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Giurisprudenza
Pubblica Amministrazione Diritto amministrativo
2010
Si veda anche: Appalti - Urbanistica - Procedure e Varie - Espropriazione - Lavoro - Giurisprudenza
Vedi: Pubblica Amministrazione anni 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 -1999 -1998 -1997-92 (N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RIFIUTI - Rimozione degli amministratori degli
enti locali per gravi e persistenti violazioni di legge - Art. 142, c. 1 bis del
d.lgs. n. 267/00 - Misure ordinamentali volte a far fronte ai problemi inerenti
lo smaltimento dei rifiuti - Natura sanzionatoria - Ingerenza statale
nell’autonomia delle amministrazioni locali - Extrema ratio -
Tutela della salute della comunità. Il vigente ordinamento costituzionale
contempla due forme di ingerenza statale nell'autonomia delle amministrazioni
locali: quella di natura sostitutiva di cui all'art. 120 Cost., che fa fronte ad
esigenze oggettive da perseguire con un intervento surrogatorio, e quella,
riferibile sotto il profilo sistematico agli artt. 126 e 117, comma 2, lett. p)
Cost., che è espressione di un potere di controllo sugli organi e presuppone la
sussistenza di violazioni da sanzionare, in vista del soddisfacimento di un
rilevante interesse nazionale. La rimozione degli amministratori degli enti
locali, per atti e comportamenti contrari alla Costituzione, per gravi e
persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico, è
espressione di una norma di chiusura del sistema di controllo sugli organi degli
enti stessi (C. Stato, IV, 15 novembre 2004, n. 7455). Il paradigma delineato si
rispecchia nel disposto del comma 1-bis dell’art. 142, d. lgs. 267/00,
introdotto in sede di decretazione d’urgenza (art. 3, d.l. 6 novembre 2008, n.
172, convertito dalla l. 30 dicembre 2008, n. 210) nell’ambito delle misure
ordinamentali volte a far fronte ai gravissimi problemi di smaltimento dei
rifiuti che hanno interessato parti del territorio nazionale. Ne consegue che
non può versarsi in dubbio che la rimozione del sindaco ex art. 142, comma 1-bis
del tuel ha, come le fattispecie generali di cui agli artt. 141 e 142
nell’ambito delle quali si inserisce, natura schiettamente sanzionatoria, e
costituisce, pertanto, l’extrema ratio per il ripristino della legalità
violata in relazione al perseguimento di un interesse fondamentale dello Stato
connesso alla salute della comunità. Pres. Giovannini, Est. Bottiglieri - M.F.
(avv.ti Lamberti e Lamberti) c. Presidenza della Repubblica e altri (Avv.
Stato).
TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 17 marzo 2010, n. 4196
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AMBIENTE - Organi legislativi regionali - Termine
della legislatura - Istituto della prorogatio - L.R. Abruzzo n. 14/2008 e
17/2008 - Illegittimità costituzionale. Va dichiarata la illegittimità
costituzionale della legge della Regione Abruzzo 15 ottobre 2008, n. 14
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2.
(Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina), e della legge della
Regione Abruzzo 24 novembre 2008, n. 17 (Norme regionali contenenti l’attuazione
della parte terza del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e disposizioni in materia di
personale), per violazione dell’art. 86, terzo comma, dello statuto regionale in
relazione all’art. 123 Cost, in merito alla disciplina della prorogatio dei
poteri legislativi regionali dopo il termine della legislatura. Pres. Amirante,
Est. De Siervo - Presidenza del Consiglio dei Ministri c. Regione Abruzzo -
CORTE COSTITUZIONALE - 26 febbraio 2010, n. 68
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Permesso di costruire - Autorizzazioni
amministrative - Falsa attestazione fornite alla P.A. - Provvedimento del
Pubblico Ufficiale - Falso per induzione - Disciplina giuridica - Art. 480 c.p.
