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T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 20 aprile 2010, n. 986


VIA - Procedimento - Strumento preventivo di tutela ambientale - Prescrizioni - Radicale diniego. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale è, per sua natura e per sua configurazione normativa, uno strumento preventivo di tutela dell’ambiente, che si svolge prima rispetto all’approvazione del progetto, il quale dovrà essere modificato secondo le prescrizioni intese ad eliminare o ridurre l’incidenza negativa per l’ambiente (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, 15 giugno 2006, n. 563) a condizione che ciò sia possibile e che non si imponga il radicale diniego di approvazione del progetto. Pres. Nicolosi, Est.De Berardinis - E. s.r.l. (avv.ti Leccese e Pesce) c. Regione Toscana (avv.ti Ciari e Bora), Ministero dei Beni ed Attività Culturali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 20 aprile 2010, n. 986

VIA - Tutela preventiva dell’interesse pubblico - Profili elevati di discrezionalità amministrativa - Sindacato giurisdizionale - Limiti. La valutazione di impatto ambientale, giacché finalizzata alla tutela preventiva dell’interesse pubblico, non si risolve in un mero giudizio tecnico, ma presenta profili particolarmente elevati di discrezionalità amministrativa, che sottraggono al sindacato giurisdizionale le scelte della P.A., ove non siano manifestamente illogiche ed incongrue (C.d.S., Sez. V, 21 novembre 2007, n. 5910; C.d.S., Sez. V, n. 4206/2009; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. 5403/2007) Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - E. s.r.l. (avv.ti Leccese e Pesce) c. Regione Toscana (avv.ti Ciari e Bora), Ministero dei Beni ed Attività Culturali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 20 aprile 2010, n. 986

VIA - Principio di precauzione - Mera possibilità, insuscettibile di esclusione, di alterazioni negative - Opposizione alla realizzazione di un’attività - Discrezionalità amministrativa. La valutazione di impatto ambientale comporta una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell’interesse pubblico ambientale. Ne deriva che, in presenza di una situazione ambientale connotata da profili di specifica e documentata sensibilità, anche la semplice possibilità di un’alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un’attività: anche alla luce degli ampi profili di discrezionalità amministrativa che presenta la valutazione di impatto ambientale sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici, sfugge, pertanto, al sindacato giurisdizionale la scelta discrezionale della P.A. di non sottoporre beni di primario rango costituzionale, qual è quello dell’integrità ambientale, ad ulteriori fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell’area, possono implicare l’eventualità, non dimostrabile in positivo ma neanche suscettibile di esclusione, di eventi lesivi (così C.d.S., Sez. VI, 4 aprile 2005, n. 1462, in relazione ad un caso di inquinamento di una falda acquifera). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - E. s.r.l. (avv.ti Leccese e Pesce) c. Regione Toscana (avv.ti Ciari e Bora), Ministero dei Beni ed Attività Culturali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 20 aprile 2010, n. 986

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Tutela paesistica - Protezione dei valori estetici e tradizionali - Concordanza e fusione fra l’espressione della natura e il lavoro umano. E’ illogico considerare il paesaggio un bene limitato alle sole componenti naturalistiche, senza tenere conto degli insediamenti umani (e specialmente di quelli tradottisi in opere pregevoli sotto il profilo storico-artistico) che vi si inseriscono. In base alla normativa di riferimento, infatti, può affermarsi che ciò che ha rilievo, ai fini della protezione dei valori estetici e tradizionali che formano oggetto della tutela paesistica, è la “spontanea concordanza e fusione fra l’espressione della natura e quella del lavoro umano” (C.d.S., Sez. VI, 9 maggio 2006, n. 2539; v. anche C.G.A.R.S., Sez. Giurisd., 29 luglio 2005, n. 480).  Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - E. s.r.l. (avv.ti Leccese e Pesce) c. Regione Toscana (avv.ti Ciari e Bora), Ministero dei Beni ed Attività Culturali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 20 aprile 2010, n. 986

DIRITTO DELL’ENERGIA - Parco eolico - Impatto visivo - Fatto notorio - Processo amministrativo - Necessità di specifiche prove - Esclusione.  Che l’installazione di un parco eolico costituisca opera di notevole impatto visivo, è fatto notorio, del quale si può tenere conto nel giudizio (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 9 marzo 2004, n. 826), senza che sul punto occorrano particolari prove o dimostrazioni. Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - E. s.r.l. (avv.ti Leccese e Pesce) c. Regione Toscana (avv.ti Ciari e Bora), Ministero dei Beni ed Attività Culturali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 20 aprile 2010, n. 986

DIRITTO DELL’ENERGIA - VIA - Illegittimità del procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Illegittimità derivata del giudizio di compatibilità ambientale - Esclusione - Autonomia.
L’eventuale illegittimità del procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, non può dispiegare alcuna illegittimità derivata sulla valutazione negativa di compatibilità ambientale, stante l’autonoma funzione di quest’ultima (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 563/2006). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - E. s.r.l. (avv.ti Leccese e Pesce) c. Regione Toscana (avv.ti Ciari e Bora), Ministero dei Beni ed Attività Culturali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 20 aprile 2010, n. 986

DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Interesse a ricorrere - Mero ripristino della legalità violata - Insufficienza - Lesione diretta ed attuale della situazione soggettiva protetta - Art. 100 c.p.c. - Atti amministrativi generali e regolamentari.
In base all’art. 100 c.p.c. (applicabile anche al processo amministrativo), non si può riconoscere un interesse a ricorrere per il mero ripristino della legalità violata, allorché non si sia ancora verificata una lesione, diretta ed attuale, della situazione soggettiva protetta: detto principio trova peculiare applicazione per gli atti amministrativi generali e per quelli a carattere regolamentare, i cui vizi risultano immediatamente contestabili solo laddove di per sé preclusivi del soddisfacimento dell’interesse protetto, mentre sono altrimenti deducibili come fonte di illegittimità derivata dell’atto consequenziale, quando sia quest’ultimo a venire impugnato, insieme all’atto presupposto, in quanto concretamente lesivo (C.d.S., Sez. VI, 12 novembre 2008, n. 5661). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - E. s.r.l. (avv.ti Leccese e Pesce) c. Regione Toscana (avv.ti Ciari e Bora), Ministero dei Beni ed Attività Culturali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 20 aprile 2010, n. 986
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00986/2010 REG.SEN.
N. 00739/2008 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 739 del 2008, proposto dalla società
Ehn Italy S.r.l., in persona del suo Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, sig.ra Maria Arantzazu Ezpeleta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Leccese e Giovanni Pesce e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Iaria, in Firenze, via dei Rondinelli n. 2


contro


Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Ciari e Lucia Bora e con domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura Regionale, in Firenze, p.zza dell’Unità Italiana n. 1
Ministero dei Beni ed Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana e Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggio e Patrimonio Storico-Artistico di Arezzo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Firenze, via degli Arazzieri n. 4
Provincia di Arezzo, non costituita in giudizio
Comune di Cortona, non costituito in giudizio
Regione Umbria, non costituita in giudizio

per l’annullamento

- della deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 107 del 18 febbraio 2008, recante pronuncia negativa di compatibilità ambientale sul progetto di parco eolico “Ginezzo”, da realizzare nel Comune di Cortona, proposto dalla EHN Italy S.r.l.;

- in parte qua e nei limiti dell’interesse, della deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 923 del 11 dicembre 2006, recante approvazione delle misure di conservazione per la tutela delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), ai sensi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, nonché del d.P.R. n. 357/1979, come modificato con il d.P.R. n. 120/2003;

- in parte qua e nei limiti dell’interesse, della deliberazione della Giunta Provinciale di Arezzo n. 137 del 6 marzo 2006, recante approvazione del documento “Aree vocate alla realizzazione di impianti eolici nella Provincia di Arezzo”;

- di ogni altro atto connesso e conseguente.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni ed Attività Culturali, della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana e della Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggio e Patrimonio Storico-Artistico di Arezzo, nonché della Regione Toscana;
Viste le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e difese;
Visti tutti gli atti della causa;
 

Nominato relatore, all’udienza pubblica del 15 dicembre 2009, il dr. Pietro De Berardinis;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO


La società ricorrente, EHN Italy S.r.l., espone di far parte del Gruppo Acciona Energia, società spagnola specializzata nella produzione di energia rinnovabile ed in particolare nella realizzazione di parchi eolici. In forza di ciò, l’esponente individuava il sito ubicato in località Monte Ginezzo, in Comune di Cortona, per la localizzazione di un parco eolico di n. 15 aerogeneratori, della potenza complessiva di 22,5 MW.

L’esponente precisa che la scelta del sito di Monte Ginezzo derivava da un’attenta analisi condotta sotto il profilo paesaggistico-ambientale, che teneva conto del fatto che le linee guida predisposte dalla Regione per la valutazione dell’impatto ambientale degli impianti eolici non annoverano il sito in questione tra le aree “non opportune”. L’appropriatezza della scelta sembrava confermata anche dal documento predisposto dalla Provincia di Arezzo, denominato “Aree vocate alla realizzazione di impianti eolici nella Provincia di Arezzo”, secondo il quale il crinale del Monte Ginezzo sarebbe orientato favorevolmente, con una buona esposizione ai venti dominanti, sarebbe dotato di buona accessibilità viaria e facilmente collegabile alla più vicina cabina elettrica di alta tensione: donde la giustificazione della realizzazione del parco eolico anche sotto l’aspetto tecnico e dello sfruttamento ottimale dell’energia.

