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Giurisprudenza
2010
Valutazione Impatto Ambientale
V.I.A. - V.A.S.
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - Valutazione Ambientale Strategica (VAS) Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - Valutazione del Rischio Ambientale (VRA) Valutazione di Incidenza Ambientale (VIA)
2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000-90
Si veda anche sentenze: inquinamento elettromagnetico - VIA - inquinamento
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VIA - Codice dell’ambiente - Disposizioni transitorie - Procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte II del d.lgs. n. 152/2006 - Disciplina vigente al momento della presentazione dell’istanza - Opere destinate alla difesa nazionale - Fattispecie: opere di ampliamento della base USA di Vicenza. L'articolo 52 del codice dell'ambiente, nel testo anteriore alle modifiche del 2008, contenuto nelle disposizioni transitorie della parte II, relativa a valutazione di impatto ambientale e valutazione strategica, stabiliva che i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto si concludono in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza in vigore all'epoca della presentazione di detta istanza. Ne deriva che per le opere destinate alla difesa nazionale, il cui procedimento di approvazione abbia avuto inizio anteriormente alla data di entrata in vigore del t.u. ambiente, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al DPCM n.377/88, che escludeva tali categorie di opere dalla necessità di VIA (fattispecie relativa alle opere di ampliamento della base militare USA di Vicenza). Pres. Boera, Est. Savoia - Legambiente Onlus e altri (avv.ti Cristofari, Sala, Trivellato, Vettori e Cesaroli) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato). TAR VENETO, Sez. I - 8 marzo 2010, n. 718
VIA - FAUNA E FLORA - Direttiva “habitat” - Valutazione delle incidenze - Necessità - Codice dell’ambiente - Inadempimento di uno Stato (Francia) - Art. 6, nn. 2 e 3, Direttiva 92/43/CEE. Ai sensi dell’art. 6, n. 3, della direttiva «habitat», la possibilità di esentare, in termini generali, talune attività, conformemente alla normativa in vigore, dalla necessità di una valutazione delle incidenze sul sito interessato non è conforme a tale disposizione. Pertanto, una siffatta esenzione non è idonea a garantire che tali attività non pregiudichino l’integrità del sito protetto (v., in tal senso, sentenza 10/01/2006, causa C-98/03, Commissione/Germania). Conseguentemente, tenuto conto del livello di analoga protezione previsto dal n. 2 dell’art. 6 della direttiva «habitat» e dal successivo n. 3, l’art. L. 414-1, n. 5, terzo comma, quarto periodo, del Codice dell’ambiente, laddove dichiara in termini generali che talune attività, come la caccia e la pesca, non sono fonte di perturbazioni, può essere considerato conforme all’art. 6, n. 2, della detta direttiva solamente qualora sia garantito che tali attività non generino alcuna perturbazione idonea ad incidere in modo significativo sugli obiettivi della detta direttiva. Sicché, ai sensi dell’art. 6, n. 3, della direttiva «habitat», qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito ma idoneo a incidere sul sito medesimo in modo significativo deve costituire oggetto di opportuna valutazione delle sue incidenze su tale sito alla luce degli obiettivi di conservazione del medesimo. Pres. Bonichot - Rel. Bay Larsen - Commissione europea c. Repubblica francese. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 04/03/2010, Sentenza C-241/08
VIA - Trasposizione non corretta - Zone speciali di conservazione - Conseguenze significative di un progetto sull’ambiente - Carattere “non perturbatorio” di talune attività - Valutazione delle incidenze sull’ambiente - Contratti Natura 2000 - Inadempimento di uno Stato (Francia) - Art. 6, nn. 2 e 3, Direttiva 92/43/CEE. La Repubblica francese, prevedendo da un lato, in termini generali, che la pesca, le attività acquicole, la caccia e le altre attività venatorie praticate nelle condizioni e sui territori autorizzati dalle leggi e dai regolamenti in vigore non costituiscono attività perturbatorie o aventi conseguenze analoghe, e, dall’altro, esentando sistematicamente dalla procedura di valutazione delle incidenze sul sito i lavori, le opere e le realizzazioni previsti dai contratti Natura 2000, e esentando sistematicamente da tale procedura i programmi e i progetti di lavori, di opere o di realizzazioni soggetti a regime dichiarativo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, dell’art. 6, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e dell’art. 6, n. 3, della direttiva medesima. Pres. Bonichot - Rel. Bay Larsen - Commissione europea c. Repubblica francese. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 04/03/2010, Sentenza C-241/08
