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Giurisprudenza

  

 

Inquinamento atmosferico

 

Aria

 

Anno   2010

 

 

Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 -2000-87

 

 

Si veda anche: Urbanistica Vincoli - Aree Protette - Inquinamento - Demanio - Inquinamento - idrico

 

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    Inquinamento atmosferico -  aria  ^ 

 

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Aria - Emissioni - Inesistenza di limiti e prescrizioni di settore - Offensività dell’emissioni - Valutazione - Art. 674 c.p. - Configurabilità - Distinte ed autonome ipotesi di reato - Fattispecie: prodotti fitosanitari. In tema d’inquinamento atmosferico, l'art. 674 c.p. non prevede due distinte ed autonome ipotesi di reato ma un reato unico, in quanto la condotta, consistente nel provocare emissioni di gas, vapori o fumo rappresenta una specie del più ampio genere costituito dal gettare o versare cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone. La previsione della condotta di provocare emissioni ha, in sostanza, il solo fine di specificare che, quando si tratta di attività disciplinata dalla legge, la rilevanza penale delle emissioni è subordinata al superamento dei limiti e delle prescrizioni di settore. Ove tali limiti e prescrizioni di settore non vi siano, l'emissione va considerata idonea ad offendere o a molestare le persone anche sulla base del mero dato olfattivo, come del resto riconosciuto anche a livello europeo. Nella specie, non esistendo una normativa specifica che preveda un limite di tollerabilità in materia di odori di esercizi di vendita di prodotti fitosanitari si deve ritenersi integrato il reato di cui all'art. 674 c.p. quando sia stato superato il limite della stretta tollerabilità delle emissioni (Cass. pen. sez. III sent. 9/10/2007, n. 2475). Pres. Grassi, Est. Marmo, Ric. De Nicolo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2010 (Cc. 25/11/2009), Sentenza n. 8273

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni maleodoranti idonee a creare molestie alle persone - Non tollerabilità - Mezzi di prova - Art. 674 c.p. - Art. 844 c.c.. In tema di emissioni idonee a creare molestie alle persone, laddove trattandosi di odori, manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti (Cass. pen. sez. III sent. 27/03/2008, n. 19206; Cass. pen. sez. III 21/09/2007, sent. n. 38073). Pres. Grassi, Est. Marmo, Ric. De Nicolo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2010 (Cc. 25/11/2009), Sentenza n. 8273

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Produttori di ghisa o d’acciaio - Diritti d’emissione - Obblighi di autorizzare le emissioni di restituire le quote e sanzioni - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Domanda di annullamento - Mancanza di incidenza diretta ed individuale - Direttiva 96/61 - Dir. 2003/87/CE. La tesi secondo cui i produttori di ghisa o di acciaio stabiliti nel mercato interno costituiscono una categoria chiusa di operatori, la cui composizione non è più suscettibile di variare va respinta. Anche supponendo che detti produttori disponessero di diritti d’emissione accordati in base alla direttiva 96/61, questi pretesi diritti, lungi dall’essere specifici, se non addirittura spettanti (alla sola ricorrente), avrebbero recato beneficio nella stessa misura a tutti gli operatori esercenti le attività previste dall’allegato I della direttiva in parola. Inoltre, il solo fatto che, l’ingresso nel mercato di riferimento sia possibile solo tramite l’acquisto di un produttore che vi sia già impiantato non esclude che l’identità di tale produttore, o del nuovo entrante che l’acquista, muti e che si modifichi in tal modo la composizione del gruppo di produttori in esame. Ne consegue che gli effetti giuridici delle disposizioni controverse, ossia gli obblighi di autorizzare le emissioni e di restituire le quote, le sanzioni in caso di mancato rispetto di tali obblighi nonché l’asserita fissazione di un tetto massimo delle quote in base all’art. 9 della direttiva impugnata, incidono sull’attività economica e sulla posizione giuridica degli operatori di cui all’allegato I della direttiva impugnata, compresi quelli del settore di produzione di ghisa o di acciaio, nella stessa misura e in virtù di una situazione determinata obiettivamente. Sicché, tali disposizioni non sono idonee a qualificare la situazione di fatto e di diritto nei confronti di altri operatori e, quindi, di individualizzarla così come individualizzerebbero un destinatario. Pres./Rel. Azizi - Arcelor SA c. Parlamento europeo ed altro. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE C.E., Sez. III, 2/03/2010, Sentenze T-16/04

