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T.A.R. VENETO, Sez. I - 3 dicembre 2010, n. 6340
APPALTI - DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Soggetto legittimamente escluso 
dalla gara - Fasi ulteriori della procedura concorsuale - Deduzione di vizi - 
Legittimazione - Esclusione - Ragioni. Sulla scorta dei principi espressi 
nell’A.P. n. 1/2010, il soggetto legittimamente escluso dalla gara risulta privo 
di legittimazione e/o carente di interesse con riferimento alla deduzione dei 
vizi relativi alle ulteriori fasi della procedura concorsuale in quanto, tenuto 
conto che l'accoglimento del ricorso con riferimento al provvedimento di 
aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa controinteressata comporterebbe 
non già l'aggiudicazione dell'appalto in favore della ricorrente, ma la 
ripetizione della gara, l'interesse strumentale alla rinnovazione della gara può 
essere perseguito soltanto dall'impresa che non è stata esclusa dalla gara: 
l'offerente che è stato legittimamente escluso dalla selezione, infatti, non può 
vantare un'aspettativa giuridica diversa e più qualificata di quella che si può 
riconoscere ad un qualunque altro soggetto che non abbia partecipato alla 
selezione stessa e che aspira ad eseguire l'appalto, previa partecipazione ad 
una successiva gara e sua conseguente aggiudicazione(cfr. T.A.R . Veneto, I, n. 
2313/2010 e n. 6015/2010). Pres. f.f. Rovis, Est. Farina - C.s.p.a. (avv.ti 
Franco e Moro) c. Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca Spa (avv.ti 
Bezzi e Piai) -
TAR VENETO, Sez. I - 3 dicembre 2010, n. 6340
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 06340/2010 REG.SEN.
N. 02637/2008 REG.RIC.
N. 02700/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2637 del 2008, proposto da:
C.I.V.I.S. Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Franco, Claudio Moro, 
con domicilio eletto presso Marco Franco in Venezia, S. Marco, 3856;
contro
Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca Spa - (Vr), rappresentato e 
difeso dagli avv. Domenico Bezzi, Andrea Piai, con domicilio eletto presso 
Andrea Piai in Venezia, Santa Croce, 2122;
nei confronti di
La Ronda Servizi di Vigilanza Spa, Fidelitas Spa Vigilanza e Trasporto Valori, 
rappresentati e difesi dagli avv. Ludovico Marco Benvenuti, Bruna Lazzerini, con 
domicilio eletto presso Ludovico Marco Benvenuti in Venezia, Santa Croce, 205;
sul ricorso numero di registro generale 2700 del 2008, proposto da:
North East Service Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Malvestio, 
Diego Signor, con domicilio eletto presso Emanuela Rizzi in Venezia, Santa 
Croce, 312/A;
contro
Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca Spa - (Vr), rappresentato e 
difeso dagli avv. Domenico Bezzi, Andrea Piai, con domicilio eletto presso 
Andrea Piai in Venezia, Santa Croce, 2122;
nei confronti di
La Ronda Servizi di Vigilanza Spa e Fidelitas Spa Vigilanza, rappresentato e 
difeso dagli avv. Ludovico Marco Benvenuti, Bruna Lazzerini, con domicilio 
eletto presso Ludovico Marco Benvenuti in Venezia, Santa Croce, 205; Fidelitas 
S.p.A., B.T.V. S.p.A., Rangers Security S.r.l., Ksm Security S.p.A.;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 2637 del 2008 e successivi motivi aggiunti:
del bando di gara per pre-selezione inviato alla pubblicazione sulla G.U.C.E. in 
data 21.10.2008 per la selezione di contraenti al fine di assegnare il servizio 
di vigilanza e sicurezza aeroportuale con procedura ristretta; degli atti 
connessi e conclusivi della procedura, in modo particolare del provvedimento di 
esclusione della ricorrente;
quanto al ricorso n. 2700 del 2008 e successivi motivi aggiunti:
del bando di gara per pre-selezione inviato alla pubblicazione sulla G.U.C.E. in 
data 21.10.2008 per la selezione di contraenti al fine di assegnare il servizio 
di vigilanza e sicurezza aeroportuale con procedura ristretta; degli atti 
connessi e conclusivi della procedura, in modo particolare del provvedimento di 
esclusione della ricorrente;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aeroporto Valerio Catullo di 
Verona Villafranca Spa - (Vr) e di La Ronda Servizi di Vigilanza Spa e di 
Fidelitas Spa Vigilanza e Trasporto Valori e di Aeroporto Valerio Catullo di 
Verona Villafranca Spa - (Vr) e di La Ronda Servizi di Vigilanza Spa e Fidelitas 
Spa Vigilanza;
Visto l'atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale La 
Ronda Servizi di Vigilanza Spa ed Altri, rappresentato e difeso dagli avv. 