Pertanto, l’esponente sottoponeva l’indicato progetto di realizzazione del parco eolico alla Regione Toscana per ottenere, in base alla l.r. n. 79/1998, il rilascio della valutazione di impatto ambientale, preliminare al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 (che integra, ove occorra, variante allo strumento urbanistico). Dopo una richiesta di integrazione documentale da parte del Settore V.I.A. della Regione (prontamente adempiuta) e dopo l’acquisizione, nell’ambito dell’istruttoria, dei pareri delle Amministrazioni interessate (tra cui il Comune di Cortona), in data 16 ottobre 2007 la Conferenza di Servizi cd. interna, appositamente convocata, esprimeva il parere negativo sulla realizzazione del progetto. Il parere veniva inviato, ex art. 10-bis della l. n. 241/1990, alla EHN Italy S.r.l., la quale, con nota dell’8 novembre 2007, presentava le proprie osservazioni in proposito.

Con deliberazione n. 107 del 18 febbraio 2008 la Giunta Regionale della Toscana concludeva il procedimento, pronunciando una valutazione negativa di impatto ambientale del progetto.

La società lamenta che a monte di tale negativa conclusione si porrebbe la deliberazione della stessa Giunta n. 923 dell’11 dicembre 2006, da cui deriverebbe un’illegittima moratoria generalizzata alla realizzazione di impianti eolici nelle cd. Zone di Protezione Speciale (Z.S.P.).

Dolendosi delle determinazioni con le quali la Giunta Regionale si è pronunciata in senso negativo sulla compatibilità ambientale dell’opera da essa proposta, la società esponente le ha impugnate con il ricorso indicato in epigrafe, chiedendone l’annullamento. In particolare, ha impugnato le succitate deliberazioni della Giunta Regionale n. 107/2008 e (in parte qua) n. 923/2006, nonché – sempre in parte qua – la deliberazione della Giunta Provinciale di Arezzo n. 137/2006, recante approvazione del documento “Aree vocate alla realizzazione di impianti eolici nella Provincia di Arezzo”.

A supporto del gravame ha formulato le seguenti censure, articolandole a seconda dell’atto al quale si riferiscono:

1) quanto alla deliberazione della Giunta Regionale n. 923/2006:

- violazione dell’art. 97 Cost., violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l. n. 10/1991, nonché della direttiva n. 2001/77/CE e dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, violazione dell’art. 41 Cost. e dei principi ordinamentali, in quanto la deliberazione gravata porrebbe una moratoria generalizzata alla realizzazione degli impianti eolici in tutte le cd. Zone di Protezione Speciale che contrasterebbe con i principi stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza 25 ottobre 2006, n. 364, nonché con le disposizioni costituzionali ed ordinarie e con quelle comunitarie ora indicate;

2) quanto alla deliberazione della Giunta Regionale n. 107/2008:

- illegittimità derivata, perché l’illegittimità dedotta avverso la deliberazione della Giunta Regionale n. 923/2006 vizierebbe l’impugnato provvedimento di valutazione negativa dell’impatto ambientale del progetto presentato, che in essa rinverrebbe il proprio presupposto;

- violazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990, della l.r. n. 79/1998 e del d.P.R. 12 aprile 1996, eccesso di potere per sviamento, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed illogicità della motivazione, in quanto la V.I.A. negativa si fonderebbe sull’applicazione dell’atto di moratoria, prescindendo da un’effettiva valutazione delle concrete ricadute del progetto sull’ambiente (inteso come sistema interrelato di risorse naturali ed umane), come invece prescrivono la l.r. n. 79/1998 ed il d.P.R. 12 aprile 1996;

- violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.P.R. 12 aprile 1996 e degli artt. 2 e 22 della l.r. n. 79/1998, eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti manifestazioni, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, sviamento, carenza di motivazione e di istruttoria, giacché il provvedimento gravato richiamerebbe erroneamente a proprio fondamento la deliberazione della Giunta Provinciale di Arezzo n. 137 del 6 marzo 2006 (recante approvazione del documento “Aree vocate alla realizzazione di impianti eolici nella Provincia di Arezzo”): quest’ultima riguarderebbe l’astratta opportunità di localizzare impianti eolici in alcune porzioni del territorio provinciale, senza analizzare i fattori ambientali sottesi alla V.I.A., e sarebbe essa stessa illegittima e contraddittoria, dal momento che reputerebbe inopportuna la realizzazione di un parco eolico in località Monte Ginezzo, pur avendone segnalato i pregi ai fini dello sfruttamento dell’energia eolica e pur avendo ammesso che siffatta località non è segnalata tra quelle per cui non è opportuna l’installazione di parchi eolici;

- violazione e falsa applicazione degli artt. 3 del d.P.R. 12 aprile 1996, e 2 della l.r. n. 79/1998, eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e non proporzionalità, in quanto l’atto impugnato si fonderebbe su una valutazione erronea e parziale dei fattori che formano oggetto della valutazione di impatto ambientale: in particolare, sarebbero stati valutati solo alcun profili attinenti alla tutela ambientale e del patrimonio paesaggistico-culturale, senza considerare l’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’opera, la vocazione del sito allo sfruttamento dell’energia eolica e le ricadute economico-sociali del progetto. Inoltre: i rilievi inerenti alla tutela paesaggistica e culturale, basati sui pareri resi dalla Soprintendenza della Provincia di Arezzo, sarebbero per più ragioni infondati; la località di Monte Ginezzo non sarebbe ricompresa nel sistema regionale delle aree protette, tanto che le Linee guida regionali sulla V.I.A. degli impianti eolici non la includerebbero tra le aree “non opportune”; l’asserita rilevanza del vincolo avifaunistico rispetto alla realizzazione del parco eolico deriverebbe da una carenza istruttoria e motivazionale; l’incompatibilità del progetto con il P.T.C.P. sarebbe illegittimamente addotta, stabilendo il medesimo dei semplici indirizzi; nessun ostacolo al progetto potrebbe ricavarsi dagli atti di pianificazione e programmazione vigenti nel territorio del Comune di Cortona (ed in specie dal relativo P.R.G.); la preclusione discendente dall’inclusione nel progetto di una porzione di territorio comunale soggetta a vincolo paesaggistico sarebbe frutto di un’erronea rappresentazione della situazione di fatto; il superamento dei limiti di rumore consentiti (peraltro solo nella fase di cantiere) sarebbe rilievo del tutto sfornito di pregio in sede di V.I.A.; la realizzazione del parco eolico sarebbe, a ben vedere, in linea con gli obiettivi gestionali del Piano di Gestione forestale, sicché sarebbe erroneo il richiamo a criticità desumibili dall’impatto dell’opera sotto i punti di vista agricolo e forestale; infine, la Regione non avrebbe adeguatamente esaminato le osservazioni presentate dalla ricorrente in risposta al preavviso di rigetto, limitandosi ad invocare la moratoria precedentemente stabilita;

- violazione del principio di proporzionalità, poiché nel caso di specie non sarebbe stata effettuata la debita comparazione tra le diverse misure astrattamente percorribili (es.: la revisione del tracciato), né si sarebbe considerata l’utilità complessiva del progetto per la collettività locale, sacrificandosi anche la libera concorrenza sul mercato elettrico.

Si è costituita in giudizio la Regione Toscana, depositando, in prossimità dell’udienza pubblica, una memoria, ed eccependo, in via preliminare, la tardività del ricorso relativamente all’impugnazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 923 del 2006, nonché, in ogni caso, l’infondatezza nel merito della predetta impugnazione. Ha poi sostenuto la complessiva infondatezza delle doglianze avanzate nei confronti della deliberazione della Giunta Regionale n. 107 del 2008, concludendo per la loro reiezione.

Si sono costituiti, altresì, il Ministero dei Beni ed Attività Culturali, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana e la Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggio e Patrimonio Storico-Artistico di Arezzo, depositando memoria difensiva con cui hanno eccepito l’infondatezza nel merito del gravame, del quale hanno, pertanto, chiesto la reiezione.

In vista dell’udienza pubblica, la ricorrente ha depositato una breve memoria, con cui ha ribadito le proprie argomentazioni, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza pubblica del 15 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO


Oggetto del ricorso in epigrafe è la deliberazione con cui la Regione Toscana ha espresso, ai sensi dell’art. 18 della l.r. n. 79/1998, pronuncia negativa di compatibilità ambientale sul progetto volto a realizzare un parco eolico in località Monte Ginezzo, nel Comune di Cortona, presentato dalla EHN Italy S.r.l.; quest’ultima impugna, altresì, la deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 923 del 11 dicembre 2006 e la deliberazione della Giunta Provinciale di Arezzo n. 137 del 6 marzo 2006, richiamate nell’impugnata pronuncia negativa e considerate quali atti presupposti della stessa, a propria volta lesivi degli interessi della società ricorrente (in quanto ostativi alla realizzazione del parco eolico).

Per ragioni di ordine logico e giuridico, il Collegio ritiene di dover dare la precedenza, nell’esame delle censure formulate dalla ricorrente, a quelle dedotte in via autonoma avverso la deliberazione della Giunta Regionale n. 107/2008, recante la sopra ricordata pronuncia negativa di compatibilità ambientale. Tale deliberazione, infatti, da un lato richiama il divieto (transitorio) alla realizzazione di nuovi parchi eolici dettato al punto 9 dell’allegato 1 alla deliberazione della Giunta n. 923/2006; dall’altro, tuttavia, si fonda su una pluralità di ulteriori autonome motivazioni, di natura paesistico-ambientale, di per sé sole capaci di sorreggere la pronuncia negativa. Ma la moratoria dettata dalla deliberazione n. 923/2006 attiene non già al distinto sub-procedimento di valutazione dell’impatto ambientale del progetto, bensì al procedimento (principale) di rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003: ne deriva la sostanziale irrilevanza, ai fini della valutazione di impatto ambientale, di tale moratoria e la necessità di verificare la fondatezza o meno delle altre motivazioni che sorreggono la pronuncia negativa impugnata, attesi i rilievi mossi contro di esse dalla ricorrente. La pronuncia de qua assume infatti, nei confronti della suindicata autorizzazione unica, un’efficacia preclusiva (analoga all’arresto procedimentale determinato da un parere negativo), che ne giustifica l’impugnazione. In proposito, si ricorda che il procedimento di valutazione di impatto ambientale è, per sua natura e per sua configurazione normativa uno strumento preventivo di tutela dell’ambiente, che si svolge prima rispetto all’approvazione del progetto, il quale dovrà essere modificato secondo le prescrizioni intese ad eliminare o ridurre l’incidenza negativa per l’ambiente (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, 15 giugno 2006, n. 563; a condizione, aggiunge il Collegio, che ciò sia possibile e che non si imponga il radicale diniego di approvazione del progetto).

