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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
  
	T.A.R. 
	LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 9 marzo 2011, n. 640
 
RIFIUTI - Art. 216, c. 4 d.lgs. n. 152/2006 - Sospensione dell’attività per 
mancato adeguamento alle prescrizioni - Preventiva diffida - Necessità. L’ 
art. 216, quarto comma del D.Lgs. n. 152/2006 presuppone che, durante il 
controllo effettuato dalla Provincia su attività che può anche essere stata già 
avviata, emerga il mancato adeguamento a qualcuna delle prescrizioni prevista 
dalle disposizioni in materia di ambiente. In tal caso è prevista la sospensione 
a meno che l’interessato non si conformi alle prescrizioni imposte 
dall’amministrazione entro il termine concessogli; ciò evidentemente presume che 
debba essere concesso al controllato un termine per adeguarsi prima di giungere 
ad un provvedimento gravemente lesivo quale il divieto di prosecuzione 
dell’attività.  Pres. Leo, Est. De Carlo - E. s.r.l. (avv.ti Salomoni, 
Cipolloni e Sala) c. Provincia di Milano (avv. Ferrari) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 9 marzo 2011, n. 640
 
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N. 00640/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01895/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1895 del 2010, proposto da:
Edilnapoli S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Luciano Salomoni, Paola 
Cipolloni, Luca Sala, con domicilio eletto presso l’avv. Luciano Salomoni in 
Milano, via L. Ariosto, 30;
contro
Provincia di Milano, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luisa Ferrari, con 
domicilio eletto presso l’avvocatura provinciale in Milano, via Vivaio, 1;
per l'annullamento
della disposizione dirigenziale della Provincia di Milano - Area Qualità 
dell'Ambiente ed Energie Rifiuti e Bonifiche n. 199/2010 del 23.7.2010, 
comunicata il 30.07.2010, che dispone l'immediata cessazione dell'attività di 
recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi da parte del 
ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2011 il dott. Ugo De Carlo 
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con cui 
era stata ordinata la cessazione dell’attività di recupero e messa in riserva di 
rifiuti non pericolosi fino al momento in cui non fossero stati eseguiti alcuni 
lavori di regolarizzazione dell’impianto.
L’ordinanza era frutto di un sopralluogo della polizia provinciale che aveva 
rilevato l’assenza di un sistema di canalizzazione e raccolta acque e di un 
sistema di pavimentazione impermeabile della superficie destinata allo 
stoccaggio dei materiali, la presenza di cumuli di inerti in zone non previste e 
la non conformità delle materie prime secondarie ( d’ora in poi MPS )alle 
prescrizione del D.M. 5.2.98.
Il ricorso presenta due motivi.
Il primo denuncia l’errata applicazione dell’art. 216, comma 4, D.lgs 152\2006 
poiché non sarebbe stato concesso al privato, dopo una formale contestazione 
degli addebiti, un termine per adeguarsi alle prescrizioni non osservate prima 
di procedere alla sospensione dell’attività nonchè l’eccesso di potere per non 
esservi mai stato un sopralluogo dell’ARPA cui sarebbe seguita una diffida.
Ritiene inoltre la società ricorrente che vi sia la violazione del principio di 
proporzionalità poiché l’attività è in essere dal 1999 con autorizzazione anche 
alle emissioni in atmosfera e senza ricadute ambientali.
Non si è tenuto conto che l’assenza di pavimentazione era consentita fino al 
2006 e che i materiali con cui lavora l’impresa ricorrente non rilasciano alcun 
inquinante nel suolo.
Poteva pertanto essere richiesta l’esecuzione dei lavori necessari e la 
produzione della documentazione mancante senza attivare subito la misura più 
lesiva degli interessi della società ricorrente, in virtù del principio di 
contemperare il perseguimento dell’interesse pubblico con il minimo sacrificio 
di quello privato.
Il secondo motivo ha lo scopo di contestare la validità dei rilievi diversi 
dall’omessa pavimentazione e dalla mancata canalizzazione delle acque.
La società già provvede a tenere separato il materiale certificato da quello in 
attesa di certificazione e comunque sarebbe in grado rapidamente di spostare i 
cumuli nelle aree non previste cosicché una simile infrazione non 
giustificherebbe la chiusura dell’impianto.
Quanto alla mancata caratterizzazione delle MPS la Provincia ha travisato la 
