AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


 

AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

Giurisprudenza

 

 

  Fauna e flora

Maltrattamento animali

Diritto ambientale

  

Gli aggiornamenti successivi

 

sono reperibili sul nuovo sito della rivista AmbienteDiritto.it

 

 Si veda anche per la nozione di bosco:

- Definizione di Bosco

- Taglio del bosco  

- Vincolo idrogeologico  

Autorizzazioni-concessioni  

- Sanzioni

 

Per la tutela degli animali si veda anche:

- Caccia e pesca

- Parchi, riserve e Aree protette

- lex...

 

 

Informazioni per la pubblicità su AmbienteDiritto.it

Dottrina LegislazioneGiurisprudenzaConsulenza On Line

 


 

FAUNA E FLORA - Randagismo - Regione Puglia - L.r. n. 12/95, artt. 6 e 8 - Risarcimento dei danni cagionati da cani randagi - Ente obbligato - Comune - Esclusione - ASL - Fondamento. In tema di risarcimento dei danni derivanti da aggressione di cani randagi nella Regione Puglia, l’individuazione del responsabile non può che avvenire alla stregua dei criteri fissati dalla Legge regionale n.12 del 1995: in forza di tale chiara normativa (cfr. art. 6), qualora il cane randagio e/o vagante non recuperato abbia provocato un danno, di esso non può che rispondere la USL, oggi ASL, che avrebbe dovuto provvedere a recuperarli attraverso i suoi servizi veterinari. Nessuna responsabilità può, invece, addebitarsi al Comune che, in applicazione dell’art. 8 della predetta legge, si sia attivato per la costruzione di canili sanitari. G.d.P. Occhiello – N.A. (avv.ti Sorrenti e Dipaola) c. Comune di Canosa di Puglia (avv. Di Salvia) - GIUDICE DI PACE DI CANOSA DI PUGLIA - 8 luglio 2011 n. 113

 

FAUNA E FLORA - CACCIA - Fringillidi in genere - Divieto di detenzione - Fattispecie: cardellini e una passera sarda. Tutti i volatili rientranti nella categoria dei fringillidi sono assoggettati al regime di cui alla L. 157/92 sub art. 2, quanto alla descrizione della specie e 30 quanto al regime sanzionatorio. Per cui, la detenzione è certamente vietata trattandosi di specie particolarmente protetta. Fattispecie: detenzione per la vendita di uccelli appartenenti a specie protetta e minacciati di estinzione (cardellini e una passera sarda). (Cass. Sez. 3^ 27.5.2010 n. 23931, Fatti). (conferma sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 22/11/2007) Pres. Ferrua Est. Grillo Ric. Gioè. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 8/07/2011 (Ud. 3/03/2011), Sentenza n. 26797

FAUNA E FLORA - Titolare di negozio - Detenzione specie protette - Destinazione alla vendita di cardellini - Deduzione per comune esperienza. In tema di tutela dei fringillidi, la deduzione circa la destinazione alla vendita di cardellini detenuti all'interno di singole gabbie di dimensioni ridotte si basa su nozioni di comune esperienza in quanto per gli uccellini la possibilità di socializzare in ambienti particolarmente ampi è tipica del collezionista, mentre la detenzione all'interno di singole piccole gabbie agevola il titolare del negozio nella attività di vendita consentendo con tale metodo di conservazione ai singoli potenziali acquirenti di visionare meglio il prodotto che intendono acquistare attraverso un esame delle caratteristiche peculiari dei volatili (Cass. Sez. 3^ Ord. 8.11.1994 n. 2950 Giarino). (conferma sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 22/11/2007) Pres. Ferrua Est. Grillo Ric. Gioè. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 8/07/2011 (Ud. 3/03/2011), Sentenza n. 26797

 

FAUNA E FLORA - Direttiva “habitat” - Deterioramento degli habitat - Insufficienza dei provvedimenti adottati per tutelare la specie Cricetus cricetus (criceto comune) - Inadempimento di uno Stato (Francia) - Dir. 2006/105/CE - Dir. 92/43/CEE. Non avendo istituito un programma di provvedimenti atto a consentire una rigorosa tutela della specie del criceto comune (Cricetus cricetus), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 12, n. 1, lett. d), della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/105/CE. Commissione europea, rappresentata dalle sig.re O. Beynet e D. Recchia c. Repubblica francese. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 09/06/2011, Sentenza C-383/09

 

FAUNA E FLORA - Cani - Abbandono di deiezioni sul suolo pubblico - Sindaco - Ordinanza ex artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 - Divieto di accesso nelle isole pedonali del centro cittadino - Illegittimità - Violazione del principio di proporzionalità. L’ordinanza assunta ex artt. artt. 50, comma 5 e 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale è fatto divieto di accesso ai cani nelle isole pedonali del centro cittadino, per fare fronte all’abbandono sul suolo pubblico delle deiezioni canine, è illegittima laddove con l’adozione di uno strumento extra ordinem si è inteso fare fronte ad una problematica che poteva essere affrontata e risolta con gli ordinari strumenti a disposizione dell’Amministrazione, nonché per violazione del principio di proporzionalità rispetto al fine perseguito. Pres. Romeo, Est. Falferi - Associazione A. (avv. Suaria) c. Comune di Cosenza (avv.ti Carolillo e Dattis) - TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 24 maggio 2011, n. 778

FAUNA E FLORA - Cani - Canili municipali - Art. 7 , c. 4, lett. e) ed f) l.r. Campania n. 16/2001 - Caratteristiche tecniche dei locali - Nozione di “locali”- Riferimento alle aree recintate - Esclusione - Ragioni.
Le disposizioni di cui all’art. 7, comma 4, lett. e) ed f) l.r. Campania n. 16 del 24 novembre 2001, nel prevedere che: - “e) tutti i locali (dei canili, n.d.e.) devono avere pavimenti in materiale impermeabile facilmente lavabili e disinfettabile ed inclinati in modo adeguato per l'allontanamento delle acque di lavaggio attraverso chiusini e sifoni”; - “f) tutti i locali devono avere pareti rivestite in materiale impermeabile facilmente lavabili e disinfettabile, con spigoli ed angoli arrotondati”; concernono espressamente i “locali”, rectius gli ambienti chiusi dei canili,mentre non si riferiscono alle zone recintate. Né la distinzione tra i “locali” ed altri spazi, in particolare aperti, destinati ad ospitare i cani può essere obliterata ai fini applicativi delle norme suindicate, atteso che dei secondi (qualificati come “recinti”) si occupano espressamente le successive lettere h) ed i). Pres. Onorato, Est. Fedullo - M.C. (avv. Bonifacio) c. Comune di Cicerale 8n.c.) e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e altri (Avv. Stato) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. I -13 maggio 2011, n. 912
 

FAUNA - Esemplari di specie selvatica - Nozione - Animali di prima generazione nati in cattività - Esclusione - Art. 1 c.1 L. n. 150/92 - Art. 30 lett. b) L. n. 157/92. In materia di tutela della fauna, per esemplari di specie selvatica ci si intende riferire ad esemplari di origine selvatica, mentre laddove si tratti di animali di prima generazione nati in cattività questi non possono più essere definiti di provenienza selvatica (Cass. Sez. 4^ 26.9.1997 n. 3062, Pagliai; Cass. Sez. 3^ 8.5.1997 n. 8877, Muz). Fattispecie in tema di detenzione di esemplari di prima generazione nati in cattività (avvoltoi capo vaccai), la norma contemplata nell'art. 30 lett. b) della L. 157/92 non può trovare applicazione, dovendosi escludere che i suddetti volatili rientrino nella fauna selvatica. (annulla senza rinvio sentenza emessa il 20/6/2009 dal Tribunale di Enna) Pres. Teresi, Est. Grillo, Ric. Ardizzoni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13/05/2011 (Ud. 2/2/2011), Sentenza n. 18893

 

FAUNA E FLORA - Nozione di abbandono - Elemento della colpa - Concetto della trascuratezza o disinteresse verso il proprio animale - Art. 727 c.p.. Il concetto di abbandono come delineato dall'art. 727 c.p. non implica affatto l'incrudelimento verso l'animale o l'inflizione di sofferenze gratuite, ma molto più semplicemente quella trascuratezza o disinteresse che rappresentano una delle variabili possibili in aggiunta al distacco volontario vero e proprio. Ben potendo, nel comune sentire, qualificarsi l'abbandono come senso di trascuratezza o disinteresse verso qualcuno o qualcosa, o anche, mancanza di attenzione. Così come, nel concetto penalistico di abbandono ripreso anche dall'art. 591 c.p. sia pure con connotati diversi, nell’ipotesi dell'abbandono di animali contemplato dal comma 1° dell'art. 727 c.p. viene delineato in modo non dissimili la nozione di abbandono da intendersi quindi non solo come precisa volontà di abbandonare (o lasciare) definitivamente l'animale, ma di non prendersene più cura ben consapevole della incapacità dell'animale di non poter più provvedere a sé stesso come quando era affidato alle cure del proprio padrone. Il concetto della trascuratezza, intesa come vera e propria indifferenza verso l'altrui sorte, evoca quindi l'elemento della colpa che, al pari del dolo, rientra tra gli elementi costitutivi del reato contestato. Versandosi in tema di contravvenzione non si esige per la punibilità dell’agente la volontarietà dell’abbandono ma anche l’attuazione di comportamenti inerti incompatibili con la volontà di tenere con sé il proprio animale. (conferma sentenza emessa il 21/11/2008 dalla Corte di Appello di Brescia) Pres. Teresi, Est. Grillo, Ric. Mariano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13/5/2011 (Ud. 2/2/2011) Sentenza n. 18892

 

FAUNA - Modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti - Settore veterinario e zootecnico - Condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia - Regolamento (CE) n. 998/2003 - Decisione 2003/803/CE. Gli artt. 3, lett. b), 4, n. 2, 5 e 17, secondo comma, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, n. 998, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, nonché gli articoli e gli allegati della decisione della Commissione 26 novembre 2003, 2003/803/CE, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che prevede una numerazione per i passaporti per animali da compagnia composta da un numero unico contenente il codice ISO a due caratteri dello Stato membro interessato seguito dal numero di riconoscimento a due cifre del distributore autorizzato e da una serie di nove cifre, dal momento che detta normativa nazionale garantisce l’unicità di tale numero di identificazione. Mentre gli artt. 3, lett. b), 4, n. 2, 5 e 17, secondo comma, del regolamento n. 998/2003, nonché gli articoli e gli allegati della decisione 2003/803 devono essere interpretati nel senso che: non ostano a una normativa, in applicazione della quale il passaporto per animali da compagnia è utilizzato non soltanto come documento di viaggio, conformemente alla normativa dell’Unione, ma anche come prova di identificazione e registrazione dei cani a livello nazionale, e, ostano a una normativa nazionale, che prevede un solo campo nel passaporto per animali da compagnia destinato a contenere l’indicazione dell’identità e dell’indirizzo del proprietario dell’animale, le cui modifiche successive si effettuano mediante l’apposizione di etichette adesive. Pertanto, le disposizioni nazionali, relative al passaporto per animali da compagnia e afferenti all’uso di quest’ultimo come prova di identificazione e registrazione dei cani, nonché all’utilizzo di etichette adesive per effettuare le modifiche inerenti l’identificazione del proprietario e dell’animale, da un parte, e disposizioni relative alla determinazione di un numero unico per gatti e furetti, dall’altra, non costituiscono regole tecniche ai sensi dell’art. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE, le quali, conformemente all’art. 8 della medesima direttiva, devono essere oggetto di una previa comunicazione alla Commissione europea. domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Raad van State (Belgio), nelle cause Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW (cause C-42/10, C-45/10 e C-57/10), Marc Janssens (cause C-42/10 e C-45/10) contro Belgische Staat, con l’intervento di: Luk Vangheluwe (causa C-42/10). CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 17/04/2011, Sentenza C-42/10, C-45/10 e C-57/10

 

FAUNA E FLORA - CACCIA - Convenzione di Berna - Conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa - Reato di cui all'articolo 30, lett. b) L. n. 157/92 - Configurabilità - L. n. 503/1981. L'abbattimento di fauna appartenente alle specie elencate nell'Allegato II della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, ratificata dall'Italia con la legge 5 agosto 1981, n. 503, configura il reato di cui all'articolo 30, lettera b) legge n. 157/92, in quanto trattasi di esemplari rientranti tra le specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione menzionate dall'articolo 2, comma primo lettera c) della medesima Legge n.157/92. (conferma sentenza del 12/10/2009 dalla Corte d'Appello di Brescia) Pres. Ferrua, Est. Ramacci, Ric. Feroldi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 27/03/2011 (Ud. 16/3/2011) n. 16441

FAUNA E FLORA - Convenzione di Berna - Scopo - Conservazione della flora e della fauna - Deroghe - Limiti. Lo scopo dichiarato della Convenzione di Berna è quello della conservazione della flora e della fauna. E' infatti, di tutta evidenza che se la convenzione ha come finalità specifica quella della conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali, è implicito l'intento di scongiurarne l'estinzione. Tale esigenza risulta particolarmente avvertita con riferimento alle specie indicate negli allegati II e III, che assicurano differenti livelli di protezione ad esemplari specificamente indicati. L'inserimento di altre specie nell'Allegato III è, invece, giustificata dalla necessità di assicurarne la protezione prevedendo una possibilità di sfruttamento quando il livello di popolamento in una determinata zona lo consente. Inoltre, è chiaramente precisato che le deroghe possono essere adottate esclusivamente nell'interesse della protezione della flora e della fauna; per prevenire importanti danni a colture, bestiame, zone boschive, riserve di pesca, acque ed altre forme di proprietà; nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea o di altri interessi pubblici prioritari; per fini di ricerca e educativi, per il ripopolamento, per la reintroduzione e per il necessario allevamento; per consentire, sotto stretto controllo, su base selettiva ed entro limiti precisati, la cattura, la detenzione o altro sfruttamento giudizioso di taluni animali e piante selvatiche in pochi esemplari. (conferma sentenza del 12/10/2009 dalla Corte d'Appello di Brescia) Pres. Ferrua, Est. Ramacci, Ric. Feroldi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 27/03/2011 (Ud. 16/3/2011) n. 16441

 

FAUNA E FLORA - DIRITTO URBANISTICO - VIA valutazione di incidenza ambientale - SIC (siti di interesse comunitario) - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche - Principi comunitari di precauzione e prevenzione dell'azione ambientale - Dir. n. 92/43/CEE. Ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 la valutazione di incidenza deve precedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio. La procedura ha lo scopo di analizzare e valutare gli effetti di un determinato intervento o di una particolare attività all'interno dei siti di importanza comunitaria, individuando anche eventuali misure per contenerne l'impatto e favorirne la conservazione. Si tratta, quindi, di un procedimento preventivo il cui scopo é, evidentemente, quello di assicurare un adeguato equilibrio tra la conservazione del sito ed un uso sostenibile del territorio anche in ossequio ai principi comunitari di precauzione e prevenzione dell'azione ambientale. Conseguentemente, deve certamente escludersi, proprio per la particolare natura del procedimento, la possibilità che la valutazione di incidenza possa essere rilasciata ex post, poiché un siffatto procedere da parte dell'amministrazione competente vanificherebbe lo scopo della particolare procedura, che, come si é detto, è quello di operare un bilanciamento tra le esigenze di conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche e quelle di sviluppo del territorio. Si tratta, pertanto, di una situazione del tutto analoga a quella relativa agli interventi edilizi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico per i quali si è ritenuto che l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo costituisca atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico - edilizio con la conseguenza di condizionarne l'efficacia. (conferma ordinanza emessa i16/7/2010 dal Tribunale di Salerno) Pres. Ferrua, Est. Ramacci, Ric. Stanzione. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/03/2011 (Cc. 24/02/2011) Sentenza n. 9308

 

FAUNA E FLORA - Perdita di animale d'affezione - Risarcibilità - Esclusione. Nel caso di perdita da animale d'affezione, non sussiste un'ingiustizia costituzionalmente qualificata, e non può, pertanto, parlarsi di pregiudizi suscettivi di alterare il modo di esistere delle persone, con conseguente impossibilità di ricondurre la perdita di un animale da affezione ad alcuna categoria di danno non patrimoniale (Trib. Milano, Sez. V Civ., 20 luglio 2010, n. 9453 e Cass. Civ., Sez. III, 27 giugno 2007, n. 14846). La peculiarità del danno non patrimoniale viene individuata, nella sua tipicità, sulla base dell’art. 2059 c.c., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge (e, quindi, ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione, in quest’ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l’interesse leso e non il pregiudizio conseguenzialmente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (che superi cioè la soglia minima di tollerabilità, imposto dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi e fastidi o sia addirittura immaginario).  Fattispecie in tema di richiesta di danni patrimoniali e morali per la perdita di un cane volpino azzannato da due cani maremmani (di proprietà di parte convenuta), lasciati incustoditi, e deceduto circa sette mesi dopo. Giud. Mon. Levita. TRIBUNALE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, Sez. civile, 12/01/2011

 

FAUNA E FLORA - Randagismo - Danni - Mancanza di prova sulla natura di animale randagio - Art. 2697 c.c. - Domanda di risarcimento - Accoglimento - Esclusione. Non può essere accolta una domanda di risarcimento dei danni arrecati ad un veicolo da un cane randagio, nel caso in cui l’attore non abbia fornito in giudizio la piena prova, ex art. 2697 c.c., ovvero sufficienti elementi probatori, del fatto che il cane che avrebbe provocato i danni fosse effettivamente randagio. GdP Quaranta - G.L. (avv. Patronelli) c. ASL BR (avv. Di Leo) e Comune di Fasano (avv. Carparelli) - GIUDICE DI PACE DI FASANO - 9 novembre 2010 n. 596

 

