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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
1974-9562
T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 31 agosto 2010, n. 5148
INQUINAMENTO - Accertamenti, ispezioni e controlli - Genuinità dell’accertamento 
- Comunicazione di avvio del procedimento - Momento in cui è dovuta - 
Individuazione. Mentre gli accertamenti, le ispezioni ed i controlli cd. a 
sorpresa (aventi natura di mere attività preistruttorie, di accertamento 
preliminare all’avvio dei procedimenti volti ad ottenere il rispetto della 
normativa antinquinamento) non debbono essere preceduti dalla comunicazione di 
avvio del procedimento, per non rischiare di comprometterne la genuinità, 
sussiste invece l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento 
amministrativo, in relazione al vero e proprio inizio di quest’ultimo (C.d.S., 
Sez. VI, 18 maggio 2004, n. 3190). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - M. 
s.r.l. (avv. Pozzolini) c. Comune di Borgo San Lorenzo (avv. Cecchi) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 31 agosto 2010, n. 5148
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 05148/2010 REG.SEN.
N. 02164/2002 REG.RIC.
N. 02165/2002 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro 
generale 2164 del 2002, proposto dalla
Mugello Petroli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra 
Elena Principato, rappresentata e difesa dall’avv. Flavia Pozzolini e con 
domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Firenze, via XX Settembre n. 
60
 
contro
Comune di Borgo San Lorenzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e 
difeso dall’avv. Alessandro Cecchi e con domicilio eletto presso lo studio dello 
stesso in Firenze, via Masaccio n. 172
sul ricorso numero di registro generale 2165 del 2002, proposto dalla
Mugello Petroli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 
rappresentata e difesa come nel precedente ricorso
contro
Comune di Borgo San Lorenzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e 
difeso come nel precedente ricorso
1) quanto al ricorso R.G. n. 2164 del 2002:
per l’annullamento
dell’ordinanza del Comune di Borgo S. Lorenzo n. 202 dell’11 luglio 2002, 
recante ingiunzione alla legale rappresentante della società ricorrente di 
procedere agli adempimenti ex art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 22/1997, 
rispettando i limiti temporali previsti da tale disposizione e presentando entro 
trenta (30) giorni il piano di caratterizzazione redatto secondo i criteri di 
cui all’Allegato 4 del d.m. n. 471/1999
2) quanto al ricorso R.G. n. 2165 del 2002:
per l’annullamento
dell’ordinanza del Comune di Borgo S. Lorenzo n. 197 del 9 luglio 2002, recante 
ingiunzione alla legale rappresentante della società ricorrente di presentare un 
progetto per la messa in sicurezza dei piazzali annessi all’impianto della 
ditta, interessati alla movimentazione di idrocarburi, e di eseguire le opere 
necessarie alla messa in sicurezza di tali aree e della fognatura comunale.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Borgo S. Lorenzo;
Viste le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle 
rispettive tesi e difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore, nell’udienza pubblica del 20 maggio 2010, il dr. Pietro De 
Berardinis;
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
L’odierna ricorrente, Mugello Petroli S.r.l., espone di svolgere da vari decenni 
attività di deposito e di commercializzazione di idrocarburi per autotrazione e 
riscaldamento, oli minerali e lubrificanti, stoccandoli in cisterne interrate di 
varie dimensioni per poi distribuirli al dettaglio mediante proprie autobotti.
L’area di svolgimento dell’attività comprende il locale di deposito degli oli 
lubrificanti, con tettoia esterna, una tettoia con basamento in cemento per il 
carico delle autobotti ed un’altra tettoia per la sosta degli automezzi. I 
depositi interrati sono dieci, di cui tre dismessi, bonificati e sigillati in 
loco e sette in esercizio, destinati allo stoccaggio di idrocarburi. Per 
agevolare le operazioni di carico, la società esponente ha asfaltato parte delle 
aree ed ha sparso ghiaino. Infine, le acque meteoriche e di dilavamento dei 
piazzali sono raccolte in tre pozzetti ed addotte alla fognatura comunale.
