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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
  
	T.A.R. 
	PUGLIA, Bari, Sez. III - 10 febbraio 2011, n. 263
 
RIFIUTI - Abbandono - Art. 14 
d.lgs. n. 22/97 - Obbligo di rimozione - Responsabile - Dolo o colpa - 
Fattispecie - Culpa in vigilando. Ai sensi dell’art. 14 co. 3 del D.Lgs. 
5.2.97 n. 22, è tenuto a procedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati sul 
suolo, nonché alle connesse attività di recupero, smaltimento e ripristino dello 
stato dei luoghi il responsabile dell’abuso in solido con il proprietario e con 
i titolari di diritti reali di godimento sull’area, “ai quali tale violazione 
sia imputabile a titolo di dolo o colpa” (nella specie, è stato ritenuto 
responsabile, per culpa in vigilando, un Consorzio titolare di un diritto 
personale di godimento esclusivo su un’area demaniale munita di recinzione e di 
cancello di accesso) Pres. Morea, Est. Pasca - Consorzio B. (avv. Verrina) c. 
Comune di Foggia (avv. De Vitto) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. III - 10 febbraio 
2011, n. 263
 
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N. 00263/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00585/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 585 del 2005, proposto da:
Consorzio per la Bonifica della Capitanata, rappresentato e difeso dall'avv. 
Rosa Verrina, con domicilio eletto in Bari, presso lo studio dell’avv. 
M.L.Contento, V. Piccinni,33;
contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele De Vitto, con 
domicilio eletto in Bari, via Melo, 141, presso lo studio dell’avv. R.Cerabino;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell'ordinanza Sindacale n. 6 del 28.1.2005, notificata in ata 2.2.2005 con la 
quale veniva ordinato al Consorzio per la Bonifica della Capitanata "la 
rimozione dei rifiuti proditoriamente abbandonati da ignoti in località S. 
Cecilia, ovvero traversa sulla sinistra rispetto alla S.S. 90 per Napoli, in un 
tratturello di proprietà del summenzionato Consorzio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2011 il dott. Antonio Pasca 
e udito per la parte ricorrente l’avv.Rosa Verrina; nessuno è comparso per il 
Comune resistente.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame il Consorzio per la Bonifica della Capitanata in persona 
del Presidente p.t., proprietario del tratturo sito in l.tà S. Cecilia (traversa 
sulla sinistra rispetto alla S.S. 90 per Napoli) nel territorio del Comune di 
Foggia, impugna il provvedimento di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
Dopo i sopralluoghi effettuati dal Nucleo Ecologia del Comando di Polizia 
Municipale del 25.11.04 e 15.12.04, nel corso dei quali è stata accertata una 
situazione di degrado ambientale per la presenza in loco di rifiuti di varia 
natura abbandonati da ignoti, il Comune di Foggia, con ordinanza sindacale n. 6 
del 28.1.05, ha ingiunto al ricorrente consorzio, in qualità di proprietario, la 
rimozione degli stessi ed il ripristino dello stato dei luoghi.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione di legge con riferimento all’art. 14 co. 3 D. Lgs. n. 22/97; 
eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei 
presupposti; difetto di istruttoria e di motivazione anche con riferimento 
all’art. 3 L. n. 241/90;
2) violazione di legge con riferimento all’art. 107 co. 5 del T. U. n. 267/02 
per incompetenza relativa dell’autorità che ha emanato il provvedimento;
3) violazione di legge con riferimento agli artt. 7, 8 e 10 L. n. 241/90 per 
mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.
Si è costituito in giudizio il Comune di Foggia, contestando le avverse 
deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’Udienza del 27 gennaio 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Deve anzitutto rilevarsi che risultano infondati e, comunque, inammissibili e 
privi di interesse i dedotti vizi relativi alla presunta incompetenza del 
Sindaco in favore del Dirigente di Settore e di violazione degli artt. 7 ss. L. 
n. 241/90 in relazione all’omesso avviso di avvio del procedimento.
Ed invero, anche a prescindere da ogni considerazione in ordine alla natura 
oggettiva di ordinanza contingibile e urgente propria dell’impugnato 
provvedimento, emanato a tutela della pubblica e privata incolumità (con 
conseguente urgenza ex se), trova comunque applicazione il disposto di cui 
all’art. 21 octies della L. n. 241/90, in relazione alla natura solo formale dei 
vizi di cui sopra e al dispositivo del provvedimento che non avrebbe potuto 
avere diverso contenuto, per quanto di seguito precisato.
Risulta infatti parimenti infondato anche il primo motivo di censura, di natura 
sostanziale, con cui si deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto 
vari profili in relazione all’adozione di un provvedimento sanzionatorio nei 
confronti del Consorzio ricorrente, in ragione della mera condizione di 
proprietario o titolare di diritti reali e personali di godimento.
Deduce parte ricorrente che ai sensi dell’art. 14 co. 3 del D.Lgs. 5.2.97 n. 22
è tenuto a procedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati sul suolo, nonché 
alle connesse attività di recupero, smaltimento e ripristino dello stato dei 
luoghi il responsabile dell’abuso in solido con il proprietario e con i titolari 
