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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
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T.A.R. VENETO, Sez. I - 20 ottobre 2010, n. 5525
APPALTI - Verifica dell’offerta tecnica - Seduta riservata - Offerta economica e 
verifica del plico - Seduta pubblica. In tema di gare di appalti, la seduta 
riservata pare limitata alla sola verifica dell’offerta tecnica, richiedendosi 
per l’offerta economica e per la verifica della sussistenza nel plico delle tre 
buste - amministrativa, tecnica economica - la seduta pubblica. Pres. Borea, 
Est. Savoia - F.s.p.a. (avv.ti Brunetti e Scanzano) c. A. s.p.a. (avv.ti 
Biondaro Pinello) -
TAR VENETO, Sez. I - 20 ottobre2010, n. 5525 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 05525/2010 REG.SEN.
N. 00399/2010 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 399 del 2010, integrato da motivi 
aggiunti, proposto da:
Farid Industrie S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Filippo Brunetti, 
Francesco Scanzano, con domicilio eletto presso Giuseppe Duca in Venezia, S. 
Croce, 266;
contro
Amia Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Biondaro, Giorgio Pinello, con 
domicilio eletto presso Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;
nei confronti di
Inco Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Cacciavillani, con domicilio 
eletto presso la segreteria del TAR;
per l'annullamento
del provvedimento AMIA spa, di invito della controinteressata alla gara 
informale per la fornitura, per lotti separati, di attrezzature compattanti per 
RSU da installare su autotelai di proprietà della S.A. - Lotto 1 n. 10 
attrezzature 10 mc su IVECO Eurocargo PTT 12 ton; lotto 2 n. 8 attrezzature 23 2 
mc su Iveco Stralis PTT 26 ton.; del provvedimento AMIA con il quale la 
controinteressata è stata ritenuta in possesso dei requisiti di qualificazione 
previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura 
aperta, ristretta o negoziata previo bando;
e con atti di motivi aggiunti
dei provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva dell’appalto;
dei verbali di gara;
della delibera a contrarre, nella parte in cui prevede i sistemi di selezione 
degli operatori e i criteri delle offerte, nonchè di ogni atto annesso, connesso 
o presupposto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Amia Spa e di Inco Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 settembre 2010 il dott. Riccardo 
Savoia e uditi per le parti l'avv.to Brunetti per la società ricorrente, 
l'avv.to Biondaro per la Amia S.p.A. e l'avv.to Quarneti, in sostituzione 
dell'avv.to Cacciavillani per la Inco S.r.l.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con determinazione 1 dicembre 2009 n.225 l’AMIA di Verona, società pubblica 
interamente partecipata dal comune di Verona, indiceva gara informale ex art.57 
Codice Appalti senza bando per l’acquisizione di 6 autotelai del tipo Iveco 
Eurocargo PTT 12 ton. E 5 autotelai di tipo Iveco Stralis PTT 26 ton., destinati 
ad accogliere le attrezzature per lo stoccaggio e il compattamento mobile dei 
rifiuti solidi urbani, in previsione dell’avvio del sistema di raccolta 
differenziata porta a porta nei comuni di S. Giovanni Lupatoto, Verona e 
Villafranca di Verona.
In via preliminare deve essere respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione 
avanzata dalla resistente, attesa la funzionalizzazione dell’attività di 
raccolta rifiuti come pertinente a pubblico servizio, il che consente, come 
noto, di prescindere dalla natura pubblica o privata del soggetto (cfr. Tar E. 
Romagna, Parma, 315/07, laddove si evidenzia che il richiamo al Codice degli 
appalti è di per sè sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice 
amministrativo, unitamente all’espressione di appalto pubblico di fornitura, ex 
art.244 del Codice stesso: l’Adunanza Plenaria n.9 del 2004 ha difatti affermato 
che il criterio formale sarebbe idoneo, da solo, a radicare la ridetta 
giurisdizione.)