A seguito di sopralluoghi dei tecnici dell’A.R.P.A.T. effettuati il 31 gennaio 
2002, nonché il 7 ed il 21 febbraio 2002, venivano riscontrate una serie di 
inadeguatezze della rete di raccolta delle acque, nonché la presenza di macchie 
nerastre dovute alla contaminazione del terreno da idrocarburi. Dette macchie, 
come riferisce la stessa esponente (che peraltro ne sottolinea le ridotte 
dimensioni), erano localizzate presso la tettoia per il carico del gasolio e 
della benzina agricoli, presso la cisterna n. 3 ed in prossimità del basamento 
in cemento posto sotto la tettoia dove sono stoccati fusti di olio per motore. I 
tecnici dell’A.R.P.A.T. constatavano inoltre la presenza di rifiuti nell’area e 
prelevavano una serie di campioni delle acque presenti nei pozzetti e del 
terreno, per sottoporli ad analisi (da cui emergeva la contaminazione da 
idrocarburi dei campioni prelevati).
In base agli accertamenti svolti, visto l’esito delle analisi e tenuto conto dei 
possibili rischi derivanti dallo sversamento anche accidentale delle materie 
prime, l’A.R.P.A.T. proponeva, pur in assenza di una normativa regionale sulle 
acque di dilavamento dei piazzali, di imporre alla società esponente la 
presentazione di un progetto di messa in sicurezza dei piazzali di 
movimentazione degli idrocarburi, la messa in sicurezza dei pozzetti di accesso 
alle cisterne e la rimozione dei rifiuti rinvenuti.
Il Comune di Borgo S. Lorenzo, preso atto degli accertamenti e delle proposte 
dell’A.R.P.A.T., ha emesso un’ordinanza per la rimozione e lo smaltimento dei 
rifiuti rinvenuti in loco, nonché altre due ordinanze:
- la n. 197 del 9 luglio 2002, con cui ha ingiunto al legale rappresentante 
della società di presentare un progetto per la messa in sicurezza dei piazzali 
annessi all’impianto in questione, interessati alla movimentazione degli 
idrocarburi, e di realizzare opere di messa in sicurezza delle medesime aree 
scoperte e della fognatura comunale, assegnando un termine di novanta giorni per 
l’esecuzione di quanto ordinato;
- la n. 202 dell’11 luglio 2002, con cui ha diffidato il legale rappresentante 
della società a procedere agli adempimenti ex art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 
22/1997 (avente ad oggetto gli obblighi di messa in sicurezza e bonifica delle 
aree inquinate) ed in specie a presentare il piano della caratterizzazione, 
redatto secondo i criteri di cui all’All. 4 del d.m. n. 471/1999.
La prima ordinanza, sottoscritta dal Dirigente del Servizio Tecnico, è stata 
adottata ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); la seconda, 
sottoscritta dal Sindaco, è stata invece adottata ai sensi dell’art. 50 del 
T.U.E.L..
Avverso le suddette due ordinanze è insorta la Mugello Petroli S.r.l., 
impugnandole rispettivamente con i ricorsi indicati in epigrafe.
In particolare, con il ricorso R.G. n. 2164/2002 la società ha impugnato 
l’ordinanza n. 202 dell’11 luglio 2002, chiedendone l’annullamento e deducendo, 
a supporto del gravame, i seguenti motivi:
- violazione dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, eccesso di potere per 
perplessità, incompetenza, per l’incertezza dell’organo che ha assunto 
l’ordinanza impugnata, sottoscritta dal Sindaco, ma recante nell’epigrafe 
l’indicazione “Il Dirigente del Servizio Tecnico”;
- violazione dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, eccesso di potere per 
travisamento dei fatti, difetto di presupposti, errore, difetto di motivazione, 
nonché incompetenza, perché, anche a voler configurare l’ordinanza come adottata 
dal Sindaco ex art. 50 T.U.E.L., mancherebbero, comunque, i presupposti per 
emanare un provvedimento contingibile ed urgente, né l’ordinanza gravata avrebbe 
il prescritto carattere della provvisorietà;
- violazione degli artt. 7 della l. n. 241/1990 e 13 del Regolamento comunale 
sul procedimento amministrativo, nonché eccesso di potere per difetto di 
presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, illogicità, 
contraddittorietà e sviamento, per non essere stata fornita alla ricorrente la 
comunicazione di avvio del procedimento e perché detta comunicazione non 
potrebbe considerarsi assorbita dai sopralluoghi svolti dai tecnici dell’A.R.P.A.T., 
né il relativo obbligo potrebbe ritenersi escluso in ragione della natura 
contingibile ed urgente dell’ordinanza gravata;
- violazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997, del d.m. n. 471/1999 e dei 
principi di ragionevolezza e di proporzionalità, eccesso di potere per difetto 
di presupposti, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, errore, poiché 
nel caso di specie le macchie scure accertate sarebbero state provocate dallo 
spargimento di bitume a freddo al fine di costipare il terreno, sicché non vi 
sarebbe contaminazione alcuna; d’altronde, il superamento dei limiti consentiti 
riguarderebbe porzioni ridottissime di terreno e non comporterebbe alcun 
pericolo concreto ed attuale di inquinamento.