situazione di fatto poiché essa è prevista per i rifiuti costituiti da laterizi, 
intonaci e conglomerati con cemento armato e non, ma non per le terre e rocce da 
scavo che costituiscono il materiale trattato dalla Edilnapoli s.r.l.
Quanto agli altri rilievi sarebbe stato sufficiente richiedere la documentazione 
mancante.
La Provincia di Milano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del 
ricorso.
Alla camera di consiglio del 7.9.2010 veniva accolta l’istanza di sospensione 
dell’ordinanza.
Il primo motivo di ricorso è fondato in quanto la Provincia di Milano non ha 
concesso alla società ricorrente un termine per adeguarsi alle prescrizioni 
oggetto della diffida.
Né può sostenersi che il provvedimento impugnato contenesse in sé la natura di 
diffida poiché consentiva la ripresa dell’attività, una volta adeguato 
l’impianto; la diffida è un atto di carattere monitorio che deve ingiungere di 
tenere un certo comportamento entro un termine stabilito, pena l’andar incontro 
a conseguente pregiudizievoli per il diffidato.
Nel caso di specie dette conseguenze negative si realizzavano subito poiché 
l’attività veniva intanto sospesa.
Parimenti non condivisibile è la affermazione della Provincia che la società 
avrebbe dovuto da tempo adeguarsi agli obblighi di legge fatti oggetto del 
provvedimento impugnato cosicchè non vi sarebbe stato bisogno di alcuna diffida 
poiché l’obbligo era in vigore da tempo.
L’art. 216,quarto comma, D.lgs. 152\2006 prevede proprio che la Provincia 
effettui i controlli per verificare se qualche operatore non rispetta le 
prescrizioni ed in tal caso “dispone, con provvedimento motivato, il divieto di 
inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non 
provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti 
entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione “.
La norma che fonda il potere esercitato dalla Provincia con il provvedimento 
impugnato presuppone che l’attività potrebbe già essere stata avviata e durante 
il controllo emerga che non si è adeguata a qualcuna delle prescrizioni prevista 
dalle disposizioni in materia di ambiente.
In tal caso è prevista la sospensione a meno che l’interessato non si conformi 
alle prescrizioni imposte dall’amministrazione entro il termine concessogli; ciò 
evidentemente presuppone che debba essere concesso al controllato un termine per 
adeguarsi prima di giungere ad un provvedimento gravemente lesivo quale il 
divieto di prosecuzione dell’attività che potrebbe comportare il dissesto 
dell’attività economica che si regge su un flusso ordinario di commesse.
Non rileva neanche quanto affermato dalla Provincia di Milano nelle memorie 
presentate per l’udienza, circa il fatto che non si è ancora completato 
l’adeguamento della società ricorrente rispetto alle prescrizioni imposte.
Resta il fatto che non le era stato concesso un termine entro cui adeguarsi e 
quindi la valutazione circa il mancato adeguamento è prematura; peraltro risulta 
che la stessa abbia posto le premesse richiedendo anche gli opportuni permessi 
al Comune per realizzare le opere necessarie.
Il provvedimento impugnato va, quindi, annullato e la Provincia dovrà, pertanto 
emanare nuovamente una determinazione dando un termine ragionevole per 
l’adeguamento, previo nuovo sopralluogo per verificare lo stato dei lavori.
Quanto alla prescrizione relativa alla caratterizzazione delle MPS, la Provincia 
dovrà verificare altresì la natura dei materiali presenti presso la Edilnapoli 
poiché tale procedimento è previsto solamente per i rifiuti costituiti da 
laterizi, intonaci e conglomerati con cemento armato che a dire della ricorrente 
non sono da lei trattati, poiché il materiale lavorato sarebbe costituito da 
terre e rocce da scavo e conglomerato bituminoso.
In tal caso, infatti, sarebbe fondato anche il secondo motivo di ricorso poiché 
la caratterizzazione è prevista solo per i materiali di cui al punto 7.1 
dell’Allegato I al D.M. 5.2.1998.
Le spese di giudizio possono essere compensate poiché in ogni caso la ditta non 
si era adeguata per tempo alle prescrizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, 
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie 
e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2011 con 
l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE 
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 
		
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