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Giurisprudenza

 

Rifiuti

 

2010

 

 

(Vedi anche le voci: inquinamento - acqua - aria - suolo - V.I.A....)

 

Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000-97

(N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)

 

 

 

 

RIFIUTI - Gestione dei rifiuti - Operazioni di smaltimento - Spandimento sul suolo di materiali di risulta a fini di livellamento del terreno - Deposito permanente - Art. 6, 1° c. lett. g), D. L.gs n. 22/97 - Art. 183, 1 c. lett. g), D. Lgs n. 152/06 come sostituito dall'art. 2, c. 20, D. Lgs n. 4/2008. In materia di gestione dei rifiuti, sia l'art. 6, primo comma lett. g), del D. Lgs n. 22/97, che l’art. 183, primo comma lett. g), del D. Lgs n. 152/06, come sostituito dall'art. 2, comma 20, del D. Lgs 16 gennaio 2008 n. 4, si limitano a rinviare la definizione delle operazioni di smaltimento, alle descrizioni contenute nell'allegato B dei rispettivi decreti (parte quarta per quello vigente). Tra le operazioni di smaltimento descritte nell'allegato B, il cui contenuto è rimasto immutato, alla lettera D12 é indicato il "deposito permanente" dei rifiuti. Sicché, non vi è dubbio che, l'attività di spandimento sul suolo dei materiali di risulta a fini di livellamento del terreno rientra nella ipotesi di cui alla citata lettera D12 dell'allegato B, essendo evidentemente destinata a rendere permanente il deposito dei rifiuti. Inoltre, è appena il caso di rilevare sul punto che la previsione specifica contenuta nella lettera D12 di una condotta che integra il deposito permanente ha carattere meramente esemplificativo, come indicato dallo stesso disposto. (Conferma sentenza dell’11.3.2008 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Carinola) Pres. Grassi, Est. Lombardi, Ric. Ibello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/03/2010 (Cc. 21/01/2010), Sentenza n. 9252

 

RIFIUTI - Danno ambientale - Responsabilità ambientale - Direttiva 2004/35/CE applicabilità ratione temporis - Inquinamento anteriore alla data prevista per il recepimento di detta direttiva e proseguito dopo tale data - Disciplina applicabile - Attuazione dir. 91/156/CEE che mod. la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti - Art. 311, c. 2, d. lgs. n. 152/2006. Quando, in un’ipotesi d’inquinamento ambientale, non sono soddisfatti i presupposti d’applicazione ratione temporis e/o ratione materiae della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, un’ipotesi del genere dovrà essere allora disciplinata dal diritto nazionale, nel rispetto delle norme del Trattato e fatti salvi altri eventuali atti di diritto derivato. Pres. Skouris - Rel. Toader - Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA ed altri c. Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare ed altri. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. Grande, 09/03/2010, Sentenza C-378/08

RIFIUTI - INQUINAMENTO AMBIENTALE - Inquinamento a carattere diffuso - Vicinanza degli impianti alla zona inquinata - Nesso di causalità - Principio “chi inquina paga” - Normativa nazionale che imputa i costi di riparazione dei danni connessi a detto inquinamento a una pluralità di imprese - D. lgs. n. 152/2006 - Direttiva 2004/35. La direttiva 2004/35 non osta a una normativa nazionale che consente all’autorità competente, in sede di esecuzione della citata direttiva, di presumere l’esistenza di un nesso di causalità, anche nell’ipotesi di inquinamento a carattere diffuso, tra determinati operatori e un inquinamento accertato, e ciò in base alla vicinanza dei loro impianti alla zona inquinata. Tuttavia, conformemente al principio «chi inquina paga», per poter presumere secondo tale modalità l’esistenza di un siffatto nesso di causalità detta autorità deve disporre di indizi plausibili in grado di dare fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell’impianto dell’operatore all’inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell’esercizio della sua attività. Pres. Skouris - Rel. Toader - Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA ed altri c. Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare ed altri. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. Grande, 09/03/2010, Sentenza C-378/08

 

RIFIUTI - APPALTI - Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Provvedimenti autoritativi dell’autorità statale - Obbligo di conferimento in nuovi e diversi siti di discarica - Evento straordinario e imprevedibile - Aggravio di costi - Clausola preclusiva della revisione dei prezzi - Corretta interpretazione. L’obbligo di conferimento in nuovi siti di discarica dei rifiuti solidi urbani, diversi da quello indicato nel contratto di appalto, avvenuto in forza di provvedimenti autoritativi dell’autorità statale costituisce evento straordinario, imprevedibile, certamente non imputabile alla società affidataria del servizio ed incidente in maniera rilevante e sostanziale sul sinallagma contrattuale. Pertanto, anche in presenza di una clausola preclusiva alla revisione dei prezzi, deve ritenersi, con interpretazione conforme all’art.115 del d.lg.vo n.163 del 2006, che tale clausola vada riferita alla normale alea contrattuale, ossia a quel rischio, presente in tutti i contratti di durata a prestazione corrispettive, legato alle fluttuazioni fisiologiche del mercato ed agli effetti che possono derivare dal decorso del tempo. Certamente esulano dall’alea contrattuale i fattori di costo sopportati dall’imprenditore cagionati dall’adozione di provvedimenti autoritativi che determinato un abnome aggravio di costi. Una diversa interpretazione della clausola - se intesa come escludente in radice la possibilità di revisione periodica dei prezzi imposta dalla legge - ne comporterebbe la nullità ex art. 1339 c.c.. Pres. f.f. Lamberti, Est. Capuzzi - Fallimento S. (avv. Montefusco) c. Comune di Sorrento (avv. Marone) - Riforma TAR CAMPANIA, Napoli, n. 4137/2000) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 8 marzo 2010, n. 1333

RIFIUTI - Autorizzazioni - Procedimento ex artt. 27, 28, 31, 33 e 22 d. lgs. n. 22/97 - Funzione acceleratoria - Provvedimenti di assenso di natura urbanistica ed edilizia - Diverso fondamento -Conseguimento - Necessità.
Il procedimento di cui agli art. 27, 28, 31 comma 6, 33 e 22 comma 11 d.lg. n. 22 del 1997 ha una funzione acceleratoria della procedure per il rilascio delle autorizzazioni in tema di rifiuti, quando si è in presenza della pianificazione regionale e provinciale, ovvero dell'accordo di programma di cui all'art. 22 comma 11, sempre del d.lg. n. 22 del 1997. Tuttavia tale fine semplificatorio è limitato dalla necessità di conseguire gli altri provvedimenti di assenso richiesti dalla normativa urbanistica ed edilizia (Consiglio di Stato Sez. VI, 15 ottobre 2001, n. 5411), sia perché si tratta di provvedimenti che non sono riconducibili nell’ambito del testo normativo in disamina, avendo ragioni e fondamenti del tutto diversi, sia perché altrimenti si verrebbero ad incidere la prerogative comunali in tema di attività edilizia. I due piani, quello di controllo dell’attività di trattamento dei rifiuti e quello del controllo dell’attività edilizia, operano in ambiti diversi e non sono quindi sostituibili. Pres. Cossu, Est. Sabatino - E. s.r.l. (avv.ti Gentile e Carbone) c. Comune di Pignataro Maggiore (avv. Oliva) - (conferma TAR Campania, n. 9600/2008) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 5 marzo 2010, n. 1277

 

RIFIUTI - Situazione di emergenza nella Regione Campania - d.l. N. 172/2008 - Art. 6, lett. a) e d) - Previsione di un trattamento penale più severo per i soggetti che contribuiscono a creare o mantenere la situazione di emergenza ambientale - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. Non è fondata la questione di legittimità dell’art. 6, lettere a) e d), del d.l. n. 172/2008, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. n. 210/2008, sollevata con riferimento all’art. 3 della Costituzione. La previsione di un trattamento penale più severo per coloro i quali si rendano responsabili di illeciti che contribuiscono a creare o mantenere una situazione di emergenza ambientale, con grave pericolo per la salute delle popolazioni dei territori interessati, non è manifestamente irragionevole e costituisce una risposta che il legislatore ha ritenuto di dover dare alla diffusione di comportamenti da reprimere con rigore. La circostanza che i destinatari di tali norme penali sarebbero prevalentemente gli abitanti delle zone in cui è stata dichiarata l’emergenza, non solo non incide sulla struttura delle norme censurate, che possiedono la necessaria generalità ed astrattezza, ma pone in rilievo che i soggetti tutelati dalle disposizioni sanzionatorie sono proprio le popolazioni coinvolte, di volta in volta, dall’emergenza rifiuti. Il legislatore ritiene tali popolazioni meritevoli di una tutela rafforzata in ragione della situazione specifica in cui esse si trovano, che conferisce alle condotte illecite previste una maggiore offensività. Risulta pertanto rispettato il criterio generale di applicazione del principio di uguaglianza, che impone la disciplina diversa di situazioni diverse, identificate in modo non irragionevole dal legislatore. Pres. De Siervo, Est. Silvestri - Giudizio promosso con promosso con ordinanza dell’11 novembre 2008 del Tribunale di Torre Annunziata. CORTE COSTITUZIONALE - 5 marzo 2010, n. 83

