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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
1974-9562
T.A.R. UMBRIA, sez. I - 9 luglio 2010, n. 402
RIFIUTI - Gestione integrata - Assetto organizzativo e gestionale - 
Organizzazione sovracomunale (ATO) - Appartenenza necessaria dell’ente locale - 
Singolo comune - Scelta di modalita di gestione del servizio diverse da quelle 
individuate dall’Autorità - Possibilità - Esclusione - Ragioni. Il principio 
dell’appartenenza necessaria dell’ente locale all’organizzazione sovracomunale 
operante in materia di gestione integrata dei rifiuti, diversamente denominata 
dalle norme che si sono succedute, non è discutibile. Se così non fosse, dette 
Autorità sarebbero inevitabilmente destinate alla paralisi: in un simile 
contesto, gli eventuali conflitti tra le amministrazioni locali coinvolte non 
possono che trovare la loro composizione attraverso la mediazione politica 
esplicabile all’interno degli organi dell’organizzazione sovracomunale; fermo 
restando che, alla fine, è la maggioranza che decide, e che i provvedimenti 
dell’organizzazione sovracomunale - se adottati nel rispetto del procedimento di 
formazione della volontà degli organi collegiali, ed indenni da vizi di 
legittimità - risultano vincolanti anche per la minoranza (cfr., TAR Lazio, 
Latina, 17 febbraio 2009, n. 124). Così che il singolo ente locale non può 
intraprendere percorsi autonomi e scegliere modalità di gestione del servizio 
diverse da quelle individuate dall’Autorità (cfr. TAR Lombardia, Brescia, II, 19 
novembre 2009, n. 2238). D’altra parte, tale assetto organizzativo e gestionale 
discende anche da ragioni di ordine tecnico. Solo un’organizzazione associata, 
che comprenda un’area di adeguate dimensioni e caratteristiche, può assicurare 
una gestione dei rifiuti efficiente dal punto di vista ambientale, attraverso 
l’utilizzazione di una rete adeguata di impianti, consentendo di conseguire su 
tutto il territorio nazionale i livelli di qualità (percentuali di raccolta 
differenziata; autosufficienza nella gestione dei rifiuti) indicati dal d.lgs. 
152/2006, a tariffe sostenibili per tutti gli utenti. Pres. Lignani, Est. Ungari 
- Comune di Assisi (avv. Caforio) c. Ambito Territoriale Ottimale - A.T.O. - n. 
2 “Perugino - Trasimeno - Marscianese - Tuderte e altro (avv.ti Caia, Colombari 
e Figorilli) - TAR UMBRIA, Sez. I - 9 luglio 2010, n. 402
RIFIUTI - Comune - Autonoma gestione di singole fasi del ciclo dei rifiuti - 
Spazzamento, raccolta e trasporto - Possibilità - Esclusione - Principio della 
gestione unitaria. L’ordinamento, in linea di principio, non asseconda 
l’aspirazione di un Comune ad occuparsi autonomamente del ciclo dei (propri) 
rifiuti, o di alcune delle relative fasi (come lo spazzamento delle strade, la 
raccolta ed il trasporto). Siccome ciascun Comune, per il collocamento finale 
dei rifiuti prodotti sul suo territorio, necessita della collaborazione con gli 
altri Comuni compresi nel medesimo ambito e delle sinergie che l’utilizzazione 
delle risorse territoriali e delle infrastrutture di ciascuno di essi sono in 
grado di generare a vantaggio comune, è del tutto coerente che anche le fasi 
antecedenti della raccolta e del trasporto dei rifiuti siano organizzati e 
gestiti unitariamente; altrimenti, si perderebbe la possibilità di sfruttare 
dette sinergie, e qualcuno degli enti finirebbe per generare costi ambientali 
dei quali non sopporta (almeno non integralmente) l’onere, “scaricandoli” sui 
Comuni limitrofi (ciò, in contrasto con il principio comunitario del “chi 
inquina paga”, sancito dall’articolo 191, par. 2, del Trattato UE). In materia, 
la partecipazione dei Comuni al sistema di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati, in base agli articoli 198, commi 1 e 2, e 200, del d.lgs. 152/2006, 
si sostanzia in un ruolo consultivo rispetto alla delimitazione degli Ambiti da 
parte della Regione, e nell’esercizio del potere regolamentare. Pres. Lignani, 
Est. Ungari - Comune di Assisi (avv. Caforio) c. Ambito Territoriale Ottimale - 
A.T.O. - n. 2 “Perugino - Trasimeno - Marscianese - Tuderte e altro (avv.ti Caia, 
Colombari e Figorilli) - TAR UMBRIA, Sez. I - 9 luglio 2010, n. 402
RIFIUTI - Art. 2, c. 186-bis della L. n. 191/2009, introdotto dall’art. 1, c. 
1-quinquies del d.l. n. 2/2010, conv. in L. n. 42/2010 - Soppressione delle 
Autorità d’Ambito - Gestione sovracomunale - Cessazione - Esclusione - 
Riallocazione delle funzioni. La gestione sovracomunale dei rifiuti non è 
venuta meno neanche a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 2, comma 
186-bis, della legge 191/2009, come introdotto dall’articolo 1, comma 
1-quinquies, del d.l. 2/2010, convertito in legge 42/2010. Detta disposizione, 
infatti, prevede la soppressione delle Autorità di Ambito, ma dispone che, entro 
un anno, “le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle 
Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed 
adeguatezza”. Il Legislatore statale, in tal modo, non ha voluto senz’altro 
ripudiare la scelta di gestire il servizio in un ambito sovracomunale; ma 
soltanto consentire una riallocazione delle funzioni (alla Regione, alle 
Province, a forme associative o convenzionali tra Comuni) secondo le diverse 
esigenze dei territori e delle collettività regionali, prevedendo comunque 
(evidentemente, per ragioni di contenimento della spesa) l’eliminazione di un’entificazione 
autonoma del soggetto titolare delle funzioni (altrimenti, come già avvenuto ad 
opera del precedente comma 186 per la soppressione dei Consorzi di funzioni, 
avrebbe disposto semplicemente la retrocessione ai Comuni dei relativi compiti). 
Pres. Lignani, Est. Ungari - Comune di Assisi (avv. Caforio) c. Ambito 
Territoriale Ottimale - A.T.O. - n. 2 “Perugino - Trasimeno - Marscianese - 
Tuderte e altro (avv.ti Caia, Colombari e Figorilli) - TAR UMBRIA, Sez. I - 9 
luglio 2010, n. 402
RIFIUTI - Gestione sovracomunale - Obiettivo - L’Efficienza ed efficacia del 
sistema nel suo complesso - Singole gestioni - Maggiore economicità - 
Irrilevanza - Prospettiva solidaristica. Obbiettivo della disciplina in 
materia di gestione sovracomunale dei rifiuti, è l’efficienza ed efficacia del 
sistema regionale nel suo complesso (articolo 12, comma 4, l.r. 14/2002), non 
quale sommatoria di tante gestioni ottimali quanti sono gli enti locali 
interessati. In ogni caso, se anche se il costo del servizio sostenuto dal 
singolo Comune anteriormente al contratto di servizio fosse effettivamente 
inferiore, ciò di per sé non inficierebbe la scelta dell’ATI, dato che questa si 
giustifica alla luce dell’esigenza di considerare le diseconomie ambientali, 
nonché le opportunità tecniche ed infrastrutturali, all’interno di un ambito 
territoriale adeguato, in una prospettiva sia di ottimizzazione del servizio, 
sia strettamente solidaristica. Pres. Lignani, Est. Ungari - Comune di Assisi 
(avv. Caforio) c. Ambito Territoriale Ottimale - A.T.O. - n. 2 “Perugino - 
Trasimeno - Marscianese - Tuderte e altro (avv.ti Caia, Colombari e Figorilli) -
TAR UMBRIA, Sez. I - 9 luglio 2010, n. 402
RIFIUTI - Piano d’ambito - Contenuti obbligatori - Art. 203, c. 3 d.lgs. n. 
152/2006. I contenuti obbligatori del Piano d’Ambito sono definiti dall’articolo 
203, comma 3, del d.lgs. 152/2006. Detta disposizione prevede che il Piano 
sia “comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un 
piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano 
finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, 
nonché i proventi derivanti dall’applicazione della tariffa sui rifiuti per il 
periodo considerato”. Pres. Lignani, Est. Ungari - Comune di Assisi (avv. 
Caforio) c. Ambito Territoriale Ottimale - A.T.O. - n. 2 “Perugino - Trasimeno - 
Marscianese - Tuderte e altro (avv.ti Caia, Colombari e Figorilli) - TAR 
UMBRIA, Sez. I - 9 luglio 2010, n. 402
VIA E VAS - VAS - Oggetto - Art. 6, c. 1 d.lgs. n. 152/2006. La VAS, in 
generale, “riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti 
significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale” (articolo 6, comma 1, 
del d.lgs. 152/2006, come novellato dal d.lgs. 4/2008) Pres. Lignani, Est. 
