CORTE DI GIUSTIZIA EU Sez.3^, 31 gennaio 2013, Sentenza C-26/11
«Direttiva 98/70/CE â QualitĂ della benzina e del combustibile diesel â Articoli 3-5 â Specifiche ecologiche dei carburanti â Direttiva 98/34/CE â Procedura dâinformazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societĂ dellâinformazione â Articoli 1 e 8 â Nozione di âregola tecnicaâ â Obbligo di comunicare i progetti di regole tecniche â Normativa nazionale in forza della quale le societĂ petrolifere che immettono sul mercato benzina e/o carburante diesel hanno lâobbligo di immettere sul mercato, nello stesso anno civile, anche una certa quantitĂ di biocombustibili»
Nella causa C-26/11,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dellâarticolo 267 TFUE, dal Grondwettelijk Hof (Belgio), con decisione del 22 dicembre 2010, pervenuta in cancelleria il 17 gennaio 2011, nel procedimento
Belgische Petroleum Unie VZW,
Continental Tanking Company NV,
Belgische Olie Maatschappij NV,
Octa NV,
Van Der Sluijs Group Belgium NV,
Belgomazout LiĂšge NV,
Martens Energie NV,
Transcor Oil Services NV,
Mabanaft BV,
Belgomine NV,
Van Raak Distributie NV,
Bouts NV,
Gabriels & Co NV,
Joassin René NV,
Orion Trading Group NV,
Petrus NV,
Argosoil Belgium BVBA
contro
Belgische Staat,
con lâintervento di:
Belgian Bioethanol Association VZW,
Belgian Biodiesel Board VZW,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), facente funzione di presidente della Terza Sezione, dai sigg. K. Lenaerts, G. Arestis, J. MalenovskĂœ e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra R. Seres, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito allâudienza del 7 giugno 2012,
considerate le osservazioni presentate:
â per la Belgische Petroleum Unie VZW, la Continental Tanking Company NV, la Belgische Olie Maatschappij NV, la Octa NV, la Van Der Sluijs Group Belgium NV, la Belgomazout LiĂšge NV, la Martens Energie NV, la Transcor Oil Services NV, la Mabanaft BV, la Belgomine NV, la Van Raak Distributie NV, la Bouts NV, la Gabriels & Co NV, la Joassin RenĂ© NV, la Orion Trading Group NV, la Petrus NV e la Argosoil Belgium BVBA, da P. Mallien e M. Deketelaere, advocaten;
â per il Belgische Staat, da J.-F. De Bock, advocaat;
â per la Belgian Bioethanol Association VZW e la Belgian Biodiesel Board VZW, da P. De Bandt, avocat;
â per il governo belga, da C. Pochet, in qualitĂ di agente, assistita da J.-F. De Bock, advocaat;
â per il governo dei Paesi Bassi, da C. Wissels e B. Koopman, in qualitĂ di agenti;
â per la Commissione europea, da A. Alcover San Pedro, K. Herrmann e E. Manhaeve, in qualitĂ di agenti,
sentite le conclusioni dellâavvocato generale, presentate allâudienza del 19 luglio 2012,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullâinterpretazione degli articoli 3-5 della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualitĂ della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350, pag. 58), come modificata dalla direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU L 140, pag. 88; in prosieguo: la «direttiva 98/70»), dellâarticolo 4, paragrafo 3, TUE, degli articoli 26, paragrafo 2, TFUE, 28 TFUE e 34-36 TFUE, nonchĂ© dellâarticolo 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura dâinformazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societĂ dellâinformazione (GU L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU L 217, pag. 18; in prosieguo: la «direttiva 98/34»).
2 Tale domanda Ăš stata presentata nellâambito di una controversia tra le societĂ Belgische Petroleum Unie VZW, Continental Tanking Company NV, Belgische Olie Maatschappij NV, Octa NV, Van Der Sluijs Group Belgium NV, Belgomazout LiĂšge NV, Martens Energie NV, Transcor Oil Services NV, Mabanaft BV, Belgomine NV, Van Raak Distributie NV, Bouts NV, Gabriels & Co NV, Joassin RenĂ© NV, Orion Trading Group NV, Petrus NV e Argosoil Belgium BVBA (in prosieguo, congiuntamente: la «BPU e a.») e il Belgische Staat, in merito alla legge del 22 luglio 2009, recante lâobbligo di miscelare biocarburante con combustibili fossili immessi sul mercato (Belgisch Staatsblad, 3 agosto 2009, pag. 51920; in prosieguo: la «legge sullâobbligo di miscelazione»).