RIFIUTI - Situazione di emergenza nella Regione Campania - d.l. N. 172/2008 - Art. 6, lett. a) e d) - Violazione della riserva di legge ex art. 25 Cost. - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. Non è fondata la questione di legittimità dell’art. 6, lettere a) e d), del d.l. n. 172/2008, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. n. 210/2008, sollevata con riferimento alla riserva di legge imposta dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione. Le norme censurate non appartengono alla categoria delle cosiddette “norme penali in bianco”, in quanto in esse la fattispecie criminosa è compiutamente descritta e le pene sono specificamente previste. La dichiarazione dello stato di emergenza, da parte dell’autorità governativa, è solo una condizione di fatto per l’applicabilità delle norme medesime, che non integra in alcun modo il contenuto del precetto penale, fissato nella legge, in sé e per sé completo ed autosufficiente. Peraltro, la stessa dichiarazione dello stato di emergenza può avvenire solo in presenza dei presupposti legislativamente previsti, costituiti dagli eventi di cui all’art. 2, lettera c), della legge n. 225 del 1992, nei limiti e con le modalità specificati dall’art. 5, comma 1, della stessa legge. L’atto amministrativo a carattere generale, che funge da presupposto per l’applicabilità delle sanzioni penali previste dalle norme censurate, è pertanto esso stesso suscettibile di valutazione, sotto il profilo della legittimità, da parte dei giudici ordinari e di quelli amministrativi, nell’ambito delle rispettive competenze. Pres. De Siervo, Est. Silvestri - Giudizio promosso con promosso con ordinanza dell’11 novembre 2008 del Tribunale di Torre Annunziata. CORTE COSTITUZIONALE - 5/03/2010, n. 83

 

RIFIUTI - Gestione dei rifiuti - Piano di gestione - Rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento - Pericolo per la salute umana o per l’ambiente - Forza maggiore - Turbative dell’ordine pubblico - Criminalità organizzata - Rifiuti prodotti nella regione Campania - Inadempimento di uno Stato (Italia - Reg. Campania) - Artt. 4 e 5, Direttiva 2006/12/CE. La Repubblica italiana, non avendo adottato, per la regione Campania, tutte le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare, non avendo creato una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 4 e 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti. Pres. Bonichot - Toader Rel. - Commissione europea c. Repubblica italiana.CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 04/03/2010, Sentenza C-297/08

RIFIUTI - Installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti - Opposizione della popolazione locale - Presenza di organizzazioni criminali - Giustificazione dell’inosservanza degli obblighi e termini imposti dal diritto comunitario - Esclusione - Inadempimento di uno Stato (Italia - Reg. Campania). L’opposizione manifestata dalla popolazione locale all’installazione di taluni impianti di smaltimento dei rifiuti, non può essere eccepita da uno Stato membro come situazioni interne idonee a creare difficoltà di attuazione emerse nella fase di esecuzione di un atto comunitario, comprese quelle dovute alla resistenza di privati, per giustificare l’inosservanza degli obblighi e termini imposti dal diritto comunitario (v. sentenze 7/04/1992, causa C-45/91, Commissione/Grecia; nonché 9/12/2008, causa C-121/07, Commissione/Francia). Inoltre, la presenza di organizzazioni criminali o di persone connotate come operanti «al limite della legalità» che sarebbero attive nel settore della gestione dei rifiuti, non può giustificare la violazione, da parte di tale Stato membro, degli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 2006/12 (sentenza 18/12/2007, Commissione/Italia). Pres. Bonichot - Toader Rel. - Commissione europea c. Repubblica italiana. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 04/03/2010, Sentenza C-297/08

RIFIUTI - DANNO AMBIENTALE - Piani di gestione dei rifiuti - Razionalizzazione della raccolta - Criteri di localizzazione dei siti di smaltimento - Protezione della salute e dell’ambiente - Divieto di realizzare gli impianti in prossimità di zone vulnerabili - Rifiuti pericolosi - Danni causati all’ambiente - Ambito di cooperazioni interregionali o transfrontaliere - Limitare al massimo il trasporto - Obiettivo di autosufficienza - Artt. 5, n. 2 e 7, n. 1, dir. 2006/12/CE. In tema di corretta gestione dei rifiuti, una delle più importanti misure che devono essere adottate dagli Stati membri nell’ambito del loro obbligo, in forza della direttiva 2006/12, è quella di elaborare piani di gestione che contemplino, in particolare, misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento dei rifiuti, è quella, prevista all’art. 5, n. 2, di tale direttiva, consistente nel cercare di trattare i rifiuti nell’impianto più vicino possibile (v., sentenza 9/06/2009, causa C-480/06, Commissione/Germania). Sicché, i criteri di localizzazione dei siti di smaltimento dei rifiuti devono essere individuati in considerazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2006/12, tra cui figurano, in particolare, la protezione della salute e dell’ambiente, nonché la creazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento che consenta in particolare lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini. Quindi, detti criteri di localizzazione dovrebbero riguardare, in particolare, la distanza di tali siti rispetto agli insediamenti in cui sono prodotti i rifiuti, il divieto di realizzare gli impianti in prossimità di zone vulnerabili e l’esistenza di infrastrutture adeguate per il trasporto dei rifiuti, quali il collegamento alle reti di trasporto (v. sentenza 1°/04/2004, cause riunite C-53/02 e C-217/02, Commune de Braine-le-Château e a.). Per quanto riguarda i rifiuti urbani non pericolosi, per i quali non sono necessari, in linea di principio, impianti specializzati come quelli richiesti per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, gli Stati membri devono quindi adoperarsi per disporre di una rete che consenta loro di soddisfare l’esigenza di impianti di smaltimento quanto più vicini possibile ai luoghi di produzione, ferma restando la possibilità di organizzare una rete siffatta nell’ambito di cooperazioni interregionali, o addirittura transfrontaliere, che rispondano al principio di prossimità. Ne consegue che, allorché uno Stato membro ha singolarmente scelto nell’ambito del suo piano o dei suoi «piani di gestione dei rifiuti» ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva 2006/12, di organizzare la copertura del suo territorio su base regionale, occorre dedurne che ogni regione dotata di un piano regionale debba garantire, in linea di principio, il trattamento e lo smaltimento dei suoi rifiuti il più vicino possibile al luogo in cui vengono prodotti. Infatti, il principio di correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all’ambiente, principio stabilito per l’azione della Comunità in materia ambientale dall’art. 191 TFUE, comporta che spetta a ciascuna regione, comune o altro ente locale adottare le misure adeguate per garantire la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei propri rifiuti e che questi vanno quindi smaltiti il più vicino possibile al luogo in cui vengono prodotti, per limitarne al massimo il trasporto (v. sentenza 17/03/1993, causa C-155/91, Commissione/Consiglio). Di conseguenza, in una tale rete nazionale definita dallo Stato membro, se una regione non è dotata, in misura e per un periodo rilevanti, di infrastrutture sufficienti a soddisfare le sue esigenze per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti, si può dedurre che dette gravi carenze a livello regionale possono compromettere la rete nazionale di impianti di eliminazione dei rifiuti, privandola delle caratteristiche di integrazione ed adeguatezza richieste dalla direttiva 2006/12, che consenta allo Stato membro interessato di perseguire individualmente l’obiettivo di autosufficienza definito all’art. 5, n. 1, della direttiva in parola. Pres. Bonichot - Toader Rel. - Commissione europea c. Repubblica italiana. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 04/03/2010, Sentenza C-297/08

RIFIUTI - DANNO AMBIENTALE - Smaltimento di rifiuti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza pregiudizio all’ambiente - Potere discrezionale nella valutazione delle misure necessarie - Art. 4, n. 1, direttiva 2006/12. Sebbene l’art. 4, n. 1, della direttiva 2006/12 non precisi il contenuto concreto delle misure che debbono essere adottate per assicurare che i rifiuti siano smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente, ciò non toglie che la direttiva vincola gli Stati membri circa l’obiettivo da raggiungere, pur lasciando agli stessi un potere discrezionale nella valutazione della necessità di tali misure (sentenze 9/11/1999, causa C-365/97, Commissione/Italia e 18/11/2004, causa C-420/02, Commissione/Grecia). Non è quindi in via di principio possibile dedurre direttamente dalla mancata conformità di una situazione di fatto agli obiettivi fissati all’art. 4, n. 1, della direttiva 2006/12 che lo Stato membro interessato sia necessariamente venuto meno agli obblighi imposti da questa disposizione, cioè adottare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente. Tuttavia, la persistenza di una tale situazione di fatto, in particolare quando comporta un degrado rilevante dell’ambiente per un periodo prolungato senza intervento delle autorità competenti, può rivelare che gli Stati membri hanno oltrepassato il potere discrezionale che questa disposizione conferisce loro (sentenze 9/11/1999, Commissione/Italia e 18/11/2004, Commissione/Grecia). Pres. Bonichot - Toader Rel. - Commissione europea c. Repubblica italiana. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 04/03/2010, Sentenza C-297/08

RIFIUTI - DANNO AMBIENTALE - Gestione errata dei rifiuti su una parte ridotta del territorio - Pericolo la salute e pregiudizio all’ambiente - Configurabilità dell’art. 4, n. 1, dir. 2006/12 - Inadempimento di uno Stato (Italia - Reg. Campania). Le conseguenze del mancato rispetto dell’obbligo derivante dall’art. 4, n. 1, della direttiva 2006/12 rischiano, per la natura stessa di tale obbligo, di mettere in pericolo la salute dell’uomo e di recare pregiudizio all’ambiente anche in una parte ridotta del territorio di uno Stato membro (sentenza 9/11/1999, Commissione/Italia). Pres. Bonichot - Toader Rel. - Commissione europea c. Repubblica italiana. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 04/03/2010, Sentenza C-297/08

