AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
  
	T.A.R. 
	PUGLIA, Lecce, Sez. I - 19 gennaio 2011, n. 88
 
RIFIUTI - Discariche - Allegato I al d.lgs. n. 36/2003, art. 2.4.2 - Barriera 
geologica e barriera artificiale - Piena alternatività - Esclusione - Disciplina 
regionale maggiormente restrittiva - Limitazione a tipologie geologiche che 
offrano maggiori garanzie sotto il profilo della permeabilità - Legittimità. 
La disposizione dell’art. 2.4.2.-Barriera geologica dell’Allegato I al d.lgs. 13 
gennaio 2003, n. 36 non detta un principio di piena alternatività e indifferenza 
tra barriera geologica e barriera artificiale, ma si limita solo a prevede il 
“completamento” delle eventuali insufficienze tipologiche del terreno tramite 
l’intervento dell’uomo; siamo pertanto in presenza di un sistema che continua a 
mantenere prevalenza alle caratteristiche geologiche del terreno circostante la 
discarica, sia pure prevedendo la possibilità di interventi artificiali 
integrativi. In un sistema di questo tipo non può certamente essere considerata 
irrazionale una previsione di fonte regionale (quella dell’art. 15, ult. comma 
della deliberazione 28 dicembre 2009 n. 2668 della Giunta Regionale Pugliese) 
che, in determinate circostanze eccezionali (quelle poste a base della deroga ex 
art. 10 del d.m. 3 agosto 2005), preveda una disciplina più restrittiva, 
costituita dalla limitazione ai soli casi in cui sia presente una tipologia 
geologica del territorio circostante (quella argillosa) che offra maggiori 
garanzie, sotto il profilo degli indici di permeabilità, degli indici previsti 
dal citato art. 2.4.2.-Barriera geologica dell’Allegato I al d.lgs. 13 gennaio 
2003, n. 36. Pres. Cavallaro, Est. Viola - C.s.p.a. (avv.ti Quinto e Quinto ) c. 
Regione Puglia (avv. Colelli) -
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 19 gennaio 2011, n. 88
RIFIUTI - Discariche - Dec. n. 2003/33/CE - Stati membri e amministrazioni - 
Previsione di una disciplina più restrittiva - Legittimità. La previsione 
del punto 2.2. dei <<Criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle 
discariche>> approvati con dec. 19 dicembre 2002, n. 2003/33/CE del Consiglio 
dell’Unione Europea (<<nel presente allegato i valori limite sono stabiliti solo 
per i rifiuti non pericolosi collocati in discarica nella stessa area destinata 
a rifiuti pericolosi stabili e non reattivi>>), non esclude il potere degli 
Stati Membri e delle Amministrazioni di dettare una disciplina più restrittiva 
che estenda i valori limite anche ai rifiuti non pericolosi collocati in 
discarica nella stessa area destinata a rifiuti pericolosi stabili e non 
reattivi. Pres. Cavallaro, Est. Viola - C.s.p.a. (avv.ti Quinto e Quinto ) c. 
Regione Puglia (avv. Colelli) - 
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 19 gennaio 2011, n. 88
 
www.AmbienteDiritto.it
N. 00088/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00524/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 524 del 2010, proposto da:
Soc Cisa Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Quinto, Pietro Quinto, con 
domicilio eletto presso Pietro Quinto in Lecce, via Garibaldi 43;
contro
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Colelli, con domicilio 
eletto presso Regione Puglia Ufficio Regionale Contenzioso in Lecce, viale Aldo 
Moro;
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n.2668 del 28 dicembre 2009, 
con la quale è stato approvato "l'aggiornamento del Piano di Gestione dei 
rifiuti speciali nella Regione Puglia", pubblicata sul BURP n.16 del 26 gennaio 
2010, nei limiti dell'interesse della ricorrente; nonché di tutti gli atti 
connessi, presupposti e conseguenti, ancorché sconosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2010 il dott. Luigi Viola 
e uditi altresì, l’Avv. Luigi Quinto per la società ricorrente e l’Avv. Colelli 
per la Regione Puglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente opera nel settore della gestione di impianti di smaltimento 
rifiuti ed è proprietaria dell’impianto sito nel Comune di Statte (TA), località 
Gravinola, autorizzato con determinazione 3 novembre 2005 n. 174 (impugnata dai 
Comuni contermini con ricorsi respinti dalla Sezione con le sentenze 19 giugno 
2009 n.1587-1589) e ormai prossimo ad entrare in esercizio.