FAUNA E FLORA - Conservazione degli uccelli selvatici - Provvedimenti di trasposizione - Inadempimento di uno Stato (Italia) - Direttiva 79/409/CEE. Poiché la normativa di trasposizione nell’ordinamento italiano della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, non è completamente conforme a tale direttiva e il sistema di recepimento dell’art. 9 di quest’ultima non garantisce che le deroghe adottate dalle autorità italiane competenti rispettino le condizioni e i requisiti previsti da tale articolo, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2-7, 9-11, 13 e 18 della citata direttiva. Pres. Lenaerts - Rel. Šváby - Commissione europea c. Repubblica italiana. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 15/07/2010, Sentenza C-573/08

FAUNA E FLORA - Conservazione degli uccelli selvatici - Obiettivo di proteggere gli habitat al di fuori delle zone di protezione speciale - Direttiva 79/409/CEE. Sebbene l’art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409 non imponga obbligatoriamente che si ottengano taluni risultati, cionondimeno gli Stati membri devono porsi seriamente l’obiettivo di proteggere gli habitat al di fuori delle zone di protezione speciale (v. sentenza 13 dicembre 2007, causa C-418/04, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-10947, punto 179 e giurisprudenza ivi citata). Pres. Lenaerts - Rel. Šváby - Commissione europea c. Repubblica italiana. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 15/07/2010, Sentenza C-573/08

FAUNA E FLORA - Conservazione degli uccelli selvatici - Protezione transfrontaliera - Obbligo degli Stati membri - Art. 1 Dir. 79/409. L’art. 1 la direttiva 79/409, mira alla conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri e si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e, dall’altro, che l’efficace protezione degli uccelli costituisce un problema ambientale tipicamente transfrontaliero, che implica responsabilità comuni degli Stati membri (C.G.CE sentenza 12/07/2007, causa C-507/04, Commissione/Austria). Occorre poi ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, ciascuno degli Stati membri destinatari di una direttiva ha l’obbligo di adottare, nell’ambito del proprio ordinamento giuridico, tutti i provvedimenti necessari a garantire la piena efficacia della direttiva, conformemente allo scopo che essa persegue (C.G.CE, sentenza 24/06/2003, causa C-72/02, Commissione/Portogallo). Pres. Lenaerts - Rel. Šváby - Commissione europea c. Repubblica italiana. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 15/07/2010, Sentenza C-573/08

 

FAUNA E FLORA - ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE - Guardia giurata volontaria - Nomina - Preventiva richiesta da parte pubblica - Necessità - Esclusione. La figura della guardia giurata volontaria è normativamente prevista da più leggi in materia ambientale, che non presuppongono la preventiva richiesta di collaborazione da parte di un ente pubblico e, segnatamente, di un ente locale, ai fini della relativa nomina. Alla luce della vigente normativa in materia di vigilanza ambientale, la cooperazione con gli enti locali preposti alla tutela dei beni ambientali, necessaria e doverosa, non è infatti esaustiva dell’operato della guardia volontaria appartenente ad un’associazione ambientalista. Le norme in materia fanno, infatti, riferimento anche a fattispecie che esulano dall’attività degli enti locali e, in ogni caso, non inseriscono nel procedimento di nomina alcun ulteriore aggravio consistente nella previa richiesta da parte pubblica. Pres. f.f. Lotti, Est. Sinigoi - V.R. (avv. Dal Piaz) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR PIEMONTE, Sez. II - 7 luglio 2010, n. 3007

 

FAUNA E FLORA - Maltrattamento degli animali - Detenzioni di 333 cani in condizioni incompatibili con la loro natura - Reato di cui all'articolo 727 c.p. - Configurabilità. Configura il reato di cui all'articolo 727 c.p., la detenzione in un canile di 333 cani in condizioni incompatibili con la loro natura in pessime condizioni igieniche, alimentari e produttive di gravi sofferenze, (ad es. collari molto stretti con segno della catena dentro la pelle e su tutto il collo, promiscuità con cani aggressivi ecc.). (conferma sentenza del tribunale di Matova del 4/03/2009) Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Platto. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/06/2010 (Ud. 21/04/2010), Sentenza n. 22039


FAUNA E FLORA - Maltrattamento degli animali - Confisca e affidamento - Reato di cui all'articolo 727 c.p. e art. 19 quater dispos. att. c.p. - Fattispecie. Ai sensi dell'articolo 19 quater dispos. att. c.p. gli animali oggetto di confisca e sequestro sono affidati ad enti o associazioni che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministero della salute. Tuttavia, l'affidamento provvisorio di alcuni cani a privati effettuato nel corso del processo nell'attesa dell'individuazione degli enti e dell'acquisizione delle loro disponibilità, non contrasta con il disposto normativo, posto che gli stessi enti affidatari li assegneranno poi a privati. (Nella specie, il tribunale, nel disporre la confisca, si riservava di provvedere con separata ordinanza all’affidamento agli enti che ne avrebbero fatto richiesta). (conferma sentenza del tribunale di Matova del 4/03/2009) Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Platto. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/06/2010 (Ud. 21/04/2010), Sentenza n. 22039

 

FAUNA E FLORA - Conservazione degli habitat naturali - Siti di importanza comunitaria - Regime di protezione - Complesso turistico “Is Arenas”» (SIC) - Inadempimento di uno Stato (Italia) - Art. 6, n. 2, Dir. 92/43/CEE. In riferimento al progetto del complesso turistico e immobiliare «Is Arenas» che interessa il sito «Is Arenas», la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva 92/43 e, più esattamente, per quanto riguarda la seconda censura, in forza dell’art. 6, n. 2, di tale direttiva, non avendo adottato, prima del 19 luglio 2006, data di iscrizione del sito «Is Arenas» nell’elenco dei siti di importanza comunitaria, misure di protezione idonee, con riferimento all’obiettivo di conservazione contemplato dalla direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, a salvaguardare l’interesse ecologico pertinente che il sito proposto quale sito di importanza comunitaria riveste a livello nazionale e, in particolare, non avendo vietato un intervento idoneo a compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche del sito, e non avendo adottato, dopo il 19 luglio 2006, misure appropriate per evitare il degrado degli habitat naturali per i quali detto sito di importanza comunitaria è stato designato. Pres. Bonichot - Rel. Bay Larsen - Commissione europea c. Repubblica italiana. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 10/06/2010, Sentenza C-491/08

 

FAUNA E FLORA - Comune - Prevenzione del randagismo - Canili - L.r. Umbria n. 19/94 - Gestione diretta o convenzione con associazioni - Utilizzo delle strutture privati esistenti - Esternalizzazione ad imprese - Divieto - Inconfigurabilità. Ai sensi della L.r. Umbria n. 19/94, per la gestione dei canili pubblici, i Comuni possono optare per la gestione diretta, o ricorrere a convenzioni con gli enti e le associazioni aventi finalità di protezione degli animali, iscritte all'apposito albo regionale. In alternativa, qualora i canili pubblici non esistano, e non risulti possibile o conveniente realizzarli ex novo, i Comuni “possono stipulare convenzioni per l' utilizzo” delle strutture “private esistenti” (articolo 10, comma 3). Questa seconda ipotesi dà luogo ad una concessione di servizio pubblico, tale essendo configurabile l’attività in questione (il servizio di prevenzione del randagismo rientra nei compiti che l’ente locale, ai sensi della disposizione citata, è tenuto ad espletare).L’espressione “provvedono, direttamente o mediante la stipula (…) di apposite convenzioni con gli Enti e le associazioni” di protezione, non può significare il divieto di esternalizzare ad imprese il servizio di ricovero dei cani randagi. Una simile interpretazione si porrebbe in sospetto di illegittimità per contrasto con i principi di derivazione comunitaria di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi (come, da ultimo, recepiti dalla Direttiva 2004/18/CE), nonché ai principi costituzionali di non discriminazione (uguaglianza sostanziale), libertà economica e buon andamento dell’azione amministrativa, sanciti rispettivamente dagli articoli 3, 41 e 97, Cost., che postulano un’ottimale ed imparziale gestione delle risorse da parte della p.a., che non può escludere a priori lo svolgimento del servizio avvenga in forma imprenditoriale. Pres. Lignani, Est. Ungari - D.M.M. (avv. Ranalli) c. Comune di Narni (avv. Petullà) - TAR UMBRIA, sez. I - 1 giugno 2010, n. 353

 

FAUNA E FLORA - Cani randagi - Soppressione - Casi e modalità tassativamente indicati dall'art. 6, c. 2 L. n. 281/1991 - Principio di condanna degli atti di crudeltà contro gli animali. Costituiscono principi base della legge-quadro in materia di animali di affezione e di tutela contro il randagismo (legge n. 281 del 1991; l.r. Piemonte n. 34/1993) e, conseguentemente, principi generali dell’ordinamento giuridico, quello della “corretta convivenza tra uomo e animale”, con relativa “condanna [de]gli atti di crudeltà” contro gli animali (art. 1), e quello del divieto di soppressione dei cani randagi se non nei casi e con le modalità tassativamente indicati dall’art. 2, comma 6 (a norma del quale i cani possono essere soppressi solo allorché si trovino ricoverati presso gli appositi canili comunali “in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità”). Ne deriva l'illegittimità dell'ordinanza sindacale con la quale venga disposta la soppressione fuori da tali tassative ipotesi. Pres. Calvo, Est. Masaracchia - LAC e altro (avv. Callegari) c. Comune di Limone Piemonte (avv. Parola) -  TAR PIEMONTE, Sez. II - 28 maggio 2010, n. 2698

 

FAUNA E FLORA - Danni cagionati da fauna selvatica - Domanda di reintegrazione - Diritto soggettivo - Giurisdizione dell’A.G.O. La domanda di reintegrazione della lesione del diritto di proprietà, sub specie di distruzione di piante da frutta ad opera di fauna selvatica, pur connessa alla tutela di interessi pubblicistici, qual è quello alla protezione della fauna selvatica, oramai non più res nullius ma appartenente al patrimonio pubblico in forza dell’art. 1 della legge 27.12.1977, n.968, poi art. 1 L. 157/1992, non può nondimeno che essere qualificata di diritto soggettivo, sicchè la giurisdizione appartiene all’A.G.O. Pres. Mastrocola, Est. Abbruzzese - D.L.M. (avv. Colucci) c. Ente Autonomo del Parco Nazionale D'Abruzzo (Avv. Stato) - TAR ABRUZZO L’Aquila, Sez. I - 25 maggio 2010, n. 427

 

FAUNA E FLORA - Conservazione degli habitat naturali - Regime di protezione prima dell’iscrizione di un habitat nell’elenco dei siti d’importanza comunitaria - Progetto di sistemazione di una strada rurale» Fattispecie: uccisioni accidentali di linci iberiche - Inadempimento di uno Stato (Spagna) - Art. 12, n. 4 Direttiva 92/43/CEE. In forza dell’art. 12, n. 4, della direttiva «habitat», in combinato disposto con l’allegato IV, lett. a), della stessa, gli Stati membri sono tenuti ad adottare, per quanto riguarda i siti che ospitano tipi di habitat naturali e/o specie prioritarie e che sono selezionati al fine della loro iscrizione nell’elenco comunitario, opportune misure di protezione finalizzate a mantenere le caratteristiche ecologiche dei detti siti. Inoltre, sulla base delle informazioni raccolte, gli Stati membri intraprendono ulteriori ricerche o adottano le misure di conservazione necessarie per assicurare che, tra l’altro, che le uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie interessate. Non potendo pertanto autorizzare interventi che rischiano di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche dei siti. Tale è in particolare il caso allorché un intervento rischia di comportare la scomparsa di specie prioritarie presenti nei siti interessati. Pres. Bonichot, Rel. Bay Larsen - Commissione europea c. Regno di Spagna. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 20/05/2010, Sentenza C-308/08

 

FAUNA E FLORA - Impiego di animali vivi a fini di spettacolo - Comune - Divieto generalizzato - Illegittimità - Contrasto con la L. n. 337/1968. Nell’esercizio delle loro funzioni di polizia veterinaria e delle competenze riconosciute da altre fonti normative, i comuni possono sì dettare norme volte ad assicurare adeguate condizioni di igiene e anche di tutela degli animali da maltrattamenti, ma non hanno al contempo titolo ad introdurre divieti generalizzati di spettacoli che sull’uso degli animali si fondino, perché ciò implicherebbe un insanabile contrasto con la legge n. 337 del 1968, che attraverso l’attività circense ammette proprio l’impiego di animali a fini di spettacolo (v. TAR Abruzzo, Pescara, 24 aprile 2009 n. 321). Pres. Perrelli, Est. Caso - A.E. (avv. Fasani) c. Comune di Parma (avv. Soncini) - TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 11 maggio 2010, n. 157

 

FAUNA E FLORA - Commissione CITES - Natura - Organo tecnico consultivo di alto livello scientifico - Natura necessitata - Convenzione CITES - L. n. 874/1985 - Ministero dell’Ambiente - Obbligo di nomina e insediamento. La natura di organo tecnico consultivo di alto livello scientifico della Commissione CITES è desumibile dalle competenze ad essa attribuite dalla legislazione nazionale (art. 12 bis D.L. 12-1-1993 n. 2) e dalle norme pattizie internazionali (paragrafo IX della Convenzione CITES) e comunitarie. Risulta, inoltre, la natura necessitata dello stesso organo alla stregua della citata disciplina pattizia internazionale e comunitaria, pienamente vigente nel nostro ordinamento, in via diretta e per il tramite della legge n. 874/1975, in conformità alle previsioni degli articoli 10 ed 11 della Costituzione. Ne deriva l’obbligo, per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di provvedere alla nomina e all’insediamento della predetta commissione. Pres. Pugliese, Est. Sestini - A. s.p.a. (avv.ti Cividini e Romanelli) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato). TAR LAZIO, ROMA Sez. II bis - 16 aprile 2010, n. 7264

 

FAUNA E FLORA - VIA - Direttiva “habitat” - Valutazione delle incidenze - Necessità - Codice dell’ambiente - Inadempimento di uno Stato (Francia) - Art. 6, nn. 2 e 3, Direttiva 92/43/CEE. Ai sensi dell’art. 6, n. 3, della direttiva «habitat», la possibilità di esentare, in termini generali, talune attività, conformemente alla normativa in vigore, dalla necessità di una valutazione delle incidenze sul sito interessato non è conforme a tale disposizione. Pertanto, una siffatta esenzione non è idonea a garantire che tali attività non pregiudichino l’integrità del sito protetto (v., in tal senso, sentenza 10/01/2006, causa C-98/03, Commissione/Germania). Conseguentemente, tenuto conto del livello di analoga protezione previsto dal n. 2 dell’art. 6 della direttiva «habitat» e dal successivo n. 3, l’art. L. 414-1, n. 5, terzo comma, quarto periodo, del Codice dell’ambiente, laddove dichiara in termini generali che talune attività, come la caccia e la pesca, non sono fonte di perturbazioni, può essere considerato conforme all’art. 6, n. 2, della detta direttiva solamente qualora sia garantito che tali attività non generino alcuna perturbazione idonea ad incidere in modo significativo sugli obiettivi della detta direttiva. Sicché, ai sensi dell’art. 6, n. 3, della direttiva «habitat», qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito ma idoneo a incidere sul sito medesimo in modo significativo deve costituire oggetto di opportuna valutazione delle sue incidenze su tale sito alla luce degli obiettivi di conservazione del medesimo. Pres. Bonichot - Rel. Bay Larsen - Commissione europea c. Repubblica francese. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 04/03/2010, Sentenza C-241/08

 

FAUNA E FLORA - AREE PROTETTE - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Decisione dello Stato membro di non approvare per motivi diversi da quello di tutela dell’ambiente - Esclusione - Interessi e posizioni da prendere in considerazione - Ratio - Art. 4, n. 2 Direttiva 92/43/CEE come mod. dalla direttiva 2006/105/CE. L’art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/105/CE, dev’essere interpretato nel senso che esso non consente ad uno Stato membro di non approvare, per motivi diversi da quello di tutela dell’ambiente, l’inclusione di uno o più siti nel progetto di elenco dei siti d’importanza comunitaria elaborato dalla Commissione europea. Se fosse consentito agli Stati membri, nella fase della procedura di classificazione, disciplinata dall’art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva habitat, di negare il loro consenso per motivi diversi da quelli attinenti alla tutela dell’ambiente sarebbe compromesso il conseguimento dell’obiettivo di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva habitat, vale a dire la realizzazione della rete Natura 2000, formata da siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I di detta direttiva e habitat delle specie di cui all’allegato II della stessa, e che deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale. Ciò si verificherebbe, in particolare, se gli Stati membri potessero negare il proprio consenso in considerazione delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali alle quali fa riferimento l’art. 2, n. 3, della direttiva habitat, la quale, peraltro, non costituisce, come rileva l’avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, una deroga autonoma al regime generale di protezione istituito da tale direttiva. Pres. Bonichot - Rel. Bay Larsen - Stadt Papenburg c. Repubblica federale di Germania. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 14/01/2010, Sentenza C-226/08

 

FAUNA E FLORA - Randagismo - regione Puglia - L.r. n. 12/95 - Prevenzione del randagismo - Competenza dell’ASL - Risarcimento dei danni cagionati da cani randagi - Ente obbligato - Comune - Esclusione - ASL - Fondamento. Secondo quanto previsto dalla legge della Regione Puglia 3 aprile 1995 n. 12, in materia di prevenzione del randagismo, che ha attribuito all’Asl territorialmente competente ed ai suoi servizi veterinari la lotta al randagismo, deve ritenersi che obbligata a rispondere delle richieste di risarcimento dei danni alle persone che si assume aver subito da cani randagi, sia la sola stessa ASL,e non anche il comune nel cui territorio si è verificato l’evento dannoso (v., nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. III, 7 dicembre 2005 n. 27001, e Cass. Civ., Sez. III, 3 aprile 2009, n. 8137). G.P. Quaranta C.S. (avv. De Leonardis) c. A.S.L. Brindisi (avv. Di Leo) e Comune di Fasano (avv. Carparelli) - GIUDICE DI PACE DI FASANO - 7 gennaio 2010 n. 2
 

