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Giurisprudenza
Diritto Agrario Agricoltura e zootecnia
2010
2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 -2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 / 86
si veda anche: salute - incendi (taglio bosco) - boschi - fauna e flora - lex... Informazioni per la pubblicità su AmbienteDiritto.it
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DIRITTO AGRARIO - DIRITTO URBANISTICO - Esenzione del contributo di costruzione - Art. 17 d.P.R. 380/2001 - Concetto di imprenditore agricolo - Richiamo all’art. 9 L. n. 10/1977 - Riforma in senso estensivo dell’art. 2135 c.c. - Estraneità - Nozioni parallele di impresa agricola. Con l’art. 17 del d.P.R. n. 380/2001, il legislatore, pur in presenza di una pressocchè coeva riforma in senso estensivo del concetto di imprenditore agricolo dettato dall’art. 2135 c.c., ha persistito nel richiamare una risalente normativa dettata in specifico per l’agricoltura (art. 9 L. n. 10/1977) e non la rinnovata e generalizzata nozione di imprenditore agricolo. Non è infatti precluso che l’ordinamento mantenga più parallele nozioni di “impresa agricola” in ragione delle diverse finalità per cui detta nozione viene definita; l’esenzione dal contributo di costruzione si collega ragionevolmente al ritenuto minor impatto sul carico urbanistico che ovviamente potrà assumere caratteristiche del tutto differenti a seconda della natura più o meno intensiva dell’attività, e conseguentemente dal maggior o minore impatto ambientale che essa comporta. Pres. Bianchi, Est. Malanetto - A. s.s. (avv. Parola) c. Comune di Centallo (avv. ti Golinelli, Martino e Morra) - TAR PIEMONTE, Sez. I - 1 marzo 2010, n. 1302
DIRITTO AGRARIO - ALIMENTI - Politica agricola comune - Organizzazione
comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di
ortofrutticoli - Regime di aiuto nel settore dei prodotti trasformati a base
di ortofrutticoli - Prodotti trasformati - Pesche sciroppate e/o al succo
naturale di frutta - Prodotti finiti - Regolamento (CE) n. 2201/96 -
Regolamento (CE) n. 1535/2003. L’art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del
Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2201, relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, come
modificato dal regolamento (CE) della Commissione 1° marzo 2004, n. 386,
deve essere interpretato nel senso che è ammissibile al regime di aiuto
previsto da tale disposizione il prodotto che, da un lato, sia compreso in
uno dei codici NC elencati all’allegato I di detto regolamento, come
modificato, ivi incluso il codice NC 2008 70 92, e che, dall’altro, risponda
alla definizione di «pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta», ai
sensi di detto regolamento, in combinato disposto con il regolamento (CE)
della Commissione 29 agosto 2003, n. 1535, recante modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime
di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, come
modificato dal regolamento n. 386/2004, e con il regolamento (CEE) della
Commissione 28 luglio 1989, n. 2320, che stabilisce i requisiti qualitativi
minimi per le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, ai fini
dell’applicazione del regime di aiuto alla produzione, come modificato dal
regolamento (CE) della Commissione 22 maggio 2001, n. 996. Pres. Levits -
Borg Barthet (rel.) - domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Fovárosi Bíróság (Ungheria) nella
causa Sió-Eckes kft c. Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi
Szerve.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. V, 25/02/2010, Sentenza C-25/09
DIRITTO AGRARIO - ALIMENTI - Prodotti trasformati - Fasi della
trasformazione delle pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta -
Prodotti finiti - Regolamento (CE) n. 2201/96 - Regolamento (CE) n.
1535/2003. Il prodotto ottenuto al termine delle diverse fasi della
trasformazione delle pesche può essere considerato prodotto finito ai sensi
dei regolamenti nn. 2201/96 e 1535/2003, come modificati, a condizione che
presenti le caratteristiche definite all’art. 2, punto 1, del regolamento n.