Ungari - Comune di Assisi (avv. Caforio) c. Ambito Territoriale Ottimale - 
A.T.O. - n. 2 “Perugino - Trasimeno - Marscianese - Tuderte e altro (avv.ti Caia, 
Colombari e Figorilli) - TAR UMBRIA, Sez. I - 9 luglio 2010, n. 402
VIA E VAS - VAS - Normativa previgente alla L.r. Umbria n. 11/2009 - Piano 
d’Ambito - Assoggettabilità a VAS - Esclusione - Ragioni. Con riferimento 
alla normativa previgente alla l.r. Umbria 11/2009 (dal cui art. 14, c. 5 sembra 
potersi desumere l’obbligo di opposizione del Piano d’Ambito alla VAS)occorre 
considerare che la VAS è obbligatoria per tutti quei piani e programmi elaborati 
per il settore della “gestione dei rifiuti (…) che definiscono il quadro di 
riferimento per l’approvazione, l’area di localizzazione o comunque la 
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II e IV” (articolo 6, 
comma 2, lettera a), del d.lgs. 152/2006, che riproduce l’articolo 3, par. 2, 
lettera a), della Direttiva 2001/42/CE); inoltre, l’Autortà competente deve 
valutare se i piani e programmi diversi dai predetti “che definiscono il quadro 
di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, possono avere effetti 
significativi sull’ambiente” (articolo 6, comma 3-bis, del d.lgs. 152/2006) e 
procedere alla VAS se, all’esito della preventiva procedura di screening, 
emergono simili effetti significativi. Una simile qualificazione non sembra 
possa essere attribuita al Piano di Ambito, né in base alla l.r. Umbria n. 
14/2002, né in base all’articolo 203, del d.lgs. 152/2006. Infatti, il Piano di 
Ambito deve assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani ed assimilati “in 
applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni” della normativa statale e 
“nel rispetto di quanto disposto dal Piano regionale” (articolo 12, comma 1, 
della l.r. 14/2002; per i contenuti del piano, cfr. art. 199, c. 3, d.lgs. .n 
152/2006, nonché, per le funzioni attribuite alle regioni, cfr. art. 197, c. 1 
del medesimo decreto legislativo); coerentemente, anche l’autorizzazione unica 
necessaria per la realizzazione e la gestione di impianti di recupero e di 
smaltimento di rifiuti è attribuita alla competenza della Regione o della 
Provincia da essa delegata (articolo 208 del d.lgs. 152/2006). Pres. Lignani, 
Est. Ungari - Comune di Assisi (avv. Caforio) c. Ambito Territoriale Ottimale - 
A.T.O. - n. 2 “Perugino - Trasimeno - Marscianese - Tuderte e altro (avv.ti Caia, 
Colombari e Figorilli) - TAR UMBRIA, Sez. I - 9 luglio 2010, n. 402
RIFIUTI - Servizio di gestione - Corrispettivo - Applicazione e riscossione - 
TARSU e TIA - Differenza. Il corrispettivo del servizio di gestione dei 
rifiuti viene applicato e riscosso dai Comuni singolarmente, finché essi 
mantengono il regime della TARSU; una volta completata la transizione al sistema 
della TIA, questa viene determinata tramite l’Autorità di Ambito e riscossa dal 
gestore (articolo 201, comma 2, e 238 del d.lgs. 152/2006). Pres. Lignani, Est. 
Ungari - Comune di Assisi (avv. Caforio) c. Ambito Territoriale Ottimale - 
A.T.O. - n. 2 “Perugino - Trasimeno - Marscianese - Tuderte e altro (avv.ti Caia, 
Colombari e Figorilli) - TAR UMBRIA, Sez. I - 9 luglio 2010, n. 402
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00402/2010 REG.SEN.
N. 00217/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 217 del 2008, integrato da motivi 
aggiunti, proposto da:
Comune di Assisi in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. 
Giuseppe Caforio, anche domiciliatario in Perugia, via del Sole, 8;
contro
- Ambito Territoriale Ottimale – A.T.O. - n. 2 “Perugino - Trasimeno - 
Marscianese – Tuderte”, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Caia, Stefano 
Colombari e Fabrizio Figorilli, con domicilio eletto presso Fabrizio Figorilli 
in Perugia, via Bontempi n. 1 (ricorso introduttivo, primo e secondo ricorso per 
motivi aggiunti);
- Ambito Territoriale Integrato - A.T.I. - n. 2, rappresentato e difeso dagli 
avv. Giuseppe Caia, Stefano Colombari e Fabrizio Figorilli, con domicilio eletto 
presso Fabrizio Figorilli in Perugia, via Bontempi n. 1 (terzo ricorso per 
motivi aggiunti);
nei confronti di
- Comuni membri dell’Assemblea dell’A.T.O. n. 2: Comune di Bastia Umbra, Comune 
di Bettona, Comune di Castiglione del Lago, Comune di Citta' della Pieve, Comune 
di Collazzone, Comune di Corciano, Comune di Deruta, Comune di Fratta Todina, 
Comune di Lisciano Niccone, Comune di Magione, Comune di Marsciano, Comune di 
Monte Castello di Vibio, Comune di Paciano, Comune di Panicale, Comune di 
Passignano sul Trasimeno, Comune di Perugia, Comune di Piegaro, Comune di San 
Venanzo, Comune di Todi, Comune di Torgiano, Comune di Tuoro sul Trasimeno, 
Comune di Valfabbrica (ricorso introduttivo, primo e secondo ricorso per motivi 
aggiunti);
- R.t.i. tra Gesenu S.p.A., T.S.A. - Trasimeno Servizi Ambientali S.p.A., S.I.A. 
- Societa' Igiene Ambientale S.p.A., Eco Cave S.r.l. (terzo ricorso per motivi 
aggiunti);
- Comune di Perugia, rappresentato e difeso dagli avv. Luca Zetti e Sara 
Mosconi, con domicilio eletto presso Luca Zetti in Perugia, corso Vannucci n. 39 
(terzo ricorso per motivi aggiunti);
per l'annullamento
a) con ricorso introduttivo:
della deliberazione della Conferenza dei Sindaci dell’A.T.O. 2, n. 16 in data 4 
marzo 2008, e di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente e/o 
comunque connesso e collegato;
b) con il primo ricorso per motivi aggiunti :
delle deliberazioni della Conferenza dei Sindaci dell’A.T.O. 2, n. 21 in data 18 
luglio 2008, e n. 19 in data 4 giugno 2008, nonché del bando di gara per 
l’affidamento in concessione del servizio pubblico locale di gestione integrata 
dei rifiuti urbani, e di ogni altro atto o provvedimento presupposto, 
conseguente e/o comunque connesso e collegato;
c) con il secondo ricorso per motivi aggiunti:
del predetto bando di gara, pubblicato nella G.U., Serie Speciale, n. 147 del 19 
dicembre 2008, del relativo capitolato d'oneri e del contratto di servizio, 
nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque 
connesso e collegato;
d) con il terzo ricorso per motivi aggiunti:
della determinazione del dirigente del Comune di Perugia n. 45 in data 10 
novembre 2009, e di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente e/o 
comunque connesso e collegato;
Visto il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.T.O. n. 2, dell’A.T.I. n. 2 e 
del Comune di Perugia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2010 il dott. Pierfrancesco 
Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con deliberazione n. 16 in data 4 marzo 2008, la Conferenza dei sindaci dei 
Comuni componenti l’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 
“Perugino-Trasimeno-Marscianese-Tuderte” (ATO 2) ha approvato il c.d. piano 
d’ambito, per la gestione integrata dei rifiuti urbani nell’area interessata.
Con deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 21 in data 18 luglio 2008 (e 
successiva deliberazione n. 24 in data 19 novembre 2008), sono stati approvati 
gli atti della procedura aperta preordinata all’individuazione del 
concessionario del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti. 
Il relativo bando di gara è stato pubblicato nella G.U. del 19 dicembre 2008.
Con determinazione dirigenziale n. 45 in data 10 novembre 2009, il Comune di 
Perugia - quale delegato, ed in forza delle deliberazioni n. 6 in data 1 aprile 
2009 e n. 11 in data 18 settembre 2009 dell’Assemblea dell’Ambito Territoriale 
Integrato n. 2 (ATI 2), succeduto nei rapporti facenti capo ad ATO 2 - ha 
disposto l’aggiudicazione definitiva del servizio in favore del raggruppamento 
temporaneo di imprese tra Gesenu S.p.a., TSA -Trasimeno Servizi Ambientali 
S.p.a., SIA – Società Igiene Ambientale S.pa. ed Eco Cave S.r.l. (d’ora in poi: 
r.t.i. aggiudicatario).
2. I predetti provvedimenti sono stati impugnati dal Comune di Assisi, mediante 
un ricorso introduttivo, integrato da tre ricorsi per motivi aggiunti.
Prospetta articolate censure, che vengono appresso esaminate.
Chiede anche la condanna al risarcimento dei danni derivanti dall’adozione dei 
provvedimenti impugnati, sotto il profilo della perdita di immagine e del 
depauperamento del potenziale turistico della Città, quantificabili in 500.000 
euro.
E’ utile precisare fin d’ora che il Comune di Assisi non ha formalmente aderito 
all’ATO 2 /ATI 2 (di ciò, si dirà in prosieguo).
