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Giurisprudenza

 

Pubblica Amministrazione

Diritto amministrativo

 

 

2010

 

Si veda anche: Appalti - Urbanistica - Procedure e Varie - Espropriazione - Lavoro - Giurisprudenza

 

 

 Vedi: Pubblica Amministrazione anni

 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 -1999 -1998 -1997-92

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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RIFIUTI - Rimozione degli amministratori degli enti locali per gravi e persistenti violazioni di legge - Art. 142, c. 1 bis del d.lgs. n. 267/00 - Misure ordinamentali volte a far fronte ai problemi inerenti lo smaltimento dei rifiuti - Natura sanzionatoria - Ingerenza statale nell’autonomia delle amministrazioni locali - Extrema ratio - Tutela della salute della comunità. Il vigente ordinamento costituzionale contempla due forme di ingerenza statale nell'autonomia delle amministrazioni locali: quella di natura sostitutiva di cui all'art. 120 Cost., che fa fronte ad esigenze oggettive da perseguire con un intervento surrogatorio, e quella, riferibile sotto il profilo sistematico agli artt. 126 e 117, comma 2, lett. p) Cost., che è espressione di un potere di controllo sugli organi e presuppone la sussistenza di violazioni da sanzionare, in vista del soddisfacimento di un rilevante interesse nazionale. La rimozione degli amministratori degli enti locali, per atti e comportamenti contrari alla Costituzione, per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico, è espressione di una norma di chiusura del sistema di controllo sugli organi degli enti stessi (C. Stato, IV, 15 novembre 2004, n. 7455). Il paradigma delineato si rispecchia nel disposto del comma 1-bis dell’art. 142, d. lgs. 267/00, introdotto in sede di decretazione d’urgenza (art. 3, d.l. 6 novembre 2008, n. 172, convertito dalla l. 30 dicembre 2008, n. 210) nell’ambito delle misure ordinamentali volte a far fronte ai gravissimi problemi di smaltimento dei rifiuti che hanno interessato parti del territorio nazionale. Ne consegue che non può versarsi in dubbio che la rimozione del sindaco ex art. 142, comma 1-bis del tuel ha, come le fattispecie generali di cui agli artt. 141 e 142 nell’ambito delle quali si inserisce, natura schiettamente sanzionatoria, e costituisce, pertanto, l’extrema ratio per il ripristino della legalità violata in relazione al perseguimento di un interesse fondamentale dello Stato connesso alla salute della comunità. Pres. Giovannini, Est. Bottiglieri - M.F. (avv.ti Lamberti e Lamberti) c. Presidenza della Repubblica e altri (Avv. Stato). TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 17 marzo 2010, n. 4196

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Provvedimento di rimozione del Sindaco - Competenza - Presidente della Repubblica. Dopo la modificazione apportata dalla l. 25 marzo 1993, n. 81 alle ipotesi di scioglimento del consiglio comunale, disposto con decreto del Presidente della Repubblica, anche il provvedimento di rimozione del sindaco, adottato ai sensi dell'art. 40, l. 8 giugno 1990, n. 142, comportando la necessità di sciogliere il consiglio comunale, appartiene alla competenza del Presidente della Repubblica (C. Stato, IV, 28 maggio 1997, n. 582). Pres. Giovannini, Est. Bottiglieri - M.F. (avv.ti Lamberti e Lamberti) c. Presidenza della Repubblica e altri (Avv. Stato). TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 17 marzo 2010, n. 4196

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Art. 141, c. 1, lett. b), punto 1) del T.U. Enti Locali - Rimozione del sindaco - Scioglimento del consiglio comunale - Aspetti inscindibili del medesimo procedimento. La rimozione del sindaco e lo scioglimento del consiglio comunale sono due aspetti inscindibili del medesimo procedimento, atteso che alla prima consegue inevitabilmente il secondo, come sancito dall'art. 141, comma 1, lett. b), punto 1) del t.u. enti locali; la decisione di operare la concentrazione unitaria in un'unica determinazione complessiva a carico dell'Autorità competente ad adottare l'atto conclusivo del procedimento, piuttosto che dare luogo all'artificiosa scissione in due statuizioni contestuali, risulta quindi opzione conforme a criteri di ragionevolezza e di economicità dell'azione amministrativa (C. Stato, VI, 15 marzo 2007 , n. 1264). Pres. Giovannini, Est. Bottiglieri - M.F. (avv.ti Lamberti e Lamberti) c. Presidenza della Repubblica e altri (Avv. Stato). TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 17 marzo 2010, n. 4196

