AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


 

AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

Giurisprudenza

 

 

Diritto venatorio e della pesca

Caccia e pesca

 

Anno 2010

 

Anni: - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005

- 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999-93

 

 

>> Informazioni per la pubblicità su AmbienteDiritto.it <<

 <

 

 

 

DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA - VIA - Trasposizione non corretta - Zone speciali di conservazione - Conseguenze significative di un progetto sull’ambiente - Carattere “non perturbatorio” di talune attività - Valutazione delle incidenze sull’ambiente - Contratti Natura 2000 - Inadempimento di uno Stato (Francia) - Art. 6, nn. 2 e 3, Direttiva 92/43/CEE. La Repubblica francese, prevedendo da un lato, in termini generali, che la pesca, le attività acquicole, la caccia e le altre attività venatorie praticate nelle condizioni e sui territori autorizzati dalle leggi e dai regolamenti in vigore non costituiscono attività perturbatorie o aventi conseguenze analoghe, e, dall’altro, esentando sistematicamente dalla procedura di valutazione delle incidenze sul sito i lavori, le opere e le realizzazioni previsti dai contratti Natura 2000, e esentando sistematicamente da tale procedura i programmi e i progetti di lavori, di opere o di realizzazioni soggetti a regime dichiarativo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, dell’art. 6, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e dell’art. 6, n. 3, della direttiva medesima. Pres. Bonichot - Rel. Bay Larsen - Commissione europea c. Repubblica francese. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 04/03/2010, Sentenza C-241/08

 

CACCIA - Cattura dei richiami vivi - Normativa di riferimento - Art. 4, cc. 3 e 4 L. n. 1571993 - Artt. 7 e 26 L.r. Lombardia n. 26/1993 - Art. 9 Dir. n. 79/409/CEE. La cattura dei richiami vivi (c.d. presicci), vale a dire uccelli utilizzati come richiamo di altri volatili nella caccia da appostamento, è consentita dalla legge n. 157/1992, art. 4, commi 3° e 4°, nonché, per la Regione Lombardia, dalla legge regionale n. 26/1993, artt. 7 e 26, ai fini della loro cessione gratuita ai cacciatori che esercitano attività venatoria da appostamento. In materia assume, peraltro, importanza fondamentale il diritto comunitario ed in particolare la direttiva del Consiglio n. 79/409/CEE, sulla conservazione degli uccelli selvatici. La direttiva vieta, in linea generale, l’uccisione e la cattura di uccelli selvatici (cfr. art. 5), salve le deroghe previste dall’art. 9 della direttiva medesima. La legislazione statale e regionale in materia di cattura di richiami vivi per la caccia deve, ovviamente, essere rispettosa delle prescrizioni comunitarie ed, in particolare, delle deroghe di cui al citato art. 9 (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 6 aprile 2009, n. 3136). Pres. Leo, Est. De Vita - LAC Onlus (avv. Linzola) c. Provincia di Como (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 3 marzo 2010, n. 533

CACCIA - Cattura di richiami vivi - Del. Pov. Como n. 323/2006 - Cattura consentita nei limiti della legge regionale n.. 20/2006 (1500 esemplari) - Mancata indicazioni delle ragioni per le quali appare necessaria la cattura del predetto quantitativo - Illegittimità - Violazione delle disposizioni comunitarie di cui alla dir. n. 79/409/CEE.
E’ illegittima la deliberazione della Giunta Provinciale di Como n. 323 del 21 settembre 2006, con la quale si stabilisce di procedere alla cattura dei richiami vivi nei limiti previsti dalla legge regionale n. 20 del 2006 (All. A, per un totale di 1.500 esemplari per la Provincia di Como), senza indicare le ragioni che avrebbero indotto l’Amministrazione a reputare necessaria la cattura del predetto quantitativo (cfr., da ultimo, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 6 aprile 2009, n. 3136). In tal modo si contravviene infatti in maniera evidente alle previsioni del diritto comunitario, che vietano, in via generale, la cattura di animali selvatici vivi: la deroga consentita non può che essere interpretata in modo restrittivo, dovendosi ritenere imprescindibili delle giustificazioni congruenti, sia per procedere alla sua attuazione, che per individuare i limiti quantitativi ritenuti necessari (cfr. Corte di Giustizia della Comunità Europea, sentenza del 12 dicembre 1996, causa C-10/96; altresì, diffusamente, Commissione europea “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”, direttiva “Uccelli selvatici”, Febbraio 2008). Pres. Leo, Est. De Vita - LAC Onlus (avv. Linzola) c. Provincia di Como (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 3/3/2010, n. 533

 

CACCIA - RIFIUTI - L.r. Toscana n. 3/94 - Autorizzazioni all’appostamento della caccia - Rispetto delle distanze legali da luoghi adibiti a posti di lavoro - Discarica - Natura di “luogo adibito a posti di lavoro” - Esclusione. Ai sensi del Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale toscana 12 gennaio 1994 n. 3 di cui al DPGR 25 febbraio 2004 n. 13/R (vigente nella fattispecie, poi modificato dal DPGR Toscana 11 ottobre 2007 n. 32), la Provincia, nel rilasciare le autorizzazioni all’appostamento della caccia, deve verificare il rispetto delle distanze legali delle zone in cui si esercita la caccia rispetto ad immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro ( art. 33 l.r. n. 3 del 1994 ). Non può considerarsi immobile adibito a posti di lavoro un deposito di materiale organico costituente una discarica. E’ evidente infatti che una discarica di materiali di varia natura non è un “luogo adibito a posti di lavoro”, secondo la dizione utilizzata dalla legge regionale , ma semplicemente un luogo dove può solo occasionalmente verificarsi che vi sia una presenza umana , essendo la destinazione dominante del sito volta ad ospitare rifiuti. Pres. Baccarini, Est. Montedoro - C.M. (avv. De Murtas Picinelli) c. Provincia di Lucca (avv. Del Carlo) - (Conferma T.A.R. TOSCANA n. 101/2009). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 2 febbraio 2010, n. 460

