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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
Giurisprudenza
Rifiuti
2010
(Vedi anche le voci: inquinamento - acqua - aria - suolo - V.I.A....)
Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni
2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000-97
(N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)
RIFIUTI - Gestione dei rifiuti - Operazioni di smaltimento - Spandimento sul suolo di materiali di risulta a fini di livellamento del terreno - Deposito permanente - Art. 6, 1° c. lett. g), D. L.gs n. 22/97 - Art. 183, 1 c. lett. g), D. Lgs n. 152/06 come sostituito dall'art. 2, c. 20, D. Lgs n. 4/2008. In materia di gestione dei rifiuti, sia l'art. 6, primo comma lett. g), del D. Lgs n. 22/97, che l’art. 183, primo comma lett. g), del D. Lgs n. 152/06, come sostituito dall'art. 2, comma 20, del D. Lgs 16 gennaio 2008 n. 4, si limitano a rinviare la definizione delle operazioni di smaltimento, alle descrizioni contenute nell'allegato B dei rispettivi decreti (parte quarta per quello vigente). Tra le operazioni di smaltimento descritte nell'allegato B, il cui contenuto è rimasto immutato, alla lettera D12 é indicato il "deposito permanente" dei rifiuti. Sicché, non vi è dubbio che, l'attività di spandimento sul suolo dei materiali di risulta a fini di livellamento del terreno rientra nella ipotesi di cui alla citata lettera D12 dell'allegato B, essendo evidentemente destinata a rendere permanente il deposito dei rifiuti. Inoltre, è appena il caso di rilevare sul punto che la previsione specifica contenuta nella lettera D12 di una condotta che integra il deposito permanente ha carattere meramente esemplificativo, come indicato dallo stesso disposto. (Conferma sentenza dell’11.3.2008 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Carinola) Pres. Grassi, Est. Lombardi, Ric. Ibello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/03/2010 (Cc. 21/01/2010), Sentenza n. 9252
RIFIUTI - Danno ambientale - Responsabilità ambientale - Direttiva
2004/35/CE applicabilità ratione temporis
- Inquinamento anteriore alla data prevista per il recepimento di detta
direttiva e proseguito dopo tale data - Disciplina applicabile - Attuazione dir.
91/156/CEE che mod. la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti - Art. 311, c.
2, d. lgs. n. 152/2006. Quando, in un’ipotesi d’inquinamento ambientale, non
sono soddisfatti i presupposti d’applicazione ratione temporis e/o
ratione materiae della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21
aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di
prevenzione e riparazione del danno ambientale, un’ipotesi del genere dovrà
essere allora disciplinata dal diritto nazionale, nel rispetto delle norme del
Trattato e fatti salvi altri eventuali atti di diritto derivato. Pres. Skouris -
Rel. Toader - Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA ed altri c. Ministero Ambiente e
Tutela del Territorio e del Mare ed altri.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. Grande, 09/03/2010, Sentenza C-378/08
RIFIUTI - INQUINAMENTO AMBIENTALE - Inquinamento a carattere diffuso -
Vicinanza degli impianti alla zona inquinata - Nesso di causalità - Principio
“chi inquina paga” - Normativa nazionale che imputa i costi di riparazione dei
danni connessi a detto inquinamento a una pluralità di imprese - D. lgs. n.
152/2006 - Direttiva 2004/35. La direttiva 2004/35 non osta a una normativa
nazionale che consente all’autorità competente, in sede di esecuzione della
citata direttiva, di presumere l’esistenza di un nesso di causalità, anche
nell’ipotesi di inquinamento a carattere diffuso, tra determinati operatori e un
inquinamento accertato, e ciò in base alla vicinanza dei loro impianti alla zona
inquinata. Tuttavia, conformemente al principio «chi inquina paga», per poter
presumere secondo tale modalità l’esistenza di un siffatto nesso di causalità
detta autorità deve disporre di indizi plausibili in grado di dare fondamento
alla sua presunzione, quali la vicinanza dell’impianto dell’operatore
all’inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti
ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell’esercizio della sua
attività. Pres. Skouris - Rel. Toader - Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA ed
altri c. Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare ed altri.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. Grande, 09/03/2010, Sentenza C-378/08
RIFIUTI - APPALTI - Affidamento
del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani -
Provvedimenti autoritativi dell’autorità statale - Obbligo di conferimento in
nuovi e diversi siti di discarica - Evento straordinario e imprevedibile -
Aggravio di costi - Clausola preclusiva della revisione dei prezzi - Corretta
interpretazione. L’obbligo di conferimento in nuovi siti di discarica dei
rifiuti solidi urbani, diversi da quello indicato nel contratto di appalto,
avvenuto in forza di provvedimenti autoritativi dell’autorità statale
costituisce evento straordinario, imprevedibile, certamente non imputabile alla
società affidataria del servizio ed incidente in maniera rilevante e sostanziale
sul sinallagma contrattuale. Pertanto, anche in presenza di una clausola
preclusiva alla revisione dei prezzi, deve ritenersi, con interpretazione
conforme all’art.115 del d.lg.vo n.163 del 2006, che tale clausola vada riferita
alla normale alea contrattuale, ossia a quel rischio, presente in tutti i
contratti di durata a prestazione corrispettive, legato alle fluttuazioni
fisiologiche del mercato ed agli effetti che possono derivare dal decorso del
tempo. Certamente esulano dall’alea contrattuale i fattori di costo sopportati
dall’imprenditore cagionati dall’adozione di provvedimenti autoritativi che
determinato un abnome aggravio di costi. Una diversa interpretazione della
clausola - se intesa come escludente in radice la possibilità di revisione
periodica dei prezzi imposta dalla legge - ne comporterebbe la nullità ex art.
1339 c.c.. Pres. f.f. Lamberti, Est. Capuzzi - Fallimento S. (avv. Montefusco)
c. Comune di Sorrento (avv. Marone) - Riforma TAR CAMPANIA, Napoli, n.
4137/2000) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 8 marzo 2010, n. 1333
RIFIUTI - Autorizzazioni - Procedimento ex artt. 27, 28, 31, 33 e 22 d. lgs. n.
22/97 - Funzione acceleratoria - Provvedimenti di assenso di natura urbanistica
ed edilizia - Diverso fondamento -Conseguimento - Necessità. Il procedimento
di cui agli art. 27, 28, 31 comma 6, 33 e 22 comma 11 d.lg. n. 22 del 1997 ha
una funzione acceleratoria della procedure per il rilascio delle autorizzazioni
in tema di rifiuti, quando si è in presenza della pianificazione regionale e
provinciale, ovvero dell'accordo di programma di cui all'art. 22 comma 11,
sempre del d.lg. n. 22 del 1997. Tuttavia tale fine semplificatorio è limitato
dalla necessità di conseguire gli altri provvedimenti di assenso richiesti dalla
normativa urbanistica ed edilizia (Consiglio di Stato Sez. VI, 15 ottobre 2001,
n. 5411), sia perché si tratta di provvedimenti che non sono riconducibili
nell’ambito del testo normativo in disamina, avendo ragioni e fondamenti del
tutto diversi, sia perché altrimenti si verrebbero ad incidere la prerogative
comunali in tema di attività edilizia. I due piani, quello di controllo
dell’attività di trattamento dei rifiuti e quello del controllo dell’attività
edilizia, operano in ambiti diversi e non sono quindi sostituibili. Pres. Cossu,
Est. Sabatino - E. s.r.l. (avv.ti Gentile e Carbone) c. Comune di Pignataro
Maggiore (avv. Oliva) - (conferma TAR Campania, n. 9600/2008) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 5 marzo 2010, n. 1277
RIFIUTI - Situazione di emergenza nella Regione Campania - d.l. N.
172/2008 - Art. 6, lett. a) e d) - Previsione di un trattamento penale più
severo per i soggetti che contribuiscono a creare o mantenere la situazione
di emergenza ambientale - Questione di legittimità costituzionale -
Infondatezza. Non è fondata la questione di legittimità dell’art. 6,
lettere a) e d), del d.l. n. 172/2008, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. n. 210/2008, sollevata con
riferimento all’art. 3 della Costituzione. La previsione di un trattamento
penale più severo per coloro i quali si rendano responsabili di illeciti che
contribuiscono a creare o mantenere una situazione di emergenza ambientale,
con grave pericolo per la salute delle popolazioni dei territori
interessati, non è manifestamente irragionevole e costituisce una risposta
che il legislatore ha ritenuto di dover dare alla diffusione di
comportamenti da reprimere con rigore. La circostanza che i destinatari di
tali norme penali sarebbero prevalentemente gli abitanti delle zone in cui è
stata dichiarata l’emergenza, non solo non incide sulla struttura delle
norme censurate, che possiedono la necessaria generalità ed astrattezza, ma
pone in rilievo che i soggetti tutelati dalle disposizioni sanzionatorie
sono proprio le popolazioni coinvolte, di volta in volta, dall’emergenza
rifiuti. Il legislatore ritiene tali popolazioni meritevoli di una tutela
rafforzata in ragione della situazione specifica in cui esse si trovano, che
conferisce alle condotte illecite previste una maggiore offensività. Risulta
pertanto rispettato il criterio generale di applicazione del principio di
uguaglianza, che impone la disciplina diversa di situazioni diverse,
identificate in modo non irragionevole dal legislatore. Pres. De Siervo,
Est. Silvestri - Giudizio promosso con promosso con ordinanza dell’11
novembre 2008 del Tribunale di Torre Annunziata.
CORTE COSTITUZIONALE - 5 marzo 2010, n. 83
RIFIUTI - Situazione di emergenza nella Regione Campania - d.l. N.
172/2008 - Art. 6, lett. a) e d) - Violazione della riserva di legge ex art.
25 Cost. - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale -
Infondatezza. Non è fondata la questione di legittimità dell’art. 6,
lettere a) e d), del d.l. n. 172/2008, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. n. 210/2008, sollevata con
riferimento alla riserva di legge imposta dall’art. 25, secondo comma, della
Costituzione. Le norme censurate non appartengono alla categoria delle
cosiddette “norme penali in bianco”, in quanto in esse la fattispecie
criminosa è compiutamente descritta e le pene sono specificamente previste.
