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Giurisprudenza

Diritto Urbanistico

 

Beni culturali e ambientali

Urbanistica - Vincoli in genere

(Codice dei beni culturali e del paesaggio - L. n. 431/1985, ( C.d. L. Galasso)  -

D. Lgs. n. 490/1999  - D. L.vo n. 42/2004  -  Vincoli in genere demanio...)

 

2010

Vedi anche: aree protette - urbanistica - Juris

 

N.B.: La Legge 431/1985 è stata inserita in toto nel D. L.vo 1999 n. 490, che a sua volta è stato inglobato nel

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42: Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

 

Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-88

(N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)

 

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Codice dei beni culturali e del paesaggio - L. n. 431/1985, ( C.d. L. Galasso)  - D. Lgs. n. 490/1999  - D. L.vo n. 42/2004  -  Vincoli in genere - demanio...

 

 

 


BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica - Procedura ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004 - Disciplina transitoria ex art. 159 - Art. 58 L.r. Friuli Venezia Giulia n. 5/2007 - Proroga della disciplina transitoria - Illegittima riduzione della tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale. L’art. 58 della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 5 del 2007, nel testo risultante dalla modifica di cui all’art. 2, c. 13, della L.R. n. 123 del 2008, ha disposto che il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte dei Comuni avvenga con applicazione della disciplina transitoria di cui all’art. 159 del decreto legislativo n. 42 del 2004 «sino all’adeguamento dei loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale». In tal modo nella Regione Friuli-Venezia Giulia le autorizzazioni paesaggistiche seguono ancora la disciplina transitoria, secondo la quale devono essere rilasciate dalla Regione o dai Comuni da questa delegati e poi trasmesse alla Soprintendenza per l’eventuale annullamento. La norma modifica dunque la decorrenza del termine fissato dal legislatore statale (31 dicembre 2009: cfr. art. 23, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78) per la piena applicazione della procedura autorizzatoria di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, determinando una illegittima riduzione della tutela del paesaggio imposta dalla legislazione statale. Si impone pertanto la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 58, comma 1, della L.R. n. 5 del 2007, come sostituito dall’art. 2, comma 13, della L.R. n. 12 del 2008, nonchè del comma 2 del medesimo articolo, limitatamente alle parole «a seguito dell’adeguamento degli strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica». Tale declaratoria deve essere estesa al comma 1 dell’art. 60 della L.R. n. 5 del 2007, limitatamente alle parole «Fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici al PTR», essendo tale parte della norma inscindibilmente connessa a quella dichiarata costituzionalmente illegittima. Pres. Amirante, Est. Napolitano - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Friuli-Venezia Giulia. CORTE COSTITUZIONALE - 17 marzo 2010, n. 101

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Imposizione dei vincoli - Potere concorrente dello Stato - Disciplina costituzionale del paesaggio - Art. 9 Cost. - Poteri sostitutivi - Fattispecie: lavori di ampliamento di un fabbricato preesistente - Artt. 82 del DPR n. 616/1977, 10, 34, 37, e 44 del DPR n. 380/2001 e 181 del D Lgs n. 42/04 - L. n. 1497/1939. Anche a seguito della delega di funzioni da parte dello Stato alle regioni in materia paesaggistica, di cui all'art. 82 del DPR n. 616/1977, permane un potere concorrente dello Stato in ordine alla imposizione dei vincoli. Invero, la sentenza 21.12.1985 n. 359 della Corte Costituzionale ha espressamente affermato che l'art. 82 del DPR n. 616/1977 deve essere interpretato, tenendo conto della disciplina costituzionale del paesaggio quale è stabilita nell'art. 9 Cost.. Pertanto, alla luce del disposto di cui all'art. 9, comma secondo, della Costituzione, ed ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 616/1977, lo Stato legittimamente esercita in materia paesaggistica poteri di imposizione del vincolo in via sostitutiva delle regioni nel caso di inerzia delle medesime. Conferma sentenza del 12.3.2009 della Corte di Appello di Lecce e Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, del 18.12.2007) Pres. Grassi, Est. Lombardi, Ric. Ligorio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/03/2010 (Cc. 21/01/2010), Sentenza n. 9255

