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CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22/6/2011 (Ud. 25/5/2011) Sentenza n. 25047
RIFIUTI - Nozione di “discarica” - Presupposti - Abitualità dello smaltimento 
- Degrado dell’ambiente - art. 2. C. 1 lett. g) D. L.vo n. 36/2003 e s.m.. 
L'art. 2. comma 1 lett. g), del decreto legislativo 13.1.2003 n. 36, nel dettare 
i criteri atti a individuare la nozione di "discarica" non richiede l'esistenza 
di un apparato organizzato di uomini e mezzi, essendo sufficiente che un'area 
sia adibita a smaltimento dei rifiuti mediante deposito sul suolo o nel suolo. 
Sicché è sufficiente l'abitualità dello smaltimento di rifiuti in un'area 
determinata e la consistenza del loro accumulo, idonea a provocare il degrado 
dell'ambiente (Cass. sez. III, 18.9.2008 n. 41351, Fulgori e altro; Cass. sez. 
V, 14.1.2005 n. 11924, Spagnolo ed altri). (conferma sentenza del 19.5.2010 
Corte di Appello di Genova) Pres. Petti, Est. Lombardi, Ric. Piga. CORTE DI 
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22/6/2011 (Ud. 25/5/2011) Sentenza n. 25047 
RIFIUTI - Gestione dei rifiuti - Responsabilità del legale rappresentante di 
società - Prova di una gestione di fatto della società – Ininfluenza - Obbligo 
giuridico inerente alla qualità di amministratore - Vigilanza e controllo - Art. 
2392 c.c.. In tema di gestione dei rifiuti, la qualità di amministratore 
unico di una società e i doveri di controllo ad essa inerenti, riferiti 
all'operato della società medesima e non a quello di terzi estranei, configura 
la responsabilità, in concorso, nella realizzazione della discarica abusiva e 
nello smaltimento dei rifiuti. Inoltre, non ha rilevanza l'eventuale prova di 
una gestione di fatto della società da parte del coimputato, stante il preciso 
obbligo giuridico inerente alla qualità di amministratore unico di controllare 
la gestione della società, del cui operato è direttamente responsabile ex lege 
(art. 2392 c.c.). (Cass. sez. III, 6.4.2006 n. 22919, Furini, con specifico 
riferimento ai doveri di vigilanza e controllo che incombono sull'amministratore 
della società anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano 
agito quali amministratori di fatto). (conferma sentenza del 19.5.2010 Corte di 
Appello di Genova) Pres. Petti, Est. Lombardi, Ric. Piga. CORTE DI CASSAZIONE 
PENALE Sez. III, 22/6/2011 (Ud. 25/5/2011) Sentenza n. 25047 
RIFIUTI - Reati di deposito incontrollato, realizzazione e gestione di 
discarica abusiva - Natura commissiva. Il reato di deposito incontrollato di 
rifiuti, così quello di realizzazione e gestione di una discarica abusiva, hanno 
natura commissiva (Cass. sez. III, 19.12.2007 n. 6098 del 2008, Sarra). 
(conferma sentenza del 19.5.2010 Corte di Appello di Genova) Pres. Petti, Est. 
Lombardi, Ric. Piga. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22/6/2011 (Ud. 
25/5/2011) Sentenza n. 25047
     
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente Dott.  Ciro Petti
Consigliere   "      Alfredo Maria Lombardi
                          
Silvio Amoresano
                          
Elisabetta Rosi
                          
Santi Gazzara
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
- Sul ricorso proposto dall'Avv. Paolo Bonanni, difensore di fiducia di Piga 
Domcnico Pietro, n. a Genova il 24.7.1956, avverso la sentenza in data 19.5.2010 
della Corte di Appello di Genova, con la quale, in riforma di quella del 
Tribunale di Genova in data 17.7.2009, venne condannato alla pena di anni uno di 
arresto ed € 5.200,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui all'ad. 256, 
comma 3, del D. Lgs n. 152/2006.