FAUNA E FLORA - Randagismo - Danni a terzi - Risarcimento del danno - Competenza ASL - Art. 2043 cod. civ. - L. n. 281/1991 Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo - Art. 6 L.R. Puglia n. 12/1995 Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo. Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge n. 157 del 1992 ha attribuito alle Regioni l'emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica, obbligandole, quindi, ad adottare le misure idonee ad evitare che detta fauna arrechi danni a terzi, pena la responsabilità dell'ente regionale al risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. (cfr. Cass. N. 8953/2008 e Cass. N. 8137/2009). Nella specie, la L.r. Puglia n. 12/95 ha affidato all'ASL territorialmente competente, i servizi veterinari e la lotta al randagismo, sicché, sarà la sola ASL a dover rispondere delle richieste dei danni alle persone che si assume aver subito da cani randagi (Cass. n. 27001/2005 e Cass. n. 8137/2009). GdP. Dott. Quaranta C. c. A.S.L. BR - Azienda Sanitaria Locale di Brindisi ed altro. GIUDICE DI PACE DI FASANO, (Ud. 31/12/2009), 07/01/2010, Sentenza n. 2

 

FAUNA E FLORA - CACCIA - Nutrie - Piani di contenimento - Regione Emilia Romagna - L.R. 8/94 e 6/2000 - Competenza - Amministrazione provinciale. Nella Regione Emilia Romagna, l’art. 16 della L.R. n.8 del 1994, l’art. 12 della L.R. n. 6/2000 e, ulteriormente, la deliberazione della Giunta Regionale n. 760/1995, attribuiscono ogni competenza in materia di attuazione dei piani di contenimento delle nutrie alle amministrazioni provinciali, con conseguente incompetenza dell’amministrazione comunale ad adottare provvedimenti in subiecta materia. Pres. Papiano, Est. Giovannini - LAC (avv. Rizzato) c. Comune di Polesine Parmense (avv. Rutigliano). TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 7 gennaio 2010, n. 10

 

FAUNA E FLORA - Animali d’affezione - Divieto di detenere più di un cane in ogni abitazione - Violazione dell’art. 1 della L. n. 281/91. La norma del regolamento di Polizia Urbana che vieta di detenere più di un cane in ogni abitazione in modo assolutamente generalizzato e incondizionato, senza distinguere situazioni oggettivamente diverse ( quali, ad esempio, la taglia di detti animali o le dimensioni delle abitazioni, la disponibilità di cortili, ecc…) contrasta con la “tutela degli animali di affezione” di cui all’art. 1 della L. 281/91. Pres. ed Est. Di Nunzio - V.M. (avv.ti Carburazzi e Pasetto) c. Comune di Sanguinetto (n.c.). TAR VENETO, Sez. I - 15 dicembre 2009, n. 3600

 

FAUNA E FLORA - Protezione di specie di flora e di fauna selvatiche - Specie elencate nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97, art. 8, n. 5 - Prova della liceità dell’acquisizione di esemplari di tali specie - Onere della prova - Presunzione d’innocenza - Diritti della difesa. L’art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, dev’essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un procedimento penale a carico di un soggetto accusato di aver violato tale disposizione, tutti i mezzi di prova consentiti dal diritto processuale dello Stato membro interessato in procedure analoghe sono, in linea di principio, ammissibili al fine di stabilire la liceità dell’acquisizione di esemplari di specie animali elencate nell’allegato B di detto regolamento. In considerazione, altresì, del principio della presunzione d’innocenza, tale soggetto dispone di tutti questi mezzi per dimostrare di essere venuto in possesso di detti esemplari in modo lecito conformemente alle condizioni previste dalla summenzionata disposizione. Pres. Timmermans, Rel. Toader, c. T. Rubach. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 16/07/2009, Sentenza C-344/08

 

FAUNA E FLORA - CACCIA - Maiali domestici inselvatichiti - Sindaco - Art. 54 d.lgs. n. 267/2000 - Ordinanza contingibile e urgente - Autorizzazione all’abbattimento - Presupposti - Istruttoria e motivazione - Fattispecie. L’ordinanza con la quale i cittadini in possesso del porto d’armi vengano autorizzati all’abbattimento generalizzato su tutto il territorio comunale dei maiali domestici inselvatichiti allo stato brado, in asserita applicazione dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, deve essere supportata da adeguate istruttoria e motivazione dei presupposti di fatto eventualmente legittimanti l’adozione, ovverosia il paventato pericolo per l’incolumità pubblica (nella specie, l’ordinanza, adottata da un comune compreso all’interno del perimetro del Parco Regionale Naturale delle Madonie, era motivata dal generico riferimento ad una presunta pericolosità dei suini, senza dare concretamente conto di casi di aggressione agli esseri umani. L’autorizzare poi indiscriminatamente i cittadini all’abbattimento è stato ritenuto in contraddizione col perseguimento della finalità di tutela dell’incolumità pubblica). Pres. Giallombardo, Est.Tomaiuoli - LAV Onlus (avv.ti Bonanno e Giudice) c. Comune di Castelbuono e altri (Avv. Stato). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 16/06/2009, ordinanza n. 633

 

FAUNA E FLORA - CACCIA - Maiali domestici inselvatichiti - Sindaco - Art. 54 d.lgs. n. 267/2000 - Ordinanza contingibile e urgente - Autorizzazione all’abbattimento - Presupposti - Istruttoria e motivazione - Fattispecie. L’ordinanza con la quale i cittadini in possesso del porto d’armi vengano autorizzati all’abbattimento generalizzato su tutto il territorio comunale dei maiali domestici inselvatichiti allo stato brado, in asserita applicazione dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, deve essere supportata da adeguate istruttoria e motivazione dei presupposti di fatto eventualmente legittimanti l’adozione, ovverosia il paventato pericolo per l’incolumità pubblica (nella specie, l’ordinanza, adottata da un comune compreso all’interno del perimetro del Parco Regionale Naturale delle Madonie, era motivata dal generico riferimento ad una presunta pericolosità dei suini, senza dare concretamente conto di casi di aggressione agli esseri umani. L’autorizzare poi indiscriminatamente i cittadini all’abbattimento è stato ritenuto in contraddizione col perseguimento della finalità di tutela dell’incolumità pubblica). Pres. Giallombardo, Est.Tomaiuoli - LAV Onlus (avv.ti Bonanno e Giudice) c. Comune di Petralia Sottana e altri (Avv. Stato). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 16/06/2009, ordinanza n. 632

 

FAUNA E FLORA - CACCIA -Maiali domestici inselvatichiti - Sindaco - Art. 54 d.lgs. n. 267/2000 - Ordinanza contingibile e urgente - Autorizzazione all’abbattimento - Presupposti - Istruttoria e motivazione - Fattispecie. L’ordinanza con la quale i cittadini in possesso del porto d’armi vengano autorizzati all’abbattimento generalizzato su tutto il territorio comunale dei maiali domestici inselvatichiti allo stato brado, in asserita applicazione dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, deve essere supportata da adeguate istruttoria e motivazione dei presupposti di fatto eventualmente legittimanti l’adozione, ovverosia il paventato pericolo per l’incolumità pubblica (nella specie, l’ordinanza, adottata da un comune compreso all’interno del perimetro del Parco Regionale Naturale delle Madonie, era motivata dal generico riferimento ad una presunta pericolosità dei suini, senza dare concretamente conto di casi di aggressione agli esseri umani. L’autorizzare poi indiscriminatamente i cittadini all’abbattimento è stato ritenuto in contraddizione col perseguimento della finalità di tutela dell’incolumità pubblica). Pres. Giallombardo, Est.Tomaiuoli - LAV Onlus (avv.ti Bonanno e Giudice) c. Comune di Collesano e altri (Avv. Stato). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 16/06/2009, ordinanza n. 631

 

FAUNA E FLORA - Protezione e tutela delle specie animali e vegetali protette - Documentazione mancante o irregolare - Art. 2 L. n. 150/1992 - Configurabilità - Presupposti - Fondamento - Reg. CE 338/97 e s.m.. Per la configurazione del reato di cui all'art. 2 legge 150/1992 non è sufficiente la mancanza o l'irregolarità di ogni e qualsiasi tipo di documentazione relativa al prodotto ma occorre che si tratti della documentazione specificamente prevista dal Regolamento CE 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, allo stesso modo occorre che l'eventuale mancanza, incompletezza o irregolarità dell’etichettatura riguardi anch'essa elementi ed indicazioni rilevanti ai fini della tutela delle specie protette ed espressamente e specificamente indicati dal Regolamento CE o da norme nazionali aventi forza di legge o richiamate da atti aventi forza di legge. Pres. De Maio, Est. Franco, Ric. Castroni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/02/2009 (Ud. 29/10/2008), Sentenza n. 6900

 

FAUNA E FLORA - Disciplina dell’introduzione, reintroduzione e ripopolamento di specie animali - Competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, c. 2, lett. s) Cost.. Non spettava alla Regione Veneto stabilire che le specie ittiche carpa (Cyprinus carpio), pesce gatto (Ictalurus melas), trota iridea (Oncorhynchus mykiss) e lavarello (Coregonus lavaretus) (cfr. della Giunta regionale della Regione Veneto 4 marzo 2008, n. 438) devono essere considerate “specie para-autoctone”. La disciplina dell’introduzione, della reintroduzione e del ripopolamento di specie animali rientra nella esclusiva competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, trattandosi di regole di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e non solo di discipline d’uso della risorsa ambientale-faunistica. Lo Stato nell’esercizio di tale sua competenza esclusiva, nell’apprestare cioè una «tutela piena ed adeguata», capace di assicurare la conservazione dell’ambiente per la presente e per le future generazioni, può porre limiti invalicabili di tutela (cfr. sentenza n. 378 del 2007). A tali limiti le Regioni devono adeguarsi nel dettare le normative d’uso dei beni ambientali, o comunque nell’esercizio di altre proprie competenze, rimanendo libere, però, se lo ritengono opportuno, di determinare, nell’esercizio della loro potestà legislativa, limiti di tutela dell’ambiente anche più elevati di quelli statali. Pres. Flick, Est. Maddalena - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Veneto. CORTE COSTITUZIONALE - 6 febbraio 2009, Sentenza n. 30

 

FAUNA E FLORA - Nozione di «pollame» (comprende le quaglie, le pernici e i piccioni) Direttiva 96/61/CE - Reg. n. 1882/2003. La nozione di «pollame» che figura al punto 6.6, lett. a), dell'allegato I della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, deve essere interpretata nel senso che comprende le quaglie, le pernici e i piccioni. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez.II, 22/01/2009, causa C‑473/07

 

FAUNA E FLORA - Conservazione degli uccelli selvatici - Preservazione e mantenimento delle habitat - Classificazione delle zone di protezione speciale - Divieto di caccia e di cattura - Trasposizione errata - Inadempimento di Stato (Grecia) - Direttiva 79/409/CEE. Non adottando tutte le misure necessarie per tradurre in modo completo e/o corretto gli obblighi che derivano dagli articoli 3, paragrafi 1 e 2,4, paragrafo 1,5 e 8, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, che riguarda la conservazione degli uccelli selvatici, la repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che gli incombono in virtù di queste disposizioni. (Testo uff.: En ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour transposer de façon complète et/ou correcte les obligations découlant des articles 3, paragraphes 1 et 2, 4, paragraphe 1, 5 et 8, paragraphe 1, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VI, 15 GENNAIO 2009, causa C ‑ 259/08

 

FAUNA E FLORA - Conservazione degli uccelli selvatici - Zone di protezione speciale (ZPS) - Misure di protezione insufficienti - Conservazione degli habitat naturali - Inadempimento di Stato (Grecia) - Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Non adottando tutte le misure necessarie per instaurare ed attuare un regime giuridico coerente, specifico e completo suscettibile di garantire la gestione duratura e la protezione efficace delle zone di protezione speciale designate considerando gli obiettivi di conservazione fissati dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che gli incombono in virtù delle disposizioni combinate dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, di questa direttiva e dell'articolo 4, paragrafo 4, prima frase, nella sua versione che deriva dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, che riguarda la conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche. (Testo Uff. En ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour instaurer et mettre en œuvre un régime juridique cohérent, spécifique et complet susceptible d’assurer la gestion durable et la protection efficace des zones de protection spéciale désignées eu égard aux objectifs de conservation fixés par la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de cette directive ainsi que de son article 4, paragraphe 4, première phrase, dans sa version résultant de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 11/12/2008, causa C‑293/07

 

FAUNA E FLORA - Giardino zoologico - Nozione - Trentino Alto Adige - Art. 8, n. 16 dello Statuto - Limiti derivanti dalla competenza statale generale in materia di ambiente - Art. 19 ter, c. 1 legge prov. Bolzano n. 14/1987 - Questione di legittimità costituzionale - Fondatezza. La concezione del giardino zoologico accolta dalla legislazione vigente non è legata solo alla finalità espositiva e ludica della tradizione, ma si collega strettamente ad obiettivi di conservazione e protezione più adeguati alla cultura ecologica del tempo presente. Le strutture in questione tendono pertanto ad assimilarsi sempre più a parchi, artificialmente costruiti, che possano unire alla conservazione delle specie animali in condizioni prossime a quelle naturali, fini di istruzione e di svago, nel rispetto del benessere degli esemplari custoditi e delle condizioni idonee alla soddisfazione delle loro esigenze biologiche. La materia è pertanto riconducibile al n. 16 dell'art. 8 dello Statuto Trentino-Alto Adige/Südtirol, in cui sono indicati, come oggetto di competenza legislativa primaria delle Province autonome, i «parchi per la protezione della flora e della fauna»; ciò non comporta tuttavia che la stessa non sia soggetta ai limiti ed ai condizionamenti che derivano dalla competenza statale generale in materia di tutela dell'ambiente. Sicchè è fondata, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.,, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19-ter, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007, che prevede una disciplina difforme da quella di cui al d.lgs. n. 73 del 2005, mettendo a rischio gli standard uniformi dettati dalla normativa nazionale. Pres. Flick, Est. Silvestri - Presidente del Consiglio dei ministri c. Provincia Autonoma di Bolzano - CORTE COSTITUZIONALE - 25 novembre 2008, n. 387

FAUNA E FLORA - Giardino zoologico - Art. 19-ter, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987 - Requisiti per l’apertura, conduzione e chiusura - Discrezionalità nella determinazione in capo all’Osservatorio faunistico provinciale - Questione di legittimità costituzionale - Fondatezza - D.lgs. n. 73 del 2005.
La questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 19-ter, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007, è fondata. La norma censurata attribuisce all'Osservatorio faunistico provinciale il compito di stabilire, per ogni singola specie, i requisiti strutturali ed organizzativi per l'apertura di un giardino zoologico, le modalità e gli obblighi concernenti la sua conduzione e i motivi e le condizioni per la sua chiusura. Tale ampia discrezionalità nella determinazione dei requisiti per l'apertura e delle condizioni per la chiusura di un giardino zoologico, conferita all'organo provinciale, si pone in contrasto con la competenza esclusiva statale a determinare gli standard uniformi di tutela della fauna. Questa competenza è stata esercitata dallo Stato per mezzo degli artt. 3 e 4, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 73 del 2005, che elencano quelli che, nel comma 1 del suddetto art. 3, vengono esplicitamente definiti «requisiti minimi volti a realizzare idonee misure di conservazione», necessari perché un giardino zoologico possa ottenere la licenza di apertura e la cui violazione determina la chiusura dello stesso. Risulta evidente quindi che tali requisiti non possono essere stabiliti dall'autorità provinciale nell'ambito di una previsione generica come quella operata dalla norma impugnata, ma devono essere puntualmente riscontrati in base all'elencazione dettagliata contenuta nelle norme statali prima citate. Pres. Flick, Est. Silvestri - Presidente del Consiglio dei ministri c. Provincia Autonoma di Bolzano - CORTE COSTITUZIONALE - 25 novembre 2008, n. 387

FAUNA E FLORA - Importazione illecita di specie protette - Accertamento della legittimità dell'importazione - Mancanza di diligenza - Responsabilità - Art. 1, L. n 150/1992.
L'ignoranza o l'errore (fattispecie relativa ala importazione illecita di carapaci) non può produrre effetti scriminanti se dipende da colpa configurabile allorché l’imputato abbia ammesso di sapere che animali vivi o morti appartenenti a specie protette non possono essere importati. Egli, proprio perché a suo dire l'appartenenza di quei gusci non era facilmente conoscibile da parte del comune turista e proprio perché aveva dimostrato di sapere che animali o parti di essi appartenenti a specie protette non possono essere importati vivi o morti, prima di introdurre in Italia ben sette gusci di tartaruga, appartenenti a specie protette, avrebbe dovuto rivolgersi a persone esperte allo scopo di accertare la legittimità dell'importazione. Tale doverosa mancanza di diligenza lo rende responsabile del reato di cui all'articolo 1 della legge n 150 del 1992. Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Gueye. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/10/2008 (Ud. 9/07/2008), Sentenza n. 38410

 

FAUNA E FLORA - Caviale - Concetto di "esemplare" - Irregolarità dell'etichettatura - Art.2 lett.T Reg CE 338/97 - Fattispecie. Il caviale rientra nel concetto di "esemplare" ai sensi dell'art.2 lett.T Reg CE 338/97 e l'irregolarità dell'etichettatura integra la "mancanza della documentazione prescritta" prevista dalla norma cd. in bianco di cui all'art.2 lett.f). Nella specie, la normativa CEE prevede per il fabbricante ben sei informazioni da inserire nell'etichetta (codice standard identificativo della specie, codice della fonte, codice del paese d'origine, l'anno di raccolta, codice di registrazione dell'impianto di produzione, lotto identificativo del caviale); se, invece l'importatore o commerciante riconfeziona il caviale deve essere indicato l'anno di riconfezionamento ed il codice di registrazione dell'impianto di riconfezionamento. Pres. Grassi, Est. Amoresano, Ric. Canzonetta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/09/2008 (Ud. 17/06/2008), Sentenza n. 35382

 