Ludovico Marco Benvenuti, Bruna Lazzerini, con domicilio eletto presso Bruna 
Lazzerini in Mestre - Venezia, via Torino, 186;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2010 la dott.ssa 
Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. ha bandito una 
procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di controllo sicurezza in 
ambito aeroportuale di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. n. 85/1999, in particolare 
per l’affidamento del servizio triennale di controllo sicurezza dei passeggeri e 
del bagaglio al seguito dei passeggeri in partenza ed in transito.
Il valore dell’affidamento risultava indicato in complessivi Euro 10.000.000,00, 
oltre IVA ed Euro 90.000,00 relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso.
Il bando di gara, spedito alla GUCE in data 28.10.2008, individuava al punto III.2 
le condizioni di partecipazione alla fase di prequalifica, così specificate:
- con riferimento alla “capacità economico-finanziaria”, il possesso (dichiarato 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) di un fatturato pari ad almeno € 10.500.000,00 
quale somma dei risultati degli ultimi tre esercizi di bilancio chiusi alla data 
di pubblicazione del bando;
- con riferimento alla “capacità tecnica – referenze a pena di mancato invito”, 
oltre alla produzione del certificato di qualità UNI EN ISO 9001 in corso di 
validità, l’elenco dei servizi di controllo sicurezza in ambito aeroportuale ex 
D.M. 85/99 effettuati negli ultimi tre anni solari (2005-2006-2007) di importo 
ciascuno non inferiore ad € 500.000,00/anno, indicante il cliente, la durata 
complessiva del contratto, l’oggetto preciso del servizio effettuato.
Il bando proseguiva richiedendo per la prestazione del servizio il possesso di 
licenza per attività ex artt. 134 e 134 bis del R.D. 773/1931 e stabilendo che 
l’aggiudicazione sarebbe avvenuta secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati dal Capitolato 
d’oneri e dalla lettera di invito a presentare offerte, successivamente 
all’espletamento della fase di prequalifica.
Presentavano istanza di partecipazione l’ATI North East Services S.p.A e Civis 
S.p.A., l’ATI La Ronda S.p.A. e Fidelitas S.p.A. e l’ATI BTV S.p.A. e Rangers 
Security Srl.
In occasione della seduta del 20.11.2008, durante la quale, ai fini 
dell’accertamento del possesso dei requisiti di prequalificazione, sono state 
esaminate le domande pervenute, il costituendo raggruppamento fra Civis S.p.A e 
North East Services S.p.A. (da ora Civis-N.E.S.) veniva escluso in quanto 
ritenuto privo dei requisiti richiesti dal bando, in modo particolare, come 
successivamente comunicato formalmente, con riguardo all’elenco dei servizi di 
controllo sicurezza in ambito aeroportuale ex D.M. 85/99 effettuati negli ultimi 
tre anni solari (2005-2006-2007) di importo ciascuno non inferiore ad € 
500.000,00/anno, indicante il cliente, la durata complessiva del contratto, 
l’oggetto preciso del servizio effettuato.
Il raggruppamento controinteressato (da ora La Ronda-Fidelitas) superava, 
invece, insieme all’altro raggruppamento in gara, la fase di prequalifica e 
quindi veniva invitato a presentare la propria offerta, in virtù della quale 
risultava aggiudicatario del servizio, come da lettera del 23.12.2008.
Avverso gli atti di gara ed in modo particolare avverso il bando e relative note 
di chiarimenti, nonché avverso il provvedimento di esclusione, sono insorte con 
distinti ricorsi Civis S.p.A. (ricorso n. 2632/2008) e North East Services 
S.p.A. (ricorso n. 2700/2008).
Entrambe le difese delle ricorrenti hanno inizialmente censurato, in via 
principale, le disposizioni contenute nel bando relativamente ai requisiti di 
partecipazione, in ragione delle quali è stata disposta l’esclusione del 
raggruppamento dalla partecipazione alla successiva fase di gara.