1535/2003, come modificato. Pres. Levits - Borg Barthet (rel.) - domanda di
pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal
Fovárosi Bíróság (Ungheria) nella causa Sió-Eckes kft c. Mezogazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. V, 25/02/2010, Sentenza C-25/09
DIRITTO AGRARIO - DIRITTO SANITARIO - Encefalopatia spongiforme bovina - Sistema di sorveglianza - Protezione della salute - Bovini di età superiore a 30 mesi - Macellazione in condizioni normali - Carni destinate al consumo umano - Test obbligatorio di accertamento - Normativa nazionale - Obbligo di accertamento - Estensione - Bovini di età superiore a 24 mesi - Artt. 6, n. 1 e 152, n. 4, lett. b, Regolamento (CE) n. 999/2001. L’art. 6, n. 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, n. 999, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e l’allegato III, capitolo A, parte I, di tale regolamento, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 22 giugno 2001, n. 1248, non ostano a una normativa nazionale in forza della quale tutti i bovini di età superiore a 24 mesi devono essere sottoposti a test di accertamento dell’encefalopatia spongiforme bovina. Va poi sottolineato che, conformemente al suo fondamento giuridico, ossia l’art. 152, n. 4, lett. b), CE, il regolamento n. 999/2001 ha precipuamente come finalità la protezione della salute. Orbene, la salute e la vita delle persone occupano una posizione preminente tra i beni e gli interessi protetti dal Trattato CE e spetta agli Stati membri stabilire il livello al quale essi intendono garantire la protezione della salute ed il modo in cui tale livello deve essere raggiunto, il che implica il riconoscimento di un potere discrezionale agli Stati membri (sentenze 11/09/2008, causa C-141/07, Commissione/Germania; 10/03/2009, causa C-169/07, Hartlauer; nonché 19/05/2009, cause riunite C-171/07 e C-172/07, Apothekerkammer des Saarlandes e a). Pres. Cunha Rodrigues - Lõhmus (rel.) - domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania), nella causa Müller Fleisch GmbH c. Land Baden-Württemberg. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 25/02/2010, Sentenza C-562/08
DIRITTO AGRARIO - Riso - Coltivazione “in asciutta” - Superamento dei rischi di carattere sanitario - R.D. n. 1265/1934, artt. 204 e 209 - Poteri autorizzatori e repressivi del Sindaco - Sussistenza - Esclusione. Nel caso della coltivazione del riso effettuata “in asciutta”, superando le metodologie tradizionali dell'allagamento dei terreni e, con esse, i rischi di carattere sanitario connessi, non trovano applicazione le norme dettate negli artt. 204 e segg. R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, che prevedono poteri di autorizzazione e vigilanza del Sindaco; analogamente non potranno trovare fondamento nemmeno i suoi poteri repressivi previsti nell'art. 209 in ordine alla distruzione delle coltivazioni. Pres. Calvo, Est. Fratamico - C.G. (avv. Ranaboldo) c. Comune di Balzola (avv. Dagna) e altri (n.c.) - TAR PIEMONTE, Sez. II - 5 febbraio 2010, n. 634
DIRITTO AGRARIO - Politica agricola comune - Sistema integrato di gestione e
controllo di taluni regimi di aiuti - Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Regime
di pagamento unico - Trasferimento dei diritti a pagamento - Scadenza del
contratto di affitto - Obblighi dell’affittuario e del locatore - Reg. (CE)
n. 1234/2007 - Reg. n.795/2004. Il diritto comunitario non obbliga
l’affittuario a restituire al locatore, alla scadenza del contratto
d’affitto, i terreni affittati accompagnati dai diritti agli aiuti per essi
costituiti o ad essi relativi, né a versargli un indennizzo. Pres. Tizzano -
Est. Barthet - Kornelis van Dijk c. Gemeente Kampen.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. V, 21/01/2010, Sentenza C-470/08
DIRITTO AGRARIO - Concessione dell’aiuto comunitario - Diritti a
percepire aiuti - Criteri - Regime di sostegno a favore dei coltivatori di
taluni seminativi - Parcelle corrispondenti alla superficie ammissibile
collegata al diritto all’aiuto - Modifica - Autorizzazione - Art. 44, n. 4,
Reg. n. 1782/2003. Ai fini della concessione dell’aiuto, il numero di
diritti a percepire aiuti di cui un agricoltore dispone corrisponda ad un
equivalente numero di ettari ammissibili al beneficio dell’aiuto, e non a
parcelle determinate. L’art. 44, n. 4, del regolamento n. 1782/2003 prevede
peraltro espressamente la possibilità che gli Stati membri, in circostanze
debitamente giustificate, autorizzino l’agricoltore a modificare la sua
dichiarazione relativa alle parcelle corrispondenti alla superficie
ammissibile collegata al diritto all’aiuto, a condizione che egli rispetti
il numero di ettari corrispondenti ai suoi diritti all’aiuto, nonché le
condizioni previste ai fini della concessione del pagamento unico per la
superficie interessata. Pres. Tizzano - Est. Barthet - Kornelis van Dijk c.
