AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
  
	
	CORTE DI 
	GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 17/06/2010, Sentenza C-105/09 - C-110/09
  
	
	INQUINAMENTO IDRICO - AGRICOLTURA - V.I.A. - Protezione delle acque - 
	Applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti - Capacità dei 
	depositi per effluenti di allevamento - Impianti destinati all’allevamento 
	intensivo - Valutazione ambientale prevista dalla direttiva 85/337 - 
	Direttiva 2001/42/CE - Art. 5, n. 1, Dir. 91/676/CEE. In merito al 
	contenuto dei programmi d’azione, emerge dall’art. 5 della direttiva 91/676, 
	in combinato disposto con l’allegato III della stessa, che i citati 
	programmi contengono misure concrete e obbligatorie, le quali riguardano 
	segnatamente i periodi in cui è proibita l’applicazione al terreno di 
	determinati tipi di fertilizzanti, la capacità dei depositi per effluenti di 
	allevamento, le procedure di applicazione al terreno ed il quantitativo 
	massimo di effluenti di allevamento contenente azoto che può essere sparso (C.G.E. 
	sentenza 8/09/2005, causa C-416/02, Commissione/Spagna). Tali misure 
	garantiscono in particolare, come previsto dal punto 2 dell’allegato III 
	della direttiva 91/676, che, per ogni azienda o allevamento, la quantità di 
	effluenti di allevamento applicata annualmente, ivi compresa quella 
	applicata direttamente dagli animali, non superi un massimale stabilito per 
	ogni ettaro, corrispondente alla quantità di effluenti contenenti 170 
	chilogrammi di azoto. Pertanto, relativamente alla portata della valutazione 
	ambientale prevista dalla direttiva 85/337, occorre rammentare previamente 
	che le misure contenute nei programmi d’azione hanno ad oggetto gli impianti 
	di allevamento intensivo elencati nei punti 17 dell’allegato I e 1, lett. 
	e), dell’allegato II della direttiva 85/337. Inoltre, nell’ambito della 
	valutazione ambientale prevista dalla direttiva 85/337, le autorità 
	nazionali devono prendere in considerazione non solo gli effetti diretti dei 
	lavori previsti, ma anche l’impatto ambientale che può essere provocato 
	dall’uso e dallo sfruttamento delle opere derivanti da tali lavori (C.G.E. 
	sentenze 28/02/2008, causa C-2/07, Abraham e a. e 25/07/2008, causa 
	C-142/07, Ecologistas en Acción-CODA). In particolare, per quanto riguarda 
	gli impianti destinati all’allevamento intensivo, una siffatta valutazione 
	ambientale deve prevedere l’impatto di tali impianti sulla qualità 
	dell’acqua (C.G.E., sentenza 8/09/2005, causa C-121/03, Commissione/Spagna). 
	(domande di decisione pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 
	234 CE, dal Conseil d’État (Belgio). Pres. Bonichot - Rel. Toader - Terre 
	wallonne ASBL ed altri c. Région wallonne. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 
	17/06/2010, Sentenza C-105/09 - C-110/09
  
	INQUINAMENTO IDRICO - AGRICOLTURA - Protezione delle acque 
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - 
Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente - 
Programmi d’azione relativi alle zone vulnerabili - Art. 3, n. 2, lett. a), 
Direttiva 2001/42/CE - Art. 5, n. 1, Dir. 91/676/CEE - Dir. 85/337/CEE. Un 
programma d’azione adottato in forza dell’art. 5, n. 1, della direttiva del 
Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque 
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, è, in 
linea di principio, un piano o un programma ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. 
a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 
2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull’ambiente, in quanto costituisce un «piano» o un «programma» ai 
sensi dell’art. 2, lett. a), di quest’ultima direttiva e include misure il cui 
rispetto condiziona il rilascio dell’autorizzazione che può essere accordata per 
la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva del 
Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla 
direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE. (domande di decisione 
pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Conseil d’État 
(Belgio). Pres. Bonichot - Rel. Toader - Terre wallonne ASBL ed altri c. Région 
wallonne. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 17/06/2010, Sentenza C-105/09 - 
C-110/09
  
      
www.AmbienteDiritto.it
CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
		
		SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
		
		17 giugno 2010
		
		«Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati piani e 
		programmi sull’ambiente – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque 
		dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – 
		Programmi d’azione relativi alle zone vulnerabili»
		
		
		Nei procedimenti riuniti C-105/09 e C-110/09,
		
		aventi ad oggetto le domande di decisione pregiudiziale proposte alla 
		Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Conseil d’État (Belgio) con 
		decisioni 11 marzo 2009, pervenute in cancelleria il 20 e 23 marzo 2009, 
		nelle cause
		