In modo particolare, la ricorrente Civis ha inizialmente esposto con l’atto 
introduttivo una serie di censure ad ampio spettro con riferimento a diversi 
profili di illegittimità dei provvedimenti impugnati, non essendo ancora venuta 
a conoscenza delle reali motivazioni della disposta esclusione.
Una volta conosciuta la ragione dell’esclusione, dovuta al mancato possesso di 
un esperienza pregressa specifica nella medesima tipologia del servizio oggetto 
della gara (servizi di sicurezza in ambito aeroportuale), la difesa istante ha 
concentrato le proprie argomentazioni difensive sull’illegittima previsione 
contenuta nel bando e sulla mancata corretta valutazione dei servizi resi da 
Civis in ambiti analoghi, sebbene non identici in quanto servizi non svolti in 
ambito aeroportuale, dotati comunque di identica rilevanza al fine di provare il 
possesso di adeguata capacità per l’espletamento dei servizi oggetto della gara.
Con successivi motivi aggiunti, la difesa istante ha ulteriormente sviluppato le 
proprie argomentazioni iniziali, salvo esporre nuove doglianze relativamente 
alla mancata esclusione dalla gara dei due raggruppamenti che, superata la fase 
di prequalificazione, sono stati ammessi alla fase successiva.
In termini sostanzialmente analoghi, con il secondo ricorso indicato in 
epigrafe, è insorta la Capogruppo North East Services S.p.A., le cui doglianze, 
rivolte in principalità avverso il bando ed il provvedimento di esclusione, sono 
state successivamente integrate con motivi aggiunti avverso gli ulteriori atti 
della procedura, contestando a sua volta l’illegittimità della mancata 
esclusione sia del raggruppamento poi risultato aggiudicatario del servizio che 
del raggruppamento collocatosi al secondo posto della graduatoria finale.
Si sono costituiti in entrambi i giudizi l’Aeroporto Valerio Catullo S.p.A. ed 
il controinteressato raggruppamento La Ronda-Fidelitas, aggiudicatario del 
servizio, le cui difese hanno sostenuto la legittimità delle specifiche 
previsioni del bando, in considerazione della peculiarità e delicatezza del 
servizio da affidare (tale da giustificare, ai fini della prequalificazione, la 
richiesta del possesso di una specifica esperienza pregressa nel settore per 
servizi identici a quelli oggetto di gara) e della conseguente esclusione delle 
ricorrenti dalla gara per mancanza del suddetto requisito, salvo poi concludere 
per l’inammissibilità dei motivi aggiunti dedotti avverso gli ulteriori atti di 
gara (in quanto proposti da soggetti esclusi dalla partecipazione sin dalla fase 
di prequalificazione e quindi privi di interesse e di legittimazione alla 
proposizione degli stessi), dei quali è stata comunque contestata la fondatezza.
La controinteressata ha altresì proposto a sua volta (con riguardo al ricorso n. 
2700/08) ricorso incidentale, evidenziando – con specifico riguardo alla società 
North East Services - ulteriori elementi impeditivi alla partecipazione alla 
gara, con conseguente conferma della legittimità del provvedimento di esclusione 
del raggruppamento Civis-N.E.S.
Entrambe le richieste di sospensione dei provvedimenti impugnati sono state 
respinte.
All’udienza dell’11 novembre 2010 i ricorsi sono stati trattenuti per la 
decisione.
DIRITTO
 
Preliminarmente si dispone la 
riunione, ai sensi dell’art. 70 del D.lgs. n. 104/2010, dei due ricorsi in 
oggetto, essendo evidente la loro connessione soggettiva ed oggettiva, che ne 
richiede la trattazione congiunta.
In entrambi i gravami sottoposti al giudizio del Collegio le difese istanti 
hanno inizialmente dedotto una serie di doglianze finalizzate a contestare gli 
atti di gara, in particolare il bando, nonchè il provvedimento con il quale, 
nell’ambito della fase di accertamento del possesso dei requisiti di 
qualificazione al fine di conseguire l’invito a partecipare alla seconda fase di 
gara, così come richiesto dalla lex specialis, il raggruppamento costituito 
dalle odierne ricorrenti (Civis-N.E.S.) è stato escluso per mancanza delle 
referenze (richieste a pena di mancato invito) riguardanti la capacità tecnica.
Per entrambe le ricorrenti, infatti, la commissione ha rilevato il mancato 
possesso dell’esperienza richiesta nello svolgimento di servizi di controllo di 
sicurezza in ambito aeroportuale, quale è il servizio oggetto della gara.