Con deliberazione 28 dicembre 2009 n. 2668, la Giunta Regionale Pugliese 
approvava l’<<aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali nella 
Regione Puglia>>; l’art. 15 del nuovo strumento programmatorio prevedeva una 
disposizione dal seguente tenore: <<per le discariche di nuova realizzazione 
autorizzate e non in esercizio o da autorizzare all’esercizio successivamente 
alla data di approvazione del presente piano, si dispone che: Le deroghe 
richieste ai sensi dell’art. 10 del DM 3 agosto 2005 possono essere concesse 
solo nelle ipotesi di siti caratterizzati da litologia argillosa>>.
Ritenendo la disposizione lesiva della propria attività imprenditoriale (e, 
soprattutto, praticamente impeditiva dell’attivazione di nuovi impianti nella 
Regione Puglia), la ricorrente presentava la presente impugnazione, sulla base 
di censure di: 1) violazione e falsa applicazione del d.lgs. 36/2003, illogicità 
manifesta; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 195 e 199 del d.lgs. 
152/1996, violazione artt. 117 e 118 Cost.; 3) violazione direttiva 1999/31/CE; 
4) irrazionalità manifesta.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione regionale, controdeducendo sul 
merito del ricorso e formulando eccezione preliminare di inammissibilità del 
ricorso.
All'udienza del 15 dicembre 2010 il ricorso passava quindi in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, la Sezione deve rilevare come l’infondatezza meritale del 
ricorso permetta di prescindere dall’esame di eccezione preliminare di 
inammissibilità del ricorso per difetto di interesse sollevata dalla difesa 
della Regione Puglia.
Il primo e il secondo motivo di ricorso sono poi caratterizzati da importanti 
connessioni logiche e possono pertanto essere trattati unitariamente.
La previsione del punto 2.4.2.-Barriera geologica dell’Allegato I al d.lgs. 13 
gennaio 2003, n. 36 (attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle 
discariche di rifiuti), dopo aver individuato le caratteristiche fondamentali di 
permeabilità e spessore del <<substrato della base e dei fianchi della 
discarica>> con riferimento alle diverse tipologie dei rifiuti pericolosi e non 
pericolosi, reca una disposizione tesa a regolamentare le ipotesi in cui il 
suolo e il sottosuolo circostanti la discarica non raggiungano le dette 
caratteristiche: <<la barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le 
condizioni di cui sopra, può essere completata artificialmente attraverso un 
sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una 
protezione equivalente>> (terzo comma della disp. cit.).
Nella prospettazione posta a base del ricorso, la previsione in discorso è 
considerata espressione di un principio di piena equivalenza tra barriera 
geologica e barriera di confinamento artificiale (<<la normativa nazionale…..ha 
sancito l’equivalenza tra barriera geologica naturale e barriera artificiale, 
riconoscendo come quest’ultima assicuri livelli di permeabilità equivalenti 
rispetto alla prima e quindi analogo livello di protezione ambientale>>) che 
renderebbe sostanzialmente inutile e irrazionale il riferimento alle 
caratteristiche geologiche del suolo circostante la discarica,atteso che dette 
caratteristiche potrebbero, in ogni caso, essere surrogate da idonea barriera 
artificiale; da cui la prospettata illegittimità della previsione impugnata che 
opera un riferimento solo alle caratteristiche geologiche del suolo circostante 
la discarica, senza considerare, in alcun modo, la possibilità di realizzare una 
barriera di contenimento artificiale ad effetti equivalenti.
