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T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 15 gennaio 2010, n. 157
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione da fonti rinnovabili - 
Procedure autorizzative - Art. 12, c. 4 d.lgs. n. 387/2003 - Procedimento unico 
- Dissenso - Modifiche ex art. 27, c. 44 L. n. 44/2009 - Portata - Comune - 
Riconoscimento di un potere di veto - Esclusione. E' vero che l'art. 27 co. 
44 della l. 44/2009 ha soppresso, nel co. 4 dell'art. 12 d.lgs. 387/2003, 
l'inciso in forza del quale "In caso di dissenso, purché non sia quello espresso 
da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, 
paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, 
ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla 
Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di 
Bolzano". Tuttavia, ai sensi del comma 3 dell'art. 12, la competenza a 
rilasciare l'autorizzazione unica resta in capo alla Regione o alla Provincia 
delegata dalla Regione: non è condivisibile l'assunto in forza del quale deve 
essere riconosciuto al Comune una sorta di potere di veto. Tale conclusione 
contrasterebbe con la lettera e la ratio dell'art. 12 d.lgs. 387/2003, che al 
contrario ha inteso semplificare e snellire la procedura, al fine di favorire 
l'istallazione di impianti destinati alla produzione delle energie rinnovabili. 
Pres. Veneziano, Est. Passarelli Di Napoli - G. s.r.l. (avv.ti Di Pardo) c. 
Regione Campania (avv. Talarico) , Comune di San Bartolomeo in Galdo (avv.ti 
Fiorilli e Pacifico) e altro (n.c.). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 15 
gennaio 2010, n. 157
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - Comune - Delibera di costituzione di 
una società partecipata cui dare priorità nella realizzazione di impianti eolici 
sul territorio - Illegittimità - Art. 3, c. 27 L. n. 244/2007. E’ 
illegittima la delibera con la quale il Comune costituisce una società 
partecipata dallo stesso ente per ottenere la priorità nella costruzione di 
impianti eolici nel territorio rispetto alle domande già presentate da società 
private. Si tratta infatti di una finalità palesemente estranea a quelle 
istituzionali dell'ente locale: il limite posto dall'art. 3 co. 27 l. 244/2007 
resta tuttora in vigore, ancorché tale norma sia stata modificata dall'articolo 
18, comma 4-octies, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 e successivamente 
dall'articolo 71, comma 1, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69. Né 
simile delibera può trovare giustificazione in base ad esigenze di tutela 
dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico artistico. Tale potere, 
non rientra infatti nelle competenze del Comune ma in quelle della 
Soprintendenza. Pres. Veneziano, Est. Passarelli Di Napoli - G. s.r.l. (avv.ti 
Di Pardo) c. Regione Campania (avv. Talarico) , Comune di San Bartolomeo in 
Galdo (avv.ti Fiorilli e Pacifico) e altro (n.c.). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 
VII - 15 gennaio 2010, n. 157
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00157/2010 REG.SEN.
N. 03186/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3186 del 2009, proposto da:
Gaia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 
difesa, anche disgiuntamente, giusta procura a margine del ricorso dall'Avv. 
Salvatore Di Pardo e dall'Avv. Giuliano Di Pardo e con gli stessi elettivamente 
domiciliata in Napoli presso l'Avv. Alessandra Ingangi, alla Via Michele 
Zannotti n° 20
contro
Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, 
rappresentata e difesa dall'avv. Guido Maria Talarico, con domicilio eletto in 
Napoli, via S. Lucia, n. 81 presso l’Avvocatura Regionale;
Comune di San Bartolomeo in Galdo, in persona del Sindaco legale rappresentante 
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Alfonso Fiorilli e Erminio 
Pacifico, con domicilio eletto in Napoli, alla via Duomo n. 314 presso l’avv. 