RIFIUTI - DANNO AMBIENTALE - Accumulo nelle strade e nelle aree di stoccaggio temporanee di quantitativi ingenti di rifiuti - Pericolo per l’ambiente - Inadempimento di uno Stato (Italia - Reg. Campania) - Art. 4, n. 1, lett. a), Dir. 2006/12.
I rifiuti sono oggetti di natura particolare, cosicché il loro accumulo, ancor prima di diventare pericoloso per la salute, costituisce, tenuto conto in particolare della capacità limitata di ciascuna regione o località di riceverli, un pericolo per l’ambiente (sentenza 9/07/1992, causa C-2/90, Commissione/Belgio). Pertanto, un accumulo nelle strade e nelle aree di stoccaggio temporanee di quantitativi ingenti di rifiuti, come è avvenuto nella regione Campania alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, ha dunque indubbiamente creato un rischio «per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora» ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 2006/12. Inoltre, tali quantitativi di rifiuti provocano inevitabilmente «inconvenienti da odori», ai sensi del n. 1, lett. b), di tale articolo, in particolare se i rifiuti rimangono per un lungo periodo abbandonati a cielo aperto nelle strade o nelle vie. D’altra parte, tenuto conto della mancanza di disponibilità di discariche sufficienti, la presenza di tali quantitativi di rifiuti fuori dai luoghi di stoccaggio adeguati ed autorizzati, può «danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse» ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. c), della direttiva 2006/12. Pres. Bonichot - Toader Rel. - Commissione europea c. Repubblica italiana. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 04/03/2010, Sentenza C-297/08

 

RIFIUTI - Trasporto di rifiuti propri non pericolosi - Mezzi propri non autorizzati - Art. 256 c.1°, D. L.gs n. 152/2006 - Configurabilità. Il trasporto di rifiuti propri non pericolosi, ancorché effettuato in via eccezionale, integra il reato di cui all'art. 256 comma primo D.lgsn. 152 del 2006, ove il produttore, non avvalendosi delle prestazioni di imprese esercenti servizi di smaltimento regolarmente autorizzate ed iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali, abbia utilizzato mezzi propri non autorizzati (Cass. pen. sez. III  25/11/2008, sent. n. 9465; Cass. pen. sez. III 19/12/2007, sent. n. 5342). (Conferma decreto n. 62/2009 TRIB. LIBERTA' di CAGLIARI, del 03/06/2009) Pres. Grassi, Est. Marmo, Ric. Cadelano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2010 (Cc. 25/11/2009), Sentenza n. 8300

 

RIFIUTI - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Art. 260 D.L.vo n. 152/2006. L'art. 260 del d.lgs. n. 256 del 2006 sanziona la condotta di chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, cede, riceve e trasporta e comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. L'avverbio "abusivamente" di cui al primo comma dell'art. 260 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 si riferisce a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi svolte nel delicato settore della raccolta e smaltimento di rifiuti "pericolosi e non" analiticamente disciplinato dalla normativa. Pres. Grassi, Est. Marmo, Ric. Del Prete. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2010 (Cc. 25/11/2009), Sentenza n. 8299

 

RIFIUTI - Imprese addette alla raccolta dei rifiuti - Abbandono fuori dei contenitori per la raccolta - Standard formativi - Art. 256 cc. 1 e 2 lett. a) D.L.vo n. 152/2006. Un corretto smaltimento dei rifiuti vieta l’abbandono fuori dagli appositi contenitori, sussistendo l’onere per le imprese addette alla raccolta dei rifiuti, di controllare la regolare attività di smaltimento rivolgendosi ad altro luogo di conferimento nel caso in cui siano saturi i contenitori ai quali vengano destinati i rifiuti. Sicché, non rileva il fatto che il materiale esecutore dell'abbandono non appartenga ai soliti addetti alla pulizia ma faccia parte di una squadra esterna adibita alle sostituzioni volanti, in quanto è comunque onere dell'impresa adibire a specifici servizi tutti soggetti che presentino standard formativi uguali, sicché l'utilizzo di un sostituto non scrimina la condotta rientrando nell'onere imprenditoriale la verifica preventiva di idoneità e di formazione degli addetti. Pres. Grassi, Est. Marmo, Ric. Rizzi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2010 (Cc. 25/11/2009), Sentenza n. 8275

RIFIUTI - Delega di funzioni - Presupposti - Responsabilità - Obbligo di controllo del delegato - Contravvenzione punibile a titolo di colpa. In materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all'istituto della delega di funzioni, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali di spesa; e) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo". (Cass. pen. sez. III 7/11/2007, sentenza n. 6420). Inoltre, trattandosi di contravvenzione punibile a titolo di colpa, non rileva la buona fede dell'imputato che comunque non ha adempiuto all'obbligo di controllo del delegato. Pres. Grassi, Est. Marmo, Ric. Rizzi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2010 (Cc. 25/11/2009), Sentenza n. 8275

 

RIFIUTI - Situazioni di emergenza - Ordinanze e provvedimenti commissariali - Competenza del TAR Lazio, Roma - Art. 3, cc. 2 bis, 2 ter e 2 quater del D.L. 245/2005 - “Riproposizione del ricorso” - Meccanismo della traslatio iudici. A tenore dell’art. 3, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater del D.L. 30 novembre 2005, n. 245 - introdotti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5 , comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma. Deve ritenersi che, ai fini del trasferimento della controversia nella sede competente, non possa essere utilizzato l’ordinario meccanismo previsto per l’ipotesi di incompetenza territoriale, ostandovi il disposto letterale della norma che parla di “riproposizione” de “il ricorso”: appare invece conforme al principio dell’effettività e pienezza della tutela giurisdizionale, il meccanismo della “traslatio iudici” (sent. Corte Cost. n. 77/2007). Pres. f.f. Anastasi, Est. Falferi - Comune di Paterno Calabro (avv. Perri) c. Commisario Deleg. Emerg. Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (Avv. Stato), Regione Calabria (avv. Marsico) e Comune di Dipignano (avv. Leporace) - TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 1 marzo 2010, n. 252

 

RIFIUTI - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Assoggettamento del gestore della discarica a tale imposta - Costi di gestione di una discarica - Versamento tardivo del tributo - Effetti - Interessi di mora - Sanzioni pecuniarie - Competenza giudice nazionale - Art. 10 Direttiva 1999/31/CE - Direttiva 2000/35/CE. L’art. 10 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che assoggetta i gestori delle discariche ad un tributo che deve essere loro rimborsato dalle amministrazioni locali che depongano rifiuti nelle discariche, e che prevede sanzioni pecuniarie nei confronti dei gestori in caso di versamento tardivo del tributo, a condizione, tuttavia, che tale normativa sia accompagnata da misure volte a garantire che il rimborso del tributo medesimo avvenga effettivamente e a breve termine e che tutti i costi connessi al recupero e, in particolare, i costi derivanti dal ritardo nel pagamento delle somme a tal titolo dovute dalle amministrazioni locali ai gestori medesimi, ivi comprese le sanzioni pecuniarie eventualmente inflitte a questi ultimi in ragione del ritardo, vengano ripercossi nel prezzo che le amministrazioni stesse sono tenute a corrispondere ai gestori. Spetta al giudice nazionale verificare se tali requisiti siano soddisfatti. Pres. Toader - Rel. Kuris - Pontina Ambiente Srl c. Regione Lazio. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 25/02/2010, Sentenza C-172/08

RIFIUTI - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Somme imputabile all’amministrazione locale - Versamento tardivo del tributo - Effetti - Interessi di mora - Sanzioni pecuniarie - Artt. 1, 2, punto 1, e 3 Direttiva 2000/35/CE. Gli artt. 1, 2, punto 1, e 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, devono essere interpretati nel senso che le somme dovute al gestore di una discarica da parte di un’amministrazione locale che abbia depositato rifiuti nella discarica stessa, come quelle dovute a titolo di rimborso di un tributo, ricadono nella sfera di applicazione della menzionata direttiva e che gli Stati membri devono pertanto far sì, conformemente all’art. 3 della direttiva stessa, che il gestore possa esigere interessi in caso di mora nel pagamento delle dette somme imputabile all’amministrazione locale interessata. Pres. Toader - Rel. Kuris - Pontina Ambiente Srl c. Regione Lazio. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 25/02/2010, Sentenza C-172/08

 

RIFIUTI - Abbandono - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 - Soggetto sottoposto a procedimento penale ex art. 256 d.lgs. .n 152/2006 - Amministrazione comunale - Individuazione quale responsabile dell’abbandono - Legittimità. Il soggetto individuato dalle competenti forze dell’ordine quale autore e gestore di una discarica non autorizzata e, per tali motivi, ai sensi dell’art. 256 del codice dell’ambiente, deferito all’autorità giudiziaria e sottoposto a specifico procedimento penale è correttamente individuato dall’amministrazione comunale quale soggetto responsabile dell’abbandono: una tale valutazione costituisce il frutto di un accertamento sufficientemente idoneo, in forza del procedimento penale avviato, a supportare le conclusioni cui sarebbe pervenuta l’amministrazione comunale ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Pres. Ravalli, Est. Santini - N.M.B. (avv. Bruno) c. Comune di Palagiano e altro (n.c.) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 25 febbraio 2010, n. 640

RIFIUTI - DIRITTO DELL’ENERGIA - Incenerimento dei rifiuti - Impianto di incenerimento - Impianto di coincenerimento - Complesso costituito da un impianto di gassificazione e da una centrale elettrica - Incenerimento nella centrale elettrica di gas non depurato derivato dal trattamento termico di rifiuti nell’impianto di gassificazione - Disciplina giuridica applicabile - Art. 3, punto 5 Direttiva 2000/76/CE..
Una centrale elettrica che utilizza come combustibile supplementare, in aggiunta a combustibili fossili impiegati in prevalenza nella sua attività di produzione, un gas ottenuto in un impianto al termine di un trattamento termico dei rifiuti va considerata, congiuntamente a tale impianto di gassificazione, come un «impianto di coincenerimento» ai sensi dell’art. 3, punto 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull’incenerimento dei rifiuti, quando il suddetto gas non è stato depurato all’interno del suddetto impianto di gassificazione. Pres. Toader (rel.) - domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) nella causa promossa da Lahti Energia Oy. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. VIII, 25/02/2010, Sentenza C-209/08

 