Contesto normativo
Diritto dellâUnione
La direttiva 98/34
3 Lâarticolo 1 della direttiva 98/34 cosĂŹ recita:
«Ai sensi della presente direttiva si intende per:
1) âprodottoâ: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca;
(…)
3) âspecificazione tecnicaâ: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualitĂ o di proprietĂ di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, lâimballaggio, la marcatura e lâetichettatura, nonchĂ© le procedure di valutazione della conformitĂ .
(…)
4) âaltro requisitoâ: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dellâambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;
(…)
11) âregola tecnicaâ: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza Ăš obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o lâutilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonchĂ©, fatte salve quelle di cui allâarticolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, lâimportazione, la commercializzazione o lâutilizzo di un prodotto oppure la prestazione o lâutilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.
(…)».
4 Lâarticolo 8, paragrafo 1, primo comma, della suddetta direttiva dispone quanto segue:
«Fatto salvo lâarticolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso Ăš sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino giĂ dal progetto».
5 Lâarticolo 10, paragrafo 1, della direttiva summenzionata prevede che:
«Gli articoli 8 e 9 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi con i quali gli Stati membri:
â si conformano agli atti comunitari vincolanti che danno luogo allâadozione di specificazioni tecniche o di regole relative ai servizi;
(…)
â si limitano a modificare una regola tecnica a norma dellâarticolo 1, punto 11), in conformitĂ con una domanda della Commissione diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertĂ di stabilimento dellâoperatore di servizi».
La direttiva 98/70
6 Lâarticolo 3 della direttiva 98/70, intitolato «Benzina», ai suoi paragrafi 1-3 dispone quanto segue:
«1. Al piĂč tardi a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli Stati membri vietano la commercializzazione sul loro territorio di benzina contenente piombo.
2. Gli Stati membri provvedono affinchĂ© sul loro territorio possa essere immessa sul mercato soltanto la benzina conforme alle specifiche ecologiche di cui allâallegato I.
Gli Stati membri, tuttavia, possono introdurre disposizioni specifiche per le regioni ultraperiferiche concernenti lâintroduzione di benzina con un tenore massimo di zolfo pari a 10 mg/kg. Gli Stati membri che ricorrono a detta disposizione ne informano la Commissione.
3. Gli Stati membri impongono ai fornitori di garantire lâimmissione sul mercato di benzina con un tenore massimo di ossigeno del 2,7% e un tenore massimo di etanolo del 5% fino al 2013 e possono prolungarne il periodo di commercializzazione, qualora lo reputino necessario. Essi garantiscono che i consumatori ottengano informazioni adeguate in merito al tenore di biocarburanti nella benzina e, in particolare, allâappropriato uso delle diverse miscele della benzina».
7 Lâallegato I della direttiva 98/70, intitolato «Specifiche ecologiche dei combustibili disponibili sul mercato destinati ai veicoli con motore ad accensione per compressione», fissa al 10% v/v il valore limite massimo di etanolo per la benzina.
8 Lâarticolo 4 di tale direttiva, intitolato «Combustibile diesel», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Gli Stati membri provvedono affinchĂ© sul loro territorio venga immesso sul mercato soltanto il combustibile diesel conforme alle specifiche di cui allâallegato II.
Nonostante le prescrizioni dellâallegato II, gli Stati membri possono autorizzare lâimmissione sul mercato di diesel con un tenore di estere metilico di acidi grassi (FAME) maggiore del 7%.
Gli Stati membri garantiscono che i consumatori ottengano informazioni adeguate in merito al tenore di biocarburanti, in particolare al tenore di FAME, del combustibile diesel».