		Terre wallonne ASBL (C-105/09),
		
		Inter-Environnement Wallonie ASBL (C-110/09)
		
		contro
		
		Région wallonne,
		
		
		LA CORTE (Quarta Sezione),
		
		composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dalla sig.ra C. 
		Toader (relatore), dai sigg. K. Schiemann, P. Kuris, e L. Bay Larsen, 
		giudici
		
		avvocato generale: sig.ra J. Kokott
		
		cancelliere: sig.ra R. Seres, amministratore
		
		vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 
		gennaio 2010,
		
		considerate le osservazioni presentate:
		
		– per la Inter-Environnement Wallonie ASBL, dall’avv. J. Sambon, avocat;
		
		– per la Région wallonne, dall’avv. A. Gillain, avocat;
		
		– per il governo belga, dal sig. T. Materne nonché dalla sig.ra C. 
		Pochet, in qualità di agenti;
		
		– per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;
		
		– per la Commissione europea, dalla sig.ra S. Pardo Quintillán e dal 
		sig. J.B. Laignelot, in qualità di agenti,
		
		sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza 
		del 4 marzo 2010,
		
		ha pronunciato la seguente
		
		Sentenza
		
		
		1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione 
		dell’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 
		giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di 
		determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197, pag. 30).
		
		2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie che 
		vedono contrapposte la Terre wallonne ASBL e la Inter-Environnement 
		Wallonie ASBL alla Région wallonne (Regione vallona) in merito 
		all’annullamento del decreto del governo vallone 15 febbraio 2007, che 
		modifica il libro II del Codice dell’ambiente, costituente il Codice 
		dell’acqua, nella parte relativa alla gestione sostenibile dell’azoto in 
		agricoltura (Moniteur belge del 7 marzo 2007, pag. 11118; in prosieguo: 
		il «decreto impugnato»).
		
		Contesto normativo
		
		La normativa dell’Unione
		
		La direttiva 91/676/CEE
		
		3 L’art. 1 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, 
		relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai 
		nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1), prevede quanto 
		segue:
		
		«La presente direttiva mira a:
		
		– ridurre l’inquinamento delle acque causato direttamente o 
		indirettamente dai nitrati di origine agricola;
		
		– prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo».
		
		4 L’art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva in parola è così formulato:
		
		«1. Le acque inquinate e quelle che potrebbero essere inquinate se non 
		si interviene ai sensi dell’articolo 5 sono individuate dagli Stati 
		membri conformemente ai criteri di cui al [punto A dell’]allegato I.
		
		2. Entro un periodo di due anni a decorrere dalla notifica della 
		presente direttiva, gli Stati membri designano come zone vulnerabili 
		tutte le zone note del loro territorio che scaricano nelle acque 
		individuate in conformità del paragrafo 1 e che concorrono 
		all’inquinamento. Essi notificano tale prima designazione alla 
		Commissione entro sei mesi».
		
		5 L’art. 4 di tale direttiva così recita:
		
		«1. Al fine di stabilire un livello generale di protezione 
		dall’inquinamento per tutti i tipi di acque, gli Stati membri 
		provvedono, entro due anni dalla notifica della presente direttiva, a:
		
		a) fissare un codice o più codici di buona pratica agricola applicabili 
		a discrezione degli agricoltori, il quale includa disposizioni 
		pertinenti per lo meno agli elementi contemplati nell’allegato II;
		
		(…)».
		
		6 Ai sensi dell’art. 5 della medesima direttiva:
		
		«1. Entro un periodo di due anni a decorrere dalla prima designazione di 
		cui all’articolo 3, paragrafo 2, o di un anno dopo ogni nuova 
		designazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, gli Stati membri, 
		per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, fissano 
		programmi d’azione per quanto riguarda le zone vulnerabili designate.
		
		2. Un programma d’azione può riguardare tutte le zone vulnerabili nel 
		territorio di uno Stato membro oppure, se lo Stato membro lo giudica 
		opportuno, si possono fissare programmi diversi per diverse zone 
		vulnerabili o parti di zone.
		
		3. I programmi d’azione tengono conto:
		
		a) dei dati scientifici e tecnici disponibili, con riferimento 
		principalmente agli apporti azotati rispettivamente di origine agricola 
		o di altra origine;
		
		b) delle condizioni ambientali nelle regioni interessate dello Stato 
		membro di cui trattasi.
		