Mario Barretta;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Campania, in persona del legale 
rappresentante pro tempore, n. c.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) Del decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n° 34/09, ad 
oggetto "D.Lgs. 387/2003, art. 12 DGR n° 460 del 19/03/2004. Impianti alimentati 
da fonte rinnovabile: autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un 
impianto per produzione di energia, con tecnologia eolica, della potenza di 32 
MW da realizzare in località Monte Taglianaso Poggio della Faiola nel Comune di 
San Bartolomeo in Galdo (BN) - Diniego dell'autorizzazione - Proponente: Gaia 
S.r.l. ", b) di tutti i verbali della Conferenza di Servizi, ivi compreso quello 
del 6.11.08, della Deliberazione del Consiglio Comunale di San Bartolomeo in 
Galdo n° 44/2006, nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto, 
ancorché ignoto o non conosciuto, preordinato, conseguente o comunque connesso a 
quelli indicati, ivi compresi gli eventuali decreti VIA e gli eventuali pareri 
assunti nonché le precedenti delibere del C.C. di S. Bartolomeo in Galdo 7/9/12 
del 2006; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o 
consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Comune 
di San Bartolomeo in Galdo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2009 il dott. Guglielmo 
Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel 
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 3186 dell’anno 2009, la parte ricorrente impugnava i 
provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di aver depositato, in data 07.12.2005, presso la Regione Campania Area 
Generale di Coordinamento Sviluppo Economico Settore Regolazione dei Mercati, 
un'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, 
D.Lgs. 387/2003, relativa all'installazione e all'esercizio di un impianto di 
produzione di energia eolica di potenza pari a 32 MW (16 pale), da ubicare nel 
Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN), in località Monte Taglianaso Poggio 
della Faiola;
- che, nelle more del procedimento unico, la Regione Campania ha approvato la 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1955/06 con cui ha adottato le Linee Guida 
relative alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica 
da fonte rinnovabile sul territorio della Regione Campania;
- che in data 18.12.2006 il Comune di San Bartolomeo in Galdo, consapevole della 
istanza per la realizzazione dell'impianto eolico della società ricorrente, 
approvava la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44/06 con cui ha 
individuato, tra gli altri aspetti, solo una piccola area comunale (8 ettari su 
di una superficie comunale totale di 8.200 ettari), a confine con la Regione 
Molise e con la Regione Puglia, deputata all'installazione degli impianti 
eolici, area che non coincideva con quella individuata dalla società Gaia S.r.l. 
per la realizzazione del parco eolico in corso di autorizzazione e non idonea 
alla realizzazione dell’impianto;
- che la delibera veniva adottata al fine di costituire una società partecipata 
dallo stesso Comune per ottenere la priorità nella costruzione di impianti 
eolici nel territorio rispetto alle domande già presentate da società private, 
società che poi veniva effettivamente costituita (la S. Bartolomeo - Energie 
rinnovabili) e sciolta dal Commissario straordinario del predetto comune in data 
10.03.2009 per violazione dell’art. 3 co. 27 l. 244/2007, essendo l’oggetto 
della società estraneo alle finalità istituzionali dell’ente;
- tuttavia la Regione adottava l’atto impugnato, negando l’autorizzazione, 
proprio perché l’area non coincideva con quella individuata dal Comune, ai sensi 
del punto m) dell’allegato I alle linee guida regionali approvate con DGR n. 
1955 del 30.11.06.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese 
processuali.
Si costituivano le Amministrazioni chiedendo di dichiarare inammissibile o, in 
via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 02.07.2009, l’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n. 
1601/2009.
All’udienza del 17.12.2009, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 
1) incompetenza, atteso che è la Regione a dover decidere; la delibera del 
Comune non ha alcun valore cogente, dovendo essa essere trasfusa del piano 
urbanistico; 2) la delibera comunale è in realtà un mero parere negativo non 
vincolante per la Regione; 3) le autorizzazioni uniche di cui all’art. 12 d.lgs. 