9 In forza dellâallegato II di detta direttiva, intitolato «Specifiche ecologiche dei combustibili disponibili sul mercato destinati ai veicoli ad accensione per compressione», il valore limite massimo per il tenore di FAME del diesel Ăš fissato al 7% v/v.
10 Lâarticolo 5 della stessa direttiva, intitolato «Libera circolazione», Ăš cosĂŹ formulato:
«Gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire lâimmissione sul mercato di combustibili conformi alle prescrizioni della presente direttiva».
La direttiva 2003/30/CE
11 A termini dei considerando 19 e 21 della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dellâ8 maggio 2003, sulla promozione dellâuso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (GU L 123, pag. 42):
«(19) Nella risoluzione del 18 giugno 1998 [GU C 210, pag. 215] il Parlamento europeo ha chiesto che la quota di mercato dei biocombustibili sia aumentata al 2% nellâarco di cinque anni prevedendo allo scopo un pacchetto di misure, tra cui esenzioni fiscali, assistenza finanziaria alle industrie di trasformazione e fissazione di una percentuale obbligatoria di biocarburanti per le societĂ petrolifere.
(…)
(21) Le politiche nazionali di promozione dellâuso dei biocarburanti non dovrebbero vietare la libera circolazione di carburanti conformi alle specifiche ecologiche armonizzate stabilite nella normativa comunitaria».
12 Ai sensi del suo articolo 1, tale direttiva ha come scopo la promozione dellâutilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti in ciascuno Stato membro, al fine di contribuire al raggiungimento di obiettivi quali rispettare gli impegni in materia di cambiamenti climatici, contribuire alla sicurezza dellâapprovvigionamento rispettando lâambiente e promuovere le fonti di energia rinnovabili.
13 Lâarticolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, ha il seguente tenore:
«a) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché una percentuale minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili sia immessa sui loro mercati e a tal fine stabiliscono obiettivi indicativi nazionali.
b) i) Il valore di riferimento per questi obiettivi Ăš pari al 2%, calcolato sulla base del tenore energetico, di tutta la benzina e del diesel per trasporti immessi sui loro mercati entro il 31 dicembre 2005.
ii) Il valore di riferimento per questi obiettivi Ú pari al 5,75%, calcolato sulla base del tenore energetico, di tutta la benzina e del diesel per trasporti immessi sui loro mercati entro il 31 dicembre 2010».
La direttiva 2009/28/CE
14 Il considerando 9 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dellâuso dellâenergia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140, pag. 16), prevede quanto segue:
«Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha riaffermato lâimpegno della ComunitĂ a favore dello sviluppo dellâenergia da fonti rinnovabili in tutta la ComunitĂ oltre il 2010. Esso ha approvato un obiettivo obbligatorio del 20% di energia da fonti rinnovabili sul consumo di energia complessivo della ComunitĂ entro il 2020 e un obiettivo minimo obbligatorio del 10% che tutti gli Stati membri dovranno raggiungere per quanto riguarda la quota di biocarburanti sul consumo di benzine e diesel per autotrazione entro il 2020, da introdurre in maniera efficiente sotto il profilo dei costi. Esso ha affermato che il carattere vincolante dellâobiettivo per i biocarburanti Ăš opportuno, a condizione che la produzione sia sostenibile, che i biocarburanti di seconda generazione vengano resi disponibili sul mercato e che la direttiva 98/70(…) sia modificata per consentire miscele in percentuali adeguate (…)».
15 A termini dellâarticolo 1 della direttiva 2009/28:
«La presente direttiva stabilisce un quadro comune per la promozione dellâenergia da fonti rinnovabili. Fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti (…)».
16 Lâarticolo 3, paragrafo 4, primo comma, di detta direttiva dispone quanto segue:
«Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 sia almeno pari al 10% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nello Stato membro».
17 Lâarticolo 26, paragrafi 2 e 3, della stessa direttiva cosĂŹ prevede:
«2. Lâarticolo 2, lâarticolo 3, paragrafi 2, 3 e 5, e gli articoli 5 e 6 della direttiva 2003/30/CE sono abrogati a decorrere dal 1° aprile 2010.