FAUNA - Cane (pitbull) - Aggressione - Responsabilità - Individuazione - Proprietario - Obbligo di controllo - Affidamento dell'animale - Presupposti. L'obbligo di controllo del cane incombe di diritto sul suo proprietario (di fatto la persona dominante rispetto all'animale), di conseguenza vale il principio che "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo". Sicché, in caso di affidamento, il proprietario non deve solo fornire all'affidatario il guinzaglio e/o la museruola (cautele minime prescritte), ma deve necessariamente scegliere l'affidatario tenendo anche conto della stazza fisica del cane, escludendo persone non idonee a contenere eventuali reazioni dell'animale. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. IV 8 Settembre 2008 Sentenza n. 34765

 

FAUNA E FLORA - Art. 30 Reg. (CE) n. 338/97 - Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche - Divieto di detenzione dei mammiferi di talune specie menzionate da tale regolamento o da questo non disciplinate - Detenzione autorizzata in altri Stati membri - Provvedimenti per una protezione maggiore - Legittimità - Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) - Poteri del giudice del rinvio. Gli artt. 28 CE e 30 CE, di per sé o in combinato disposto con il regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, non ostano a una normativa nazionale, ai sensi della quale il divieto d'importazione, detenzione e commercio di mammiferi appartenenti a specie diverse da quelle espressamente menzionate in tale normativa si applica a specie di mammiferi non comprese nell'allegato A di detto regolamento se la tutela o il rispetto degli interessi e delle esigenze menzionati non possono essere realizzati in modo altrettanto efficace per mezzo di misure meno restrittive per gli scambi intracomunitari. A tal proposito, si richiama l'art. 176 CE il quale prevede che i provvedimenti di protezione che, come il regolamento n. 338/97, sono adottati in virtù dell'art. 175 CE non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore, che devono essere compatibili con il Trattato (v. sentenza 23/10/2001, causa C‑510/99, Tridon). Pertanto, spetta al giudice del rinvio verificare: - se la stesura e le ulteriori modifiche dell'elenco nazionale delle specie di mammiferi di cui è autorizzata la detenzione si basino su criteri oggettivi e non discriminatori; - se un procedimento inteso a consentire agli interessati di ottenere l'iscrizione di specie di mammiferi in detto elenco sia previsto, sia facilmente accessibile, possa concludersi entro termini ragionevoli e se, in caso di diniego dell'iscrizione, che deve essere motivato, questo sia impugnabile con ricorso esperibile in via giurisdizionale; - se le domande volte ad ottenere l'iscrizione di una specie di mammiferi in detto elenco o a beneficiare di una deroga individuale per la detenzione di esemplari di specie in esso non figuranti possano essere respinte dalle autorità amministrative competenti solo se la detenzione di esemplari delle specie di cui si tratta presenti un rischio reale per la tutela degli interessi e delle esigenze di cui sopra, e se le condizioni stabilite per la detenzione di esemplari di specie di mammiferi non menzionate nell'elenco, relativo alla protezione e al benessere degli animali, siano obiettivamente giustificate e non vadano al di là di quanto necessario per garantire la finalità perseguita dalla normativa nazionale nel suo insieme. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 19/06/2008, Proc. C-219/07

 

FAUNA E FLORA - CACCIA - Conservazione degli uccelli selvatici - Specie cacciabili - Deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici - Regione Liguria - Inadempimento di uno Stato (Italia) - Direttiva 79/409/CEE. A seguito dell'adozione e dell'applicazione, da parte della Regione Liguria, di una normativa che autorizza deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici senza rispettare le condizioni stabilite all'art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di quest'ultima. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VI, 15 Maggio 2008, causa C‑503/06

 

FAUNA E FLORA - Danni da fauna selvatica e legittimazione passiva della Regione - Norme in materia di gestione e tutela di tutte le specie di fauna selvatica - L. n. 157/1992 - Fattispecie. Nonostante la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge n. 157 del 1992 attribuisce alle Regioni l'emanazione di norme in materia di gestione e tutela di tutte le specie di fauna selvatica, sicché le Regioni sono obbligate ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi e sono responsabili dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose Fattispecie, difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e Finanze che era stato chiamato in giudizio, relativo a danni subiti da un motociclista al quale era stata tagliata la strada da due caprioli. Pres. Federico Rel. Spirito. CORTE DI CASSAZIONE Civ. Sez. III, 7/04/2008 (Ud. 14/02/2008), Sentenza n. 8953

 

FAUNA E FLORA - Tutela della salute e del benessere degli animali - Protezione dei bovini durante il trasporto - Restituzioni all'esportazione - Subordinazione del pagamento delle restituzioni all'esportazione dei bovini all'osservanza delle disposizioni della direttiva 91/628/CEE - Principio di proporzionalità - Perdita del diritto a restituzione - Regolamento (CE) n. 615/98. Il perseguimento delle finalità della politica agricola comune non può prescindere da esigenze di interesse generale, come la tutela della salute e della vita degli animali, esigenze di cui le istituzioni comunitarie devono tener conto nell'esercizio delle loro competenze e, in particolare, nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato, (sentenze 1° aprile 1982, cause riunite da 141/81 a 143/81, Holdijk e a., Racc. pag. 1299, punto 13, e 23 febbraio 1988, causa 131/86, Regno Unito/Consiglio, Racc. pag. 905, punto 17). La protezione del benessere degli animali costituisce un obiettivo legittimo di interesse generale la cui importanza ha dato luogo, all'adozione, da parte degli Stati membri, del protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali, allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea (GU 1997, C 340, pag. 110) come pure alla firma, da parte della Comunità, della Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali (riveduta) [decisione del Consiglio 21 giugno 2004, 2004/544/CE, relativa alla firma della Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali (riveduta), GU L 241, pag. 21]. L'importanza di tale obiettivo trova altresì riscontro nella dichiarazione n. 24, sulla protezione degli animali, allegata all'atto finale del Trattato sull'Unione europea. Ne consegue che il legislatore comunitario, vincolando in tal modo il pagamento delle restituzioni all'esportazione degli animali vivi della specie bovina al rispetto della normativa comunitaria riguardante il benessere degli animali, tende alla salvaguardia di esigenze di interesse generale, obiettivo il cui perseguimento non può, di per sé, condurre ad accertare l'invalidità dell'art. 1 del regolamento n. 615/98. Inoltre, il rinvio così operato presenta il vantaggio di garantire che il bilancio della Comunità non finanzi esportazioni effettuate in violazione delle disposizioni comunitarie relative al benessere degli animali. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 17/01/2008, C-37/06 e C-58/06

FAUNA E FLORA - Protezione dei bovini durante il trasporto - Benessere degli animali - Perdita, riduzione o mantenimento della restituzione all'esportazione - Regolamento (CE) n. 615/98 - Direttiva 91/628/CEE - Principio di proporzionalità. Spetta all'autorità competente valutare se la trasgressione di una disposizione della direttiva 91/628 abbia avuto un'incidenza sul benessere degli animali, se una tale trasgressione possa, all'occorrenza, essere sanata e se essa debba comportare la perdita, la riduzione o il mantenimento della restituzione all'esportazione. Spetta altresì a questa stessa autorità decidere se occorra ridurre la restituzione all'esportazione in proporzione al numero di animali che, a suo giudizio, possono avere sofferto a seguito dell'inosservanza della direttiva 91/628 o se tale restituzione non vada pagata in quanto l'inosservanza di una disposizione di detta direttiva abbia avuto ripercussioni sul benessere dell'insieme degli animali. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 17/01/2008, C-37/06 e C-58/06

 

FAUNA E FLORA - Maltrattamento di animali - Detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura - Art. 727 c.p. - Artt. 544 bis e ss c.p. L. n. 189/2004 - Fattispecie: cane chiuso in auto sotto il sole per un lungo tempo. La detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura configura il reato di maltrattamento, (prima disciplinato come contravvenzione dall'art. 727 c.p., è divenuto delitto ai sensi degli artt. 544 bis e ss c.p. dalla legge n. 189 del 2004 che ha inserito il nuovo Tit. IX bis nel Libro II del Codice penale). Nella fattispecie, era stato lasciato il cane chiuso in auto sotto il sole per un lasso di tempo apprezzabile, senza che fosse necessaria la volontà di infierire sull'animale o che questo riportasse una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti.  Pres. Postiglione Est. Carrozza Ric. Mollaian. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 7/01/2008 (Ud. 13/11/2007), Sentenza n. 175

 

FAUNA E FLORA - Conservazione degli uccelli selvatici - Zona irrigua del canale Segarra-Garrigues (Lérida) Spagna - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 79/409/CEE. Attraverso l'autorizzazione del progetto di irrigazione della zona irrigabile del canale Segarra-Garrigues, nella provincia di Lérida, il Regno di Spagna è venuto meno all'obbligo, che gli incombe in forza dell'art. 4, n. 4, prima frase, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, di prendere i provvedimenti idonei ad evitare che, nelle zone interessate da tale progetto che avrebbero dovuto essere classificate come ZPS, si producano gli effetti nocivi vietati. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 18/12/2007, causa C‑186/06

 

FAUNA E FLORA - Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 79/409/CEE, artt. 4 e 10 - Recepimento ed applicazione - IBA 2000 - Valore - Qualità dei dati - Criteri - Discrezionalità - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Art. 6 - Recepimento ed applicazione - Zone da classificare come zone di protezione speciale - ZPS - Inadempimento di uno Stato. L'Irlanda, non avendo classificato, dal 6 aprile 1981, a norma dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, come modificata dalla direttiva della Commissione 29 luglio 1997, 97/49/CE, tutti i territori più idonei in numero e in superficie alle specie di cui all'allegato I della medesima direttiva, ad eccezione di quelli destinati a garantire la conservazione dell'oca lombardella (Anser albifrons flavirostris), nonché alle specie migratrici che ritornano regolarmente non previste da detto allegato I, ad eccezione di quelli destinati a garantire la protezione della pavoncella (Vanellus vanellus), della pettegola (Trinata totanus), del beccaccino (Gallinago gallinago) e del chiurlo (Numenius arquata); non avendo garantito che, dal 6 aprile 1981, le disposizioni dell'art. 4, n. 4, prima frase, della direttiva 79/409, come modificata dalla direttiva 97/49, fossero applicate alle zone da classificare come zone di protezione speciale ai sensi della direttiva medesima; non avendo dato piena e corretta attuazione a quanto prescritto dall'art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409, come modificata dalla direttiva 97/49; non avendo adottato, per quanto riguarda tutte le zone di protezione speciale classificate ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva 79/409, come modificata dalla direttiva 97/49, o riconosciute in forza dell'art. 4, n. 2, della direttiva medesima, tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'art. 6, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'art. 6, n. 2, della direttiva 92/43, per quanto riguarda l'uso come zone turistiche di tutti i siti rientranti nell'ambito di applicazione di tale articolo; non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva 92/43, riguardo ai piani; non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'art. 6, n. 3, della direttiva 92/43, riguardo all'autorizzazione dei progetti di acquicoltura; non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'art. 6, nn. 2‑4, della direttiva 92/43, riguardo ai lavori di manutenzione dei canali di drenaggio della zona di protezione speciale di Glen Lough; e non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'art. 10 della direttiva 79/409, come modificata dalla direttiva 97/49, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 4, nn. 1, 2 e 4, e 10 della direttiva 79/409, come modificata dalla direttiva 97/49, nonché dell'art. 6, nn. 2‑4, della direttiva 92/43. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 13/12/2007, Causa C-418/04

 

FAUNA E FLORA - Uccisione e maltrattamento di animali - Elemento soggettivo - Individuazione - Rapporti con i reati previsti dagli artt. 727 e 638 c.p. - Art. 544 ter - Stato di necessità ex art. 54 cod. pen. - Configurabilità - Condizioni. In tema di individuazione dell'elemento soggettivo nei delitti di uccisione e maltrattamento di animali, sulla interpretazione della locuzione "senza necessità" contenuta nei predetti delitti, nonché in tema di rapporti tra le nuove fattispecie e quelle di cui agli artt.727 e 638 cod. pen., la nuova fattispecie che punisce il maltrattamento di animali (art. 544 ter cod. pen.) configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale sia tenuta “per crudeltà”, mentre configura un reato a dolo generico quando la stessa è tenuta “senza necessità”. Sicché, nel concetto di “necessità”, che esclude la configurabilità dei delitti di uccisione e maltrattamento di animali, è compreso lo stato di necessità ex art. 54 cod. pen., nonché ogni altra situazione che induca all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile. Presidente E. Papa, Relatore M. Margherita. CORTE DI CASSAZIONE Sezione III Penale, 30 Novembre 2007 (Ud. 24/10/2007), Sentenza n. 44822
 

FAUNA E FLORA - Uccisione e maltrattamento di animali - Rapporti con i reati previsti dagli artt. 727 e 544 ter - Continuità normativa - Abolitio criminis della condotta - Esclusione. Tra il reato di cui all'art. 727 c.p. (norma che punisce oggi il solo abbandono di animali) e quello introdotto all'art. 544 ter c.p. dalla legge n. 189 del 2004 (che ha inserito il nuovo Tit. IX bis nel Libro II del Codice penale), sussiste continuità normativa non solo per l'identità della rubrica, (maltrattamento di animali), ma anche perché sono rimaste identiche le condotte punibili. Non vi è stata quindi abolitio criminis della condotta prevista nel testo originario della norma che è stata invece integralmente sussunta nel nuovo art. 544 ter c.p. (v. Cass. Pen. Sez III sent. 5 dicembre 2005, n. 46784 e Cass. Pen sez. III sent. 26 aprile 2005, n. 21744). Presidente E. Papa, Relatore M. Margherita. CORTE DI CASSAZIONE Sezione III Penale, 30 Novembre 2007 (Ud. 24/10/2007), Sentenza n. 44822
 

FAUNA E FLORA - Uccisione e maltrattamento di animali - Rapporti tra gli artt. 727 e 638 c.p. - Bene protetto - Individuazione. Nel rapporto tra le nuove fattispecie introdotte dalla legge 1° agosto 2004, n. 189 (che ha inserito il nuovo Tit. IX bis nel Libro II del Codice penale), e quella contemplata dal novellato art. 638 cod. pen., da un lato, il bene protetto è la proprietà privata dell'animale (e non il sentimento per gli animali, bene tutelato dal previgente art. 727 cod. pen. e dalle nuove fattispecie introdotte dalla legge n.189/2004) e, dall'altro, le nuove fattispecie si differenziano dal novellato art. 638 cod. pen. per il diverso elemento soggettivo, in quanto nelle prime la consapevolezza dell'appartenenza dell'animale ad un terzo - persona offesa è elemento costitutivo del reato. Presidente E. Papa, Relatore M. Margherita. CORTE DI CASSAZIONE Sezione III Penale, 30 Novembre 2007 (Ud. 24/10/2007), Sentenza n. 44822

 

FAUNA E FLORA - Uccisione e maltrattamento di animali - Disciplina vigente - Reato a dolo specifico - Configurabilità. Il maltrattamento di animali, prima disciplinato come contravvenzione dall'art. 727 c.p., è divenuto delitto ai sensi degli artt. 544 bis e ss c.p. mentre l'attuale norma contenuta nell'art. 727 c.p., introdotta sempre dal comma terzo dell'art. 1 della legge 1 agosto 2004 n. 189, contempla esclusivamente l'abbandono di animali. Di conseguenza, le disposizioni contenute nella contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. ante novellam (legge n. 189 del 2004) sono infatti rifluite integralmente negli artt. 544 bis, ter, quater e quinquies c.p.. Pertanto, il nuovo delitto si configura come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale - che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo - sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta, come nel caso in esame, senza necessità. Presidente E. Papa, Relatore M. Margherita. CORTE DI CASSAZIONE Sezione III Penale, 30 Novembre 2007 (Ud. 24/10/2007), Sentenza n. 44822
 

FAUNA E FLORA - AREE PROTETTE - Conservazione degli uccelli selvatici - Zone di protezione speciale - IBA 2000 - Valore - Qualità dei dati - Criteri - Potere discrezionale - Classificazione manifestamente insufficiente - Zone umide - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 79/409/CEE - Allegato I. Classificando come zone di protezione speciale territori il cui numero e la cui superficie complessiva sono manifestamente inferiori al numero e alla superficie complessiva dei territori che soddisfano i requisiti per essere classificati come zone di protezione speciale ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, come modificata in particolare dalla direttiva della Commissione 29 luglio 1997, 97/49/CE; - non individuando nessuna zona di protezione speciale per salvaguardare il picchio muratore di Krüper (Sitta krueperi), e individuando come zone di protezione speciale zone in cui il marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis desmarestii), l'avvoltoio degli agnelli (Gypaetus barbatus), l'avvoltoio (Aegypius monachus), l'aquila anatraia minore (Aquila pomarina), l'aquila imperiale (Aquila heliaca), la poiana codabianca (Buteo rufinus), l'aquila del Bonelli (Hieraaetus fasciatus), il grillaio (Falco naumanni), il falco della regina (Falco eleonorae), il lanario (Falco biarmicus) e lo zigolo cinereo (Emberiza cineracea) non sono sufficientemente rappresentati, la Repubblica ellenica, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409, come modificata dalla direttiva 97/49. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 25/10/2007, Procedimento C-334/04

 

FAUNA E FLORA - VIA - Valutazione di incidenza ambientale - Piano o progetto su un sito protetto - Necessità - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Istituzione e gestione delle zone appartenenti alla rete europea Natura 2000. L'art. 6, n. 3, della direttiva 92/43 subordina l'obbligo di effettuare un'opportuna valutazione delle incidenze di un piano o progetto su un sito protetto alla condizione che questo sia idoneo a pregiudicare significativamente il sito interessato (v. sentenza 7 settembre 2004, causa C‑127/02, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, Racc. pag. I‑7405, punto 40; in prosieguo: la sentenza «Waddenzee»). Va altresì sottolineato, il punto 43 di detta sentenza, …l'avvio del meccanismo di tutela dell'ambiente previsto dall'art. 6, n. 3, della direttiva 92/43 richiede l'esistenza di una probabilità o di un rischio che un piano o un progetto pregiudichi significativamente il sito interessato. Per quanto attiene a quest'ultimo criterio, quando un tale piano o progetto, pur avendo un'incidenza sul detto sito, non rischia di comprometterne gli obiettivi di conservazione, il piano o il progetto non può essere considerato idoneo a pregiudicare significativamente il sito in questione. La valutazione di un siffatto rischio deve essere effettuata segnatamente alla luce delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche del sito interessato da tale piano o progetto. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 04/10/2007, Procedimento C-179/06