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale - Interventi edilizi - DIA - Super DIA - Manutenzione ordinaria - Disciplina applicabile - Art. 22, c. 6° DPR n. 380/2001, come sostituito dall'art. 1, c. I lett. e), D. L.gs. n. 301/2002 - D. L. vo n. 42/2004. Ai sensi dell'art. 22, comma sesto, del DPR n. 380/2001, come sostituito dall'art. 1, comma I lett. e), del D. L.gs. 27 dicembre 2002 n. 301, la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Pertanto, l'autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo è prevista dalla norma citata non solo con riferimento alla cosiddetta super DIA, di cui al comma 3 dell'art. 22, sostitutiva del permesso di costruire, ma anche per gli interventi minori previsti dai primi due commi dello stesso articolo, sempre che la normativa che disciplina il vincolo lo preveda. Va quindi osservato che, ai sensi del T.U. n. 380/2001, solo gli interventi di manutenzione ordinaria non sono sottoposti ad alcun titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 6, comma primo lett. a), mentre ogni altro intervento, per il quale non sia necessario il permesso di costruire (art. 10), deve essere preceduto dalla presentazione della DIA (art. 22, comma primo). (Conferma ordinanza del Tribunale della libertà di Napoli del 12.6.2009) Pres. Grassi, Est. Lombardi, Ric. Perna. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/03/2010 (Cc. 21/01/2010), Sentenza n. 8739

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Immobili sottoposti a vincolo paesaggistico - Ristrutturazione edilizia - Demolizione e ricostruzione degli edifici - Autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo - Disciplina applicabile - DIA, Super DIA e permesso di costruire - Art. 22, c. 6° DPR n. 380/2001, come sostituito dall'art. 1, c. I lett. e), D. L.gs. n. 301/2002 - Art. 149, c.1° lett. a), D. L. vo n. 42/2004. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi, in base al combinato disposto dei citati art. 3, primo comma lett. d), ultima parte, e 10, primo comma lett. c), del DPR n. 380/2001, anche quelli di demolizione e ricostruzione degli edifici con la stessa volumetria e sagoma di quelli precedenti. Tali interventi di ristrutturazione possono essere eseguiti mediante la DIA, di cui ai primi due commi dell'art. 22, se non portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, né modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici dell'edificio, ovvero modificazione della destinazione d'uso nelle zone omogenee A. Nel caso, invece, l'intervento di ristrutturazione determini tali modificazioni lo stesso deve essere assentito mediante il permesso di costruire ovvero la presentazione della DIA di cui all'art. 22, terzo comma. In ogni caso, gli interventi di ristrutturazione edilizia sono subordinati all'autorizzazione dell'amministrazione competente per la tutela del vincolo paesaggistico. (Conferma ordinanza del Tribunale della libertà di Napoli del 12.6.2009) Pres. Grassi, Est. Lombardi, Ric. Perna. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/03/2010 (Cc. 21/01/2010), Sentenza n. 8739

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Lavori realizzati nel centro storico senza la relativa autorizzazione - Interventi idonei a compromettere i valori del paesaggio - Reato ex art. 181, c.1 D.Lgs. 42/2004 (già L. n. 431/1985, art. 1 sexies e art. 163 D. L.vo n. 490/1999). Il reato di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181, comma 1, (già Legge n. 431 del 1985, articolo 1 sexies e Decreto Legislativo n. 490 del 1999, articolo 163) e' reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici ( in proposito, Corte Cost., sent. n. 247 del 1997 ed ord. n. 68 del 1988). (Conferma sentenza n.2266/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 17/03/2009) Pres./Rel. FIALE, Ric. G.V.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2010, Sentenza n. 7611

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Centro storico - Lavori realizzati in assenza di autorizzazione - Art. 181 D. Lgs. 42/2004 - Configurabilità - Presupposti. Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione già prevista dalla Legge n. 1497 del 1939, articolo 7 le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla Legge n. 431 del 1985 e sono attualmente disciplinate dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 146 - ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso lavori di qualsiasi genere, non soltanto edilizi (ad eccezione, tra l'altro, degli interventi consistenti nella manutenzione, ordinaria e straordinaria e nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici). Conferma sentenza n.2266/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 17/03/2009) Pres./Rel. FIALE, Ric. G.V.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2010, Sentenza n. 7611