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Riduzione delle emissioni di CO2 - Gas ad effetto serra nell’atmosfera - Protocollo di Kyoto - Obblighi risultanti dalle disposizioni - Autorizzazione di emissione - Modalità di assegnazione o di ritiro delle quote di emissione - Obbligo di restituzione - All. I direttiva 2003/87/CE.
In tema di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra nell’atmosfera, (notevoli dimensioni dell’impianto, volume annuo, produzione e capacità economica e/o tecnologica individuale a ridurre ulteriormente le emissioni di CO2…), in conformità all’allegato I della direttiva 2003/87/CE, gli obblighi risultanti dalle disposizioni sono applicabili, in modo uniforme e generale, a tutti i gestori di impianti la cui produzione oltrepassi la soglia ivi indicata, senza distinzione a seconda delle loro dimensioni. Di conseguenza, la portata di detti obblighi dipende solo dalla quantità di emissioni di gas a effetto serra che, in mancanza di prova contraria, può aumentare con le dimensioni e con la capacità produttiva dell’impianto, con la conseguenza che tutti i gestori interessati si trovano in una situazione paragonabile. Inoltre, l’art. 4 della direttiva 2003/87/CE si limita ad assoggettare tutti i gestori che producono gas a effetto serra all’obbligo di conseguire un’autorizzazione di emissione, senza però specificare le condizioni e le modalità di assegnazione o di ritiro delle quote di emissione. Tale ragionamento si applica per analogia all’obbligo di restituzione di cui all’art. 12, n. 3, della direttiva, in combinato disposto con il suo art. 6, n. 2, lett. e), e alle sanzioni previste dall’art. 16, nn. 2-4, di detta direttiva. Pres./Rel. Azizi - Arcelor SA c. Parlamento europeo ed altro. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE C.E., Sez. III, 2/03/2010, Sentenze T-16/04

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Ricorso alle migliori tecniche disponibili - Strumento alternativo, complementare ed elastico rispetto alla fissazione di limiti inderogabili - Progressivo adattamento degli impianti - Art. 2, c. 7 d.P.R. n. 203/88 - Direttiva 96/61/CE - D.lgs. n. 152/2006 - Elevato livello di protezione ambientale. L’art. 2, punto 7, del DPR 203/1988 impone un “sistema tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento e/o la riduzione, delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell’ambiente, sempre che l’applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi”. Tale imposizione ha una rilevanza comunitaria, atteso che essa risulta dalla Direttiva 96/61/CE ed è recepita dal D.Lgs. 59/2005 e dal D.Lgs 152/2006; la norma si riferisce alle tecniche e modalità di progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli impianti più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente; tecniche e modalità che risultano sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell’ambito del pertinente comparto industriale. Il ricorso alle migliori tecniche disponibili costituisce uno strumento alternativo, complementare ed elastico (in punto maggiormente rispondente al progresso tecnologico e alle esigenze industriali), rispetto a quello consistente nella fissazione diretta di limiti inderogabili al rilascio di sostanze inquinanti. Infatti, nel sistema tratteggiato dal D.P.R. 203/1988, l’impresa che intende ottenere il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera è tenuta a progettare e ad adottare tutte le misure adeguate in vista del progressivo adattamento degli impianti esistenti alla migliore tecnica disponibile. Pres. Bianchi, Est. Lotti - S.s.r.l. (avv. Barosio e Inserviente) c. Regione Piemonte (avv. Rava). TAR PIEMONTE, Sez. I - 15 gennaio 2010, n. 214

INQUINAMENTO - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Fissazione di un termine di scadenza - Principio generale di derivazione comunitaria - Necessità di aggiornamento delle autorizzazioni - Evoluzione della migliore tecnologia disponibile - Art. 11, d.P.R. n. 203/88 - Direttiva 96/61/CE. La fissazione di un termine scadenza alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera costituisce un principio generale derivante dalla necessità di un aggiornamento periodico delle autorizzazioni medesime, secondo un canone posto a livello comunitario con la Direttiva 96/61 CE (punto 22 dei considerando e artt. 10-13), recepiti nel nostro sistema nazionale (cfr. art. 11, d.P.R. n. 203/88, il quale dispone che le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonché all'evoluzione della situazione ambientale. Pres. Bianchi, Est. Lotti - S.s.r.l. (avv. Barosio e Inserviente) c. Regione Piemonte (avv. Rava). TAR PIEMONTE, Sez. I - 15 gennaio 2010, n. 214

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni - Violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione - Mancato adeguamento dell'impianto - Art. 25 D.P.R. n. 203/1988 e art. 279, c. 2°, D.Lgs. n. 152/2006 - Continuità normativa. In tema d’inquinamento atmosferico, l'art. 25 D.P.R. n. 203/1988 sanzionava l'inosservanza delle prescrizioni dettate nel provvedimento di autorizzazione o, successivamente, dall'autorità competente (il CRIAP), nonché il mancato adeguamento dell'impianto. L'art. 279, comma secondo, D.Lgs. n. 152/2006 sanziona ancora tale specifica condotta e tra le due previsioni sussiste continuità normativa, prevedendo il secondo comma dell'art. 279 la condotta di "chi, nell'esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo...." (Cass. Sez. 3, 5/2/2008 n. 13225, P.M. in proc. Spera). Pres. Grassi, Rel. Sensini - Ric. Guerrieri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Cc. 25/11/2009), Sentenza n. 773

 

 

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