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T.A.R. VENETO, Sez. II - 19 maggio 2011, n. 842
DIRITTO URBANISTICO - Regione Veneto - L.r. n. 61/1985, art. 76 - Zona agricola 
- Deposito stabile di materiale edile - Titolo autorizzatorio - Presupposto. 
Ai sensi dell’art. 76 della L.R. Veneto n. 61/1985, l'esecuzione degli 
interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia è soggetta al rilascio di 
un'autorizzazione gratuita in caso di occupazione del suolo mediante deposito di 
materiali o esposizione di merci a cielo aperto esclusivamente ove si 
determinino modificazioni del territorio senza mutamento di destinazione d'uso, 
mentre per le opere di demolizione, per i riporti di terreno e per gli scavi è 
richiesto che siano eseguiti a scopo di sistemazione ambientale o per interventi 
urbanistici o edilizi (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 29 maggio 2006 , n. 3218). 
Ne consegue che qualora si voglia procedere nell'ambito di una zona agricola ad 
adibire a deposito stabile di materiali edili una notevole area, si verifica una 
situazione di incompatibilità rispetto alla destinazione agricola della stessa, 
ragion per cui, anche qualora l’intervento sia ammissibile, è comunque 
necessario il rilascio di un titolo autorizzatorio. Pres. De Zotti, Est. 
Perrelli - E. s.n.c. (avv.ti Ronfini e Zambelli) c. Comune di Castelfranco 
Veneto (avv.ti Steccanella, Steccanella e Pinello) -
TAR VENETO, Sez. II - 19 maggio 2011, n. 842
 
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N. 00842/2011 REG.PROV.COLL.
N. 04162/1993 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4162 del 1993, proposto da Edilquattro 
s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 
dagli avvocati Luigi Ronfini e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso 
quest’ultimo in Venezia - Mestre, via Cavallotti, 22;
 
contro
il Comune di Castelfranco Veneto, in persona del Sindaco pro tempore, 
rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Steccanella, Michele Steccanella e 
Giorgio Pinello, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Venezia, San Polo, 
3080/L;
per l'annullamento
dell’ordinanza commissariale 10.8.1993 prot. n. 21784 con cui la società 
ricorrente è stata diffidata alla rimozione di materiale edile depositato in 
area di sua proprietà, nonché della successiva nota commissariale dell’1.9.1993 
prot. n. 23077 con cui è stata negata la proroga dell’autorizzazione 12.6.1991 
relativa al suddetto deposito e del parere della Commissione Edilizia richiamato 
in tale ultima nota.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelfranco Veneto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2011 il referendario Marina 
Perrelli e uditi l’avvocato Avino, in sostituzione dell’avvocato Zambelli, per 
la parte ricorrente e l’avvocato Zancan, in sostituzione dell’avvocato 
M.Steccanella, per il Comune intimato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
 
A. La società ricorrente è 
proprietaria di un’area di 14.000 mq., censita al fg. 2 mappale 101, delimitata 
a nord e a sud dalla strada statale Vicenza/Castelfranco e dalla strada 
provinciale Castelfranco/ S. Martino di Lupari.
B. La detta area è a destinazione agricola, secondo il P.R.G. vigente, sebbene 
abbia da tempo perduto tale vocazione sia a causa delle sue caratteristiche 
orografiche sia in considerazione dell’utilizzazione fattane dalla società 
ricorrente come area di deposito per attrezzature e per automezzi strumentali 
alla propria attività industriale.
C. Il 12.6.1991 la ricorrente otteneva l’autorizzazione per un biennio al 
deposito di materiali sull’area oggetto di causa.
D. Con la nota impugnata il Commissario straordinario, dopo aver dato atto della 
scadenza della predetta autorizzazione temporanea, ingiungeva all’Edilquattro 
s.n.c. di rimuovere il materiale depositato nell’area di sua proprietà. Tale 
ingiunzione veniva reiterata anche a seguito del diniego della proroga richiesta 
con l’istanza del 19.8.1993.