Con il ricorso R.G. n. 2165/2002 la società ha, poi, impugnato l’ordinanza 
dirigenziale n. 197 del 9 luglio 2002, anche in questo chiedendone 
l’annullamento. A supporto del gravame, ha formulato le seguenti censure:
- violazione degli artt. 7 della l. n. 241/1990 e 13 del Regolamento comunale 
sul procedimento amministrativo, nonché eccesso di potere per difetto di 
presupposti, illogicità, contraddittorietà e sviamento, per non essere stata 
fornita alla ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento e perché 
detta comunicazione non potrebbe considerarsi assorbita dai sopralluoghi svolti 
dai tecnici dell’A.R.P.A.T.;
- violazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 e del d.m. n. 471/1999, nonché 
eccesso di potere per perplessità, difetto di motivazione e di presupposti, 
travisamento dei fatti, illogicità, ineseguibilità, per non avere il Comune 
precisato gli interventi costituenti oggetto dell’ordine impartito e giacché nel 
caso di specie dovrebbe escludersi tanto che siano stati disposti interventi di 
messa in sicurezza d’emergenza, quanto che si versi nell’ipotesi di messa in 
sicurezza permanente; inoltre, il fatto che non sussista una normativa sulle 
acque di dilavamento renderebbe incerto il contenuto dell’ordine impartito e lo 
scopo con esso perseguito.
Si è costituito il Comune di Borgo S. Lorenzo, depositando in prossimità 
dell’udienza pubblica una memoria unica per le due cause, con cui ha eccepito:
a) quanto al ricorso R.G. n. 2164/2002, in via preliminare l’improcedibilità 
dello stesso, per avere la società ricorrente presentato – in ottemperanza 
all’ordinanza gravata – il piano di caratterizzazione, approvato con 
determinazione dirigenziale n. 459 del 3 agosto 2005 (contenente, altresì, 
l’ordine di esecuzione del piano), rimasta inoppugnata. Un ulteriore motivo di 
improcedibilità discenderebbe, inoltre, dalla mancata impugnazione del Piano 
Provinciale di Gestione dei Rifiuti, approvato dalla Regione con deliberazione 
n. 566/2004, che classifica l’area della ricorrente quale sito inquinato da 
bonificare. Nel merito, il Comune ha, poi, eccepito l’infondatezza delle 
censure, concludendo per la reiezione del gravame;
b) quanto al ricorso R.G. n. 2165/2002, l’infondatezza delle doglianze con esso 
formulate (la prima delle quali è comune al ricorso precedente), chiedendo la 
reiezione del gravame.
La società ha replicato con distinte memorie, evidenziando di aver trasferito 
nel 2006 la sua attività in altra sede ed insistendo per l’accoglimento di 
ambedue i ricorsi.
All’udienza pubblica del 20 maggio 2010 le cause sono state trattenute in 
decisione.
DIRITTO
Con il ricorso R.G. n. 2164/2002 si impugna l’ordinanza sindacale recante 
diffida alla ricorrente a presentare, in relazione all’area di sua proprietà 
oggetto dei sopralluoghi ad opera dell’A.R.P.A.T. che ne hanno accertato la 
situazione di inquinamento, un piano di caratterizzazione, da predisporre 
secondo i criteri di cui all’Allegato 4 del d.m. n. 471/1999. Con il ricorso 
R.G. n. 2165/2002 viene, invece, impugnato il provvedimento dirigenziale 
recante, in relazione alla suddetta area, ordine alla ricorrente di presentare 
un progetto di messa in sicurezza dei piazzali e di eseguire le opere di messa 
in sicurezza delle stesse aree scoperte e della fognatura comunale.