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo archeologico - Oggetto di tutela normativa e titoli autorizzatori - Inizio e termine dei lavori entro cinque anni - Decadenza - Nuova autorizzazione - Necessità - Art. 142, lett. m), D.Lgs. n. 42/2004 già art. 146, 10 c., lett. m) D.Lgs. n. 490/1999 - L. n. 1089/1939 - L. n. 431/1985 - L. n. 1089/1939 - T.U. n. 380/2001. L'interesse archeologico, dopo la legge n. 431/1985, costituisce oggetto di due tipi di tutela ai quali si correlano due distinti titoli autorizzatori: quello riferito al patrimonio storico-artistico (di cui alla legge n. 1089/1939) e quello paesistico, riguardanti ambiti che non si sovrappongono, per la diversità dell'oggetto materiale oltre che delle dimensioni spaziali. In ogni caso, dopo il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, l'intervento deve essere avviato e portato a compimento in un arco temporale di cinque anni, decorso il quale - a norma dell'art. 16 del R.D. 3.6.1940, n. 1357 (disposizione da ritenersi ancora vigente ai sensi dell'art. 158 del Digs. n. 42/2004) - il provvedimento medesimo cessa di avere efficacia e l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Pres. Fiale, Est. Fiale, Ric. Viola ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010 (Ud. 27/01/2010), Sentenza n. 7114

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Compatibilità paesaggistica - Esecuzione della sentenza - Accertamento - Art. 181 c. 1 ter e quater D.Lgs, n. 42/2004, come mod. dalla L. n. 308/2004 e dal DLgs. n. 157/2006. Ai sensi dei commi 1 ter e quater dell’art. 181 del D.Lgs, n. 42/2004, come modificati dalla legge n. 308/2004 e dal DLgs. n. 157/2006, nel caso in cui siano prodotti al giudice dell'esecuzione pareri positivi di compatibilità paesaggistica il giudice dell’esecuzione, su tali documenti, deve svolgere il suo potere-dovere di sindacato per verificare se sia legittimamente intervenuto l’accertamento di compatibilità paesaggistica. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Capasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010 (Cc. 17/11/2011), Sentenza n. 7111

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire ex art. 36 del T.U. n. 389/2001 - Effetti e limiti - L. n. 431/1985 (come trasfuse nel T.U. n. 490/1999 e nel D.Lgs. n. 42/2004) - Normativa “urbanistiche” e “paesaggistica” - Differenza e funzione. Il permesso di costruire rilasciato ex art. 36 del T.U. n. 389/2001 estingue ai sensi del successivo art. 45 - soltanto i reati di cui all'art. 44 dello stesso T.U.. Tuttavia, l'effetto estintivo non si estende, alle violazioni della legge n. 431/1985 (come trasfuse nel T.U. n. 490/1999 e nel D.Lgs. n. 42/2004), poiché, a norma del 3° comma dell'art. 45 del T.U. n. 389/2001, il rilascio del permesso di costruire in seguito ad intervenuto accertamento di conformità "estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" ed alla nozione di "norme urbanistiche" non può ricondursi la normativa paesaggistica, che pone una disciplina difforme e differenziata, legittimamente e costituzionalmente distinta, avente oggettività giuridica diversa rispetto a quella che riguarda l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio (Cass., Sez. 20.5.2005, n. 19256; 19.5.2004, n. 23287; 25.10.2002, n. 35864; 11.2.1998, n. 1658). Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Capasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010 (Cc. 17/11/2011), Sentenza n. 7111

DIRITTO URBANISTICO - Ordine di rimessione in pristino - Sentenza di condanna o di patteggiamento - Revoca - Poteri del giudice dell'esecuzione - Atti amministrativi incompatibili. Il giudice dell'esecuzione, deve revocare l'ordine di rimessione in pristino impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento quando siano già sopravvenuti atti amministrativi del tutto incompatibili con esso e può altresì sospendere tale ordine quando sia concretamente prevedibile e probabile l'emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili. Pertanto, detta sanzione è sottratta alla regola del giudicato ed è riesaminabile in fase esecutiva, atteso che spetta al giudice dell'esecuzione valutare la compatibilità dell'ordine ripristinatorio medesimo con i provvedimenti eventualmente emessi dall'autorità o dalla giurisdizione amministrativa, disponendone la revoca in caso di contrasto insanabile o la sospensione se può ragionevolmente presumersi, sulla base di elementi concreti, che tali provvedimenti stanno per essere emessi in tempi brevi, non essendo peraltro sufficiente la mera possibilità di una loro adozione. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Capasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010 (Cc. 17/11/2011), Sentenza n. 7111