RIFIUTI - INQUINAMENTO - Abbandono incontrollato - Espressa esclusione della procedura di bonifica ex art. 239, c. 2, lett. a) - Procedura applicabile - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006. L’abbandono incontrollato di rifiuti - non qualificabile come potenziale contaminazione del suolo -è ipotesi espressamente esclusa dalla procedura di bonifica ex art. 239 comma 2 lett. a) del Dlgs. 152/2006 salvo superamento dei valori di attenzione. Si applica quindi la procedura dell’art. 192 del Dlgs. 152/2006, che prevede la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti a cura e spese del responsabile dell’abbandono. Nel caso in cui il responsabile non sia individuato l’onere ricade sul Comune. Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - L.B. (avv.ti La Spada e Noschese) c. Comune di Nave (avv. Gitti) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 febbraio 2010, n. 869

 

RIFIUTI - Servizio di raccolta e trasporto dei r.s.u. - Scadenza del contratto - Sindaco - Ordinanza contingibile e urgente - Ordine di proseguire il servizio per un limitato periodo di tempo - Legittimità - Emergenza sanitaria - Imposizione della prosecuzione secondo le condizioni pattuite nel pregresso rapporto contrattuale - Illegittimità - Principio del giusto compenso. Il Sindaco, avvalendosi dei propri poteri di ordinanza extra ordinem, ben può imporre all’impresa già affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, di proseguire, dopo la scadenza del contratto, nell’espletamento del servizio, per un limitato periodo di tempo, per affrontare una situazione di emergenza sanitaria (cfr. Cons. Stato, V Sez., 3/2/2000, n. 596 e 2/12/2002 n. 6624; T.A.R. Campania - Napoli, I Sez., 21/6/2005, n. 8328, T.A.R. Puglia - Lecce, 24/9/2007 n. 3361). Tuttavia, è illegittima l’imposizione della prosecuzione del servizio alle medesime condizioni pattuite nell’ambito del pregresso rapporto contrattuale, risolvendosi tale determinazione in un’ingiustificata imposizione al privato del prezzo del servizio, in contrasto con l’esigenza del giusto compenso e col principio secondo cui la potestà d'ordinanza deve, in linea di massima, limitarsi ad imporre misure tali da comportare il minor sacrificio possibile per il destinatario”(cfr. citato T.A.R. Campania - Napoli, I Sez., 21/6/2005 n. 8328, T.A.R. Sicilia - Palermo, I Sez., 27/3/2008, n. 383, e TAR Lazio - Roma, II Sez., 6/10/2001, n. 8173 nonché citato Cons. Stato, V Sez., 2/12/2002 n. 6624). Pres. Numerico, Est. Maggio C. r.l. (avv. Rossi) c. Comune di Villanova Monteleone (avv. Davini). TAR SARDEGNA, Sez. I - 19 febbraio 2010, n. 204

 

RIFIUTI - Calcolo volumetrico dei rifiuti solidi - Criterio - Art.183 d.lgs. n.152/2006 - D.lgs. n.22/1997. In tema di calcolo volumetrico di rifiuti ciò che la legge individua è l'ingombro dei materiali abbandonati e non la quantità di materia che li compone. Sicché, non può condividersi l'interpretazione secondo la quale, per i rifiuti solidi il calcolo volumetrico dovrebbe essere operato non tenendo conto degli spazi vuoti esistenti fra i diversi corpi, spazi ovviamente irregolari e diversi a seconda dei materiali. Pres. Altieri, Est. Marini, Ric. Bellini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/02/2010 (Ud. 14/01/2010), Sentenza n. 6266

 

RIFIUTI - Abbandono - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 - Ordine di smaltimento - Autore dell’abbandono - Responsabilità a titolo di dolo o colpa. In conformità con gli orientamenti maturati in seno alla giurisprudenza circa l’interpretazione dell’art. 14 D.Lgs. n. 22/97, sostanzialmente riprodotto nell’art. 192 D.Lgs. n. 152/06 - l’ordine di smaltimento presuppone l’accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all’autore dell’abbandono dei rifiuti, e lo stesso vale per il proprietario o titolare di altro diritto reale o personale sull’area interessata, che venga chiamato a rispondere in solido dell’illecito (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 17 aprile 2009, n. 1431; id., 1 agosto 2001, n. 1318). Pres. Leo, Est. Di Mario - Falimento T. s.r.l. (avv. Grella) c. Comune di Monza (avv.ti Bragante e Brambilla) e altri (n.c.). TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 12 febbraio 2010, n.408

 

RIFIUTI - Calcolo della percentuale di raccolta differenziata operata dal comune - Art. 205 d.lgs. n. 152/2006 - Mancata emanazione del decreto attuativo - Riferimento al metodo di calcolo nazionale definito da ISPRA e Osservatorio Nazionale Rifiuti - Legittimità - L.r. Friuli Venezia Giulia n. 30/07, art. 3, c. 34 - Riferimento al solo MUD - Significato. Non essendo stato emanato il decreto previsto dall’art. 205, c. 4 del d.lgs. n. 152/2006, necessario per la determinazione la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 (cioè della raccolta differenziata) e 2 (cioè della frazione umida; voce peraltro soppressa dal D.Lg. 4/08), deve ritenersi legittima - ai fini dell’erogazione del contributo ai Comuni in cui la raccolta differenziata abbia superato una certa soglia - l’adozione del metodo di calcolo nazionale definito da ISPRA e dall’Osservatorio Nazionale Rifiuti. E’ vero che la legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 30/07 (art. 3, c. 34) richiama a tale scopo unicamente il MUD, tuttavia ciò significa solo che tale documento deve essere posto a base delle valutazioni che debbono compiere gli organi a ciò preposti - in conformità alla normativa vigente - per valutare l’entità della raccolta differenziata (secondo metodologie comuni). Pres. Corasaniti, Est. De Piero - Comune di Udine (avv.ti Faggiani, Martinuzzi e Sbisa') c. Provincia di Udine (avv. Marche). TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 11 febbraio 2010, n. 129

 

RIFIUTI - INQUINAMENTO - Art. 14 d.lgs. n. 22/97 (oggi art. 192 d.lgs. n. 152/2006) - Individuazione dei soggetti passivi tenuti al ripristino - Titolare di funzioni di vigilanza e controllo sulla sicurezza degli impianti - Cessazione medio tempore degli incarichi societari - Irrilevanza. Ai fini dell’individuazione dei soggetti passivi tenuti al ripristino ambientale ex art. 14 d.lgs. n. 22/97 (oggi: art. 192 d.lgs. n. 152/2006), è indifferente la circostanza che tali soggetti abbiano nel tempo a vario titolo perso il rapporto giuridico o materiale sul territorio inquinato; in particolare, risulta irrilevante che il titolare di funzioni qualificate di vigilanza e di controllo sulla sicurezza degli impianti abbia medio tempore cessato dagli incarichi societari che il medesimo ricopriva durante il periodo in cui i fatti inquinanti si sono verificati. Pres. Perrelli, Est. Passoni - S.G. (avv.ti Di Mattia e Manzi) c. Comune di L’Aquila (avv.ti De Nardis, Giuliani e Torelli) - TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 11 febbraio 2010, n. 70

RIFIUTI - INQUINAMENTO - Art. 14 d.lgs. n. 22/97 (oggi art. 192 d.lgs. n. 152/2006) - Soggetto passivo dell’ordinanza di rimozione - Responsabilità - Canoni processuali di cui agli artt. 2043 c.c. e 41 e 42 c.p. - Responsabilità diversificata - Assoluzione in sede penale - Obbligo del soggetto di attivarsi per la rimozione degli effetti inquinanti - Permanenza.
Seppure il soggetto passivo di ordinanze di rimozione e smaltimento di rifiuti ex ar.t 14 d.lgs. n. 22/97 (oggi: art. 192. d.lgs. n. 152/2006) deve aver concorso con dolo o colpa al verificarsi dell’inquinamento, va puntualizzato che tale responsabilità (sufficiente per incardinare l’obbligo di attivarsi per la bonifica dei luoghi) non deve essere necessariamente comprovata secondo i canoni processuali ex artt. 2043 c.c. e 41-42 c.p., dovendosi invece richiedere che il destinatario dell’ordine risulti comunque inserito e coinvolto nel contesto giuridico e fattuale dell’evento inquinante, senza univoche esimenti dovute all’assoluta estraneità ai fatti, ovvero alla comprovata diligenza nell’aver apprestato ogni tentativo esigibile per scongiurare l’evento stesso. Il quadro delle responsabilità rilevanti per la legittimazione passiva nell’ordinanza di bonifica risulta quindi diversificata rispetto alle rigorose garanzie di difesa dell’imputato nel processo penale, così che un’assoluzione in tale sede non esclude l’obbligo del medesimo soggetto di attivarsi comunque per la rimozione degli effetti inquinanti. Pres. Perrelli, Est. Passoni - S.G. (avv.ti Di Mattia e Manzi) c. Comune di L’Aquila (avv.ti De Nardis, Giuliani e Torelli) - TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 11 febbraio 2010, n. 70

 

RIFIUTI - Provvedimenti contingibili e urgenti emessi in materia di rifiuti - Destinatario - Soggetto che si torvi con il bene in rapporto tale da poter eseguire con celerità gli interventi necessari - Natura intrinseca dei provvedimenti contingibili e urgenti. Impregiudicata ogni rivalsa nei confronti dell’effettivo responsabile, il soggetto destinatario del provvedimento contingibile ed urgente emesso in materia di smaltimento di rifiuti, può essere individuato in chi con il bene si trovi in rapporto tale da consentirgli di eseguire con celerità gli interventi ordinati, ritenuti necessari. (Cons. Stato, Sez. V, 2 aprile 2003, n. 1678). Ciò trova una giustificazione nella necessità di procedere comunque alla eliminazione della situazione di minaccia all’interesse pubblico in base allo stato di fatto, in quanto la ricerca dell’obbligato di diritto, mediante accertamenti complessi e laboriosi, potrebbe essere incompatibile con l’intrinseca natura dei provvedimenti contingibili ed urgenti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 1991, n. 1137, che riprende Sez. V, 16 luglio 1960, n. 520; v. anche Cons. Stato, Sez. I, parere 7 aprile 1993, n. 2032/90). Pres. Piacentini, Est. Poppi - Ente Nazionale per le Strade (Avv. Stato) c. Comune di Malnate (n.c.). TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. I - 8 febbraio 2010, n. 287