VIA - Progetto definitivo sensibilmente diverso da quello preliminare - Art. 42 d.lgs. n. 152/2006 - Rinnovo dell’istruttoria - Successivo procedimento autorizzatorio. L’art. 42,c. 4 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 impone la rinnovazione dell’istruttoria ai fini del rilascio della VIA anche nel caso di progetto definitivo sensibilmente diverso da quello preliminare; il successivo procedimento autorizzatorio non può che svolgersi sullo stesso progetto che la VIA abbia ottenuto, sicché, nel caso di variazioni sostanziali del medesimo che portino ad un progetto “sensibilmente diverso” deve al riguardo essere acquisita nuova VIA su quest’ultimo, pena altrimenti l’elusione del giudizio di compatibilità ambientale e restando ovviamente irrilevante l’istruttoria compiuta sul progetto variato in sede di conferenza di servizi.(cfr. Cons. St., Sez. VI, 31 gennaio 2007, n. 370; cfr. altresì Cons. St., Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3849, laddove è stata affermata, sia pure in diversa fattispecie concernente la sottoposizione a VIA di porzioni di opera, la necessità che la valutazione ambientale debba riguardare unitariamente l’opera nel suo complesso allo scopo di poterne apprezzare i livelli di qualità finale, pena altrimenti l’elusione delle finalità perseguite dalla legge attraverso la stessa VIA). Pres. Riccio, Est. Dell’Utri - Regione Campania (avv. Lacatena) c. Comune di Pastorano (avv.ti Troisi, Abbamonte e Cuoco) - (Conferma Tar Campania,Napoli n. 01664/2008) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 26 febbraio 2010, n. 1142
VIA - Realizzazione del progetto - Valutazione
degli effetti diretti ed indiretti sull’uomo- Esistenza di insediamenti
produttivi circostanti - Istruttoria - Mancata valutazione - Illegittimità del
giudizio di compatibilità ambientale. Ai sensi sia dell’art. 2, lett. b, del
d.P.R. 12 aprile 1996, sia dell’art. 24, lett. b), del d.lgs. 3 aprile 2006, n.
152, la valutazione di impatto ambientale deve assicurare che “per ciascun
progetto siano valutati gli effetti diretti ed indiretti della sua realizzazione
sull’uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e
sotterranee, sull’aria, sul clima, sul paesaggio e sull’interazione tra detti
fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale”. Ne
consegue l’illegittimità del giudizio di compatibilità ambientale la cui
istruttoria sia risultata carente sotto il profilo della valutazione
dell’esistenza di insediamenti produttivi circostanti (quali che ne siano i
caratteri, ossia irrilevante restando che si tratti di aziende agricole o
zootecniche a carattere industriale). Pres. Riccio, Est. Dell’Utri - E. s.r.l.
(avv. carbone) c. I.A. e altri (avv.ti Romano e Troisi) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 26 febbraio
2010, n. 1134
VIA - Disciplina - Materia della tutela dell’ambiente - Art. 117, c. 2, lett. s) Cost. - Competenza legislativa esclusiva statale - Regioni - Norme di tutela ambientale più elevata. La materia nella quale devono essere collocate le discipline relative alla valutazione di impatto ambientale riguarda la tutela dell’ambiente e rientra, perciò, nell’ambito della previsione di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, trattandosi di procedure che valutano in concreto e preventivamente la “sostenibilità ambientale”. Va altresì ricordato, al riguardo, che la disciplina statale relativa alla tutela dell’ambiente «viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza», salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell’esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell’ambiente (sentenza n. 104 del 2008, con rinvio alla sentenza n. 378 del 2007). Pres. Amirante, Est. Grossi - Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e dal Presidente del Consiglio dei ministri c. Regione siciliana e Regione Campania - CORTE COSTITUZIONALE - 26 febbraio 2010, n. 67
VIA - Lavori preliminari di estrazione di idrocarburi al largo delle coste
pugliesi - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare -
Pronuncia di compatibilità ambientale - Tutela cautelare - Mancata convocazione
della Regione Puglia - Omessa considerazione del carattere inquinate della
tecnica “air gun” - Mancata considerazione degli effetti pregiudizievoli sulle
attività produttive del territorio costiero. Va concessa la tutela cautelare
avverso il provvedimento con il quale il Ministero dell’Ambiente si è
pronunciato positivamente sulla compatibilità ambientale dei lavori preliminari
alla attività di estrazione di idrocarburi al largo delle coste pugliesi, atteso
che: è stato omesso il perfezionamento della procedura di composizione della
commissione tecnica di verifica di impatto ambientale mercè convocazione del
rappresentante designato dalla Regione Puglia , con conseguente mancata
valutazione di interessi ascrivibili all’ente territoriale; è stata omessa ogni
considerazione sul carattere inquinante della tecnica di prospezione geofisica
denominata “ Air gun” , soprattutto in rapporto alla mancata considerazione di
una alternativa tecnicamente praticabile allo stato delle conoscenze di settore
e delle caratteristiche di sensibilità dell’area ove si svolge l’attività in
questione ; non sono stati adeguatamente considerati gli effetti pregiudizievoli
derivanti dall’utilizzo della suddetta metodica di prospezione geofisica per la
salvaguardia di alcune specie marine; è stata omessa ogni valutazione dei
pregiudizi che l’attività di ricerca petrolifera in argomento può produrre a
carico delle attività produttive attraverso le quali si manifesta la vocazione
del territorio costiero. Pres. Ravalli, Est. Di Bello - Comune di Ostuni (Br)
(Avv. Zaccaria) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e con l’intervento ad
adiuvandum di Comune di Fasano (Br) (Avv. Carparelli) e Regione Puglia (Avv.