Venendo, quindi, ad esaminare le censure dedotte dalla ricorrente nell’ordine ora indicato e, perciò, a partire dal terzo motivo di ricorso, con quest’ultimo si deduce l’illegittimità della deliberazione n. 107/2008 cit., poiché la Regione sarebbe pervenuta alla pronuncia negativa sull’impatto ambientale del progetto proposto dalla ricorrente attribuendo rilievo esclusivamente alla moratoria dettata dalla precedente deliberazione n. 923/2006. L’impugnata valutazione negativa sarebbe stata elaborata – si sostiene – ignorando le concrete ricadute del progetto sull’ambiente, come, invece, è prescritto dalla l.r. n. 79/1998 e dal d.P.R. 12 aprile 1996; in particolare, non sarebbero stati presi in considerazione gli effetti del progetto sull’ambiente, quale insieme interrelato di risorse naturali ed umane, e quindi sugli esseri umani, la vegetazione, la fauna, il suolo, il sottosuolo, l’aria, l’acqua, il clima, le risorse naturali, l’equilibrio ecologico, l’ambiente edificato, nonché sul patrimonio storico, archeologico, architettonico ed artistico, sul paesaggio e sull’ambiente socio-economico. La Regione avrebbe, al contrario, fondato la propria pronuncia negativa esclusivamente sulla moratoria, dimenticando che questa (in disparte la sua illegittimità) riguarda il rilascio dell’autorizzazione unica: autorizzazione unica che è di competenza di un organo diverso e che attiene ad una fase procedimentale non ancora attivata ed in ogni caso successiva.

Il motivo è destituito di qualsiasi fondamento.

Come si è poc’anzi esposto, non è affatto vero che l’impugnata deliberazione n. 107/2008 si fondi solo sul richiamo al divieto di realizzazione di nuovi parchi eolici contenuto nella deliberazione n. 923/2006: si è appena detto che essa, al contrario, si basa su una pluralità di ulteriori motivazioni, di natura più propriamente paesistico-ambientale, le quali risultano di per sé sole idonee a sorreggerla. In proposito, basta considerare il richiamo al parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio di Arezzo del 25 gennaio 2008 (di cui l’impugnata deliberazione riporta un estratto) e quello alla Conferenza di Servizi interna del 16 ottobre 2007, dove erano state trattate in maniera molto analitica le problematiche ambientali insite nel progetto proposto. Ciò implica l’infondatezza della censura in esame, a prescindere dalla legittimità o meno di dette ulteriori motivazioni (che non ha rilevanza con riguardo a tale censura, ma che formerà oggetto di disamina in sede di analisi degli ulteriori motivi di gravame, ed in particolare del quinto motivo). Ed invero, secondo l’insegnamento della costante giurisprudenza, pienamente applicabile al caso ora in esame, qualora più motivazioni sorreggano autonomamente un provvedimento amministrativo, il venir meno di una di esse non può determinare l’illegittimità dell’atto se altra giustificazione sia in via autonoma idonea a sorreggerlo, non potendosi, perciò, in base al principio di resistenza, pervenire all’annullamento dell’atto gravato (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 29 agosto 2006, n. 5039; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 22 settembre 2009, n. 4700). Ne consegue che, anche laddove il richiamo al divieto di realizzazione di parchi eolici di cui alla deliberazione n. 923/2006 fosse inappropriato (come in effetti è, considerata l’inerenza del divieto de quo al rilascio dell’autorizzazione unica, e non al giudizio di compatibilità ambientale del progetto), non può discenderne, per ciò solo, l’illegittimità della pronuncia negativa impugnata, dovendosi valutare la legittimità o meno delle altre giustificazioni addotte dalla Regione a sostegno di siffatta pronuncia.

Ne discende, in definitiva, l’infondatezza del motivo di ricorso ora in esame, in fatto ed in diritto: in fatto, perché – si ripete – non è vero che la valutazione negativa si fondi sulla moratoria di cui alla deliberazione n. 923/2006, ma tale moratoria viene unicamente richiamata assieme ad altri elementi ritenuti impeditivi; in diritto, perché, in ogni caso, trattandosi di una delle molteplici giustificazioni autonome elencate dalla Regione a supporto della propria valutazione negativa, se anche essa fosse illegittima, la sua illegittimità non potrebbe condurre all’annullamento dell’atto impugnato, laddove anche una sola delle altre giustificazioni addotte fosse in grado di supportare quest’ultimo.

Venendo all’esame del quarto motivo di ricorso, con lo stesso si deduce l’illegittimità della gravata valutazione negativa, per essersi essa fondata sulla deliberazione della Giunta Provinciale di Arezzo n. 137 del 6 marzo 2006, contenente approvazione del documento “Aree vocate alla realizzazione di impianti eolici nella Provincia di Arezzo”, a propria volta oggetto di impugnazione. Il motivo viene articolato in più doglianze:

a) anzitutto, la Regione avrebbe illegittimamente fondato la propria valutazione negativa sulla citata deliberazione della Giunta Provinciale di Arezzo, essendo questa relativa non già alla valutazione di impatto ambientale, ma alla realizzazione di impianti eolici;

b) la deliberazione della Giunta Provinciale n. 137/2006 cit. non effettuerebbe alcuna valutazione concreta del progetto presentato e delle sue ripercussioni sull’ambiente, ma si limiterebbe a dettare criteri – peraltro generici – in base ai quali sarebbe inopportuna la localizzazione di impianti eolici nella zona considerata: quindi detta deliberazione non analizzerebbe i fattori ambientali sottesi alla valutazione di impatto ambientale, ma stabilirebbe criteri per il successivo e distinto procedimento autorizzatorio dell’impianto, in relazione al quale esaminerebbe gli aspetti paesistico-ambientali del territorio provinciale;

c) la Regione avrebbe già approvato specifiche linee guida per la valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici, che individuerebbero espressamente le aree dove si ritiene “non opportuna” la localizzazione di detti impianti, sulla base dei fattori ambientali e socio-economici (aree tra cui non figurerebbe quella di Monte Ginezzo);

d) la deliberazione della Giunta Provinciale di Arezzo n. 137/2006 cit. sarebbe contraddittoria, in quanto, dopo aver qualificato il Monte Ginezzo come un ottimo sito per lo sfruttamento del vento e l’allacciamento alla rete elettrica e per la buona accessibilità, e pur avendo annotato la sua mancata segnalazione come area “non opportuna” nelle linee guida regionali, giudicherebbe inopportuna la realizzazione del parco eolico per l’elevata qualità naturalistica dell’area, circostanza di per sé non incompatibile con la costruzione di impianti eolici;

e) il documento provinciale, nella sua stesura originaria approvata con deliberazione della Giunta n. 862 del 6 dicembre 2004, non escludeva il Monte Ginezzo dalle aree vocate allo sfruttamento della risorsa eolica, mentre le modifiche apportate (senza che peraltro siano mutati i presupposti di fatto) della deliberazione n. 137/2006 sarebbero successive alla presentazione del progetto da parte della ricorrente ed alla richiesta di avvio del procedimento di valutazione dell’impatto ambientale; donde la figura sintomatica dell’eccesso di potere.

Nessuna delle doglianze ora riportate può essere condivisa.

In primo luogo, appare del tutto legittimo che la Regione, nelle premesse della pronuncia gravata, si sia richiamata alla deliberazione della Giunta Provinciale di Arezzo n. 137/2006, giacché questa ha approvato il documento intitolato “Aree vocate alla realizzazione di impianti eolici nella Provincia di Arezzo”: documento che, come si evince dal par. 1.1 (“Genesi, obiettivi e finalità”), si inserisce nel quadro delle iniziative della Provincia finalizzate ad individuare le aree vocate alla realizzazione di impianti per lo sfruttamento della risorsa eolica, compatibili con i caratteri paesistico-ambientali del territorio provinciale. In questa prospettiva, il documento enuclea le aree maggiormente vocate per l’installazione di impianti eolici sotto i profili della disponibilità della risorsa, della disponibilità di allaccio alla rete e dell’accessibilità, poi mette a confronto i dati ottenuti con i fattori escludenti, quelli penalizzanti, quelli favorevoli e quelli condizionanti (v. la Parte Terza), individuati sulla base sia della vigente normativa anche urbanistico-territoriale, sia delle esigenze espresse dalla comunità locale. Confronta, quindi, gli areali individuati con gli strumenti di pianificazione territoriali vigenti, con il vincolo paesaggistico e con le Linee guida per la valutazione dell’impatto ambientale redatte dalla Regione Toscana. Ne discende la piena ed esaustiva considerazione, da parte del documento in parola, dei fattori naturalistico-ambientali, come dimostrano in particolare le pagine ivi dedicate alla località di Monte Ginezzo (cfr. all. 1, pp. 4-7; all. 2, pp. 29-30 e 43-44).

