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Giurisprudenza Inquinamento atmosferico
Aria
Anno 2010
Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 -2000-87
Si veda anche: Urbanistica Vincoli - Aree Protette - Inquinamento - Demanio - Inquinamento - idrico
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INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Aria -
Emissioni - Inesistenza di limiti e prescrizioni di settore - Offensività
dell’emissioni - Valutazione - Art. 674 c.p. - Configurabilità - Distinte ed
autonome ipotesi di reato - Fattispecie: prodotti fitosanitari. In tema
d’inquinamento atmosferico, l'art. 674 c.p. non prevede due distinte ed
autonome ipotesi di reato ma un reato unico, in quanto la condotta,
consistente nel provocare emissioni di gas, vapori o fumo rappresenta una
specie del più ampio genere costituito dal gettare o versare cose atte ad
offendere, imbrattare o molestare persone. La previsione della condotta di
provocare emissioni ha, in sostanza, il solo fine di specificare che, quando
si tratta di attività disciplinata dalla legge, la rilevanza penale delle
emissioni è subordinata al superamento dei limiti e delle prescrizioni di
settore. Ove tali limiti e prescrizioni di settore non vi siano, l'emissione
va considerata idonea ad offendere o a molestare le persone anche sulla base
del mero dato olfattivo, come del resto riconosciuto anche a livello
europeo. Nella specie, non esistendo una normativa specifica che preveda un
limite di tollerabilità in materia di odori di esercizi di vendita di
prodotti fitosanitari si deve ritenersi integrato il reato di cui all'art.
674 c.p. quando sia stato superato il limite della stretta tollerabilità
delle emissioni (Cass. pen. sez. III sent. 9/10/2007, n. 2475). Pres.
Grassi, Est. Marmo, Ric. De Nicolo.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2010 (Cc. 25/11/2009), Sentenza
n. 8273
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni maleodoranti idonee a creare
molestie alle persone - Non tollerabilità - Mezzi di prova - Art. 674 c.p. -
Art. 844 c.c.. In tema di emissioni idonee a creare molestie alle
persone, laddove trattandosi di odori, manchi la possibilità di accertare
obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il
giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben
può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei
fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di
valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma
consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi
dichiaranti (Cass. pen. sez. III sent. 27/03/2008, n. 19206; Cass. pen. sez.
III 21/09/2007, sent. n. 38073). Pres. Grassi, Est. Marmo, Ric. De Nicolo.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2010 (Cc. 25/11/2009), Sentenza
n. 8273
INQUINAMENTO ATMOSFERICO -
Produttori di ghisa o d’acciaio - Diritti d’emissione - Obblighi di autorizzare
le emissioni di restituire le quote e sanzioni - Sistema per lo scambio di quote
di emissioni dei gas a effetto serra - Domanda di annullamento - Mancanza di
incidenza diretta ed individuale - Direttiva 96/61 - Dir. 2003/87/CE. La
tesi secondo cui i produttori di ghisa o di acciaio stabiliti nel mercato
interno costituiscono una categoria chiusa di operatori, la cui composizione non
è più suscettibile di variare va respinta. Anche supponendo che detti produttori
disponessero di diritti d’emissione accordati in base alla direttiva 96/61,
questi pretesi diritti, lungi dall’essere specifici, se non addirittura
spettanti (alla sola ricorrente), avrebbero recato beneficio nella stessa misura
a tutti gli operatori esercenti le attività previste dall’allegato I della
direttiva in parola. Inoltre, il solo fatto che, l’ingresso nel mercato di
riferimento sia possibile solo tramite l’acquisto di un produttore che vi sia
già impiantato non esclude che l’identità di tale produttore, o del nuovo
entrante che l’acquista, muti e che si modifichi in tal modo la composizione del
gruppo di produttori in esame. Ne consegue che gli effetti giuridici delle
disposizioni controverse, ossia gli obblighi di autorizzare le emissioni e di
restituire le quote, le sanzioni in caso di mancato rispetto di tali obblighi
nonché l’asserita fissazione di un tetto massimo delle quote in base all’art. 9
della direttiva impugnata, incidono sull’attività economica e sulla posizione
giuridica degli operatori di cui all’allegato I della direttiva impugnata,
compresi quelli del settore di produzione di ghisa o di acciaio, nella stessa
misura e in virtù di una situazione determinata obiettivamente. Sicché, tali
disposizioni non sono idonee a qualificare la situazione di fatto e di diritto
nei confronti di altri operatori e, quindi, di individualizzarla così come
individualizzerebbero un destinatario. Pres./Rel. Azizi - Arcelor SA c.
Parlamento europeo ed altro.