Triggiani) - (accoglie la domanda di sospensiva) -
TAR PUGLIA - Lecce, Sez. I - ordinanza 24
febbraio 2010 n. 130
VIA - L. r. Toscana n. 79/98 -
Esclusione della procedura di VIA - Mitigazione degli effetti sfavorevoli
sull’ambiente - Monitoraggio successivo - AIA. La legge regionale toscana n.
79/98, facendo riferimento alla possibilità di escludere la procedura di v.i.a.
non solo in presenza di specifiche prescrizioni finalizzate alla “eliminazione”
degli impatti sfavorevoli sull’ambiente ma anche solo finalizzate alla
“mitigazione” di essi, ammette la possibilità, nei limiti di quanto
ragionevolmente constatato in sede tecnica istruttoria, di conseguenze ricadenti
sul profilo ambientale, purché limitate da specifici interventi che ben possono
essere sottoposti a successivo monitoraggio in ordine alla loro concreta ed
effettiva funzionalità, anche attraverso la necessaria instaurazione di
specifico procedimento come è quello di autorizzazioni integrata ambientale.
Pres. Nicolosi, Est. Correale - Associazione F. e altri (avv.ti Peruzzi, Chiti e
Tasselli) c. Provincia di Pistoia (avv.ti Pupino e Coppola), Comune di
Serravalle Pistoiese (avv. Cecchi), Soprintendenza Beni Ambientali e
Architettonici di Firenze e Pistoia e altro (Avv. Stato) e altri (n.c.).
TAR TOSCANA, Sez. II - 5 febbraio 2010, n.
195
VIA - Regione Veneto - L.r. n. 10/99 - Comune interessato - Mancato coinvolgimento nel procedimento di VIA - Illegittimità. Nel corso del procedimento di VIA, al “comune interessato” (secondo la definizione di cui all’art. 2, lett. m) della L.r. Veneto n. 10/99) deve essere garantita la possibilità di esprimere il parere previsto dall’art. 17 della medesima legge regionale. Il mancato coinvolgimento dell’ente locale il cui territorio sia potenzialmente interessato dalla propagazione di inquinanti nel sottosuolo (nella specie, per effetto della realizzazione di una discarica), comporta, pertanto, l’illegittimità del giudizio favorevole di compatibilità ambientale. Pres. Di Nunzio, Est. Morgantini - Comune di Villafranca di Verona (avv.ti Avanzi, Dalfini e Zambelli) c. Regione Veneto (avv.ti Ligabue, Munari e Zanon). TAR VENETO, Sez. III - 2 febbraio 2010, n. 304
VIA - AIA - Evoluzione normativa
- Rapporti tra le due procedure. Nell’impostazione originaria del DPR 12
aprile 1996 l’impatto ambientale di un’opera o di un impianto era misurato
esclusivamente attraverso la procedura di VIA (previo esame
dell’assoggettabilità qualora il progetto non rientrasse nei casi di VIA
codificati). Alla decisione sulla VIA si collegavano poi le singole
autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’opera o il funzionamento
dell’impianto. Con l’introduzione dell’AIA tutte queste autorizzazioni sono
state raggruppate in un giudizio complessivo. Nell’AIA sono tra l’altro
confluite (v. allegato II del Dlgs. 59/2005) l’autorizzazione alle emissioni in
atmosfera di cui al DPR 203/1988, l’autorizzazione allo scarico di cui al Dlgs.
152/1999, l’autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di
smaltimento o recupero di rifiuti ex art. 27 del Dlgs. 22/1997, nonché
l’autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero di
rifiuti ex art. 28 del Dlgs. 22/1997. Formalmente è rimasta autonoma la
procedura di VIA, che deve precedere il rilascio dell’AIA e ne condiziona il
contenuto (v. art. 5 comma 12 e art. 7 comma 2 del Dlgs. 59/2005). È però
evidente che l’ampiezza delle valutazioni svolte in relazione all’AIA si
riflette sulla procedura di VIA, nella quale assumono rilievo necessariamente
anche gli studi effettuati in vista del rilascio dell’AIA. L’impatto ambientale
di un’opera o di un impianto non potrebbe infatti essere compiutamente
inquadrato senza prendere in considerazione gli approfondimenti tecnici che
conducono al rilascio dell’AIA e alla contestuale formulazione dei limiti
relativi alla produzione di inquinanti (v. art. 7 commi 3 e 4 del Dlgs.