3. Le direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2012».
La normativa belga
18 A termini dellâarticolo 4, paragrafo 1, della legge sullâobbligo di miscelazione:
«Ogni società petrolifera registrata che immette sul mercato prodotti di benzina o diesel Ú tenuta ad immettere sul mercato, nello stesso anno civile, anche una quantità di biocombustibili sostenibili, con le modalità che seguono:
â FAME, per almeno il 4% v/v dei prodotti diesel immessi sul mercato;
â bioetanolo, puro o in forma di bio-ETBE, per almeno il 4% v/v dei prodotti di benzina immessi sul mercato».
19 Lâarticolo 5 della legge sullâobbligo di miscelazione Ăš cosĂŹ formulato:
«Lâimmissione sul mercato di biocarburanti sostenibili, ai sensi dellâarticolo 4, avviene mediante miscelazione con i prodotti di benzina e diesel da immettere sul mercato, nel rispetto delle norme di prodotto NBN EN 590 per i prodotti diesel e NBN EN 228 per i prodotti di benzina».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
20 Con atto introduttivo presentato il 15 ottobre 2009 dinanzi al giudice del rinvio, la BPU e a. hanno chiesto lâannullamento della legge sullâobbligo di miscelazione.
21 In tale contesto, il Grondwettelijk Hof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva [98/70] e, eventualmente, lâarticolo 4, paragrafo 3, [TUE] e gli articoli 26, paragrafo 2, [TFUE], 28 [TFUE] e 34-36 [TFUE] debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione legislativa in forza della quale ogni societĂ petrolifera registrata che immette sul mercato prodotti di benzina e/o di diesel Ăš tenuta ad immettere sul mercato, nello stesso anno civile, anche una certa quantitĂ di biocombustibili sostenibili, vale a dire bioetanolo, puro o in forma di bio-ETBE, fino ad almeno il 4% v/v dei prodotti di benzina immessi sul mercato, e di FAME, sino ad almeno il 4% v/v dei prodotti diesel immessi sul mercato.
2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se lâarticolo 8 della direttiva [98/34] debba essere interpretato nel senso che, nonostante lâarticolo 10, paragrafo 1, primo trattino, della stessa direttiva, detto articolo impone lâobbligo che la Commissione venga informata di un progetto di norma in forza della quale ogni societĂ petrolifera registrata che immette sul mercato prodotti di benzina e/o di diesel sia tenuta ad immettere sul mercato, nello stesso anno civile, anche una quantitĂ di biocombustibili sostenibili, ossia bioetanolo, puro o in forma di bio-ETBE, sino ad almeno il 4% v/v dei prodotti di benzina immessi sul mercato, e FAME, sino ad almeno il 4% v/v dei prodotti diesel immessi sul mercato».
Sulla ricevibilitĂ della domanda di pronuncia pregiudiziale
22 La Belgian Bioethanol Association VZW e la Belgian Biodiesel Board VZW sostengono che la domanda di pronuncia pregiudiziale Ăš irricevibile in quanto, nel corso del procedimento dinanzi al giudice del rinvio, la BPU e a. non hanno mai eccepito una violazione delle direttive 98/34 e 98/70 e, pertanto, lâinterpretazione del diritto dellâUnione richiesta da tale giudice non ha manifestamente alcun nesso con lâoggetto del procedimento principale.
23 In proposito, si deve ricordare che il fatto che le parti nel procedimento principale non abbiano sollevato, dinanzi al giudice del rinvio, un problema di diritto dellâUnione non osta a che la Corte possa essere adita da tale giudice. Prevedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte quando «una questione Ăš sollevata davanti a un organo giurisdizionale nazionale», lâarticolo 267, secondo e terzo comma, TFUE non intende limitare tale rinvio ai soli casi in cui lâuna o lâaltra parte nel procedimento principale abbia preso lâiniziativa di sollevare una questione dâinterpretazione o di validitĂ del diritto dellâUnione, ma si riferisce anche a casi in cui una questione del genere sia sollevata dallo stesso giudice nazionale, il quale ritenga la decisione della Corte su tale punto «necessaria per emanare la sua sentenza» (sentenze del 16 giugno 1981, Salonia, 126/80, Racc. pag. 1563, punto 7, e dellâ8 marzo 2012, Huet, C-251/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 23).