Le principali doglianze dedotte da entrambe le ricorrenti si rivolgono quindi 
proprio al bando di gara ed all’applicazione testuale che dello stesso ha fatto 
la commissione, lamentando la non corretta valutazione delle referenze esibite 
dalle componenti dell’ATI, referenze che, sebbene avessero per oggetto servizi 
resi non in ambito aeroportuale, risultavano comunque caratterizzate da profili 
di equivalente rilevanza (tenuto conto del tipo di servizio offerto e del 
fruitore dello stesso), come tali suscettibili di essere valutati come analoghi 
ed idonei a comprovare il possesso dei richiesti requisiti di capacità tecnica.
Premesso che, con specifico riguardo al ricorso proposto da Civis, parte delle 
censure ivi dedotte debbono considerarsi inammissibili alla luce delle ragioni 
della disposta esclusione, in quanto proposte quando ancora non risultavano note 
le motivazioni del provvedimento impugnato e quindi inerenti a profili di 
illegittimità che comunque non hanno avuto rilevanza ai fini della contestata 
esclusione, il Collegio ritiene – come peraltro già anticipato in sede cautelare 
– che le censure proposte avverso il bando di gara non siano fondate.
Appare infatti indubbia la peculiarità e la delicatezza del servizio oggetto 
della gara bandita dall’Aeroporto Valerio Catullo e la sussistenza dei 
presupposti per giustificare, nel caso di specie, la necessità di comprovare, al 
fine di superare la fase di prequalifica, un’esperienza specifica nell’ambito 
dei servizi di sicurezza passeggeri e bagagli in ambito aeroportuale.
A sostegno di tale conclusione si pone la considerazione generale per cui la 
determinazione dei requisiti di capacità tecnica, con riferimento alla tipologia 
del servizio da affidare, è rimessa alla valutazione della stazione appaltante, 
la quale indicherà, nell’esercizio della propria discrezionalità, quali dovranno 
essere le referenze più idonee al fine di individuare il soggetto che meglio 
garantirà l’esecuzione del servizio.
Fermo restando, quindi, il rispetto dei principi di ampia partecipazione e par 
condicio nelle pubbliche gare, è tuttavia rimessa all’amministrazione procedente 
la ponderazione degli specifici requisiti di capacità tecnica da richiedere ai 
soggetti partecipanti in rapporto alla tipologia del servizio da affidare.
Proprio con riguardo ai servizi, l’amministrazione aggiudicatrice gode infatti 
del potere discrezionale di fissare requisiti di partecipazione alla gara anche 
molto rigorosi e superiori a quelli normalmente richiesti, ogni qual volta ciò 
sia giustificato dalla peculiarità del servizio da affidare (cfr. C.d.S., V, n. 
1599/2006).
Nell’individuare eventuali limiti alla partecipazione, determinati dalla 
necessità di richiedere l’avvenuto svolgimento di puntuali e specifici servizi 
(come avvenuto nel caso di specie, ove non ci si è limitati a richiedere 
l’esperienza pregressa nel settore della sicurezza, ma si è ritenuto di 
circoscrivere detta esperienza nell’ambito dei servizi aeroportuali), l’operato 
dell’amministrazione, che ha inteso così procedere, dovrà essere valutato - 
senza sconfinare nel merito dell’azione amministrativa - sotto il profilo della 
razionalità e logicità della limitazione imposta in ragione della natura del 
servizio da affidare.
Orbene, valutato il caso di specie, non sono rinvenibili profili di illogicità o 
irrazionalità con riferimento alle prescrizioni del bando di gara nella parte in 
cui hanno richiesto il possesso di una esperienza pregressa nello svolgimento di 
servizi identici (in quanto svolti esclusivamente in ambito aeroportuale) a 
quello oggetto della selezione.
Invero, la scelta effettuata dall’amministrazione intimata, lungi da sconfinare 
nell’arbitrio, non risulta illogica o irrazionale a fronte della tipologia del 
servizio che, pur rientrando nei servizi di sicurezza, presenta la peculiarità 
di dover essere svolto in sede aeroportuale, al fine di garantire la sicurezza 
dei passeggeri e dei loro bagagli.