Nei limiti di ammissibilità di un sindacato giurisdizionale su valutazioni che costituiscono il frutto dell’esercizio di poteri discrezionali particolarmente ampi da parte della P.A. (manifesta illogicità o travisamento dei fatti: cfr., proprio con riguardo alla valutazione di impatto ambientale, C.d.S, Sez. V, 22 giugno 2009, n. 4206; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 13 giugno 2007, n. 5403) risultano, perciò, prive di fondamento le doglianze riportate sopra, ai punti a) e b). Per quanto prima detto, risulta del pari infondata anche la doglianza di cui al punto d), atteso che nessuna contraddizione è rinvenibile nel corpo del documento approvato con la deliberazione n. 137/2006 cit.. Infatti, come si è poc’anzi descritto, il percorso metodologico scelto nel documento prevede dapprima l’individuazione dei siti vocati alla realizzazione degli impianti eolici. Tali siti, quindi, devono avere caratteristiche positive sotto il profilo del “potenziale eolico”, nei termini, prima ricordati, di: 1) disponibilità della risorsa; 2) disponibilità di allaccio alla rete elettrica; 3) accessibilità. Soltanto dopo detta individuazione, il documento mette a confronto i dati ottenuti con i vari fattori (ulteriori rispetto a quelli direttamente connessi allo sfruttamento dell’energia eolica) ed in questa seconda fase dell’analisi considera pure gli elementi contrari alla realizzazione del parco eolico nei siti individuati (i cd. fattori escludenti ed i cd. fattori penalizzanti). Risulta, dunque, perfettamente logico che i fattori naturalistico-ambientali ostativi alla realizzazione del parco in località Monte Ginezzo abbiano ricevuto considerazione solo in questa seconda fase, dopo che nella prima fase la predetta località era stata individuata tra quelle suscettibili di un positivo sfruttamento del loro potenziale eolico: contrariamente a quanto pretende la ricorrente, non vi è dunque alcuna contraddizione in un simile modus operandi.

Nemmeno si può negare che la presenza di valori elevati sotto gli aspetti naturalistico-ambientale e paesaggistico (comprovata – sottolinea il documento – dall’individuazione della località come Sito di Importanza Regionale, come Important Bird Area e, nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale, come Zona di Protezione lungo le rotte di migrazione) sia elemento, se non escludente, quantomeno penalizzante per l’installazione ivi del parco eolico: con il ché risulta superata anche l’affermazione della ricorrente, secondo cui un’elevata qualità naturalistica non sarebbe di per sé incompatibile con la realizzazione di impianti eolici, conseguendone la complessiva infondatezza della censura di cui al punto d) sopra riportato.

In relazione poi all’asserito contrasto tra il documento approvato con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 137/2006 – e quindi la gravata pronuncia negativa di compatibilità ambientale, che vi si richiama – da un lato, e le Linee guida regionali per la valutazione dell’impatto ambientale degli impianti eolici, dall’altro, osserva il Collegio che si tratta di un argomento, a ben vedere, irrilevante. Vero è che, come osserva la EHN Italy S.r.l., il sito di Monte Ginezzo non appare nell’elenco delle aree dove non è opportuna la realizzazione di impianti eolici per la presenza di elementi naturalistici di elevato valore, di cui all’allegato A alle suddette Linee guida (p. 27 del doc. n. 53 della Regione). Tuttavia, non vi è prova che le medesime Linee guida, sebbene racchiuse in un documento che reca nel frontespizio l’intestazione alla Regione Toscana e lo stemma di questa, siano mai state adottate in forma ufficiale dalla Giunta Regionale, com’è invece avvenuto per le più generali “Norme per la valutazione di impatto ambientale. Linee guida”, approvate con deliberazione della Giunta n. 1068 del 20 settembre 1999. Di una simile mancanza di ufficialità – su cui insiste la difesa regionale, per inferirne la non vincolatività delle predette Linee guida non approvate, rispetto ai successivi atti di programmazione, sia territoriale, sia degli impianti eolici – la ricorrente si sarebbe potuta e dovuta accorgere, proprio confrontando le Linee guida non approvate con quelle, più generali, approvate in forza della deliberazione n. 1068/1999. Né a sovvertire la non ufficialità e, così, la non vincolatività delle Linee guida non approvate, di cui al doc. n. 53 della difesa regionale, può bastare l’equivoca e discutibile prassi dell’Amministrazione regionale di mettere a disposizione dei privati interessati le Linee guida medesime, le quali contengono un elenco dei siti esclusi dalla realizzazione di impianti eolici in cui non è compresa la località di Monte Ginezzo. È noto, infatti, il limitato valore della cd. prassi amministrativa, che non ha efficacia erga omnes, né ha carattere di generalità, limitandosi a connotare il comportamento di fatto dei singoli Uffici nei rapporti con il pubblico, ma senza essere accompagnata dalla convinzione della sua doverosità (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19 gennaio 2006, n. 1018). Del resto, la non ufficialità della suindicate Linee guida le rende in ogni caso non opponibili alla Provincia di Arezzo, la quale in nessun modo avrebbe potuto considerarvisi vincolata in sede di approvazione – con la deliberazione n. 137/2006 – del documento “Aree vocate alla realizzazione di impianti eolici nella Provincia di Arezzo”. Donde l’infondatezza della censura, tenuto anche conto che, nella memoria conclusiva, la ricorrente insiste nel qualificare le Linee guida per la valutazione dell’impatto ambientale degli impianti eolici come Linee guida adottate dalla Giunta Regionale in applicazione della l.r. n. 79/1998, mostrando di continuare a confonderle con quelle, più generali e non relative ai soli impianti eolici, approvate con la ricordata deliberazione della Giunta Regionale n. 1068/1999.

Venendo, infine, alla doglianza di cui al punto e) sopra indicato, avente ad oggetto il contrasto tra la deliberazione della Giunta Provinciale di Arezzo n. 137/2006 e la precedente deliberazione n. 862 del 6 dicembre 2004, nonché il fatto che le modifiche apportate con la deliberazione n. 137 cit. sono posteriori alla presentazione del progetto della ricorrente ed alla richiesta di avvio del procedimento di valutazione dell’impianto ambientale, osserva il Collegio che la doglianza si rivela nel complesso del tutto pretestuosa.

Invero, la deliberazione n. 137/2006 dà ampiamente conto (nell’allegato 1) del procedimento che ha condotto a modificare la precedente deliberazione n. 862/2004. Tale procedimento ha visto una fase di raccolta e studio delle osservazioni, segnalazioni e contributi riguardanti la deliberazione n. 862 cit., formulate da soggetti pubblici e privati interessati (in particolare, il WWF, la Soprintendenza di Arezzo, il Segretario Generale della Provincia). Dette osservazioni, segnalazioni e contributi hanno investito, specificamente, il sito di Monte Ginezzo, di cui sono state sottolineate talune criticità. Del resto, il par. 3.2 della deliberazione n. 862/2004, nella parte finale, dava conto dell’impossibilità di giungere, allo stato, ad un giudizio definitivo di fattibilità dell’intervento di installazione di un parco eolico nel predetto sito, essendo tuttora in corso una verifica, da parte del Comune, sui caratteri del sito e sui rapporti dello stesso con la vincolistica e con le scelte connesse alla sua programmazione urbanistico-territoriale. Si può, quindi, ben dire che, per l’area de qua, la stessa deliberazione n. 862 cit. ha rimesso ai successivi sviluppi procedimentali e, in conclusione, alla deliberazione n. 137 cit., il parere definitivo sulla vocazione o meno dell’area medesima – anche sotto il profilo naturalistico-ambientale – ad essere utilizzata quale sede di un parco eolico. Tanto è vero che dalle segnalazioni, osservazioni e contributi aventi ad oggetto il sito di Monte Ginezzo sono poi derivate le proposte di modifiche ed integrazioni al documento approvato con la deliberazione n. 862/2004, tradottesi nel documento intitolato “Aree vocate alla realizzazione di impianti eolici nella Provincia di Arezzo”, approvato con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 137/2006 (cfr. le premesse di questa, lì dove si afferma: “Esaminati i contenuti del documento “Aree vocate alla realizzazione di impianti eolici nella Provincia di Arezzo”, allegato n. 2 alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, che riporta, in colore rosso, le modifiche/integrazioni allo stesso apportate a seguito dell’accoglimento delle osservazioni, segnalazioni e contributi pervenuti, secondo quanto proposto nell’allegato 1 al presente atto”). Se ne deduce l’assoluta correttezza del procedimento seguito dalla Provincia per pervenire alle modifiche in questione.

Nel caso in esame, appare pienamente rispettato anche il principio tempus regit actum: principio, ai sensi del quale ogni fase o atto del procedimento riceve disciplina, per quanto riguarda la struttura, i requisiti ed il ruolo funzionale, dalle disposizioni vigenti alla data in cui ha luogo ciascuna sequenza procedimentale (cfr. C.d.S., Sez. VI, 12 maggio 2004, n. 2984; id., Sez. V, 19 ottobre 2006, n. 6211, che ha, perciò, ritenuto che le modifiche introdotte dalla l. n. 15/2005 alla procedura di formazione del silenzio-rifiuto si dovessero applicare anche alle istanze presentate in data anteriore, per le quali il silenzio non fosse ancora maturato). In base a tale principio, la versione del documento intitolato “Aree vocate alla realizzazione di impianti eolici nella Provincia di Arezzo” della quale la Regione doveva tenere conto, era (come in effetti avvenuto) quella approvata con deliberazione della Giunta Provinciale di Arezzo n. 137/2006, a modifica del testo approvato con la deliberazione n. 862/2004, essendo la suddetta modifica intervenuta prima dell’impugnata pronuncia negativa di compatibilità ambientale. A nulla rileva, invece, che detta modifica sia posteriore alla presentazione del progetto della ricorrente ed alla richiesta di avvio del procedimento di valutazione dell’impianto ambientale, non avendo la società fornito nessun elemento da cui potesse dedursi un intento discriminatorio nei suoi confronti ed essendo, anzi, gli ulteriori sviluppi dell’istruttoria procedimentale circa la località di Monte Ginezzo già prefigurati dalla stessa deliberazione n. 862/2004 (come visto). Donde, anche per questo verso, l’infondatezza delle doglianze della ricorrente.