- T.U. n. 380/2001. La circostanza che i dati debbano essere oggetto di
verifica non esclude la responsabilità per la falsa attestazione: il bene
tutelato nelle varie disposizioni in tema di falsità ideologica non è solo
l'affidamento del destinatario dell'atto, ma anche la fiducia che la generalità
dei consociati deve poter riporre in taluni atti provenienti da soggetti
qualificati (Cass. Sez. V, sentenza n. 3146/2008). In particolare, l'autore di
false attestazioni che sono alla base del provvedimento del Pubblico Ufficiale
può non rispondere del falso per induzione nella sola ipotesi in cui il secondo
sia caduto in errore esclusivamente per causa propria e non anche quando
l'inganno del decipiens e la colpa del deceptus concorrono alla
produzione dell'evento (Cass. Sezione 5 sentenza 3146/2008). Ai fini della
classificazione delle falsità in atti disciplinate dal codice penale, quella
ideologica del permesso di costruire rientra nella fattispecie di reato
dell'art. 480 c.p. che concerne le autorizzazioni amministrative. Pres. Lupo,
Est. Squassoni, Ric. Petracca (rinvio ad altra sezione Corte di Appello di
Lecce).
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/02/2010 (Ud. 12/01/2010), Sentenza n.
6642
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Opera
abusiva - Dissequestro, restituzione e demolizione d’ufficio - Procedura
amministrativa - Art. 7 L. n. 47/1985 ed ora art. 31 D.P.R. n. 380/2001. La
procedura amministrativa già disciplinata dall'art. 7 della Legge n. 47/1985 ed
ora dall'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 prevede la seguente sequenza: a)
l'autorità comunale, accertato l'abuso edilizio, ingiunge al proprietario e al
responsabile dell'abuso la demolizione dell'immobile abusivo; b) se il
responsabile non provvede alla demolizione nel termine di novanta giorni
dall'ingiunzione, l'immobile a acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio
comunale; c) l'autorità comunale accerta formalmente l'inottemperanza all'ordine
di demolizione e notifica detto accertamento all’interessato; d) la notifica
dell'accertamento costituisce titolo per l'immissione nel possesso da parte del
Comune e per la trascrizione nei registri immobiliari. II comma 3 del predetto
art. 31 dispone testualmente, in particolare, che : "se il responsabile
dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi
nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime sono
acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune" e da tale
formulazione letterale della norma risulta evidente che l'effetto ablatorio si
verifica ope legis alla inutile scadenza del termine fissato per ottemperare
all'ingiunzione di demolire. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Calise.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/01/2010 (Cc. 17/11/2009), Sentenza n.
2912
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Illecito amministrativo - Responsabilità
dell'azienda e dell'amministratore con delega alla gestione dell'impianto -
Principio societas delinquere non potest - Enti collettivi dotati
o non di personalità giuridica - Obbligazione solidale al pagamento della
sanzione con le persone fisiche, autrici della violazione - Rifiuti pericolosi e
sanzioni amministrative - Art. 6 c. 3 L. n. 689/81 - artt. 12/1 e 52/2 D.lgs.
22/97 e succ. mod.. E’ correttamente applicato l'art. 6 co. 3 della L. n.
689/81, che in aderenza al principio societas delinquere non potest
prevede che in caso di illecito amministrativo riferibili ad attività di enti
collettivi, dotati o non di personalità giuridica, gli stessi sono solo
obbligati in solido al pagamento della sanzione con le persone fisiche, autrici
della violazione. Di quest'ultima rispondono, a titolo personale, non solo
coloro che materialmente abbiano posto in essere l'attività vietata o omesso
quella imposta dalla legge, ma anche quei soggetti organicamente rappresentanti
l'ente, ai quali, in ragione del relativo ordinamento interno fa capo lo
specifico settore cui é riferibile l'attività, nel cui ambito si è verificata
l'azione o omissione illecita. Fattispecie: violazione degli artt. 12/1 e 52/2
D.lgs. 22/97 e succ. mod., per aver effettuato attività di trasporto di rifiuti
pericolosi, costituiti da liquidi nocivi provenienti da macchine automatiche per
lo sviluppo fotografico senza aver tenuto il prescritto registro di carico e
scarico. Pres. Elefante, Est. Piccialli, Ric. Folgori ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 18/01/2010 (Ud. 17/12/2009), Sentenza n.