A differenza degli altri Comuni dell’ATI 2, non ha neanche provveduto a 
stipulare il contratto di servizio con il r.t.i. aggiudicatario della 
concessione, preferendo rinnovare autonomamente il rapporto preesistente con Eco 
Cave S.r.l. (peraltro, a ciò legittimato dalla misura cautelare disposta con 
decreto del Presidente di questo Tribunale n. 149 in data 1 dicembre 2009).
3. Resistono, controdeducendo puntualmente, l’ATO 2/ATI 2, nonché il Comune di 
Perugia.
4. Prima di esaminare le singole censure e le relative eccezioni, è opportuno 
puntualizzare il quadro normativo ed amministrativo in cui si inserisce la 
controversia.
4.1. La disciplina della gestione dei rifiuti era contenuta nel d.lgs. 22/1997 e 
nella legge della Regione Umbria 14/2002.
Detta normativa ha previsto, tra l’altro, il superamento del modello di gestione 
frammentata per singoli ambiti comunali, e la cooperazione tra enti locali per 
ambiti territoriali omogenei, al fine di ottimizzare il servizio.
Alla Regione è stata affidata la predisposizione del piano di gestione dei 
rifiuti, tra i cui contenuti - in base all’articolo 11, della l.r. 14/2002 - vi 
era la determinazione della dimensione territoriale ottimale per la gestione 
integrata dei rifiuti urbani ed assimilati (che aveva la sua proiezione negli 
ATO).
In particolare, secondo il predetto articolo 11, “ciascun ATO comprende il 
territorio di più comuni anche appartenenti a province diverse” (comma 2), “i 
comuni ricompresi in ogni ATO, entro 60 gg. dall’entrata in vigore del piano 
regionale dei rifiuti, stipulano, sulla base dello schema tipo predisposto dalla 
stessa Regione, una convenzione che regola i reciproci rapporti” (comma 4) e 
“l’ATO opera quando la convenzione è sottoscritta da non meno dei due terzi dei 
Comuni, che rappresentino almeno il 50% della popolazione complessiva 
dell’ambito territoriale” (comma 5). Va sottolineato che, per l’ipotesi in cui 
non si realizzino le predette condizioni, è previsto l’intervento sostitutivo 
della Provincia, che, previa diffida, adotta l’atto in luogo dei comuni rimasti 
inerti (comma 6).
All’Autorità di Ambito, d’altra parte, “compete assicurare la gestione unitaria 
dei rifiuti urbani predisponendo il piano di gestione dei rifiuti” (articolo 12, 
comma 1, della l.r. 14/2002).
4.2. In attuazione di detta disciplina, la Regione Umbria, con il secondo piano 
per la gestione integrata e razionale dei rifiuti approvato in data 25 luglio 
2002, ha suddiviso il proprio territorio in quattro ambiti territoriali, tra i 
quali l’ATO 2 “Perugino-Trasimeno-Marscianese-Tuderte”.
In data 14 aprile 2005, i Sindaci della gran parte dei (23) Comuni ricompresi 
nell’ATO 2 (ad eccezione di Assisi, Lisciano Niccone e Valfabbrica) hanno 
approvato la convenzione di cooperazione secondo lo schema predisposto dalla 
Regione.
Successivamente, anche i Comuni di Lisciano Niccone e Valfabbrica hanno 
sottoscritto la convenzione.
Il Comune di Assisi, invece, dopo aver deciso di non aderire all’ATO – cfr. 
deliberazione consiliare n. 25/2004 – ha poi deciso di aderire, ma 
subordinatamente alla condizione che venisse costituito un Sub-ATO specifico per 
il Comune di Assisi, che tenesse nella dovuta considerazione le peculiarità del 
territorio assisano – cfr. deliberazione consiliare n. 42/2006; di fronte 
all’indisponibilità dell’ATO a realizzare tale condizione, ha infine revocato 
detta adesione condizionata.
L’accordo relativo all’ATO 2, in conformità a quanto previsto dall’articolo 12, 
comma 4, della l.r. 14/2002, attribuisce all’ATO “l’adozione di decisioni e 
criteri di indirizzo vincolanti per tutti i comuni del suo territorio” (articolo 
5, comma 3), individuando nella Conferenza dei sindaci l’organo di 
rappresentanza degli enti locali coinvolti.
4.3. Il d.lgs. 152/2006 (c.d. testo unico ambientale) ha sostanzialmente 
confermato, per quanto qui interessa, la disciplina previgente.
In particolare :
- viene previsto che “al fine dell'organizzazione del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani, le regioni (...) disciplinano le forme e i modi 
della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, 
prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito (…), alle quali è 
demandata (...) l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti” (articolo 201, comma 1);
- l’Autorità d’ambito viene qualificata come la “… struttura dotata di 
personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale 
delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano 
obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze 
in materia di gestione integrata dei rifiuti” (articolo 201, comma 2);
- viene disposto che l’Autorità d’ambito “organizza il servizio e determina gli 
obiettivi da perseguire per garantire la gestione secondo criteri di efficienza, 
di economicità e di trasparenza; a tal fine adotta un apposito Piano d’Ambito …” 
(articolo 201, comma 3); ed affida, nel rispetto della normativa comunitaria e 
nazionale sull’evidenza pubblica, “a) la realizzazione, gestione ed erogazione 
dell’intero servizio, comprensivo delle attività di gestione degli impianti; b) 
la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo 
di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all’interno dell’ATO” (comma 4).
A conferma della necessità che l’Autorità, alla scadenza delle concessioni in 
essere, disponga i nuovi affidamenti del servizio per l’intero ambito, vengono 
previsti un termine di nove mesi (articolo 204, comma 2) e l’attivazione di 
poteri sostitutivi da parte delle regioni e del Ministero dell’ambiente e della 
difesa del territorio (comma 3).
4.4. La l.r. 23/2007 ha poi previsto come forma di cooperazione tra gli enti 
locali gli “Ambiti Territoriali Integrati” (ATI), dotati di personalità 
giuridica, i quali “… assolvono a tutte le funzioni previste dal decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 …”, così sostanzialmente anticipando la 
soppressione degli ATO prevista dalla sopravvenuta disciplina statale (articolo 
2, comma 186-bis, della legge 191/2009 – sul quale, vedi appresso).
I nuovi ATI sono stati definiti dalla Regione con deliberazione consiliare n. 
247/2008.
Come già accennato, l’ATI 2, succeduto all’ATO 2, ha dapprima confermato “alla 
luce del mutato contesto, la delega di funzioni attribuita dall’ATO 2 al Comune 
di Perugia” per quanto riguarda l’espletamento della procedura competitiva già 
avviata (cfr. deliberazione dell’Assemblea n. 6 in data 1 aprile 2009); e poi ha 
espresso “parere favorevole a che il Comune di Perugia provveda 
all’aggiudicazione definitiva a favore del R.T.I. …” (deliberazione 
dell’Assemblea n. 11 in data 18 settembre 2009).
Sin qui, il quadro normativo generale.
5. Le parti resistenti eccepiscono l’inammissibilità del ricorso, per difetto di 
interesse e di legittimazione attiva del Comune di Assisi.
5.1. Sostengono che, essendo le Autorità d’ambito (ATO prima, ed oggi ATI) 
organizzazioni ad appartenenza necessaria, gli enti locali che ne fanno parte 
non possono svincolarsi da detti organismi né dalle scelte da questi operate, 
potendo soltanto influire sulle relative determinazioni partecipando al processo 
decisionale.
In altri termini, la lite promossa dal Comune di Assisi si ridurrebbe ad un 
conflitto interorganico, non sindacabile dal giudice amministrativo.
Il Collegio osserva che tale ultima argomentazione potrebbe rilevare qualora il 
Comune di Assisi avesse sottoscritto l’accordo di cooperazione dell’ATO, ed 
intendesse poi sottrarsi alla sua applicazione. Ma nel caso in esame ciò non è 
avvenuto.
Soprattutto, la pretesa sostanziale azionata consiste nel sottrarre la gestione 
del servizio relativo al territorio del Comune di Assisi all’ambito di 
applicazione dei provvedimenti impugnati (per sottoporla, almeno in parte, a 
diversa disciplina, più aderente alle esigenze specifiche del Comune).
Nella prospettiva dell’assetto definitivo dei rapporti tra le parti, il Comune 
di Assisi, come risulta anche dalla vicende precedenti l’instaurazione del 
giudizio, non pretende di restare estraneo all’ATI, bensì (si proponeva e) si 
propone di ottenere “la creazione di un sub-ATO, ovvero forme di duttilità e 
flessibilità del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che garantisse 
l’integrità delle peculiarità del territorio assisano” (cfr. memoria finale, 
pag. 5-6).
Il Comune di Assisi ha dunque un interesse concreto ed attuale, a rimettere in 
discussione il piano d’ambito e le modalità di affidamento del servizio, “poiché 
direttamente contrastanti con gli interessi economici-finanziari 
dell’amministrazione locale” (ibidem).