La dichiarazione dello stato di emergenza, da parte dell’autorità
governativa, è solo una condizione di fatto per l’applicabilità delle norme
medesime, che non integra in alcun modo il contenuto del precetto penale,
fissato nella legge, in sé e per sé completo ed autosufficiente. Peraltro,
la stessa dichiarazione dello stato di emergenza può avvenire solo in
presenza dei presupposti legislativamente previsti, costituiti dagli eventi
di cui all’art. 2, lettera c), della legge n. 225 del 1992, nei limiti e con
le modalità specificati dall’art. 5, comma 1, della stessa legge. L’atto
amministrativo a carattere generale, che funge da presupposto per
l’applicabilità delle sanzioni penali previste dalle norme censurate, è
pertanto esso stesso suscettibile di valutazione, sotto il profilo della
legittimità, da parte dei giudici ordinari e di quelli amministrativi,
nell’ambito delle rispettive competenze. Pres. De Siervo, Est. Silvestri -
Giudizio promosso con promosso con ordinanza dell’11 novembre 2008 del
Tribunale di Torre Annunziata.
CORTE COSTITUZIONALE - 5/03/2010, n. 83
RIFIUTI - Gestione dei rifiuti - Piano di gestione - Rete adeguata ed
integrata di impianti di smaltimento - Pericolo per la salute umana o per
l’ambiente - Forza maggiore - Turbative dell’ordine pubblico - Criminalità
organizzata - Rifiuti prodotti nella regione Campania - Inadempimento di uno
Stato (Italia - Reg. Campania) - Artt. 4 e 5, Direttiva 2006/12/CE. La
Repubblica italiana, non avendo adottato, per la regione Campania, tutte le
misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti
senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio
all’ambiente e, in particolare, non avendo creato una rete adeguata ed
integrata di impianti di smaltimento, è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti in forza degli artt. 4 e 5 della direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti. Pres.
Bonichot - Toader Rel. - Commissione europea c. Repubblica italiana.CORTE
DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 04/03/2010, Sentenza C-297/08
RIFIUTI - Installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti -
Opposizione della popolazione locale - Presenza di organizzazioni criminali
- Giustificazione dell’inosservanza degli obblighi e termini imposti dal
diritto comunitario - Esclusione - Inadempimento di uno Stato (Italia - Reg.
Campania). L’opposizione manifestata dalla popolazione locale
all’installazione di taluni impianti di smaltimento dei rifiuti, non può
essere eccepita da uno Stato membro come situazioni interne idonee a creare
difficoltà di attuazione emerse nella fase di esecuzione di un atto
comunitario, comprese quelle dovute alla resistenza di privati, per
giustificare l’inosservanza degli obblighi e termini imposti dal diritto
comunitario (v. sentenze 7/04/1992, causa C-45/91, Commissione/Grecia;
nonché 9/12/2008, causa C-121/07, Commissione/Francia). Inoltre, la presenza
di organizzazioni criminali o di persone connotate come operanti «al limite
della legalità» che sarebbero attive nel settore della gestione dei rifiuti,
non può giustificare la violazione, da parte di tale Stato membro, degli
obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 2006/12 (sentenza
18/12/2007, Commissione/Italia). Pres. Bonichot - Toader Rel. - Commissione
europea c. Repubblica italiana.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 04/03/2010, Sentenza C-297/08
RIFIUTI - DANNO AMBIENTALE - Piani di gestione dei rifiuti -
Razionalizzazione della raccolta - Criteri di localizzazione dei siti di
smaltimento - Protezione della salute e dell’ambiente - Divieto di
realizzare gli impianti in prossimità di zone vulnerabili - Rifiuti
pericolosi - Danni causati all’ambiente - Ambito di cooperazioni
interregionali o transfrontaliere - Limitare al massimo il trasporto -
Obiettivo di autosufficienza - Artt. 5, n. 2 e 7, n. 1, dir. 2006/12/CE.
In tema di corretta gestione dei rifiuti, una delle più importanti misure
che devono essere adottate dagli Stati membri nell’ambito del loro obbligo,
in forza della direttiva 2006/12, è quella di elaborare piani di gestione
che contemplino, in particolare, misure atte ad incoraggiare la
razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento dei
rifiuti, è quella, prevista all’art. 5, n. 2, di tale direttiva, consistente
nel cercare di trattare i rifiuti nell’impianto più vicino possibile (v.,
sentenza 9/06/2009, causa C-480/06, Commissione/Germania). Sicché, i criteri
di localizzazione dei siti di smaltimento dei rifiuti devono essere
individuati in considerazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva
2006/12, tra cui figurano, in particolare, la protezione della salute e
dell’ambiente, nonché la creazione di una rete integrata ed adeguata di
impianti di smaltimento che consenta in particolare lo smaltimento dei
rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini. Quindi, detti criteri
di localizzazione dovrebbero riguardare, in particolare, la distanza di tali
siti rispetto agli insediamenti in cui sono prodotti i rifiuti, il divieto
di realizzare gli impianti in prossimità di zone vulnerabili e l’esistenza
di infrastrutture adeguate per il trasporto dei rifiuti, quali il
collegamento alle reti di trasporto (v. sentenza 1°/04/2004, cause riunite
C-53/02 e C-217/02, Commune de Braine-le-Château e a.). Per quanto riguarda
i rifiuti urbani non pericolosi, per i quali non sono necessari, in linea di
principio, impianti specializzati come quelli richiesti per lo smaltimento
dei rifiuti pericolosi, gli Stati membri devono quindi adoperarsi per
disporre di una rete che consenta loro di soddisfare l’esigenza di impianti
di smaltimento quanto più vicini possibile ai luoghi di produzione, ferma
restando la possibilità di organizzare una rete siffatta nell’ambito di
cooperazioni interregionali, o addirittura transfrontaliere, che rispondano
al principio di prossimità. Ne consegue che, allorché uno Stato membro ha
singolarmente scelto nell’ambito del suo piano o dei suoi «piani di gestione
dei rifiuti» ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva 2006/12, di
organizzare la copertura del suo territorio su base regionale, occorre
dedurne che ogni regione dotata di un piano regionale debba garantire, in
linea di principio, il trattamento e lo smaltimento dei suoi rifiuti il più
vicino possibile al luogo in cui vengono prodotti. Infatti, il principio di
correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all’ambiente, principio
stabilito per l’azione della Comunità in materia ambientale dall’art. 191
TFUE, comporta che spetta a ciascuna regione, comune o altro ente locale
adottare le misure adeguate per garantire la raccolta, il trattamento e lo
smaltimento dei propri rifiuti e che questi vanno quindi smaltiti il più
vicino possibile al luogo in cui vengono prodotti, per limitarne al massimo
il trasporto (v. sentenza 17/03/1993, causa C-155/91,
Commissione/Consiglio). Di conseguenza, in una tale rete nazionale definita
dallo Stato membro, se una regione non è dotata, in misura e per un periodo
rilevanti, di infrastrutture sufficienti a soddisfare le sue esigenze per
quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti, si può dedurre che dette gravi
carenze a livello regionale possono compromettere la rete nazionale di
impianti di eliminazione dei rifiuti, privandola delle caratteristiche di
integrazione ed adeguatezza richieste dalla direttiva 2006/12, che consenta
allo Stato membro interessato di perseguire individualmente l’obiettivo di
autosufficienza definito all’art. 5, n. 1, della direttiva in parola. Pres.
Bonichot - Toader Rel. - Commissione europea c. Repubblica italiana.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 04/03/2010, Sentenza C-297/08
RIFIUTI - DANNO AMBIENTALE - Smaltimento di rifiuti senza pericolo per la
salute dell’uomo e senza pregiudizio all’ambiente - Potere discrezionale
nella valutazione delle misure necessarie - Art. 4, n. 1, direttiva 2006/12.
Sebbene l’art. 4, n. 1, della direttiva 2006/12 non precisi il contenuto
concreto delle misure che debbono essere adottate per assicurare che i
rifiuti siano smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare
pregiudizio all’ambiente, ciò non toglie che la direttiva vincola gli Stati
membri circa l’obiettivo da raggiungere, pur lasciando agli stessi un potere
discrezionale nella valutazione della necessità di tali misure (sentenze
9/11/1999, causa C-365/97, Commissione/Italia e 18/11/2004, causa C-420/02,
Commissione/Grecia). Non è quindi in via di principio possibile dedurre
direttamente dalla mancata conformità di una situazione di fatto agli
obiettivi fissati all’art. 4, n. 1, della direttiva 2006/12 che lo Stato
membro interessato sia necessariamente venuto meno agli obblighi imposti da
questa disposizione, cioè adottare le misure necessarie per assicurare che i
rifiuti siano smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare
pregiudizio all’ambiente. Tuttavia, la persistenza di una tale situazione di
fatto, in particolare quando comporta un degrado rilevante dell’ambiente per
un periodo prolungato senza intervento delle autorità competenti, può
rivelare che gli Stati membri hanno oltrepassato il potere discrezionale che
questa disposizione conferisce loro (sentenze 9/11/1999, Commissione/Italia
e 18/11/2004, Commissione/Grecia). Pres. Bonichot - Toader Rel. -
Commissione europea c. Repubblica italiana.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 04/03/2010, Sentenza C-297/08
RIFIUTI - DANNO AMBIENTALE - Gestione errata dei rifiuti su una parte
ridotta del territorio - Pericolo la salute e pregiudizio all’ambiente -
Configurabilità dell’art. 4, n. 1, dir. 2006/12 - Inadempimento di uno Stato
(Italia - Reg. Campania). Le conseguenze del mancato rispetto
dell’obbligo derivante dall’art. 4, n. 1, della direttiva 2006/12 rischiano,
per la natura stessa di tale obbligo, di mettere in pericolo la salute
dell’uomo e di recare pregiudizio all’ambiente anche in una parte ridotta
del territorio di uno Stato membro (sentenza 9/11/1999, Commissione/Italia).