- Visti gli atti, la sentenza 
denunziata ed il ricorso;
- Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria 
Lombardi;
- Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Guglielmo 
Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- Udito il difensore dell'imputato, Avv. Paolo Bonanni, che ha concluso per 
l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEI. PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova, in accoglimento 
dell'impugnazione proposta dal Procuratore Generale della Repubblica avverso la 
sentenza del Tribunale di Genova in data 17.7.2009, ha affermato la colpevolezza 
di Piga Domenico Pietro in ordine al reato di cui all'art. 256, comma 3, del D. 
Lgs n. 152/2006, cosi diversamente qualificato il fatto di cui all'originaria 
imputazione formulata ai sensi degli artt. 110 c.p. e 256, conuni 1 lett. a) e 
b) e 2, del medesimo decreto legislativo.
Il fatto di cui alla imputazione era stato ascritto al Piga per avere, in 
qualità di legale rappresentante della "Artedile Building Service S.r.l.", in 
concorso con La Rosa Gerardo, effettuato un abbandono incontrollato di rifiuti 
speciali non pericolosi e pericolosi.
La Corte territoriale, in accoglimento dell'impugnazione del P.M., ha 
qualificato il fatto ascritto all'imputato quale realizzazione di una discarica 
abusiva, rideterminando la pena inflitta al Piga nella misura precisata in 
epigrafe e disponendo la confisca dell'area adibita a discarica.
La sentenza ha, invece, rigettato i motivi di gravame, con i quali la difesa 
dell'imputato ne aveva chiesto l'assoluzione, deducendo che unico responsabile 
delle condotte ascritte al Piga era il solo La Rosa, di cui era chiesto l'esame 
mediante riapertura dell'istruzione dibattimentale in appello.
Sul punto si osserva nella sentenza che il Piga era in ogni caso responsabile 
dell'operato della società, in quanto obbligato per la sua qualità al controllo 
delle attività svolte dalla medesima, e che per tale ragione si riteneva 
superflua l'ammissione del mezzo di prova richiesto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la 
denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed 
errata applicazione degli art. 256, comma 3, del D. Lgs n. 152/2006, 2, comma 1, 
del D. Lgs n. 36/2003 e 40 c.p., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta 
illogicità della motivazione della sentenza.
In sintesi, si deduce che l'affermazione di colpevolezza dell'imputato si pone 
in contrasto con il disposto dell'art. 40 c.p.. Si osserva che la responsabilità 
penale del Piga é stata affermata per una condotta meramente omissiva, benché 
non sussistesse a suo carico un obbligo di impedire l'evento. I reati di 
deposito incontrollato di rifiuti e di realizzazione o gestione di una discarica 
abusiva sono previsti dalle norme citate solo in forma commissiva, mentre non 
incombe alcun obbligo sul proprietario dell'area di intervenire per impedire il 
deposito incontrollato o la realizzazione della discarica, sicché questi non può 
essere riconosciuto colpevole per il suo comportamento omissivo. Si osserva, 
poi, con riferimento alla fattispecie della realizzazione di una discarica 
abusiva, che la stessa è configurabile solo allorché vi sia un'organizzazione di 
uomini e di mezzi diretta al suo funzionamento; organizzazione che nel caso in 
esame era del tutto assente.
Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la mancata 
assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606 lett. d) c.p.p., con 
riferimento al mancato accoglimento della richiesta di esaminare il La Rosa, 
deducendo che questi avrebbe potuto fornire elementi utili per accertare la 
estraneità dell'imputato alla effettiva gestione della società.
Con il terzo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata 
applicazione dell'art 62 bis c.p., nonché mancanza di motivazione in ordine alla 
determinazione della pena.
Si deduce che la sentenza è carente di motivazione in ordine al diniego delle 
citate attenuati, la cui richiesta trovava il proprio fondamento nel ruolo 
assolutamente marginale svolto dal Piga nella vicenda.
Con motivi aggiunti il ricorrente, denunciando:
1) Violazione ed errata applicazione dell'art. 256, comma 3, del D. Lgs n. 
152/2006 e vizi di motivazione della sentenza, censura la disposta confisca 
dell'area. Si deduce che non è stata accertata l'appartenenza della stessa alla 
società "Artedile Building Service S.r.l.".