 

RIFIUTI - L. r. Toscana n. 1/05 - Sopravvenuta disciplina nazionale speciale ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 - Applicazione inderogabile. L’art. 208 d.lgs. n. 152/06, in quanto norma speciale nazionale, sopravvenuta alla legge regionale toscana n. 1/05, e disciplinante specificamente le autorizzazioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, trova inderogabile applicazione in materia. Pres. Nicolosi, Est. Correale - Associazione F. e altri (avv.ti Peruzzi, Chiti e Tasselli) c. Provincia di Pistoia (avv.ti Pupino e Coppola), Comune di Serravalle Pistoiese (avv. Cecchi), Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Firenze e Pistoia e altro (Avv. Stato) e altri (n.c.). TAR TOSCANA, Sez. II - 5 febbraio 2010, n. 195

 

RIFIUTI - Impianti di smaltimento o recupero - Non conformità rispetto all’autorizzazione - Sospensione dell’attività - Art. 208 d.lgs. n. 152/2006. Ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 l’amministrazione è legittimata, sotto il profilo normativo, ad imporre la sospensione dell’attività dell’impianto di smaltimento o recupero di rifiuti (nella specie: compostaggio), ove i controlli dell’organo tecnico abbiano rilevato la non conformità rispetto all’autorizzazione. Pres. Nicolosi, Est. Massari - G. s.r.l. (avv.ti Gilardoni e Gagliano) c. Provincia di Arezzo (avv. Manneschi). TAR TOSCANA, Sez. II - 5 febbraio 2010, n. 187

RIFIUTI - Poteri di controllo e ispettivi - Accertamenti della P.A. - Rispetto del contraddittorio con la parte privata - Necessità - Esclusione - Processo verbale - Atto pubblico - Veridicità. Gli accertamenti che la P.A. è tenuta a svolgere nell'esercizio dei poteri di controllo ed ispettivi su materie affidate ai propri poteri istituzionali, tranne casi in cui vi sia espressa previsione normativa, non richiedono il rispetto del contraddittorio con la parte privata interessata (T.A.R. Lazio, sez. III, 10 febbraio 1988, n. 178). D’altro canto, la validità probatoria degli accertamenti ispettivi nella fase istruttoria, può prescindere dal contraddittorio con la controparte e, in quanto consacrati in un processo verbale di constatazione (che è atto pubblico facente fede fino a querela di falso), assume validità sul piano della veridicità per quanto concerne le dichiarazioni in esso riportate (fattispecie relativa alle emissioni odorigene da impianto di compostaggio). Pres. Nicolosi, Est. Massari - G. s.r.l. (avv.ti Gilardoni e Gagliano) c. Provincia di Arezzo (avv. Manneschi). TAR TOSCANA, Sez. II - 5 febbraio 2010, n. 187

 

RIFIUTI - Gestione dei rifiuti delle industrie estrattive - Mancato recepimento delle direttive comunitarie - Inadempimento di uno stato (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) - Direttiva 2006/21/CE - Dir. 2004/35/CE. Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del marzo 15, 2006, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno per adempiere i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese. (Testo uff.: En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens). Pres. Levits - Rel. Ilešic - Commissione Europea c. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. V, 4/02/2010, Sentenza C-259/09

 

RIFIUTI - L.r. Toscana n. 3/94 - Autorizzazioni all’appostamento della caccia - Rispetto delle distanze legali da luoghi adibiti a posti di lavoro - Discarica - Natura di “luogo adibito a posti di lavoro” - Esclusione. Ai sensi del Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale toscana 12 gennaio 1994 n. 3 di cui al DPGR 25 febbraio 2004 n. 13/R (vigente nella fattispecie, poi modificato dal DPGR Toscana 11 ottobre 2007 n. 32), la Provincia, nel rilasciare le autorizzazioni all’appostamento della caccia, deve verificare il rispetto delle distanze legali delle zone in cui si esercita la caccia rispetto ad immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro ( art. 33 l.r. n. 3 del 1994 ). Non può considerarsi immobile adibito a posti di lavoro un deposito di materiale organico costituente una discarica. E’ evidente infatti che una discarica di materiali di varia natura non è un “luogo adibito a posti di lavoro”, secondo la dizione utilizzata dalla legge regionale , ma semplicemente un luogo dove può solo occasionalmente verificarsi che vi sia una presenza umana , essendo la destinazione dominante del sito volta ad ospitare rifiuti. Pres. Baccarini, Est. Montedoro - C.M. (avv. De Murtas Picinelli) c. Provincia di Lucca (avv. Del Carlo) - (Conferma T.A.R. TOSCANA n. 101/2009). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 2 febbraio 2010, n. 460

 

RIFIUTI - Nozione di rifiuto - Art. 183, c. 1, lett. n), nel testo antecedente le modifiche di cui al d.lgs. n. 4/2008 - Esclusione dalla categoria di rifiuto delle ceneri di pirite - Qualifica di “sottoprodotto” - Presunzione assoluta - Contrasto con la definizione comunitaria di rifiuto - Dir. 75/442/CEE e ss.mm. - Illegittimità costituzionale. E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo antecedente alle modiche introdotte dall’art. 2, comma 20, del d. Lgs. n. 4/2008, nella parte in cui prevede: «rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale». La norma - in contrasto con la definizione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE e ss.mm., che qualifica rifiuto ogni sostanza di cui il produttore si disfi - esclude infatti dalla categoria dei rifiuti le ceneri di pirite indipendentemente dal fatto che l’impresa produttrice se ne sia disfatta, introducendo quindi una presunzione assoluta, in base alla quale tali materiali, quale che sia la loro provenienza e il trattamento ricevuto da parte del produttore, sono sempre e comunque da qualificare “sottoprodotto”. Al contrario, la normativa comunitaria fa leva anche su fatti estrinseci e sui comportamenti dei soggetti produttori ed utilizzatori e non si arresta alla mera indicazione della natura intrinseca del materiale.  Pres. Amirante, Est. Silvestri - Giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Venezia, Sez. staccata di Dolo - CORTE COSTITUZIONALE - 28 gennaio 2010, n. 28

RIFIUTI - Effettiva esistenza di un rifiuto - Accertamento - Complesso di circostanze - Dir. 75/442/CEE.
L’effettiva esistenza di un rifiuto deve essere accertata alla luce del complesso delle circostanze, tenuto conto della finalità della direttiva 75/442/CEE e in modo da non pregiudicarne l’efficacia (sentenza CGCE 18 dicembre 2007, in causa C-194/05, Commissione c. Repubblica italiana). Pres. Amirante, Est. Silvestri - Giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Venezia, Sez. staccata di Dolo - CORTE COSTITUZIONALE - 28 gennaio 2010, n. 28

RIFIUTI - Direttiva 75/442/CEE - Corte di giustizia dell’Unione europea - Nozione di rifiuto- Punti fermi interpretativi.
Sulla base della normativa di cui alla dir. n. 75/442/CEE, come modificata dalla dir. 91/156/CEE (confermata sostanzialmente dalla direttiva 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti - che l’ha abrogata), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito alcuni punti fermi interpretativi: a) la nozione di rifiuto deve essere intesa in senso estensivo ed in tal modo devono essere interpretate le norme che contengono riferimenti alla stessa; b) dalla suddetta nozione sono escluse le sostanze suscettibili di utilizzazione economica, nel caso in cui non si tratta di prodotti di cui il detentore si disfa; c) in tale nozione non sono compresi i sottoprodotti, intesi come beni, materiali o materie prime, che derivano da un processo di estrazione o fabbricazione, che non è destinato principalmente a produrli, a condizione che la loro utilizzazione sia certa e non eventuale, avvenga senza trasformazioni preliminari ed al fine di commercializzare il materiale, anche eventualmente per destinarlo a soggetti diversi dal produttore (ex plurimis, sentenze 18 aprile 2002, in causa C-9/00, Palin Granit Oy, e 11 settembre 2003, in causa C-114/01, Avesta Polarit Chrome Oy). Pres. Amirante, Est. Silvestri - Giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Venezia, Sez. staccata di Dolo - CORTE COSTITUZIONALE - 28 gennaio 2010, n. 28
 

RIFIUTI - Residui da lavorazioni - Qualifica di rifiuti - Sottrazione - Presupposti - Art. 183, c. 1, lett. p) - Sottoprodotto. La nozione di rifiuto non dipende solamente dalla presenza o meno, nei residui da lavorazioni, di sostanze potenzialmente idonee ad un successivo utilizzo e dalla concorrente volontà di utilizzare dette sostanze: affinché un residuo di produzione possa infatti essere sottratto alla qualifica di rifiuto è necessario che esso sia riutilizzato in maniera certa nel corso del medesimo processo di produzione, in assenza di un trattamento preventivo o di trasformazioni preliminari (cfr. art. 183, c. 1, lett. p), come risultante dalle modifiche ex d.lgs. n. 4/2008). Pres. Di Nunzio, Est. Mielli - R. s.p.a. (avv.ti Clementi e Maggiolo) c. Comune di Verona (avv.ti Caineri, Michelon e Squadroni). TAR VENETO, Sez. III - 26 gennaio 2010, n.149

 