 

FAUNA E FLORA - AREE PROTETTE - ZPS - VIA - Valutazione della loro incidenza - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Conservazione degli uccelli selvatici - Valutazione dell'impatto ambientale di lavori di adattamento di piste da sci» - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Direttiva 79/409/CEE - Parco Nazionale dello Stelvio. La Repubblica italiana, avendo autorizzato misure suscettibili di avere un impatto significativo sulla zona di protezione speciale IT 2040044, Parco Nazionale dello Stelvio, senza assoggettarle ad un'opportuna valutazione della loro incidenza alla luce degli obiettivi di conservazione della detta zona; avendo autorizzato siffatte misure senza rispettare le disposizioni che consentono la realizzazione di un progetto, in caso di conclusioni negative risultanti dalla valutazione dell'incidenza sull'ambiente e in mancanza di soluzioni alternative, solo per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, e solo dopo avere adottato e comunicato alla Commissione delle Comunità europee ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata, e avendo omesso di adottare misure per evitare il deterioramento degli habitat naturali e degli habitat delle specie nonché la perturbazione delle specie per le quali la zona di protezione speciale IT 2040044, Parco Nazionale dello Stelvio, è stata designata, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall'art. 6, nn. 2-4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nel combinato disposto con l'art. 7 della medesima direttiva, nonché dall'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La Repubblica italiana è condannata alle spese. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 20/09/2007, causa C-304/05

 

FAUNA E FLORA - AREE PROTETTE - ZPS - Conservazione degli habitat naturali - Fauna e flora selvatiche - Zona di protezione speciale “Valloni e steppe pedegarganiche" - Inadempimento di uno Stato - Art. 4, n. 4, Direttiva 79/409/CEE - Art. 6, n. 2, Direttiva 92/43/CEE. La Repubblica italiana, non avendo adottato i provvedimenti adeguati per evitare, nella zona di protezione speciale «Valloni e steppe pedegarganiche», il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui tale zona è stata creata, è venuta meno, nel periodo precedente al 28 dicembre 1998, agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 4, n. 4, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e, nel periodo successivo a tale data, agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 6, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. La Repubblica italiana è condannata alle spese. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 20/09/2007, causa C-388/05

 

FAUNA E FLORA - Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 79/409/CEE - Misure di trasposizione - Inadempimento di uno Stato. Non avendo provveduto alla corretta trasposizione delle disposizioni seguenti: l'art. 1, nn. 1 e 2 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici nel Burgenland, in Carinzia, in Bassa Austria, in Alta Austria e in Stiria; l'art. 5 della direttiva 79/409 nel Burgenland, in Carinzia, in Bassa Austria, in Alta Austria e in Stiria; l'art. 6, n. 1 della direttiva 79/409 in Alta Austria; l'art. 7, n. 1 della direttiva 79/409 in Carinzia, in Bassa Austria ed in Alta Austria; l'art. 7, n. 4 della direttiva 79/409 nei Länder seguenti e con riguardo alle seguenti specie: in Carinzia per quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte, alla folaga, alla beccaccia, al colombaccio e alla tortora dal collare orientale, in Bassa Austria per quanto attiene al colombaccio, al tetraone, al fagiano di monte ed alla beccaccia, in Alta Austria per quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte ed alla beccaccia, nel Land di Salisburgo per quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte ed alla beccaccia, in Stiria per quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte ed alla beccaccia, in Tirolo per quanto attiene al tetraone ed al fagiano di monte, nel Vorarlberg per quanto attiene al fagiano di monte, e nel Land di Vienna per quanto attiene alla beccaccia; l'art. 8 della direttiva 79/409 in Bassa Austria; l'art. 9, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409 nel Burgenland, in Bassa Austria con riguardo all'art. 20, quarto comma, della Legge della Bassa Austria sulla protezione della natura (Niederösterreichisches Naturschutzgesetz), in Alta Austria, nel Land di Salisburgo, in Tirolo e in Stiria; l'art. 11 della direttiva 79/409 in Bassa Austria, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 10 CE e 249 CE, nonché dell'art. 18 della direttiva 79/409. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 12/07/2007, causa C‑507/04

 

FAUNA E FLORA - Prodotti fitosanitari - Animali esposti esposti al paraquat * - Sofferenze o dolori inaccettabili - Soglia - Dimostrazione - Necessità - Direttiva 91/414. Ancorché sia probabile che gli animali esposti al paraquat a dosi mortali subiscano forti dolori e gravi sofferenze, da ciò non deriva necessariamente che tali dolori e sofferenze comportino una violazione delle disposizioni dell'art. 4. Infatti, a differenza dell'art. 4, n. 1, lett. b), punto iv), della direttiva 91/414, che non tollera alcun effetto nocivo diretto o indiretto del prodotto contenente la sostanza attiva sulla salute degli animali, l'art. 4, n. 1, lett. b), punti iii) e v), della direttiva 91/414 si limita a vietare le sofferenze e i dolori che abbiano carattere inaccettabile. Ne discende che le disposizioni citate risultano violate solo qualora si dimostri che è superata la soglia dell'accettabile, il che, nella fattispecie, non è stato dimostrato. Così, il Regno di Svezia non si è attivato per individuare la soglia al di là della quale le sofferenze o i dolori risultino inaccettabili né per dimostrare che detta soglia sia superata nel caso di specie. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sentenza del Tribunale Sez. II, 11/07/2007, causa T-229/04

 

FAUNA E FLORA - AREE PROTETTE - Conservazione degli uccelli selvatici - Zone di protezione speciale - IBA 98 - Valore - Qualità dei dati - Criteri - Margine di valutazione - Insufficienza manifesta della classificazione in numero e in superficie - Direttiva 79/409/CEE - Inadempimento di uno Stato (Spagna). Il Regno di Spagna, non avendo classificato come zone di protezione speciale per gli uccelli territori sufficienti, in superficie, nelle Comunità autonome Andalusia, Baleari e Canarie, e in numero, nelle Comunità autonome Andalusia, Baleari, Canarie, Castiglia-La Mancia, Catalogna, Galizia e Comunità valenciana, rispetto al fine di offrire protezione a tutte le specie di uccelli elencate nell'allegato I della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, come modificata in particolare dalla direttiva della Commissione 29 luglio 1997, 97/49/CE, nonché alle specie migratrici non comprese nel suddetto allegato, è venuto meno agli obblighi che gli derivano dall'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409, come modificata. CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA - Sez. II, 28 Giugno 2007, causa C‑235/04

 

FAUNA E FLORA - PROCEDURE E VARIE - Tutela della fauna - Violazione delle disposizione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette - Sanzione - Opposizione - Competenza - Tribunale - Giudice di pace - Esclusione - L. R. Lazio n.17/1995 - Art.22-bis L. n.689/1981 - Art. 98 D. L.vo n. 507/1999. Appartiene al tribunale, e non al giudice di pace, ex art. 22 bis della legge n. 689 del 1981, la competenza a conoscere delle controversie in materia di violazione delle norme poste a tutela della fauna. Secondo l'art.22-bis, comma 2, lettera d), della legge 24 novembre, 1981 n. 689 inserito dall'art. 98 D. L.vo 30 dicembre 1999 n. 507 l'opposizione di cui al precedente art. 22 si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente, tra l'altro, disposizione in materia "di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette”. Pres. Spadone, Rel. Schettino, Ric. Portincasa. CORTE DI CASSAZIONE Civ. Sez. II, 14/06/2007 (Ud. 17/04/2007), Sentenza n. 13976

 

FAUNA E FLORA - CACCIA - Caccia al lupo - Conservazione degli habitat naturali -Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE. Autorizzando la caccia al lupo in via preventiva, senza che sia accertata la sua idoneità a prevenire gravi danni ai sensi dell'art. 16, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della fauna selvatiche, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 12, n. 1, e 16, n. 1, lett. b), di detta direttiva. CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA Sez. II, 14 Giugno 2007, causa C-342/05

 

FAUNA E FLORA - Maltrattamento degli animali - Uso di collare antiabbaio - Incrudelimento senza necessità nei confronti di animali - Reato di cui all'articolo 727 c.p. Sussistenza - Fattispecie - Ord. Min. 5/7/2005. L'uso del collare antiabbaio, a prescindere dalla specifica ordinanza ministeriale del 5 luglio 2005 e dalla sua efficacia, rientra nella previsione del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali (e nel caso in esame il referto medico del veterinario richiamato nella richiesta di sequestro preventivo attestava lo stato di sofferenza dell'animale). Pres. De Maio, Est. Marmo, Ric. Sarto. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13 aprile 2007, Sentenza n. 15061
 

FAUNA E FLORA - Maltrattamento degli animali - Incrudelimento senza necessità nei confronti di animali - Reato di cui all'articolo 727 c.p. Sussistenza - Art. 54 c.p.. Costituisce incrudelimento senza necessità nei confronti di animali, suscettibile di dare luogo quanto meno al reato di cui all'articolo 727 c.p. ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell'insuperabile esigenza di tutela non altrimenti realizzabile di valori giuridicamente apprezzabili, ancorché non limitati a quelli primari cui si riferisce l'articolo 54 c.p., rimanendo quindi esclusa detta giustificazione quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell'animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento (v. per tutte Cassazione, Sezione terza, sentenza 43230/02). Pres. De Maio, Est. Marmo, Ric. Sarto. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13 aprile 2007, Sentenza n. 15061

 

FAUNA E FLORA - Nozione di bosco - Tutela paesaggistica - Competenze dello Stato e delle Regioni - Lotta contro gli incendi boschivi - Art. 2 c. 6, D.Lgs. n. 227/2001. La definizione della nozione di bosco ai fini della tutela paesaggistica spetta solo allo Stato, che l'ha esercita attraverso il comma 6, dell'art. 2 del D.Lgs. 18.5.2001 n. 227, mentre spetta alle Regioni stabilire eventualmente un diverso concetto di bosco per i territori di loro appartenenza, solo per fini diversi, attinenti per esempio allo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste, alla lotta contro gli incendi boschivi, alla gestione dell'arboricoltura da legno etc.. E' evidente che se le Regioni formulassero una diversa definizione di bosco avente efficacia anche per la individuazione dei territori boschivi protetti dal vincolo paesaggistico finirebbero per interferire sulla estensione della tutela dell'ambiente, che per precisa scelta costituzionale è riservata allo Stato. (Legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, che ha modificato la ripartizione delle competenze regionali tra Stato e Regioni). Pres. Lupo - Est. Onorato - Ric. Monni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (c.c. 16/11/2006), Sentenza n. 1874

 

FAUNA E FLORA - Individuazione dei territori boschivi protetti dal vincolo paesaggistico - Nozione di bosco. La nozione di bosco ai fini della individuazione dei territori boschivi protetti dal vincolo paesaggistico è stata definita nel comma 6 dell'art. 2 del D.Lgs. 18.5.2001 n. 227, e coincide con ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sugherete o da macchia mediterranea, purché avente estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento. Inoltre, sono assimilati al bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per fini di tutela ambientale, nonché le radure e le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco. Pres. Lupo - Est. Onorato - Ric. Monni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (c.c. 16/11/2006), Sentenza n. 1874

 

FAUNA E FLORA - Conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della fauna selvatiche - Protezione delle specie - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Artt. 12, nn. 1 e 2, 13, n. 1, lett. b), e 16. Non avendo adottato tutte le specifiche misure necessarie per dare efficace attuazione al sistema di tutela rigorosa previsto dall'art. 12, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitats naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, avendo mantenuto in vigore le disposizioni della section 23, n. 7, lett. a)-c), della legge sulla fauna e sulla flora selvatiche (Wildlife Act) del 1976, nel testo risultante dalla legge di modifica [Wildlife (Amendment) Act] del 2000, incompatibili con quelli di cui agli artt. 12, n. 1, e 16, della direttiva 92/43, l'Irlanda non si è conformata alle dette disposizioni della direttiva 92/43 ed è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva medesima. Commissione delle Comunità europee c. Irlanda. CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA Sez. II, 11 gennaio 2007, Sentenza Causa C-183/05

 

Fauna e flora - Protezione degli animali durante il trasporto - Intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e periodi di viaggio e di riposo - Nozione di “trasporto” (“Transportdauer”) - Computo della durata di carico e di scarico degli animali - Direttiva 91/628/CEE. La nozione di «trasporto» di cui al punto 48, n. 4, lett. d), dell'allegato alla direttiva 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE, deve essere interpretata nel senso che essa include il carico e lo scarico degli animali. Hauptzollamt Hamburg-Jonas - ZVK Zuchtvieh-Kontor GmbH. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 23 novembre 2006, procedimento C-300/05

 

Fauna e della flora - V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) - Conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche - Zona di protezione speciale - Esecuzione ad un progetto autostradale - Tracciato - ZPS - Mancanza di soluzioni alternative (c-239-04). Nel dare esecuzione ad un progetto autostradale il cui tracciato attraversa una zona di protezione speciale, in presenza di conclusioni negative sulla valutazione di impatto ambientale, lo Stato è tenuto a dimostrare l'assenza di soluzioni alternative a tale tracciato (cfr. art. 6, n. 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva del Consiglio 27 ottobre 1997, 97/62/CE). Condanna Repubblica portoghese. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 26 ottobre 2006, procedimento C-239/04

 

Fauna e flora - Maltrattamento di animali - Detenzione in condizioni incompatibili - Fattispecie: trasporto - Art. 727 c.p.. In forza dell'art. 727 c.p., l'obbligo di non sottoporre gli animali a condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche non viene meno con la consegna degli stessi allo spedizioniere o al vettore aereo, (nella specie, uccelli rapaci consegnati allo spedizioniere legati nelle gambe e chiusi in gabbie inadeguate). Pres. De Maio - Est. Onorato - Ric. Mascolo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 ottobre 2006 (Ud. 12/05/2006), Sentenza n. 34125 (vedi: sentenza per esteso)

 

Fauna e flora - Maltrattamenti di animali - Persona offesa dal reato - Associazione per la protezione degli animali - Sussistenza - ANPA - Art. 19 quater L. n. 189/2004 - Fattispecie. Ancorché non sia stato ancora emanato il decreto ministeriale che, a norma dell'art. 19 quater della l. 20 luglio 2004, n. 189, doveva individuare gli enti e le associazioni di protezione degli animali, ai quali è affidata la tutela degli interessi lesi dai delitti contro il sentimento degli animali, un'associazione per la protezione degli animali può essere qualificata come “persona offesa” dal reato in base ai principi generali e al disposto dell'art. 90 c.p.p.. Nella specie, l'Anpa aveva denunciato un episodio di maltrattamenti di animali il cui procedimento si era poi concluso con l'archiviazione. Il difensore dell'associazione ha presentato ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione, deducendo la violazione dell'art. 408, comma 2 c.p.p.). Presidente G. De Maio, Relatore P. Onorato. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 ottobre 2006 (12/05/2006), Sentenza n. 34095 (vedi: sentenza per esteso)

 

Fauna e flora - Cani - Ord. Min. 5 luglio 2005 - Divieto dell'uso del collare elettrico - Illegittimità - Ordinanza contingibile e urgente - Presupposti per l'esercizio del relativo potere. L'esercizio del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti è condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: 1) necessità di intervenire nella materia interessata dal provvedimento; 2) attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza; 3) preventivo accertamento da parte di organi competenti della situazione di pericolo e di danno; 4) mancanza di strumenti alternativi previsti dall'ordinamento, stante il carattere "extra ordinem" del potere esercitato (Nella specie, è stata ritenuta illegittima l'ordinanza ministeriale 5 luglio 2005, recante “divieto dell'uso del collare elettrico e di altro analogo strumento sui cani”, in difetto di adeguata istruttoria e dell'indicazione delle ragioni di necessità ed urgenza). Pres. Di Giuseppe, Est. Sandulli - C. s.r.l. e altro (avv. Righi) c. Ministero della Salute (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III quater - 15 settembre 2006, n. 8614 (vedi: sentenza per esteso)

 

Fauna e flora - Conservazione degli uccelli selvatici - Zona di protezione speciale - Modifica senza fondamento scientifico - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 79/409/CEE. La Repubblica portoghese, avendo modificato la delimitazione della zona di protezione speciale «Moura, Mourão, Barrancos», ed avendo in tal modo escluso zone che ospitano specie di uccelli selvatici la cui protezione ha giustificato la designazione di tale zona, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 4, n. 1, della direttiva 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Nei fatti, uno Stato membro non può ridurre la superficie di una ZPS o modificarne la delimitazione, a meno che le zone escluse dalla ZPS non corrispondano più ai territori più idonei alla conservazione delle specie di uccelli selvatici, ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva. Commissione delle Comunità europee c. Repubblica portoghese. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, (Seconda Sezione), 13 luglio 2006, Sentenza causa C-191/05

 

Fauna e flora - Randagismo - Accesso agli atti - Informazione ambientale ex d.lgs. 195/05 - Non rientra. L'accesso alla documentazione afferente la manutenzione dei canili e il fenomeno del randagismo non può ricondursi alla nozione di informazione ambientale di cui al D.Lgs. 195/05, incidendo piuttosto sulla tutela dell'igiene e della salute pubblica in senso lato e sulla difesa degli animali. Pres. Giambartolomoei, Est. Bellomo - Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente (avv. Clemente) c. Comune di San Paolo in Civitate (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. II - 26 giugno 2006, n. 2533 (vedi: sentenza per esteso)

 