Nella indicata prospettiva, dunque, non viene in rilievo l’ammissibilità, bensì 
la fondatezza delle censure prospettate, che riguardano la legittimità – sotto 
il profilo delle modalità procedimentali, del rispetto dei presupposti e dei 
limiti stabiliti dalla normativa – dei provvedimenti impugnati.
5.2. L’inammissibilità (parziale) del ricorso viene prospettata anche in 
relazione all’omessa impugnazione di atti presupposti del procedimento di gara 
per l’affidamento del servizio.
Segnatamente, si tratta : della deliberazione n. 24 in data 19 novembre 2008, 
con cui la Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 ha manifestato in via definitiva la 
scelta di procedere alla gara; della determinazione n. 24 in data 1 dicembre 
2008, con cui il Comune di Perugia, quale delegato dell’ATO 2, ha approvato la 
documentazione di gara; delle succitate deliberazioni dell’ATI 2, n. 6/2009, con 
cui è stata confermata la delega al Comune di Perugia per l’espletamento della 
procedura, e n. 11/2009, con cui è stato dato “parere favorevole” a che il 
Comune di Perugia provvedesse all’aggiudicazione definitiva; delle deliberazioni 
consiliari, con cui ciascun Comune ha approvato la gara da espletare.
Il Collegio rileva anzitutto che l’eventuale annullamento del Piano d’ambito 
comporterebbe un effetto caducante nei confronti degli atti successivi impugnati 
con i motivi aggiunti.
Così come l’annullamento delle deliberazioni della Conferenza dei Sindaci n. 
19/2008 e n. 21/2008, comporterebbe un effetto caducante nei confronti della 
deliberazione n. 24/2008 (non formalmente ricompresa, a differenza delle 
precedenti, nell’impugnazione di cui al primo ricorso per motivi aggiunti).
In generale – per quanto attiene alle impugnazioni relative agli atti della 
gara, proposte in corso di giudizio - il Collegio ritiene che quelli suindicati 
abbiano carattere di atti, presupposti o successivi, comunque non condizionanti 
l’adozione dei provvedimenti (impugnati) che hanno determinato la lesione delle 
situazioni del Comune ricorrente; e che, pertanto, la possibilità che anche i 
suddetti atti vengano meno a seguito dell’accoglimento del gravame non sia 
necessaria per concretizzare l’interesse a ricorrere.
5.3. Il Comune di Perugia prospetta anche l’inammissibilità delle doglianze 
mosse nei confronti delle disposizioni della l.r. 14/2002 - in quanto ritenute 
dal Comune di Assisi lesive della sfera di autonomia dei Comuni in relazione ai 
principi stabiliti dalla normativa statale – a causa dell’omessa prospettazione 
dei profili di incostituzionalità.
Il Collegio si limita a sottolineare come non possa ritenersi preclusa la 
valutazione delle censure predette, stante la rilevabilità d’ufficio della 
questione di legittimità costituzionale.
6. Nel merito, il ricorso non può essere accolto.
Per esigenze espositive, si esaminano le singole censure, in un ordine non 
coincidente con quello nel quale sono state proposte.
6.1. Con un primo ordine di censure, il Comune di Assisi contesta il potere 
dell’ATO 2 di indire la gara per l’affidamento della gestione integrata dei 
rifiuti.
6.1.1. Il Comune di Assisi anzitutto sostiene di essere competente a decidere 
(in tutto o in parte) l’organizzazione del servizio pubblico per quanto concerne 
il proprio territorio.
La tesi non può essere condivisa.
Il principio dell’appartenenza necessaria dell’ente locale all’organizzazione 
sovracomunale, diversamente denominata dalle norme che si sono succedute, non 
appare discutibile.
Se così non fosse, d’altra parte, dette Autorità sarebbero inevitabilmente 
destinate alla paralisi: in un simile contesto, gli eventuali conflitti tra le 
amministrazioni locali coinvolte non possono che trovare la loro composizione 
attraverso la mediazione politica esplicabile all’interno degli organi 
dell’organizzazione sovracomunale; fermo restando che, alla fine, è la 
maggioranza che decide, e che i provvedimenti dell’organizzazione sovracomunale 
– se adottati nel rispetto del procedimento di formazione della volontà degli 
organi collegiali, ed indenni da vizi di legittimità – risultano vincolanti 
anche per la minoranza (cfr., in tal senso, anche se con riguardo ad un ATO 
operante in materia di servizio idrico integrato, TAR Lazio, Latina, 17 febbraio 
2009, n. 124). Così che il singolo ente locale non può intraprendere percorsi 
autonomi e scegliere modalità di gestione del servizio diverse da quelle 
individuate dall’Autorità (cfr. TAR Lombardia, Brescia, II, 19 novembre 2009, n. 
2238, anch’essa in tema di servizio idrico integrato).
D’altra parte, tale assetto organizzativo e gestionale discende anche da ragioni 
di ordine tecnico.
Solo un’organizzazione associata, che comprenda un’area di adeguate dimensioni e 
caratteristiche, può assicurare una gestione dei rifiuti efficiente dal punto di 
vista ambientale, attraverso l’utilizzazione di una rete adeguata di impianti, 
consentendo di conseguire su tutto il territorio nazionale i livelli di qualità 
(percentuali di raccolta differenziata; autosufficienza nella gestione dei 
rifiuti) indicati dal d.lgs. 152/2006, a tariffe sostenibili per tutti gli 
utenti.
Nel caso dell’ambito in questione ciò appare evidente.
Il Comune di Assisi, al pari degli altri Comuni dell’ambito, conferisce i propri 
rifiuti alla discarica di Pietramelina, situata nel territorio del Comune di 
Perugia. Se il Comune di Assisi dovesse provvedere autonomamente allo 
smaltimento dei propri rifiuti, dovrebbe realizzare una nuova discarica nel 
proprio territorio, con i gravi inconvenienti da chiunque facilmente intuibili.
Può pertanto anticiparsi una prima conclusione.
L’ordinamento, in linea di principio, non asseconda l’aspirazione di un Comune 
ad occuparsi autonomamente del ciclo dei (propri) rifiuti, o di alcune delle 
relative fasi (come, con riferimento alla pretesa azionata dal Comune di Assisi, 
lo spazzamento delle strade, la raccolta ed il trasporto). Siccome ciascun 
Comune, per il collocamento finale dei rifiuti prodotti sul suo territorio, 
necessita della collaborazione con gli altri Comuni compresi nel medesimo ambito 
e delle sinergie che l’utilizzazione delle risorse territoriali e delle 
infrastrutture di ciascuno di essi sono in grado di generare a vantaggio comune, 
è del tutto coerente che anche le fasi antecedenti della raccolta e del 
trasporto dei rifiuti siano organizzati e gestiti unitariamente; altrimenti, si 
perderebbe la possibilità di sfruttare dette sinergie, e qualcuno degli enti 
finirebbe per generare costi ambientali dei quali non sopporta (almeno non 
integralmente) l’onere, “scaricandoli” sui Comuni limitrofi (ciò, in contrasto 
con il principio comunitario del “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 191, 
par. 2, del Trattato UE).
In materia, la partecipazione dei Comuni al sistema di gestione dei rifiuti 
urbani ed assimilati, in base agli articoli 198, commi 1 e 2, e 200, del d.lgs. 
152/2006, si sostanzia in un ruolo consultivo rispetto alla delimitazione degli 
Ambiti da parte della Regione, e nell’esercizio del potere regolamentare (che 
tuttavia riguarda aspetti non attinenti all’affidamento del servizio pubblico).
6.1.2. Può aggiungersi che la gestione sovracomunale dei rifiuti non è venuta 
meno neanche a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 2, comma 186-bis, 
della legge 191/2009, come introdotto dall’articolo 1, comma 1-quinquies, del 
d.l. 2/2010, convertito in legge 42/2010.
Detta disposizione, infatti, prevede la soppressione delle Autorità di Ambito, 
ma dispone che, entro un anno, “le regioni attribuiscono con legge le funzioni 
già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, 
differenziazione ed adeguatezza”.
Il Legislatore statale, in tal modo, non ha voluto senz’altro ripudiare la 
scelta di gestire il servizio in un ambito sovracomunale; ma soltanto consentire 
una riallocazione delle funzioni (alla Regione, alle Province, a forme 
associative o convenzionali tra Comuni) secondo le diverse esigenze dei 
territori e delle collettività regionali, prevedendo comunque (evidentemente, 
per ragioni di contenimento della spesa) l’eliminazione di un’entificazione 
autonoma del soggetto titolare delle funzioni (altrimenti, come già avvenuto ad 
opera del precedente comma 186 per la soppressione dei Consorzi di funzioni, 
avrebbe disposto semplicemente la retrocessione ai Comuni dei relativi compiti).
In ogni caso, quale che sia il contenuto della disciplina che verrà definita con 
legge dalla Regione Umbria, il nuovo assetto organizzativo del servizio non 
incide sulla legittimità degli atti impugnati, e quindi esula dalla presente 
controversia.
6.1.3. Un argomento di censura collegato al precedente, è quello incentrato sul 
rilievo secondo il quale l’omogeneizzazione della gestione e delle tariffe, con 
espletamento del servizio da parte del r.t.i. aggiudicatario, comporterebbe un 
peggioramento della qualità del servizio e costi più elevati per i cittadini di 
Assisi.