RIFIUTI - Illecito abbandono - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 - Ordine di rimozione - Proprietario o titolare di altro diritto reale o di godimento dell’area - Imputabilità a titolo di dolo o colpa - Accertamenti della p.a. procedente. Secondo quanto previsto dall’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, come già dal precedente art. 14 del d.lgs. n. 22/97, oltre alla diretta responsabilità dell’autore dell’illecito, l’ordine di rimozione dei rifiuti può essere esteso in solido anche al proprietario o titolare di altro diritto reale o di godimento dell’area, purché la violazione gli sia imputabile a titolo di dolo o colpa, che risultino dagli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dall’amministrazione procedente.. (T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 07 maggio 2009, n.1826; Consiglio Stato , sez. V, 19 marzo 2009, n. 1612). Pres. f.f. Maisano, Est. Valenti - ANAS s.p.a (Avv. Stato) c. Provincia Regionale di Palermo (avv. Garbo) e altro (n.c.). TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 gennaio 2010, n. 584

RIFIUTI - Illecito abbandono - Regione siciliana - Art. 160 l.r. n. 25/93 - Attuale vigenza - Abbandono di rifiuti al di fuori dei perimetri urbani - Raccolta - Spettanza - Provincia. L’art. 160 L.R.Siciliana n. 25/93, che non può ritenersi abrogato dagli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 22/97, né risulta superata dalle novelle apportate nel 2008 al d.lgs. n. 152/2006, postula che “al di fuori dei perimetri urbani, ove non sia stato possibile individuare il soggetto che ha abbandonato i rifiuti, alla Provincia spetta il compito di provvedere alla raccolta dei rifiuti, e ciò anche su sollecitazione del Comune” (così CGA, Sez. Giurisdiz., Decisione 28 dicembre 2006 n. 874). Negli stessi termini è per altro la circolare dell’Assessorato Regione Territorio e Ambiente n.6006 del 27.3.1998, che demanda direttamente alla Provincia il compito di provvedere all’attività di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali "nelle parti di territorio esterno ai perimetri dei centri abitati”. La previsione di cui all’art.160 L.R.25/93 non risulta superata dalle novelle apportate nel 2008 al D.Lgs.152/06. Pres. f.f. Maisano, Est. Valenti - ANAS s.p.a (Avv. Stato) c. Provincia Regionale di Palermo (avv. Garbo) e altro (n.c.). TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 gennaio 2010, n. 584

RIFIUTI - Illecito abbandono ai margini delle strade - Art. 14 codice della strada - Ente gestore- Obblighi di manutenzione, gestione e pulizia - Riferimento alla normale attività di gestione - Estensione alle discariche di rifiuti accumulati senza colpevole responsabilità del gestore della strada - Esclusione - Art. 230 d.lgs. n. 152/2006 - Strutture autostradali. Gli obblighi di manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo (nonché delle attrezzature, impianti e servizi) cui sono tenuti i concessionari di strade pubbliche ai sensi dell’art. 14 del codice della strada (d.lgs. n. 285/92), come anche la pulizia e raccolta di cui al co.1 bis dell’art.230 D.Lgs.152/06, sono da ricondurre alla normale attività di gestione (sia ordinaria che straordinaria) della rete stradale e all’uso proprio della stessa, sulla quale non possono ovviamente insistere discariche di rifiuti, vieppiù accumulate senza una colpevole responsabilità dell’ente gestore. Da quest’ultimo sono quindi esigibili, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 art.14 Cod. Strada, e salvo che sia diversamente stabilito (così l’ultima parte del medesimo co.3 cit.), solo le attività ordinarie e straordinarie naturalmente connesse alla gestione della sede stradale. Per altro, sul piano strettamente letterale, la previsione di cui al mentovato co.1 bis art.230 D.Lgs.152/06 è riferibile alle sole <strutture autostradali>. Pres. f.f. Maisano, Est. Valenti - ANAS s.p.a (Avv. Stato) c. Provincia Regionale di Palermo (avv. Garbo) e altro (n.c.). TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 gennaio 2010, n. 584

 

RIFIUTI - Sansa di oliva disoleata - D.P.C.M. 08/03/2002, come modificato dal D.P.C.M. 08/10/2004 - Sanse prodotte direttamente dall’impresa - Qualifica di biomasse combustibili - Mancato rispetto dei parametri di cui al D.P.C.M. - Applicazione della normativa in materia di rifiuti. L’art.1 D.P.C.M 8/10/2004 ha introdotto la nuova lett.f) al punto.1 dell’All..3 D.P.C.M.08/3/2002 n.23959. Secondo la nuova disposizione la sansa di oliva disoleata avente le caratteristiche riportate nella tabella di cui allo stesso D.P.C.M., ed ottenuta dal trattamento della sanse vergini con n.esano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, rientra tra le biomasse combustibili purché i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto. Le sanse disoletate, quindi, prodotte direttamente dall’impresa, che rispettano i parametri di cui al novellato D.P.C.M.08/03/2002, sono individuate non già come rifiuti (con le connesse implicazioni anche in ordine alla tenuta dei relativi registri ed alle autorizzazioni necessarie) bensì quali combustibili. Invece, in mancanza dello specifico presupposto regolamentare (i.e.: accertamento del rispetto dei parametri stabiliti dal D.P.C.M. per le sanse esauste al fine di poter ascrivere queste ultime alla categoria di combustibili da fonti rinnovabili) non può che trovare applicazione la differente disciplina stabilita rispettivamente dal D.Lgs.22/97 (oggi abrogato e sostituito dal D.Lgs.152/06) e dal D.M.05/02/1998. Pres. f.f. Maisano, Est. Valenti - O. s.r.l. (avv. Cassiba) c. Provincia Regionale di Palermo (avv.ti Cannizzaro e Greco) e altro (n.c.). TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 gennaio 2010, n. 581

RIFIUTI - Sansa di oliva disoleata - Impiego all’esterno dell’impianto di produzione - Qualificazione come combustibile - Presupposti di cui al D.P.C.M. 08/03/2002 - Mancata rispondenza del prodotto - Regime autorizzatorio e normativa in materia di emissioni in atmosfera - Principio di precauzione ex art. 301 d.lgs. n. 152/2006. Ai sensi della nuova lett.f) del punto.1 all’All..3 D.P.C.M.08/3/2002 n.23959, nel caso in cui l’impiego del prodotto <sansa disoleata> avvenga all’esterno dell’impianto di produzione, il rispetto dei requisiti per la sua corretta qualificazione come combustibile (e non come rifiuto) deve risultare da un sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al successivo punto 3. In mancanza di una accertata rispondenza del prodotto alle caratteristiche merceologiche previste per la sua qualificazione come combustibile, anche in ragione del principio di precauzione oggi previsto dall’art.301 D.Lgs.152/06, non può che farsi riferimento alla normativa più stringente quanto al regime autorizzatorio e alle emissioni in atmosfera. Pres. f.f. Maisano, Est. Valenti - O. s.r.l. (avv. Cassiba) c. Provincia Regionale di Palermo (avv.ti Cannizzaro e Greco) e altro (n.c.). TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 gennaio 2010, n. 581

 

RIFIUTI - INQUINAMENTO - Bonifica - Mera qualifica di proprietario o detentore del terreno inquinato - Obbligo di bonifica del sito inquinato - Esclusione - Responsabilità o corresponsabilità dell’illecito abbandono dei rifiuti. Nell'attuale sistema normativo, l'obbligo di bonifica dei siti inquinati grava in primo luogo sull'effettivo responsabile dell'inquinamento stesso, che le competenti Autorità amministrative hanno l'obbligo di individuare e ricercare, mentre la mera qualifica di proprietario o detentore del terreno inquinato non implica di per sé l'obbligo di effettuazione della bonifica, con la conseguenza che esso può essere posto a suo carico solo se responsabile o corresponsabile dell'illecito abbandono (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009 n. 3885). Pres. Perrelli, Est. Riccio - I.A. e altro (avv. Bardaro) c. Comune di Aquino. TAR LAZIO, Roma, Sez. II ter - 19 gennaio 2010, n. 484

 

RIFIUTI - Emergenza rifiuti in Campania - D.L. n. 90/2008 - Impatto derogatorio rispetto al quadro normativo vigente -Fondamento - Salvaguardia di principi fondamentali tutelati dall’ordinamento costituzionale - Pregiudizio per la salute e l’incolumità delle popolazioni insediate nelle aree interessate - Presenza dei presupposti giustificativi - Adozione di provvedimenti a carattere emergenziale - Normazione primaria a carattere di necessaria specialità derogatoria. Il pur ampio impatto derogatorio rispetto al quadro normativo vigente - primario e sub-primario - realizzato dall’intervento legislativo di cui al D.L. n. 90/2008, presenta ragionevole e condivisibile fondamento, venendo in considerazione la salvaguardia di fondamentali principi tutelati dall’ordinamento costituzionale la cui ulteriore compromissione, anche a fronte di una situazione di fatto che ha acquisito notorietà a livello internazionale, avrebbe potuto determinare irreversibile pregiudizio per la salute e l’incolumità delle popolazioni insediate nelle aree interessate dal fenomeno, oltre che rendere problematicamente gestibile la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici. La vicenda dell’emergenza rifiuti in Campania, in altri termini, esibisce con carattere di autentica paradigmaticità la presenza dei presupposti giustificativi non soltanto ai fini dell’adozione di provvedimenti amministrativi di carattere emergenziale, ma anche per l’introduzione di una normazione primaria il cui carattere di necessaria specialità derogatoria rispetto al vigente quadro di disciplina trova necessario fondamento nell’esigenza di fronteggiare un’evenienza avente elevatissimo carattere di allarme sociale e di pericolosità igienico-sanitaria con l’adozione di uno strumento (il decreto legge) avente l’indispensabile immediatezza precettiva. Pres. Giovannini, Est. Politi - V.A. e altri (avv.ti Sorge, Sorge e Di Costanzo) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.). TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 18 gennaio 2010, n. 319