A ben guardare, però, la disposizione dell’art. 2.4.2.-Barriera geologica 
dell’Allegato I al d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 non detta certamente un 
principio di piena alternatività e indifferenza tra barriera geologica e 
barriera artificiale, ma si limita solo a prevede il “completamento” delle 
eventuali insufficienze tipologiche del terreno, ai fini che ci occupano, 
tramite l’intervento dell’uomo; siamo pertanto certamente in presenza di un 
sistema che continua a mantenere prevalenza alle caratteristiche geologiche del 
terreno circostante la discarica, sia pure prevedendo la possibilità di 
interventi artificiali integrativi.
In un sistema di questo tipo non può certamente essere considerata irrazionale 
una previsione di fonte regionale che, in determinate circostanze eccezionali 
(quelle poste a base della deroga ex art. 10 del d.m. 3 agosto 2005), preveda 
una disciplina più restrittiva, costituita dalla limitazione ai soli casi in cui 
sia presente una tipologia geologica del territorio circostante (quella 
argillosa) che offra maggiori garanzie, sotto il profilo degli indici di 
permeabilità, degli indici previsti dal citato art. 2.4.2.-Barriera geologica 
dell’Allegato I al d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36; in buona sostanza, pertanto, è 
la stessa eccezionalità della deroga ex art. 10 del d.m. 3 agosto 2005 (che, a 
differenza di quanto prospettato da parte ricorrente, continua ad essere 
prospettata dal nostro ordinamento come possibilità derogatoria ed eccezionale, 
non potendo essere considerata attinente alla “normalità” del funzionamento 
della discarica) a rendere legittima la previsione regionale che prevede che, in 
questi casi, il terreno circostante la discarica debba dare le maggiori 
garanzie, sotto il profilo della permeabilità, proprie dei suoli argillosi 
(certamente presenti anche nella Regione Puglia, come desumibile dalla stessa 
documentazione geologica depositata da parte ricorrente).
Il primo motivo di ricorso è quindi infondato e deve essere respinto.
La ratio della previsione dell’art. 15, ult. comma della deliberazione 28 
dicembre 2009 n. 2668 della Giunta Regionale Pugliese è poi agevolmente 
enucleabile dallo stesso riferimento alla natura argillosa del terreno 
sottostante la discarica; appare, infatti, di tutta evidenza come il riferimento 
alla natura argillosa del terreno appaia finalizzato ad assicurare maggiori 
garanzie di sicurezza, con riferimento a problematiche di eventuale permeabilità 
della barriera geologica e, quindi, alla possibile dispersione ed al passaggio 
nelle falde idriche di componenti nocivi per la salute.
Una volta individuata la ratio della previsione nella tutela della falde idriche 
e della salute dei cittadini, l’infondatezza del secondo motivo di ricorso 
(relativo alla competenza statale ad emanare disposizioni come quella impugnata) 
appare evidente.
Affrontando la problematica del sistema di competenze in materia di gestione del 
ciclo dei rifiuti, la Corte costituzionale (Corte cost. 5 marzo 2009, n. 61) ha 
richiamato una serie di principi, già più volte affermati, che disegnano una 
sistematica, secondo la quale:
<<a) i rifiuti rientrano nella competenza esclusiva dello Stato in materia di 
tutela dell'ambiente (da ultimo sentenza n. 10 del 2009; vedi, anche, sentenze 
nn. 277 e 62 del 2008) e, conseguentemente, non può riconoscersi una competenza 
regionale in materia di tutela dell'ambiente (vedi sentenze nn. 10 del 2009, 149 
del 2008 e 378 del 2007);
b) le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, debbono rispettare la 
normativa statale di tutela dell'ambiente, ma possono stabilire per il 
raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in materia di tutela della 
salute, di governo del territorio, di valorizzazione dei beni ambientali, etc.) 