Gemeente Kampen.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. V, 21/01/2010, Sentenza C-470/08
DIRITTO AGRARIO - DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Responsabilità extracontrattuale - Politica agricola comune - Modifica del regime di sostegno comunitario al cotone - Titolo IV, capitolo 10 bis, del regolamento (CE) n. 1782/2003, introdotto dall’art. 1, punto 20, del regolamento (CE) n. 864/2004 - Annullamento delle disposizioni controverse a seguito di una sentenza della Corte - Nesso causale. Al fine di determinare il pregiudizio addebitabile ad un’azione illecita di un’istituzione comunitaria, occorre prendere in considerazione gli effetti dell’inadempimento che ha fatto sorgere la responsabilità e non quelli dell’atto nel quale esso si inserisce, per quanto l’istituzione abbia potuto o dovuto adottare un atto avente lo stesso effetto senza violare la norma di diritto. In altri termini, l’analisi del nesso di causalità non può partire dalla premessa inesatta secondo la quale, in assenza di comportamento illecito, l’istituzione si sarebbe astenuta dall’agire o avrebbe adottato un atto contrario, il che potrebbe anche costituire un comportamento illegittimo da parte sua, ma deve procedere comparando la situazione prodotta, per il terzo interessato, dall’azione illecita e la situazione che sarebbe per esso risultata da un comportamento dell’istituzione rispettoso della norma di diritto. Si deve pertanto ricercare se l’illecito nella specie contemplata sia direttamente all’origine del danno fatto valere al fine di stabilire l’esistenza di un nesso di causalità diretto tra il comportamento ascritto alla Comunità e il danno asserito (v., in questo senso, sentenza della Corte 16/12/1963, causa 36/62, Société des Aciéries du Temple/Alta Autorità). Pres. Martins Ribeiro - Rel. Wahl - Sungro ed altri c. Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Sez. VIII, 20/01/2010, Sentenze T-252/07, T-271/07 e T-272/07
DIRITTO AGRARIO - SALUTE - OGM - D.L. n. 279/2004 - Principio di
coesistenza - Liceità dell’utilizzo in agricoltura degli OGM autorizzati a
livello comunitario. Per la parte che si riferisce al principio di
coesistenza e che implicitamente ribadisce la liceità dell'utilizzazione in
agricoltura degli OGM autorizzati a livello comunitario, il legislatore
statale con l'adozione del d.l.n. 279/2004 ha esercitato la competenza
legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela dell'ambiente, nonché
quella concorrente in tema di tutela della salute, con ciò anche
determinando l'abrogazione per incompatibilità dei divieti e delle
limitazioni in tema di coltivazione di OGM che erano contenuti in alcune
legislazioni regionali. La formulazione e specificazione del principio di
coesistenza tra colture transgeniche, biologiche e convenzionali,
rappresenta il punto di sintesi fra i divergenti interessi, di rilievo
costituzionale, costituiti da un lato dalla libertà di iniziativa economica
dell'imprenditore agricolo e dall'altro lato dall' esigenza che tale libertà
non sia esercitata in contrasto con l'utilità sociale, ed in particolare
recando danni sproporzionati all'ambiente e alla salute. Pres. Barbagallo,
Est. De Nictolis - Azienda Agricola S. (avv. Pirocchi) c. Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali (Avv. Stato).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 19 gennaio 2010, Sentenza n. 183
DIRITTO AGRARIO - SALUTE - OGM - Piani di coesistenza - Profili economici
- Principio comunitario di coltivabilità degli OGM - Autorizzazione alla
coltivazione - Subordinazione alla previa adozione di piani di coesistenza -
Illegittimità. Considerati i profili prettamente economici che devono
essere regolamentati dai piani di coesistenza, e considerato che a tali
piani sono estranei i profili ambientali e sanitari, e il principio
comunitario della coltivabilità degli OGM se autorizzati, il rilascio
dell’autorizzazione alla coltivazione non può essere condizionato alla
previa adozione dei piani di coesistenza. Pertanto, non si può ritenere che
in attesa dei c.d. piani di coesistenza regionali, venga meno l’obbligo di
istruzione e conclusione dei procedimenti autorizzatori disciplinati da
fonti legislative (e regolamentari) diverse dal d.l. n. 279/2004. Pres.
Barbagallo, Est. De Nictolis - Azienda Agricola S. (avv. Pirocchi) c.
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Avv. Stato).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 19/01/2010, Sentenza n. 183