Il Collegio ribadisce che l’obbiettivo della disciplina sopra ricordata, è 
l’efficienza ed efficacia del sistema regionale di gestione dei rifiuti, nel suo 
complesso (articolo 12, comma 4, l.r. 14/2002), non quale sommatoria di tante 
gestioni ottimali quanti sono gli enti locali interessati.
Ma, anche volendo accedere all’impostazione atomistica sottesa all’impugnazione 
in esame, va rilevato che il Comune di Assisi non ha fornito elementi di prova 
del suddetto assunto, in quanto nella sua prospettazione mancano elementi di 
raffronto che prendano in considerazione, oltre al costo, le caratteristiche 
tecniche e gli standard di qualità del servizio.
Di più, anche considerando soltanto il costo del servizio, non sembra che vi sia 
il significativo scostamento lamentato. Infatti, stando alla documentazione 
depositata ed alle argomentazioni dedotte in giudizio dalla difesa delle parti 
resistenti, il costo del servizio pubblico per il Comune di Assisi sarebbe stato 
nel 2009 complessivamente (quindi, per la raccolta, il trasporto e lo 
smaltimento dei rifiuti) pari a 3.663.178,05 + IVA ed “ecotassa”, mentre quello 
offerto dal r.t.i. aggiudicatario per il 2010 è pari a 3.757.839,25 + IVA. Il 
che, anche considerato che il rapporto contrattuale tra il Comune di Assisi ed 
Ecocave prevede l’aggiornamento attuale dei corrispettivi in misura pari all’85% 
dell’incremento dell’indice ISTAT, sembra dimostrare una sostanziale equivalenza 
dei costi.
In ogni caso, è bene ribadirlo, se anche risultasse che il costo del servizio 
finora sostenuto dal Comune di Assisi è stato effettivamente inferiore di quello 
previsto dal contratto di servizio, ciò di per sé non inficierebbe la scelta 
dell’ATI, dato che questa, come sopra ripetuto, si giustifica alla luce 
dell’esigenza di considerare le diseconomie ambientali, nonché le opportunità 
tecniche ed infrastrutturali, all’interno di un ambito territoriale adeguato, in 
una prospettiva sia di ottimizzazione del servizio, sia strettamente 
solidaristica .
6.1.4. Dunque, dalle disposizioni normative sopra ricordate (cfr. punti 4. ss.), 
si evince che l’ATO 2 era tenuto a definire il Piano di Ambito e ad esperire la 
gara per l’affidamento del servizio con riferimento all’intera circoscrizione 
territoriale di riferimento, senza possibilità di escludere il territorio del 
Comune ricorrente.
Sia il bando che il provvedimento di aggiudicazione mostrano che la posizione 
dissenziente del Comune di Assisi è stata tenuta in considerazione, ma soltanto 
nel senso di precisare che l’esito della gara non avrebbe avuto immediata 
efficacia nei suoi confronti, fino a che non fosse stato definito il contenzioso 
o attivati i poteri sostitutivi.
L’ATO non ha invece ritenuto di accogliere la richiesta del Comune di Assisi di 
organizzare per il suo territorio un sub-ambito.
Una simile opzione era ammessa dall’articolo 12, comma 3, della l.r. 14/2002. 
Rispetto all’impostazione regionale, l’articolo 200, comma 1, del d.lgs. 
152/2006 (legge statale espressione della potestà esclusiva di cui all’articolo 
117, comma 2, lettera s), in cui rientra la materia dei rifiuti – cfr. Corte 
Cost. 5 marzo 2009, n. 61; e che, proponendosi come standard di tutela uniforme 
in materia ambientale, si impone nell’intero territorio nazionale e non ammette 
deroghe - cfr. Corte Cost., 14 marzo 2008, n. 62), sembra aver imposto una 
diversa tendenza, richiedendo il “superamento della frammentazione delle 
gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti”.
In ogni caso, anche ammettendo che la creazione di sub-ambiti fosse ancora 
consentita, l’ATO non ha ravvisato l’opportunità di procedere in tal senso, e 
certamente aveva il potere di farlo.
Tanto più che, al fine di salvaguardare le peculiarità e gli interessi specifici 
dei territori compresi nell’ambito, gli atti impugnati hanno previsto 
l’affidamento di un servizio di base (minimo) uguale per tutti i Comuni, 
attribuendo ai Comuni la facoltà di chiedere l’attivazione di servizi opzionali 
ed aggiuntivi, e prevedendo a tal fine che gli atti convenzionali fossero 
distinti per Comune e stipulati dai singoli Comuni oltre che dall’ATO.
6.1.5. Sostiene poi il Comune di Assisi che la procedura di gara sarebbe 
illegittima in quanto i relativi atti non gli sono stati trasmessi, e comunque 
(al pari del Comune di Castiglione del Lago) non li ha approvati
La censura appare infondata, alla luce di quanto appena esposto in ordine al 
carattere (necessariamente) sovracomunale della gestione del servizio, ed alle 
modalità di funzionamento della relativa Autorità.
Peraltro, anche se gli atti della lex specialis della gara sono stati portati a 
conoscenza del Comune di Assisi (cfr. raccomandata in data 3 dicembre 2008, 
pervenuta il giorno successivo) soltanto dopo la loro definitiva approvazione 
(cfr. deliberazione – di “Determinazioni conclusive” - della Conferenza dei 
Sindaci n. 24 in data 19 novembre 2008, alla quale sono allegati, come parte 
integrante, bando, capitolato d’oneri e schema del contratto di servizio), 
comunque detti atti erano stati in precedenza sottoposti all’esame dei singoli 
Consigli Comunali.
6.1.6. Il Comune sostiene anche che la sopravvenienza, nelle more dello 
svolgimento della gara, della l.r. 23/2007, abbia limitato i poteri dell’ATO 2, 
sostanzialmente delegittimando l’ente, che avrebbe quindi invaso le competenze 
ormai spettanti all’ATI 2 (diverso per soggettività giuridica, composizione ed 
estensione territoriale).
Del subentro dell’ATI, in applicazione dell’articolo 17, comma 5, della l.r. 
23/2007, nell’esercizio delle funzioni in materia di rifiuti previste dal d.lgs. 
152/2006, già attribuite all’ATO, si è detto.
Tuttavia, la normativa regionale sopravvenuta non indicava tempi certi per la 
costituzione degli ATI, e comunque non disponeva, nelle more, la sospensione dei 
poteri delle preesistenti Autorità d’ambito.
Pertanto, fermo restando l’indefettibilità dell’esercizio delle funzioni 
previste dal d.lgs. 152/2006, non può ritenersi che l’ATO 2 fosse tenuto ad 
astenersi dall’esercitare le competenze ad esso assegnate dalla normativa 
statale.
Del resto, anche l’articolo 2, comma 38, della legge 244/2007, che pure aveva 
previsto il riordino degli ATO (anche in questo caso senza prevedere termini 
perentori), non aveva stabilito alcuna sospensione dell’esercizio delle funzioni 
amministrative.
Alla medesima conclusione conduce la considerazione che tra ATO ed ATI, nel 
disegno del legislatore regionale, sembra esistere non una cesura, bensì una 
sostanziale continuità. Infatti, i nuovi organismi, unificando in uno stesso 
soggetto funzioni già svolte da vari enti sovracomunali (cfr. articolo 17, commi 
1 e 3), si presentano come una sorta di “concentrazione” dei precedenti, come 
risulta evidente dall’assunzione in capo agli ATI delle strutture, delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali dei soggetti soppressi (articolo 17, comma 4), 
di cui l’ATI si avvale per il proprio funzionamento (articolo 21, comma 7).
Anche il comportamento concretamente tenuto dall’ATI 2, non appena costituito, 
testimonia la continuità funzionale tra organismi (cfr. le citate deliberazioni 
nn. 6 e 11 del 2009, confermative dell’operato dell’ATO).
Dunque, la sopravvenienza dell’ATI 2 non ha inficiato in alcun modo la procedura 
di gara in corso.
L’ATI 2, in applicazione dell’articolo 17, comma 1, della l.r. 23/2007, è 
succeduto integralmente nelle funzioni istituzionali (e nei rapporti in essere) 
all’ATO 2, e comunque, anche in concreto, come risulta evidente dai 
provvedimenti appena suindicati, ha fatto propria la gara avviata dalla 
preesistente Autorità e l’ha condotta a termine.
Né, comunque, il Comune di Assisi ha argomentato in quale modo la variazione 
della composizione dell’ambito territoriale avrebbe potuto influire sull’esito 
della gara ed in particolare sulle condizioni di gestione del servizio da 
affidare in concessione.
In ogni caso, le caratteristiche della gara conducono ad escludere che una 
simile variazione (peraltro, di entità assai limitata rispetto a quella 
originaria, consistendo nell’uscita del Comune di Lisciano Niccone – che 
partecipava all’ATO con una quota pari allo 0,62%- e nell’entrata dei Comuni di 
Cannara e Massa Martana – che detengono nell’ATI quote pari, rispettivamente, 
all’1,15% ed all’1,06%) potesse assumere un rilievo significativo.