Pres. Bonichot - Toader Rel. - Commissione europea c. Repubblica italiana.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 04/03/2010, Sentenza C-297/08
RIFIUTI - DANNO AMBIENTALE - Accumulo nelle strade e nelle aree di
stoccaggio temporanee di quantitativi ingenti di rifiuti - Pericolo per
l’ambiente - Inadempimento di uno Stato (Italia - Reg. Campania) - Art. 4,
n. 1, lett. a), Dir. 2006/12. I rifiuti sono oggetti di natura
particolare, cosicché il loro accumulo, ancor prima di diventare pericoloso
per la salute, costituisce, tenuto conto in particolare della capacità
limitata di ciascuna regione o località di riceverli, un pericolo per
l’ambiente (sentenza 9/07/1992, causa C-2/90, Commissione/Belgio). Pertanto,
un accumulo nelle strade e nelle aree di stoccaggio temporanee di
quantitativi ingenti di rifiuti, come è avvenuto nella regione Campania alla
scadenza del termine fissato nel parere motivato, ha dunque indubbiamente
creato un rischio «per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora»
ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 2006/12. Inoltre, tali
quantitativi di rifiuti provocano inevitabilmente «inconvenienti da odori»,
ai sensi del n. 1, lett. b), di tale articolo, in particolare se i rifiuti
rimangono per un lungo periodo abbandonati a cielo aperto nelle strade o
nelle vie. D’altra parte, tenuto conto della mancanza di disponibilità di
discariche sufficienti, la presenza di tali quantitativi di rifiuti fuori
dai luoghi di stoccaggio adeguati ed autorizzati, può «danneggiare il
paesaggio e i siti di particolare interesse» ai sensi dell’art. 4, n. 1,
lett. c), della direttiva 2006/12. Pres. Bonichot - Toader Rel. -
Commissione europea c. Repubblica italiana.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 04/03/2010, Sentenza C-297/08
RIFIUTI - Trasporto di rifiuti propri non pericolosi - Mezzi propri non autorizzati - Art. 256 c.1°, D. L.gs n. 152/2006 - Configurabilità. Il trasporto di rifiuti propri non pericolosi, ancorché effettuato in via eccezionale, integra il reato di cui all'art. 256 comma primo D.lgsn. 152 del 2006, ove il produttore, non avvalendosi delle prestazioni di imprese esercenti servizi di smaltimento regolarmente autorizzate ed iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali, abbia utilizzato mezzi propri non autorizzati (Cass. pen. sez. III 25/11/2008, sent. n. 9465; Cass. pen. sez. III 19/12/2007, sent. n. 5342). (Conferma decreto n. 62/2009 TRIB. LIBERTA' di CAGLIARI, del 03/06/2009) Pres. Grassi, Est. Marmo, Ric. Cadelano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2010 (Cc. 25/11/2009), Sentenza n. 8300
RIFIUTI - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Art. 260 D.L.vo n. 152/2006. L'art. 260 del d.lgs. n. 256 del 2006 sanziona la condotta di chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, cede, riceve e trasporta e comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. L'avverbio "abusivamente" di cui al primo comma dell'art. 260 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 si riferisce a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi svolte nel delicato settore della raccolta e smaltimento di rifiuti "pericolosi e non" analiticamente disciplinato dalla normativa. Pres. Grassi, Est. Marmo, Ric. Del Prete. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2010 (Cc. 25/11/2009), Sentenza n. 8299
RIFIUTI - Imprese addette alla
raccolta dei rifiuti - Abbandono fuori dei contenitori per la raccolta -
Standard formativi - Art. 256 cc. 1 e 2 lett. a) D.L.vo n. 152/2006. Un
corretto smaltimento dei rifiuti vieta l’abbandono fuori dagli appositi
contenitori, sussistendo l’onere per le imprese addette alla raccolta dei
rifiuti, di controllare la regolare attività di smaltimento rivolgendosi ad
altro luogo di conferimento nel caso in cui siano saturi i contenitori ai
quali vengano destinati i rifiuti. Sicché, non rileva il fatto che il
materiale esecutore dell'abbandono non appartenga ai soliti addetti alla
pulizia ma faccia parte di una squadra esterna adibita alle sostituzioni
volanti, in quanto è comunque onere dell'impresa adibire a specifici servizi
tutti soggetti che presentino standard formativi uguali, sicché l'utilizzo
di un sostituto non scrimina la condotta rientrando nell'onere
imprenditoriale la verifica preventiva di idoneità e di formazione degli
addetti. Pres. Grassi, Est. Marmo, Ric. Rizzi.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2010 (Cc. 25/11/2009), Sentenza
n. 8275
RIFIUTI - Delega di funzioni - Presupposti - Responsabilità - Obbligo di
controllo del delegato - Contravvenzione punibile a titolo di colpa. In
materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all'istituto della
delega di funzioni, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la
delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante
di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere
tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del
compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere
giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle
esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve riguardare non solo
le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali di spesa; e)
l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo".
(Cass. pen. sez. III 7/11/2007, sentenza n. 6420). Inoltre, trattandosi di
contravvenzione punibile a titolo di colpa, non rileva la buona fede
dell'imputato che comunque non ha adempiuto all'obbligo di controllo del
delegato. Pres. Grassi, Est. Marmo, Ric. Rizzi.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2010 (Cc. 25/11/2009), Sentenza
n. 8275
RIFIUTI - Situazioni di emergenza - Ordinanze e provvedimenti commissariali - Competenza del TAR Lazio, Roma - Art. 3, cc. 2 bis, 2 ter e 2 quater del D.L. 245/2005 - “Riproposizione del ricorso” - Meccanismo della traslatio iudici. A tenore dell’art. 3, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater del D.L. 30 novembre 2005, n. 245 - introdotti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5 , comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma. Deve ritenersi che, ai fini del trasferimento della controversia nella sede competente, non possa essere utilizzato l’ordinario meccanismo previsto per l’ipotesi di incompetenza territoriale, ostandovi il disposto letterale della norma che parla di “riproposizione” de “il ricorso”: appare invece conforme al principio dell’effettività e pienezza della tutela giurisdizionale, il meccanismo della “traslatio iudici” (sent. Corte Cost. n. 77/2007). Pres. f.f. Anastasi, Est. Falferi - Comune di Paterno Calabro (avv. Perri) c. Commisario Deleg. Emerg. Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (Avv. Stato), Regione Calabria (avv. Marsico) e Comune di Dipignano (avv. Leporace) - TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 1 marzo 2010, n. 252
RIFIUTI - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi -
Assoggettamento del gestore della discarica a tale imposta - Costi di gestione
di una discarica - Versamento tardivo del tributo - Effetti - Interessi di mora
- Sanzioni pecuniarie - Competenza giudice nazionale - Art. 10 Direttiva
1999/31/CE - Direttiva 2000/35/CE. L’art. 10 della direttiva del Consiglio
26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, come modificata
dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003,
n. 1882, dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa
nazionale che assoggetta i gestori delle discariche ad un tributo che deve
essere loro rimborsato dalle amministrazioni locali che depongano rifiuti nelle
discariche, e che prevede sanzioni pecuniarie nei confronti dei gestori in caso
di versamento tardivo del tributo, a condizione, tuttavia, che tale normativa
sia accompagnata da misure volte a garantire che il rimborso del tributo
medesimo avvenga effettivamente e a breve termine e che tutti i costi connessi
al recupero e, in particolare, i costi derivanti dal ritardo nel pagamento delle
somme a tal titolo dovute dalle amministrazioni locali ai gestori medesimi, ivi
comprese le sanzioni pecuniarie eventualmente inflitte a questi ultimi in
ragione del ritardo, vengano ripercossi nel prezzo che le amministrazioni stesse
sono tenute a corrispondere ai gestori. Spetta al giudice nazionale verificare
se tali requisiti siano soddisfatti. Pres. Toader - Rel. Kuris - Pontina
Ambiente Srl c. Regione Lazio.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 25/02/2010, Sentenza C-172/08
RIFIUTI - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi -
Somme imputabile all’amministrazione locale - Versamento tardivo del tributo -
Effetti - Interessi di mora - Sanzioni pecuniarie - Artt. 1, 2, punto 1, e 3
Direttiva 2000/35/CE. Gli artt. 1, 2, punto 1, e 3 della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, devono essere
interpretati nel senso che le somme dovute al gestore di una discarica da parte
di un’amministrazione locale che abbia depositato rifiuti nella discarica
stessa, come quelle dovute a titolo di rimborso di un tributo, ricadono nella
sfera di applicazione della menzionata direttiva e che gli Stati membri devono
pertanto far sì, conformemente all’art. 3 della direttiva stessa, che il gestore
possa esigere interessi in caso di mora nel pagamento delle dette somme
imputabile all’amministrazione locale interessata. Pres. Toader - Rel. Kuris -
Pontina Ambiente Srl c. Regione Lazio.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 25/02/2010, Sentenza C-172/08
RIFIUTI - Abbandono - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 - Soggetto sottoposto a
procedimento penale ex art. 256 d.lgs. .n 152/2006 - Amministrazione comunale -
Individuazione quale responsabile dell’abbandono - Legittimità. Il soggetto
individuato dalle competenti forze dell’ordine quale autore e gestore di una
discarica non autorizzata e, per tali motivi, ai sensi dell’art. 256 del codice
dell’ambiente, deferito all’autorità giudiziaria e sottoposto a specifico
procedimento penale è correttamente individuato dall’amministrazione comunale
quale soggetto responsabile dell’abbandono: una tale valutazione costituisce il
frutto di un accertamento sufficientemente idoneo, in forza del procedimento
penale avviato, a supportare le conclusioni cui sarebbe pervenuta
l’amministrazione comunale ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo n. 152
del 2006. Pres. Ravalli, Est. Santini - N.M.B. (avv. Bruno) c. Comune di
Palagiano e altro (n.c.) -
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 25 febbraio 2010, n. 640
RIFIUTI - DIRITTO DELL’ENERGIA - Incenerimento dei rifiuti - Impianto di
incenerimento - Impianto di coincenerimento - Complesso costituito da un
impianto di gassificazione e da una centrale elettrica - Incenerimento nella
centrale elettrica di gas non depurato derivato dal trattamento termico di
rifiuti nell’impianto di gassificazione - Disciplina giuridica applicabile -
Art. 3, punto 5 Direttiva 2000/76/CE.. Una centrale elettrica che utilizza
come combustibile supplementare, in aggiunta a combustibili fossili impiegati in
prevalenza nella sua attività di produzione, un gas ottenuto in un impianto al
termine di un trattamento termico dei rifiuti va considerata, congiuntamente a
tale impianto di gassificazione, come un «impianto di coincenerimento» ai sensi
dell’art. 3, punto 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4
dicembre 2000, 2000/76/CE, sull’incenerimento dei rifiuti, quando il suddetto
gas non è stato depurato all’interno del suddetto impianto di gassificazione.