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Costruzioni abusive - Sanatoria - Presupposti - Interventi edilizi di minore rilevanza - Fattispecie - Artt. 33 e 32 c. 26 - lett. a) e c. 27, lett. d), L. n. 326/2003 - L.R. Sardegna n. 4/2004, (Normativa regionale in materia di abusivismo edilizio) - L.R. Sardegna n. 8/2004 (Piano paesaggistico Regionale) - Art. 33 L. n. 47/1985 - D. L.vo n. 380/2001. Non sono suscettibili di sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003, le nuove costruzioni realizzate, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (ipotesi esclusa dal condono dal comma 26, lett. a). Pertanto, l'art. 32, comma 26 - lett. a), della legge n. 326/2003 ammette, la possibilità di ottenere la sanatoria soltanto per gli interventi edilizi di minore rilevanza [corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai punti nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato I alla stessa legge (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria)], previo parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. Tenuto conto, della formulazione del successivo comma 27, lett. d), il condono deve ritenersi applicabile anche alle nuove costruzioni abusive, qualora esse siano state ultimate (secondo la nozione fornita dall'art. 31, 2° comma, della legge n. 47/1985) prima dell'imposizione del vincolo paesaggistico e siano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Anche l'art. 33 della legge n. 47/1985 (le cui previsioni sono fatte salve dal comma 27, lett. d, dell'art. 32 della legge n. 326/2003), del resto, riconnette la impossibilità di sanatoria, per contrasto con i vincoli specifici di inedificabilità assoluta ivi elencati, ai soli casi in cui detti vincoli "siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse": le opere contrastanti con quei vincoli, dunque, debbono essere state realizzate dopo la loro imposizione per essere insuscettibili di condono. Nella presente fattispecie, al momento della ultimazione del manufatto abusivo, la zona in cui esso a stato edificato non era assoggettata a vincolo paesaggistico e solo successivamente è stata sottoposta a tutela sulla base del Piano paesaggistico approvato con la legge regionale n. 8/2004. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. PM in proc. Contini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010 (Cc. 17/11/2010), Sentenza n. 7109

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - Conflitto tra l’interesse ambientale e l’interesse paesaggistico - Valutazione di merito - Competenza - Amministrazione regionale. Il potenziale conflitto tra interesse ambientale, comprensivo di quello alla riduzione dell’inquinamento, a sua volta perseguibile attraverso lo sviluppo di impianti che producono energia da fonti rinnovabili, e interesse paesaggistico, potenzialmente leso dalla realizzazione di tali impianti, ove essi abbiano rilevante impatto visivo, è valutazione che, implicando inevitabili scelte di merito amministrativo, compete all’amministrazione regionale, preposta sia al rilascio del nulla osta paesaggistico, sia al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione degli impianti eolici. L’amministrazione statale, in sede di controllo del nulla osta paesaggistico, non ha alcune potere di sindacato di merito, dovendosi limitare a verificare la legittimità o meno del nulla osta paesaggistico (Cons. St., ad. plen., n. 9/2001). Pres. Ruoppolo, Est. De Nictolis -V. s.p.a. (avv. Torrelli) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato) e altri (n.c.) - (Conferma Tar Abruzzo, n. 79/2008) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 22 febbraio 2010, n. 1013

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Autorizzazione paesaggistica - Potere ministeriale - Sindacato di legittimità. Il Ministero - e per esso la Soprintendenza -, chiamato a pronunciarsi su una autorizzazione paesaggistica, può svolgere l’ampio sindacato di legittimità consentito dall’ordinamento sugli atti amministrativi, corrispondente a quello che potrebbe esercitare il giudice amministrativo nel caso in cui fosse impugnata l’autorizzazione paesaggistica non annullata in sede amministrativa, e tuttavia con la possibilità di sollevare d’ufficio qualsivoglia questione di legittimità: di conseguenza l’annullamento della autorizzazione paesaggistica deve ritenersi correttamente disposto quante volte l’autorizzazione stessa non contenga alcuna motivazione in ordine alla compatibilità dell’intervento con il vincolo ambientale o non effettui neppure per relazione un rinvio ad atti istruttori espletati nel corso del procedimento ( cfr. C.d.S. sez. VI n. 3991/2006 e, negli stessi termini, C.d.S. VI n. 6420/2009). Pres. Urbano, Est. Ravasio - M.P. (avv. Balducci) c. Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio per la Puglia Provincie di Lecce, Brindisi e Taranto e altro (Avv. Stato) e altro (n.c.). TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 22 febbraio 2010, n. 618