E. La ricorrente deduce l’illegittimità degli atti impugnati:
1) per violazione dell’art. 7 della legge n. 94/1982, dell’art. 76 della L.R. n. 
61/1985, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché per eccesso di potere per 
carenza, contraddittorietà e illogicità grave e manifesta della motivazione in 
quanto il Comune resistente aveva già autorizzato il deposito di materiali per 
un biennio, nonostante la destinazione agricola dell’area di proprietà della 
ricorrente, ed è dunque contraddittorio negare la proroga della stessa in base 
all’asserita contrarietà della permanenza dei materiali con la destinazione 
impressa dallo strumento urbanistico;
2) per violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 76 e 79 della 
L.R. n. 61/1985, nonché per eccesso di potere per carenza assoluta di 
motivazione, contraddittorietà e sviamento giacché la proroga non poteva essere 
negata sulla scorta dell’asserito contrasto con la destinazione agricola 
dell’area, trattandosi di valutazione già svolta con esito positivo in occasione 
del rilascio della precedente autorizzazione biennale e non supportata da motivi 
nuovi e/o sopravvenuti;
3) per violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 94/1982, degli artt. 76 e 79 
della L.R. n. 61/1985, nonché per eccesso di potere per carenza di presupposto, 
contraddittorietà e illogicità manifeste giacché la destinazione agricola non 
impedisce l’uso dell’area come deposito di materiali, trattandosi di una 
modificazione funzionale della destinazione d’uso, come tale non soggetta ad 
alcuna autorizzazione.
F. Il Comune di Castelfranco Veneto, ritualmente costituito in giudizio, ha 
concluso per la reiezione del ricorso evidenziando che l’autorizzazione 
temporanea biennale riguardava solo del materiale terroso, mentre la proroga 
concerne, invece, anche materiali edili, nonché la natura di mera diffida del 
provvedimento impugnato.
G. Con l’ordinanza n.1094 del 15.12.1993 il Collegio ha respinto la domanda 
cautelare in considerazione della natura di diffida del provvedimento impugnato.
H. Alla pubblica udienza del 6.4.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Occorre, innanzitutto, dare atto della persistenza dell’interesse alla 
decisione ribadito in sede di memoria conclusionale dalla società ricorrente, 
poiché anche dopo la modifica della destinazione urbanistica dell’area di sua 
proprietà da agricola a edificabile di tipo C2.2 e la conseguente stipula della 
convenzione urbanistica per la realizzazione del piano di lottizzazione 
approvato (permesso di costruire n. 231 del 9.7.2008), vi è ancora una parte di 
area a destinazione agricola adibita a deposito di materiali.
2. Il ricorso non è fondato e va respinto per le seguenti ragioni.
3. Con provvedimento prot. n. 378 del 12.6.1991 il Sindaco del Comune di 
Castelfranco Veneto autorizzava la società ricorrente al deposito di materiale 
“per un periodo massimo di due anni” e “limitatamente al materiale terroso, con 
esclusione di quello proveniente dalla demolizione e senza formazione dei 
cumuli”.
3.1. Successivamente allo scadere dell’efficacia del detto titolo la società 
ricorrente ne chiedeva la proroga per ulteriori dodici mesi specificando che 
“data la sua attività, abbisognava di un’area per il deposito di materiale di 
risulta”.
4. Il Collegio ritiene, preliminarmente, di dover evidenziare che l’istanza 
posta a fondamento del diniego impugnato non può essere qualificata come una 
mera proroga della precedente autorizzazione giacché mentre il titolo rilasciato 
nel 1991 consentiva il deposito di solo materiale terroso senza formazione di 
cumuli e con esclusione espressa di quello proveniente da demolizione, viceversa 
con la domanda dell’agosto del 1993 la società ricorrente chiedeva di poter 
depositare nell’area a destinazione agricola materiale di risulta, vale a dire 
le impalcature accatastate, gli attrezzi e macchinari per l’edilizia e l’altro 
materiale edile esistente nell’area, come accertato nel corso del sopralluogo 
eseguito il 22.7.1993.