Pres. Toader (rel.) - domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi dell’art. 234 CE, dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) nella causa
promossa da Lahti Energia Oy.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. VIII, 25/02/2010, Sentenza C-209/08
RIFIUTI - INQUINAMENTO - Abbandono incontrollato - Espressa esclusione della procedura di bonifica ex art. 239, c. 2, lett. a) - Procedura applicabile - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006. L’abbandono incontrollato di rifiuti - non qualificabile come potenziale contaminazione del suolo -è ipotesi espressamente esclusa dalla procedura di bonifica ex art. 239 comma 2 lett. a) del Dlgs. 152/2006 salvo superamento dei valori di attenzione. Si applica quindi la procedura dell’art. 192 del Dlgs. 152/2006, che prevede la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti a cura e spese del responsabile dell’abbandono. Nel caso in cui il responsabile non sia individuato l’onere ricade sul Comune. Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - L.B. (avv.ti La Spada e Noschese) c. Comune di Nave (avv. Gitti) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 febbraio 2010, n. 869
RIFIUTI - Servizio di raccolta e trasporto dei r.s.u. - Scadenza del contratto - Sindaco - Ordinanza contingibile e urgente - Ordine di proseguire il servizio per un limitato periodo di tempo - Legittimità - Emergenza sanitaria - Imposizione della prosecuzione secondo le condizioni pattuite nel pregresso rapporto contrattuale - Illegittimità - Principio del giusto compenso. Il Sindaco, avvalendosi dei propri poteri di ordinanza extra ordinem, ben può imporre all’impresa già affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, di proseguire, dopo la scadenza del contratto, nell’espletamento del servizio, per un limitato periodo di tempo, per affrontare una situazione di emergenza sanitaria (cfr. Cons. Stato, V Sez., 3/2/2000, n. 596 e 2/12/2002 n. 6624; T.A.R. Campania - Napoli, I Sez., 21/6/2005, n. 8328, T.A.R. Puglia - Lecce, 24/9/2007 n. 3361). Tuttavia, è illegittima l’imposizione della prosecuzione del servizio alle medesime condizioni pattuite nell’ambito del pregresso rapporto contrattuale, risolvendosi tale determinazione in un’ingiustificata imposizione al privato del prezzo del servizio, in contrasto con l’esigenza del giusto compenso e col principio secondo cui la potestà d'ordinanza deve, in linea di massima, limitarsi ad imporre misure tali da comportare il minor sacrificio possibile per il destinatario”(cfr. citato T.A.R. Campania - Napoli, I Sez., 21/6/2005 n. 8328, T.A.R. Sicilia - Palermo, I Sez., 27/3/2008, n. 383, e TAR Lazio - Roma, II Sez., 6/10/2001, n. 8173 nonché citato Cons. Stato, V Sez., 2/12/2002 n. 6624). Pres. Numerico, Est. Maggio C. r.l. (avv. Rossi) c. Comune di Villanova Monteleone (avv. Davini). TAR SARDEGNA, Sez. I - 19 febbraio 2010, n. 204
RIFIUTI - Calcolo volumetrico dei rifiuti solidi - Criterio - Art.183 d.lgs. n.152/2006 - D.lgs. n.22/1997. In tema di calcolo volumetrico di rifiuti ciò che la legge individua è l'ingombro dei materiali abbandonati e non la quantità di materia che li compone. Sicché, non può condividersi l'interpretazione secondo la quale, per i rifiuti solidi il calcolo volumetrico dovrebbe essere operato non tenendo conto degli spazi vuoti esistenti fra i diversi corpi, spazi ovviamente irregolari e diversi a seconda dei materiali. Pres. Altieri, Est. Marini, Ric. Bellini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/02/2010 (Ud. 14/01/2010), Sentenza n. 6266
RIFIUTI - Abbandono - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 - Ordine di smaltimento - Autore dell’abbandono - Responsabilità a titolo di dolo o colpa. In conformità con gli orientamenti maturati in seno alla giurisprudenza circa l’interpretazione dell’art. 14 D.Lgs. n. 22/97, sostanzialmente riprodotto nell’art. 192 D.Lgs. n. 152/06 - l’ordine di smaltimento presuppone l’accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all’autore dell’abbandono dei rifiuti, e lo stesso vale per il proprietario o titolare di altro diritto reale o personale sull’area interessata, che venga chiamato a rispondere in solido dell’illecito (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 17 aprile 2009, n. 1431; id., 1 agosto 2001, n. 1318). Pres. Leo, Est. Di Mario - Falimento T. s.r.l. (avv. Grella) c. Comune di Monza (avv.ti Bragante e Brambilla) e altri (n.c.). TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 12 febbraio 2010, n.408
RIFIUTI - Calcolo della percentuale di raccolta differenziata operata dal comune - Art. 205 d.lgs. n. 152/2006 - Mancata emanazione del decreto attuativo - Riferimento al metodo di calcolo nazionale definito da ISPRA e Osservatorio Nazionale Rifiuti - Legittimità - L.r. Friuli Venezia Giulia n. 30/07, art. 3, c. 34 - Riferimento al solo MUD - Significato. Non essendo stato emanato il decreto previsto dall’art. 205, c. 4 del d.lgs. n. 152/2006, necessario per la determinazione la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 (cioè della raccolta differenziata) e 2 (cioè della frazione umida; voce peraltro soppressa dal D.Lg. 4/08), deve ritenersi legittima - ai fini dell’erogazione del contributo ai Comuni in cui la raccolta differenziata abbia superato una certa soglia - l’adozione del metodo di calcolo nazionale definito da ISPRA e dall’Osservatorio Nazionale Rifiuti. E’ vero che la legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 30/07 (art. 3, c. 34) richiama a tale scopo unicamente il MUD, tuttavia ciò significa solo che tale documento deve essere posto a base delle valutazioni che debbono compiere gli organi a ciò preposti - in conformità alla normativa vigente - per valutare l’entità della raccolta differenziata (secondo metodologie comuni). Pres. Corasaniti, Est. De Piero - Comune di Udine (avv.ti Faggiani, Martinuzzi e Sbisa') c. Provincia di Udine (avv. Marche). TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 11 febbraio 2010, n. 129
RIFIUTI - INQUINAMENTO - Art. 14
d.lgs. n. 22/97 (oggi art. 192 d.lgs. n. 152/2006) - Individuazione dei soggetti
passivi tenuti al ripristino - Titolare di funzioni di vigilanza e controllo
sulla sicurezza degli impianti - Cessazione medio tempore degli incarichi
societari - Irrilevanza. Ai fini dell’individuazione dei soggetti passivi
tenuti al ripristino ambientale ex art. 14 d.lgs. n. 22/97 (oggi: art. 192
d.lgs. n. 152/2006), è indifferente la circostanza che tali soggetti abbiano nel
tempo a vario titolo perso il rapporto giuridico o materiale sul territorio
inquinato; in particolare, risulta irrilevante che il titolare di funzioni
qualificate di vigilanza e di controllo sulla sicurezza degli impianti abbia
medio tempore cessato dagli incarichi societari che il medesimo ricopriva
durante il periodo in cui i fatti inquinanti si sono verificati. Pres. Perrelli,
Est. Passoni - S.G. (avv.ti Di Mattia e Manzi) c. Comune di L’Aquila (avv.ti De
Nardis, Giuliani e Torelli) -
TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 11 febbraio 2010, n. 70
RIFIUTI - INQUINAMENTO - Art. 14 d.lgs. n. 22/97 (oggi art. 192 d.lgs. n.
152/2006) - Soggetto passivo dell’ordinanza di rimozione - Responsabilità -
Canoni processuali di cui agli artt. 2043 c.c. e 41 e 42 c.p. - Responsabilità
diversificata - Assoluzione in sede penale - Obbligo del soggetto di attivarsi
per la rimozione degli effetti inquinanti - Permanenza. Seppure il soggetto
passivo di ordinanze di rimozione e smaltimento di rifiuti ex ar.t 14 d.lgs. n.
22/97 (oggi: art. 192. d.lgs. n. 152/2006) deve aver concorso con dolo o colpa
al verificarsi dell’inquinamento, va puntualizzato che tale responsabilità
(sufficiente per incardinare l’obbligo di attivarsi per la bonifica dei luoghi)
non deve essere necessariamente comprovata secondo i canoni processuali ex artt.
