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DIRITTO SANITARIO – Responsabilità medica – Obbligo informazione – Violazione per informazione inadeguata o insufficiente – Diritto alla salute – Sussiste anche se non siano derivate conseguenze dannose diverse dal danno alla salute – Pregiudizio sulla possibilità di scelta o differenti opzioni per la tutela dell’integrità fisica. (Segnalazione e massime a cura dell’avv. Paolo Cotza)

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