2) Violazione dell'art. 133 c.p., della norma incriminatrice e vizi di 
motivazione della sentenza, censura la determinazione della pena in misura 
eccessiva rispetto al minimo edittale senza adeguata motivazione.
Il ricorso non è fondato.
Il reato di deposito incontrollato di rifiuti, così quello di realizzazione e 
gestione di una discarica abusiva, hanno indubbia natura commissiva, come 
affermato dal ricorrente e reiteratamente da questa suprema Corte (cfr. di 
recente sez. III, 19.12.2007 n. 6098 del 2008, Sarra, RV 238828). Nel caso in 
esame, però, l'affermazione di colpevolezza dell'imputato non è fondata 
sull'accertamento dell'omesso intervento per impedire la realizzazione di una 
discarica ovvero la prosecuzione della sua attività, bensì in quanto 
responsabile, legale rappresentante, della società "Artedile Building Service 
S.r.l.", al cui operato è stata direttamente attribuita la realizzazione della 
discarica medesima.
Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha fatto riferimento alla qualità 
dell'imputato di amministratore unico della società Artedile Building Service ed 
ai doveri di controllo ad essa inerenti, riferiti all'operato della società 
medesima, e non a quello di terzi estranei, nella realizzazione della discarica 
abusiva.
Altresì correttamente la sentenza ha escluso la rilevanza dell'eventuale prova 
di una gestione di fatto della società da parte del coimputato La Rosa, stante 
il preciso obbligo giuridico inerente alla qualità di amministratore unico di 
controllare la gestione della società, del cui operato è direttamente 
responsabile ex lege (cfr. art. 2392 c.c.). (cfr. anche sez. III, 
6.4.2006 n. 22919, Furini, RV 234474 con specifico riferimento ai doveri di 
vigilanza e controllo che incombono sull'amministratore della società anche se 
questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali 
amministratori di fatto).
Anche gli ulteriori rilievi in ordine alla inesistenza, nel caso in esame, di 
una discarica abusiva sono infondati.
L'art. 2. comma 1 lett. g), del decreto legislativo 13.1.2003 n. 36, nel dettare 
i criteri atti a individuare la nozione di "discarica" non richiede l'esistenza 
di un apparato organizzato di uomini e mezzi, essendo sufficiente che un'area 
sia adibita a smaltimento dei rifiuti mediante deposito sul suolo o nel suolo.
Sicché è sufficiente l'abitualità dello smaltimento di rifiuti in un'area 
determinata e la consistenza del loro accumulo, idonea a provocare il degrado 
dell'ambiente (sez. III, 18.9.2008 n. 41351, Fulgori e altro, RV 241533; sez. V, 
14.1.2005 n. 11924, Spagnolo ed altri, 1W 231704); requisiti che sono stati 
accertati dalla sentenza impugnata.
Gli ulteriori motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
Quanto correttamente rilevato in punto di diritto nella sentenza impugnata in 
ordine alla responsabilità diretta dell'amministratore della società per le 
violazioni di legge derivanti dalla sua gestione rende evidente la superfluità 
del mezzo istruttorio chiesto in appello per dimostrare che la società era di 
fatto gestita da altri.
I motivi di ricorso in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla 
determinazione della pena si esauriscono in contestazioni di merito, 
inammissibili in sede di legittimità.
Peraltro, la pena è stata determinata in misura corrispondente al minimo 
edittale, essendovi nella discarica anche rifiuti pericolosi.
L'appartenenza a terzi dell'area sulla quale è stata realizzata la discarica, 
peraltro oggetto di mera affermazione, costituisce motivo nuovo, non sottoposto 
all'esame dei giudici di merito, e, perciò inammissibile.
Peraltro, l'eventuale appartenenza a terzi dell'area deve essere fatta valere 
dai soggetti effettivamente interessati mediante opposizione da proporsi in sede 
esecutiva.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 
processuali. 
Cosi deciso in Roma nella pubblica 
udienza del 25.5.2011.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22/06/2011
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