Con la prima doglianza la ricorrente censura non già la scelta effettuata 
dall’amministrazione di procedere ex art.57 mediante procedura negoziata, che 
condurrebbe alla declaratoria di inammissibilità avendo la stessa partecipato 
alla gara, bensì l’ammissione della ditta aggiudicataria, non ritenendola 
rientrare in quella categoria di “primaria ditta del settore”, contrariamente a 
quanto specificamente previsto dal disciplinare, da valere dunque quale 
autolimite vincolante l’AMIA
Inoltre in violazione dell’art.57 non risulterebbero esplicitate – quantomeno, 
ove siano state svolte- quelle indagini di mercato finalizzate alla 
individuazione della qualificazione tecnica e della capacità delle ditte da 
invitare.
Sotto altro profilo non sarebbe stata neppure effettuata quella verifica del 
possesso, in capo alla controinteressata, dei requisiti di qualificazione 
previsti per l’affidamento di contrati di uguale importo mediante procedura a 
evidenza pubblica.
E quindi sarebbe illegittimo il disciplinare laddove si limita a prevedere che i 
concorrenti invitati comprovino esclusivamente il possesso dei requisiti di 
onorabilità previsti dall’art.38 del D.Lgs. n.163/06.
La censura è infondata.
L’urgenza, ove effettivamente sussistente e non derivata dalla pregressa inerzia 
dell’amministrazione, è sufficiente causa giustificativa della mancata 
attivazione della procedura di indagine volta ad acquisire le richieste 
informazioni sulle imprese operanti nel settore da invitare .
Conseguentemente, la previsione dell’imminente avvio del sistema di raccolta 
rifiuti “porta a porta” legittimava la stazione appaltante, in astratto, alla 
scelta effettuata.
Sotto altro profilo, è infondata anche la doglianza relativa all’assenza, in 
capo alla controinteressata, dei prescritti requisiti di capacità tecnica; 
risulta difatti che le ditte invitate siano tutte operatori del settore, con 
precedenti affidamenti di macchinari a pubbliche amministrazioni, seppure, come 
la INCO, localizzate prevalentemente in determinate realtà territoriali, non 
potendosi attribuire, peraltro, alla locuzione “primarie ditte del settore”altro 
significato se non quello di prevedere l’invito nei confronti di imprese note, 
vale a dire già operanti sul mercato specifico nel campo delle pubbliche 
forniture.
La ricorrente, con secondo gruppo di doglianze, censura poi l’offerta della INCO, 
ritenendo il campione proposto del tutto inadatto, in quanto determinante lo 
sforamento dei carichi massimi ammessi sugli assi per come indicati dalla casa 
costruttrice dell’autotelaio.
Anche tale censura non può trovare accoglimento.
A prescindere dalla qualificazione della censura come impingente nel merito 
valutativo di piena competenza della Commissione di gara, e, ulteriormente, 
dagli accertamenti superlocali effettuati in sede di prove su strada, ove 
davvero la soluzione proposta dall’aggiudicataria comportasse la violazione dei 
carichi massimi ammessi sugli assi come indicati dall’IVECO, sarebbe vietata da 
quest’ultima la circolazione dei veicoli, il che appare del tutto da escludere.
Ancora, osserva tuttavia la ricorrente, se anche fosse ammissibile 
l’attrezzatura proposta, vi sarebbe un’illegittima attribuzione del punteggio, 
pari a quello conseguito dalla ricorrente, a fronte tuttavia non di un 
prototipo, quale parrebbe essere quello della INCO, bensì di un’attrezzatura 
realizzata in oltre 100 esemplari e in possesso dunque di comprovati requisiti 
di affidabilità e durata.
Anche questa censura non coglie nel segno.
Risulta difatti che l’attrezzatura offerta sia commercializzata, sicchè è 
plausibile che la valutazione tecnica sia la medesima rispetto a quella 
conseguita dalla ricorrente, come è pure plausibile che la soluzione tecnica 
prescelta, che ha comportato la possibilità di offerta più economica, conduca 
altresì a ottenere la valutazione potiore in entrambe le tipologie di 
tonnellaggio.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata effettuazione della verifica di 
anomalia, ex art. 86 del Codice Appalti, la stessa è stata effettuata e non 
rileva che sia stata una diversa commissione, detta valutativa, ad aver 
effettuato la detta verifica.
Con un diverso gruppo di motivi la ricorrente, in via subordinata , mira alla 
demolizione integrale della procedura di gara.
Anzitutto deduce l’illegittimità della disposizione contenuta nella lex 
specialis in base alla quale l’apertura delle buste sarebbe dovuta avvenire in 
seduta riservata.