In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno disporre la riunione dei 
ricorsi suindicati, in ragione dei palesi motivi di connessione soggettiva ed 
oggettiva degli stessi.
Iniziando l’analisi dal ricorso R.G. n. 2164/2002, il Collegio ritiene fondata 
l’eccezione preliminare di improcedibilità dello stesso, formulata dalla difesa 
comunale.
Invero, l’improcedibilità non si può desumere dal sopraggiunto trasferimento 
dell’attività aziendale in altra sede, atteso che, a tacer d’altro, la 
ricorrente ha ottemperato all’ordine di presentare il piano di 
caratterizzazione, sopportando le relative spese. Né la suddetta ottemperanza si 
può configurare quale acquiescenza al provvedimento impugnato (con conseguente 
inammissibilità del gravame), in quanto il piano è datato 20 gennaio 2003, 
quindi la sua redazione è successiva alla proposizione del ricorso (notificato 
in data 24 ottobre 2002): l’acquiescenza, invece, può essere configurata 
soltanto allorché il comportamento adesivo si manifesti tra la conoscenza 
dell’atto ed il momento della sua impugnazione (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. 
V, 25 marzo 1991, n. 368; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 15 aprile 1999, n. 460). 
Può, inoltre, escludersi che l’improcedibilità si ricolleghi – come pretende il 
Comune – alla mancata impugnazione della determinazione dirigenziale n. 459 del 
3 agosto 2005, di approvazione del piano di caratterizzazione. Infatti, la 
suddetta determinazione rinviene il proprio esclusivo presupposto nell’impugnata 
ordinanza n. 202 dell’11 luglio 2002, avendo questa (come si è detto) imposto 
alla ricorrente la presentazione del piano de quo: dunque, l’eventuale 
accoglimento del ricorso, con l’annullamento dell’atto presupposto (l’ordinanza 
n. 202 cit.), non può, a rigore, che determinare l’automatico travolgimento 
dell’atto consequenziale (la determinazione dirigenziale di approvazione del 
piano), pur non impugnato, secondo la regola del cd. effetto caducante (che, per 
la giurisprudenza, si verifica nei confronti dell’atto consequenziale quando 
l’atto annullato costituisca il suo unico presupposto giustificativo ed 
antecedente procedimentale: C.d.S., Sez. VI, 22 settembre 2008, n. 4551; T.A.R. 
Campania, Napoli, Sez. IV, 22 dicembre 2008, n. 21416). Per questo profilo, 
allora, l’eccezione di improcedibilità risulta priva di fondamento.
Va invece condiviso, ad avviso del Collegio, l’ulteriore profilo di 
improcedibilità che la difesa del Comune di Borgo S. Lorenzo ha eccepito nella 
propria memoria, attinente l’omessa impugnazione, da parte della ricorrente, 
della deliberazione della Giunta Regionale della Toscana 14 giugno 2004, n. 566; 
con detta deliberazione è stata attestata la conformità del Piano Provinciale di 
gestione dei rifiuti – Terzo stralcio relativo alla bonifica dei siti inquinati 
della Provincia di Firenze, approvato con deliberazione del Consiglio 
Provinciale di Firenze 5 aprile 2004, n. 46, alle prescrizioni dettate dalla 
Giunta Regionale stessa con il parere di conformità reso attraverso la 
deliberazione n. 255 del 22 marzo 2004. Il predetto Piano elenca, infatti, tra i 
siti inquinati da sottoporre a bonifica l’area di proprietà della ricorrente, 
classificata con il codice FI241 (cfr. doc. 10 del Comune): tuttavia, né la 
deliberazione della Giunta Regionale n. 566/2004 cit., né, tantomeno, la 
succitata deliberazione del Consiglio Provinciale di approvazione del Piano, 
sono state impugnate dalla ricorrente, la quale sul punto non ha replicato 
all’eccezione di controparte. A fronte di tali provvedimenti, ed in forza degli 
stessi, sussiste l’obbligo per la ricorrente di procedere alla bonifica 
dell’area, indipendentemente da ogni discussione circa la legittimità del 
provvedimento in questa sede gravato ed anche nell’ipotesi di accoglimento della 
domanda di annullamento di questo. Se ne desume la carenza sopravvenuta di 
interesse alla decisione del gravame, non potendo la ricorrente ricavare 
dall’eventuale pronuncia di accoglimento del medesimo alcuna utilità, anche 
soltanto strumentale o morale o comunque residua (cfr. C.d.S., Sez. IV, 9 
settembre 2009, n. 5402). Nemmeno è ipotizzabile un interesse in relazione a 
un’eventuale pretesa risarcitoria da parte della società ricorrente, 
ulteriormente azionabile, avendo questa aderito all’iter procedimentale 
prospettatole dal Comune, tramite la presentazione del Piano della 
caratterizzazione. Ne deriva che il ricorso R.G. n. 2164/2002 va dichiarato 
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione in capo 
alla Mugello Petroli S.r.l..