		4. I programmi d’azione sono attuati entro quattro anni dalla loro 
		fissazione e comprendono le misure vincolanti seguenti:
		
		a) le misure di cui all’allegato III;
		
		b) le misure che gli Stati membri hanno prescritto nel codice o nei 
		codici di buona pratica agricola fissati ai sensi dell’articolo 4, a 
		meno che non siano state sostituite da quelle di cui all’allegato III.
		
		5. Nel quadro dei programmi d’azione gli Stati membri prendono inoltre 
		le misure aggiuntive o azioni rafforzate che essi ritengono necessarie 
		se, dall’inizio o alla luce dell’esperienza tratta dall’attuazione dei 
		programmi d’azione, risulta evidente che le misure di cui al paragrafo 4 
		non sono sufficienti per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1. 
		Ai fini della scelta di dette misure o azioni, gli Stati membri tengono 
		conto della loro efficacia e dei loro costi in relazione ad altre misure 
		possibili di prevenzione.
		
		(…)».
		
		7 L’allegato III della direttiva 91/676, rubricato «Misure da inserire 
		nei programmi d’azione conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, punto 
		a)», prevede quanto segue:
		
		«1. Le misure in questione comprendono norme concernenti:
		
		(…)
		
		2) la capacità dei depositi per effluenti di allevamento; tale capacità 
		deve superare quella necessaria per l’immagazzinamento nel periodo più 
		lungo, durante cui è proibita l’applicazione al terreno di effluenti 
		nella zona vulnerabile, salvo i casi in cui sia dimostrato all’autorità 
		competente che qualsiasi quantitativo di effluenti superiore 
		all’effettiva capacità d’immagazzinamento sarà smaltito in un modo che 
		non causerà danno all’ambiente;
		
		(…)».
		
		La direttiva 2001/42
		
		8 L’art. 2 della direttiva 2001/42 dispone quanto segue:
		
		«Ai fini della presente direttiva:
		
		a) per “piani e programmi” s’intendono i piani e i programmi, compresi 
		quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:
		
		– che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, 
		regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere 
		approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal 
		governo e
		
		– che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o 
		amministrative;
		
		b) per “valutazione ambientale” s’intende l’elaborazione di un rapporto 
		di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione 
		del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter 
		decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione 
		a norma degli articoli da 4 a 9;
		
		(…)».
		
		9 Ai sensi dell’art. 3 di detta direttiva:
		
		«1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono 
		avere effetti significativi sull’ambiente, sono soggetti ad una 
		valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.
		
		2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione 
		ambientale per tutti i piani e i programmi,
		
		a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, 
		energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e 
		delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione 
		territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro 
		di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati 
		I e II della direttiva 85/337/CEE, o
		
		b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si 
		ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della 
		direttiva 92/43/CEE.
		
		3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l’uso 
		di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e 
		dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è 
		necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere 
		effetti significativi sull’ambiente.
		
		4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da 
		quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento 
		per l’autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi 
		sull’ambiente.
		
		5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai 
		paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull’ambiente 
		attraverso l’esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di 
		programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati 
		membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all’allegato 
		II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti 
		significativi sull’ambiente rientrino nell’ambito di applicazione della 
		presente direttiva.
		
		(...)».
		
		La direttiva 85/337/CEE
		
		10 L’art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 
		85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di 
		determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come 
		modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 
		73, pag. 5; in prosieguo: la «direttiva 85/337»), prevede quanto segue:
		
		«Ai sensi della presente direttiva si intende per:
		
		progetto:
		
		– la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od 
		opere,
		
		– altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi 
		quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;
		
		(…)».
		
		11 Conformemente all’art. 4, n. 1, della direttiva 85/337, i progetti 
		elencati nel suo allegato I sono sottoposti a valutazione dell’impatto 
		ambientale.
		
		12 Ai sensi dell’art. 8 di detta direttiva:
		
		«I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma 
		degli articoli 5, 6 e 7 debbono essere presi in considerazione nel 
		quadro della procedura di autorizzazione».
		
		13 L’allegato I della direttiva 85/337, rubricato «Progetti di cui 
		all’articolo 4, paragrafo 1», così dispone:
		
		«(…)
		
		17. Impianti per l’allevamento intensivo di pollame e di suini con più 
		di:
		
		a) 85 000 posti per polli, 60 000 posti per galline;
		
		b) 3 000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o
		
		c) 900 posti per scrofe.
		
		(…)».
		
		14 L’allegato II di tale direttiva, rubricato «Progetti di cui 
		all’articolo 4 paragrafo 2», menziona:
		
		«1. Agricoltura, selvicoltura e acquicoltura
		
		(…)
		
		b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali 
		alla coltivazione agricola intensiva.
		