59/2005). Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - Comune di Marcheno (avv.ti Stefano e
Bezzi) c. Regione Lombardia (avv. Cederle).
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 gennaio
2010, n. 211
VIA - AIA - Impugnazione separata dei relativi atti - Possibilità. Il
fatto che la VIA e l’AIA tendano a formare un unicum non impedisce
l’impugnazione separata dei relativi atti, in quanto se il materiale tecnico è
comune rimangono diversi gli effetti giuridici dei provvedimenti finali. Con la
VIA (e con la valutazione di assoggettabilità) viene emessa una pronuncia sulla
localizzazione dell’opera o dell’impianto. Chi si oppone alla localizzazione
scelta (o al giudizio circa l’idoneità dell’area a sostenere le modifiche
strutturali o gli ampliamenti di opere e impianti già esistenti) ha interesse a
impugnare in modo autonomo il relativo provvedimento, ottenendo così anche un
effetto inibitorio sull’AIA. D’altra parte l’impugnazione degli atti relativi
alla VIA deve comunque essere seguita dall’impugnazione del rilascio dell’AIA,
perché l’oggetto della VIA è definito dalle prescrizioni formulate
contestualmente all’AIA, e pertanto è il provvedimento favorevole su
quest’ultima che stabilisce a quali condizioni l’impatto ambientale sia
accettabile. Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - Comune di Marcheno (avv.ti Stefano
e Bezzi) c. Regione Lombardia (avv. Cederle).
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 gennaio
2010, n. 211
VIA - AREE PROTETTE - Progetti
assoggettati a VIA interessanti P-SIC, SIC o ZPS - Valutazione di incidenza -
Assorbimento nell’ambito della procedura di VIA - Art. 5, c. 4 d.P.R. n. 357/97.
Ai sensi dell’art. 5, c. 4 del d.P.R. n. 357/1997, per i progetti assoggettati a
procedura di valutazione di impatto ambientale che interessano proposti siti di
importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di
conservazione, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della
procedura di V.I.A., che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed
indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e
zone sono stati individuati. (cfr. C.d.S., Sez. VI, 22 novembre 2006, n. 6831).
Pres. f.f. Maisano, Est. Tomaiuoli - Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Protezione Civile e altro (Avv. Stato) c. Assessorato
Regionale del territorio e dell’ambiente della Regione Sicilia (avv.ti
Arcadipane, Cordovana e Spedale) e Comune di Lampedusa e Linosa (avv. Parlato) -
TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 gennaio
2010, n. 583
VIA - Atti di autorizzazione o approvazione non preceduti da VIA - Sanzione
della nullità - Art. 4, ultimo comma, d.lgs. n. 152/2006 - Disciplina ante e
post novella ex d.lgs. n. 3/2008. Mentre il legislatore del 2006 all’art. 4,
ult. comma del Codice dell’Ambiente, aveva previsto la più grave sanzione della
nullità degli atti di autorizzazione od approvazione non preceduti dalla VIA,
con l’art. 1, comma 3 del D.Lg.vo 16.1.2008 n. 3, che ha modificato il citato
art. 29 del D. Lg.vo 152/2006, si è tornati all’inquadramento della violazione
di legge in esame nella generale categoria dell’annullamento (per la “sola”
annullabilità, prima dell’entrata in vigore del Codice dell’Ambiente, si era già
espresso C.d.S, Sez. VI, 3 marzo 2006, n. 1023). Pres. f.f. Maisano, Est.
Tomaiuoli - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Protezione Civile e altro (Avv. Stato) c. Assessorato Regionale del territorio e
dell’ambiente della Regione Sicilia (avv.ti Arcadipane, Cordovana e Spedale) e
Comune di Lampedusa e Linosa (avv. Parlato) -
TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 gennaio
2010, n. 583
VIA - Procedimento - Natura - Mezzo preventivo di tutela ambientale - VIA
postuma alla realizzazione dell’opera - Illegittimità. Il procedimento di
valutazione di impatto ambientale è per sua natura e configurazione normativa un
mezzo preventivo di tutela dell'ambiente, che si svolge prima rispetto
all'approvazione del progetto (il quale deve essere modificato secondo le
prescrizioni intese ad eliminare o ridurre l'incidenza negativa dell’opera
progettata) e conseguentemente prima della realizzazione dell’opera
(fisiologicamente successiva all’approvazione del progetto). La natura
ontologicamente preventiva della V.I.A. è costantemente affermata tanto dalla
giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte Giustizia CE, Sez. II, 03 luglio 2008,
nella causa C-215/06, nonché Corte Giustizia CE, Sez. II, 05 luglio 2007, nella
causa C-255/05), quanto da quella nazionale (T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 15
giugno 2006, n. 563; nonché T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 10 aprile 2008 , n. 894;
T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 16 febbraio 2008, n. 306; T.A.R. Lombardia
Brescia, Sez. I, 11 agosto 2007, n. 726). Ne consegue che una VIA postuma
all’autorizzazione dell’opera e allo svolgimento dei lavori deve considerarsi
illegittima, perché adottata in violazione dei precetti comunitari (dr. 85/337)
e nazionali (artt. 3 ter e 29 del d.lgs. n. 152/2006) improntati al principi di
precauzione e prevenzione dell’azione ambientale. Pres. f.f. Maisano, Est.