2043 c.c. e 41-42 c.p., dovendosi invece richiedere che il destinatario
dell’ordine risulti comunque inserito e coinvolto nel contesto giuridico e
fattuale dell’evento inquinante, senza univoche esimenti dovute all’assoluta
estraneità ai fatti, ovvero alla comprovata diligenza nell’aver apprestato ogni
tentativo esigibile per scongiurare l’evento stesso. Il quadro delle
responsabilità rilevanti per la legittimazione passiva nell’ordinanza di
bonifica risulta quindi diversificata rispetto alle rigorose garanzie di difesa
dell’imputato nel processo penale, così che un’assoluzione in tale sede non
esclude l’obbligo del medesimo soggetto di attivarsi comunque per la rimozione
degli effetti inquinanti. Pres. Perrelli, Est. Passoni - S.G. (avv.ti Di Mattia
e Manzi) c. Comune di L’Aquila (avv.ti De Nardis, Giuliani e Torelli) -
TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 11 febbraio 2010, n. 70
RIFIUTI - Provvedimenti contingibili e urgenti emessi in materia di rifiuti - Destinatario - Soggetto che si torvi con il bene in rapporto tale da poter eseguire con celerità gli interventi necessari - Natura intrinseca dei provvedimenti contingibili e urgenti. Impregiudicata ogni rivalsa nei confronti dell’effettivo responsabile, il soggetto destinatario del provvedimento contingibile ed urgente emesso in materia di smaltimento di rifiuti, può essere individuato in chi con il bene si trovi in rapporto tale da consentirgli di eseguire con celerità gli interventi ordinati, ritenuti necessari. (Cons. Stato, Sez. V, 2 aprile 2003, n. 1678). Ciò trova una giustificazione nella necessità di procedere comunque alla eliminazione della situazione di minaccia all’interesse pubblico in base allo stato di fatto, in quanto la ricerca dell’obbligato di diritto, mediante accertamenti complessi e laboriosi, potrebbe essere incompatibile con l’intrinseca natura dei provvedimenti contingibili ed urgenti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 1991, n. 1137, che riprende Sez. V, 16 luglio 1960, n. 520; v. anche Cons. Stato, Sez. I, parere 7 aprile 1993, n. 2032/90). Pres. Piacentini, Est. Poppi - Ente Nazionale per le Strade (Avv. Stato) c. Comune di Malnate (n.c.). TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. I - 8 febbraio 2010, n. 287
RIFIUTI - L. r. Toscana n. 1/05 - Sopravvenuta disciplina nazionale speciale ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 - Applicazione inderogabile. L’art. 208 d.lgs. n. 152/06, in quanto norma speciale nazionale, sopravvenuta alla legge regionale toscana n. 1/05, e disciplinante specificamente le autorizzazioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, trova inderogabile applicazione in materia. Pres. Nicolosi, Est. Correale - Associazione F. e altri (avv.ti Peruzzi, Chiti e Tasselli) c. Provincia di Pistoia (avv.ti Pupino e Coppola), Comune di Serravalle Pistoiese (avv. Cecchi), Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Firenze e Pistoia e altro (Avv. Stato) e altri (n.c.). TAR TOSCANA, Sez. II - 5 febbraio 2010, n. 195
RIFIUTI - Impianti di smaltimento
o recupero - Non conformità rispetto all’autorizzazione - Sospensione
dell’attività - Art. 208 d.lgs. n. 152/2006. Ai sensi dell’art. 208 del
d.lgs. n. 152/2006 l’amministrazione è legittimata, sotto il profilo normativo,
ad imporre la sospensione dell’attività dell’impianto di smaltimento o recupero
di rifiuti (nella specie: compostaggio), ove i controlli dell’organo tecnico
abbiano rilevato la non conformità rispetto all’autorizzazione. Pres. Nicolosi,
Est. Massari - G. s.r.l. (avv.ti Gilardoni e Gagliano) c. Provincia di Arezzo
(avv. Manneschi).
TAR TOSCANA, Sez. II - 5 febbraio 2010, n. 187
RIFIUTI - Poteri di controllo e ispettivi - Accertamenti della P.A. -
Rispetto del contraddittorio con la parte privata - Necessità - Esclusione -
Processo verbale - Atto pubblico - Veridicità. Gli accertamenti che la P.A.
è tenuta a svolgere nell'esercizio dei poteri di controllo ed ispettivi su
materie affidate ai propri poteri istituzionali, tranne casi in cui vi sia
espressa previsione normativa, non richiedono il rispetto del contraddittorio
con la parte privata interessata (T.A.R. Lazio, sez. III, 10 febbraio 1988, n.
178). D’altro canto, la validità probatoria degli accertamenti ispettivi nella
fase istruttoria, può prescindere dal contraddittorio con la controparte e, in
quanto consacrati in un processo verbale di constatazione (che è atto pubblico
facente fede fino a querela di falso), assume validità sul piano della
veridicità per quanto concerne le dichiarazioni in esso riportate (fattispecie
relativa alle emissioni odorigene da impianto di compostaggio). Pres. Nicolosi,
Est. Massari - G. s.r.l. (avv.ti Gilardoni e Gagliano) c. Provincia di Arezzo
(avv. Manneschi).
TAR TOSCANA, Sez. II - 5 febbraio 2010, n. 187
RIFIUTI - Gestione dei rifiuti delle industrie estrattive - Mancato recepimento delle direttive comunitarie - Inadempimento di uno stato (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) - Direttiva 2006/21/CE - Dir. 2004/35/CE. Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del marzo 15, 2006, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno per adempiere i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese. (Testo uff.: En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens). Pres. Levits - Rel. Ilešic - Commissione Europea c. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. V, 4/02/2010, Sentenza C-259/09
RIFIUTI - L.r. Toscana n. 3/94 - Autorizzazioni all’appostamento della caccia - Rispetto delle distanze legali da luoghi adibiti a posti di lavoro - Discarica - Natura di “luogo adibito a posti di lavoro” - Esclusione. Ai sensi del Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale toscana 12 gennaio 1994 n. 3 di cui al DPGR 25 febbraio 2004 n. 13/R (vigente nella fattispecie, poi modificato dal DPGR Toscana 11 ottobre 2007 n. 32), la Provincia, nel rilasciare le autorizzazioni all’appostamento della caccia, deve verificare il rispetto delle distanze legali delle zone in cui si esercita la caccia rispetto ad immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro ( art. 33 l.r. n. 3 del 1994 ). Non può considerarsi immobile adibito a posti di lavoro un deposito di materiale organico costituente una discarica. E’ evidente infatti che una discarica di materiali di varia natura non è un “luogo adibito a posti di lavoro”, secondo la dizione utilizzata dalla legge regionale , ma semplicemente un luogo dove può solo occasionalmente verificarsi che vi sia una presenza umana , essendo la destinazione dominante del sito volta ad ospitare rifiuti. Pres. Baccarini, Est. Montedoro - C.M. (avv. De Murtas Picinelli) c. Provincia di Lucca (avv. Del Carlo) - (Conferma T.A.R. TOSCANA n. 101/2009). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 2 febbraio 2010, n. 460
RIFIUTI - Nozione di rifiuto - Art. 183, c. 1, lett. n), nel testo
antecedente le modifiche di cui al d.lgs. n. 4/2008 - Esclusione dalla categoria
di rifiuto delle ceneri di pirite - Qualifica di “sottoprodotto” - Presunzione
assoluta - Contrasto con la definizione comunitaria di rifiuto - Dir. 75/442/CEE
e ss.mm. - Illegittimità costituzionale. E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 183, comma 1, lettera n), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo antecedente alle modiche
introdotte dall’art. 2, comma 20, del d. Lgs. n. 4/2008, nella parte in cui
prevede: «rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni
di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di
ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come
pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di
ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e
non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale».
La norma - in contrasto con la definizione comunitaria di cui alla direttiva
75/442/CEE e ss.mm., che qualifica rifiuto ogni sostanza di cui il produttore si
disfi - esclude infatti dalla categoria dei rifiuti le ceneri di pirite
indipendentemente dal fatto che l’impresa produttrice se ne sia disfatta,
introducendo quindi una presunzione assoluta, in base alla quale tali materiali,
quale che sia la loro provenienza e il trattamento ricevuto da parte del
produttore, sono sempre e comunque da qualificare “sottoprodotto”. Al contrario,
la normativa comunitaria fa leva anche su fatti estrinseci e sui comportamenti
dei soggetti produttori ed utilizzatori e non si arresta alla mera indicazione
della natura intrinseca del materiale. Pres. Amirante, Est. Silvestri -
Giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Venezia, Sez. staccata di Dolo -
CORTE COSTITUZIONALE - 28 gennaio 2010, n. 28
RIFIUTI - Effettiva esistenza di un rifiuto - Accertamento - Complesso di
circostanze - Dir. 75/442/CEE.
L’effettiva esistenza di un rifiuto deve essere accertata alla luce del
complesso delle circostanze, tenuto conto della finalità della direttiva
75/442/CEE e in modo da non pregiudicarne l’efficacia (sentenza CGCE 18 dicembre
2007, in causa C-194/05, Commissione c. Repubblica italiana). Pres. Amirante,
Est. Silvestri - Giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Venezia, Sez.
staccata di Dolo -
CORTE COSTITUZIONALE - 28 gennaio 2010, n. 28
RIFIUTI - Direttiva 75/442/CEE - Corte di giustizia dell’Unione europea -
Nozione di rifiuto- Punti fermi interpretativi.
Sulla base della normativa di cui alla dir. n. 75/442/CEE, come modificata
dalla dir. 91/156/CEE (confermata sostanzialmente dalla direttiva 5 aprile 2006,
n. 2006/12/CE - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai
rifiuti - che l’ha abrogata), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha
stabilito alcuni punti fermi interpretativi: a) la nozione di rifiuto deve
essere intesa in senso estensivo ed in tal modo devono essere interpretate le
norme che contengono riferimenti alla stessa; b) dalla suddetta nozione sono
escluse le sostanze suscettibili di utilizzazione economica, nel caso in cui non
si tratta di prodotti di cui il detentore si disfa; c) in tale nozione non sono
compresi i sottoprodotti, intesi come beni, materiali o materie prime, che
derivano da un processo di estrazione o fabbricazione, che non è destinato
principalmente a produrli, a condizione che la loro utilizzazione sia certa e
non eventuale, avvenga senza trasformazioni preliminari ed al fine di
commercializzare il materiale, anche eventualmente per destinarlo a soggetti
diversi dal produttore (ex plurimis, sentenze 18 aprile 2002, in causa C-9/00,
Palin Granit Oy, e 11 settembre 2003, in causa C-114/01, Avesta Polarit Chrome
Oy). Pres. Amirante, Est. Silvestri - Giudizio promosso dal Tribunale ordinario
di Venezia, Sez. staccata di Dolo -
CORTE COSTITUZIONALE - 28 gennaio 2010, n. 28
RIFIUTI - Residui da lavorazioni - Qualifica di rifiuti - Sottrazione - Presupposti - Art. 183, c. 1, lett. p) - Sottoprodotto. La nozione di rifiuto non dipende solamente dalla presenza o meno, nei residui da lavorazioni, di sostanze potenzialmente idonee ad un successivo utilizzo e dalla concorrente volontà di utilizzare dette sostanze: affinché un residuo di produzione possa infatti essere sottratto alla qualifica di rifiuto è necessario che esso sia riutilizzato in maniera certa nel corso del medesimo processo di produzione, in assenza di un trattamento preventivo o di trasformazioni preliminari (cfr. art. 183, c. 1, lett. p), come risultante dalle modifiche ex d.lgs. n. 4/2008). Pres. Di Nunzio, Est. Mielli - R. s.p.a. (avv.ti Clementi e Maggiolo) c. Comune di Verona (avv.ti Caineri, Michelon e Squadroni). TAR VENETO, Sez. III - 26 gennaio 2010, n.149
RIFIUTI - Illecito abbandono - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 - Ordine di
rimozione - Proprietario o titolare di altro diritto reale o di godimento
dell’area - Imputabilità a titolo di dolo o colpa - Accertamenti della p.a.
procedente. Secondo quanto previsto dall’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006,
come già dal precedente art. 14 del d.lgs. n. 22/97, oltre alla diretta
responsabilità dell’autore dell’illecito, l’ordine di rimozione dei rifiuti può
essere esteso in solido anche al proprietario o titolare di altro diritto reale
o di godimento dell’area, purché la violazione gli sia imputabile a titolo di
dolo o colpa, che risultino dagli accertamenti effettuati, in contraddittorio
con i soggetti interessati, dall’amministrazione procedente.. (T.A.R. Campania
Salerno, sez. II, 07 maggio 2009, n.1826; Consiglio Stato , sez. V, 19 marzo
2009, n. 1612). Pres. f.f. Maisano, Est. Valenti - ANAS s.p.a (Avv. Stato) c.