di diritti reali di godimento sull’area, “ai quali tale violazione sia 
imputabile a titolo di dolo o colpa”.
Premesso quanto sopra il Consorzio contesta la legittimità del provvedimento in 
quanto erroneamente sarebbe stato individuato come soggetto obbligato per il 
solo fatto dell’essere titolare di diritto dominicale o reale o personale 
sull’area interessata, in assenza di qualsivoglia accertamento in ordine 
all’imputabilità a titolo di dolo o colpa, richiamando precedenti 
giurisprudenziali in tal senso.
Premesso che il Consorzio ricorrente è titolare di un diritto personale di 
godimento esclusivo sull’area in questione, di proprietà del demanio, in virtù 
di atto di concessione (ricorrendo pertanto il richiesto collegamento formale e 
sostanziale con l’area di che trattasi), rileva il Collegio che ricorre nella 
specie l’imputabilità a titolo di colpa e, in particolare, sub specie di culpa 
in vigilando, con conseguente piena legittimità dell’impugnato provvedimento.
Il Collegio invero condivide perfettamente l’arresto giurisprudenziale 
richiamato da parte ricorrente ritenendo necessaria la sussistenza dell’elemento 
soggettivo dell’imputabilità in capo al proprietario o titolare di diritti reali 
o personali, arresto giurisprudenziale che non risulta tuttavia pertinente con 
riferimento al caso in esame.
Deve infatti rilevarsi che nella specie, premessa la sussistenza di una 
relazione giuridica significativa tra il soggetto intimato e il bene immobile 
oggetto di abbandono dei rifiuti (rapporto di concessione demaniale), ricorre 
altresì l’elemento soggettivo dell’imputabilità a titolo di colpa, peraltro 
aggravata dalla peculiare natura del rapporto di concessione di beni demaniali, 
in virtù dei particolari oneri gravanti sul concessionario.
Deve infatti considerarsi che, come risulta anche dalle dichiarazioni dello 
stesso ricorrente, il trattura in questione è munito di recinzione e di cancello 
di accesso, nella esclusiva disponibilità del consorzio concessionario.
L’onere di diligenza gravante sul concessionario, titolare esclusivo dell’uso 
del bene demaniale di che trattasi, avrebbe dovuto comportare non solo un uso 
oculato del bene, ma anche e soprattutto un obbligo di vigilanza, peraltro di 
modesto contenuto, consistendo essenzialmente nelle chiusura del cancello di 
accesso e nell’obbligo di tempestiva informazione alle autorità competenti 
dell’eventuale deposito di rifiuti da parte di ignoti, con obbligo peraltro di 
apposita denuncia all’Autorità giudiziaria, anche per la natura pericolosa dei 
rifiuti abbandonati (tra cui onduline contenenti amianto e materiali di risulta 
da attività di costruzione edilizia).
Proprio la natura dei materiali e la consistente quantità dei rifiuti 
abbandonati denotano chiaramente una incuria e una culpa in vigilando risalente 
nel tempo.
Come si evince dalle relazioni richiamate e dai rilievi fotografici in atti, i 
rifiuti abbandonati – per qualità e quantità – non possono essere ritenuti 
frutto di un accadimento episodico, bensì espressione di una illecita attività 
protrattasi nel tempo e che è stata resa possibile dalla grave violazione dei 
doveri di vigilanza dal parte del Consorzio.
Inoltre, la presenza di muro di recinzione e di cancello di accesso, in 
relazione alla quantità e qualità dei rifiuti (vedi foto) rendono evidente che 
l’abbandono dei medesimi non possa che essere stato effettuato se non attraverso 
l’uso di automezzi pesanti, i quali potevano accedere all’area di che trattasi 
(escludendo l’ipotesi del consenso del Consorzio) solo nell’ipotesi che il 
cancello di accesso fosse stato incurantemente lasciato aperto.
Né risulta in senso contrario prova alcuna di forzatura o effrazione del 
cancello e della serratura, circostanze che avrebbero dovuto determinare un 
concessionario diligente alla proposizione di una denuncia contro ignoti.
Ricorre quindi ictu oculi il presupposto della imputabilità a titolo di colpa 
grave (culpa in vigilando), peraltro reiterata nel tempo, a carico del 
Consorzio, risultando evidente pertanto che lo stesso è stato individuato come 
destinatario del provvedimento impugnato e come soggetto obbligato alla 
rimozione, recupero, smaltimento e ripristino dello status quo ante non in 
quanto mero titolare di una relazione giuridica qualificata con il bene, bensì 
per la concomitante sussistenza di numerosi elementi probatori di imputabilità 
per colpa della condotta di che trattasi, atteso che l’abbandono di rifiuti è 
stato reso possibile a causa del colpevole comportamento serbato dal Consorzio.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 per spese, 
diritti e onorari, oltre accessori di legge, seguono la soccombenza e vanno 
dunque poste a carico del Consorzio ricorrente.
 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), 
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo 
respinge.
Condanna il Consorzio ricorrente al rimborso, in favore del Comune di Foggia, 
delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 per spese, 
diritti e onorari, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con 
l'intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
L'ESTENSORE 
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 
		
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