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Art. 142, c. 1 bis T.U.E.L. - Rimozione del Sindaco - Responsabilità oggettiva - Esclusione - Violazione grave e imputabile al rimosso. Deve escludersi che la rimozione del Sindaco ex art. 142, comma 1-bis del Tuel possa essere correlata ad una responsabilità oggettiva: si oppongono ad una siffatta conclusione la natura sanzionatoria del rimedio, i corrispondenti principi generali ordina mentali e, in specie, la definizione della rimozione come misura, per quanto estrema, di controllo sugli organi, e lo stesso dato letterale rinveniente dall’art. 142, comma 1-bis, che contempla disgiuntivamente più soggetti, anche nell’ambito del medesimo ente provincia o comune (sindaco, presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte). Sia la gravità che deve connotare l’inosservanza degli obblighi presidiata con la rimozione, sia il rimedio individuato mal si conciliano con l’esclusione della responsabilità soggettiva. Deve ritenersi, pertanto, che la rimozione in parola richiede la congruenza tra l'atto ed i presupposti assunti a sua giustificazione, e, indi, la violazione grave ed imputabile al rimosso, nonchè il rigoroso rispetto dei profili formali e procedimentali che connotano l’alveo provvedimentale in cui essa si situa, condizioni che concorrono a determinare il legittimo ricorso all’istituto. Pres. Giovannini, Est. Bottiglieri - M.F. (avv.ti Lamberti e Lamberti) c. Presidenza della Repubblica e altri (Avv. Stato). TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 17 marzo 2010, n. 4196

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Art. 142, c. 1 bis T.U.E.L. - Rimozione del Sindaco -Istruttoria - Confronto procedimentale con l’interessato - Formale contestazione dell’addebito. Nessun dato testuale o normativo della disposizione dell’art. 142 tuel o del suo comma 1-bis autorizza a concludere che la fattispecie non sia assistita, come tutte quelle di natura sanzionatoria, dalla necessità da parte dell’autorità procedente di un’accurata istruttoria volta ad accertare l’inadempimento, e, indi, dell’avvio di un confronto procedimentale con l’interessato, mediante una formale ed esauriente contestazione dell’addebito. Vieppiù, la norma addirittura impone una fase procedimentale intercorrente tra l’accertamento della violazione e il provvedimento di rimozione, nella quale all'ente interessato deve essere assegnato un congruo termine perentorio per adottare i provvedimenti dovuti o necessari. Pres. Giovannini, Est. Bottiglieri - M.F. (avv.ti Lamberti e Lamberti) c. Presidenza della Repubblica e altri (Avv. Stato). TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 17 marzo 2010, n. 4196

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AMBIENTE - Organi legislativi regionali - Termine della legislatura - Istituto della prorogatio - L.R. Abruzzo n. 14/2008 e 17/2008 - Illegittimità costituzionale. Va dichiarata la illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 15 ottobre 2008, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2. (Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina), e della legge della Regione Abruzzo 24 novembre 2008, n. 17 (Norme regionali contenenti l’attuazione della parte terza del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale), per violazione dell’art. 86, terzo comma, dello statuto regionale in relazione all’art. 123 Cost, in merito alla disciplina della prorogatio dei poteri legislativi regionali dopo il termine della legislatura. Pres. Amirante, Est. De Siervo - Presidenza del Consiglio dei Ministri c. Regione Abruzzo - CORTE COSTITUZIONALE - 26 febbraio 2010, n. 68