24 Peraltro, secondo costante giurisprudenza, nellâambito del procedimento ex articolo 267 TFUE, spetta soltanto al giudice nazionale, cui Ăš stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilitĂ dellâemananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessitĂ di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano lâinterpretazione del diritto dellâUnione, la Corte, in via di principio, Ăš tenuta a pronunciarsi (sentenze del 18 dicembre 2007, Laval un Partneri, C-341/05, Racc. pag. I-11767, punto 45, nonchĂ© del 18 marzo 2010, Alassini e a., da C-317/0 a C-320/08, Racc. pag. I-2213, punto 25).
25 Inoltre, dal momento che la direttiva 98/70 contiene disposizioni che prevedono specifiche ecologiche relative alla composizione della benzina e del combustibile diesel, dei quali tale direttiva mira a garantire la libera circolazione allâinterno dellâUnione europea, e dato che il giudice del rinvio ritiene che una violazione di tali disposizioni da parte della normativa belga sarebbe contraria alla libertĂ di commercio e industria nonchĂ© ai principi di paritĂ e di non discriminazione, non puĂČ sostenersi che lâinterpretazione del diritto dellâUnione richiesta da detto giudice sia manifestamente priva di qualsiasi connessione con lâoggetto della controversia principale.
26 Date tali circostanze, la domanda di pronuncia pregiudiziale Ăš ricevibile.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
27 In via preliminare occorre ricordare che, quando un problema Ăš disciplinato in modo armonizzato a livello dellâUnione, qualunque provvedimento nazionale in materia deve essere valutato in rapporto alle disposizioni di tale misura di armonizzazione (v. sentenze del 12 ottobre 1993, Vanacker e Lesage, C-37/92, Racc. pag. I-4947, punto 9; del 13 dicembre 2001, DaimlerChrysler, C-324/99, Racc. pag. I-9897, punto 32, nonchĂ© del 30 aprile 2009, Lidl MagyarorszĂĄg, C-132/08, Racc. pag. I-3841, punti 42 e 46).
28 CiĂČ premesso, deve ritenersi che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chieda in sostanza se gli articoli 3-5 della direttiva 98/70 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, in forza della quale le societĂ petrolifere che immettono sul mercato benzina e/o combustibile diesel siano tenute ad immettere sul mercato, nello stesso anno civile, anche una certa quantitĂ di biocombustibili, calcolata in modo percentuale sulla quantitĂ totale dei suddetti prodotti da esse annualmente commercializzati.
29 Lâarticolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/70, in combinato disposto con lâallegato I della stessa, fissa al 10% v/v il valore limite massimo di etanolo per la benzina.
30 In forza dellâarticolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, in combinato disposto con lâallegato II della medesima direttiva, il valore limite massimo per il tenore in FAME del combustibile diesel Ăš fissato, fatta salva lâautorizzazione di cui al suddetto paragrafo 1, secondo comma, al 7% v/v.
31 Di conseguenza, imponendo alle societĂ petrolifere lâobbligo di commercializzare una quantitĂ minima di bioetanolo e di FAME, vale a dire il 4% v/v della quantitĂ , rispettivamente, di benzina e di combustibile diesel che esse immettono sul mercato, la legge sullâobbligo di miscelazione prevede percentuali minime obbligatorie di biocombustibili inferiori ai valori limite massimi previsti dagli articoli 3 e 4 della direttiva 98/70.
32 Ne discende che tali percentuali sono conformi ai summenzionati articoli 3 e 4 e che dette disposizioni non ostano ad una normativa come quella di cui al procedimento principale.
33 CiĂČ posto, va rilevato che la direttiva 98/70 non stabilisce valori limite minimi per il tenore in biocombustibili della benzina e del combustibile diesel e che, conformemente allâarticolo 5 di detta direttiva, lâimmissione sul mercato di combustibili conformi alle prescrizioni di questâultima non puĂČ essere vietata, limitata o impedita.
34 Orbene, la legge sullâobbligo di miscelazione prevede percentuali minime obbligatorie di biocombustibili, che, ai sensi dellâarticolo 5 della stessa, devono essere immessi sul mercato mediante miscelazione con la benzina e il combustibile diesel.