		(…)
		
		e) Impianti di allevamento intensivo (progetti non contemplati 
		nell’allegato I).
		
		(…)».
		
		La direttiva 2003/35/CE
		
		15 Il decimo ‘considerando’ della direttiva del Parlamento europeo e del 
		Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del 
		pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia 
		ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE 
		relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla 
		giustizia (GU L 156, pag. 17), così recita:
		
		«Per talune direttive del settore ambientale che prescrivono agli Stati 
		membri di presentare piani e programmi concernenti l’ambiente ma non 
		contengono sufficienti disposizioni sulla partecipazione del pubblico, è 
		necessario prevedere forme di partecipazione del pubblico che siano 
		coerenti con le disposizioni della convenzione di Århus [sull’accesso 
		alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi 
		decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale approvata a 
		nome della Comunità europea con decisione del Consiglio 17 febbraio 
		2005, 2005/370/CE (GU L 124, pag. 1; in prosieguo: la “convenzione di 
		Århus”)], ed in particolare con l’articolo 7. Altri testi legislativi 
		comunitari in materia prevedono già la partecipazione del pubblico 
		all’elaborazione di piani e programmi e, in futuro, requisiti 
		concernenti la partecipazione del pubblico conformi alla convenzione di 
		Århus saranno incorporati sin dall’inizio nella legislazione 
		pertinente».
		
		16 I nn. 2 e 5 dell’art. 2 di tale direttiva, rubricato «Partecipazione 
		del pubblico ai piani e ai programmi», sanciscono quanto segue:
		
		«2. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico vengano offerte 
		tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alla preparazione 
		e alla modifica o al riesame dei piani ovvero dei programmi che devono 
		essere elaborati a norma delle disposizioni elencate nell’allegato I.
		
		(...)
		
		5. Il presente articolo non si applica a piani e programmi di cui 
		all’allegato I per i quali è attuata una procedura di partecipazione del 
		pubblico ai sensi della direttiva [2001/42] o ai sensi della direttiva 
		2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, 
		che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque».
		
		17 L’allegato I della direttiva 2003/35, rubricato «Disposizioni in 
		materia di piani e di programmi di cui all’art. 2», menziona:
		
		«(…)
		
		c) Art. 5, n. 1, della [direttiva 91/676].
		
		(…)».
		
		Il diritto nazionale
		
		18 La direttiva 2001/42 è stata trasposta nell’ordinamento della Regione 
		vallone dagli artt. D. 52 e segg. del libro I del Codice dell’ambiente (Moniteur 
		belge del 9 luglio 2004, pag. 54654).
		
		19 L’art. D. 53 di tale codice così dispone:
		
		«1. Una valutazione dell’impatto ambientale di piani e programmi 
		sull’ambiente è effettuata, conformemente agli artt. 52-61, per i piani 
		e i programmi nonché le loro modifiche il cui elenco I è stabilito dal 
		Governo, che:
		
		1° sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, 
		energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e 
		delle acque, dei suoli, delle telecomunicazioni, turistico e definiscono 
		il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti riprodotti 
		nell’elenco stabilito ai sensi dell’art. 66, [n.] 2;
		
		2° sono sottoposti ad una valutazione ai sensi dell’art. 29 della legge 
		12 luglio 1973 sulla conservazione della natura.
		
		(…)
		
		3. Il Governo può sottoporre a valutazione di impatto ambientale, ai 
		sensi del presente capitolo, i piani o programmi che possono avere 
		effetti significativi sull’ambiente e che non sono previsti da 
		disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
		
		(…)».
		
		20 L’art. R. 47 di detto Codice così prevede:
		
		«Nell’allegato V è fissato l’elenco dei piani e programmi di cui 
		all’art. 53, n. [1], del decreto».
		
		21 Detto allegato V, stabilito dal decreto del governo vallone 17 marzo 
		2005, relativo al Libro I del Codice dell’ambiente (Moniteur belge del 4 
		maggio 2005, pag. 21184), contiene, in particolare, il programma 
		d’azione per la qualità dell’aria, il programma d’azione per la qualità 
		dei suoli e il programma d’azione per la protezione della natura. Tale 
		allegato non contiene, tuttavia, il programma d’azione per la gestione 
		dell’azoto in agricoltura nelle zone vulnerabili, introdotto 
		inizialmente nel diritto della Regione vallone con un decreto del 10 
		ottobre 2002.
		
		22 Per quanto riguarda, in particolare, quest’ultimo programma d’azione, 
		nel decreto impugnato figurano le disposizioni pertinenti del diritto 
		della Regione vallone attualmente in vigore.
		