Venendo all’esame del ricorso R.G. n. 2165/2002, va anzitutto analizzata la 
doglianza concernente la violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 per 
l’omessa comunicazione di avvio del procedimento diretto all’adozione del 
provvedimento impugnato. Detta omissione – asserisce la ricorrente – non 
potrebbe reputarsi assorbita dai sopralluoghi effettuati presso l’impianto dai 
tecnici dell’A.R.P.A.T., poiché gli accertamenti eseguiti da questi ultimi 
avevano ad oggetto genericamente la verifica delle condizioni di rispetto della 
normativa ambientale vigente, mentre la società avrebbe dovuto essere messa in 
grado di conoscere con esattezza quale procedimento, tra i vari possibili, 
avrebbe preso le mosse dai suddetti accertamenti, onde poter fornire il suo 
contributo partecipativo.
L’argomentazione appare speciosa e, comunque, non è condivisibile. Invero, la 
documentazione in atti dimostra che la ricorrente, attraverso i propri legali 
rappresentanti e dipendenti, ha partecipato a tutti gli accertamenti eseguiti 
dai tecnici dell’A.R.P.A.T. ed è stata preventivamente avvisata anche della data 
in cui sarebbero stati esaminati i campioni prelevati. Al riguardo, si 
richiamano i processi verbali di ispezione e prelievo dei campioni (v. gli 
allegati al doc. 1 del Comune), da cui si desume la costante presenza di un 
rappresentante della ditta alle relative operazioni, e le notifiche di avviso di 
inizio delle analisi (anch’esse prodotte dal Comune in allegato al doc. 1). Vero 
è che, secondo la giurisprudenza, mentre gli accertamenti, le ispezioni ed i 
controlli cd. a sorpresa (aventi natura di mere attività preistruttorie, di 
accertamento preliminare all’avvio dei procedimenti volti ad ottenere il 
rispetto della normativa antinquinamento) non debbono essere preceduti dalla 
comunicazione di avvio del procedimento, per non rischiare di comprometterne la 
genuinità, sussiste invece l’obbligo di comunicazione dell’avvio del 
procedimento amministrativo, in relazione al vero e proprio inizio di 
quest’ultimo (C.d.S., Sez. VI, 18 maggio 2004, n. 3190): nondimeno, da un lato 
il caso esaminato dalla decisione ora riportata riguardava taluni accertamenti 
svolti senza la partecipazione del diretto interessato, mentre nella fattispecie 
per cui è causa, giova ribadirlo, ai sopralluoghi effettuati hanno preso parte 
anche i rappresentanti della ricorrente, i quali sono stati parimenti messi in 
condizione di assistere alle analisi dei campioni prelevati. D’altro lato, la 
giurisprudenza è costante nell’affermare la superfluità della comunicazione di 
avvio del procedimento ove l’interessato sia comunque venuto a conoscenza di 
elementi che conducono all’apertura di un procedimento con effetti 
pregiudizievoli nei suoi confronti (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 20 
maggio 2009, n. 3086). Nella fattispecie ora in esame, pertanto, il Comune ben 
ha potuto prescindere dal dare comunicazione formale dell’avvio del 
procedimento, avendo la società acquisito aliunde conoscenza dello stesso e 
comunque in tempo utile per poter partecipare al relativo iter istruttorio, 
delle cui tappe è stata, anzi, specificamente resa edotta (cfr. C.d.S., Sez. VI, 
n. 3086/2009, cit.).