659
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Provvedimento
ampliativo - Destinatario - Comportamento divergente ed inadempiente - Effetti
sulla legittimità del provvedimento - Esclusione - Controlli - Revoca
sanzionatoria. Il comportamento divergente ed inadempiente del destinatario
di un provvedimento ampliativo non si riverbera ex post sulla legittimità del
provvedimento amministrativo autorizzatorio, che rimane invulnerata, potendo e
dovendo l'inottemperanza de qua rilevare in occasione e sede di controlli che
l'Amministrazione potrà effettuare, il cui negativo esito potrà condurre anche
alla revoca sanzionatoria dell'autorizzazione (TAR Piemonte, Sez. I, 25/9/2009
n. 2292). Pres. f.f. Lotti, Est. Graziano - Comune di Borgomanero (avv.
Cavallaro) c. Ministero dello Sviluppo Economico e altri (Avv. Stato).
TAR PIEMONTE, Sez. I - 15 gennaio 2010, n. 234
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Diritto d’accesso -
Strumentalità rispetto ala protezione di una situazione soggettiva sottesa -
natura - Diritto soggettivo, interesse legittimo o interesse collettivo o
diffuso. Quale che sia la natura del diritto d' accesso lo stesso è
strumentale rispetto alla protezione di un'ulteriore o sottesa situazione
soggettiva che non necessariamente è di interesse legittimo o di diritto
soggettivo, ma che può avere la consistenza di un interesse collettivo o diffuso
o di un interesse semplice o di fatto. (Consiglio Stato , sez. V, 10 agosto
2007, n. 4411). Pres. f.f. Buonvino, Est. Taormina - S. Sezione di Genova (avv.
Repetti) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato) - (Conferma Tar Liguria n.
585/2009).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11/01/2010, n. 24
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Provvedimento di rimozione del Sindaco -
Competenza - Presidente della Repubblica. Dopo la modificazione apportata
dalla l. 25 marzo 1993, n. 81 alle ipotesi di scioglimento del consiglio
comunale, disposto con decreto del Presidente della Repubblica, anche il
provvedimento di rimozione del sindaco, adottato ai sensi dell'art. 40, l. 8
giugno 1990, n. 142, comportando la necessità di sciogliere il consiglio
comunale, appartiene alla competenza del Presidente della Repubblica (C. Stato,
IV, 28 maggio 1997, n. 582). Pres. Giovannini, Est. Bottiglieri - M.F. (avv.ti
Lamberti e Lamberti) c. Presidenza della Repubblica e altri (Avv. Stato).
TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 17 marzo 2010, n. 4196
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Art. 141, c. 1, lett. b), punto 1) del T.U. Enti
Locali - Rimozione del sindaco - Scioglimento del consiglio comunale - Aspetti
inscindibili del medesimo procedimento. La rimozione del sindaco e lo
scioglimento del consiglio comunale sono due aspetti inscindibili del medesimo
procedimento, atteso che alla prima consegue inevitabilmente il secondo, come
sancito dall'art. 141, comma 1, lett. b), punto 1) del t.u. enti locali; la
decisione di operare la concentrazione unitaria in un'unica determinazione
complessiva a carico dell'Autorità competente ad adottare l'atto conclusivo del
procedimento, piuttosto che dare luogo all'artificiosa scissione in due
statuizioni contestuali, risulta quindi opzione conforme a criteri di
ragionevolezza e di economicità dell'azione amministrativa (C. Stato, VI, 15
marzo 2007 , n. 1264). Pres. Giovannini, Est. Bottiglieri - M.F. (avv.ti
Lamberti e Lamberti) c. Presidenza della Repubblica e altri (Avv. Stato).
TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 17 marzo 2010, n. 4196
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Art. 142, c. 1 bis T.U.E.L. - Rimozione del
Sindaco - Responsabilità oggettiva - Esclusione - Violazione grave e imputabile
al rimosso. Deve escludersi che la rimozione del Sindaco ex art. 142, comma
1-bis del Tuel possa essere correlata ad una responsabilità oggettiva: si
oppongono ad una siffatta conclusione la natura sanzionatoria del rimedio, i
corrispondenti principi generali ordina mentali e, in specie, la definizione
della rimozione come misura, per quanto estrema, di controllo sugli organi, e lo
stesso dato letterale rinveniente dall’art. 142, comma 1-bis, che contempla
disgiuntivamente più soggetti, anche nell’ambito del medesimo ente provincia o
comune (sindaco, presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle
giunte). Sia la gravità che deve connotare l’inosservanza degli obblighi
presidiata con la rimozione, sia il rimedio individuato mal si conciliano con
l’esclusione della responsabilità soggettiva. Deve ritenersi, pertanto, che la
rimozione in parola richiede la congruenza tra l'atto ed i presupposti assunti a
sua giustificazione, e, indi, la violazione grave ed imputabile al rimosso,
nonchè il rigoroso rispetto dei profili formali e procedimentali che connotano
l’alveo provvedimentale in cui essa si situa, condizioni che concorrono a
determinare il legittimo ricorso all’istituto. Pres. Giovannini, Est.
