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Giurisprudenza Acqua Inquinamento idrico Inquinamento idrico, acque, tariffe, ATO, marittimo ed altro...
Anno 2010
Vedi gli anni: 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 -2000-87
Si veda anche: Urbanistica Vincoli - Aree Protette - Inquinamento - Demanio - Inquinamento - atmosferico
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Inquinamento idrico, acque, tariffe, ATO,
marittimo ed
altro...
Inquinamento idrico, acque in genere, tariffe, ATO ed altro ^
DIRITTO DELLE ACQUE - Servizio idrico integrato - Gestore - Affidamento in
concessione delle opere e degli impianti di proprietà degli enti locali -
Conseguenza ex lege dell’affidamento del servizio - Artt. 74, 143
e 153 d.lgs. n. 152/2006. L’affidamento in concessione al Gestore del
servizio idrico integrato (articolo 4, comma 1, lettera f della legge 36 del
1994) delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni di proprietà degli enti
locali, opera giuridicamente in forza dall'articolo 12 della legge e consegue
all'affidamento del servizio stesso (cfr., oggi, gli artt. 74, lett. r, 143 e
153 del d.lgs. n. 152/2006). Pres. Piscitello, Est. Trizzino - H. s.p.a. (avv.
Belli) c. Provincia di Forlì Cesena (avv.ti Giampietro e Dacci), Agenzia di
Ambito per i Servizi Pubblici di Forlì - Cesena (avv. ti Celli e Santi), Comune
di Cesena (avv. Ghezzi), Comune di Forlì (avv. Balli) e altri (n.c.).
TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 12 febbraio 2010, n. 1010
DIRITTO DELLE ACQUE - Scarichi - Autorizzazione - Titolare dell’attività da
cui origina lo scarico - Servizio idrico integrato - Convenzione di affidamento
- Gestore del servizio - Possibilità di non assumere la titolarità di scarichi
non conformi alla normativa - Esclusione - Art. 124 d.lgs. n. 152/2006. A
norma del secondo comma dell’articolo 124 del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 (la
norma sancisce innanzitutto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente
autorizzati), l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui
origina lo scarico (nella specie, al soggetto gestore del servizio idrico
integrato che è cosa ben diversa dal soggetto proprietario dello scarico e dal
soggetto titolare della funzione -l’ATO cui per legge è inibita l’attività di
gestione degli impianti). In ragione di ciò è assolutamente destituita di
fondamento la pretesa di attribuire a una disposizione pattizia (nella specie,
la Convenzione stipulata per la gestione del servizio idrico integrato tra il
gestore e l’AATO) la capacità di derogare al precetto legislativo riconoscendo
al Gestore (cui è affidato il Servizio Idrico Integrato in via esclusiva) la
possibilità di non assumere la titolarità degli scarichi di acque reflue non
conformi alla normativa vigente. La convenzione è infatti atto di autonomia
privata e come tale non può in alcun modo essere interpretata in deroga alle
previsioni legislative oggi contenute nel Codice dell’Ambiente. Pres. Piscitello,
Est. Trizzino - H. s.p.a. (avv. Belli) c. Provincia di Forlì Cesena (avv.ti
Giampietro e Dacci), Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Forlì - Cesena
(avv. ti Celli e Santi), Comune di Cesena (avv. Ghezzi), Comune di Forlì (avv.
Balli) e altri (n.c.).
TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 12 febbraio 2010, n. 1010
DIRITTO DELLE ACQUE - Servizio idrico integrato - Canone per lo scarico e la depurazione delle acque - Controversie - Attribuzione alla giurisdizione del giudice tributario - Art. 2, c. 2 d.lgs. n. 546/1992 e ss. mm. - Illegittimità costituzionale - Art. 102 Cost. - Artt. 144 e 145 d.lgs. n. 152/2006. L’art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546/1992 - come modificato dall’art. 3-bis, comma 1, lettera b), del D.L. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. n. 248/2005, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 13 e 14 della L. n. 36/94 è costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 102 Cost. Il canone in questione non ha infatti natura tributaria, dovendosi identificare nel “corrispettivo ad una prestazione commerciale complessa” (Sent. Corte Cost. 335/2008). Il medesimo art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, è altresì illegittimo nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 29 aprile 2006, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 154 e 155 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Anche questi ultimi due articoli - analogamente alle disposizioni abrogate - precisano che le somme dovute dall’utente per i servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono componenti della tariffa che costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato. Pres. Amirante, Est. Gallo - q.l.c. sollevata dalla Corte di Cassazione nel procedimento tra P. c. G. s.p.a.. CORTE COSTITUZIONALE - 11 febbraio 2010, n. 39
DIRITTO DELLE ACQUE - Servizio idrico integrato - Determinazione della tariffa - Art. 117 Cost. - Tutela dell’ambiente e della concorrenza - Materie di competenza esclusiva dello Stato - L. r. Emilia Romagna n. 10/2008, art. 28, cc. 2 e 7 - Previsione di componenti tariffarie ulteriori rispetto alla normativa nazionale - Illegittimità costituzionale. Dall’interpretazione letterale e sistematica degli artt. 154, 155 e 161 del d.lgs. n. 152 del 2006 si desume che la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua è ascrivibile alla materia della tutela dell’ambiente e a quella della tutela della concorrenza, ambedue di competenza legislativa esclusiva dello Stato (cfr. sentenza Corte Cost. n. 246/2009). L’uniforme metodologia tariffaria, adottata con l’interposta legislazione statale, e la sua applicazione da parte delle Autorità d’àmbito è finalizzata, dunque, a preservare il bene giuridico “ambiente” dai rischi derivanti da una tutela non uniforme ed a garantire uno sviluppo concorrenziale del settore del servizio idrico integrato. Tali finalità non potrebbero essere realizzate se dovessero trovare applicazione normative regionali con le quali sia prevista la determinazione di oneri tariffari ulteriori o diversi. L’art. 28, commi 2 e 7, della legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10, nel prevedere una specifica componente di costo che prescinde da quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’art. 154 del d.lgs. n. 152/2006, è conseguentemente illegittima per violazione dell’art. 117, c. 2, lett. e) Cost. Pres. Amirante, Est. Gallo - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Emilia Romagna - CORTE COSTITUZIONALE - 4 febbraio 2010, n.29
DIRITTO DELLE ACQUE - Acque minerali e termali - Concessioni di derivazioni - Principio di temporaneità - Fissazione del limite massimo di durata in trenta anni - Art. 96 d.lgs. n. 152/2006 - Art. 44, c. 8 Lr. Campania n. 8/08 - Fissazione della durata in cinquant’anni - Illegittimità costituzionale - Interferenza con la normativa in materia di VIA. Il principio di temporaneità delle concessioni di derivazione e la fissazione del loro limite massimo ordinario di durata in trenta anni (salvo specifiche ed espresse eccezioni), senza alcuna proroga per le concessioni perpetue in atto, rappresentano livelli adeguati e non riducibili di tutela ambientale individuati dal legislatore statale e che fungono da limite alla legislazione regionale (sentenze n. 61 del 2009 e n. 225 del 2009). Ne deriva l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 8, della legge della Regione Campania n. 8 del 2008, il quale fissa la durata delle concessioni che all’atto di entrata in vigore della legge regionale n. 8 del 2008 erano “perpetue” in cinquanta anni e non già in trenta anni, secondo quanto previsto dalla normativa statale di cui all’art. 96, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006. Una dilatazione eccessiva del termine di durata trentennale urta peraltro con la necessità, in sede di rinnovo della concessione, di procedere alla valutazione sia di impatto ambientale (VIA), sia di incidenza, la cui riconduzione alla competenza esclusiva dello Stato, di cui alla lettera s) del secondo comma dell’art. 117 Cost., è stata di recente ribadita (sentenza n. 225 del 2009). Pres. Amirante, Est. Maddalena -Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Campania. CORTE COSTITUZIONALE - 14/01/2010, sentenza n.1
DIRITTO DELLE ACQUE -
ESPROPRIAZIONE - Provvedimenti in materia di acque pubbliche - Cognizione del
Tribunale superiore delle acque pubbliche - Art. 140 R.D.. n. 1175/33 -
Provvedimenti espropriativi o di occupazione di urgenza delle aree occorrenti
per la realizzazioni di opere idrauliche. Tra i provvedimenti in materia di
acque pubbliche che il R.D. 11.12.1933, n. 1175, all’art. 140, lett. a) e d),
devolve alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, devono
includersi tutti quelli che influiscono sul regime delle acque pubbliche e che,
per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, modificazione, sospensione
o eliminazione di un’opera idraulica riguardante un’acqua pubblica, concorrono,
in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di quell’acqua; sicché
vi sono compresi anche i provvedimenti espropriativi o di occupazione d’urgenza
delle aree occorrenti per la realizzazione dell’opera idraulica, compresi quelli
successivi aventi ad oggetto la loro sospensione o la loro revoca, nonché i
provvedimenti comunque influenti sulla localizzazione dell’opera idraulica o il
suo spostamento (cfr. da ultimo, Cass., SS.UU., 12 maggio 2009, n. 1846). Pres.