Ciò, per due ordini di considerazioni. Intanto, veniva richiesto ai concorrenti 
di presentare un progetto per la gestione del servizio su un’area vasta (cfr. i 
criteri ed i sub criteri stabiliti per la valutazione dell’offerta tecnica – 
capitolo XVI del Capitolato d’oneri).
Inoltre, e soprattutto, gli atti della procedura erano stati conformati in modo 
da consentire di adeguare la gestione del servizio ad eventuali modifiche 
sopravvenute rispetto alla situazione esistente al momento della presentazione 
delle offerte o dell’aggiudicazione della gara. In particolare:
- il gestore era vincolato, oltre che al pieno rispetto del Piano d’Ambito 
originario, “ad osservare le eventuali nuove previsioni che, nel corso 
dell’affidamento, si renda necessario introdurre nel Piano medesimo” (pagina 16 
del bando);
- il bando prevedeva, oltre ai servizi base, accessori ed opzionali, i servizi 
“complementari” ed i servizi “nuovi”; vale a dire, rispettivamente, quelli “non 
compresi nel Piano d’Ambito iniziale che l’Autorità di Ambito e i singoli Comuni 
si riservano di affidare in via diretta in caso di circostanza imprevista, nel 
rispetto delle condizioni indicate nel contratto di servizio”, e quelli “non 
compresi nel Piano d’Ambito iniziale consistenti nella ripetizione di servizi 
analoghi già affidati ai gestori e che l’Autorità di Ambito e i singoli Comuni 
si riservano di affidare in via diretta nel rispetto delle condizioni indicate 
nel contratto di servizio” (punto II.1.5.), disciplinandone l’attivazione (punto 
II.2.2., ultimo alinea, del bando, ed articolo 5 del contratto di servizio) 
entro determinati limiti di valore (punto II.2.1. del bando);
- infine, l’articolo 35 del contratto di servizio precisa come far fronte ad 
eventuali squilibri che dovessero generarsi a causa del subentro in questione.
6.1.7. Nemmeno l’entrata in vigore del nuovo Piano regionale di gestione dei 
rifiuti – contrariamente a quanto sostiene il Comune ricorrente - può avere 
incidenza sugli atti di gara, in quanto sopravvenienza considerata dalla lex 
specialis.
Oltre a quanto già ricordato, può sottolinearsi che tra i contenuti necessari 
dell’offerta vi era (cfr. Capitolato d’oneri, pagg. 35-36; vedi anche articolo 
9, comma 1, lettera c) del contratto di servizio) la dichiarazione dei 
concorrenti “di accettare eventuali futuri adeguamenti da parte dell’Autorità di 
Ambito del Piano di Ambito e degli altri atti di regolazione alle esigenze del 
territorio e del servizio pubblico ovvero alle disposizioni normative 
sopravvenute, rinunziando all’esercizio di ogni eventuale diritto di recesso, 
ferma comunque restando l’esigenza di salvaguardare l’equilibrio economico 
finanziario della gestione”.
Si tratta di previsioni (coerenti con quanto disposto dall’articolo 57, comma 5, 
lettere a) e b), del Codice dei contratti pubblici), più che ragionevoli 
addirittura indispensabili, tenendo conto che il rapporto con il concessionario 
del servizio non può avere durata inferiore a quindici anni (ex art. 203, comma 
2, lettera c), del d.lgs. 152/2006) e, nel periodo, deve essere adattabile alle 
sopravvenienze normative, di piano o più strettamente tecnico operative. E che 
conferiscono al rapporto la necessaria elasticità, anche al fine di far fronte 
alle modifiche legate all’istituzione dell’ATI n. 2, ed alla modifica del Piano 
regionale di riferimento (così come espressamente rilevato dall’ATI stessa nella 
citata deliberazione n. 11/2009).
E comunque dette previsioni non sono state impugnate dal Comune di Assisi.
6.1.8. Il Comune sostiene che la gara sarebbe viziata dall’entrata in vigore, 
medio-tempore, dell’articolo 23-bis, del d.l. 112/2008, convertito in legge 
133/2008, che ha abrogato le disposizioni incompatibili contenute nell’articolo 
113 del T.U.E.L.
Il Collegio osserva anzitutto che l’articolo 23-bis, al comma 12, precisa che 
“Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto”, ma la gara in questione 
- contrariamente a quanto sostengono le parti resistenti - può ritenersi avviata 
soltanto con la pubblicazione del bando, avvenuta dopo l’entrata in vigore della 
predetta disposizione.
Tuttavia, la gara risulta bandita ai sensi dell’articolo 113, comma 5, del 
T.U.E.L. (non del comma 6, di cui il Comune sottolinea l’avvenuta abrogazione 
tacita in forza del comma 9 dell’articolo 23-bis).
Per il resto, il Comune di Assisi non argomenta specificamente sotto quale 
profilo la gara, in concreto, contrasti con i criteri stabiliti dall’articolo 
23-bis predetto, sopravvenuto all’adozione degli atti prodromici.
E pertanto la censura non può essere apprezzata.
6.2. Un secondo ordine di censure riguarda pretesi vizi delle deliberazioni di 
approvazione del Piano di ambito.
6.2.1. Il Comune di Assisi lamenta che siano stati violati gli obblighi di 
pubblicità del Piano.
In particolare, a causa dell’omessa affissione della relativa proposta all’albo 
pretorio dei Comuni interessati.
Ora, dall’esame della documentazione non è possibile stabilire quali, degli atti 
propositivi precedenti l’adozione del Piano (ad opera della deliberazione n. 
15/2007), siano stati pubblicati.
Tuttavia, nessuna disposizione subordina la validità ed efficacia delle 
deliberazioni della Conferenza dei Sindaci alla loro affissione agli albi dei 
Comuni partecipanti all’Ambito.
Deve, peraltro, ritenersi che l’iter di elaborazione del Piano abbia avuto una 
fase di partecipazione adeguata, e soprattutto che il Comune di Assisi abbia 
potuto conoscere il contenuto degli atti prodromici e dei provvedimenti lesivi, 
ed esercitare sia le facoltà partecipative sia quelle di tutela giurisdizionale.
Infatti, dalla lettura delle premesse della deliberazione della Conferenza dei 
Sindaci n. 16/2008, si evince che il Piano è il frutto di numerosi incontri e 
confronti di approfondimento, da parte della Conferenza dei Sindaci, del 
comitato tecnico appositamente costituito (di cui faceva parte anche il Comune 
di Assisi) e dei singoli Comuni interessati, sviluppati nel periodo 2006-2007. 
Che, dopo l’adozione del Piano, la documentazione concernente il Piano è stata 
pubblicata sul sito internet del Comune di Perugia ed è stata inviata a tutti i 
Comuni facenti parte dell’ATO 2, affinché provvedessero alla relativa 
pubblicazione; e che, secondo le linee di indirizzo stabilite dalla precedente 
deliberazione n. 15/2007, il Presidente dell’ATO ha promosso incontri 
partecipativi in data 14 gennaio 2008 con le organizzazioni sindacali, le 
associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori, aperti alla 
partecipazione dei Comuni interessati, ed in data 15 gennaio 2008 con il Forum 
Civico di Agenda 21 del Comune di Perugia. Si evince inoltre che da detti 
incontri sono scaturite indicazioni di modifica del Piano adottato, che sono 
state recepite in sede di approvazione.
Risulta anche che il Comune di Assisi ha formulato le proprie osservazioni 
critiche (con richieste di integrazioni) soltanto in data 3 marzo 2008, vale a 
dire un giorno prima dell’approvazione definitiva del Piano.
La censura in esame risulta pertanto infondata.
6.2.2. Secondo il Comune di Assisi, il Piano di Ambito sarebbe carente di alcuni 
degli elementi richiesti dalla legge.
Il Collegio osserva che i contenuti obbligatori del Piano sono definiti 
dall’articolo 203, comma 3, del d.lgs. 152/2006. Detta disposizione prevede che 
il Piano sia “comprensivo di un programma degli interventi necessari, 
accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed 
organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse 
disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall’applicazione 
della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato”.
Orbene, le argomentazioni di censura prospettate non dimostrano che tali 
elementi manchino.
Per contro, nelle premesse della succitata deliberazione n. 16/2008, si dà atto 
che il Piano dettaglia i predetti elementi, e contiene ulteriori informazioni e 
valutazioni importanti per l’individuazione degli elementi fondamentali del 
servizio da svolgere e per l’espletamento della gara finalizzata al suo 
affidamento.