Fauna e flora - Ord. Min. Salute 9 settembre 2003 - Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressione da parte di cani potenzialmente pericolosi - Criterio della prevalenza - Difesa della sicurezza pubblica - Competenza esclusiva dello Stato - Art. 117, c. 2, lett. h) Cost. Spettava allo Stato e non alla Provincia Autonoma di Bolzano (il cui statuto ricomprende l'igiene e sanità tra le materie di potestà legislativa concorrente) adottare l'ordinanza del Ministero della Salute 9 settembre 2003, avente ad oggetto la «Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi», dovendosi ritenere che essa sia stata emanata per fronteggiare evenienze involgenti interessi strettamente collegati alla difesa della sicurezza pubblica e debba pertanto essere ricondotta, in base al criterio della prevalenza, alla materia “ordine pubblico e sicurezza”, di competenza esclusiva dello Stato, (atr. 117, c. 2, lett. h) Cost.) Pres. Marini, Red. Tesauro - Provincia autonoma di Bolzano c. Presidente del Consiglio dei Ministri - conflitto di attribuzione - CORTE COSTITUZIONALE, 13 giugno 2006 (ud. 5 giugno 2006), sentenza n. 222 (vedi: sentenza per esteso)

 

Fauna e flora - Caccia - Conservazione degli uccelli selvatici - Specie protette, prelievi venatori autorizzati - Deroghe - Criterio - Limiti - Art. 9, n. 1, lett. c), Dir. 79/409/CEE. In tema di conservazione degli uccelli selvatici, l'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, impone agli Stati membri, indipendentemente dalla ripartizione interna delle competenze determinata dall'ordinamento giuridico nazionale, di garantire, nell'adottare le misure di trasposizione di tale disposizione, che, in tutti i casi di applicazione della deroga ivi prevista e per tutte le specie protette, i prelievi venatori autorizzati non superino un tetto - da determinarsi in base a dati scientifici rigorosi - conforme alla limitazione, imposta da tale disposizione, dei detti prelievi a piccole quantità. WWF Italia e altri. CORTE DI GIUSTIZIA delle Comunità Europee, sezione II - 8 giugno 2006, procedimento C-60/05 (vedi: sentenza per esteso)

 

Fauna e flora - Taglio Alberi - Compromissione dei valori paesaggistici ed ambientali - Reato di pericolo - Condotte punibili - Art. 181 d. l.vo n. 42/2004. L'abbattimento di alberi integra l'ipotesi di reato di cui all'articolo 181 decreto legislativo n. 42 del 2004 posto che tale previsione ha natura di reato di pericolo ed esclude dal novero delle condotte punibili solo quelle che si prospettano inidonee pur in astratto a compromettere i valori paesaggistici. Pres. Postiglione Est. Petti Ric. Senesi. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 11 maggio 2006 (Ud. 7/4/2006), Sentenza n. 16036 (vedi: sentenza per esteso)

 

Fauna e flora - Parchi e riserve - Inadempimento di uno Stato -Direttiva 79/409/CEE - Conservazione degli uccelli selvatici - Re di quaglie - Zona di protezione speciale del parco naturale nazionale del Lauteracher Ried - Esclusione dei siti di Soren e di Gleggen-Köblern - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali - Fauna e flora selvatiche - Procedura relativa a un piano o progetto di costruzione - Procedura di fissazione del tracciato di una strada a scorrimento veloce - Procedura di valutazione dell'impatto ambientale - Violazioni procedurali legate al progetto di costruzione sul territorio austriaco della strada federale a scorrimento veloce S 18 - Applicazione nel tempo della direttiva 92/43. Omettendo di includere nella zona di protezione speciale del parco naturale nazionale del Lauteracher Ried i siti di Soren e di Gleggen-Köblern che fanno parte, secondo criteri scientifici, allo stesso titolo di detta zona di protezione speciale, dei territori più idonei in numero e in superficie ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, come modificata con la direttiva della Commissione 29 luglio 1997, 97/49/CE, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi impostile da detta direttiva. CORTE DI GIUSTIZIA delle Comunità Europee, sez. II - 23 marzo 2006, causa C-209/04 (vedi: sentenza per esteso)

 

Fauna e flora - Aree protette - Conservazione degli habitat naturali e della fauna e flora selvaggi - Protezione delle specie - Inadempimento di Stato - Direttiva 92/43/CEE. Non prendendo, entro il termine, le misure necessarie per instaurare e mettere atto un sistema efficace di protezione rigorosa della Vipera Schweizeri sull'isola di Milos che proibisce la perturbazione intenzionale di questa specie, in particolare durante il periodo di riproduzione, di dipendenza e di ibernazione, come qualsiasi deterioramento o distruzione delle località di riproduzione o delle superfici di riposo della suddetta specie, la Repubblica ellenica ha mancato agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, sotto b) e d), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali come della fauna e della flora selvaggi. La repubblica ellenica è condannata alle spese. (Testo Ufficiale: En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour instaurer et mettre en œuvre un système efficace de protection stricte de la vipère Vipera schweizeri sur l'île de Milos interdisant la perturbation intentionnelle de cette espèce, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, ainsi que toute détérioration ou destruction des sites de reproduction ou des aires de repos de ladite espèce, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12, paragraphe 1, sous b) et d), de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. La République hellénique est condamnée aux dépens). CORTE DI GIUSTIZIA delle Comunità Europee, 16 marzo 2006, C-518/04

 

Fauna e flora - Maltrattamenti di animali - Detenzione in condizioni incompatibili - Contravvenzioni - Reato di cui all'art. 727 cod. pen. - Responsabilità del solo proprietario degli animali - Esclusione - Estensibilità della responsabilità a colui che li detiene al momento dell'accertamento. Il reato di cui all'art. 727 cod. pen., detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, può essere commesso non soltanto dal proprietario degli animali, ma da chiunque li detenga anche occasionalmente. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato la responsabilità del soggetto che al momento dell'accertamento si occupava dell'azienda nella quale gli animali erano stati rinvenuti). Rv. 233307. Pres.Vitalone C. Est.Petti C. Rel. Petti C. Imp. Bollecchino. P.M. Baglione T. (Conf.), (Dichiara inammissibile, App. Ancona, 2 Maggio 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/02/2006 (18/01/2006 Cc.), Sentenza n. 6415 (vedi: sentenza per esteso)

 

Fauna e flora - Caccia - Conservazione degli uccelli selvatici - Caccia primaverile a certi uccelli acquatici - Direttiva 79/409/CEE - Repubblica di Finlandia - Condanna. Non avendo fornito la prova che, nell'ambito della caccia primaverile agli uccelli acquatici nella Finlandia continentale e nella provincia di Åland: la condizione prevista all'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, come modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea, in previsione di una deroga, relativa all'assenza di una soluzione soddisfacente diversa dalla caccia primaverile, era soddisfatta per l'edredone, il quattrocchi, lo smergo minore, lo smergo maggiore, l'orco marino e la moretta, e che la condizione prevista nella detta disposizione in previsione di una deroga, relativa al fatto che la caccia deve riferirsi solo a prelievi di uccelli in piccole quantità, era soddisfatta per l'edredone, lo smergo maggiore, lo smergo minore e l'orco marino, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della detta direttiva. Commissione delle Comunità europee contro Repubblica finlandese. CORTE DI GIUSTIZIA delle Comunità Europee, (Seconda Sezione) 10 febbraio 2006, (15/12/2005) nella causa C-344/03

 

Fauna e flora - Abbandono di un cane in stato di infermità all'interno di un canile - Art. 727 c.p. continuità normativa. Sussistendo continuità normativa tra la vecchia e la nuova formulazione dell'articolo 727 c.p. può configurarsi il reato in caso di abbandono di un cane in stato di infermità all'interno di un canile in un recinto dove sono custoditi altri cani randagi con conseguente pericolo per l'incolumità dell'animale esposto, a causa delle sue condizioni, a possibili aggressioni da parte degli altri cani. Pres. Postiglione - Est. Lombardi - Imp. Spataro. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 1/2/2006 (Ud 12/1/2006), Sentenza n. 3969 (vedi: sentenza per esteso)

 

Fauna e flora - Salute - Medicinali veterinari - Prodotti che contengono benzathine benzylpénicilline - Decisione della Commissione che ordina la sospensione delle autorizzazioni all'immissione sul mercato - Competenza. La decisione C (2003) 1404 della Commissione, del 22 aprile 2003, riguardante la sospensione delle autorizzazioni all'immissione sul mercato dei medicinali veterinari che contengono la sostanza benzathine benzylpénicilline destinati a essere diretti per via intramuscolare e/o sottocutanea agli animali produttori di prodotti alimentari è annullato. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO, COMUNITÀ EUROPEE (QUINTA CAMERA) 31 Gennaio 2006, T-251/03

 

Tutela ambientale - Guardie giurate appartenenti alle associazioni protezionistiche - Funzioni. In tema di tutela ambientale, le guardie giurate appartenenti alle associazioni protezionistiche, riconosciute ai sensi della L. 30.7.2004, n. 189, hanno la qualifica di ufficiali o agenti di PG e sono legittimati a prendere notizia dei reati anche di propria iniziativa, di impedire che gli stessi siano portati a conseguenze ulteriori, di ricercare gli autori, ma anche di compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (tra i quali effettuare i sequestri) e di raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.d operare anche il sequestro. TRIBUNALE DI BARI - Sez. Riesame 27 gennaio 2006 Ordinanza n. 12 (vedi: ordinanza per esteso)

 

Fauna e flora - Animali - Articolo 727 c.p. detenzione in condizioni incompatibili - Disciplina applicabile. Vi è continuità normativa tra la vecchia formulazione dell'articolo 727 c.p. e l'ipotesi ora prevista di detenzione di animali in condizioni incompatibili. Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che le condizioni in cui vengono custoditi gli animali non siano dettate da particolari esigenze e risultino tali da provocare negli stessi uno stato di grave sofferenza, indipendentemente dal fatto che da tale situazione l'animale possa subire vere e proprie lesioni dell'integrità fisica. (Pres. Postiglione - Est. Lombardi - Imp. Noferi). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 24/01/2006 (Ud 21/12/2005), Sentenza n. 2774 (vedi: sentenza per esteso)
 

Fauna e flora - Custodia di cani in condizioni di eccessivo sovraffollamento in box particolarmente angusti - Maltrattamento - Sussiste - Art. 1 L. n. 189/2004 - Art. 727 c.p.. Il fatto di custodire dei cani in condizioni di eccessivo sovraffollamento in box particolarmente angusti integra il reato di cui all'art. 727 c.p.. Pertanto, in tema di maltrattamento di animali, l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 727 c.p., nel testo precedente alle modifiche introdotte dall'art. 1 della L. 20.7.2004 n. 189, sostanzialmente corrisponde al dettato della norma in tema di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura nella nuova formulazione del predetto articolo del codice penale, sicché è evidente la continuità normativa tra la fattispecie contravvenzionale già prevista dalla norma e quella risultante dalla novella. (Pres. Postiglione - Est. Lombardi - Imp. Noferi). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 24/01/2006 (Ud 21/12/2005), Sentenza n. 2774 (vedi: sentenza per esteso)

Fauna e flora - Maltrattamento di animali - Specifica volontà di infierire sull'animale o lesione dell'integrità fisica - Art. 727 c.p. - Giurisprudenza. Integra il reato del maltrattamento di animali il comportamento di chi tenga rinchiuso un animale per un apprezzabile lasso dì tempo in un luogo particolarmente angusto, come il bagagliaio di un'auto, giacché la commissione del reato non richiede una specifica volontà di infierire sull'animale (sez. III, 200424330, Brao, riv. 229429), né che si cagioni una lesione dell'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti (sez. III, 199901215, Crispolti, riv. 212833). (Pres. Postiglione - Est. Lombardi - Imp. Noferi). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 24/01/2006 (Ud 21/12/2005), Sentenza n. 2774 (vedi: sentenza per esteso)
 

Fauna e flora - Conservazione degli uccelli selvatici - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Aree protette - Inquinamento - Zona di protezione speciale (ZPS) - C.d. "patto d'area" - Misure idonee a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat - Dir. 79/409/CEE - Dir. 92/43/CEE. La Repubblica italiana, omettendo di adottare misure idonee a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli con conseguenze significative, in riferimento al piano denominato "patto d'area" ed ai progetti ivi previsti, nella zona poi designata come Zona di protezione speciale (ZPS) "Valloni e steppe pedegarganiche", è venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché successivamente al 28 dicembre 1998, agli obblighi derivanti dagli artt. 6, paragrafi 2, 3 e 4, e 7 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica italiana. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 13 GENNAIO 2006 Ricorso del 24/10/2005, Causa C-388/05

 

Flora e fauna selvatiche - Valutazione dell'incidenza di taluni progetti sul sito protetto - Tutela delle specie - Inadempimento - Aree protette - Repubblica Federale di Germania - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali. Omettendo di prevedere, per taluni progetti realizzati all'esterno di zone speciali di conservazione ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, un esame obbligatorio dell'incidenza sul sito, conformemente all'art. 6, nn. 3 e 4, di tale direttiva, indipendentemente dal punto se tali progetti possano avere un'incidenza significativa su una zona speciale di conservazione;
- permettendo emissioni in una zona speciale di conservazione indipendentemente dal punto se tali emissioni possano avere un'incidenza significativa su questa zona,
- escludendo dall'ambito di applicazione delle norme relative alla tutela delle specie alcuni pregiudizi non deliberati causati ad animali protetti,
- non garantendo il rispetto delle condizioni previste per la concessione delle deroghe di cui all'art. 16 per quanto riguarda taluni atti compatibili con la conservazione della zona,
- disponendo di una normativa sull'uso dei prodotti fitosanitari che non prende sufficientemente in considerazione la tutela delle specie, e
- non provvedendo a che tali disposizioni comportassero divieti di pesca sufficienti,
la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell'art. 6, nn. 3 e 4, nonché degli artt. 12, 13 e 16 della direttiva. Pres. Timmermans, rel. Gulmann - Commissione delle Comunità Europee c. Repubblica Federale di Germania - CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II - 10 gennaio 2006, causa C-98/03 (vedi: sentenza per esteso)

 

Flora e fauna - Maltrattamento di animali - Condotta “crudele” tenuta “senza necessità” - Dolo generico - Art. L. n. 157/1992 - Art. 727 - Art. 544 Ter cod. pen. - Continuità normativa. Tra il reato di cui all'art. 727 cod. pen. e quello introdotto all'art. 544 ter cod. pen. dalla legge 20/7/2004 n. 189 sussiste continuità normativa non solo per l'identità della rubrica (Maltrattamento di animali), ma anche perchè sono rimaste identiche le condotte punibili. La Corte ha precisato che il nuovo delitto si configura come reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta sia tenuta “per crudeltà”, e a dolo generico quando essa è tenuta “senza necessità”, applicandosi in tal caso la legge più favorevole al reo. (Presidente U. Papadia, Relatore A. Grassi). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/12/2005 (Ud. 5/12/2005), Sentenza n. 46784 (vedi: sentenza per esteso)

 

Flora e fauna - Delitti contro il sentimento per gli animali - Esimente dell'esercizio di un diritto - Insussistenza - Fattispecie - Art. 727 c.p. - Art. 544 Ter c.p. - Art. 19 Ter disp. coord. cod. pen. - Art. L. n. 157/1992. Non può essere applicata l'esimente dell'esercizio di un diritto a favore di un cacciatore che utilizzi richiami vivi violando le prescrizioni dettate dal previgente art. 727 cod. pen. e dal nuovo art. 544 ter cod. pen., in quanto l'uso di richiami vivi è vietato non solo nelle ipotesi previste dall'art. 21 della legge 11/2/1992 n. 157 ma anche quando viene attuato con modalità incompatibili con la natura dell'animale, come nel caso di specie dove l'animale era imbragato nel corpo, in modo da consentirgli di spiccare il volo, costringendolo subito dopo a ricadere al suolo. La Corte ha osservato che, pur prescrivendo l'art. 19 ter disp. coord. cod. pen. che le disposizioni di cui al titolo IX bis del libro II cod. pen. non si applicano ai casi previsti dalla legge speciale sulla caccia, tale norma non impedisce l'applicazione delle disposizioni dell'art. 544 ter cod. pen. quando la condotta, pur non essendo vietata esplicitamente dalla legge speciale, non rientra neppure tra quelle consentite. (Presidente U. Papadia, Relatore A. Grassi). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/12/2005 (Ud. 5/12/2005), Sentenza n. 46784 (vedi: sentenza per esteso)

Fauna e flora - Allevamento di struzzi - Perdite subite per effetto di cani randagi - Indennizzo ex art. 21 L.R. 15/92 - E' dovuto. La Regione non può negare ad un'attività di allevamento degli struzzi, che abbia subito perdite per effetto di cani randagi o inselvatichiti, l'indennizzo di cui all'art. 21 L.R. Abruzzo n. 15/92 (norma applicabile alla fattispecie, atteso che la l. 3/74 contempla invece il risarcimento dei danni derivanti da animali di interesse scientifico, quali l'orso, il lupo, il cinghiale e l'aquila): detta disposizione individua, tra l'altro, quali destinatarie degli indennizzi “le aziende zootecniche” con generico riferimento alle perdite di “capi di bestiame”, senza subordinare l'erogazione dell'indennizzo al preventivo riconoscimento e qualificazione dell'allevamento danneggiato quale attività zootecnica. Pres. Balba, Est. Rasola - T. (Avv. Di Pillo) c. Regione Abruzzo (Avv. Stato) - T.A.R. ABRUZZO, L'Aquila - 18 maggio 2005, n. 319