35 Le percentuali minime obbligatorie di biocombustibili previste dalla legge sullâobbligo di miscelazione sono applicabili non su ogni litro di combustibile immesso sul mercato, ma sulla quantitĂ totale di combustibili commercializzata annualmente.
36 Un simile obbligo, come rilevato dallâavvocato generale ai paragrafi 48-52 delle sue conclusioni, Ăš atto a limitare lâimmissione sul mercato di combustibili conformi alle prescrizioni della direttiva 98/70.
37 Tuttavia, le disposizioni della direttiva 98/70, e segnatamente lâarticolo 5 della stessa, non possono essere interpretate separatamente da quelle delle direttive 2003/30 e 2009/28, che erano in vigore allâepoca dei fatti di cui al procedimento principale e della proposizione della domanda di pronuncia pregiudiziale.
38 Infatti, la circostanza che le direttive 2009/28 e 2009/30, lâultima delle quali ha modificato la direttiva 98/70, siano state adottate e siano entrate in vigore nella stessa data e il fatto che esse facessero parte, insieme alla direttiva 2003/30, di un sistema globale di misure destinate a promuovere la produzione e lâutilizzazione di energie rinnovabili indicano che il legislatore dellâUnione ha voluto assicurare la necessaria coerenza tra tali direttive.
39 A tale proposito, si deve ricordare che la direttiva 2003/30, che, ai sensi del suo articolo 1, aveva come scopo la promozione dellâutilizzazione di biocarburanti in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti in ciascuno Stato membro, non prescriveva agli Stati membri i mezzi da impiegare per conseguire gli obiettivi nazionali indicativi, di cui allâarticolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, lasciandoli invece liberi, sotto tale profilo, quanto alla natura degli strumenti di cui avvalersi (v. sentenza del 10 settembre 2009, Plantanol, C-201/08, Racc. pag. I-8343, punto 35).
40 Infatti, dal considerando 19 di detta direttiva risulta che gli Stati membri disponevano di diversi strumenti per conseguire gli obiettivi da essa stabiliti, quali, in particolare, un regime di esenzione fiscale, lâassistenza finanziaria alle industrie di trasformazione o la fissazione di una percentuale obbligatoria di biocarburanti per le societĂ petrolifere (v. sentenza Plantanol, cit., punto 36).
41 Ne consegue che lâarticolo 5 della direttiva 98/70, in combinato disposto con le disposizioni della direttiva 2003/30, non ostava a che uno Stato membro imponesse alle societĂ petrolifere di mettere in vendita sul suo mercato una percentuale obbligatoria di biocarburanti per il trasporto, allo scopo di conseguire gli obiettivi nazionali indicativi che avrebbe fissato in conformitĂ dellâarticolo 3, paragrafo 1, di questâultima direttiva.
42 Tale conclusione si impone a maggior ragione se detto articolo 5 viene letto in combinazione con le disposizioni della direttiva 2009/28, la quale, come emerge dal considerando 9 e dallâarticolo 1 della stessa, fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo di energia nei trasporti.
43 In proposito, detto considerando richiama lâobiettivo, ratificato dal Consiglio europeo del marzo 2007, di una quota minima del 10% di biocarburanti sul consumo totale di benzina e diesel nei trasporti, che tutti gli Stati membri devono conseguire entro il 2020, e ciĂČ ad un costo ragionevole.
44 Tale obiettivo Ăš confermato dallâarticolo 3, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/28, che prevede che lâenergia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 debba essere almeno pari al 10% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nello Stato membro.
45 Tale Ăš il contesto in cui Ăš stata modificata la direttiva 98/70 dalla direttiva 2009/30, allo scopo, conformemente allâobiettivo assegnato agli Stati membri da questâultima direttiva nonchĂ© dalle direttive 2003/30 e 2009/28, segnatamente, di prevedere dei livelli di miscelazione appropriati tra biocarburanti e combustibili fossili, come quelli risultanti dalle prescrizioni degli articoli 3, paragrafo 2, e 4, paragrafo 1, della direttiva 98/70, in combinato disposto con, rispettivamente, gli allegati I e II di tale direttiva.