Provincia Regionale di Palermo (avv. Garbo) e altro (n.c.).
TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 gennaio 2010, n. 584
RIFIUTI - Illecito abbandono - Regione siciliana - Art. 160 l.r. n. 25/93 -
Attuale vigenza - Abbandono di rifiuti al di fuori dei perimetri urbani -
Raccolta - Spettanza - Provincia. L’art. 160 L.R.Siciliana n. 25/93, che non
può ritenersi abrogato dagli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 22/97, né risulta
superata dalle novelle apportate nel 2008 al d.lgs. n. 152/2006, postula che “al
di fuori dei perimetri urbani, ove non sia stato possibile individuare il
soggetto che ha abbandonato i rifiuti, alla Provincia spetta il compito di
provvedere alla raccolta dei rifiuti, e ciò anche su sollecitazione del Comune”
(così CGA, Sez. Giurisdiz., Decisione 28 dicembre 2006 n. 874). Negli stessi
termini è per altro la circolare dell’Assessorato Regione Territorio e Ambiente
n.6006 del 27.3.1998, che demanda direttamente alla Provincia il compito di
provvedere all’attività di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani e di
rifiuti speciali "nelle parti di territorio esterno ai perimetri dei centri
abitati”. La previsione di cui all’art.160 L.R.25/93 non risulta superata dalle
novelle apportate nel 2008 al D.Lgs.152/06. Pres. f.f. Maisano, Est. Valenti -
ANAS s.p.a (Avv. Stato) c. Provincia Regionale di Palermo (avv. Garbo) e altro (n.c.).
TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 gennaio 2010, n. 584
RIFIUTI - Illecito abbandono ai margini delle strade - Art. 14 codice della
strada - Ente gestore- Obblighi di manutenzione, gestione e pulizia -
Riferimento alla normale attività di gestione - Estensione alle discariche di
rifiuti accumulati senza colpevole responsabilità del gestore della strada -
Esclusione - Art. 230 d.lgs. n. 152/2006 - Strutture autostradali. Gli
obblighi di manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze
e arredo (nonché delle attrezzature, impianti e servizi) cui sono tenuti i
concessionari di strade pubbliche ai sensi dell’art. 14 del codice della strada
(d.lgs. n. 285/92), come anche la pulizia e raccolta di cui al co.1 bis
dell’art.230 D.Lgs.152/06, sono da ricondurre alla normale attività di gestione
(sia ordinaria che straordinaria) della rete stradale e all’uso proprio della
stessa, sulla quale non possono ovviamente insistere discariche di rifiuti,
vieppiù accumulate senza una colpevole responsabilità dell’ente gestore. Da
quest’ultimo sono quindi esigibili, ai sensi del combinato disposto dei commi 1
e 3 art.14 Cod. Strada, e salvo che sia diversamente stabilito (così l’ultima
parte del medesimo co.3 cit.), solo le attività ordinarie e straordinarie
naturalmente connesse alla gestione della sede stradale. Per altro, sul piano
strettamente letterale, la previsione di cui al mentovato co.1 bis art.230 D.Lgs.152/06
è riferibile alle sole <strutture autostradali>. Pres. f.f. Maisano, Est.
Valenti - ANAS s.p.a (Avv. Stato) c. Provincia Regionale di Palermo (avv. Garbo)
e altro (n.c.).
TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 gennaio 2010, n. 584
RIFIUTI - Sansa di oliva
disoleata - D.P.C.M. 08/03/2002, come modificato dal D.P.C.M. 08/10/2004 - Sanse
prodotte direttamente dall’impresa - Qualifica di biomasse combustibili -
Mancato rispetto dei parametri di cui al D.P.C.M. - Applicazione della normativa
in materia di rifiuti. L’art.1 D.P.C.M 8/10/2004 ha introdotto la nuova
lett.f) al punto.1 dell’All..3 D.P.C.M.08/3/2002 n.23959. Secondo la nuova
disposizione la sansa di oliva disoleata avente le caratteristiche riportate
nella tabella di cui allo stesso D.P.C.M., ed ottenuta dal trattamento della
sanse vergini con n.esano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato
all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, rientra tra le
biomasse combustibili purché i predetti trattamenti siano effettuati all'interno
del medesimo impianto. Le sanse disoletate, quindi, prodotte direttamente
dall’impresa, che rispettano i parametri di cui al novellato D.P.C.M.08/03/2002,
sono individuate non già come rifiuti (con le connesse implicazioni anche in
ordine alla tenuta dei relativi registri ed alle autorizzazioni necessarie)
bensì quali combustibili. Invece, in mancanza dello specifico presupposto
regolamentare (i.e.: accertamento del rispetto dei parametri stabiliti dal
D.P.C.M. per le sanse esauste al fine di poter ascrivere queste ultime alla
categoria di combustibili da fonti rinnovabili) non può che trovare applicazione
la differente disciplina stabilita rispettivamente dal D.Lgs.22/97 (oggi
abrogato e sostituito dal D.Lgs.152/06) e dal D.M.05/02/1998. Pres. f.f.
Maisano, Est. Valenti - O. s.r.l. (avv. Cassiba) c. Provincia Regionale di
Palermo (avv.ti Cannizzaro e Greco) e altro (n.c.).
TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 gennaio 2010, n. 581
RIFIUTI - Sansa di oliva disoleata - Impiego all’esterno dell’impianto di
produzione - Qualificazione come combustibile - Presupposti di cui al D.P.C.M.
08/03/2002 - Mancata rispondenza del prodotto - Regime autorizzatorio e
normativa in materia di emissioni in atmosfera - Principio di precauzione ex
art. 301 d.lgs. n. 152/2006. Ai sensi della nuova lett.f) del punto.1
all’All..3 D.P.C.M.08/3/2002 n.23959, nel caso in cui l’impiego del prodotto
<sansa disoleata> avvenga all’esterno dell’impianto di produzione, il rispetto
dei requisiti per la sua corretta qualificazione come combustibile (e non come
rifiuto) deve risultare da un sistema di identificazione conforme a quanto
stabilito al successivo punto 3. In mancanza di una accertata rispondenza del
prodotto alle caratteristiche merceologiche previste per la sua qualificazione
come combustibile, anche in ragione del principio di precauzione oggi previsto
dall’art.301 D.Lgs.152/06, non può che farsi riferimento alla normativa più
stringente quanto al regime autorizzatorio e alle emissioni in atmosfera. Pres.
f.f. Maisano, Est. Valenti - O. s.r.l. (avv. Cassiba) c. Provincia Regionale di
Palermo (avv.ti Cannizzaro e Greco) e altro (n.c.).
TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 gennaio 2010, n. 581
RIFIUTI - INQUINAMENTO - Bonifica - Mera qualifica di proprietario o detentore del terreno inquinato - Obbligo di bonifica del sito inquinato - Esclusione - Responsabilità o corresponsabilità dell’illecito abbandono dei rifiuti. Nell'attuale sistema normativo, l'obbligo di bonifica dei siti inquinati grava in primo luogo sull'effettivo responsabile dell'inquinamento stesso, che le competenti Autorità amministrative hanno l'obbligo di individuare e ricercare, mentre la mera qualifica di proprietario o detentore del terreno inquinato non implica di per sé l'obbligo di effettuazione della bonifica, con la conseguenza che esso può essere posto a suo carico solo se responsabile o corresponsabile dell'illecito abbandono (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009 n. 3885). Pres. Perrelli, Est. Riccio - I.A. e altro (avv. Bardaro) c. Comune di Aquino. TAR LAZIO, Roma, Sez. II ter - 19 gennaio 2010, n. 484
RIFIUTI - Emergenza rifiuti in
Campania - D.L. n. 90/2008 - Impatto derogatorio rispetto al quadro normativo
vigente -Fondamento - Salvaguardia di principi fondamentali tutelati
dall’ordinamento costituzionale - Pregiudizio per la salute e l’incolumità delle
popolazioni insediate nelle aree interessate - Presenza dei presupposti
giustificativi - Adozione di provvedimenti a carattere emergenziale - Normazione
primaria a carattere di necessaria specialità derogatoria. Il pur ampio
impatto derogatorio rispetto al quadro normativo vigente - primario e
sub-primario - realizzato dall’intervento legislativo di cui al D.L. n. 90/2008,
presenta ragionevole e condivisibile fondamento, venendo in considerazione la
salvaguardia di fondamentali principi tutelati dall’ordinamento costituzionale
la cui ulteriore compromissione, anche a fronte di una situazione di fatto che
ha acquisito notorietà a livello internazionale, avrebbe potuto determinare
irreversibile pregiudizio per la salute e l’incolumità delle popolazioni
insediate nelle aree interessate dal fenomeno, oltre che rendere
problematicamente gestibile la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici. La
vicenda dell’emergenza rifiuti in Campania, in altri termini, esibisce con
carattere di autentica paradigmaticità la presenza dei presupposti
giustificativi non soltanto ai fini dell’adozione di provvedimenti
amministrativi di carattere emergenziale, ma anche per l’introduzione di una
normazione primaria il cui carattere di necessaria specialità derogatoria
rispetto al vigente quadro di disciplina trova necessario fondamento
nell’esigenza di fronteggiare un’evenienza avente elevatissimo carattere di
allarme sociale e di pericolosità igienico-sanitaria con l’adozione di uno
strumento (il decreto legge) avente l’indispensabile immediatezza precettiva.