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Permesso di costruire - Autorizzazioni amministrative - Falsa attestazione fornite alla P.A. - Provvedimento del Pubblico Ufficiale - Falso per induzione - Disciplina giuridica - Art. 480 c.p. - T.U. n. 380/2001. La circostanza che i dati debbano essere oggetto di verifica non esclude la responsabilità per la falsa attestazione: il bene tutelato nelle varie disposizioni in tema di falsità ideologica non è solo l'affidamento del destinatario dell'atto, ma anche la fiducia che la generalità dei consociati deve poter riporre in taluni atti provenienti da soggetti qualificati (Cass. Sez. V, sentenza n. 3146/2008). In particolare, l'autore di false attestazioni che sono alla base del provvedimento del Pubblico Ufficiale può non rispondere del falso per induzione nella sola ipotesi in cui il secondo sia caduto in errore esclusivamente per causa propria e non anche quando l'inganno del decipiens e la colpa del deceptus concorrono alla produzione dell'evento (Cass. Sezione 5 sentenza 3146/2008). Ai fini della classificazione delle falsità in atti disciplinate dal codice penale, quella ideologica del permesso di costruire rientra nella fattispecie di reato dell'art. 480 c.p. che concerne le autorizzazioni amministrative. Pres. Lupo, Est. Squassoni, Ric. Petracca (rinvio ad altra sezione Corte di Appello di Lecce). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/02/2010 (Ud. 12/01/2010), Sentenza n. 6642

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Opera abusiva - Dissequestro, restituzione e demolizione d’ufficio - Procedura amministrativa - Art. 7 L. n. 47/1985 ed ora art. 31 D.P.R. n. 380/2001. La procedura amministrativa già disciplinata dall'art. 7 della Legge n. 47/1985 ed ora dall'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 prevede la seguente sequenza: a) l'autorità comunale, accertato l'abuso edilizio, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la demolizione dell'immobile abusivo; b) se il responsabile non provvede alla demolizione nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, l'immobile a acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio comunale; c) l'autorità comunale accerta formalmente l'inottemperanza all'ordine di demolizione e notifica detto accertamento all’interessato; d) la notifica dell'accertamento costituisce titolo per l'immissione nel possesso da parte del Comune e per la trascrizione nei registri immobiliari. II comma 3 del predetto art. 31 dispone testualmente, in particolare, che : "se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune" e da tale formulazione letterale della norma risulta evidente che l'effetto ablatorio si verifica ope legis alla inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all'ingiunzione di demolire. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Calise. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/01/2010 (Cc. 17/11/2009), Sentenza n. 2912

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Illecito amministrativo - Responsabilità dell'azienda e dell'amministratore con delega alla gestione dell'impianto - Principio societas delinquere non potest - Enti collettivi dotati o non di personalità giuridica - Obbligazione solidale al pagamento della sanzione con le persone fisiche, autrici della violazione - Rifiuti pericolosi e sanzioni amministrative - Art. 6 c. 3 L. n. 689/81 - artt. 12/1 e 52/2 D.lgs. 22/97 e succ. mod.. E’ correttamente applicato l'art. 6 co. 3 della L. n. 689/81, che in aderenza al principio societas delinquere non potest prevede che in caso di illecito amministrativo riferibili ad attività di enti collettivi, dotati o non di personalità giuridica, gli stessi sono solo obbligati in solido al pagamento della sanzione con le persone fisiche, autrici della violazione. Di quest'ultima rispondono, a titolo personale, non solo coloro che materialmente abbiano posto in essere l'attività vietata o omesso quella imposta dalla legge, ma anche quei soggetti organicamente rappresentanti l'ente, ai quali, in ragione del relativo ordinamento interno fa capo lo specifico settore cui é riferibile l'attività, nel cui ambito si è verificata l'azione o omissione illecita. Fattispecie: violazione degli artt. 12/1 e 52/2 D.lgs. 22/97 e succ. mod., per aver effettuato attività di trasporto di rifiuti pericolosi, costituiti da liquidi nocivi provenienti da macchine automatiche per lo sviluppo fotografico senza aver tenuto il prescritto registro di carico e scarico. Pres. Elefante, Est. Piccialli, Ric. Folgori ed altri. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 18/01/2010 (Ud. 17/12/2009), Sentenza n. 659