 

CACCIA - Pianificazione faunistico-venatoria - Disciplina regionale specifica - Divieto di attività venatoria - Obbligo di tabellazione o perimetrazione delle aree - Fondamento - Art. 10 L. n. 157/1992 L. n. 394/1991. In tema di aree protette, il principio generale fissato dall'art. 10 legge 157 del 1992 (secondo cui l’operatività del divieto di attività venatoria nelle aree oggetto di pianificazione faunistico - venatoria è subordinata alla loro tabellazione) è derogato dalla legge n. 394 del 1991 con riguardo ai parchi nazionali, per la ragione che essi sono delimitati con appositi provvedimenti, completi di tutte le indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l’individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Questa regola, però, anche per la sua natura di norma eccezionale o derogatoria, non può applicarsi, in mancanza di specifiche disposizioni normative, a fattispecie diverse, ossia ad aree che non rientrano tra i «parchi nazionali» ai sensi della legge n. 394 del 1991. In ogni caso la regola stessa non può applicarsi ai parchi regionali qualora le leggi regionali che li istituiscono contengano sul punto una disciplina diversa, ed in particolare prevedano un obbligo di tabellazione o perimetrazione delle aree interessate. Pres. Lupo, Est. Franco, Ric. Netti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/01/2010 (Cc. 10/12/2009), Sentenza n. 1989

 

CACCIA - ASSOCIAZIONI - Pianificazione faunistico-venatoria - Associazione ambientalista - Interesse a ricorrere - Sussistenza. La pianificazione faunistico venatoria appare presupposto imprescindibile per l'esercizio della caccia stessa - art.10 L. 157/92 - e quindi appare evidente interesse di un'associazione ambientalista ad ottenere corrette modalità delle attività venatorie e della tutela della fauna, attesa l’inscindibile connessione esistente tra tale aspetto e la protezione dell’ambiente nel suo complesso (T.A.R. Liguria, sez. II, 22 novembre 2002, n. 1124; Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 2004, n. 6757). Pres. Nicolosi, Est. Massari - LAV (avv. Stefutti) c. Provincia di Siena (avv. Bartali). TAR TOSCANA, Sez. II - 9 gennaio 2010, n. 12

DIRITTO VENATORIO - Piani provinciali di abbattimento - Previo esperimento di metodi ecologici - Inefficia di detti metodi certificata dall’INFS - Art. 19, c. 2, L. n. 157/92. I piani provinciali di abbattimento devono dar conto del previo esperimento di metodi ecologici e dell'inefficacia di detti metodi incruenti certificata dall'Infs, (TAR Friuli Venezia Giulia, 22 novembre 2007, n. 732). La lettura dell’art. 19, c. 2 della L. 11 febbraio 1992, n. 157, infatti, rende evidente che l’abbattimento della fauna costituisce un’opzione del tutto subordinata ed eventuale rispetto all’utilizzo di metodologie ecologiche (TAR veneto, sez. II, 24 ottobre 2008, n. 3274). Pres. Nicolosi, Est. Massari - LAV (avv. Stefutti) c. Provincia di Siena (avv. Bartali). TAR TOSCANA, Sez. II - 9/01/2010, SENTENZA n.12

CACCIA - Regione Toscana - L.r. n. 3/94 - Controllo delle specie di fauna selvatica - Esercizio selettivo - Preventivo parere favorevole dell’INFS. La legge regionale toscana 13 gennaio 1994, n. 3 di recepimento della normativa nazionale stabilisce all’art. 37 che le Province ai fini del controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, possono disporre che “…tale controllo, esercitato selettivamente” e “praticato di norma mediante l' utilizzo di metodi ecologici” debbano acquisire a tale fine il parere favorevole dell' Istituto nazionale per la fauna selvatica. Solo “qualora l' Istituto verifichi l' inefficacia dei predetti metodi, le Province possono autorizzare piani di abbattimento” (comma 3). Pres. Nicolosi, Est. Massari - LAV (avv. Stefutti) c. Provincia di Siena (avv. Bartali). TAR TOSCANA, Sez. II - 9 gennaio 2010, n. 12

 

FAUNA E FLORA - CACCIA - Nutrie - Piani di contenimento - Regione Emilia Romagna - L.R. 8/94 e 6/2000 - Competenza - Amministrazione provinciale. Nella Regione Emilia Romagna, l’art. 16 della L.R. n.8 del 1994, l’art. 12 della L.R. n. 6/2000 e, ulteriormente, la deliberazione della Giunta Regionale n. 760/1995, attribuiscono ogni competenza in materia di attuazione dei piani di contenimento delle nutrie alle amministrazioni provinciali, con conseguente incompetenza dell’amministrazione comunale ad adottare provvedimenti in subiecta materia. Pres. Papiano, Est. Giovannini - LAC (avv. Rizzato) c. Comune di Polesine Parmense (avv. Rutigliano). TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 7 gennaio 2010, n. 10