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Parere dell’autorità preposta alla tutela. Valutazione della compatibilità dell’intervento edilizio con il vincolo - Distinte funzioni e diversi contesti normativi - Estraneità. Il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, espressione di discrezionalità tecnica, deve inerire alla valutazione della compatibilità o meno di un dato intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica sottese all’imposizione del vincolo stesso ed indicare quindi, sia pure in forma sintetica, i motivi per i quali la costruzione, per le sue caratteristiche architettoniche ed estetiche, viene giudicata pregiudizievole dell’integrità del contesto ambientale in cui si inserisce, rimanendo così esclusa ogni valutazione di altri aspetti riferibili a distinte funzioni e diversi contesti normativi. Pres. Corsaro, Est. Scudeller - N.A. (avv. Bellavia) c. Comune di Latina (avv. Manchisi) e Ministero Beni Culturali ed Ambientali (Avv. Stato). TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 15 febbraio 2010, n. 87

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Termini di 90 e 180 gg. previsti dall’art. 167, c. 5 d.lgs. n. 42/2004 - Mero decorso - Consumazione del potere da parte delle amministrazioni competenti - Inconfigurabilità - Formazione del silenzio assenso - Esclusione - Art. 20 L. n. 241/1990. Il mero decorso dei termini perentori di 90 e 180 giorni, stabiliti dall’art. 167, comma 5, D.Lg.vo n. 42/2004 rispettivamente per l’emanazione del parere vincolante da parte del-la Soprintendenza e del provvedimento finale da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, non consuma il potere di tali Autorità amministrative, tenuto conto che la norma in commento non fa conseguire da tale inerzia la formazione di un silenzio assenso e che comunque ai sensi dell’art. 20 L. n. 241/1990 (nel testo novellato dall’art. 3, comma 6 ter, D.L. n. 35/2005 conv. nella L. n. 80/2005) il silenzio assenso non può formarsi con riferimento ai provvedimenti amministrativi riguardanti il patrimonio paesaggistico e l’ambiente. Pres. Camozzi, Est. Mastrantuono - T. s.p.a. (avv. Zucchi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR BASILICATA, Sez. I - 13 febbraio 2010, n. 53

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione di un traliccio per un impianto di telefonia mobile - Creazione di superfici utili - Autorizzazione paesaggistica in sanatoria - Esclusione - Art. 167, c. 4 d.lgs. n. 42/2004.
Ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a), D.Lg.vo n. 42/2004 l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria non può essere rilasciata (e ciò a prescindere dalla durata del tempo intercorso), nel caso in cui l’intervento realizzato abbia determinato la creazione di superficie utile: tale fattispecie ricorre anche nel caso dell’installazione di un traliccio per un impianto di telefonia mobile, in quanto tale impianto poggia su una base di cemento e perciò occupa in modo stabile e permanente una superficie utile. Pres. Camozzi, Est. Mastrantuono - T. s.p.a. (avv. Zucchi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR BASILICATA, Sez. I - 13 febbraio 2010, n. 53

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Aree soggette a vincolo paesaggistico - Autorizzazione paesaggistica - Mancanza - Riduzione in pristino - Artt. 149 e 167 d.lgs. n. 42/2004. Nelle zone soggette a vincoli paesaggistici di cui alla parte terza, titolo primo, del D.Lgs. n.42/2004 ogni intervento non rientrante tra quelli di cui all’art.149 del medesimo decreto legislativo deve essere preceduto da specifica autorizzazione paesaggistica ed, in assenza di quest’ultima, le opere senza titolo debbono essere ridotte in pristino ai sensi dell’art.167 dello stesso decreto legislativo. Pres. Perrelli, Est. D’Alessandri - R.A. (avv. Mazzotta) c. Comune di Tornimparte (avv. Colagrande) - TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 11 febbraio 2010, n. 75

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Nulla osta ambientale - Limite quinquennale di validità.
La validità del nulla osta ambientale, rilasciato per l'esecuzione di lavori edilizi nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, viene meno, automaticamente, al decorso del quinquennio (T.A.R. Campania Salerno, n. 422 del 10 luglio 1997, vedi anche T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 7 maggio 2007 , n. 4788, secondo cui “il nulla osta rilasciato per gli interventi edilizi in zone sottoposte al vincolo paesaggistico è assoggettato al limite temporale di validità di anni cinque, ai sensi dell'art. 16, r.d. 3 giugno 1940 n. 1357, fatto poi salvo dall'art. 161, d.lg. 29 ottobre 1999 n. 490”) Pres. Perrelli, Est. D’Alessandri - R.A. (avv. Mazzotta) c. Comune di Tornimparte (avv. Colagrande) - AR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 11 febbraio 2010, n. 75