Pres. Giovannini, Est. Politi - V.A. e altri (avv.ti Sorge, Sorge e Di Costanzo)
c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.).
TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 18 gennaio 2010, n. 319
RIFIUTI - Emergenza rifiuti in Campania - Disciplina di cui al D.L. n.
90/2008 - Vulnus agli interessi di protezione ambientale promossi dalla CEDU -
Esclusione - Ragioni - Degrado incontrollabile delle condizioni
igienico-sanitarie. La disciplina di cui al decreto legge 90/2008, lungi dal
determinare un vulnus agli interessi di protezione ambientale promossi dalla
CEDU quale indefettibile complemento della tutela riservata alla personalità
dell’individuo, ha piuttosto inteso introdurre, all’interno di un quadro di
estrema emergenzialità, misure, senz’altro eccezionali, in difetto delle quali
gli interessi stessi avrebbero subito un’irreversibile deriva degenerativa a
fronte della situazione di incontrollabile degrado delle condizioni
igienico-sanitarie che aveva coinvolto estese aree (anche urbane) nella Regione
Campania. Pres. Giovannini, Est. Politi - V.A. e altri (avv.ti Sorge, Sorge e Di
Costanzo) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) e altri
(n.c.).
TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 18 gennaio 2010, n. 319
RIFIUTI - Emergenza rifiuti in Campania - Disciplina ex art. 9, c. 2 D.L. n.
90/2008 - Distinzione tra categorie di discariche - Rifiuti inerti, rifiuti non
pericolosi e rifiuti pericolosi - Smaltimento promiscuo - Ammissibilità -
Esclusione - Corretta interpretazione della norma. L’art. 9, comma 2, del
decreto legge 90/2008 fa espressamente salva (mantenendone e ribadendone la
perdurante operatività) la distinzione tra categorie di discariche di cui alla
normativa comunitaria tecnica di settore, vale a dire la distinzione tra
discarica per rifiuti inerti, discarica per rifiuti non pericolosi e discarica
per rifiuti pericolosi. La norma, nell’autorizzare lo smaltimento anche di
rifiuti pericolosi nel rispetto di tale normativa, va quindi intesa nel senso
che se la discarica è classificata come discarica per rifiuti non pericolosi, lo
smaltimento dei rifiuti pericolosi (contraddistinti dai codici CER asteriscati)
non è comunque (in essa) promiscuamente ammissibile. In altri termini, la
disposizione, nell’autorizzare lo smaltimento nei siti individuati di alcune
tipologie di rifiuti non pericolosi e di altre tipologie di rifiuti pericolosi,
non ha affatto inteso istituire una differente categoria di discarica (non
prevista né dalla normativa comunitaria né da quella nazionale), in cui sia
possibile smaltire indistintamente rifiuti pericolosi e non pericolosi; ma ha,
piuttosto, specificato i rifiuti che possono essere - alternativamente -
smaltiti a seconda che la discarica sia classificata come discarica per rifiuti
pericolosi o come discarica per rifiuti non pericolosi. Pres. Giovannini, Est.
Politi - V.A. e altri (avv.ti Sorge, Sorge e Di Costanzo) c. Presidenza del
Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.).
TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 18 gennaio 2010, n. 319
RIFIUTI - AREE PROTETTE - Emergenza rifiuti in Campania - D.L. n. 90/2008 -
Previsione di una discarica entro i confini del Parco Nazionale del Vesuvio -
Compatibilità normativa - Divieto di aprire ed esercire discariche - Carattere
di assoluta insuperabilità - Esclusione - Ragioni. La (parziale)
dislocazione dell’area interessata dalla realizzanda discarica di cui al D.L. n.
90/2008 all’interno del territorio di competenza del Parco Nazionale del Vesuvio
non assurge a rilievo inficiante della previsione legislativa presupposta e
degli atti amministrativi. Prevede infatti la legge 6 dicembre 1991 n. 394
(legge quadro sulle aree protette) che all’interno del territorio dei Parchi
nazionali sono vietati, fra l’altro, l'apertura e l'esercizio di cave, di
miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali (art. 11, comma 3,
lett. b). Tale divieto, tuttavia, non riveste carattere di assoluta
insuperabilità, alla luce di quanto stabilito dal successivo comma 4: il quale
demanda al regolamento del Parco stesso l’individuazione delle ipotesi di
consentita deroga alle prescrizioni del predetto comma 3. Se è vero che una
disposizione regolamentare è suscettibile di incidere sulla inderogabilità del
divieto di che trattasi, e se è altrettanto vero che rientra comunque nella
competenza statale la disciplina della materia ambientale, non si ha, invero,
motivo di dubitare della legittimità di una previsione (quale quella concernente
la localizzazione geografica della realizzanda discarica in località Cava
Vitiello nel Comune di Terzigno) che abbia introdotto una deroga al divieto di
cui al citato art. 11 della legge 394/1991: in proposito dovendosi osservare
come il rango primario della norma legislativa non soltanto conferisce alle
relative previsioni valenza premiante rispetto alle previgenti disposizioni
promananti da equipollente fonte, ma, a fortiori, consente ad essa di imporsi,
con ogni evidenza, rispetto ad eventuali dissonanti disposizioni promananti da
previsione regolamentare. mPres. Giovannini, Est. Politi - V.A. e altri (avv.ti
Sorge, Sorge e Di Costanzo) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri
(Avv. Stato) e altri (n.c.).
TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 18 gennaio 2010, n. 319
RIFIUTI - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Illecito amministrativo - Responsabilità
dell'azienda e dell'amministratore con delega alla gestione dell'impianto -
Principio societas delinquere non potest - Enti collettivi dotati
o non di personalità giuridica - Obbligazione solidale al pagamento della
sanzione con le persone fisiche, autrici della violazione - Rifiuti pericolosi e
sanzioni amministrative - Art. 6 c. 3 L. n. 689/81 - artt. 12/1 e 52/2 D.lgs.
22/97 e succ. mod.. E’ correttamente applicato l'art. 6 co. 3 della L. n.
689/81, che in aderenza al principio societas delinquere non potest
prevede che in caso di illecito amministrativo riferibili ad attività di enti
collettivi, dotati o non di personalità giuridica, gli stessi sono solo
obbligati in solido al pagamento della sanzione con le persone fisiche, autrici
della violazione. Di quest'ultima rispondono, a titolo personale, non solo
coloro che materialmente abbiano posto in essere l'attività vietata o omesso
quella imposta dalla legge, ma anche quei soggetti organicamente rappresentanti
l'ente, ai quali, in ragione del relativo ordinamento interno fa capo lo
specifico settore cui é riferibile l'attività, nel cui ambito si è verificata
l'azione o omissione illecita. Fattispecie: violazione degli artt. 12/1 e 52/2
D.lgs. 22/97 e succ. mod., per aver effettuato attività di trasporto di rifiuti
pericolosi, costituiti da liquidi nocivi provenienti da macchine automatiche per
lo sviluppo fotografico senza aver tenuto il prescritto registro di carico e
scarico. Pres. Elefante, Est. Piccialli, Ric. Folgori ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 18/01/2010 (Ud. 17/12/2009), Sentenza n.
659
RIFIUTI - Liquidi provenienti da macchine automatiche per lo sviluppo
fotografico - Rifiuti speciali - Reimpiego - Presupposti e limiti - Codice CER
(Catalogo Europeo dei Rifiuti) - Soluzioni di sviluppo e attivanti a base
acquosa (cod. CER 090101), di fissaggio (cod. CER 09104), di lavaggio e di
lavaggio del fissatore (cod. CER 090105) - D.l,gs n. 22/97 e s.m.. Rientrano
tra i rifiuti pericolosi, i liquidi provenienti da macchine automatiche per lo
sviluppo fotografico estratti dai dispositivi nelle quali hanno assolto per i
periodi di tempo programmati la loro precipua funzione, perdendo o trasformando
la loro naturale ed originaria composizione. Nella specie, i liquidi in
questione ritenuti esausti, quand'anche trasportati altrove in vista di esami
sperimentali, costituiscono già rifiuti pericolosi e il dedotto riciclaggio
degli stessi, presso la sede centrale dello stabilimento dell'impresa
produttrice, costituisce solo un'eventuale reimpiego lecitamente realizzabile
soltanto dall'impresa produttrice, rappresentando solo un'eventuale reimpiego
lecitamente realizzabile unicamente secondo le rigorose prescrizioni di cui al
D.l,gs n. 22/97 e s.m. (in particolare v. art. 33, co.2 lett. b). Tale
possibilità, comunque, non può giustificare l'inosservanza dell'obbligo della
registrazione, atteso che la mera eventualità di riutilizzazione economica,
mediante operazioni di recupero, della sostanza di cui il detentore abbia
l'obbligo di disfarsi (al riguardo derivante dall'inclusione nell'elenco dei
rifiuti pericolosi di cui all'allegato D), D. L.gs n. 22/97 e s.m.) non vale ad
escludere la stessa dal novero dei rifiuti (Cass. pen. Sez. 3° n.2125/03). Pres.
Elefante, Est. Piccialli, Ric. Folgori ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 18/01/2010 (Ud. 17/12/2009), Sentenza n.
659
RIFIUTI - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Illeciti amministrativi- Applicazione -
Deroghe in materia di rifiuti - Esclusione - Art. 1 c.2, L. n. 689/1981. Gli
illeciti amministrativi derivante dell'art. 1 della Legge 24.11.1981 n. 689, in
particolare dal comma 2, a termini del quale "le leggi che prevedono sanzioni
amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati"
(Cass. n. 14959/09, 144771/05, 16422/05, 18212/03, 12654/03 ,6232/99), avendo
portata generale e non oggetto di particolari deroghe in materia di rifiuti.
Pres. Elefante, Est. Piccialli, Ric. Folgori ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 18/01/2010 (Ud. 17/12/2009), Sentenza n.