RIFIUTI - Emergenza rifiuti in Campania - Disciplina di cui al D.L. n. 90/2008 - Vulnus agli interessi di protezione ambientale promossi dalla CEDU - Esclusione - Ragioni - Degrado incontrollabile delle condizioni igienico-sanitarie. La disciplina di cui al decreto legge 90/2008, lungi dal determinare un vulnus agli interessi di protezione ambientale promossi dalla CEDU quale indefettibile complemento della tutela riservata alla personalità dell’individuo, ha piuttosto inteso introdurre, all’interno di un quadro di estrema emergenzialità, misure, senz’altro eccezionali, in difetto delle quali gli interessi stessi avrebbero subito un’irreversibile deriva degenerativa a fronte della situazione di incontrollabile degrado delle condizioni igienico-sanitarie che aveva coinvolto estese aree (anche urbane) nella Regione Campania. Pres. Giovannini, Est. Politi - V.A. e altri (avv.ti Sorge, Sorge e Di Costanzo) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.). TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 18 gennaio 2010, n. 319

RIFIUTI - Emergenza rifiuti in Campania - Disciplina ex art. 9, c. 2 D.L. n. 90/2008 - Distinzione tra categorie di discariche - Rifiuti inerti, rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi - Smaltimento promiscuo - Ammissibilità - Esclusione - Corretta interpretazione della norma.
L’art. 9, comma 2, del decreto legge 90/2008 fa espressamente salva (mantenendone e ribadendone la perdurante operatività) la distinzione tra categorie di discariche di cui alla normativa comunitaria tecnica di settore, vale a dire la distinzione tra discarica per rifiuti inerti, discarica per rifiuti non pericolosi e discarica per rifiuti pericolosi. La norma, nell’autorizzare lo smaltimento anche di rifiuti pericolosi nel rispetto di tale normativa, va quindi intesa nel senso che se la discarica è classificata come discarica per rifiuti non pericolosi, lo smaltimento dei rifiuti pericolosi (contraddistinti dai codici CER asteriscati) non è comunque (in essa) promiscuamente ammissibile. In altri termini, la disposizione, nell’autorizzare lo smaltimento nei siti individuati di alcune tipologie di rifiuti non pericolosi e di altre tipologie di rifiuti pericolosi, non ha affatto inteso istituire una differente categoria di discarica (non prevista né dalla normativa comunitaria né da quella nazionale), in cui sia possibile smaltire indistintamente rifiuti pericolosi e non pericolosi; ma ha, piuttosto, specificato i rifiuti che possono essere - alternativamente - smaltiti a seconda che la discarica sia classificata come discarica per rifiuti pericolosi o come discarica per rifiuti non pericolosi. Pres. Giovannini, Est. Politi - V.A. e altri (avv.ti Sorge, Sorge e Di Costanzo) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.). TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 18 gennaio 2010, n. 319


RIFIUTI - AREE PROTETTE - Emergenza rifiuti in Campania - D.L. n. 90/2008 - Previsione di una discarica entro i confini del Parco Nazionale del Vesuvio - Compatibilità normativa - Divieto di aprire ed esercire discariche - Carattere di assoluta insuperabilità - Esclusione - Ragioni. La (parziale) dislocazione dell’area interessata dalla realizzanda discarica di cui al D.L. n. 90/2008 all’interno del territorio di competenza del Parco Nazionale del Vesuvio non assurge a rilievo inficiante della previsione legislativa presupposta e degli atti amministrativi. Prevede infatti la legge 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette) che all’interno del territorio dei Parchi nazionali sono vietati, fra l’altro, l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali (art. 11, comma 3, lett. b). Tale divieto, tuttavia, non riveste carattere di assoluta insuperabilità, alla luce di quanto stabilito dal successivo comma 4: il quale demanda al regolamento del Parco stesso l’individuazione delle ipotesi di consentita deroga alle prescrizioni del predetto comma 3. Se è vero che una disposizione regolamentare è suscettibile di incidere sulla inderogabilità del divieto di che trattasi, e se è altrettanto vero che rientra comunque nella competenza statale la disciplina della materia ambientale, non si ha, invero, motivo di dubitare della legittimità di una previsione (quale quella concernente la localizzazione geografica della realizzanda discarica in località Cava Vitiello nel Comune di Terzigno) che abbia introdotto una deroga al divieto di cui al citato art. 11 della legge 394/1991: in proposito dovendosi osservare come il rango primario della norma legislativa non soltanto conferisce alle relative previsioni valenza premiante rispetto alle previgenti disposizioni promananti da equipollente fonte, ma, a fortiori, consente ad essa di imporsi, con ogni evidenza, rispetto ad eventuali dissonanti disposizioni promananti da previsione regolamentare. mPres. Giovannini, Est. Politi - V.A. e altri (avv.ti Sorge, Sorge e Di Costanzo) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.). TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 18 gennaio 2010, n. 319
 

RIFIUTI - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Illecito amministrativo - Responsabilità dell'azienda e dell'amministratore con delega alla gestione dell'impianto - Principio societas delinquere non potest - Enti collettivi dotati o non di personalità giuridica - Obbligazione solidale al pagamento della sanzione con le persone fisiche, autrici della violazione - Rifiuti pericolosi e sanzioni amministrative - Art. 6 c. 3 L. n. 689/81 - artt. 12/1 e 52/2 D.lgs. 22/97 e succ. mod.. E’ correttamente applicato l'art. 6 co. 3 della L. n. 689/81, che in aderenza al principio societas delinquere non potest prevede che in caso di illecito amministrativo riferibili ad attività di enti collettivi, dotati o non di personalità giuridica, gli stessi sono solo obbligati in solido al pagamento della sanzione con le persone fisiche, autrici della violazione. Di quest'ultima rispondono, a titolo personale, non solo coloro che materialmente abbiano posto in essere l'attività vietata o omesso quella imposta dalla legge, ma anche quei soggetti organicamente rappresentanti l'ente, ai quali, in ragione del relativo ordinamento interno fa capo lo specifico settore cui é riferibile l'attività, nel cui ambito si è verificata l'azione o omissione illecita. Fattispecie: violazione degli artt. 12/1 e 52/2 D.lgs. 22/97 e succ. mod., per aver effettuato attività di trasporto di rifiuti pericolosi, costituiti da liquidi nocivi provenienti da macchine automatiche per lo sviluppo fotografico senza aver tenuto il prescritto registro di carico e scarico. Pres. Elefante, Est. Piccialli, Ric. Folgori ed altri. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 18/01/2010 (Ud. 17/12/2009), Sentenza n. 659

RIFIUTI - Liquidi provenienti da macchine automatiche per lo sviluppo fotografico - Rifiuti speciali - Reimpiego - Presupposti e limiti - Codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) - Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa (cod. CER 090101), di fissaggio (cod. CER 09104), di lavaggio e di lavaggio del fissatore (cod. CER 090105) - D.l,gs n. 22/97 e s.m.. Rientrano tra i rifiuti pericolosi, i liquidi provenienti da macchine automatiche per lo sviluppo fotografico estratti dai dispositivi nelle quali hanno assolto per i periodi di tempo programmati la loro precipua funzione, perdendo o trasformando la loro naturale ed originaria composizione. Nella specie, i liquidi in questione ritenuti esausti, quand'anche trasportati altrove in vista di esami sperimentali, costituiscono già rifiuti pericolosi e il dedotto riciclaggio degli stessi, presso la sede centrale dello stabilimento dell'impresa produttrice, costituisce solo un'eventuale reimpiego lecitamente realizzabile soltanto dall'impresa produttrice, rappresentando solo un'eventuale reimpiego lecitamente realizzabile unicamente secondo le rigorose prescrizioni di cui al D.l,gs n. 22/97 e s.m. (in particolare v. art. 33, co.2 lett. b). Tale possibilità, comunque, non può giustificare l'inosservanza dell'obbligo della registrazione, atteso che la mera eventualità di riutilizzazione economica, mediante operazioni di recupero, della sostanza di cui il detentore abbia l'obbligo di disfarsi (al riguardo derivante dall'inclusione nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D), D. L.gs n. 22/97 e s.m.) non vale ad escludere la stessa dal novero dei rifiuti (Cass. pen. Sez. 3° n.2125/03). Pres. Elefante, Est. Piccialli, Ric. Folgori ed altri. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 18/01/2010 (Ud. 17/12/2009), Sentenza n. 659


RIFIUTI - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Illeciti amministrativi- Applicazione - Deroghe in materia di rifiuti - Esclusione - Art. 1 c.2, L. n. 689/1981. Gli illeciti amministrativi derivante dell'art. 1 della Legge 24.11.1981 n. 689, in particolare dal comma 2, a termini del quale "le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati" (Cass. n. 14959/09, 144771/05, 16422/05, 18212/03, 12654/03 ,6232/99), avendo portata generale e non oggetto di particolari deroghe in materia di rifiuti. Pres. Elefante, Est. Piccialli, Ric. Folgori ed altri. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 18/01/2010 (Ud. 17/12/2009), Sentenza n. 659

RIFIUTI - Rifiuti "tossici e nocivi" (Nuova disciplina “pericolosi”) - Equiparazione - Annotazione nei registri di carico e scarico - Disciplina previgente, transitoria e vigente - Obbligo della tenuta dei registri - Art.19 D.P.R.10.9.82 n.915 - Artt.57/1 u.p., 52 co. 2, D. L.gs n. 22/97 e s.m.. Nel vigore della previgente normativa, art.19 D.P.R.10.9.82 n.915, (l'annotazione nei registri di carico e scarico dei rifiuti "tossici e nocivi", corrispondenti, secondo l'equiparazione contenuta nell'art.57/1 u.p. D. lgs. n. 22/97, a quelli "pericolosi" di cui alla nuova disciplina), all'atto dell'entrata in efficacia del Dlgs. n. 22/97, che all'art. 12, prevedendo con carattere di generalità l'obbligo della tenuta dei registri dei rifiuti, lo ha convalidato nella parte relativa a quelli pericolosi, sotto comminatoria di apposita sanzione (art. 52 co. 2, secondo periodo). Pres. Elefante, Est. Piccialli, Ric. Folgori ed altri. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 18/01/2010 (Ud. 17/12/2009), Sentenza n. 659