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica - Permesso di costruire - Rapporto di assoluta autonomia - Conseguenze.
L’autorizzazione paesaggistica si presenta in termini di assoluta autonomia dal permesso di costruire (cfr. C.S., n. 3242/2001, secondo cui “l'autonomia strutturale dei due procedimenti, non consente di considerare la procedura per il rilascio del nulla osta quale presupposto necessario del procedimento per il rilascio della concessione edilizia, neppure nell'ipotesi di opere da realizzarsi su aree vincolate come bellezze di insieme). Corollario della autonomia dei due diversi procedimenti, finalizzati alla tutela di due distinti interessi, è che i due titoli (concessione edilizia e nulla osta paesaggistico) hanno contenuti differenti (seppure ambedue relazionati al territorio), che il rilascio dell'uno non comporta il rilascio dell'altro titolo, e che, viceversa, la preclusione al rilascio di un titolo non è ostativa al rilascio dell'altro. Ulteriore corollario è quello che l'inizio dei lavori in zona paesaggisticamente vincolata richiede il rilascio di ambedue i titoli (C.S., sez.V, 11.3.1995, n. 376; 20.11.1989, n. 738; 1.2.1990,n. 61; 15.3.1991, n. 262; 18.2.1992, n. 128). Pres. Perrelli, Est. D’Alessandri - R.A. (avv. Mazzotta) c. Comune di Tornimparte (avv. Colagrande) - AR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 11 febbraio 2010, n. 75

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica - Termine quinquennale di efficacia - Ratio - Autorizzazione paesaggistica rilasciata in sanatoria - Opere ultimate - Inapplicablità del termine quinquennale - Art. 146 d.lgs. n. 42/2004. L’art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004, comma 4, nella versione risultante dalla modifiche apportate dal legislatore nel 2008, ha espressamente previsto il termine quinquennale di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica. Tale previsione ha la sua ratio nella necessità di consentire all’amministrazione di compiere, alla scadenza dei cinque anni, nuovi accertamenti e valutazioni al fine di stabilire se l’opera risulti incompatibile con gli interessi pubblici in tema di bellezze naturali che si intendono salvaguardare. La previsione è destinata ad operare, quindi, in relazione alla generalità delle ipotesi nelle quali l’autorizzazione precede l’esecuzione dei lavori. Nei casi in cui, invece, l’autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata in sanatoria e, dunque, in relazione ad opere già eseguite è di evidenza immediata la inapplicabilità del termine quinquennale di efficacia, posto che la valutazione di compatibilità concerne opere ormai ultimate, sicché la rilevanza delle stesse, sotto il profilo paesaggistico, può ritenersi senz’altro superata con la valutazione positiva dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo. Pres. Di Nunzio, Est. Bruno - C.A.I. Treviso (avv.ti Borella, Perona e Stivanello Gussoni) c. Comune di Cortina D'Ampezzo (avv.ti Conte e Ghezzo) e altro (n.c.). TAR VENETO, Sez. II - 11 febbraio 2010, n. 452

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Compatibilità paesaggistica - Approvazione del piano attuativo - Singoli Interventi edilizi - Valutazione di compatibilità - Concrete modalità esecutive - Grado di dettaglio. Allorché sia stato già espresso in sede di approvazione del piano attuativo un giudizio favorevole sulla compatibilità paesaggistica, la valutazione di compatibilità paesaggistica richiesta ai fini del rilascio dell’autorizzazione dei singoli interventi edilizi rientranti nell’ambito del piano già approvato è limitata al modo di essere ed alle concrete modalità esecutive del manufatto da realizzare (in termini, Cons. Stato, 1 ottobre 2008, n. 4726). Detto altrimenti, tanto più puntuale e dettagliato è il giudizio di compatibilità paesaggistica reso in sede di approvazione del piano tanto più ridotti saranno i margini di ulteriore valutazione che è consentito svolgere con riguardo ai singoli interventi rientranti nel piano stesso; viceversa, a fronte di una valutazione meno dettagliata, se non generica, resa a monte, si impone un più incisivo apprezzamento di coerenza paesaggistica a valle, volto a verificare, dandone adeguatamente conto in sede motivazionale, se con le ragioni di tutela sottese all’apposizione del vincolo siano coerenti quelle modalità realizzative dei singoli interventi edilizi non dettagliatamente prese in considerazione nel giudizio sul piano. Pres. Barbagallo, Est. Garofoli - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) c. N. s.r.l. (avv.ti Corda, Manzi e Rossi), Comune di Cagliari (avv. Curreli) e altri (n.c.) - (Riforma T.A.R. SARDEGNA, n. 542/2009). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 5 febbraio 2010, n. 538