Tomaiuoli - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Protezione Civile e altro (Avv. Stato) c. Assessorato Regionale del territorio e
dell’ambiente della Regione Sicilia (avv.ti Arcadipane, Cordovana e Spedale) e
Comune di Lampedusa e Linosa (avv. Parlato) -
TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 gennaio
2010, n. 583
VIA - Amministrazione preposta al giudizio di compatibilità - Pronuncia
successiva alla realizzazione delle opere - Obbligatorietà - Esclusione. In
linea di principio, l’Amministrazione preposta al giudizio di compatibilità
ambientale non può considerarsi tenuta ad esprimere tale giudizio dopo l’inizio
delle opere. Pres. f.f. Maisano, Est. Tomaiuoli - Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e altro (Avv. Stato) c.
Assessorato Regionale del territorio e dell’ambiente della Regione Sicilia
(avv.ti Arcadipane, Cordovana e Spedale) e Comune di Lampedusa e Linosa (avv.
Parlato) -
TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 gennaio
2010, n. 583
VIA - Giudizio di compatibilità ambientale negativo - Interventi o progetti
oggetto di verifica - realizzabilità in funzione di eccezionali motivi di
interesse pubblico - Art. 5, cc. 9 e 10 d.P.R. n. 357/97 - Art. 1, ult. comma,
D.M. 17/10/2007 - Ponderazione e giudizio di prevalenza - Soggetti preposti
all’autorizzazione dell’opera. Anche a fronte di un giudizio di
compatibilità ambientale negativo, gli interventi o i progetti oggetto di
verifica possono comunque essere “autorizzati”, laddove ricorrano quei pregnanti
ed eccezionali motivi di interesse pubblico espressamente indicati dal
legislatore (cfr.art. 5, cc. 9 e 10 del d.P.R. n. 357/97 e art. 1, ultimo comma,
D.M. 17/10/2007). La ponderazione ed il giudizio di prevalenza degli interessi
de quibus intervengono in un momento successivo al giudizio negativo di
compatibilità ambientale e gravano sui soggetti preposti all’autorizzazione
dell’opera, soggetti che, acquisita la previa VIA negativa, sono chiamati a
vagliare ed esternare le eccezionali e prevalenti ragioni pubbliche (per come
tipizzate dal legislatore) che eventualmente impongano comunque la realizzazione
dell’intervento. Pres. f.f. Maisano, Est. Tomaiuoli - Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e altro (Avv. Stato) c.
Assessorato Regionale del territorio e dell’ambiente della Regione Sicilia
(avv.ti Arcadipane, Cordovana e Spedale) e Comune di Lampedusa e Linosa (avv.
Parlato) -
TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 gennaio
2010, n. 583
VIA - Emergenza rifiuti in
Campania - Art. 9, c.5 D.L. n. 90/2008 - Procedura di Via in deroga alle norme
nazionali e regionali vigenti - Direttiva 85/337/CE - Progetti adottati mediante
un atto legislativo nazionale specifico - Derogabilità alle disposizioni aventi
generale applicazione in tema di VIA. L’art. 9, comma 5, del decreto legge
90/2008, per l’evidente ragione che l’emergenza rifiuti in atto nella regione
Campania richiede la compressione dei tempi e lo snellimento delle procedure
amministrative, ha previsto una procedura per il rilascio della VIA in deroga
alle norme nazionali e regionali vigenti. A tal fine, va osservato come
l’ordinamento comunitario attribuisca agli Stati membri un certo margine di
discrezionalità, atteso che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della Direttiva 27
giugno 1985 n. 85/337/CE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), gli Stati
membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio
dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto
ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro
ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto.