Bottiglieri - M.F. (avv.ti Lamberti e Lamberti) c. Presidenza della Repubblica e
altri (Avv. Stato).
TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 17 marzo 2010, n. 4196
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Art. 142, c. 1 bis T.U.E.L. - Rimozione del
Sindaco -Istruttoria - Confronto procedimentale con l’interessato - Formale
contestazione dell’addebito. Nessun dato testuale o normativo della
disposizione dell’art. 142 tuel o del suo comma 1-bis autorizza a concludere che
la fattispecie non sia assistita, come tutte quelle di natura sanzionatoria,
dalla necessità da parte dell’autorità procedente di un’accurata istruttoria
volta ad accertare l’inadempimento, e, indi, dell’avvio di un confronto
procedimentale con l’interessato, mediante una formale ed esauriente
contestazione dell’addebito. Vieppiù, la norma addirittura impone una fase
procedimentale intercorrente tra l’accertamento della violazione e il
provvedimento di rimozione, nella quale all'ente interessato deve essere
assegnato un congruo termine perentorio per adottare i provvedimenti dovuti o
necessari. Pres. Giovannini, Est. Bottiglieri - M.F. (avv.ti Lamberti e
Lamberti) c. Presidenza della Repubblica e altri (Avv. Stato).
TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 17 marzo 2010, n. 4196
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Illeciti amministrativi- Applicazione - Deroghe in
materia di rifiuti - Esclusione - Art. 1 c.2, L. n. 689/1981. Gli illeciti
amministrativi derivante dell'art. 1 della Legge 24.11.1981 n. 689, in
particolare dal comma 2, a termini del quale "le leggi che prevedono sanzioni
amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati"
(Cass. n. 14959/09, 144771/05, 16422/05, 18212/03, 12654/03 ,6232/99), avendo
portata generale e non oggetto di particolari deroghe in materia di rifiuti.
Pres. Elefante, Est. Piccialli, Ric. Folgori ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 18/01/2010 (Ud. 17/12/2009), Sentenza n.
659
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Diritto d’accesso - Organizzazione sindacale -
Titolarità dell’interesse giuridicamente rilevante - Duplice posizione
legittimante - Fondamento - Iniziative di preventivo e generalizzato controllo
dell’attività dell’amministrazione datrice di lavoro - Preclusione - Art. 24, c.
3, L. n. 241/90 e ss.mm.. L'organizzazione sindacale può essere titolare di
un interesse giuridicamente rilevante all'accesso di atti e documenti
amministrativi, sia in relazione alla posizione di singoli iscritti, con
necessaria esclusione di ogni ipotesi di pur potenziale conflitto di interessi,
sia in relazione a un interesse proprio dell'organizzazione, il quale sia
rapportabile - secondo la terminologia giuslavoristica - a una posizione di
parte del conflitto collettivo che intercorre istituzionalmente tra sindacato e
datore di lavoro e quindi, nel settore pubblico, tra sindacato e amministrazione
che agisca nella veste di datore di lavoro. (Consiglio Stato , sez. IV, 30
dicembre 2003, n. 9158). Detta sfera di legittimazione, non può tuttavia
tradursi in iniziative di preventivo e generalizzato controllo dell' intera
attività dell'amministrazione datrice di lavoro, sovrapponendosi e duplicando
compiti e funzioni demandati ai soggetti istituzionalmente ed ordinariamente
preposti nel settore di impiego alla gestione del rapporto di lavoro. Tale
preclusione è espressamente codificata all' art. 24, comma terzo, della legge n.
241/1990, nel teso novellato dall' art. 16 della legge n. 15/2005 (sez. VI, 6
marzo 2009, n. 1351). Pres. f.f. Buonvino, Est. Taormina - S. Sezione di Genova
(avv. Repetti) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato) - (Conferma Tar Liguria n.
585/2009).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11/01/2010, n. 24