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Abusi perpetrati in zona vincolata - Repressione - Competenza alternativa tra Comune e autorità preposta alla tutela del vincolo - Art. 27 d.P.R. n. 380/2001. Nel sistema delineato dall'art. 27 del DPR 380/2001, come già sotto il vigore dell’art. 4 della L. n. 47/1985, il legislatore ha previsto una competenza alternativa tra il Comune e l'Autorità preposta al vincolo paesaggistico in materia di repressione degli abusi perpetrati in zona vincolata, dandosi al contempo carico di evitare la sovrapposizione del concreto esercizio del potere demandato alle due Amministrazioni competenti mediante la prescrizione della previa comunicazione all'Autorità che deve salvaguardare il vincolo, la quale può eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Pertanto per gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante la sanzione demolitoria ben può essere irrogata dal Comune, che deve limitarsi a dare avviso alla Soprintendenza, fermo restando che la Soprintendenza dovrà procedere alla fase esecutiva della demolizione - senza che con ciò sia esclusa la competenza provvedimentale del Comune - ai sensi dell’ultima parte dell’art. 27 comma 2, come aggiunta dall'articolo 32, commi 44, 45 e 46, legge n. 326 del 2003. Pres. Nappi, Est. D’Alessandri - P.P. e altro (avv. Marone) c. Comune di Napoli (avv. Municipale) e Regione Campania (avv. Gaudino). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 4 febbraio 2010, n. 567

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Art. 164 d.lgs. n. 490/99 - Concreta rilevazione del danno arrecato al bene paesaggistico. La norma del comma I^ dell’art.164 D.L.vo n.490/99 va letta in maniera non formalistica, collegando cioè la sanzionabilità del comportamento del trasgressore alla concreta rilevazione di un danno effettivo arrecato al bene paesaggistico ed ambientale (nella specie, la Soprintendenza aveva irrogato l’indennità cd. risarcitoria pur dopo l’affermazione della compatibilità delle opere con il paesaggio). Pres. Zingales, Est. Schillaci - F.G. (avv. Fresta) c. Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali Catania (Avv. Stato). TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 28 gennaio 2010, n. 138

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Porti - Progetti preliminari Conferenza di servizi - DPR 509/97 - L.r. Sicilia n. 4/03 - Compatibilità con gli interessi di cui al c. 7 - Valorizzazione turistico-economica - Tutela del paesaggio e dell’ambiente - Sicurezza della navigazione. La conferenza di servizi, a norma dell’art. 5 comma 5 del DPR n. 509/97, recepito in Sicilia con l. r. n. 4/03 può disporre adeguamenti dei progetti preliminari a motivate prescrizione al fine di consentirne la compatibilità con gli interessi pubblici in gioco individuati, nel successivo comma 7, nella valorizzazione turistico ed economica della regione, nella tutela del paesaggio e dell’ambiente e nella sicurezza della navigazione, parametri questi che, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, sono presi a fondamento della decisione della conferenza di scegliere l’istanza da ammettere alle successive fasi della procedura. Pres. Ferlisi, Est. Guzzardi - A. s.p.a. (avv. Lo Duca) c. Autorita' Portuale di Catania (Avv. Stato) e Provincia Regionale di Catania (avv. Salemi). TAR SICILIA, Catania, Sez. III - 26 gennaio 2010, n. 98