		23 Tale decreto fissa le condizioni applicabili alla gestione dell’azoto 
		in agricoltura sull’intero territorio della Regione vallone. Esso tratta 
		inoltre la gestione dell’azoto nelle zone vulnerabili, costituendo il 
		programma d’azione prescritto dall’art. 5 della direttiva 91/676. Le 
		zone vulnerabili rappresentano il 42% del territorio di detta Regione e 
		il 54% della superficie agricola utile di quest’ultima.
		
		24 Il capitolo IV del decreto impugnato contiene una sezione 3 rubricata 
		«Condizioni applicabili alla gestione dell’azoto in agricoltura 
		sull’intero territorio della Regione vallone». Tale sezione contiene, da 
		una parte, le sottosezioni da 1 a 5 che si applicano a tutto il 
		territorio di tale regione, comprese le zone vulnerabili, e le 
		sottosezioni 6 e 7 che si applicano esclusivamente alle zone 
		vulnerabili. Tali sottosezioni insieme formano il programma d’azione 
		prescritto dall’art. 5, n. 1, della direttiva 91/676.
		
		Causa principale e questioni pregiudiziali
		
		25 Con sentenza 22 settembre 2005, causa C-221/03, Commissione/Belgio 
		(Racc. pag. I-8307), la Corte a constatato che, non avendo adottato, 
		entro il termine prescritto, le misure necessarie per dare completa e 
		corretta attuazione alla direttiva 91/676, il Regno del Belgio era 
		venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 
		medesima.
		
		26 Per dare attuazione a detta sentenza, il governo vallone ha emananto, 
		ai sensi dell’art. 5 della direttiva 91/676, il decreto impugnato. Tale 
		decreto modifica il Libro II del Codice dell’ambiente, contenente il 
		Codice dell’acqua, nella parte relativa alla gestione sostenibile 
		dell’azoto in agricoltura.
		
		27 La Terre Wallonne ASBL e la Inter-Environnement Wallonie ASBL hanno 
		chiesto al Conseil d’État l’annullamento di detto decreto deducendo, in 
		particolare, che il programma in esso contenuto non è stato sottoposto 
		ad una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42.
		
		28 Il governo vallone ha sostenuto che il programma di gestione 
		dell’azoto in agricoltura non rientra nell’ambito di applicazione della 
		direttiva 2001/42.
		
		29 Il giudice del rinvio ritiene che non possa essere escluso che 
		programmi d’azione, come quello di cui alla direttiva 91/676, siano 
		piani o programmi ai sensi della direttiva 2001/42. Detto giudice 
		osserva, inoltre, che nessuna norma del diritto della Regione vallone 
		applicabile alla data di adozione del decreto impugnato assoggettava il 
		piano di gestione dell’azoto a una valutazione dell’impatto ambientale, 
		che non è pacifico che tale situazione sia contraria alla direttiva 
		2001/42 e che l’applicazione corretta del diritto dell’Unione non 
		s’impone con un’evidenza tale da escludere qualsiasi ragionevole dubbio.
		
		30 Il Conseil d’État ha quindi deciso di sospendere il giudizio e di 
		sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
		
		«1) Se il programma di gestione dell’azoto relativo alle zone 
		vulnerabili designate prescritto dall’art. 5, n. 1, della [direttiva 
		91/676] costituisca un piano o un programma ai sensi dell’art. 3, n. 2, 
		lett. a), della [direttiva 2001/42], elaborato per i settori agricolo, 
		forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della 
		gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, 
		della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e se 
		esso definisca il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei 
		progetti elencati negli allegati I e II della [direttiva 85/337].
		
		2) Se il programma di gestione dell’azoto relativo alle zone vulnerabili 
		designate prescritto dall’art. 5, n. 1, della [direttiva 91/676] 
		costituisca un piano o un programma ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. 
		b), della [direttiva 2001/42], per il quale, considerato il suo 
		possibile impatto su taluni siti, sia obbligatoria una valutazione ai 
		sensi degli artt. 6 o 7 della [direttiva 92/43], in particolare quando 
		il programma di gestione dell’azoto di cui trattasi si applichi a tutte 
		le zone vulnerabili designate della Regione vallone.
		
		3) Se il programma di gestione dell’azoto relativo alle zone vulnerabili 
		designate prescritto dall’art. 5, n. 1, della [direttiva 91/676] 
		costituisca un piano o un programma diverso da quelli di cui all’art. 3, 
		n. 2, della [direttiva 2001/42], che definisce il quadro di riferimento 
		per l’autorizzazione dei progetti, per i quali gli Stati membri devono 
		determinare, in virtù dell’art. 3, n. 4, [della direttiva 2001/42], se 
		essi possano avere effetti significativi sull’ambiente, conformemente 
		[all’art.3, n. 5, di tale direttiva]».
		