Fauna e flora - Pubblica Amministrazione - Risarcimento dei danni subiti dall'attraversamento della sede stradale da parte di fauna selvatica - Domanda risarcitoria nei confronti della P.A. - Riparto di giurisdizione. Spetta al giudice ordinario la cognizione della domanda promossa dal privato per conseguire dalla P.A. il risarcimento dei danni da esso subiti dall'improvviso attraversamento della sede stradale da parte di fauna selvatica. La giurisdizione del giudice amministrativo in ordine a detta domanda risarcitoria non può trovare fondamento nel testo novellato dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034: infatti detta norma - la quale prevede che quando è chiesto al giudice amministrativo, facendosi valere un interesse legittimo, l'annullamento del provvedimento amministrativo, alla domanda principale di annullamento può essere cumulata una domanda di risarcimento del danno, in tal modo evitandosi la necessità del doppio processo (il primo, dinanzi al giudice amministrativo, per l'annullamento dell'atto; il secondo, dinanzi al giudice ordinario, per il risarcimento del danno) - non opera allorché, come nella specie, difettando un provvedimento amministrativo, manchi una domanda di annullamento, ed il privato proponga esclusivamente una domanda di risarcimento del danno nei confronti della P.A., nella quale ciò che rileva è la liceità e non la legittimità dell'azione amministrativa. Pres. R. Corona, Rel. L. F. Di Nanni. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 24 marzo 2005, Sentenza n. 6332

Boschi - Area boscata - Caratteristiche - Definizione di bosco - Sopralluogo dell'Ispettorato Forestale - Funzione - Vincolo - Effetti - Potestà del giudice - Limiti - D. L.vo 227/2001. Ai sensi dell'art. 2, c. 6 del d.lvo 18 maggio 2001, n. 227, nelle more dell'approvazione delle norme regionali ivi previste, si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. A tal fine, il tribunale non può non tener conto delle risultanze del sopralluogo effettuato dall'Ispettorato Dipartimentale Foreste, sulla base delle quali deve ritenersi acclarata l'effettiva presenza di una vegetazione che, per la sua consistenza ed estensione, è tale da far considerare il terreno come un'area boscata, da tutelare e salvaguardare. Pres. ed Est. Urbano - D.L.M. (Avv.ti Menchise e Perilli) c. Regione Puglia (Avv. Sisto) e Comune di Fasano (Avv. Carparelli) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - novembre 2004, n. 5237

Fauna e flora - Protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici - Interventi didattici - Esclusione - Autorizzazione del Ministro competente - Necessità - D.lgs. n. 116/1992. In materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, il d.Lgs. n. 116 del 1992, va interpretato nel senso che <<deve escludersi che sia configurarbile una categoria di "interventi didattici" (nella specie, consistenti in una operazione effettuata su di un animale, per dimostrare le modalità di una nuova tecnica chirurgica) sottratti alla regolamentazione stabilita da detto decreto legislativo, in quanto essi devono ritenersi assoggettati ad una disciplina specifica e restrittiva, in coerenza con le opportunità offerte dallo sviluppo della tecnologia, alla luce della finalità di detto decreto, di limitare l'utilizzazione degli animali ai soli casi nei quali risulti accertata l'impossibilità di seguire metodi alternativi, evitando inutili ripetizioni degli esperimenti, cosicché siffatti "interventi" devono ritenersi assoggettati alla più rigorosa disciplina stabilita dall'art. 8, 3° comma, D.Lgs. cit.>> (cfr. Cass. civ., Sez.I, 10/07/2003, n.10857 vedi: sentenza per esteso). Selmi, (avv.ti Lioi e Sanchini) c. Comune di Prato (avv. Barbantini) (Conferma T.A.R. Toscana, Sez. I, 17 marzo 2003, n. 959) CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 27 settembre 2004, (C.c. 24 febbraio 2004) Sentenza n. 6317 (vedi: sentenza per esteso)

Fauna e flora - Tutela animali - Maltrattamento ex art. 727 c.p. - Nozione - Animali in quanto autonomi esseri viventi - Atti di sevizie, torture, crudeltà, abbandono, incuria e violazione in genere della sensibilità psico-fisica. In materia di tutela degli animali la disciplina penalistica ex art. 727 c.p. (di recente modificata con l. n. 473/1993 - “Nuove norme contro il maltrattamento degli animali”) è diretta a reprimere qualunque forma di maltrattamento, concetto ampio nel quale ricadono non solo gli atti di sevizie, torture, crudeltà, caratterizzati dal dolo, ma anche quei comportamenti colposi di abbandono ed incuria, che offendono la sensibilità psicofisica degli animali, quali autonomi esseri viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore, come alle attenzioni amorevoli dell'uomo. Come ha osservato la Suprema Corte di Cassazione <<gli animali, anche se utilizzati per il lavoro, devono essere tenuti nel rispetto delle leggi naturali e biologiche, assicurando che intorno ad essi sussistano condizioni che non superino determinati limiti o soglie di dolore>> (Cass. pen., Sez. III, 22/10/1992). Invero, gli animali in quanto autonomi esseri viventi, sono dotati di propria sensibilità psico-fisica, e come tali capaci di avvertire il dolore causato dalla mancanza di attenzione ed amore legato all'abbandono (cfr.: Cass. pen., Sez. III, 10/07/2000, n. 11056; Cass. pen., 14/03/1990). Selmi, (avv.ti Lioi e Sanchini) c. Comune di Prato (avv. Barbantini) (Conferma T.A.R. Toscana, Sez. I, 17 marzo 2003, n. 959) CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 27 settembre 2004, (C.c. 24 febbraio 2004) Sentenza n. 6317 (vedi: sentenza per esteso)

Fauna e flora - Abbandono ed uccisioni gratuite - Tutela degli animali - Sussiste. In materia di tutela degli animali, regole poste dall'ordinamento giuridico, in via di puro principio, non proteggono gli animali da forme di maltrattamento, abbandono ed uccisione gratuita bensì il comune sentimento di pietà che l'uomo prova verso gli animali e che viene offeso da forme di incrudelimento verso gli stessi; sarebbe, pertanto, oggetto di tutela, il sentimento di pietà nell'uomo connaturato anche verso gli animali. Purtuttavia, in via interpretativa adeguata all'evoluzione dei costumi e delle istanze sociali in tema naturalistico, le norme de quibus devono intendersi anche come dirette a tutelare gli animali da forme di maltrattamento, abbandono ed uccisioni gratuite in quanto esseri viventi capaci di reagire agli stimoli del dolore. Selmi, (avv.ti Lioi e Sanchini) c. Comune di Prato (avv. Barbantini) (Conferma T.A.R. Toscana, Sez. I, 17 marzo 2003, n. 959) CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 27 settembre 2004, (C.c. 24 febbraio 2004) Sentenza n. 6317 (vedi: sentenza per esteso)

Fauna e flora - Pubblica Amministrazione - Tutela animali - Donazione (consentita) degli animali - Iniziative a scopo di adozione promosse da associazioni ambientaliste o animaliste iscritte - Utilizzo di animali come omaggi, vincite o premi - Divieto - Potestà regolamentare degli enti locali - Sussiste - Artt. 3 c. 2 e 7 D.Lvo 267/2000. La potestà regolamentare degli enti locali (sia pur nei limiti dettati dall'ordinamento) può spaziare oltre le materie contemplate espressamente, in considerazione della caratterizzazione degli enti locali come enti a fini generali (art. 3 comma 2 D.Lvo 267/2000: <<Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo>>), del fatto che il potere regolamentare è espressione del potere di auto-organizzazione dell'ente e dal carattere puramente esemplificativo delle materie indicate nel prefato art. 7 D.Lvo 267/2000 (cfr. l'inciso <<in particolare >>). Pertanto, risulta priva di base la censura di eccesso di potere basata sulla asserita illegittima diversità di trattamento che il regolamento impugnato ha serbato alla donazione (consentita) degli animali per il tramite di iniziative a scopo di adozione promosse da associazioni ambientaliste o animaliste iscritte e l'utilizzo di animali (vietato) come omaggi, vincite o premi. Selmi, (avv.ti Lioi e Sanchini) c. Comune di Prato (avv. Barbantini) (Conferma T.A.R. Toscana, Sez. I, 17 marzo 2003, n. 959) CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 27 settembre 2004, (C.c. 24 febbraio 2004) Sentenza n. 6317 (vedi: sentenza per esteso)

Fauna e flora - Tutela animali - Donazione di animali - Animali in premio, vincita oppure omaggio - Diversificazione di regime giuridico - Fondamento. La donazione è un contratto (art. 769 c.c.) con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione. Nel caso di donazione di animali, pertanto, oggetto della stessa è, in via immediata e diretta, l'animale, il quale entra a far parte del patrimonio del donatario per effetto dello scambio del consenso delle parti (che, come rilevato, ha per oggetto immediato e diretto l'animale). Tale meccanismo non ricorre nel caso di giochi al luna park (il cui premio è rappresentato da animali): invero, colui il quale acquista il biglietto, corrispondendo il danaro per giocare, esegue tale dazione per giocare e non, in via immediata e diretta, per acquisire la disponibilità dell'animale. Ne discende che è immune da vizi la prescrizione impugnata, atteso che l'acquisto di un premio potrebbe essere frutto di una non adeguatamente ponderata scelta foriera di conseguenze che l'ordinamento mira ad evitare (ad. es. l'abbandono). Selmi, (avv.ti Lioi e Sanchini) c. Comune di Prato (avv. Barbantini) (Conferma T.A.R. Toscana, Sez. I, 17 marzo 2003, n. 959) CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 27 settembre 2004, (C.c. 24 febbraio 2004) Sentenza n. 6317 (vedi: sentenza per esteso)

Fauna e flora - Pubblica Amministrazione - Circo equestre e spettacoli viaggianti - Tutela animali - Utilizzo di animali in premio, vincita oppure omaggio - Divieto - Legittimità - Associazioni ambientaliste o animaliste. E' legittimo il divieto da parte del Comune di offrire su tutto il territorio animali in premio, vincita oppure omaggio (con esclusione delle iniziative a scopo di adozione promosse da associazioni ambientaliste o animaliste). Invero, il riconoscimento e la promozione statuale del settore del circo equestre e dello spettacolo viaggiante non è un valore assoluto bensì relativo, da contemperare con gli altri valori ritenuti meritevoli di tutela dall'ordinamento giuridico (quali quelli espressi dalla L. 14 agosto 1991, n. 281 e L.R. 8 aprile 1995, n. 43). Selmi, (avv.ti Lioi e Sanchini) c. Comune di Prato (avv. Barbantini) (Conferma T.A.R. Toscana, Sez. I, 17 marzo 2003, n. 959) CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 27 settembre 2004, (C.c. 24 febbraio 2004) Sentenza n. 6317 (vedi: sentenza per esteso)

Fauna e flora - Pareti rocciose - L.R. Liguria 29/94 - Nidificazione di specie tutelate dall'all. 2 Convenzione di Berna - Divieto di arrampicata - Riduzione della tutela a sole sei specie - Adeguato supporto motivazionale - E' richiesto. La legislazione venatoria ligure (art. 11 L.. R. 29/94) prevede il divieto di arrampicata nelle pareti rocciose interessate dalla nidificazione di specie avifaunistiche incluse nell'allegato 2 della Convenzione di Berna sulla protezione della vita selvatica in Europa. La riduzione della tutela a sole sei specie avicole, in contrasto con l'individuazione operata dalla Convenzione di Berna, deve essere assistita da adeguato supporto motivazionale. Pres. Arosio, Est. Morbelli - W.W.F., L.A.V., L.A.C., E.N.P.A. (Avv. Granara) c. Provincia di Genova (Avv.ti Giovanetti, Scaglia e Manzone) - TAR LIGURIA, Sez. II, 1° settembre 2004 (C.C. 1 luglio 2004), Sentenza n. 1340 (vedi: sentenza per esteso)

Flora e fauna - Divieto ai proprietari ed ai detentori di cani di condurli in talune zone della città - Potere esercitato dal Sindaco - Illegittimità - Principio di adeguatezza e proporzionalità tra azione e reazione - Applicazione dei normali mezzi predisposti dall'ordinamento - Necessità. Il provvedimento, con il quale è stato fatto divieto "ai proprietari ed ai detentori di cani, anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo (…) di condurre lo stesso in particolari località": vìola i principi di adeguatezza e proporzionalità tra azione e reazione, laddove, anziché contrastare il riscontrato fenomeno con i normali mezzi predisposti dall'ordinamento (maggiore prevenzione, inasprimenti dei controlli e della repressione), vieta puramente e semplicemente un determinato comportamento, incidendo peraltro sulla libertà dei proprietari-detentori di cani, ai quali sono interdette talune zone della città. Pertanto, al fine di giustificare il potere esercitato dal Sindaco, non é richiamabile l'art. 37 del regolamento comunale di polizia urbana (che consente la limitazione ricorrendo specifiche e ben individuate circostanze). Pres. Zuballi - Est. Rovis. TAR - Veneto, sezione, III, 27 luglio 2004, Ordinanza n. 797

Fauna e flora - Artt. 849 e 896 cod. civ. - Estirpazione di alberi a distanza dal confine inferiore a quella legale - Alberi aventi pregio paesaggistico - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 894 e 896 del codice civile, nella parte in cui consentono, rispettivamente, l'estirpazione di alberi (pur aventi pregio paesaggistico) piantati a distanza dal confine minore della distanza legale e la recisione di rami protesi e di radici addentrate nel fondo vicino, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione. La salvaguardia dei valori paesaggistici è estranea alla norma codicistica denunciata, essendo demandata alla normativa di settore, attuativa del valore costituzionale del paesaggio. Pres. ZAGREBELSKY , Red. FINOCCHIARO - CORTE COSTITUZIONALE, 6 luglio 2004 (dec. 5 luglio 2004), Ordinanza n. 211

Fauna e flora - Vivisezione - L.R. Emilia Romagna n. 20/2002, artt. 2, 3 e 4 - Illegittimità Costituzionale - Ricerca scientifica - Legislazione concorrente - D. lgs. 116/1992. Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 1° agosto 2002, n. 20 (Norme contro la vivisezione). La ricerca scientifica è materia di legislazione concorrente, nella quale ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. spetta al legislatore nazionale determinare i principi fondamentali. detti principi sono stati espressi in seno al d. lgs. 116/1992, nel quale è stato individuato il punto di equilibrio tra la sperimentazione e la massima tutela degli animali; da ciò il divieto che le norme in esso comprese possano essere sostanzialmente modificate ad opera dei legislatori regionali, con una riduzione della libertà della ricerca scientifica o una compressione dell'attuale livello di tutela degli animali. Pres. Zagrebelsky - Red. De Siervo - CORTE COSTITUZIONALE, 11 giugno 2004 (dec. 7 giugno 2004), n. 166 (vedi: sentenza per esteso)

Maltrattamento animali - Stato di denutrizione - Maltrattamento - Art. 727c.p. - Sussistenza - Fattispecie: leoni tenuti in gabbie di modeste dimensioni. In tema di maltrattamento di animali, ex art. 727c.p., configura gli estremi del reato anche la detenzione, peraltro illecita, di due esemplari di leoni vivi, in stato di denutrizione ed in pessime condizioni igienico-sanitarie, custoditi in una gabbia di dimensioni assolutamente inadeguate, tale da non consentire loro possibilità di movimento. Pres. Rizzo AS. Est. Squassoni C. Imputato: Chiarotti. P.M. Izzo G. (Conf.) (Rigetta, Trib. Macerata, 19 febbraio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 24 marzo 2004 (Ud. 11/02/2004) Sentenza n. 14426 (vedi: sentenza per esteso)

Fauna e flora selvatiche - Zona di protezione speciale (Z.P.S.) - Progetto di ampliamento del campo da golf - Valutazione dell'incidenza - Necessità - «Direttiva 92/43/CEE - Inadempimento di uno Stato - Conservazione degli habitat naturali - Spazio vitale del re di quaglie - del "Wörschacher Moos"». Nelle aree ZPS (Zona di protezione speciale) classificate ai sensi dell'art.4 della direttiva sugli uccelli, emerge dall'art.6, n.3, della direttiva sugli habitat, nel combinato disposto con il successivo art.7, che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione della ZPS ma che possa avere incidenze significative sulla medesima, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, deve formare oggetto di un'opportuna valutazione dell'incidenza esercitata su tale zona, tenendo conto degli obiettivi di conservazione della zona stessa. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sulla ZPS, le autorità nazionali competenti esprimono il loro accordo su tale piano o progetto solamente dopo aver conseguito la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità della ZPS di cui trattasi e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica. CORTE DI GIUSTIZIA - Comunità Europee, Sentenza 29 gennaio 2004, C-209/02 (vedi: sentenza per esteso)

Fauna e flora - Cani detenuti in condizioni non adeguate - Ordinanza di allontanamento - Successiva revoca - Non pericolosità dei cani - Irrilevanza - La revoca deve motivare in ordine agli aspetti sanitari e igienici. Un'ordinanza con la quale, in applicazione del Testo Unico delle Leggi sanitarie del 1934, e del Regolamento di Igiene del Comune, si imponga l'allontanamento di quattro che, oltre a creare danno ed incomodo ai vicini, costituiscano causa di insalubrità per le non idonee condizioni nelle quali sono detenuti, non può essere successivamente revocata con provvedimento non giustificato da alcuna considerazione né di ordine sanitario, né di ordine igienico, sul solo presupposto della non pericolosità dei cani. Pres. ESPOSITO, Rel. BIANCOFIORE - Mazzei (Avv. Chimento) c. Comune di Cosenza (n.c.) T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, Sez. II - 13 gennaio 2004, n. 59

Flora e fauna - Cani randagi - Bando di gara per l'affidamento del servizio di mantenimento presso il canile comunale - Importo annuo a base d'asta incongruo - L. n. 281/1991 e L.R. 12/1995 - Violazione. Un bando di gara con cui il Comune intenda procedere all'affidamento del servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi presso il canile comunale, il cui importo annuo a base d'asta risulta incongruo rispetto ai servizi richiesti viola i principi contenuti nella L. n. 281/1991 e nella L.R. n. 12/1995, quando non sia sufficiente ad assicurare un trattamento dei cani secondo i livelli di tutela auspicati dalla normativa menzionata. (Nella specie gli 0,55 Euro per ogni cane previsti dall'importo annuo a base d'asta avrebbero dovuto coprire i costi per: analisi dei costi relativi a lavoro dipendente, rimozione e smaltimento carcasse, sportello informatico, derrate alimentari, ecc…)- Pres. COSTANTINI, Est. MASTRANTUONO - Associazione LEPA Lega Protezione Animali (Avv. Corbascio) c. Comune di Brindisi (n.c.). T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. II - 24 luglio 2003, n.5244