Verificata la complessiva infondatezza del quarto motivo di ricorso (che pertanto è da respingere in blocco), occorre ora passare all’esame del quinto motivo, articolato in molteplici doglianze. Più in particolare, la ricorrente:

A) lamenta l’omessa considerazione, da parte della Regione, di tutti gli elementi che devono essere tenuti presenti in sede di valutazione di impatto ambientale, perché la Regione avrebbe considerato i soli profili naturalistici e paesaggistico-culturali, trascurando l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, la vocazione dell’area allo sfruttamento dell’energia eolica e le ricadute del progetto in termini economico-sociali; la Regione avrebbe, in particolare, trascurato che questi ulteriori profili erano espressamente considerati negli atti regionali di pianificazione (in specie, nel P.E.R. – Piano Energetico Regionale) e nei pareri resi dal Comune di Cortona nel corso dell’istruttoria. Ne sarebbe derivata l’estromissione, di fatto, del Comune dal processo decisionale, in violazione del principio di sussidiarietà ex art. 118 Cost.;

B) evidenzia che i rilievi inerenti alla tutela paesaggistica e culturale, formulati dalla Regione sulla base dei pareri resi dalla Soprintendenza della Provincia di Arezzo, sarebbero infondati e frutto di un’indebita confusione tra tutela del paesaggio e tutela dei beni culturali, giacché verrebbe rilevato, impropriamente, l’impatto paesaggistico in relazione all’incidenza dell’opera su beni non soggetti a tutela paesaggistica, ma qualificati come beni culturali. Inoltre, l’Amministrazione avrebbe optato non per una valutazione comparativa delle esigenze di tutela paesaggistica e di quelle economico-imprenditoriali e produttivo-occupazionali, ma per il totale sacrificio di queste ultime e l’integrale preservazione delle prime, secondo una logica non di proporzionalità, ma meramente inibitoria, in contrasto con l’insegnamento della giurisprudenza, ivi compresa quella costituzionale. L’istruttoria preordinata alla valutazione negativa di compatibilità ambientale sarebbe comunque carente, poiché la visibilità dell’opera dagli angoli visuali indicati dalla P.A. sarebbe minima, tanto da far dubitare che vi sia stato un sopralluogo in loco; in ogni caso, la visibilità dell’opera non potrebbe legittimare, di per sé, il diniego al progetto. Per di più, il parere della Soprintendenza richiamato nella pronuncia impugnata sarebbe affetto da eccesso di potere, perché la Soprintendenza si diffonderebbe in giudizi di politica dell’energia e della programmazione (anziché di compatibilità del progetto con le norme in tema di tutela del paesaggio), denunciando una previsione eccessiva della produzione di energia a carico della Provincia di Arezzo sul totale dell’intera Regione e, quindi, una sorta di “sovraccarico” potenziale di impianti eolici in detta Provincia e suggerendone una diversa allocazione sul territorio regionale;

C) si duole dell’illegittimità della deliberazione gravata, per avere questa posto a suo fondamento il fatto che il Monte Ginezzo sia individuato come S.I.R. (Sito di Importanza Regionale) e classificato come S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria) e Z.P.S. (Zona di Protezione Speciale). Ciò, sebbene il Monte Ginezzo non risulti compreso nel sistema regionale delle aree protette, essendo soggetto a misure di conservazione in sede di realizzazione del parco eolico; questo, inoltre, inciderebbe sulle modifiche del territorio per la misera percentuale dello 0,05% in fase di esercizio e dello 0.23% in fase di costruzione. Né andrebbe trascurato che la perdita di habitat stimata dalla società per l’opera in esame (pari allo 0,07% per gli arbusteti e l’erica, allo 0,58% per prati e pascolo ed allo 0,40% per rovi e prugnolo), sarebbe notevolmente inferiore al limite stabilito dalle Linee guida regionali sulla valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici (per le quali non sono ammissibili perdite di habitat superiori al 10%, elevato al 25% per le superfici di habitat di interesse per la fauna): donde l’illegittimità della pronuncia della Regione, per avere ignorato questo aspetto;

D) sottolinea l’infondatezza del profilo preclusivo rappresentato dal vincolo avifaunistico, invocato in particolare nel parere della Regione Umbria. Anche per questo verso, la valutazione negativa di compatibilità ambientale sarebbe affetta da carenza di istruttoria e di motivazione, per essere stata omessa ogni verifica circa la distanza delle aree e l’effettiva influenza delle pale eoliche e le specie protette; nonostante l’avvertimento della società, la Regione avrebbe poi ignorato che, per le specie ornitiche popolanti il lago Trasimeno, mancherebbero dati capaci di dimostrare che una distanza di 10-15 km dal parco eolico è insufficiente a ridurre il rischio di impatti diretti con gli aerogeneratori. Ancora, per le specie aviarie avvistate nella zona adiacente al progetto dell’opera, le preoccupazioni sarebbero infondate, giacché per gli anseriformi non vi sarebbe perdita di habitat, mentre il falco di palude sarebbe stato avvistato a distanza superiore a 10 km dal sito del parco;

E) lamenta l’erroneità del richiamo all’incompatibilità del progetto con le previsioni del P.T.C.P., in quanto detto richiamo evidenzierebbe la carenza di istruttoria, l’irragionevolezza e la sproporzione, prescrivendo il P.T.C.P. dei meri indirizzi che, per Monte Ginezzo, si riassumono nel divieto di una nuova viabilità ed in misure di conservazione per alcune specie ornitologiche ed arboree a maggiore valenza. Secondo la ricorrente, vi sarebbe una piena compatibilità con tali indirizzi del progetto del parco, prevedendo questo un semplice adeguamento della viabilità esistente;

F) deduce l’infondatezza del rilievo basato sull’(asserita) incompatibilità del progetto con gli atti di pianificazione e programmazione vigenti sul territorio comunale, in specie con il P.R.G. di Cortona, giacché, da un lato, il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 costituisce, ove occorra, variante ad ogni strumento urbanistico, dall’altro, alla luce dei pareri delle Autorità di bacino competenti, non sussisterebbe alcun vincolo idrogeologico;

G) sostiene che l’enucleazione, quale motivo ostativo, della circostanza per cui l’opera andrebbe ad incidere su una porzione del territorio comunale soggetta a vincolo paesaggistico ex l. n. 1497/1939, sarebbe frutto di un’erronea rappresentazione della realtà di fatto. Ciò, in quanto in siffatta porzione verrebbe realizzato un tratto di elettrodotto interrato, di per sé non in grado di incidere sul vincolo paesaggistico e che comunque, proprio perché interrato, sarebbe sottratto alla valutazione di impatto ambientale, in base all’allegato II della direttiva n. 85/337/CEE;

H) sottolinea l’inconferenza del rilievo preclusivo incentrato sul superamento dei limiti di rumore consentiti dalla zonizzazione acustica comunale, seppur limitatamente alla fase di cantiere, poiché si tratterebbe di rilievo privo di pregio nell’ambito del procedimento di V.I.A., anche tenuto conto che il Comune di Cortona avrebbe intenzione di modificare la classe acustica di riferimento proprio allo scopo di consentire la realizzazione dell’opera;

I) evidenzia l’illegittimità del richiamo, da parte della Regione, all’impatto dell’opera dai punti di vista agricolo e forestale, in quanto anche per questo verso la deliberazione impugnata ignorerebbe gli apporti forniti dalla ricorrente nel corso del procedimento, “appiattendosi” sulle risultanze della Conferenza di Servizi interna del 16 ottobre 2007. In particolare, da un lato l’attività di produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili non sarebbe prevista nel Piano di gestione forestale. Sotto altro profilo, la realizzazione del parco eolico sarebbe in linea con gli obiettivi gestionali del Piano, perché: le infrastrutture realizzate rafforzerebbero la lotta e la prevenzione agli incendi boschivi; la perdita di arbusteti e pascoli di crinale sarebbe limitata, nonché compensata con misure di recupero; l’intervento non interesserebbe castagneti da frutto; le attività previste non determinerebbero effetti sulla diffusione di fitoparassiti; le aree più povere (per le quali il Piano di gestione forestale esclude l’intervento antropico) sarebbero in prevalenza ubicate in boschi non interessati dalla realizzazione del parco eolico;

L) lamenta, infine, che, come dimostrerebbe quanto finora detto, la Regione non avrebbe esaminato adeguatamente le osservazioni avanzate dalla ricorrente stessa in risposta al cd. preavviso di rigetto, limitandosi ad invocare la moratoria stabilita con la deliberazione n. 923/2006.

Così esposte le molteplici censure in cui si articola il motivo di ricorso in esame, il Collegio ritiene necessario, in via preliminare:

1) evidenziare i limiti del proprio sindacato nella materia in esame. Per la giurisprudenza costante, infatti, la valutazione di impatto ambientale, giacché finalizzata alla tutela preventiva dell’interesse pubblico, non si risolve in un mero giudizio tecnico, ma presenta profili particolarmente elevati di discrezionalità amministrativa, che sottraggono al sindacato giurisdizionale le scelte della P.A., ove non siano manifestamente illogiche ed incongrue (C.d.S., Sez. V, 21 novembre 2007, n. 5910; nello stesso senso, C.d.S., Sez. V, n. 4206/2009, cit., secondo cui nella valutazione di impatto ambientale l’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo, operato dall’Amministrazione, presenta profili di discrezionalità non solo tecnica, ma anche amministrativa, particolarmente intensi, con il corollario che tale apprezzamento è sindacabile dal G.A. solo in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, in cui è evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto alla P.A.: cfr. pure T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. 5403/2007 cit.);

2) ribadire quanto sopra già osservato circa l’idoneità anche di una sola motivazione a supportare la deliberazione impugnata, purché si tratti di motivazione autonoma, con il corollario che l’eventuale illegittimità delle altre, distinte motivazioni non potrebbe comunque portare all’annullamento della deliberazione stessa.