La stessa Direttiva (art. 1, comma 5) stabilisce che le relative disposizioni
non trovano applicazione relativamente “ai progetti adottati nei dettagli
mediante un atto legislativo nazionale specifico, inteso che gli obiettivi
perseguiti dalla presente direttiva, incluso l’obiettivo della disponibilità
delle informazioni, vengono raggiunti tramite la procedura legislativa”. Proprio
le disposizioni introdotte dal decreto legge 90 integrano quell’“atto
legislativo specifico”, in presenza del quale, secondo quanto disposto dalla
Direttiva di cui sopra, è consentita la derogabilità alle disposizioni aventi
generale applicazione in tema di valutazione di impatto ambientale. Pres.
Giovannini, Est. Politi - V.A. e altri (avv.ti Sorge, Sorge e Di Costanzo) c.
Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.).
TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 18 gennaio 2010,
n. 319
VIA - Emergenza rifiuti in Campania - Art. 9, c. 5 D.L. n. 90/2008 - Poteri
attribuiti al Sottosegretario di Stato e al Consiglio dei Ministri - Carattere
di illegittimità - Esclusione. La procedura di cui all’art. 9, c. 5 del D.L.
n. 90/2008, alla luce non soltanto del carattere derogabile assunto dalle
prescrizioni di riferimento della Direttiva 85/337/CE, ma anche dell’eccezione
di cui al comma 5 dell’art. 1 della Direttiva stessa, ben possono formare
oggetto di diversa configurazione (anche di carattere derogatorio): per
l’effetto non rinvenendosi - alla luce della prevista deroga alle disposizioni
relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al D.Lgs. 152/2006
(come modificato dal D.Lgs. 4/2008), “nonché alla pertinente legislazione
regionale in materia per la valutazione relativa all'apertura delle discariche
ed all'esercizio degli impianti” - carattere di illegittimità nelle previsioni
legislative che attribuiscono al Sottosegretario di Stato il potere di procedere
“alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il
proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione” ed al
Consiglio dei Ministri, “qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non
intervenga nei termini previsti”, ovvero sia negativo, la prerogativa di
esprimersi “in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi”;
prescrizioni, queste ultime, la cui non irragionevole configurazione (anche in
presenza del potere “sostitutivo” come sopra rimesso ai suindicati organismi
statali) trova elementi di ulteriore validazione ove si consideri che la
conferenza dei servizi esercita un potere di amministrazione consultiva e non di
amministrazione attiva (non essendo essa tenuta ad assumere decisioni, quanto,
piuttosto, a rendere un parere non vincolante). Pres. Giovannini, Est. Politi -
V.A. e altri (avv.ti Sorge, Sorge e Di Costanzo) c. Presidenza del Consiglio dei
Ministri e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.).
TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 18 gennaio 2010,
n. 319
VIA - SIC - Progetto assoggettato a valutazione di impatto ambientale - Procedura VIA conclusa positivamente - Valutazione di incidenza - Necessità - Esclusione - Art. 5, c. 4 d.P.R. n. 357/97. A mente dell’art. 5, c. 4 del D.P.R. n. 357/1997, ove un progetto sia assoggettato a valutazione di impatto ambientale, interessando un sito di interesse comunitario (SIC) ovvero un SIC e una o più zone speciali di conservazione, e ove la procedura di VIA si sia conclusa favorevolmente, non occorre effettuare la valutazione di incidenza del progetto sull’ambiente, posto che in tal caso la procedura di VIA tiene conto anche degli effetti diretti ed indiretti del progetto sugli habitat naturali e sulle specie animali. Pres. f.f. Lotti, Est. Graziano - Comune di Borgomanero (avv. Cavallaro) c. Ministero dello Sviluppo Economico e altri (Avv. Stato). TAR PIEMONTE, Sez. I - 15 gennaio 2010, n. 234
VIA - Direttiva habitat - Casi di obbligatoria e preventiva valutazione
d’incidenza ambientale - Art. 6, n. 3, dir. 92/43, e succ. mod. dir. 2006/105.
In forza dell’art. 6, n. 3 prima frase, (direttiva 92/43, e succ. mod. direttiva
2006/105) della direttiva habitat qualsiasi piano o progetto che possa
pregiudicare significativamente il sito interessato non può essere autorizzato
senza una preventiva valutazione della sua incidenza sullo stesso (sentenza
7/09/2004, causa C-127/02, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging).