387/2003 ben possono derogare alla programmazione comunale; 4) eccesso di potere 
per difetto di istruttoria, atteso che la Regione si è limitata a proporre al 
Comune di rivedere la propria delibera, attesa l’inidoneità dell’area, pur 
sapendo del commissariamento dell’ente; 5) le linee guida, approvate in data 
30.11.2006, non sono applicabili al progetto della ricorrente, presentato già in 
data 07.12.2005; la delibera del comune è in realtà una moratoria, come tale 
illegittima; 6) eccesso di potere, come si evince dai fatti di rilevanza penale 
che si evincono dal comunicato della Procura della Repubblica di S. Maria Capua 
Vetere in data 28.04.2009.
La Regione eccepiva l’irricevibilità del ricorso per omessa impugnativa della 
delibera n. 44/2006 del Comune ed in subordine l’infondatezza del ricorso nel 
merito perché la Regione non può scavalcare la decisione politica del Comune, 
non essendo vero che la competenza spetti alla sola Regione. In data 4.12.2009 
la Regione depositava memoria difensiva in cui precisava che il ricorso era 
irricevibile per omessa impugnativa della delibera n. 44/2006 del Comune, atto 
lesivo e non meramente endoprocedimentale; nel merito ribadiva che la Regione 
non poteva eludere l’impedimento oggettivo posto dalla delibera del Comune e 
precisava che l’art. 12 co. 3 del d.lgs. 387/2003, introdotto dall’art. 2 co. 
158 l. 244/07, è stato poi soppresso dall’art. 27 co. 44 l. 99/2009, sicché tale 
norma non era in vigore né al momento della proposizione dell’istanza, né 
all’inizio dell’istruttoria regionale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.
Preliminarmente, occorre respingere l’eccezione di irricevibilità opposta dalla 
Regione: come si evince dal ricorso, la delibera n. 44/2006 del Comune è stata 
impugnata. Ma, in realtà, deve negarsi l’autonoma lesività di tale delibera: 
l’art. 12 d.lgs. 387/2003 prevede il rilascio di un’autorizzazione unica, da 
parte della Regione o della Provincia delegata (dalla Regione stessa), all’esito 
di una conferenza cui devono partecipare tutte le Amministrazioni interessate 
(commi 3 e 4). L’atto del Comune, pertanto, deve ritenersi endoprocedimentale e 
non autonomamente lesivo: solo il diniego dell’autorizzazione da parte della 
Regione va impugnato entro il termine di decadenza suo proprio, pena l’irricevibilità 
del ricorso. Altrimenti, se il Comune potesse autonomamente adottare atti di 
sostanziale diniego dell’autorizzazione, di per sé lesivi, la ratio dell’art. 12 
d.lgs. 387/2003 (una conferenza unificata, con un’autorizzazione unica) sarebbe 
vanificata (in tema, C.G.A. nn. 295 e 763 del 2008, nonchè le recentissime 
pronunzie nn. 9345 e 9367 del 2009 con le quali questa stessa Sezione ha avuto 
modo di affermare che nel procedimento dato dal coordinato convergere dell’art. 
12 del Decr. Leg.vo n. 387/2003 e della normativa della legge n. 241 del 1990, 
si è in presenza di una conferenza di servizi “di natura istruttoria” destinata 
a concludersi con un provvedimento unico, avente efficacia 
sostitutivo-assorbente dei titoli autorizzativi necessari, come rilevato da 
Cons. Stato, sezione sesta 4 giugno 2004 n. 3502, ai cui sensi: “il legislatore 
ha quindi previsto non una decisione pluristrutturata, tipica della conferenza 
di servizi decisoria, in cui il provvedimento finale concordato, sostituisce i 
necessari assensi delle amministrazioni partecipanti, ma una decisione 
monostrutturata, in cui vi è un’unica amministrazione competente che deve 
acquisire l’avviso di altre amministrazioni”.