Si tratta, in particolare: della determinazione, su base pluriennale, delle 
quantità relative agli interventi previsti (quali: le superfici da spazzare con 
relative modalità e frequenze, i rifiuti prodotti, le percentuali di raccolta 
differenziata, la gestione delle stazioni ecologiche, l’articolazione dei 
servizi accessori e dei servizi opzionali); della definizione dei costi 
operativi del Piano (mediante l’applicazione di “costi diretti unitari”, che, 
per garantire l’oggettività dei relativi valori assunti a riferimento, sono 
stati comparati con analisi riprese da studi, rapporti e valutazioni condotte a 
livello nazionale o riferibili a situazioni specifiche assimilabili a quella 
dell’ATO 2, comprensivi dei costi operativi di gestione, dei costi comuni, dei 
costi d’uso del capitale, e degli investimenti per le manutenzioni ordinarie e 
straordinarie degli impianti esistenti; i costi del piano sono stati stimati su 
base pluriennale attraverso la sequenza delle fasi temporali di raggiungimento 
degli obbiettivi di raccolta differenziata e con riferimento alle capacità di 
autosufficienza del sistema di smaltimento dell’Ambito. Va aggiunto che il piano 
finanziario è stato elaborato per il periodo 2008-2012, mentre per il periodo 
2013-2022, è stata effettuata una stima dei costi basata su una pianificazione 
di massima a livello di zone omogenee di gestione (subATO), definendo gli 
obbiettivi da raggiungere e le linee strategiche di intervento, e stimando i 
possibili conseguenti costi.
Ciò, per quanto è dato comprendere al Collegio, sembra trovare riscontro nella 
lettura del Piano.
6.2.3. Il Comune ricorrente lamenta poi (con i primi motivi aggiunti, notificati 
in data 15 settembre 2008) che il Piano d’Ambito non sia stato sottoposto a VAS.
La censura appare tardiva, in quanto l’approvazione del Piano è stata contestata 
con il ricorso introduttivo notificato in data 20 maggio 2008.
In ogni caso, l’obbligo di sottoposizione del Piano alla VAS sembra 
riconducibile all’articolo 14, comma 5, della l.r. 11/2009, vale a dire ad una 
disposizione normativa che non esisteva ancora al momento dell’approvazione (ad 
opera della deliberazione dell’Assemblea n. 16/2008) del Piano impugnato, e non 
può quindi incidere sulla sua legittimità.
A tal fine, con riferimento alla normativa previgente alla l.r. 11/2009, occorre 
considerare che:
- la VAS, in generale, “riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti 
significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale” (articolo 6, comma 1, 
del d.lgs. 152/2006, come novellato dal d.lgs. 4/2008);
- per quanto rileva ai fini della presente controversia, la VAS “viene 
effettuata” (cioè, è obbligatoria), per tutti quei piani e programmi elaborati 
per il settore della “gestione dei rifiuti (…) che definiscono il quadro di 
riferimento per l’approvazione, l’area di localizzazione o comunque la 
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II e IV” (articolo 6, 
comma 2, lettera a), del d.lgs. 152/2006, che riproduce l’articolo 3, par. 2, 
lettera a), della Direttiva 2001/42/CE); inoltre, l’Autortà competente deve 
valutare se i piani e programmi diversi dai predetti “che definiscono il quadro 
di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, possono avere effetti 
significativi sull’ambiente” (articolo 6, comma 3-bis, del d.lgs. 152/2006) e 
procedere alla VAS se, all’esito della preventiva procedura di screening, 
emergono simili effetti significativi;
- una simile qualificazione non sembra possa essere attribuita al Piano di 
Ambito, né in base alla l.r. 14/2002, né in base all’articolo 203, del d.lgs. 
152/2006; infatti:
-- il Piano di Ambito deve assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani ed 
assimilati “in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni” della 
normativa statale e “nel rispetto di quanto disposto dal Piano regionale” 
(articolo 12, comma 1, della l.r. 14/2002);
-- spetta a quest’ultimo Piano regionale (di gestione dei rifiuti), tra gli 
altri, il compito di indicare : “… a) le condizioni ed i criteri tecnici in base 
ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per 
la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere 
localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi; b) la tipologia ed 
il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da 
realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione 
dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali 
di cui all'articolo 200, nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da 
parte del sistema industriale; (…) d) il complesso delle attività e dei 
fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani 
secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e 
autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di 
ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad 
assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di 
produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti; (…) 
h) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non 
idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti 
nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei 
rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, 
lettera p);” (articolo 199, comma 3, del d.lgs. 152/2006);
-- del resto, rientrano tra le funzioni attribuite alle Regioni, quelle 
concernenti “ … d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione 
dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti 
esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 195, comma 1, 
lettera f); (…) n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte 
delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di 
smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali 
indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p); o) la definizione dei criteri 
per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la 
determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 
2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare; …” 
(articolo 196, comma 1, del d.lgs. 152/2006); e rientrano tra le funzioni 
attribuite alle Province, quelle concernenti “… d) l'individuazione, sulla base 
delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, 
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e 
delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché 
sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione 
degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla 
localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.” (articolo 
197, comma 1, del d.lgs. 152/2006);
-- coerentemente, anche l’autorizzazione unica necessaria per la realizzazione e 
la gestione di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti è attribuita 
alla competenza della Regione o della Provincia da essa delegata (articolo 208 
del d.lgs. 152/2006).
6.3. Un terzo ordine di censure viene rivolto nei confronti della procedura di 
gara e degli adempimenti conseguenti.
6.3.1. Il Comune di Assisi sostiene che sarebbero stati violati gli specifici 
obblighi di pubblicità stabiliti dal Codice dei contratti pubblici di cui al 
d.lgs. 163/2006, e s.m.i., e segnatamente dagli articoli 63-66.
Il Collegio sottolinea che la gara ha ad oggetto l’affidamento di una 
concessione di servizio pubblico locale, non un’appalto.
Pertanto, esula dall’ambito di applicazione delle Direttive 2004/18 e 2004/17 – 
c.d. Direttive appalti (cfr., da ultimo, Corte di Giustizia, III, 15 ottobre 
2009, C-196/08, punto 46), e delle disposizioni nazionali che ne costituiscono 
recepimento/attuazione, invocate dal Comune ricorrente, restando sottoposto - 
oltre che alle disposizioni del Codice espressamente richiamate - ai principi 
desumibili dal Trattato ed ai principi generali relativi ai contratti pubblici, 
tra i quali, in particolare, quelli di “trasparenza, adeguata pubblicità, non 
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità”, 
secondo quanto disposto dall’articolo 30, comma 3, del Codice dei contratti 
pubblici.
Ora, il bando della gara, secondo quanto viene precisato nella determina 
dirigenziale n. 45/2009, è stato pubblicato nella G.U.C.E. in data 9 dicembre 
2008 e nella G.U. – V Serie speciale/Contratti pubblici, in data 19 dicembre 
2008.
Va osservato come spetti all’amministrazione aggiudicatrice scegliere il mezzo 
più adeguato a garantire la pubblicità dei contratti, e che la stessa 
pubblicazione del bando nella G.U.C.E., se pure “può costituire un’opzione 
interessante”, tuttavia “non è obbligatoria” (cfr. Comunicazione interpretativa 
della Commissione europea relativa ai contratti non ricadenti nelle c.d. 
Direttive appalti, pubblicata nella G.U.C.E. del 1 agosto 2006, n. C 179).
Pertanto, può ritenersi che l’ATO 2 abbia soddisfatto l’onere di pubblicità 
previsto dalla normativa.
6.3.2. Il Comune di Assisi lamenta che la composizione della commissione 
giudicatrice si ponga in contrasto con l’articolo 84 del Codice predetto.
Al riguardo, va preliminarmente sottolineata l’inapplicabilità anche di detta 
disposizione, in base alla natura del contratto sopra ribadita.
In ogni caso, anche valutando la vicenda alla luce dei richiamati principi 
generali, non sembra che l’ATO 2 – privo di una struttura burocratica propria – 
dovesse motivare l’assenza di professionalità interne; risulta peraltro (cfr. 
determinazione dirigenziale di nomina della commissione, n. 4 in data 20 
febbraio 2009) che il Comune di Perugia, per comporre la commissione, abbia 
scelto i tre commissari “esterni” nell’ambito di rose dei candidati fornite, 
rispettivamente, dai presidi delle Facoltà di Ingegneria e di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Perugia e dalla Direzione Ambiente, Territorio e 
Infrastrutture della Regione Umbria.
Né sembra possa ipotizzarsi alcuna incompatibilità della commissaria prof.ssa 
Mercati (in relazione alla circostanza che la capogruppo del r.t.i. 
aggiudicatario è una società partecipata dal Comune di Perugia), posto che la 
prof.ssa Mercati – la capacità professionale e l’imparzialità della quale, 
peraltro, vengono espressamente riconosciute nel ricorso - è divenuta assessore 
del Comune di Perugia soltanto nell’estate del 2009 (a seguito delle ultime 
elezioni) dopo aver portato a termine l’incarico di commissario di gara 
(l’aggiudicazione provvisoria è stata disposta in data 26 marzo 2009).
6.3.3. Vi sarebbe poi una violazione dell’articolo 202, commi 2 e 3, del d.lgs. 
152/2006, secondo i quali, da un lato, i partecipanti alla gara devono poter 
formulare proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità 
di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un 
proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento 
di obiettivi autonomamente definiti; dall’altro, nella valutazione delle 
proposte, si deve tener conto del peso che graverà sull'utente sia in termini 
economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico.