Se quindi si tiene conto di tale peculiare contesto e della delicatezza del 
servizio da assicurare (viste le attuali condizioni di emergenza negli scali 
aeroportuali che impongono sistemi di controllo sempre più accentuati per 
garantire la sicurezza dei passeggeri ed un efficiente controllo dei bagagli in 
transito), la decisione dell’amministrazione procedente di circoscrivere entro 
limiti più rigorosi le condizioni di prequalificazione risulta logica e non 
palesemente irrazionale o discriminatoria.
In buona sostanza, nella comparazione fra l’interesse ad assicurare la scelta 
dell’affidatario del servizio nell’ambito di una cerchia ristretta di offerenti 
che hanno dimostrato una specifica esperienza nello svolgimento di servizi 
identici e l’interesse alla massima partecipazione alle pubbliche gare, risulta 
giustificato l’obiettivo prefissato dall’amministrazione di perseguire la cura 
dell’interesse pubblico concreto che, avuto riguardo alle prestazioni oggetto 
della gara, è identificato nello svolgimento del servizio da parte di soggetti 
particolarmente qualificati.
A tale considerazione e proprio con riferimento alla denunciata compressione del 
principio di ampia partecipazione alle pubbliche gara, va aggiunto e ribadito 
quanto già osservato in sede cautelare, laddove è stato sottolineato come detta 
scelta non si ponga comunque in contrasto con i principi di libera circolazione 
e massima partecipazione ovvero risulti impeditiva dell’inserimento di nuovi 
operatori nel mercato, in quanto sussistono strumenti contemplati 
dall’ordinamento che consentono il superamento di eventuali difficoltà di 
inserimento, quali sono l’istituto dell’associazione temporanea di imprese o 
quello dell’avvalimento.
Il ricorso a tali strumenti, al fine di sopperire ad eventuali carenze in ordine 
ai requisiti di partecipazione (come è stato fatto nel caso di una delle tre ATI 
in gara che ha fatto ricorso proprio all’istituto dell’avvalimento), è peraltro 
stato riconosciuto come possibile rimedio dalle stesse ricorrenti, quando, al 
fine di giustificare la persistenza di un interesse alla definizione del 
giudizio con l’annullamento dell’intera gara, è stato espressamente ammesso che, 
in caso di rinnovazione della procedura, sarebbe stato possibile superare i 
limiti della qualificazione proprio ricorrendo ad uno di tali istituti.
Da ultimo, merita di essere sottolineato come l’avvenuto conseguimento da parte 
delle società in gara dell’autorizzazione ex art. 134 e 134 bis del R.D.773/1931 
da parte dell’ENAC, anche con riferimento all’Aeroporto di Verona, non può 
sostituire il requisito di qualificazione richiesto, in quanto trattasi di 
autorizzazione comunque richiesta per l’esercizio di tale servizio, per lo 
svolgimento del quale, con riferimento alla gara de qua nella fase di 
prequalificazione, era ulteriormente richiesto di attestare l’avvenuto 
svolgimento di servizi identici.
Ciò detto con riguardo alla legittimità delle prescrizioni del bando e del 
conseguente provvedimento di esclusione dell’ATI Civis-N.E.S., deve essere 
valutata l’ammissibilità e/o la fondatezza dei motivi aggiunti dedotti da 
entrambe le ricorrenti con riguardo all’ammissione alla seconda fase della 
procedura delle altre due ATI partecipanti.
Al riguardo le difese istanti hanno dedotto un duplice ordine di censure dirette 
a denunciare anche per le altre due concorrenti il difetto dei requisiti di 
partecipazione (per quanto riguarda l’ATI La Ronda-Fidelitas la mancata 
dichiarazione ex art. 38 lettera c) con riferimento agli amministratori cessati 
nel triennio e la mancata osservanza del disposto di cui all’art. 95, 2° comma 
del D.P.R. 554/99, in quanto la mandataria non avrebbe posseduto i requisiti di 
capacità tecnica in misura maggioritaria rispetto alla mandante; per quanto 
riguarda l’ATI BTV-Rangers, il mero deposito in copia fotostatica della 
certificazione Uni En Iso 9001 nonché il mancato possesso dei requisiti di 
qualificazione, non essendo a tal fine utile la dichiarata cessione del ramo di 
azienda da parte di altra società, ed infine l’inidoneità del contratto di 
avvalimento prodotto).
A tali doglianze si sono poi aggiunti gli ulteriori motivi aggiunti, dedotti 
soltanto dalla ricorrente North East Services, con riguardo all’incompatibilità 
di uno dei commissari che hanno partecipato alla fase di prequalificazione, 
incompatibilità attestata dalla sua successiva astensione alla partecipazione 
all’ulteriore fase di gara.