Pertanto, anche l’eccezione opposta dal Comune (di irricevibilità del ricorso 
per tardività dell’impugnazione della delibera n. 44/2006) va respinta.
Nel merito, come già rilevato in sede cautelare, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 
387/2003, la competenza a rilasciare l’autorizzazione spetta alla Regione (o 
alla Provincia delegata dalla Regione stessa) e dunque la Regione non può, di 
fatto, riconoscere al Comune un potere di veto che il legislatore ha inteso 
escludere.
Né si può condividere l’assunto della Regione, in forza del quale l’art. 12 co. 
3 del d.lgs. 387/2003, introdotto dall’art. 2 co. 158 l. 244/07, è stato poi 
soppresso dall’art. 27 co. 44 l. 99/2009, sicché tale norma non era in vigore né 
al momento della proposizione dell’istanza, né all’inizio dell’istruttoria 
regionale. Infatti, è vero che l’art. 27 co. 44 della l. 44/2009 ha soppresso, 
nel co. 4 dell’art. 12 d.lgs. 387/2003, l’inciso in forza del quale “In caso di 
dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta 
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio 
storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente 
disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte 
delle province autonome di Trento e di Bolzano”. Tuttavia, ai sensi del comma 3 
dell’art. 12, la competenza a rilasciare l’autorizzazione unica resta in capo 
alla Regione o alla Provincia delegata dalla Regione: non è condivisibile 
l’assunto in forza del quale deve essere riconosciuto al Comune una sorta di 
potere di veto. Tale conclusione contrasterebbe con la lettera e la ratio 
dell’art. 12 d.lgs. 387/2003, che al contrario ha inteso semplificare e snellire 
la procedura, al fine di favorire l’istallazione di impianti destinati alla 
produzione delle energie rinnovabili.
Inoltre, se anche si volessero riconoscere al Comune poteri pianificatori in 
materia di istallazione dei predetti impianti, giova ricordare che la delibera 
impugnata non è stata adottata per finalità di governo del territorio, ma al 
fine di costituire una società partecipata dallo stesso Comune per ottenere la 
priorità nella costruzione di impianti eolici nel territorio rispetto alle 
domande già presentate da società private. Si tratta di una finalità palesemente 
estranea a quelle istituzionali dell’ente locale, ed infatti la società poi 
effettivamente costituita (la S. Bartolomeo - Energie rinnovabili) è stata 
sciolta dal Commissario straordinario del predetto Comune in data 10.03.2009 per 
violazione dell’art. 3 co. 27 l. 244/2007, proprio perché l’oggetto della 
società era estraneo alle finalità istituzionali dell’ente. Ed il limite posto 
dall’art. 3 co. 27 l. 244/2007 resta tuttora in vigore, ancorché tale norma sia 
stata modificata dall'articolo 18, comma 4-octies, del D.L. 29 novembre 2008 n. 
185 e successivamente dall'articolo 71, comma 1, lettera b), della legge 18 
giugno 2009, n. 69.
Non a caso, nella memoria difensiva, il Comune cerca di giustificare la propria 
delibera in base ad esigenze di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del 
patrimonio storico artistico. Tuttavia, ciò non è consentito in forza del 
divieto di motivazione postuma, tuttora vigente nel nostro ordinamento, secondo 
la giurisprudenza nettamente maggioritaria; tanto più che, nel caso di specie, 
il potere esercitato è discrezionale e non può trovare applicazione l’art. 21 
octies co. 2 l. n. 241/1990. Inoltre, la tutela dell’ambiente, del paesaggio e 
del patrimonio storico artistico non rientra nelle competenze del Comune ma in 
quelle della Soprintendenza.
Sussistono giusti motivi, attesa la complessità e la parziale novità della 
questione, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, settima sezione di 
Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, 
domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso n. 3186 dell’anno 2009 e per l’effetto annulla i 
provvedimenti impugnati;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2009 con 
l'intervento dei Magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE                    
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
		
		
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