		Sulle questioni pregiudiziali
		
		Sulla prima questione
		
		31 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in 
		sostanza, alla Corte se un programma di gestione dell’azoto in 
		agricoltura, come quello di cui trattasi nella causa principale, possa 
		costituire un piano o un programma ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. a), 
		della direttiva 2001/42.
		
		32 Occorre innanzitutto osservare che l’obiettivo principale perseguito 
		dalla direttiva 2001/42, come emerge dall’art. 1 della stessa, consiste 
		nel sottoporre a valutazione ambientale i piani e i programmi che 
		possono avere effetti significativi sull’ambiente durante la loro 
		elaborazione e prima della loro adozione.
		
		33 Qualora una siffatta valutazione ambientale sia prescritta dalla 
		direttiva 2001/42, la stessa direttiva stabilisce norme minime per 
		l’elaborazione del rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di 
		consultazioni, la valutazione dei risultati della valutazione ambientale 
		nonché la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione 
		adottata a seguito della valutazione.
		
		34 Al fine di accertare se i programmi d’azione elaborati ai sensi 
		dell’art. 5, n. 1, della direttiva 91/676 (in prosieguo: i «programmi 
		d’azione») rientrino nell’art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva 
		2001/42, occorre esaminare, in primo luogo, se detti programmi d’azione 
		siano «piani e programmi» ai sensi dell’art. 2, lett. a), di tale ultima 
		direttiva e, in secondo luogo, se essi soddisfino le condizioni di cui 
		all’art. 3, n. 2, lett. a), della stessa.
		
		Sull’applicazione dell’art. 2 della direttiva 2001/42
		
		35 Va anzitutto rilevato che i programmi d’azione, da un lato, sono 
		elaborati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure 
		predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura 
		legislativa, dal parlamento o dal governo e, dall’altro, sono previsti 
		da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
		
		36 Occorre inoltre osservare che la direttiva 91/676 prescrive la 
		predisposizione di siffatti programmi d’azione in tutte le «zone 
		vulnerabili» designate dagli Stati membri ai sensi delle sue 
		disposizioni e che tali programmi devono comprendere misure e azioni 
		come quelle elencate al suo art. 5, destinate a combattere 
		l’inquinamento provocato dai nitrati, e la cui attuazione e il cui 
		controllo devono essere garantiti dagli Stati membri. Le autorità 
		competenti devono altresì riesaminare periodicamente la pertinenza delle 
		misure e delle azioni e, se del caso, rivedere i programmi d’azione.
		
		37 Peraltro, come ha osservato l’avvocato generale ai paragrafi 25-28 
		delle sue conclusioni, una siffatta constatazione è avvalorata dal 
		decimo ‘considerando’ della direttiva 2003/35, nonché dall’art. 2, n. 5, 
		e dall’allegato I della medesima direttiva.
		
		38 A tal riguardo, va ricordato che la direttiva 2003/35 prevede la 
		partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e 
		programmi in materia ambientale al fine di adeguare la normativa 
		dell’Unione alla convenzione di Århus.
		
		39 Dal decimo ‘considerando’ della direttiva 2003/35 risulta che taluni 
		atti legislativi comunitari contenevano già disposizioni sulla 
		partecipazione del pubblico all’elaborazione di piani e programmi 
		conformi alla convenzione di Århus. Di conseguenza, l’art. 2, n. 5, di 
		tale direttiva esclude dall’ambito di applicazione di tale articolo i 
		«piani e programmi» di cui all’allegato I della medesima direttiva per i 
		quali tali disposizioni erano state attuate ai sensi della direttiva 
		2001/42. Orbene, i programmi d’azione di cui all’art. 5, n. 1, della 
		direttiva 91/676 rientrano tra tali piani e programmi.
		
		40 È vero che l’art. 2, n. 5, della direttiva 2003/35 è stato adottato 
		nel contesto delle disposizioni che riguardano la partecipazione del 
		pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia 
		ambientale. Sarebbe tuttavia contraddittorio ammettere che i programmi 
		di azione rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 2 della 
		direttiva 2001/42 laddove riguardino disposizioni relative alla 
		partecipazione del pubblico nell’elaborazione del piano o del programma, 
		mentre gli stessi programmi di azione non rientrano più nell’ambito di 
		applicazione di tale disposizione se riguardano la valutazione degli 
		impatti ambientali.
		