A tale riguardo il Collegio ritiene che le doglianze si profilino come 
inammissibili proprio sulla scorta della ritenuta legittimità dell’esclusione 
dalla gara de qua delle due ricorrenti, le quali per l’effetto perdono ogni 
posizione qualificata per censurare gli atti di gara.
Invero, una volta accertato che legittimamente l’ATI Civis-N.E.S. è stata 
esclusa dalla gara per mancanza dei requisiti di qualificazione, alla medesima 
non residua alcuna legittimazione a censurare l’ulteriore svolgimento della 
procedura rispetto alla quale si pone come soggetto estraneo.
Come già osservato in fattispecie analoghe (cfr. T.A.R . Veneto, I, n. 2313/2010 
e n. 6015/2010) , sulla scorta dei principi espressi nell’A.P. n. 1/2010, il 
soggetto legittimamente escluso dalla gara risulta privo di legittimazione e/o 
carente di interesse con riferimento alla deduzione dei vizi relativi alle 
ulteriori fasi della procedura concorsuale in quanto, tenuto conto che 
l'accoglimento del ricorso in esame con riferimento al provvedimento di 
aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa controinteressata comporterebbe 
non già l'aggiudicazione dell'appalto in favore della ricorrente, ma la 
ripetizione della gara, l'interesse strumentale alla rinnovazione della gara può 
essere perseguito soltanto dall'impresa che non è stata esclusa dalla gara: 
l'offerente che è stato legittimamente escluso dalla selezione, infatti, non può 
vantare un'aspettativa giuridica diversa e più qualificata di quella che si può 
riconoscere ad un qualunque altro soggetto che non abbia partecipato alla 
selezione stessa e che aspira ad eseguire l'appalto, previa partecipazione ad 
una successiva gara e sua conseguente aggiudicazione
In ogni caso, ammesso e non concesso che si possa disattendere l’eccezione di 
inammissibilità dei motivi aggiunti sollevata dalla difese resistenti (il che - 
si ribadisce – per le ragioni sopra evidenziate non è possibile), le censure 
dedotte non risultano dotate di pregio e quindi non sono comunque in grado di 
inficiare la legittimità degli atti di gara e dell’aggiudicazione della stessa 
disposta a favore dell’ATI controinteressato.
Invero, quanto alle doglianze relative al raggruppamento poi risultato 
aggiudicatario, la dichiarazione resa ex art. 38, lettera c) D.lgs. n. 163/06, 
anche con riguardo agli amministratori cessati, risulta formalmente conforme a 
quanto richiesto dal bando di gara e comunque espressamente riferita ai 
contenuti del richiamato art. 38, compreso quanto statuito alla lettera c), per 
cui non poteva essere causa di esclusione.
Quanto poi alla violazione del richiamato art. 95, secondo comma del D.P.R. 
554/99, premesso che trattasi di norma che comunque non è applicabile agli 
appalti di servizi, non sono ravvisabili le illegittimità denunciate, in quanto 
nella specie le proporzioni fra mandante e mandataria, così come stabilite dal 
bando, sono state rispettate al fine di comprovare il possesso dei requisiti di 
qualificazione, diversa essendo poi in sede di esecuzione del servizio la 
suddivisione interna del lavoro da parte di ciascuna componente dell’ATI.
Infine, risulta priva di rilevanza la mancata astensione di uno dei componenti 
la commissione durante la fase di prequalificazione, in quanto in tale sede non 
sono state esaminate le offerte delle concorrenti, bensì è stata unicamente 
accertata la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando, 
senza alcuna attività valutativa di merito.
L’infondatezza delle censure dedotte avverso l’ammissione dell’ATI primo 
classificato e quindi aggiudicatario della gara rendono ancora una volta 
inammissibili le ulteriori doglianze svolte avverso l’ammissione alla gara 
dell’ATI seconda classificata.
Per tutte le considerazioni sin qui svolte, che quindi esonerano il Collegio 
dall’esame del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata, entrambi i 
ricorsi vanno in parte respinti ed in parte dichiarati inammissibili.
Le spese di causa possono essere integralmente compensate per entrambi i 
giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara 
inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2010 con 
l'intervento dei magistrati:
Claudio Rovis, Presidente FF
Riccardo Savoia, Consigliere
Alessandra Farina, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE 
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 
		
		
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