Giovannini, Est. Martino - S.P. (avv. Simeoni) c. Commissario Delegato per
l’emergenza inquinamento e crisi idrica nei territori dei Comuni serviti dal
Consorzio per l’acquedotto del “Simbrivio” (Avv. Stato), A.A. s.p.a. (avv. Puca)
e altro (n.c.).
TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 18/01/2010, n. 304
ACQUA - ESPROPRIAZIONE - Provvedimenti espropriativi delle aree occorrenti
per la realizzazione di opere idrauliche - Giurisdizione del Tribunale superiore
delle acque pubbliche - Rapporto con la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in materia di espropriazione per pubblica utilità - Art. 53
d.P.R. n. 328/2001 - Abrogazione della giurisdizione del TSAP - Esclusione.
L’art. 53 del d.P.R. n. 328/2001, prevede la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo sulla generale materia delle espropriazioni per pubblica utilità,
senza nulla innovare circa la devoluzione alla giurisdizione speciale delle
controversie in materia di opere idrauliche. Anche l’art. 58 si limita ad
abrogare solo alcune norme, sostanziali, del T.U. n. 1775 del 1993, senza
incidere, come pure avrebbe potuto, sugli artt. 138 e ss. riguardanti la
giurisdizione. Non può pertanto dedursi che tali disposizioni, articolate
unicamente sul riparto di giurisdizione ordinario e giudice amministrativo,
abbiano abrogato la giurisdizione del Tribunale Superiore della Acque Pubbliche
(cfr. Cass. SS.UU. n. 1846/2009). In difetto di un’abrogazione espressa, la
disciplina delle funzioni attribuite al Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche dal R.D. n. 1775 del 1933, deve ritenersi ancora in vigore. Pres.
Giovannini, Est. Martino - S.P. (avv. Simeoni) c. Commissario Delegato per
l’emergenza inquinamento e crisi idrica nei territori dei Comuni serviti dal
Consorzio per l’acquedotto del “Simbrivio” (Avv. Stato), A.A. s.p.a. (avv. Puca)
e altro (n.c.).
TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 18 gennaio 2010, n. 304
DIRITTO DELLE ACQUE - Acque minerali e termali - Riparto di competenze tra Stato e Regioni - Distinzione tra uso e tutela ambientale delle acque - Art. 97 d.lgs. n. 152/2006 - Artt. 144 e 145 d.lgs. n. 152/2006. In materia di “acque minerali e termali”, il riparto delle competenze tra Stato e Regioni dipende dalla distinzione tra uso delle acque minerali e termali, di competenza regionale residuale, e tutela ambientale delle stesse acque, che è di competenza esclusiva statale, ai sensi del vigente art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione. Di detta tutela ambientale dà inconfutabile conferma l’art. 97 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai sensi del quale le concessioni di acque minerali e termali, e cioè i provvedimenti amministrativi che riguardano la loro utilizzazione, devono osservare i limiti di tutela ambientale posti dal Piano di tutela delle acque, in modo che non sia pregiudicato il patrimonio idrico, secondo quanto dispone il comma 3 del citato art. 144 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e sia assicurato l’equilibrio del bilancio idrico, come prevedono l’art. 145 ed il comma 6 dell’art. 96 dello stesso decreto legislativo. Si tratta di un evidente concorso di competenze sullo stesso bene (le acque minerali e termali), competenze che riguardano, per quanto attiene alle Regioni, l’utilizzazione del bene e, per quanto attiene allo Stato, la tutela o conservazione del bene stesso (da ultimo: sentenze nn. 225 del 2009, 105 del 2008 e 168 del 2008). Pres. Amirante, Est. Maddalena -Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Campania. CORTE COSTITUZIONALE - 14 gennaio 2010, sentenza n. 1
DIRITTO DELLE ACQUE - Provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto solo indirettamente l’acqua - Giurisdizione del TAR - Fattispecie: autorizzazione all’esercizio di acquacoltura. L’impugnazione di provvedimenti amministrativi che solo indirettamente hanno a che fare con l’acqua, rientra pacificamente nella giurisdizione del giudice amministrativo (fattispecie relativa all’autorizzazione all’esercizio di acquacoltura, che soltanto si esercita in un bacino imbrifero e non ha, invece, ad oggetto l’acqua in sé). Pres. De Zotti, Est. Franco – A. s.r.l. (avv. Grimani) c. Comune di Carmignano di Brenta (avv. Testa). TAR VENETO, Sez. II – 12 gennaio 2010, n. 53
Inquinamento idrico - Acqua
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