Il motivo è fondato.
La giurisprudenza non è univoca sul punto.
Per esempio il Consiglio di Stato, sez.V, con la decisione n.6311/09 ha 
affermato:
“Tanto premesso, l’apertura in seduta riservata era avvenuta ex art. 6 del 
disciplinare di gara: i principi di pubblicità e trasparenza delle sedute della 
commissione di gara non sono assoluti, ma derogabili dalla “lex specialis”, la 
quale, ove trattisi di gara svolta con il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, ben può prevedere la valutazione in seduta riservata 
dell'offerta tecnica e, per esigenze di economicità della procedura, anche che 
tanto sia effettuato previa apertura delle relative buste nel corso della seduta 
stessa: l’obbligo di pubblicità delle sedute delle commissioni di gara riguarda 
esclusivamente la fase dell’apertura dei plichi contenenti la documentazione e 
l’offerta economica dei partecipanti, e non anche la fase di apertura e 
valutazione delle offerte tecniche (cfr. Cons. Stato, sez. V, dec. 11 maggio 
2007 n. 2355).
E riguardo all’apertura dell’offerta economica, non esiste alcuna regola 
espressa, e nemmeno alcuna pronuncia della Corte di Giustizia, circa l'obbligo 
incondizionato delle stazioni appaltanti di assicurare sempre la pubblicità di 
tale operazione, che può avvenire in seduta non pubblica qualora la gara 
comporti, come nel caso del metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
una comparazione di più fattori (cfr. Cons. Stato, sez. V, dec. 27 aprile 2006 
n. 2370).”
Va tuttavia osservato che, anche accogliendo questa tesi minimale (contra Tar 
Lombardia, sez.I, n.11/2010 che ha esteso l’ambito di applicazione del principio 
della pubblicità delle gare pubbliche a qualsiasi tipo di gara e anche 
all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica e quella economica), nella 
specie almeno la apertura del plico contenente le buste - documentazione 
amministrativa, offerta tecnica, offerta economica- sarebbe dovuta avvenire in 
seduta pubblica, e ciò a prescindere dall’espressa dizione contraria contenuta 
nella lex specialis.
A conforto della tesi espressa dal Consiglio di Stato può oggi portarsi il 
disposto dello SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, RECANTE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 
RELATIVI A LAVORI,SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE e 
2004/18/CE.”, in corso di pubblicazione, secondo il quale sub Art.119, 
“Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi 
unitari”, al comma 6 si legge che “ L’autorità che presiede la gara, in seduta 
pubblica, apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica i documenti e le 
offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato 
nel comma 5, legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun 
concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede, sulla base dei 
ribassi espressi in lettere, secondo quanto previsto dall’articolo 121.”, 
laddove, invece sub art.120 “Offerta economicamente più vantaggiosa - 
Commissione giudicatrice”, al comma 2 si legge che “ In una o più sedute 
riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione 
dei relativi punteggi applicando, i criteri e le formule indicati nel bando o 
nella lettera di invito secondo quanto previsto nell'allegato G. 
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi 
attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere 
e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede secondo quanto previsto 
dall’articolo 121.”
Dunque la seduta riservata pare limitata alla sola verifica dell’offerta 
tecnica, richiedendosi per l’offerta economica e per la verifica della 
sussistenza nel plico delle tre buste – amministrativa, tecnica economica – la 
seduta pubblica.
Il ricorso va pertanto accolto, con assorbimento delle restanti doglianze in 
punto di demolizione integrale della procedura di gara, e conseguente 
annullamento della stessa.
Va peraltro rilevato come, atteso l’avvenuto completamento della fornitura, ed 
essendo conseguentemente impredicabile la reintegrazione in forma specifica, 
residui in capo alla ricorrente la proponibilità della domanda risarcitoria per 
equivalente, ove ne sussistano i presupposti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie 
in parte e per l’effetto annulla la procedura di gara nei sensi di cui in 
motivazione.
Condanna la resistente amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in 
favore della ricorrente , liquidate in euro 5000,00-cinquemila/00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2010 
con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore
Alessandra Farina, Consigliere
L'ESTENSORE 
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/10/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 
		
		
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