		41 Infine, si deve precisare che, sebbene non tutte le misure 
		legislative relative alla protezione delle acque dall’inquinamento 
		provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole costituiscano un 
		«piano» o un «programma» ai sensi della direttiva 2001/42, la sola 
		circostanza che una siffatta misura sia adottata per via legislativa non 
		determina la sua esclusione dall’ambito di applicazione di tale 
		direttiva, dal momento che essa presenta le caratteristiche rammentate 
		al punto 36 della presente sentenza.
		
		42 Emerge dalle considerazioni suesposte che, sia per le caratteristiche 
		che presentano sia in virtù della volontà stessa del legislatore 
		dell’Unione, i programmi d’azione costituiscono «piani» e «programmi» ai 
		sensi della direttiva 2001/42.
		
		Sull’applicazione dell’art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva 2001/42
		
		43 Occorre rilevare che, in forza dell’art. 3, n. 2, lett. a), della 
		direttiva 2001/42, sono soggetti ad una valutazione ambientale 
		sistematica i piani e i programmi che, da un lato, sono elaborati per 
		determinati settori e, dall’altro, definiscono il quadro di riferimento 
		per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della 
		direttiva 85/337.
		
		44 Relativamente alla prima condizione prevista dall’art. 3, n. 2, lett. 
		a), della direttiva 2001/42, basti constatare che emerge dal titolo 
		stesso della direttiva 91/676 che i programmi d’azione sono elaborati 
		per il settore agricolo.
		
		45 Per quanto riguarda la seconda condizione, per stabilire se i 
		programmi d’azione definiscano il quadro di riferimento per 
		l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della 
		direttiva 85/337 si devono esaminare il contenuto e lo scopo di tali 
		programmi, tenuto conto della portata della valutazione ambientale dei 
		progetti, come prevista dalla citata direttiva.
		
		46 Quindi, per quanto riguarda lo scopo dei programmi di azione, emerge 
		dalla direttiva 91/676 e, in particolare, dai ‘considerando’ 9-11, dagli 
		artt. 1 e 3-5 nonché dagli allegati di tale direttiva, che tali 
		programmi implicano un esame globale, a livello delle zone vulnerabili, 
		dei problemi ambientali legati all’inquinamento provocato dai nitrati 
		provenienti da fonti agricole, e che essi istituiscono un sistema 
		organizzato volto ad assicurare un livello generale di protezione contro 
		un siffatto inquinamento.
		
		47 La specificità di detti programmi consiste nel fatto che essi 
		costituiscono un approccio globale e coerente, che presenta il carattere 
		di una pianificazione concreta ed articolata, che riguarda le zone 
		vulnerabili, eventualmente sull’intero territorio e concernente la 
		riduzione nonché la prevenzione dell’inquinamento provocato dai nitrati 
		provenienti da fonti agricole.
		
		48 In merito al contenuto dei programmi d’azione, emerge dall’art. 5 
		della direttiva 91/676, in combinato disposto con l’allegato III della 
		stessa, che i citati programmi contengono misure concrete e 
		obbligatorie, le quali riguardano segnatamente i periodi in cui è 
		proibita l’applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti, 
		la capacità dei depositi per effluenti di allevamento, le procedure di 
		applicazione al terreno ed il quantitativo massimo di effluenti di 
		allevamento contenente azoto che può essere sparso (v., in tal senso, 
		sentenza 8 settembre 2005, causa C-416/02, Commissione/Spagna, Racc. 
		pag. I-7487, punto 34). Tali misure garantiscono in particolare, come 
		previsto dal punto 2 dell’allegato III della direttiva 91/676, che, per 
		ogni azienda o allevamento, la quantità di effluenti di allevamento 
		applicata annualmente, ivi compresa quella applicata direttamente dagli 
		animali, non superi un massimale stabilito per ogni ettaro, 
		corrispondente alla quantità di effluenti contenenti 170 chilogrammi di 
		azoto.
		
		49 Relativamente alla portata della valutazione ambientale prevista 
		dalla direttiva 85/337, occorre rammentare previamente che le misure 
		contenute nei programmi d’azione hanno ad oggetto gli impianti di 
		allevamento intensivo elencati nei punti 17 dell’allegato I e 1, lett. 
		e), dell’allegato II della direttiva 85/337.
		
