia in sanatoria da parte degli eredi di colui che aveva realizzato l’immobile abusivo e condannato per tale reato, ogni edificio va inteso, ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, quale il complesso unitario che faccia capo ad unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle separate unità, che compongono tale edificio, devono riferirsi ad una unica concessione in sanatoria, onde evitare la elusione del limite di 750 mc. attraverso la considerazione di ciascuna parte in luogo dell’intero complesso, non potendo tale requisito normativo, essere aggirato dalla presentazione di plurime istanze di concessione in sanatoria degli eredi del soggetto autore dell’edificazione abusiva dell’immobile. In definitiva, non basta quindi che la singola unità non ecceda i 750 mc., ma occorre che, globalmente considerato, l’intero edificio che ospita quelle singole unità non superi quei limiti massimi.
(Dichiara inammissibili i ricorsi avverso ordinanza del 10/02/2026 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI) Pres. ACETO, Rel. VERDEROSA, Ric. Magliulo
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 29 luglio 2026 (ud. 29/04/2026), Sentenza n. 28667SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Magliulo G. nato a San Cipriano D’Aversa il ../../….;
Magliulo F. nato a San Cipriano D’Aversa il ../../….;
Magliulo L. nato a San Cipriano D’Aversa il ../../….;
avverso l’ordinanza del 10/02/2026 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Pia Verderosa;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, G. Sassone, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 24 febbraio 2026, ha rigettato l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione, depositata il 05.01.2026, da G. Magliulo, F. Magliulo e L. Magliulo, quali eredi del
condannato defunto N. Magliulo, in relazione alla sentenza di condanna emessa in data 21.10.2009, irrevocabile dal 08.7.2011.
La Corte di appello, nel provvedimento di rigetto, ha evidenziato che l’ordine di demolizione si riferisce all’immobile abusivamente realizzato dal defunto N. Magliulo, in relazione al quale sono state presentate quattro istanze di condono ex d.l. 269/2003 e ciascuna si riferisce ad una unità residenziale inferiore a 750 mc. Si evidenzia, però, che il 27.10.2005, all’atto dell’intervento della polizia giudiziaria presso il cantiere edile, gli operai erano ancora al lavoro per completare le opere edilizie in cemento armato, il che consente di escludere che l’immobile fosse già completo due anni prima, venendo meno il presupposto temporale ai fini della condonabilità previsto dal d.l. 269/2003 (le opere abusive devono essere ultimate entro il 31.3.2003).
2. Avverso il predetto provvedimento, G., F. eL. Magliulo, tramite il loro difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la condonabilità dell’opera, ai sensi del dl. n. 269 del 2003. Si osserva che il provvedimento impugnato trascura di considerare che per l’accesso alla sanatoria edilizia, ex art. 32 D.L. n. 269/2003, è sufficiente che sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, anche se priva di finiture quali intonaci, infissi e impianti.
La difesa dei ricorrenti, in data 1 aprile 2026, ha depositato motivi aggiunti con i quali si evidenzia che, nel capo di imputazione, si contesta un immobile abusivo di 300 mq, completo di impianti elettrici ed idraulici, quindi completo allo stato rustico. Secondo la difesa, pertanto, i lavori in cemento armato, riscontrati al 27.10.2005 dalla polizia giudiziaria, non potevano riguardare le strutture portanti (già completate, come dimostra la presenza degli impianti), ma solo finiture o opere accessorie. Si richiama poi la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che la prova che la costruzione sia stata ultimata al rustico alla data del 31 marzo del 2003 deve essere fornita dall’imputato che invochi la causa estintiva e detta prova può essere fornita con ogni mezzo.
Il Procuratore Generale, con la requisitoria ritualmente trasmessa, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Si osserva che nel provvedimento impugnato, l’abusività delle opere è definitivamente accertata e, dalla motivazione della sentenza di condanna, recante l’ordine di demolizione, risulta che al 27.10.2005, all’atto dell’intervento della polizia giudiziaria presso il cantiere edile, gli operai erano ancora al lavoro per completare le opere edilizie in cemento armato, il che consente di escludere che l’immobile fosse già completato due anni prima. Si sottolinea che, con i motivi di ricorso, gli istanti introducono una diversa valutazione del fatto e delle prove rispetto all’accertamento caduto in giudicato, non consentito né dal giudicato medesimo, né dalla natura del mezzo di impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Occorre premettere che ai fini della revoca dell’ordine di demolizione di un immobile oggetto di condono edilizio, il giudice dell’esecuzione deve verificare la legittimità del sopravvenuto atto concessorio, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione, dovendo in particolare verificare la disciplina normativa applicabile, la legittimazione di colui che abbia ottenuto il titolo in sanatoria, la tempestività della domanda, il rispetto dei requisiti strutturali e temporali per la sanabilità dell’opera e, ove l’immobile edificato ricada in zona vincolata, il tipo di vincolo esistente nonché la sussistenza dei requisiti volumetrici o di destinazione assentibili. (Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019, Pmt, Rv. 277668 – 01; in senso conforme Sez. 3, n. 14240 del 17/2/2026; Sez. 3, n. 8787 del 11/12/2025, dep. 2026). E’ noto infatti, quale principio operante anche in tema di condono, che l’esecutività del provvedimento giudiziale applicativo della sanzione amministrativa della demolizione, e la vincolatività del relativo comando per il soggetto destinatario, vengono meno, una volta definita la procedura di sanatoria, sempre che il giudice riscontri la regolarità dell’atto amministrativo sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge (cfr. Sez. 3, n. 11051 del 30/01/2003, Rv. 224346 – 01; Sez. 3, n. 3196 del 27/11/1998, dep. 01/03/1999, Rv. 213010 – 01).