46 Di conseguenza, una normativa nazionale che imponga percentuali obbligatorie di biocarburanti alle societĂ petrolifere allo scopo di conseguire gli obiettivi nazionali previsti dalle direttive 2003/30 e 2009/28 non puĂČ essere considerata contraria agli articoli 3-5 della direttiva 98/70, qualora tali percentuali siano conformi ai valori limite massimi fissati da questâultima ed essi siano applicabili non per ogni litro di carburante messo sul mercato, ma per la quantitĂ totale di carburanti annualmente commercializzata da dette societĂ .
47 Pertanto, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che gli articoli 3-5 della direttiva 98/70 debbono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che, conformemente allâobiettivo di promozione dellâutilizzazione di biocarburanti nel settore dei trasporti, assegnato agli Stati membri dalle direttive 2003/30, 2009/28 e 2009/30, imponga alle societĂ petrolifere che immettono sul mercato benzina e/o combustibile diesel lâobbligo di immettere sul mercato, nello stesso anno civile, miscelandola con tali prodotti, anche una certa quantitĂ di biocombustibili, se tale quantitĂ Ăš calcolata in percentuali della quantitĂ totale di detti prodotti da esse annualmente commercializzata, e tali percentuali sono conformi ai valori limite massimi fissati dalla direttiva 98/70.
Sulla seconda questione
48 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se lâarticolo 8 della direttiva 98/34 debba essere interpretato nel senso che esso prevede lâobbligo di comunicare un progetto di normativa nazionale in forza della quale le societĂ petrolifere che immettono sul mercato benzina e/o combustibile diesel sono tenute ad immettere sul mercato, nello stesso anno civile, anche certe percentuali di biocombustibili.
49 Secondo giurisprudenza costante, la direttiva 98/34 Ăš volta a tutelare, mediante un controllo preventivo, la libera circolazione delle merci, che costituisce uno dei fondamenti dellâUnione, e lâutilitĂ di tale controllo emerge nei casi in cui regole tecniche che rientrano nel campo di applicazione di tale direttiva possano costituire ostacoli per gli scambi delle merci fra Stati membri, ostacoli che sono ammissibili solo se necessari per soddisfare esigenze imperative dirette al conseguimento di uno scopo dâinteresse generale (v. sentenze dellâ8 settembre 2005, Lidl Italia, C-303/04, Racc. pag. I-7865, punto 22; del 15 aprile 2010, Sandström, C-433/05, Racc. pag. I-2885, punto 42, nonchĂ© del 9 giugno 2011, Intercommunale Intermosane e FĂ©dĂ©ration de lâindustrie et du gaz, C-361/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 10).
50 PoichĂ© lâobbligo di comunicazione previsto dallâarticolo 8, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 98/34 configura uno strumento essenziale per lâattuazione del suddetto controllo, lâefficacia di questâultimo Ăš ancora maggiore se tale direttiva viene interpretata nel senso che lâinadempimento dellâobbligo di comunicazione costituisce un vizio procedurale sostanziale atto a comportare lâinapplicabilitĂ delle regole tecniche considerate, di modo che non possano essere opposte ai soggetti (v. sentenze citate Lidl Italia, punto 23, e Sandström, punto 43).
51 In tale contesto va rammentato che dallâarticolo 1, punto 11, della direttiva 98/34 emerge che la nozione di «regola tecnica» si scompone in tre categorie, cioĂš, in primo luogo, la «specificazione tecnica», ai sensi dellâarticolo 1, punto 3, della direttiva citata, in secondo luogo, lâ«altro requisito», come definito dallâarticolo 1, punto 4, di tale direttiva, e, in terzo luogo, il divieto di fabbricazione, importazione, commercializzazione o utilizzo di un prodotto di cui allâarticolo 1, punto 11, della direttiva stessa (v. sentenze del 21 aprile 2005, Lindberg, C-267/03, Racc. pag. I-3247, punto 54; dellâ8 novembre 2007, Schwibbert, C-20/05, Racc. pag. I-9447, punto 34, nonchĂ© Intercommunale Intermosane e FĂ©dĂ©ration de lâindustrie et du gaz, cit., punto 11).