Tanto premesso ed entrando nel merito delle doglianze, va immediatamente respinta quella di cui al punto A) sopra ricordato. Invero, non si può in alcun modo ritenere che la Regione abbia omesso di considerare l’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’opera. Come giustamente osserva la difesa regionale, la deliberazione impugnata richiama infatti la Conferenza di Servizi interna del 16 ottobre 2007, che dà analiticamente conto degli effetti positivi dell’opera sul piano della produzione dell’energia (in termini di produzione da fonti rinnovabili, pari ad oltre 47.250.000 kWh all’anno) e del miglioramento che ne conseguirebbe per il bilancio emissivo del settore energetico (in termini di non immissione di sostanze inquinanti nell’atmosfera). Per l’identica ragione, va del pari respinta la censura di cui al punto B) sopra elencato incentrata sulla violazione del principio di proporzionalità, non essendo vero che la Regione ha preso in considerazione solo le esigenze di tutela paesaggistico-ambientale, sacrificando tutti gli altri interessi pubblici coinvolti, senza eseguire alcuna valutazione comparativa, anche in vista di soluzioni meno drastiche della pura e semplice pronuncia negativa di compatibilità ambientale. Come dimostrato dalle considerazioni finali della Conferenza di Servizi interna del 16 ottobre 2007 (p. 8), la Regione ha comparato gli impatti positivi dell’opera con quelli negativi dal punto di vista ambientale, giungendo, tuttavia, a reputare questi ultimi prevalenti e ciò, nonostante la Regione stessa avesse ben presente la possibilità di opere di mitigazione: queste, però, sono state ritenute incapaci di incidere significativamente sui predetti impatti negativi. Di qui l’esito negativo della valutazione, secondo un ragionamento che appare immune da vizi logici.

D’altro canto, la valutazione di impatto ambientale comporta una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell’interesse pubblico ambientale. Ne deriva che, in presenza di una situazione ambientale connotata da profili di specifica e documentata sensibilità, anche la semplice possibilità di un’alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un’attività: anche alla luce dei già ricordati ampi profili di discrezionalità amministrativa che presenta la valutazione di impatto ambientale sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici, sfugge, pertanto, al sindacato giurisdizionale la scelta discrezionale della P.A. di non sottoporre beni di primario rango costituzionale, qual è quello dell’integrità ambientale, ad ulteriori fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell’area, possono implicare l’eventualità, non dimostrabile in positivo ma neanche suscettibile di esclusione, di eventi lesivi (così C.d.S., Sez. VI, 4 aprile 2005, n. 1462, in relazione ad un caso di inquinamento di una falda acquifera, ma con ragionamento che appare estensibile alla fattispecie in esame). Nemmeno può essere condivisa la reiterata invocazione, da parte della ricorrente, dei pareri espressi dal Comune di Cortona, giacché tali pareri non contengono affatto quel giudizio così risolutamente favorevole all’esecuzione dell’opera che la ricorrente stessa pretende di rinvenirvi. Né va trascurato che “i pareri”, a ben vedere, si riducono ad uno, e cioè al primo.

Ed invero, il primo parere, reso con nota comunale prot. n. 12924 del 22 maggio 2006, subordina la valutazione favorevole del Comune alla realizzazione del parco eolico alla condizione che “questo non incida sulla risorsa paesaggistica e ambientale del territorio”: ciò perché il Comune di Cortona, pur essendosi espresso nel senso dell’opportunità di favorire interventi mirati alla realizzazione di strutture per la produzione di energia rinnovabile, “ ha però sempre cercato di valorizzare la risorsa “paesaggio” sia alla luce della propria economia turistica che a quella della salvaguardia ambientale e paesistica del proprio territorio”, tanto da invitare la Regione a tenere conto, in fase di V.I.A., “di questo importante aspetto in considerazione anche dell’alta valenza” riconosciuta al sito di Monte Ginezzo “sia a livello nazionale che europeo”. Il parere in esame – che evidenzia anche il contrasto dell’intervento proposto con il P.R.G. vigente – ha, perciò, una portata tutt’affatto diversa da quella che pretende di riconnettervi la ricorrente: quest’ultima rammenta più volte le ricadute positive sul piano occupazionale del proprio progetto, trascurando, però, di ricordare (come invece fa il Comune nel parere de quo) che anche la risorsa “paesaggio” è risorsa economica, che può avere significativi impatti sul piano occupazionale, in termini di maggior sviluppo del turismo.

Quanto, invece, alla nota a firma del Sindaco di Cortona, prot. n. 29713 del 28 novembre 2007, non si tratta, come correttamente rileva la difesa regionale, di un parere tecnico, dovendo questo genere di pareri provenire dagli organi tecnici e non da quelli politici; esso è, pertanto, irrilevante sul piano tecnico, ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale, avendo natura di atto politico. E peraltro anche detta nota, pur contenendo alcune valutazioni a favore dell’opera (valutazioni – si ripete – che esorbitano totalmente dalle competenze del Sindaco e per tal motivo non possono essere considerate altro che semplici auspici politici), si conclude subordinando l’autorizzazione alla realizzazione del parco eolico alla preventiva valutazione dell’impatto ambientale che l’insediamento può arrecare al territorio.

Alla luce di quanto detto, deve perciò reputarsi del tutto pretestuosa l’asserzione dell’estromissione del Comune di Cortona dal procedimento di cui si discute: donde la complessiva infondatezza della doglianza poc’anzi riportata sub A).

Venendo ai profili che residuano della doglianza sub B) – oltre a quello (già confutato) della pretesa violazione del principio di proporzionalità – si evidenzia, in primo luogo, che l’asserita confusione, da parte dell’Amministrazione, tra profili di tutela paesaggistica e profili di tutela dei beni culturali appare il frutto di un equivoco in cui è incorsa la ricorrente. Ed invero, sarebbe illogico considerare, come pretende la ricorrente, il paesaggio un bene limitato alle sole componenti naturalistiche, senza tenere conto degli insediamenti umani (e specialmente di quelli tradottisi in opere pregevoli sotto il profilo storico-artistico) che vi si inseriscono; per converso, sarebbe altrettanto illogico considerare i manufatti di pregio artistico avulsi dal contesto naturalistico nel quale sono allocati. La più recente giurisprudenza ha infatti ricordato come, in base alla normativa di riferimento, possa affermarsi che ciò che ha rilievo, ai fini della protezione dei valori estetici e tradizionali che formano oggetto della tutela paesistica, è la “spontanea concordanza e fusione fra l’espressione della natura e quella del lavoro umano” (C.d.S., Sez. VI, 9 maggio 2006, n. 2539, che ha osservato come, ai fini della tutela paesaggistica, gli elementi architettonici debbano raccordarsi a quelli naturalistici, in un processo di fusione di questi ultimi con le modifiche sul territorio introdotte ad iniziativa dell’uomo, in modo da dar vita alla nozione di località o ambito territoriale, esprimente nel suo complesso valori omogenei sia di tipo estetico, sia di riferimento alle tradizionali forme di utilizzo del territorio in consonanza con il paesaggio e con le condizioni di ambiente circostanti; v. anche C.G.A.R.S., Sez. Giurisd., 29 luglio 2005, n. 480, secondo cui la nozione di paesaggio ex art. 9 Cost. è inscindibilmente legata al patrimonio artistico nazionale). Risulta, quindi, assolutamente legittimo che la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio di Arezzo, e con essa la Regione, la quale ne richiama il parere nella deliberazione impugnata, si preoccupino del fatto che il parco eolico sarebbe posizionato in un territorio posto a contorno del centro storico di Cortona e che, per tal motivo, l’intervento sarebbe di notevole impatto paesaggistico e visivo, essendo “oggettivamente capace di cambiare radicalmente quel paesaggio” (cfr. p. 19 della nota della Soprintendenza prot. n. 1386 del 22 febbraio 2007 – doc. n. 31 della difesa regionale).

In relazione a quanto appena esposto, si deve altresì sottolineare, per ciò che riguarda l’aspetto della pretesa scarsa visibilità dell’opera, l’ulteriore equivoco in cui cade la ricorrente, lì dove sostiene che la visibilità del progetto dagli angoli visuali indicati sarebbe minima. Che l’installazione di un parco eolico costituisca opera di notevole impatto visivo, è fatto notorio, del quale si può tenere conto nel giudizio (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 9 marzo 2004, n. 826), senza che sul punto occorrano particolari prove o dimostrazioni. Il problema affrontato dalla Soprintendenza e poi dalla Regione è però un altro e riguarda, invece, l’incidenza di tale impatto visivo – la cui esistenza è indubbia – su un territorio avente o no valore paesistico. A questo problema l’Amministrazione ha fornito risposta positiva, nel senso, cioè, che il progetto presentato dalla società avrebbe un notevole impatto visivo su un’area di alto valore paesistico, sconvolgendone, proprio a causa di tale impatto, le caratteristiche. Non si tratta, dunque, di negare che l’opera incida sul paesaggio dal punto di vista visivo, come invece fa la ricorrente, ciò che sembra inverosimile – si ribadisce – atteso la tipologia di opera in discorso; si tratterà, invece, di dimostrare, se del caso, che l’opera incide su un territorio privo di valore paesistico e naturalistico. Donde, per questo verso, l’infondatezza della doglianza ed il fraintendimento in cui incorre la società, fuorviata, probabilmente, pure dalla già menzionata nota del Sindaco di Cortona prot. n. 29713 del 28 novembre 2007; con questa si asserisce che l’impianto de quo non sarebbe visibile da nessun punto del centro storico di Cortona e solo da alcuni punti del territorio comunale, peraltro in maniera quasi impercettibile e comunque ad una grande distanza dal suindicato centro storico. Ma qui è evidente che non si trattava di stabilire se il parco eolico sarebbe stato più o meno visibile dal centro di Cortona, quanto invece di determinare come l’opera avrebbe inciso sulla visuale del territorio di Cortona, comprensivo del centro abitato e delle aree circostanti: la prospettiva adottata dalla Regione, cioè, è quella per la quale il centro storico di Cortona non è il luogo da cui si guarda, ma il luogo – o meglio, uno dei luoghi – verso cui si guarda.