RIFIUTI - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - Classificazione errata - Lapsus omissivo del giudice - Effetti - Mutamento della contestazione - Esclusione - Fondamento - Art.7 c. 1 e all. D) D. L.gs 22/97 e succ. mod.. Ai sensi dell'art.7 co. 1 del D. L.gs 22/97 e succ. mod., i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in due categorie, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, nell'ambito di quest'ultima, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi; sicché l'avere il giudice di merito, nella parte finale della motivazione, incorrendo in un evidente lapsus omissivo, definito "speciali" i rifiuti senza anche aggiungere che gli stessi erano anche "pericolosi" non ha dato luogo ad alcun mutamento della contestazione, tanto meno ove si consideri che nelle altre parti della sentenza si precisa, con inequivocabile riferimento anche ai pertinenti codici classificatori CER, di cui all'elenco all. D del D.L.gs. 22/97, che i rifiuti in questione erano "pericolosi". Pres. Elefante, Est. Piccialli, Ric. Folgori ed altri. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 18/01/2010 (Ud. 17/12/2009), Sentenza n. 659

 

RIFIUTI - Abbandono e deposito incontrollato - Divieto - Trasgressore - Recupero e smaltimento - Proprietario o titolare di un diritto personale di godimento dell’area interessata - Elemento soggettivo - Dolo o colpa - Art. 14 d.lgs. n. 22/97. Il trasgressore del divieto di “abbandono”e “deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo” è, bensì, “tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area”, ma - ai sensi dell’art. 14 co.III° d.lgs.n.22/1997 - sempreché ad essi tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Ai fini dell'imputazione, al titolare di un diritto personale di godimento di una area, della responsabilità per i danni conseguenti all'abbandono di rifiuti nell'area stessa, con il conseguente obbligo di bonifica, deve pertanto sussistere quantomeno l'elemento della colpa, così come richiesto dall'art. 14 citato (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. V, 25 agosto 2008, n. 4061; Cons. di Stato, Sez. V, sent. n. 5045 del 29-08-2006; Cons. St., sez. V, 25.1.2005 , n. 136). Pres. Leo, Est. Plantamura - B.C. e altri (avv.ti Andena e Fossati) c. Comune di S. Fiorano (n.c.). TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 13 gennaio 2010, n. 41

 

RIFIUTI - Attività abusiva di gestione di rifiuti speciali - Sito produttivo non autorizzate - Violazione delle prescrizioni - Risarcimento del danno ambientale - Forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale. L’effettuazione di un’attività abusiva di gestione di rifiuti speciali (nella specie messa in riserva, lavorazione e frantumazione di pneumatici usati), mediante l'utilizzo di tre aree adiacenti al sito produttivo aree non autorizzate per detta attività, in violazione delle prescrizioni previste dall'allegato 5 del D.M. 05/02/98, comporta ai sensi delle normative vigente anche il risarcimento del danno ambientale. Pres. Onorato, Est. Gentile, Ric. Ciaroni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Ud. 28/10/2009), Sentenza n. 755

 

RIFIUTI - Trattamento di rifiuti autorizzato - Modifica del ciclo produttivo di recupero - Nuova comunicazione di inizio attività - Necessità - Presupposti. In materia di rifiuti, quando si modifica il ciclo produttivo di recupero e trattamento di rifiuti la vecchia comunicazione di inizio attività è superata. Pertanto, diventa necessario informare preventivamente l'autorità preposta in merito alla nuova tipologia di recupero e trattamento di rifiuti non pericolosi. Sicché, il trattamento di rifiuti diversi da quelli per i quali si è in possesso di autorizzazione equivale a trattamento di rifiuti senza autorizzazione, in quanto l'atto autorizzatorio è valido soltanto per quella particolare tipologia di rifiuti in esso indicata e per la quale vi è stata una valutazione positiva da parte della competente autorità, ma non può estendersi come argomentato dal ricorrente - al ciclo produttivo derivato, nella specie del tutto distinto da quello cui si riferiva l'iniziale autorizzazione. Pres. Grassi, Rel. Sensini - Ric. Guerrieri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Cc. 25/11/2009), Sentenza n. 773

RIFIUTI - Riutilizzo della sansa di oliva disoleata quale combustibile - Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di riutilizzo - Nozione di "sottoprodotto" - Fattispecie - All. 10 D. Lgs. n. 152/2006, lett f). Nella parte seconda, sezione quarta, allegato 10 del D. Lgs. n. 152/2006, alla lettere f), si fa riferimento alla sansa di oliva disoleata, tuttavia, occorre, che la sansa in questione, per essere utilizzata come combustibile, abbia "caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenute dal trattamento delle sanse vergini con n_ esano per l'estrazione dell'olio di sansa e da successivo trattamento termico" e che i "predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto". Nel fatto, dovendo la sansa di oliva - per essere utilizzata quale combustibile - subire una trasformazione preliminare, è da escludere che la stessa potesse rientrare nella nozione di "sottoprodotto", sia alla luce della nozione individuata dalla Corte di Giustizia Europea nella vigenza della pregressa normativa, sia anche in relazione al D.Lgs. n. 152/2006, che, all'art. 183 lett. n), nel fornire la nozione di "sottoprodotto", ribadisce la necessità che, per l'impiego, non si rendano necessarie operazioni preliminari (cfr. Cass. Sez. 3, 28/2/2007 n. 13754, Romano). Inoltre, è stato accertato in fatto che la sansa vergine prelevata non era direttamente utilizzabile ma era soggetta ad un trattamento specifico per ottenere un risultato economicamente apprezzabile (mediante essiccazione e separazione del nocciolino dal polverino). Pres. Grassi, Rel. Sensini - Ric. Guerrieri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Cc. 25/11/2009), Sentenza n. 773

 

RIFIUTI - Declaratoria di improcedibilità per prescrizione del reato - Ordine di smaltimento impartito dal giudice - Illegittimità - Presupposti - Art. 52 c.3° D.L.vo 22/97 ora art. 258, c. 4° D.L.vo n. 152/06. In declaratoria di improcedibilità per prescrizione del reato, l'ordine di smaltimento emesso dal giudice, in modo generico, senza alcun puntuale riferimento alla situazione degli atti in particolare alla individuazione della natura dei rifiuti ed alla circostanza che fossero o meno ancora in sequestro, è illegittimo perché costituisce statuizione non prevista dalla norma specifica di cui all'art. 52 comma 3° D.L.vo n. 22/97 (ora art. 258, 4° comma D.L.vo n. 152/06). Inoltre, nella specie, non risultava che fosse stata disposta la confisca dei rifiuti quale corpo del reato. (Annulla Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Salò, del 16/11/07). Pres. Grassi, Est. Gentile, Ric. Vidori. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Ud. 25/11/2009), Sentenza n. 771

 

RIFIUTI - Abbandono di rifiuti ed utilizzabilità videoregistrazioni - Prove documentali - Preventiva autorizzazione dell'A.G. - Esclusione - Art. 256, 2° c., D.L.vo 152/06 - artt. 266 e segg. cpp - Art. 234 cpp. Le videoregistrazioni eseguite dal proprietario del terreno nel quale venivano abbandonati rifiuti, (ai sensi dell’ art. 256, 2° comma, D.L.vo 152/06), inerenti ad area non recintata, aperta al passaggio pubblico, non lesive della libertà morale delle persone coinvolte nelle stesse non appartengono al "genus" delle intercettazioni, ma a quello delle prove documentali, non disciplinate in modo tipico della legge, ma rientranti nelle prove ex art. 234 cpp, per le quali non necessita alcuna preventiva autorizzazione dell'A.G. ex artt. 266 e segg. cpp [Giurisprudenza di legittimità consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 26796 del 28/07/06; Cass. Sez. I Sent. n. 31389 dell'01/08/07; Cass. Sez. V Sent. n. 46307 del 30/11/04; Cass. Sez. V Sent. n. 24715 del 31/05/04; Cass. Sez. I Sent. n. 7455 del 20/02/09]. Pres. Grasso, Est. Gentile, Ric. Stedile. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Ud. 25/11/2009), Sentenza n. 770

 

RIFIUTI - Attività di trasporto di rifiuti in mancanza dell’autorizzazione - Elemento obiettivo del reato - Requisito della qualità di imprenditore in capo all’autore del trasporto abusivo - Necessità - Esclusione - Art. 6 lett. d) D.L. 172/08. In tema di trasporto illecito di rifiuti, ai fini della sussistenza dell'elemento obiettivo del reato di cui all'art. 6 lett. d) D.L. 172/08 non è richiesta la qualità di imprenditore in capo all'autore del trasporto abusivo. La citata previsione legislativa statuisce, letteralmente, che e punito chiunque effettua un'attività di trasporto di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente: senza richiedere l'ulteriore requisito dell'organizzazione imprenditoriale. Ne il requisito dell'attività di imprenditore trova una sua necessità ontologica nella ratio o finalità teleologica della fattispecie de qua, la quale, invece, tende a reprimere l'attività di chiunque trasporti abusivamente rifiuti speciali e non, con grave pregiudizio dell'integrità ambientale del territorio. Pres. Onorato, Est. Gentile, Ric. Guglielmo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 7/01/2010 (Cc. 28/10/2009), Sentenza n. 79

 

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