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Immobile abusivo - Dissequestro, restituzione e demolizione d’ufficio - Reati di cui agli artt. 44, lett. c), D.P.R. n. 380/2001 e 163 D.Lgs. n. 490/1999. In tema di reati urbanistici, il giudice che dispone il dissequestro di un immobile abusivo, dopo che il responsabile dell’abuso non ha ottemperato net termine di legge all'ingiunzione comunale di demolire, e quindi dopo che si è verificato l'effetto ablativo a favore dell'ente comunale, deve disporre la restituzione dell'immobile allo stesso ente comunale e non al privato responsabile, che per avventura sia ancora in possesso del bene. Per individuate l'avente diritto alla restituzione, infatti, non è sufficiente il favor possessionis, occorrendo invece la prova positiva dello ius possidendi, che non compete più al privato inottemperante. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Calise. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/01/2010 (Cc. 17/11/2009), Sentenza n. 2912

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Imposizione del vincolo indiretto - Discrezionalità tecnica dell’Amministrazione - Assenza di contenuto prescrittivo tipico - Estensione - Inedificabilità assoluta - Immobili non contigui - Apprezzamento dell’amministrazione. L’imposizione del “vincolo indiretto” disciplinato dall’art. 45 del d.lgs. n. 42 del 2004, costituisce espressione della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile in sede giurisdizionale quando l’istruttoria si riveli insufficiente o errata o la motivazione risulti inadeguata o presenti manifeste incongruenze o illogicità anche per l’insussistenza di un’obiettiva proporzionalità tra l’estensione del vincolo e le effettive esigenze di protezione del bene di interesse storico-artistico, e si basa sull’esigenza che lo stesso sia valorizzato nella sua complessiva prospettiva e cornice ambientale, onde possono essere interessate dai relativi divieti e limitazioni anche immobili non adiacenti a quello tutelato purché allo stesso accomunati dall’appartenenza ad un unitario e inscindibile contesto territoriale. Il “vincolo indiretto”, inoltre, non ha contenuto prescrittivo tipico, per essere rimessa all’autonomo apprezzamento dell’Amministrazione la determinazione delle disposizioni utili all’ottimale protezione del bene - fino alla inedificabilità assoluta -, se e nei limiti in cui tanto è richiesto dall’obiettivo di scongiurare un vulnus ai valori oggetto di salvaguardia (integrità dei beni protetti, difesa della prospettiva e della luce degli stessi, cura delle relative condizioni di ambiente e decoro), in un ambito territoriale che si estende fino a ricomprendere ogni immobile, anche non contiguo, la cui manomissione si valuta idonea ad alterare il complesso delle condizioni e caratteristiche fisiche e culturali che connotano lo spazio circostante. Pres. Papiano, Est. Caso - L.M. C. (avv.ti Sgroi e Malvisi) c. Ministero per i Beni e le Atitivtà Culturali e altri (Avv. Stato) e altro (n.c.). TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 14 gennaio 2010, n. 20

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Art. 60 d.lgs. n. 42/2004 - Diritto di prelazione - Natura del potere esercitato - Presupposto del procedimento - Negozio o atto a titolo oneroso - Condicio juris sospensiva. Il procedimento disciplinato dall’art. 60 d.lgs. 42/2004 - a mente del quale “Il Ministero ha facoltà di acquistare i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione” - al di là della denominazione legislativa di “diritto di prelazione”, integra l’esercizio di un potere ablatorio di natura reale che realizza un trasferimento coattivo di beni culturali (cfr. Cons. St., VI, n. 267/2009). Presupposto del procedimento è il negozio o l’atto a titolo oneroso che produrrebbe l’effetto di trasferimento, in uno con la dichiarazione di alienare del proprietario del bene culturale, con la precisazione che gli effetti del negozio o dell’atto oneroso debbono considerarsi sottoposti ad una condicio juris sospensiva, destinata ad avverarsi solamente se nei due mesi successivi alla denuncia l’amministrazione non emana il provvedimento e non esercita il cd. diritto di prelazione (v. ora l’art. 61 co. 4 d.lgs. 42/2004). Pres. Piacentini, Est. Simonetti - F. s.p.a. (avv. Cavallone) c .Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato). TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. I - 11 gennaio 2010, n.7

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Interventi di manutenzione straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo - Autorizzazione paesaggistica - Necessità - Esclusione - Art. 149 d.lgs. n. 42/2004. Ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. n. 42/2004, anche gli interventi di manutenzione straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo non richiedono il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Pres. f.f. Franco, Est. Morgantini - E.J.P.B. (avv. Curato) c. Comune di Venezia (avv.ti Ballarin, Iannotta, Morino, Ongaro e Venezian). TAR VENETO, Sez. II - 8 gennaio 2010, n. 35

 

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