Quanto, infine, alla menzione, da parte della Soprintendenza, dell’installazione in misura eccessiva di impianti eolici rispetto al restante territorio toscano, osserva il Collegio che si tratta solamente di un fuggevole accenno (le righe finali di p. 18 della nota della Soprintendenza prot. n. 1386 del 22 febbraio 2007), che, peraltro, non sfocia in alcun giudizio o valutazione e che non incide in nessuna maniera sul parere negativo della Soprintendenza: parere basato, invece, su ben altre (e più robuste) argomentazioni giustificative, come dimostra anche la sua lunghezza. Donde l’irrilevanza del citato accenno e la pretestuosità ed infondatezza dell’appigliarsi ad esso da parte della ricorrente al fine di dimostrare l’eccesso di potere in cui sarebbe incorsa la Soprintendenza e, con essa, la Regione.

Alla luce di quanto visto, si deve, pertanto, concludere per la complessiva infondatezza anche delle doglianze riportate al punto B) sopra indicato.

Venendo alle doglianze elencate sub C), sottolinea il Collegio che la ricorrente si limita a sostenere che il sito di Monte Ginezzo ,secondo quanto indica la deliberazione della Giunta Regionale n. 644 del 5 luglio 2004, non risulta compreso nel sistema regionale delle aree protette, ma non contesta in alcun modo che il predetto sito sia individuato come Sito di Importanza Regionale (S.I.R.), nonché classificato come Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zona di Protezione Speciale (Z.S.P.): ne discende che la censura, prima ancora che infondata, è inammissibile. Del resto, la censura è anche priva di fondamento, poiché la deliberazione della Giunta Regionale n. 644 cit., da un lato, non può certo prevalere sui profili di protezione comunitaria; dall’altro, contiene una minuta descrizione dei pregi naturalistici e faunistici della località in discorso (cioè degli effettivi fattori su cui si è fondata la pronuncia negativa impugnata) e ne sottolinea i principali elementi di criticità interni ed esterni al sito (ad es., la riduzione o cessazione del pascolamento).

In proposito, è poi necessaria l’avvertenza di non dare eccessivo rilievo alla suddetta deliberazione n. 644/2004, che – nonostante le incertezze mostrate sul punto dalla difesa della Regione – non può in nessun modo essere confusa con l’approvazione delle Linee guida regionali per la valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici (v. doc. n. 53 della Regione): approvazione che, per quanto detto prima, non è mai intervenuta, con il corollario del carattere non ufficiale di tale documento. La deliberazione de qua si limita, invece, ad approvare le norme tecniche relative alle forme e modalità di tutela e conservazione dei Siti di Importanza Regionale, tra i quali è ricompreso quello di Monte Ginezzo. È, dunque, da respingere il richiamo, che la ricorrente fa, alle citate Linee guida regionali per la valutazione dell’impatto ambientale degli impianti eolici, al fine di dimostrare che la perdita di habitat conseguente al progetto presentato sarebbe notevolmente inferiore ai limiti, oltre i quali la perdita stessa non è considerata accettabile dalle predette Linee guida. Il carattere “non ufficiale” di queste impedisce, infatti, di attribuire efficacia vincolante ai limiti in parola; né va trascurato che la lettura delle citate Linee guida porta ad escludere il carattere rigidamente vincolante dei limiti stessi (cfr. par. I.3, p. 16 del doc. n. 53 della difesa regionale, dove si afferma l’opportunità che il progetto li rispetti “nella maggior misura possibile”).

Da ultimo, si deve evidenziare che le stime di diminuzione delle specie di flora riportate nel ricorso (relative ad arbusteti, erica, prati, pascolo, rovo e prugnolo) non sono esaustive, non coprendo tutto l’arco delle specie elencate, per il sito di Monte Ginezzo, dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 644/2004 cit. e dal documento “Aree vocate alla realizzazione di impianti eolici nella Provincia di Arezzo”, approvato con la ricordata deliberazione della Giunta Provinciale di Arezzo n. 137/2006 (che ripete l’elenco). Nel gravame, infatti, si esclude che l’intervento possa investire i castagneti da frutto, ma nulla si dice sui boschi di roverella e cerro, né sui rimboschimenti di conifere, né, ancora, sulle brughiere xeriche.

Ne discende la complessiva infondatezza della doglianza sopra riportata sub C).

Venendo alla doglianza di cui al punto D), con essa si contesta il vincolo avifaunistico, richiamato, in particolare, nel parere della Regione Umbria (cfr. la determinazione dirigenziale prot. n. 3877 del 10 maggio 2006, doc. n. 9 della difesa regionale, poi ribadita con determinazione prot. n. 1980 del 7 marzo 2007, doc. n. 30 della medesima). Nello specifico la Regione Umbria, con la determinazione n. 3877 cit., ha espresso parere ambientale non favorevole alla realizzazione del parco eolico, dopo avere raccolto gli avvisi negativi del Servizio Promozione e Valorizzazione Sistemi Naturalistici e Paesaggistici e del Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana. I suddetti avvisi negativi sono notevolmente dettagliati ed esaurienti e la ricorrente muove al riguardo censure generiche, parziali e, comunque infondate.

In dettaglio, è generica la censura di carenza di istruttoria per mancata verifica della distanza delle aree, dell’effettiva influenza delle pale eoliche e delle specie protette. La società non indica, infatti, da quali elementi desuma l’omissione di cui si lamenta. Donde, nel contempo, l’infondatezza della censura, che in ogni caso è confutata dall’avviso del Servizio Promozione e Valorizzazione Sistemi Naturalistici e Paesaggistici, dove si menzionano espressamente i “sopralluoghi effettuati sulle aree indiziate di impatti” e che reca in allegato una cospicua documentazione fotografica.

È infondata la censura con cui si deduce l’indisponibilità di dati scientifici attestanti l’insufficienza della distanza di 10-15 km dal parco eolico ai fini della riduzione del pericolo di impatti diretti con gli aerogeneratori per le specie ornitiche sia stanziali, sia migratrici dell’area umida. In disparte la circostanza che, secondo il Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana, l’area interessata dall’installazione del parco eolico è posta ad una distanza inferiore a 10 km dal lago Trasimeno, la ricorrente trascura comunque che la materia ambientale risulta governata dal principio di precauzione: principio che, alla stregua della giurisprudenza più sopra riferita (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 1462/2005, cit.), in presenza di una situazione ambientale caratterizzata da profili di specifica e documentata sensibilità, rende legittima e ragionevole l’opposizione alla realizzazione di un’attività, anche ove sussista la semplice possibilità di un’alterazione negativa e quindi se vi sia la possibilità, non dimostrabile in positivo ma neanche suscettibile di esclusione, di eventi lesivi.

Molto parziale e del tutto insufficiente è, infine, l’elenco delle specie ornitiche che non subirebbero effetti negativi dalla realizzazione dell’opera (la ricorrente menziona solo gli anseriformi ed il falco di palude): elenco che ha il vizio di base di essere ricalcato sulle già citate Linee guida regionali per la valutazione dell’impatto ambientale degli impianti eolici, non approvate, e che comunque mostra di non tener conto delle ulteriori specie indicate del Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana della Regione Umbria (ad es., il falco pescatore, l’albanella minore, il biancone).

Va aggiunto che per quanto riguarda i profili della flora ed avifaunistici, la deliberazione impugnata richiama altresì il parere della Provincia di Arezzo (cfr. la deliberazione della Giunta Provinciale n. 342 del 11 maggio 2006, doc. n. 11 della difesa regionale): quest’ultimo è estremamente dettagliato e segnala la presenza, nell’areale interessato, di ulteriori specie ornitiche (magnanina, succiacapre, calandro e tottavilla), giungendo a propria volta a conclusioni negative sull’installazione dell’opera, poiché l’impatto del parco eolico sulla fauna produrrebbe conseguenze contrastanti con gli obiettivi di gestione del Piano Faunistico Venatorio e con le misure di conservazione del S.I.C. (implicanti il mantenimento delle praterie di crinale ed il miglioramento della gestione forestale).

Donde la complessiva infondatezza della doglianza di cui al punto D).

I profili finora esaminati – attinenti al paesaggio, alla flora ed all’avifauna – sono di per sé idonei a giustificare la deliberazione impugnata, ed anzi essi ne costituiscono la vera e propria motivazione, mentre gli altri profili contestati dalla ricorrente (attinenti al contrasto con il P.T.C.P., con il P.R.G., con la normativa acustica, ecc.) o non integrano la motivazione della pronuncia negativa, o rispetto a questa rivestono un ruolo secondario e marginale. Ciò è espressamente affermato dalla Regione in relazione al contrasto dell’opera con la normativa in tema di rumorosità: si legge infatti, al riguardo, nella deliberazione impugnata, che “gli aspetti riguardanti l’impatto acustico in fase di costruzione e la conformità dell’intervento con il PCCA” (Piano comunale di classificazione acustica) “rivestono in ogni caso, ai fini del giudizio di compatibilità ambientale, un’importanza accessoria e marginale rispetto ai principali elementi di incompatibilità di cui alla motivazione del parere sfavorevole espresso dalla conferenza di servizi interna”: elementi che, invece, la predetta deliberazione ravvisa (alla luce della Conferenza di Servizi interna del 16 ottobre 2007 e dei pareri della Soprintendenza, della Regione Umbria e della Provincia di Arezzo) negli impatti dell’opera proposta sull’avifauna e sul paesaggio, cioè proprio in quegli elementi che formano oggetto delle censure fin qui esaminate, riassunte più sopra nei punti da A) a D), e delle quali si è appena dimostrata l’infondatezza.