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Illeciti amministrativi- Applicazione - Deroghe in materia di rifiuti - Esclusione - Art. 1 c.2, L. n. 689/1981. Gli illeciti amministrativi derivante dell'art. 1 della Legge 24.11.1981 n. 689, in particolare dal comma 2, a termini del quale "le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati" (Cass. n. 14959/09, 144771/05, 16422/05, 18212/03, 12654/03 ,6232/99), avendo portata generale e non oggetto di particolari deroghe in materia di rifiuti. Pres. Elefante, Est. Piccialli, Ric. Folgori ed altri. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 18/01/2010 (Ud. 17/12/2009), Sentenza n. 659

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Provvedimento ampliativo - Destinatario - Comportamento divergente ed inadempiente - Effetti sulla legittimità del provvedimento - Esclusione - Controlli - Revoca sanzionatoria. Il comportamento divergente ed inadempiente del destinatario di un provvedimento ampliativo non si riverbera ex post sulla legittimità del provvedimento amministrativo autorizzatorio, che rimane invulnerata, potendo e dovendo l'inottemperanza de qua rilevare in occasione e sede di controlli che l'Amministrazione potrà effettuare, il cui negativo esito potrà condurre anche alla revoca sanzionatoria dell'autorizzazione (TAR Piemonte, Sez. I, 25/9/2009 n. 2292). Pres. f.f. Lotti, Est. Graziano - Comune di Borgomanero (avv. Cavallaro) c. Ministero dello Sviluppo Economico e altri (Avv. Stato). TAR PIEMONTE, Sez. I - 15 gennaio 2010, n. 234

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Diritto d’accesso - Strumentalità rispetto ala protezione di una situazione soggettiva sottesa - natura - Diritto soggettivo, interesse legittimo o interesse collettivo o diffuso. Quale che sia la natura del diritto d' accesso lo stesso è strumentale rispetto alla protezione di un'ulteriore o sottesa situazione soggettiva che non necessariamente è di interesse legittimo o di diritto soggettivo, ma che può avere la consistenza di un interesse collettivo o diffuso o di un interesse semplice o di fatto. (Consiglio Stato , sez. V, 10 agosto 2007, n. 4411). Pres. f.f. Buonvino, Est. Taormina - S. Sezione di Genova (avv. Repetti) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato) - (Conferma Tar Liguria n. 585/2009). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11/01/2010, n. 24

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Diritto d’accesso - Organizzazione sindacale - Titolarità dell’interesse giuridicamente rilevante - Duplice posizione legittimante - Fondamento - Iniziative di preventivo e generalizzato controllo dell’attività dell’amministrazione datrice di lavoro - Preclusione - Art. 24, c. 3, L. n. 241/90 e ss.mm.. L'organizzazione sindacale può essere titolare di un interesse giuridicamente rilevante all'accesso di atti e documenti amministrativi, sia in relazione alla posizione di singoli iscritti, con necessaria esclusione di ogni ipotesi di pur potenziale conflitto di interessi, sia in relazione a un interesse proprio dell'organizzazione, il quale sia rapportabile - secondo la terminologia giuslavoristica - a una posizione di parte del conflitto collettivo che intercorre istituzionalmente tra sindacato e datore di lavoro e quindi, nel settore pubblico, tra sindacato e amministrazione che agisca nella veste di datore di lavoro. (Consiglio Stato , sez. IV, 30 dicembre 2003, n. 9158). Detta sfera di legittimazione, non può tuttavia tradursi in iniziative di preventivo e generalizzato controllo dell' intera attività dell'amministrazione datrice di lavoro, sovrapponendosi e duplicando compiti e funzioni demandati ai soggetti istituzionalmente ed ordinariamente preposti nel settore di impiego alla gestione del rapporto di lavoro. Tale preclusione è espressamente codificata all' art. 24, comma terzo, della legge n. 241/1990, nel teso novellato dall' art. 16 della legge n. 15/2005 (sez. VI, 6 marzo 2009, n. 1351). Pres. f.f. Buonvino, Est. Taormina - S. Sezione di Genova (avv. Repetti) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato) - (Conferma Tar Liguria n. 585/2009). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11/01/2010, n. 24