Riguardo a detti aspetti, a dire del Comune, la lex specialis non conterrebbe 
che generici inadeguati richiami.
Il Collegio ritiene che gli atti di gara abbiano dato sufficiente rilievo, nella 
prospettiva della comparazione tra le offerte, alla ricaduta economica dei 
servizi proposti. Infatti:
- nel bando era precisato che “nella valutazione delle proposte si terrà conto, 
in particolare, del peso che graverà sull’utente sia in termini economici, sia 
di complessità delle operazioni a suo carico (art. 202, co. 3 del d.lgs. 
152/2006 s.m.i.)” (pagina 13 del bando); la medesima previsione era riportata 
nel capitolato d’oneri, a specificazione dei criteri e sub criteri di 
valutazione applicabili da parte della Commissione (pagina 30);
- era anche previsto, sempre nel capitolato d’oneri, che la proposta dei 
concorrenti “dovrà prevedere misure dirette a conseguire un miglioramento del 
piano economico-finanziario, comportante la riduzione del valore delle entrate 
tariffarie per il primo anno e per l’intera durata dell’affidamento del 
servizio, quale risulta dalla specificazione e giustificazione dei costi 
operativi e dei costi di investimento e delle connesse ricadute sulla tariffa” 
(pagina 25);
Non può nemmeno ritenersi che gli atti di gara abbiano omesso di evidenziare ai 
concorrenti la possibilità di proporre, nei confronti di quanto previsto dal 
Piano di Ambito, modifiche “dalla cui adozione risultino particolari convenienze 
o miglioramenti” (ciò di cui il bando è onerato, in base all’articolo 5, comma 
4, del d.m. 2 maggio 2006 – recante “Modalità per l’aggiudicazione, da parte 
dell’Autorità di Ambito, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 
…”). Infatti :
- nel bando, riproducendosi sostanzialmente la predetta disposizione del d.m. 2 
maggio 2006, era previsto che “I concorrenti nella proposta-offerta possono 
presentare proposte di varianti e modifiche al Piano d’ambito, debitamente e 
dettagliatamente identificate e motivate, dalla cui adozione risultino 
particolari convenienze o miglioramenti per l’ATO con particolare riferimento 
alla tariffa del servizio ed al programma degli interventi. A seguito 
dell’aggiudicazione, l’Amministrazione aggiudicatrice potrà recepire nel proprio 
Piano d’ambito tali proposte di varianti e modifiche: l’eventuale mancato 
recepimento non comporta modifica al rapporto con il soggetto aggiudicatario, 
avendo la modifica solo efficacia pubblicitaria verso i terzi” (pagina 5 del 
bando);
- nel capitolato d’oneri, era ulteriormente precisato che la relazione tecnica 
illustrativa presentata dai concorrenti “dovrà evidenziare e descrivere i 
provvedimenti e le misure che, singolarmente o in via complessiva, si intendono 
adottare al fine di conseguire l’anticipazione del raggiungimento e/o il 
miglioramento degli obiettivi previsti dal Piano d’Ambito, considerando anche 
eventuali miglioramenti della qualità del servizio, con particolare riferimento 
alla tempistica di attuazione dei servizi (crono programma)” (pagina 26).
6.3.4. Il Comune prospetta la violazione dell’articolo 203, comma 2, lettere d) 
ed o), del d.lgs. 152/2006, in quanto non sarebbero stati stabiliti criteri e le 
modalità di applicazione delle tariffe e del loro aggiornamento, nonché i 
criteri per la definizione del Piano economico-finanziario.
Anche queste censure non appaiono fondate.
Occorre premettere che il corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti 
viene applicato e riscosso dai Comuni singolarmente, finché essi mantengono il 
regime della TARSU; una volta completata la transizione al sistema della TIA, 
questa viene determinata tramite l’Autorità di Ambito e riscossa dal gestore 
(articolo 201, comma 2, e 238 del d.lgs. 152/2006).
Ciò detto, per quanto concerne la corretta applicazione dell’articolo 203, comma 
2, lettera o), succitato, il contratto di servizio indica le modalità di 
pagamento (articolo 12, comma 1) e i criteri di determinazione del corrispettivo 
(comma 2), sia in relazione ai Comuni dell’ATI ancora in regime di TARSU, sia in 
relazione a quelli (a quanto consta, soltanto Perugia e Passignano sul 
Trasimeno) in regime di TIA; vengono inoltre disciplinati l’aggiornamento del 
corrispettivo (articoli 13 e 14) e le modalità di applicazione della tariffa 
(articolo 36).
Per quanto riguarda il piano economico-finanziario, alla luce della previsione 
dell’articolo 203, comma 2, lettera d), il contratto di servizio (articolo 11) 
indica i criteri per definire il piano economico-finanziario, con riferimento 
sia ai Comuni in regime di TARSU, sia a quelli in regime di TIA.
Detta indicazione, ancorché sintetica, sembra integrare la previsione normativa.
Né il Comune specifica nei ricorsi quali altri elementi avrebbero 
necessariamente dovuto essere previsti.
6.3.5. Anche la censura concernente la sottoscrizione del contratto di servizio 
da parte del Comune di Perugia (in luogo del Comune di Assisi) appare infondata.
Il Comune di Assisi lamenta che nessuna disposizione preveda la sostituzione del 
Comune dissenziente da parte di altro Comune dell’ATO/ATI.
Va però precisato che il Comune di Perugia non ha sottoscritto il contratto in 
proprio, bensì quale delegato dell’ATO/ATI 2, in esecuzione di precise 
disposizioni contenute negli atti di gara, nonché, si è detto, di una mandato 
espressamente conferito dall’ATO 2 (cfr. deliberazione della Conferenza dei 
Sindaci n. 2/2008, n. 21/2008 e n. 24/2008) e confermato dalla subentrante ATI 2 
(cfr. deliberazione dell’Assemblea n. 6/2009).
E’ utile ricordare al riguardo che:
- nelle premesse della deliberazione dell’Assemblea dell’ATO 2 n. 19/2008, con 
cui sono state approvate le Linee Guida del bando, era stato programmato che “- 
che, peraltro, essendo l’Autorità di Ambito competente ad assumere decisioni 
vincolanti per i Comuni per quanto riguarda l’intero ciclo dei rifiuti, la 
procedura di individuazione dell’aggiudicatario non subirà alterazioni qualora 
alcuni enti locali non dovessero approvare gli atti di gara, purché deliberino 
in senso favorevole Comuni in numero sufficiente a consentire che, in sede di 
Conferenza dell’Autorità di Ambito, venga rispettata la maggioranza qualificata 
di cui all’art. 14, comma 6° della Convenzione costitutiva; - che, in 
considerazione di quanto sopra, il contratto di servizio con l’aggiudicatario 
dovrà pertanto recare la sottoscrizione del legale rappresentante del singolo 
Comune che potrà richiedere l’attivazione nel proprio territorio dei servizi 
opzionali ed aggiuntivi e, quale mandatario, dell’Autorità di Ambito che è priva 
di personalità giuridica, altresì del Comune che al riguardo verrà designato dal 
relativo Presidente. Qualora uno o più Comuni non assumano le deliberazioni di 
cui ai precedenti alinea, la sottoscrizione verrà apposta unicamente dal 
mandatario dell’Autorità di Ambito, designato come sopra”;
- nel bando di gara, al punto 1.2., è stato precisato che “Immediatamente dopo 
l’aggiudicazione definitiva è fatto obbligo a ciascun Comune, unitamente al 
Comune di Perugia che agisce in nome e per conto dell’ATO n. 2, di affidare il 
servizio di propria competenza, mediante stipula dell’apposito contratto di 
servizio redatto ai sensi dell’art. 203, co. 1, d.lgs. n. 152/2006 s.m.i.”;
- nel Capitolo XXIV del Capitolato d’oneri (pagina 50), è stato ribadito che “9) 
i Comuni facenti parte dell’ATO hanno delegato il Comune di Perugia (…) alla 
stipula del contratto di servizio, per quanto attiene ai profili di interesse 
sovracomunale. 10) Ogni singolo Comune dell’ATO 2 è altresì chiamato a 
sottoscrivere apposito contratto di servizio, secondo lo schema allegato al 
presente capitolato d’oneri. 11) Qualora uno o più Comuni non provvedano ad 
approvare gli atti di gara la sottoscrizione verrà apposta unicamente dal 
mandatario dell’Autorità di Ambito, designato secondo le modalità indicate al 
punto 9) che precede”;
- la determina dirigenziale n. 45/2009, richiama espressamente dette ultime 
previsioni.
Pertanto - prescindendo dal considerare eventuali inammissibilità della censura 
per omessa tempestiva impugnazione del Capitolato d’oneri e della deliberazione 
n. 6/2009 dell’ATI 2 - sembra comunque evidente che non vi sia stato un’anomalo 
esercizio di poteri sostitutivi, e che la sottoscrizione del contratto di 
servizio da parte del Comune di Perugia rappresenti invece coerente esercizio 
dei poteri di autorganizzazione dell’Autorità di Ambito.
7. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti 
delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2010 con 
l'intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore
Stefano Fantini, Consigliere
L'ESTENSORE 
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/07/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 
		
		
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