52 Anche supponendo che le disposizioni della legge sullâobbligo di miscelazione appartengano ad una delle suddette tre categorie, si deve preliminarmente verificare se, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, sia applicabile lâobbligo di comunicazione previsto dallâarticolo 8, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 98/34.
53 A tale riguardo si deve ricordare che, in forza dellâarticolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 98/34, lâarticolo 8 di questa non si applica alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri con cui questi ultimi si limitano a modificare una regola tecnica a norma dellâarticolo 1, punto 11, di tale direttiva, in conformitĂ con una domanda della Commissione diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi.
54 Orbene, per quanto concerne il procedimento principale, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, in applicazione dellâarticolo 8, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 98/34, nel 2007 il Regno del Belgio ha comunicato alla Commissione un progetto di normativa che introduceva un obbligo di immissione sul mercato di biocarburanti, che ha dato luogo ad un parere circostanziato e ad osservazioni della Commissione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 9, paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, di detta direttiva, e relativi alle percentuali minime di biocarburanti imposti dal suddetto progetto nonchĂ© alle modalitĂ di applicazione di queste.
55 Dal fascicolo in parola risulta altresĂŹ che, a seguito di tale parere circostanziato e di tali osservazioni, nel 2009 il Regno del Belgio ha comunicato una bozza di progetto di legge sullâobbligo di miscelazione, in cui le disposizioni relative alle percentuali minime obbligatorie di biocarburanti e alle modalitĂ di applicazione di tali percentuali erano state modificate per tener conto di detto parere e di dette osservazioni.
56 Ne consegue che, in tali circostanze, il Regno del Belgio si Ăš limitato a modificare le disposizioni di un progetto di normativa, conformemente ad una richiesta della Commissione, allo scopo di eliminare un ostacolo agli scambi, di modo che, in forza dellâarticolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 98/34, lâobbligo di comunicazione previsto dallâarticolo 8, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva non Ăš applicabile al progetto di legge sullâobbligo di miscelazione.
57 Conseguentemente, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che lâarticolo 8 della direttiva 98/34, in combinato disposto con lâarticolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non impone lâobbligo di comunicare un progetto di normativa nazionale in forza della quale le societĂ petrolifere che immettono sul mercato benzina e/o combustibile diesel sono tenute ad immettere sul mercato, nello stesso anno civile, anche certe percentuali di biocombustibili, se, dopo essere stato comunicato ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 1, primo comma, tale progetto Ăš stato modificato per tener conto delle osservazioni della Commissione relative a questâultimo e il progetto cosĂŹ modificato Ăš stato poi alla stessa comunicato.
Sulle spese
58 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) Gli articoli 3-5 della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualitĂ della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, debbono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che, conformemente allâobiettivo di promozione dellâutilizzazione di biocarburanti nel settore dei trasporti, assegnato agli Stati membri dalle direttive 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dellâ8 maggio 2003, sulla promozione dellâuso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dellâuso dellâenergia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30, e 2009/30, imponga alle societĂ petrolifere che immettono sul mercato benzina e/o combustibile diesel lâobbligo di immettere sul mercato, nello stesso anno civile, miscelandola con tali prodotti, anche una certa quantitĂ di biocombustibili, se tale quantitĂ Ăš calcolata in percentuali della quantitĂ totale di detti prodotti da esse annualmente commercializzata, e tali percentuali sono conformi ai valori limite massimi fissati dalla direttiva 98/70, come modificata dalla direttiva 2009/30.
2) Lâarticolo 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura dâinformazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societĂ dellâinformazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, in combinato disposto con lâarticolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, di detta direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non impone lâobbligo di comunicare un progetto di normativa nazionale in forza della quale le societĂ petrolifere che immettono sul mercato benzina e/o combustibile diesel sono tenute ad immettere sul mercato, nello stesso anno civile, anche certe percentuali di biocombustibili, se, dopo essere stato comunicato ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 1, primo comma, tale progetto Ăš stato modificato per tener conto delle osservazioni della Commissione europea relative a questâultimo e il progetto cosĂŹ modificato Ăš stato poi alla stessa comunicato.
Firme