livelli di tutela più elevati (vedi sentenze nn. 30 e 12 del 2009, 105, 104 e 62 
del 2008). Con ciò certamente incidendo sul bene materiale ambiente, ma al fine 
non di tutelare l'ambiente, già salvaguardato dalla disciplina statale, bensì di 
disciplinare adeguatamente gli oggetti delle loro competenze. Si tratta cioè di 
un potere insito nelle stesse competenze attribuite alle Regioni, al fine della 
loro esplicazione>> (Corte cost. 5 marzo 2009, n. 61; nello stesso si veda anche 
la successiva 24 luglio 2009, n. 249).
Nella vicenda che ci occupa, siamo proprio in presenza di una previsione (quella 
dell’art. 15, ult. comma della deliberazione 28 dicembre 2009 n. 2668 della 
Giunta Regionale Pugliese) che indubbiamente incide sul ciclo di gestione dei 
rifiuti (e sull’attività economica svolta dai gestori), ma sulla base della 
finalità di raggiungere <<livelli di tutela più elevati>> di quelli previsti 
dalla normativa statale in una materia sicuramente e tipicamente di competenza 
regionale, come la tutela della salute,finalità evidenziata dal fatto che i più 
elevati livelli di tutela riguardano specificamente i corpi idrici.
Anche il secondo motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato.
Per quello che riguarda il terzo motivo di ricorso, deve innanzitutto rilevarsi 
come la previsione del punto 2.2. dei <<Criteri e procedure per l'ammissione dei 
rifiuti nelle discariche>> approvati con dec. 19 dicembre 2002, n. 2003/33/CE 
del Consiglio dell’Unione Europea (<<nel presente allegato i valori limite sono 
stabiliti solo per i rifiuti non pericolosi collocati in discarica nella stessa 
area destinata a rifiuti pericolosi stabili e non reattivi>>), non escluda 
certamente il potere degli Stati Membri e delle Amministrazioni di dettare 
eventualmente una disciplina più restrittiva che estenda eventualmente i valori 
limite anche ai rifiuti non pericolosi non <<collocati in discarica nella stessa 
area destinata a rifiuti pericolosi stabili e non reattivi>>.
A prescindere da ogni considerazione in ordine alla rilevanza della censura (che 
appare più attinente alla fase della gestione della discarica e dell’eventuale 
richiesta di deroga ex art. 10 del d.m. 3 agosto 2005), la Sezione non può 
mancare di rilevare come l’accoglimento della censura sia del tutto precluso da 
quanto sopra rilevato in ordine alla possibilità per le Amministrazioni 
competenti di dettare eventualmente livelli di tutela più restrittivi e 
stringenti di quelli previsti a livello comunitario.
L’accoglimento della quarta censura di ricorso (irrazionalità manifesta 
derivante dalla mancata considerazione delle esigenze imprenditoriali delle 
aziende titolari di discariche già autorizzate, ma non ancora entrate in 
funzione al momento di entrata in vigore della disposizione impugnata) è poi 
precluso dalla più generale considerazione relativa alla sostanziale mancanza, 
nel nostro ordinamento, di una norma che preveda l’impossibilità di prevedere, 
in corso di esercizio di determinate attività, criteri più restrittivi che 
modifichino anche radicalmente il quadro economico avuto presente al momento di 
richiesta degli atti autorizzativi, ma che appaiano giustificati, come nel caso 
che ci occupa, da preminenti esigenze di tutela della salute dei cittadini.
Il ricorso deve pertanto essere respinto; sussistono ragioni per procedere alla 
compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo 
respinge, come da motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con 
l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Carlo Dibello, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 
		
  AmbienteDiritto.it 
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - 
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
1974-9562
 Vedi 
altre: 
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
  MASSIME della sentenza  -  Approfondisci 
con altre massime:
GIURISPRUDENZA  -  
Ricerca in: 
LEGISLAZIONE  
-  Ricerca 
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it