Pres. Bonichot - Rel. Bay Larsen - Stadt Papenburg c. Repubblica federale di
Germania.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 14/01/2010,
Sentenza C-226/08
VIA - AREE PROTETTE - Siti di importanza comunitaria (SIC) - Canale
navigabile dell’estuario - Continue misure di manutenzione - Valutazione
d’impatto ambientale - Necessità - Presupposti - Unicità del progetto - Art. 6,
nn. 3 e 4, direttiva 92/43, e succ. mod. direttiva 2006/105. L’art. 6, nn. 3
e 4, della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2006/105, dev’essere
interpretato nel senso che continue misure di manutenzione del canale navigabile
dell’estuario, le quali non siano direttamente connesse o necessarie alla
gestione del sito e siano già state approvate in base al diritto nazionale prima
della scadenza del termine di recepimento della direttiva 92/43, come modificata
dalla direttiva 2006/105, devono essere assoggettate, nella misura in cui esse
costituiscono un progetto e possono avere incidenze significative sul sito
interessato, ad una valutazione del loro impatto su tale sito in applicazione
delle citate disposizioni nel caso di loro prosecuzione dopo l’inserimento del
sito, conformemente all’art. 4, n. 2, terzo comma, di tale direttiva,
nell’elenco dei siti di importanza comunitaria. Qualora si possa ritenere, in
considerazione, segnatamente, della frequenza, della natura o delle condizioni
di esecuzione delle dette misure, che queste ultime costituiscano un’unica
operazione, in particolare qualora esse siano finalizzate al mantenimento di una
certa profondità del canale navigabile con dragaggi regolari e necessari a tal
fine, tali misure di manutenzione possono essere considerate un unico e solo
progetto ai sensi dell’art. 6, n. 3, della direttiva 92/43, come modificata
dalla direttiva 2006/105. Pres. Bonichot - Rel. Bay Larsen - Stadt Papenburg c.
Repubblica federale di Germania.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 14/01/2010,
Sentenza C-226/08
VIA - AREE PROTETTE - Direttiva habitat - Interventi su aree SIC - Art. 6, nn. 3
e 4, direttiva 92/43, e succ. mod. direttiva 2006/105 - Interpretazione
autentica della norma. L’art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva 92/43, come
modificata dalla direttiva 2006/105, della direttiva habitat dev’essere
interpretato nel senso che continue misure di manutenzione del canale navigabile
dell’estuario, le quali non siano direttamente connesse o necessarie alla
gestione del sito e siano già state approvate in base al diritto nazionale prima
della scadenza del termine di recepimento della direttiva habitat, devono essere
assoggettate, nella misura in cui esse costituiscono un progetto e possono avere
incidenze significative sul sito interessato, ad una valutazione del loro
impatto su tale sito ai sensi delle citate disposizioni nel caso di loro
prosecuzione dopo l’inserimento del sito, conformemente all’art. 4, n. 2, terzo
comma, di tale direttiva, nell’elenco dei SIC. Pres. Bonichot - Rel. Bay Larsen
- Stadt Papenburg c. Repubblica federale di Germania.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 14/01/2010,
Sentenza C-226/08
VIA - AREE PROTETTE - Direttiva habitat - Progetti pubblici e privati in aree
SIC - Nozioni di «piano» e di «progetto» e valutazione dell’impatto ambientale -
Fattispecie: lavori di dragaggio di un canale navigabile. La direttiva
habitat non definisce le nozioni di «piano» e di «progetto», ha rilevato che la
nozione di «progetto» di cui all’art. 1, n. 2, secondo trattino, della direttiva
del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati è rilevante
al fine di trarne la nozione di «piano» o di «progetto» ai sensi della direttiva
habitat (sentenza Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging). Nella specie,
un’attività che consiste in lavori di dragaggio di un canale navigabile può
rientrare nella nozione di «progetto» ai sensi dell’art. 1, n. 2, secondo
trattino, della direttiva 85/337, che si riferisce ad «altri interventi
sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo
sfruttamento delle risorse del suolo». Pertanto, si può considerare che una
siffatta attività rientri nella nozione di «progetto» di cui all’art. 6, n. 3,
della direttiva habitat. Inoltre, il fatto che la detta attività sia stata
autorizzata in via definitiva in base al diritto nazionale prima della scadenza
del termine di recepimento della direttiva habitat non osta, di per sé, a che
essa possa essere considerata, per ogni intervento nel canale navigabile, un
progetto distinto ai sensi della direttiva habitat. Pres. Bonichot - Rel. Bay
Larsen - Stadt Papenburg c. Repubblica federale di Germania.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 14/01/2010,
Sentenza C-226/08