 

Fauna e flora - Detenzione esemplari protetti - Animali protetti non marcati e regolarmente detenuti - Obbligo della marcatura - Sanzione penale - Esclusione. L'art. 1 del D.Lgs. 18/5/2001 n. 275, avente ad oggetto il "riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette.." ha sostituito, peraltro aggravando il regime sanzionatorio, il testo dell'art. 1 della L. 7 febbraio 1992 n. 150, come mod. dal D.L. n. 2 /93 conv. con modd. dalla I. 59/93, elencando sotto le lettere da a) ad f) una serie di condotte contravvenzionali tra le quali, per quanto specificamente rileva, l'ultima, sub f), prevede il fatto di chi "detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione." In nessuna delle precedenti fattispecie, sub a), b), c), d), e) è prevista la detenzione di animali protetti non marcati. L'obbligo della marcatura degli animali protetti, ove regolarmente detenuti, "conformemente a standard internazionali, con sistemi resi operativi dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato ..", è previsto dall'art. 5 co. 5 della L. 150/92, il cui testo non è stato modificato dal sopra citato decreto legislativo. Sicché, l'inosservanza dell'obbligo di marcatura con anello di contrassegno degli animali protetti, ove regolarmente detenuti, non è penalmente sanzionata. Pres. ZUMBO - Est. PICCIALLI - P.M. Izzo - Imp. Sarra. CORTE DI CASSAZIONE penale, sez. III, 10 dicembre 2003, n. 2966

 

Fauna e flora - Protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici - Interventi didattici - Esclusione - Autorizzazione del Ministro competente - Necessità - Fattispecie: pratiche sperimentali su animali vivi (suini) - D.lgs. n. 116/1992. In materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici ai sensi del d.lgs. n. 116 del 1992, deve escludersi che sia configurabile una categoria di "interventi didattici" cosicché siffatti "interventi" devono ritenersi assoggettati alla più rigorosa disciplina stabilita dall'art. 8, comma 3, d.lg. cit., e conseguentemente, possono essere eseguiti esclusivamente previa autorizzazione del Ministro competente, ex art. 8, comma 3, d.lg. cit., essendo insufficiente la mera comunicazione a detta autorità. Fattispecie: pratiche sperimentali su animali vivi (esecuzione di quattro interventi di colecistectomia realizzati su altrettanti maiali, a scopo didattico), senza la dovuta comunicazione al Ministero della sanità e senza che lo stabilimento utilizzatore fosse autorizzato. Conf.: C.d.S., Sez. V - 27/09/2004, n. 6317 (vedi: sentenza per esteso). Pres. SAGGIO - Est. SALVATO - SANTANGELO e altro (avv. SATTA FLORES) c. COMUNE DI NAPOLI (avv. BARONE) - CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 10 luglio 2003, (ud. 19.03.2003) Sentenza n. 10857 (vedi: sentenza per esteso)

Fauna e flora - Tutela degli animali indipendentemente dalla specie di appartenenza - Nozioni di "animale" non altrimenti specificato", "animali da esperimento" e "animali da allevamento" - Utilizzazione degli animali negli esperimenti - Presupposti - Cani e gatti - Autorizzazione - Necessità - D.lgs. n. 116/1992. L'art. 2, del d.lgs. n. 116 del 1992 (che ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva 86-609-CEE del 24 novembre 1986), precisa che cosa identifichino, ai sensi delle norme in esso contenute, le nozioni di ""animale" non altrimenti specificato", "animali da esperimento" e "animali da allevamento", specificando che, nella prima categoria, è compreso "qualsiasi vertebrato vivo non umano, ivi comprese le forme larvali autonome capaci o non di riprodursi a esclusione di altre forme fetali o embrionali" [comma 1, lett. a)]; nella seconda, "ogni animale utilizzato o da utilizzare in esperimenti" [comma 1, lett. b)]; nella terza, gli "animali allevati appositamente per essere impiegati in esperimenti in stabilimenti approvati dalla autorità competente o registrati presso quest'ultima" [comma 1, lett. c)]. L'art. 3, al comma 1, dispone quindi che "l'utilizzazione degli animali negli esperimenti (...) è consentita" per i fini di seguito precisati), puntualizzando, al comma 2, che "gli esperimenti su animali delle specie elencate nell'allegato I possono aver luogo soltanto su animali da allevamento e negli stabilimenti utilizzatori autorizzati; per quanto riguarda primati non umani, cani e gatti è necessaria anche l'autorizzazione prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b)", prevedendo, inoltre, al comma 3, ulteriori restrizioni per animali appartenenti a determinate specie e, infine, stabilendo al comma 5 le sanzioni applicabili nei casi di violazione delle prescrizioni contenute nei commi da 1 a 4. La lettura coordinata di queste norme permette già di accertare che il d.lgs. n. 116 del 1992 tutela tutti gli animali, indipendentemente dalla specie di appartenenza. Pres. SAGGIO - Est. SALVATO - SANTANGELO e altro (avv. SATTA FLORES) c. COMUNE DI NAPOLI (avv. BARONE) - CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 10 luglio 2003, (ud. 19.03.2003) Sentenza n. 10857 (vedi: sentenza per esteso)

Fauna e flora - Nozioni di “animali da allevamento" - Utilizzo negli esperimenti - Limiti e condizioni. Il decreto legislativo n. 116 del 1992 pone, una nozione di "animali da allevamento" più ristretta di quella propria del linguaggio comune, in quanto con essa identifica esclusivamente gli "animali allevati appositamente per essere impiegati in stabilimenti approvati dalla autorità competente o registrati presso quest'ultima" [art. 2, comma 1, lett. c)]. Dunque, l'interpretazione coordinata degli artt. 1 - 3 dimostra che l'art. 3, comma 2, riguarda esclusivamente le specie in esso espressamente elencate in via diretta e mediante il rinvio all'allegato I - che non comprende i suini - al fine di stabilire, in applicazione di quanto previsto dalla direttiva comunitaria, "che gli animali appartenenti alle specie elencate nell'allegato I e da utilizzare in esperimenti devono essere animali da allevamento" (art. 21, direttiva 86-609-CEE). Ciò però non significa che gli animali non compresi nell'Allegato I non possano essere utilizzati negli esperimenti. Pres. SAGGIO - Est. SALVATO - SANTANGELO e altro (avv. SATTA FLORES) c. COMUNE DI NAPOLI (avv. BARONE) - CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 10 luglio 2003, (ud. 19.03.2003) Sentenza n. 10857 (vedi: sentenza per esteso)

Fauna e flora - Utilizzo di animali negli esperimenti - Anestesia - Necessità - Esclusione cagionamento dolore - Esperimento - Sussiste. Non è corretto l'assunto, secondo il quale non vi sarebbe esperimento nei casi nei quali l'animale non abbia avvertito dolore, in quanto anestetizzato. È vero, invece, che l'anestesia è imposta come accorgimento inderogabile in tutti i casi di utilizzazione degli animali ai fini in esame, che possono cagionare dolore, allo scopo di lenirlo, in virtù di una espressa e specifica prescrizione contenuta nella direttiva comunitaria (art. 8), recepita dal legislatore nazionale [art. 2, comma 1, lett. d) e k); art. 4, comma 3; art. 6]. Pres. SAGGIO - Est. SALVATO - SANTANGELO e altro (avv. SATTA FLORES) c. COMUNE DI NAPOLI (avv. BARONE) - CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 10 luglio 2003, (ud. 19.03.2003) Sentenza n. 10857 (vedi: sentenza per esteso)

 

Fauna e flora - Caccia - Nozione di fauna selvatica - L. n. 157/92 - Normativa comunitaria ed internazionale. La nozione di fauna selvatica è riferita ex art. 2 l. n. 157 del 1992 a tutte le "specie", intese come categorie generali, di mammiferi ed uccelli, dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, sul territorio nazionale. Oggetto di "particolare" tutela, ai sensi dell'art. 2, l. n. 157/92, sono alcune specie di mammiferi ed uccelli, espressamente indicate, nonché tutte le altre specie di mammiferi "minacciate di estinzione" in base alla normativa comunitaria ed internazionale espressamente richiamata, per le quali esiste un divieto assoluto ed incondizionato di abbattimento, cattura e detenzione ex art. 30 lett. b) legge citata, senza che possa essere eccepita la provenienza da allevamento. Pres. Zumbo - Rel. Grassi - P.M. Meloni (concl. Pars. Diff. ) - Fabris. CORTE DI CASSAZIONE Penale - Sez. III - 31 gennaio 2003 (Ud. 10 dicembre 2002), Sentenza n. 4683

 

La nozione di bosco nella Regione Lombardia - legge 8 agosto 1985 n. 431 (ora D. L.vo n.490/99). La nozione di bosco, invocata dalle parti appellanti a sostegno dei propri appelli e sulla quale il Corpo forestale dello Stato ha fondato il proprio parere, è stata ricavata dall'articolo 1 ter della legge regionale Lombardia 5 aprile 1976 n. 8, secondo cui sono da considerare boschi “a tutti gli effetti di Legge, i popolamenti arborei od arbustivi, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale, con esclusione delle fattispecie previste dal successivo terzo comma e comunque determinate ai sensi del successivo quarto comma”. Dalla attenta lettura di tale norma emerge che la relativa nozione di bosco non è assoluta, ma è funzionale agli effetti della “Legge” e cioè della stessa legge 5 aprile 1976 n. 8, le cui finalità sono delineate nel primo comma dell'articolo 1 laddove si afferma solennemente che: “La presente legge, in attuazione dell'articolo 3 dello statuto della regione Lombardia, promuove la piena valorizzazione delle risorse sociali ed economiche del settore agro - silvo - pastorale, il miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni di montagna e l'attiva salvaguardia dei valori naturali ed umani, mediante una politica di programmazione che assicuri la razionale utilizzazione dei terreni, l'incremento della produzione legnosa e delle altre attività economiche connesse, la prevenzione e l'eliminazione delle cause di dissesto idrogeologico, la realizzazione di interesse regionale per la difesa del suolo ed il potenziamento del verde”. Ciò trova conferma proprio nelle disposizioni contenute nel terzo e nel quarto comma del già citato articolo 1 ter che, per un verso, escludono da quella nozione di bosco, tra l'altro, “le piantagioni arboree e dei parchi urbani” (comma 3, lett. d), e, per altro verso, ammettono che anche i popolamenti previsti dal precedente terzo comma (tra cui le citate piantagioni arboree e parchi urbani) possano essere assoggettati alla speciale disciplina dei boschi, previa adozione da parte del Consiglio regionale di apposito regolamento qualora sussistano motivate ragioni di ordine ambientale o di protezione del suolo. Nel caso di specie, proprio dalle risultanze della verificazione, è emerso che l'area oggetto della variante in discussione è (ed era anche al momento della approvazione della variante da parte della Giunta regionale) compresa indiscutibilmente in un contesto urbano, tant'è che su parte di essa, quella di circa 12.900 metri quadrati (o meglio di 13.277 metri quadrati), sono stati riscontrati anche elementi indicativi di servizi e sottoservizi tipicamente urbani, quali le fognature e la metropolitana. In tal senso è indicativo non solo che tutta l'area in esame confina con altra area a verde urbano per la quale non è stato neppure ipotizzata la sua riconducibilità alla nozione di bosco, per quanto un'ampia porzione della stessa area in esame, pari a circa 9.100 metri quadrati (o meglio 11.880 metri quadrati), è stata ritenuta pacificamente da tutte le parti in causa e dallo stesso Corpo Forestale dello Stato quale “verde urbano”: non è ragionevole, in mancanza di altri elementi di valutazioni, ritenere che nell'ambito di una stessa area, tutta collocata nello stesso ambito urbano, una parte possa essere considerata “verde urbano” ed un'altra sia invece considerata bosco. Peraltro, oltre a non essere comprensibili e rinvenibili logicamente con riguardo alla consistenza arborea rinvenuta sulla area di maggiore consistenza, proprio in ragione della sua collocazione geografica e geopolitica, quelle specifiche finalità indicate nell'articolo 1 della legge 5 aprile 1976 n. 8 solo in funzione delle quali si può apprezzare la nozione di bosco delineata nel successivo articolo 1 ter, non può sottacersi che, come peraltro acutamente evidenziato dalla parte appellata, la consistenza arborea accertata sulla seconda parte dell'area in esame (contraddistinta con lettere X, Y e Z), non occupa neppure tutta la sua estensione, ma riguarda soltanto circa 4.900 metri quadrati e cioè meno della metà dell'estensione della sub area e complessivamente circa un quinto dell'intera zona oggetto della variante, se si considera la effettiva estensione di circa 25.000 metri quadrati stimata dalle misure catastali al 31 maggio 1999 ovvero un quarto se rapportato ai circa 22.000 metri quadrati, indicati nella delibera di adozione ed in quella di approvazione della variante. Alla stregua di tali considerazioni deve quindi negarsi che la consistenza arborea in esame possa integrare la nozione di bosco, così che sotto tale profilo la sentenza di prime cure non merita le censure che le sono state rivolte. Tuttavia il fatto che sull'area oggetto della variante in argomento non insista una consistenza arborea idonea a configurare la nozione (anche meramente giuridica) di bosco esclude poi che l'area stessa potesse considerarsi sottoposta ad automatico vincolo paesaggistico, per effetto della lettera g) del quinto comma dell'articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, come modificato dal decreto legge 27 giugno 1985 n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985 n. 431. Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 maggio 2002, n. 2914.

Detenzione di uccelli imbalsamati appartenenti a specie protette - reato ex art. 1 L.150\92. La detenzione di uccelli imbalsamati appartenenti alle specie tutelate dall'art. 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, non integra il reato contravvenzionale previsto dall'art. 30, comma 1, lett. b) di detta legge, atteso che questa intende solo tutelare la fauna selvatica in quanto possibile oggetto di attività venatoria. Nè potrebbe trovare applicazione il disposto di cui al comma 2 del citato art. 30 (in base al quale la violazione delle disposizioni in materia di imbalsamazione e tassidermia dettate dalla stessa legge n. 157/92 è soggetta alle medesime sanzioni previste per l'abbattimento degli animali le cui spoglie vengano sottoposte ai suddetti trattamenti), dal momento che l'art. 6, comma 3, della legge in questione, al quale fa implicito richiamo l'art. 30, comma 2, sanziona solo le condotte illecite di imbalsamatori e tassidermisti, e non anche quelle di terzi detentori di "preparazioni tassidermiche e trofei". E' configurabile, invece, il reato di cui all'art. 1 della legge 7 febbraio 1992 n. 150, qualora gli uccelli imbalsamati, pur se non detenuti a fine di commercio, appartengano alle specie minacciate di estinzione, quali indicate negli allegati al Reg. CEE n. 3626/82 (poi sostituito dal Reg. n. 338/1997, a sua volta modificato dal Reg. n. 938/1997), cui si fa riferimento nella norma incriminatrice. Cass. pen., sez. III 18 aprile 2000, n. 4752

Detenzione di animali di specie protetta. L`art. 1 della legge n. 150 del 1992, come sostituito dall`art. 1 della legge n. 59 del 1993, nel punire chi, in violazione di quanto disposto dal D.M. 31 dicembre 1983, detiene animali di specie protetta, non richiede affatto che la detenzione sia finalizzata alla vendita, essendo sufficiente che la detenzione di tali animali sia frutto di una importazione illegittima. Cass. pen., sez. III, 1 marzo 2000, n. 2598  

SALVAGUARDIA:  Dal quadro normativo di riferimento, si desume che l'art. 3 delle misure di salvaguardia (allegato al d.P.R. 15 novembre 1993) prevede, per tutto il territorio del parco nazionale del Pollino, un doppio e concorrente meccanismo di divieto sicche' sono vietate non solo tutte le attivita' nominate (in quanto il loro oggetto e' intrinsecamente dannoso), ma anche tutte quelle innominate che possono avere effetti di danneggiamento e/o di disturbo della flora e della fauna; peraltro, il carattere provvisorio della normativa introdotta dalle misure di salvaguardia (destinata a rimanere in vigore fino all'approvazione del regolamento del Parco), ne impone un'esegesi esattamente aderente al dato testuale. T.A.R. Basilicata 13 maggio 1998, n. 144

CONVENZIONE DI WASHINGTON: La l. n. 150 del 1992 ha dato attuazione alla convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale della flora e della fauna selvatica, loro prodotti e derivati. Ha previsto regimi differenziati nelle due seguenti ipotesi: a) importazione, esportazione o riesportazione, vendita, trasporto, anche per conto terzi, detenzione di esemplari protetti; b) importazione di oggetti di uso personale o domestico relativi a specie protette senza la presentazione della prevista documentazione CITIES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto e' stato acquistato. Ha stabilito che la prima fattispecie integra estremi di reato e la seconda di illecito  amministrativo. Nella nozione di "esemplare" va annoverato qualsiasi animale vivo o morto ed ogni parte di esso. In quella di "oggetto" va compreso il prodotto derivato ottenuto da esemplari o da parti di esso. Ne deriva che i carapaci (scudi del dorso o carcassa) di tartaruga Chelonida non sono oggetti di uso personale o domestico, ma parti di animali in via di estinzione: la loro importazione integra gli estremi del reato di cui all'art. 1 della legge suddetta. Cassazione penale sez. III, 14 marzo 1997, n. 3859

DELIMITAZIONE DI UNA ZONA A PROTEZIONE SPECIALE: L'art. 4 n. 102 della direttiva n. 79/409, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non puo', all'atto della scelta e della delimitazione di una zona di protezione speciale, tener conto di esigenze economiche in quanto esse rispondono a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico quali quelli di cui all'art. 6 n. 4, della direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 n. 92/43, relativa alla conservazione degli "habitat" naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Corte giustizia CE 11 luglio 1996, n. 44