Se ne desume la superfluità dell’esame delle doglianze contenute nei punti da E) ad I), atteso che si tratta di doglianze le quali, anche qualora fossero fondate e da accogliere, non potrebbero comunque portare all’annullamento della deliberazione impugnata. A detta conclusione si arriva, riassumendo quanto si è appena esposto, in base a due ragioni strettamente connesse tra loro: 1) perché, come si è visto, si tratta di doglianze che attengono a profili secondari e non decisivi per la pronuncia gravata, la quale trae, invece, giustificazione dall’impatto dell’opera sull’avifauna e sul paesaggio; 2) perché il suddetto impatto su avifauna e paesaggio costituisce motivazione autonoma, capace da sé sola di supportare la deliberazione gravata. In altre parole, la fondatezza di tale giustificazione rappresenta elemento che di per sé solo preclude l’accoglimento delle censure della ricorrente volte a contestare l’apparato motivazionale dell’atto gravato. A ben guardare, anzi, si tratta di due motivazioni distinte ed autonome, l’una attinente all’impatto del parco eolico sul paesaggio (secondo quanto indicato dal parere della Soprintendenza), l’altra attinente all’impatto sull’avifauna (secondo quanto si ricava dai pareri della Regione Umbria e della Provincia di Arezzo), ognuna delle quali è in grado di per sé di supportare in via del tutto autonoma la deliberazione per cui è causa.

Va invece analizzata la doglianza riportata sub L), atteso che con questa la società ricorrente deduce un’illegittimità di natura procedimentale, avente ad oggetto la mancata compiuta disamina, da parte della Regione, delle osservazioni dalla ricorrente stessa presentate in replica alla comunicazione ex art. 10-bis della l. n. 241/1990. A ben vedere, però, si tratta di doglianza priva di fondamento, atteso che, come specificamente indicato dalla deliberazione impugnata, a seguito delle osservazioni della ricorrente, la Regione ha avviato un’ulteriore fase procedimentale, acquisendo, in relazione a dette osservazioni, ulteriori pareri della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggio di Arezzo, del Comune di Cortona (peraltro espressosi con la nota a firma del Sindaco sopra ricordata, costituente atto politico e non parere tecnico), nonché di altri organismi, quali l’A.R.P.A.T., l’A.U.S.L. n. 8 (a mezzo del Settore “Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro”), l’U.R.T.A.T.. A questo riguardo risulta significativo, in particolare, il parere della Soprintendenza espresso con nota prot. n. 86/ESP del 25 gennaio 2008 (doc. n. 43 della difesa regionale), dove sono analiticamente riconfermate le criticità del progetto dal punto di vista dell’impatto paesaggistico e della visibilità del parco eolico, in grado di ingenerare un “cambiamento radicale della percezione visiva” dell’area interessata. Nella nota si menziona, in particolare, l’impatto visivo dell’opera sulla Fortezza del Girifalco, sulle principali vie di accesso a Cortona e sulle strade panoramiche che si dirigono dal centro abitato verso la Valle del Tevere. Anche a voler obiettare sul primo degli elementi ora ricordati – attinente, secondo lo stesso parere, alla lesione dell’integrità del bene culturale, piuttosto che paesaggistico (ma si è dimostrata prima l’inscindibilità dei due profili) – restano comunque fermi gli altri due elementi di criticità (vie di accesso a Cortona e strade panoramiche verso la Valle del Tevere, con visuale dell’intera Val di Chiana, fino alla Val d’Orcia ed al Trasimeno), di per sé in grado di giustificare il persistente avviso negativo della Soprintendenza. Donde la complessiva infondatezza della censura.

Completato l’esame del quinto motivo di ricorso, si deve perciò sottolineare come esso sia nella sua totalità infondato ed in quanto tale, integralmente da respingere.

Parimenti infondato risulta, poi, il sesto motivo, con cui viene desunta la violazione del principio di proporzionalità, per non avere la P.A. contemplato soluzioni diverse dalla mera pronuncia negativa di compatibilità ambientale, quali la revisione del tracciato, la simulazione dell’impatto delle pale sulla visuale, ecc., e per non avere tenuto in debita considerazione l’utilità complessiva del progetto per la collettività locale, a tutto detrimento anche del principio della libera concorrenza nel mercato elettrico. In verità, quest’ultimo profilo non pare del tutto appropriato nel quadro di un giudizio teso a valutare la compatibilità ambientale dell’opera, risolvendosi esso, in buona sostanza, nell’interesse economico del privato, la cui tutela trova luogo, essenzialmente, nel procedimento di autorizzazione unica. Per il resto, il richiamo al principio di proporzionalità è infondato ed a confutazione di esso si rinvia a quanto esposto più sopra a dimostrazione dell’infondatezza dell’analoga censura, formulata con il quinto motivo di ricorso, poc’anzi riportata al punto B), con specifico riguardo a quanto detto circa l’operatività, nella materia ambientale, del principio comunitario di precauzione.

Esaurito, così l’esame dei motivi di ricorso formulati in via diretta ed autonoma contro l’impugnata pronuncia negativa di compatibilità ambientale dell’opera, rimangono da trattare i due primi motivi, attinenti, rispettivamente, all’illegittimità della moratoria regionale disposta con la deliberazione n. 923/2006 ed all’illegittimità derivata che ne seguirebbe a carico della succitata pronuncia negativa, avendo assunto questa come proprio atto presupposto la moratoria de qua. I due motivi, nondimeno, risultano entrambi inammissibili, perché, a ben vedere e come si evince dalle stesse argomentazioni della società ricorrente, tra i due atti – la moratoria regionale alla realizzazione di parchi eolici e la valutazione negativa dell’impatto ambientale del progetto proposto – non è rinvenibile nessun nesso di presupposizione (contrariamente a quanto sostiene la Regione medesima). Invero, come si è visto inizialmente, la deliberazione n. 923/2006 costituisce atto presupposto del distinto procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, sicché la sua eventuale illegittimità, anche se fosse comprovata, non potrebbe dispiegare alcuna illegittimità derivata sulla valutazione negativa di compatibilità ambientale, stante l’autonoma funzione di quest’ultima (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 563/2006, cit.). Donde l’inammissibilità dei due motivi di ricorso in esame.

Sul punto, va, invece, respinta l’eccezione di irricevibilità per tardivita formulata dalla difesa della Regione avverso l’impugnazione della deliberazione regionale n. 923/2006 (che comporterebbe, se accolta, la declaratoria di inammissibilità del motivo di ricorso incentrato sull’illegittimità derivata del giudizio negativo di compatibilità ambientale). Invero, alla predetta deliberazione va attribuita natura di atto generale, o in alternativa regolamentare, secondo quanto si evince dallo Statuto della Regione Toscana (cfr. artt. 11, 37 e 42): pertanto (quale che sia la soluzione adottata circa la natura dell’atto), la lesione che da essa può discendere in capo all’odierna ricorrente è solo potenziale e si attualizzerebbe – atteso il nesso di presupposizione rispetto all’autorizzazione unica – solamente in sede di adozione del provvedimento di diniego dell’autorizzazione stessa: provvedimento allo stato inesistente.

Secondo l’insegnamento della giurisprudenza, infatti, in base all’art. 100 c.p.c. (applicabile anche al processo amministrativo), non si può riconoscere un interesse a ricorrere per il mero ripristino della legalità violata, allorché non si sia ancora verificata una lesione, diretta ed attuale, della situazione soggettiva protetta: detto principio trova peculiare applicazione per gli atti amministrativi generali e per quelli a carattere regolamentare, i cui vizi risultano immediatamente contestabili solo laddove di per sé preclusivi del soddisfacimento dell’interesse protetto, mentre sono altrimenti deducibili come fonte di illegittimità derivata dell’atto consequenziale, quando sia quest’ultimo a venire impugnato, insieme all’atto presupposto, in quanto concretamente lesivo (C.d.S., Sez. VI, 12 novembre 2008, n. 5661).

In definitiva, perciò, il ricorso è inammissibile nella parte in cui (primo motivo) è volto a censurare la moratoria regionale all’installazione di parchi eolici (deliberazione della Giunta n. 923/2006); è, inoltre, inammissibile, nella parte in cui pretende di desumere da detta censura l’illegittimità in via derivata della pronuncia negativa sulla compatibilità ambientale del progetto proposto dalla società ricorrente (deliberazione della Giunta Regionale n. 107 del 18 febbraio 2008). Per la restante parte, contenente censure formulate in via autonoma avverso la suddetta pronuncia, esso è infondato e da respingere, così come è da respingere la domanda di annullamento della deliberazione della Giunta Provinciale di Arezzo n. 137/2006.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore delle controparti costituite (Ministero dei Beni ed Attività Culturali e Regione Toscana), mentre non si fa luogo a pronuncia sulle spese nei confronti delle altre controparti, non costituite in giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Seconda Sezione, così definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara in parte inammissibile e nella rimanente parte lo respinge, come specificato in motivazione.

Condanna la società ricorrente al pagamento di spese ed onorari di causa nei confronti del Ministero dei Beni ed Attività Culturali e della Regione Toscana, che in via forfettaria liquida in € 2.000,00 (duemila/00) per ognuna di tali controparti, per complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), più I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Nulla spese nei confronti delle controparti non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2009, con l’intervento dei Magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore



L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

 



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