VIA - Area sottoposta a vincolo paesaggistico - Preventivo parere della’autorità competente alla tutela paesaggistica - Mancato inoltro del parere - regione - Potere di deliberare in ordine alla compatibilità ambientale di un progetto incidente su area sottoposta a vincolo - Sussistenza - Art. 142 d.lgs. n. 42/2004 - Art. 74 d.lgs. n. 152/2006. Il mancato inoltro del parere dell’autorità competente per la tutela paesaggistica (Direzione regionale per i bei culturali e paesaggistici)e, ritualmente e tempestivamente richiesto, non priva la Regione del potere di deliberare in ordine alla compatibilità ambientale di un progetto incidente su un’area- risorgiva - sottoposta a vincolo ambientale paesaggistico , tanto più che la Regione ha comunque la disponibilità di un proprio organo tecnico cui compete l’espressione di parere in materia di impatto ambientale: non si ravvisa infatti, allo stato attuale della normativa, l’esistenza di uno specifico obbligo di pronunciamento espresso della sopracitata Autorità statale, men che meno alla luce del disposto degli artt. 142 d.lgs 42/2004 in relazione all’art. 74 del d.lgs 152/2006. Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi - G.S. e altri (avv. Longo) c. Provincia di Pordenone (avv.ti De Col e Rosati), Comune di San Vito al Tagliamento (avv.ti Marpillero e Cozzi) e Regione Friuli Venezia Giulia (avv. Martini). TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, sez. I - 14 gennaio 2010, n. 4
VIA - Art. 22 d.lgs. n. 152/2006 - Versione originaria - Disciplina delle procedure di VAS - Rinvio alla normativa regionale - Regione Friuli Venezia Giulia - L.r. n. 11/2005 - Piani e programmi da sottoporre a VAS - Piani e progetti “aventi effetti significativi sull’ambiente” - Significato. La versione originaria dell’art. 22 del D.LGS 152/2006 demandava alla legislazione regionale la disciplina delle procedure di VAS: nella Regione Friuli Venezia Giulia era applicabile pertanto la l.r. 6.5.2005 n. 11, a norma della quale non tutti i piani e i programmi dovevano essere sottoposti a VAS ma solo quelli “aventi effetti significativi sull’ambiente” (art. 3 comma 1) , intendendosi per tali quelli per i quali sia richiesta ex lege la procedura di VIA. Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi - O.P. e altri (avv. Longo) c. Comune di San Vito al Tagliamento (avv. Marpillero), Provincia di Pordenone (avv.ti De Col e Rosati) e altro (n.c.). TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, sez. I - 14/01/2010, n.3
VIA - Esclusione di un progetto dalla valutazione di impatto ambientale - Condizione - Mancanza di impatti significativi sull’ambiente - Art. 20 , c. 5 d.lgs. n. 152/2006 - L.r. Toscana n. 79/98 - Verifica dell’assenza di impatti - Acquisizione in via istruttoria degli elementi conoscitivi necessari - indicazioni normative. Contenimento delle conseguenze mediante il ricorso a prescrizioni La condizione affinché un progetto, nei casi stabiliti dalla legge, venga escluso dalla valutazione di impatto ambientale, è che esso non produca impatti significativi sull’ambiente, il che, peraltro, implica la tollerabilità di una qualche conseguenza del progetto sull’ambiente, ove suscettibile di essere contenuta, eventualmente mediante il ricorso a specifiche prescrizioni (art. 20 co. 5 D.Lgs. n. 152/06; art. 11 co. 6 e 8 l.r. Toscana n. 79/98). La verifica dell’assenza di impatti significativi presuppone, evidentemente, l’acquisizione in via istruttoria di tutti gli elementi conoscitivi necessari a fornire una compiuta rappresentazione dell’incidenza ambientale del progetto in questione, elementi che la legge stessa (nella specie: L.r. Toscana, n. 79/98, all. D) si preoccupa di indicare, dettando altresì i criteri valutativi cui la verifica di assoggettabilità è sottoposta. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - S.R: e altri (avv. Granara) c. Provincia di Massa Carrara (avv. Guccinelli), Comune di Mulazzo (avv. Rutigliano), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Regione Toscana (avv. Ciari) e altri (n.c.). TAR TOSCANA, Sez. II - 12 gennaio 2010, n. 17
VIA - Regione Basilicata - L.r. n. 47/98 - Giudizio di compatibilità ambientale - Termine di 150 giorni - Termine iniziale - Decorrenza - Individuazione - Obbligo di conclusione del procedimento - Art. 2 L. n. 241/90. Ai sensi dell’art. 6 della L. r. Basilicata n. 47 del 1998, il procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) si attiva dalla data in cui il richiedente presenta al competente ufficio la documentazione attestante l’avvenuta pubblicazione presso l’Albo Pretorio e pubblica su un quotidiano a diffusione regionale il progetto dell’opera che intende realizzare con i relativi allegati. La giunta regionale, entro 150 giorni da tale termine iniziale, ha l’obbligo di esprimere il giudizio di compatibilità ambientale (in applicazione dell’art. 6, comma 2, nonché del principio generale sancito dall’art. 2 L. n. 241/1990, secondo cui l’amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento, iniziato di ufficio o su istanza di parte, con atto espresso e motivato). Pres. De Leo, Est. Palliggiano - F. sas (avv. Fortunato) c. Regione Basilicata (n.c.) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 8 gennaio 2010, n. 12