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE C.E., Sez. III, 2/03/2010, Sentenze T-16/04
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Riduzione delle emissioni di CO2 - Gas ad effetto
serra nell’atmosfera - Protocollo di Kyoto - Obblighi risultanti dalle
disposizioni - Autorizzazione di emissione - Modalità di assegnazione o di
ritiro delle quote di emissione - Obbligo di restituzione - All. I direttiva
2003/87/CE. In tema di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra
nell’atmosfera, (notevoli dimensioni dell’impianto, volume annuo, produzione e
capacità economica e/o tecnologica individuale a ridurre ulteriormente le
emissioni di CO2…), in conformità all’allegato I della direttiva 2003/87/CE, gli
obblighi risultanti dalle disposizioni sono applicabili, in modo uniforme e
generale, a tutti i gestori di impianti la cui produzione oltrepassi la soglia
ivi indicata, senza distinzione a seconda delle loro dimensioni. Di conseguenza,
la portata di detti obblighi dipende solo dalla quantità di emissioni di gas a
effetto serra che, in mancanza di prova contraria, può aumentare con le
dimensioni e con la capacità produttiva dell’impianto, con la conseguenza che
tutti i gestori interessati si trovano in una situazione paragonabile. Inoltre,
l’art. 4 della direttiva 2003/87/CE si limita ad assoggettare tutti i gestori
che producono gas a effetto serra all’obbligo di conseguire un’autorizzazione di
emissione, senza però specificare le condizioni e le modalità di assegnazione o
di ritiro delle quote di emissione. Tale ragionamento si applica per analogia
all’obbligo di restituzione di cui all’art. 12, n. 3, della direttiva, in
combinato disposto con il suo art. 6, n. 2, lett. e), e alle sanzioni previste
dall’art. 16, nn. 2-4, di detta direttiva. Pres./Rel. Azizi - Arcelor SA c.
Parlamento europeo ed altro.
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE C.E., Sez. III, 2/03/2010, Sentenze T-16/04
INQUINAMENTO ATMOSFERICO -
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Ricorso alle migliori tecniche
disponibili - Strumento alternativo, complementare ed elastico rispetto alla
fissazione di limiti inderogabili - Progressivo adattamento degli impianti -
Art. 2, c. 7 d.P.R. n. 203/88 - Direttiva 96/61/CE - D.lgs. n. 152/2006 -
Elevato livello di protezione ambientale. L’art. 2, punto 7, del DPR
203/1988 impone un “sistema tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato
che consente il contenimento e/o la riduzione, delle emissioni a livelli
accettabili per la protezione della salute e dell’ambiente, sempre che
l’applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi”. Tale imposizione ha
una rilevanza comunitaria, atteso che essa risulta dalla Direttiva 96/61/CE ed è
recepita dal D.Lgs. 59/2005 e dal D.Lgs 152/2006; la norma si riferisce alle
tecniche e modalità di progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio
degli impianti più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione
dell’ambiente; tecniche e modalità che risultano sviluppate su una scala che ne
consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide
nell’ambito del pertinente comparto industriale. Il ricorso alle migliori
tecniche disponibili costituisce uno strumento alternativo, complementare ed
elastico (in punto maggiormente rispondente al progresso tecnologico e alle
esigenze industriali), rispetto a quello consistente nella fissazione diretta di
limiti inderogabili al rilascio di sostanze inquinanti. Infatti, nel sistema
tratteggiato dal D.P.R. 203/1988, l’impresa che intende ottenere il rilascio
dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera è tenuta a progettare e ad
adottare tutte le misure adeguate in vista del progressivo adattamento degli
impianti esistenti alla migliore tecnica disponibile. Pres. Bianchi, Est. Lotti
- S.s.r.l. (avv. Barosio e Inserviente) c. Regione Piemonte (avv. Rava).
TAR PIEMONTE, Sez. I - 15 gennaio 2010, n. 214
INQUINAMENTO - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Fissazione di un
termine di scadenza - Principio generale di derivazione comunitaria - Necessità
di aggiornamento delle autorizzazioni - Evoluzione della migliore tecnologia
disponibile - Art. 11, d.P.R. n. 203/88 - Direttiva 96/61/CE. La fissazione
di un termine scadenza alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera
costituisce un principio generale derivante dalla necessità di un aggiornamento
periodico delle autorizzazioni medesime, secondo un canone posto a livello
comunitario con la Direttiva 96/61 CE (punto 22 dei considerando e artt. 10-13),
recepiti nel nostro sistema nazionale (cfr. art. 11, d.P.R. n. 203/88, il quale
dispone che le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate in
seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonché
all'evoluzione della situazione ambientale. Pres. Bianchi, Est. Lotti - S.s.r.l.
(avv. Barosio e Inserviente) c. Regione Piemonte (avv. Rava).
TAR PIEMONTE, Sez. I - 15 gennaio 2010, n. 214
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni - Violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione - Mancato adeguamento dell'impianto - Art. 25 D.P.R. n. 203/1988 e art. 279, c. 2°, D.Lgs. n. 152/2006 - Continuità normativa. In tema d’inquinamento atmosferico, l'art. 25 D.P.R. n. 203/1988 sanzionava l'inosservanza delle prescrizioni dettate nel provvedimento di autorizzazione o, successivamente, dall'autorità competente (il CRIAP), nonché il mancato adeguamento dell'impianto. L'art. 279, comma secondo, D.Lgs. n. 152/2006 sanziona ancora tale specifica condotta e tra le due previsioni sussiste continuità normativa, prevedendo il secondo comma dell'art. 279 la condotta di "chi, nell'esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo...." (Cass. Sez. 3, 5/2/2008 n. 13225, P.M. in proc. Spera). Pres. Grassi, Rel. Sensini - Ric. Guerrieri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Cc. 25/11/2009), Sentenza n. 773
Anni 2009 -2008 - 2007
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