659
RIFIUTI - Rifiuti "tossici e nocivi" (Nuova disciplina “pericolosi”) -
Equiparazione - Annotazione nei registri di carico e scarico - Disciplina
previgente, transitoria e vigente - Obbligo della tenuta dei registri - Art.19
D.P.R.10.9.82 n.915 - Artt.57/1 u.p., 52 co. 2, D. L.gs n. 22/97 e s.m.. Nel
vigore della previgente normativa, art.19 D.P.R.10.9.82 n.915, (l'annotazione
nei registri di carico e scarico dei rifiuti "tossici e nocivi", corrispondenti,
secondo l'equiparazione contenuta nell'art.57/1 u.p. D. lgs. n. 22/97, a quelli
"pericolosi" di cui alla nuova disciplina), all'atto dell'entrata in efficacia
del Dlgs. n. 22/97, che all'art. 12, prevedendo con carattere di generalità
l'obbligo della tenuta dei registri dei rifiuti, lo ha convalidato nella parte
relativa a quelli pericolosi, sotto comminatoria di apposita sanzione (art. 52
co. 2, secondo periodo). Pres. Elefante, Est. Piccialli, Ric. Folgori ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 18/01/2010 (Ud. 17/12/2009), Sentenza n.
659
RIFIUTI - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - Classificazione errata - Lapsus
omissivo del giudice - Effetti - Mutamento della contestazione - Esclusione -
Fondamento - Art.7 c. 1 e all. D) D. L.gs 22/97 e succ. mod.. Ai sensi
dell'art.7 co. 1 del D. L.gs 22/97 e succ. mod., i rifiuti sono classificati,
secondo l'origine, in due categorie, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e,
nell'ambito di quest'ultima, secondo le caratteristiche di pericolosità, in
rifiuti pericolosi e non pericolosi; sicché l'avere il giudice di merito, nella
parte finale della motivazione, incorrendo in un evidente lapsus
omissivo, definito "speciali" i rifiuti senza anche aggiungere che gli stessi
erano anche "pericolosi" non ha dato luogo ad alcun mutamento della
contestazione, tanto meno ove si consideri che nelle altre parti della sentenza
si precisa, con inequivocabile riferimento anche ai pertinenti codici
classificatori CER, di cui all'elenco all. D del D.L.gs. 22/97, che i rifiuti in
questione erano "pericolosi". Pres. Elefante, Est. Piccialli, Ric. Folgori ed
altri.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 18/01/2010 (Ud. 17/12/2009), Sentenza n.
659
RIFIUTI - Abbandono e deposito incontrollato - Divieto - Trasgressore - Recupero e smaltimento - Proprietario o titolare di un diritto personale di godimento dell’area interessata - Elemento soggettivo - Dolo o colpa - Art. 14 d.lgs. n. 22/97. Il trasgressore del divieto di “abbandono”e “deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo” è, bensì, “tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area”, ma - ai sensi dell’art. 14 co.III° d.lgs.n.22/1997 - sempreché ad essi tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Ai fini dell'imputazione, al titolare di un diritto personale di godimento di una area, della responsabilità per i danni conseguenti all'abbandono di rifiuti nell'area stessa, con il conseguente obbligo di bonifica, deve pertanto sussistere quantomeno l'elemento della colpa, così come richiesto dall'art. 14 citato (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. V, 25 agosto 2008, n. 4061; Cons. di Stato, Sez. V, sent. n. 5045 del 29-08-2006; Cons. St., sez. V, 25.1.2005 , n. 136). Pres. Leo, Est. Plantamura - B.C. e altri (avv.ti Andena e Fossati) c. Comune di S. Fiorano (n.c.). TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 13 gennaio 2010, n. 41
RIFIUTI - Attività abusiva di gestione di rifiuti speciali - Sito produttivo non autorizzate - Violazione delle prescrizioni - Risarcimento del danno ambientale - Forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale. L’effettuazione di un’attività abusiva di gestione di rifiuti speciali (nella specie messa in riserva, lavorazione e frantumazione di pneumatici usati), mediante l'utilizzo di tre aree adiacenti al sito produttivo aree non autorizzate per detta attività, in violazione delle prescrizioni previste dall'allegato 5 del D.M. 05/02/98, comporta ai sensi delle normative vigente anche il risarcimento del danno ambientale. Pres. Onorato, Est. Gentile, Ric. Ciaroni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Ud. 28/10/2009), Sentenza n. 755
RIFIUTI - Trattamento di rifiuti
autorizzato - Modifica del ciclo produttivo di recupero - Nuova comunicazione di
inizio attività - Necessità - Presupposti. In materia di rifiuti, quando si
modifica il ciclo produttivo di recupero e trattamento di rifiuti la vecchia
comunicazione di inizio attività è superata. Pertanto, diventa necessario
informare preventivamente l'autorità preposta in merito alla nuova tipologia di
recupero e trattamento di rifiuti non pericolosi. Sicché, il trattamento di
rifiuti diversi da quelli per i quali si è in possesso di autorizzazione
equivale a trattamento di rifiuti senza autorizzazione, in quanto l'atto
autorizzatorio è valido soltanto per quella particolare tipologia di rifiuti in
esso indicata e per la quale vi è stata una valutazione positiva da parte della
competente autorità, ma non può estendersi come argomentato dal ricorrente - al
ciclo produttivo derivato, nella specie del tutto distinto da quello cui si
riferiva l'iniziale autorizzazione. Pres. Grassi, Rel. Sensini - Ric. Guerrieri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Cc. 25/11/2009), Sentenza n.
773
RIFIUTI - Riutilizzo della sansa di oliva disoleata quale combustibile -
Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di riutilizzo
- Nozione di "sottoprodotto" - Fattispecie - All. 10 D. Lgs. n. 152/2006, lett
f). Nella parte seconda, sezione quarta, allegato 10 del D. Lgs. n.
152/2006, alla lettere f), si fa riferimento alla sansa di oliva disoleata,
tuttavia, occorre, che la sansa in questione, per essere utilizzata come
combustibile, abbia "caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenute
dal trattamento delle sanse vergini con n_ esano per l'estrazione dell'olio di
sansa e da successivo trattamento termico" e che i "predetti trattamenti siano
effettuati all'interno del medesimo impianto". Nel fatto, dovendo la sansa di
oliva - per essere utilizzata quale combustibile - subire una trasformazione
preliminare, è da escludere che la stessa potesse rientrare nella nozione di
"sottoprodotto", sia alla luce della nozione individuata dalla Corte di
Giustizia Europea nella vigenza della pregressa normativa, sia anche in
relazione al D.Lgs. n. 152/2006, che, all'art. 183 lett. n), nel fornire la
nozione di "sottoprodotto", ribadisce la necessità che, per l'impiego, non si
rendano necessarie operazioni preliminari (cfr. Cass. Sez. 3, 28/2/2007 n.
13754, Romano). Inoltre, è stato accertato in fatto che la sansa vergine
prelevata non era direttamente utilizzabile ma era soggetta ad un trattamento
specifico per ottenere un risultato economicamente apprezzabile (mediante
essiccazione e separazione del nocciolino dal polverino). Pres. Grassi, Rel.
Sensini - Ric. Guerrieri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Cc. 25/11/2009), Sentenza n.
773
RIFIUTI - Declaratoria di improcedibilità per prescrizione del reato - Ordine di smaltimento impartito dal giudice - Illegittimità - Presupposti - Art. 52 c.3° D.L.vo 22/97 ora art. 258, c. 4° D.L.vo n. 152/06. In declaratoria di improcedibilità per prescrizione del reato, l'ordine di smaltimento emesso dal giudice, in modo generico, senza alcun puntuale riferimento alla situazione degli atti in particolare alla individuazione della natura dei rifiuti ed alla circostanza che fossero o meno ancora in sequestro, è illegittimo perché costituisce statuizione non prevista dalla norma specifica di cui all'art. 52 comma 3° D.L.vo n. 22/97 (ora art. 258, 4° comma D.L.vo n. 152/06). Inoltre, nella specie, non risultava che fosse stata disposta la confisca dei rifiuti quale corpo del reato. (Annulla Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Salò, del 16/11/07). Pres. Grassi, Est. Gentile, Ric. Vidori. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Ud. 25/11/2009), Sentenza n. 771
RIFIUTI - Abbandono di rifiuti ed utilizzabilità videoregistrazioni - Prove documentali - Preventiva autorizzazione dell'A.G. - Esclusione - Art. 256, 2° c., D.L.vo 152/06 - artt. 266 e segg. cpp - Art. 234 cpp. Le videoregistrazioni eseguite dal proprietario del terreno nel quale venivano abbandonati rifiuti, (ai sensi dell’ art. 256, 2° comma, D.L.vo 152/06), inerenti ad area non recintata, aperta al passaggio pubblico, non lesive della libertà morale delle persone coinvolte nelle stesse non appartengono al "genus" delle intercettazioni, ma a quello delle prove documentali, non disciplinate in modo tipico della legge, ma rientranti nelle prove ex art. 234 cpp, per le quali non necessita alcuna preventiva autorizzazione dell'A.G. ex artt. 266 e segg. cpp [Giurisprudenza di legittimità consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 26796 del 28/07/06; Cass. Sez. I Sent. n. 31389 dell'01/08/07; Cass. Sez. V Sent. n. 46307 del 30/11/04; Cass. Sez. V Sent. n. 24715 del 31/05/04; Cass. Sez. I Sent. n. 7455 del 20/02/09]. Pres. Grasso, Est. Gentile, Ric. Stedile. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Ud. 25/11/2009), Sentenza n. 770
RIFIUTI - Attività di trasporto di rifiuti in mancanza dell’autorizzazione - Elemento obiettivo del reato - Requisito della qualità di imprenditore in capo all’autore del trasporto abusivo - Necessità - Esclusione - Art. 6 lett. d) D.L. 172/08. In tema di trasporto illecito di rifiuti, ai fini della sussistenza dell'elemento obiettivo del reato di cui all'art. 6 lett. d) D.L. 172/08 non è richiesta la qualità di imprenditore in capo all'autore del trasporto abusivo. La citata previsione legislativa statuisce, letteralmente, che e punito chiunque effettua un'attività di trasporto di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente: senza richiedere l'ulteriore requisito dell'organizzazione imprenditoriale. Ne il requisito dell'attività di imprenditore trova una sua necessità ontologica nella ratio o finalità teleologica della fattispecie de qua, la quale, invece, tende a reprimere l'attività di chiunque trasporti abusivamente rifiuti speciali e non, con grave pregiudizio dell'integrità ambientale del territorio. Pres. Onorato, Est. Gentile, Ric. Guglielmo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 7/01/2010 (Cc. 28/10/2009), Sentenza n. 79
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