4.1. Peraltro, un ulteriore elemento che depone per la qualificazione 
dell’istanza della società ricorrente come domanda di una nuova autorizzazione 
al deposito di materiale, anziché come proroga della precedente autorizzazione, 
è la sua presentazione il 19.8.1993, vale a dire due mesi dopo la scadenza del 
titolo con valenza biennale rilasciato il 12.6.1991 e successivamente alla nota 
commissariale del 10.8.1993 con la quale, dato atto della scadenza 
dell’autorizzazione de qua e dell’accertata presenza di materiale di risulta 
sull’area della ricorrente, il Comune diffidava la Edilquattro s.n.c. al 
ripristino dello stato dei luoghi.
4.2. Ne discende, quindi, che vanno disattese tutte le censure di illegittimità 
dei provvedimenti gravati, sollevate nei tre motivi di ricorso, per violazione 
di legge, per carenza assoluta di motivazione nonché per eccesso di potere per 
contraddittorietà e sviamento in relazione all’asserito contrasto con la 
precedente valutazione di compatibilità della destinazione a deposito, con la 
qualificazione come agricola dell’area de qua, già svolta con esito positivo in 
occasione del rilascio dell’autorizzazione biennale, avendo la P.A. 
correttamente svolto due valutazioni del tutto autonome l’una dall’altra e come 
tali non configgenti.
5. Deve, altresì, essere disattesa la censura con la quale la società ricorrente 
lamenta l’illegittimità del diniego dell’1.9.1993 per la violazione della legge 
n. 94/1982 e della L.R. n. 61/1985 giacché la destinazione a deposito dell’area 
oggetto del processo non sarebbe in contrasto con la sua destinazione 
urbanistica e comunque, trattandosi solo di una modifica di destinazione d’uso 
funzionale, non sarebbe in realtà necessaria alcuna autorizzazione.
5.1. Ai sensi dell’art. 76 della L.R. n. 61/1985, l'esecuzione degli interventi 
di trasformazione urbanistica e/o edilizia è soggetta, infatti, al rilascio di 
un'autorizzazione gratuita in caso di occupazione del suolo mediante deposito di 
materiali o esposizione di merci a cielo aperto esclusivamente ove si 
determinino modificazioni del territorio senza mutamento di destinazione d'uso, 
mentre per le opere di demolizione, per i riporti di terreno e per gli scavi è 
richiesto che siano eseguiti a scopo di sistemazione ambientale o per interventi 
urbanistici o edilizi (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 29 maggio 2006 , n. 3218). 
Ne consegue che qualora si voglia procedere nell'ambito di una zona agricola ad 
adibire a deposito stabile di materiali edili una notevole area, si verifica una 
situazione di incompatibilità rispetto alla destinazione agricola della stessa, 
ragion per cui, anche qualora l’intervento sia ammissibile, è comunque 
necessario il rilascio di un titolo autorizzatorio. Tanto premesso va, inoltre, 
rilevato che con il provvedimento del 10.8.1993 l’Amministrazione comunale si è 
limitata a diffidare la società ricorrente alla riduzione in pristino dello 
stato dei luoghi, senza irrogarle alcuna sanzione.
5.2. Merita, inoltre, di essere evidenziato che l’utilizzo stabile dell’area de 
qua per il deposito di macchinari e attrezzature per l’edilizia, per impalcature 
e materiali di riporto, di natura terrosa e non, determina, come correttamente 
affermato dalla difesa comunale, l’asservimento del suolo a destinazione 
agricola all’attività imprenditoriale svolta dalla società ricorrente, del tutto 
estranea alle finalità protette dallo strumento urbanistico attraverso tale 
tipologia di zonizzazione.
6. Alla luce di tutte le suesposte ragioni il ricorso deve, pertanto, essere 
respinto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da 
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), 
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del 
Comune resistente che liquida in complessivi euro 2.500,00 
(duemilacinquecento/00), oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 con 
l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Marina Perrelli, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE 
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 
		
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