3. La difesa correttamente ha evidenziato, che ai fini del condono edilizio, è sufficiente che l’immobile sia ultimato allo stato rustico entro il 31.3.2003.
Infatti, ai sensi dell’art. 32 cc. 25 del d.l. 269/2003, convertito nella L. 2003 n.326, le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge del 28 febbraio 1985 e succ. modif., si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che “non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa un ampliamento superiore a 750 mc. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi”.
Al fine dell’applicazione del cd. condono edilizio, l’art. 31 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, richiamato dalla L. 2003 n. 326, stabilisce che si considerano “ultimati” gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura. Nel caso in esame, la difesa con il richiamo al capo di imputazione non ha dimostrato che l’immobile era ultimato alla data del 31.3.2003. Si può anche convenire con la difesa che, alla data della contestazione (27.10.2025), l’immobile era ultimato allo stato rustico, dal momento che era completo di impianti elettrici ed idrici, ma ciò non dimostra che il manufatto fosse stato ultimato già due anni prima e, precisamente, alla data del 31.3.2003.
Correttamente quindi la Corte di appello, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione, non avendo i ricorrenti fornito alcuna prova che l’immobile in questione fosse ultimato entro il 31.3.2003. Va richiamata anche la costante giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44596 del 20/05/2016, Boccia, Rv. 269280 – 01), secondo cui ogni edificio deve intendersi come un complesso unitario che fa capo ad un unico soggetto legittimato e le istanze di oblazione eventualmente presentate in relazione alle singole unità che compongono tale edificio devono esser riferite ad una unica concessione in sanatoria, che riguarda quest’ultimo nella sua totalità. Ciò in quanto la ratio della norma è di non consentire l’elusione del limite legale di consistenza dell’opera per la concedibilità della sanatoria, attraverso la considerazione delle singole parti in luogo dell’intero complesso edificatorio (ex plurimis Sez. 3, n. 16550 del 19/02/2002, Zagaria, Rv. 223861; Sez. 3, n. 20161 del 19/04/2005, Merra, Rv. 231643; Sez. 3, n. 12353 del 02/10/2013, Cantiello, Rv. 259292; Sez. 3, n. 15725 del 9/4/2026).
Si è precisato che nel caso di presentazione di autonome richieste di concessione edilizia in sanatoria da parte degli eredi di colui che aveva realizzato l’immobile abusivo e condannato per tale reato, ogni edificio va inteso, ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, quale il complesso unitario che faccia capo ad unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle separate unità, che compongono tale edificio, devono riferirsi ad una unica concessione in sanatoria, onde evitare la elusione del limite di 750 mc. attraverso la considerazione di ciascuna parte in luogo dell’intero complesso, non potendo tale requisito normativo, essere aggirato dalla presentazione di plurime istanze di concessione in sanatoria degli eredi del soggetto autore dell’edificazione abusiva dell’immobile (Sez. 3, n. 12353 del 02/10/2013, Cantiello, Rv. 259292 — 01). In definitiva, non basta quindi che la singola unità non ecceda i 750 mc., ma occorre che, globalmente considerato, l’intero edificio che ospita quelle singole unità non superi quei limiti massimi” (così Sez. 3, n. 20988 del 20/03/2019, in motivazione; in senso conforme Sez. 4, n.25337 del 08/03/2022).
Nel caso in esame, dal capo di imputazione emerge che si trattava di un unico manufatto di 300 mq con scantinato, piano terra, piano rialzato e primo piano, con due scale in cemento armato e, dunque, le quattro istanze si riferiscono ad un unico immobile abusivo oggetto dell’ordine di demolizione che complessivamente eccede la volumetria condonabile.
4. In considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali oltre che – apparendo evidente che hanno proposto il ricorso determinando le cause dell’inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 29/04/2026





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