		50 Si deve rammentare che, nell’ambito della valutazione ambientale 
		prevista dalla direttiva 85/337, le autorità nazionali devono prendere 
		in considerazione non solo gli effetti diretti dei lavori previsti, ma 
		anche l’impatto ambientale che può essere provocato dall’uso e dallo 
		sfruttamento delle opere derivanti da tali lavori (sentenze 28 febbraio 
		2008, causa C-2/07, Abraham e a., Racc. pag. I-1197, punto 43, e 25 
		luglio 2008, causa C-142/07, Ecologistas en Acción-CODA, Racc. pag. 
		I-6097, punto 39).
		
		51 In particolare, per quanto riguarda gli impianti destinati 
		all’allevamento intensivo, una siffatta valutazione ambientale deve 
		prevedere l’impatto di tali impianti sulla qualità dell’acqua (v., in 
		tal senso, sentenza 8 settembre 2005, causa C-121/03, 
		Commissione/Spagna, Racc. pag. I-7569, punto 88).
		
		52 Come giustamente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 80 
		delle sue conclusioni, l’art. 8 della direttiva 85/337 impone che, 
		nell’autorizzazione dei progetti di sfruttamento di tali impianti, siano 
		presi in considerazione gli aspetti ambientali che i programmi d’azione 
		mirano a regolamentare.
		
		53 Inoltre, si deve constatare che emerge dall’art. 5, n. 4, della 
		direttiva 91/676 che i programmi d’azione adottati in applicazione del 
		n. 1 di tale articolo devono prevedere un insieme di misure il cui 
		rispetto può condizionare il rilascio dell’eventuale autorizzazione da 
		accordare ai progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 
		85/337 e per la definizione dei quali la direttiva 91/676 conferisce 
		agli Stati membri un determinato margine discrezionale. Si tratta in 
		particolare del caso delle misure relative all’accumulo degli effluenti 
		di allevamento previsti nell’allegato III della direttiva 91/676 per 
		quanto riguarda i progetti di impianti destinati all’allevamento 
		intensivo elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337.
		
		54 In una siffatta ipotesi, della quale tuttavia spetta al giudice 
		nazionale valutare l’effettività e la portata in considerazione del 
		programma d’azione in esame, si deve considerare che il citato programma 
		d’azione, per quanto riguarda le misure di cui trattasi, definisce il 
		quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli 
		allegati I e II della direttiva 85/337, ai sensi dell’art. 3, n. 2, 
		lett. a), della direttiva 2001/42.
		
		55 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve risolvere 
		la prima questione dichiarando che un programma d’azione adottato in 
		forza dell’art. 5, n. 1, della direttiva 91/676 è, in linea di 
		principio, un piano o un programma di cui all’art. 3, n. 2, lett. a), 
		della direttiva 2001/42 in quanto costituisce un «piano» o un 
		«programma» ai sensi dell’art. 2, lett. a), di quest’ultima direttiva e 
		include misure il cui rispetto condiziona il rilascio 
		dell’autorizzazione che può essere accordata per la realizzazione dei 
		progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337.
		
		Sulle questioni seconda e terza
		
		56 Alla luce della soluzione fornita alla prima questione, si deve 
		constatare che, per dirimere la controversia oggetto della causa 
		principale, non è necessario pronunciarsi sulla questione se l’art. 3, 
		n. 2, lett. b), della direttiva 2001/42 imponga anche una valutazione 
		degli impatti ambientali dei programmi d’azione.
		
		57 Pertanto, non occorre risolvere la seconda questione.
		
		58 Tenuto conto del fatto che l’art. 3, n. 4, della direttiva 2001/42 è 
		applicabile unicamente nell’ipotesi in cui le disposizioni del n. 2 
		dello stesso articolo non siano applicabili, non occorre risolvere la 
		terza questione.
		
		Sulle spese
		
		59 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente 
		procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice 
		nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da 
		altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar 
		luogo a rifusione.
		
		Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
		
		Un programma d’azione adottato in forza dell’art. 5, n. 1, della 
		direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla 
		protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati 
		provenienti da fonti agricole, è, in linea di principio, un piano o un 
		programma ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva del 
		Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, 
		concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
		programmi sull’ambiente, in quanto costituisce un «piano» o un 
		«programma» ai sensi dell’art. 2, lett. a), di quest’ultima direttiva e 
		include misure il cui rispetto condiziona il rilascio 
		dell’autorizzazione che può essere accordata per la realizzazione dei 
		progetti elencati negli allegati I e II della direttiva del Consiglio 27 
		giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto 
		ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata 
		dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE.
		
		Firme
 
		
     
		
 Vedi 
altre: 
		SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
  MASSIME della sentenza  -  Approfondisci 
con altre massime:
GIURISPRUDENZA  -  
Ricerca in: 
LEGISLAZIONE  
-  Ricerca 
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562