Né si può giudicare verosimile l’obiezione per cui non era chiaro di quale 
procedimento si trattasse, essendo palese che un’attività di controllo del 
rispetto della normativa ambientale e di accertamento della presenza di tracce 
di inquinamento, non può che portare – qualora l’istruttoria confermi detta 
presenza – all’adozione di provvedimenti (quale quello impugnato) con cui si 
impongono misure di messa in sicurezza (nonché poi di bonifica). E nel caso di 
specie, tanto le ispezioni eseguite, quanto le analisi effettuate lasciavano 
ragionevolmente prevedere, per il loro esito, almeno la possibilità, se non la 
probabilità, dell’adozione di un provvedimento del tipo di quello impugnato.
Ne discende, in ultima analisi, l’infondatezza della doglianza ora analizzata.
Venendo al secondo ed ultimo motivo del ricorso, con lo stesso si deducono 
l’indeterminatezza del provvedimento gravato, per non avere esso indicato gli 
interventi da eseguire, ed in ogni caso il suo carattere perplesso, perché gli 
elementi che connotano la fattispecie farebbero escludere tanto che si tratti di 
interventi di messa in sicurezza d’emergenza, quanto che ci si trovi in 
un’ipotesi di messa in sicurezza permanente. L’illegittimità sarebbe vieppiù 
dimostrata dalla mancanza di una disciplina a livello regionale per quanto 
riguarda il dilavamento delle acque – assenza ammessa dalla medesima ordinanza 
dirigenziale –, che esporrebbe la ricorrente al rischio di realizzare opere 
successivamente considerate non idonee sotto l’aspetto funzionale.
Le doglianze non possono essere condivise.
Ed invero, ad avviso del Collegio indicazioni pur sommarie sugli interventi da 
eseguire la ricorrente avrebbe potuto desumerle dalla nota dell’A.R.P.A.T. del 2 
maggio 2005, prot. n. 10/0008557 DC, richiamata nell’ordinanza impugnata. Detta 
nota, con cui l’A.R.P.A.T. ha presentato al Comune di Borgo S. Lorenzo le 
risultanze degli accertamenti effettuati nell’impianto e gli esiti delle analisi 
dei campioni prelevati, proponendo le misure poi recepite dall’Amministrazione 
comunale, suggerisce, infatti, la direzione (o meglio, le direzioni) in cui la 
ricorrente si sarebbe dovuta attivare, elencando analiticamente le criticità 
riscontrate dai tecnici. In particolare, la nota in parola sottolinea il rischio 
che i pozzetti grigliati della rete fognaria pubblica, presenti nell’impianto e 
tramite cui confluiscono nella fognatura comunale le acque di dilavamento dei 
piazzali della ditta ricorrente, siano interessati da fenomeni di sversamento 
degli idrocarburi. Evidenzia, altresì, sempre con riguardo ai pozzetti, i rischi 
connessi alle fessurazioni delle pareti di questi, tali da facilitare la 
dispersione nel terreno del liquido accumulato nei pozzetti stessi. Altre 
indicazioni circa gli interventi da realizzare (e neanche tanto sommarie) la 
ricorrente avrebbe potuto, poi, desumerle dalla stessa ordinanza gravata, lì 
dove questa sottolinea il pericolo che i piazzali dell’impianto siano 
interessati da sversamenti accidentali di idrocarburi, peraltro già 
verificatisi, e la mancanza per tali aree, a fronte di un simile pericolo, di 
sistemi di regimazione e raccolta, sia per le acque meteoriche sia per le 
eventuali perdite di gasolio: ciò – in coerenza con i contenuti della nota dell’A.R.P.A.T. 
sopra richiamata – espone l’impianto al rischio, tenuto ben presente 
dall’ordinanza dirigenziale, che gli eventuali sversamenti di idrocarburi 
confluiscano nei pozzetti della rete fognaria pubblica presenti nell’impianto (i 
cui piazzali risultano attraversati da detta rete). Donde l’infondatezza della 
doglianza, atteso che – si ribadisce – alla luce delle indicazioni contenute nel 
provvedimento impugnato e nella nota dell’A.R.PA.T. del 2 maggio 2005 da questa 
richiamata, la ricorrente era stata messa in grado di comprendere in che 
direzione (e con che genere di opere) intervenire, trattandosi di realizzare 
sistemi di raccolta degli sversamenti di materie prime e di messa in sicurezza 
dei pozzetti rispetto a tali sversamenti.
Quanto ora detto dimostra l’infondatezza, altresì, delle ulteriori censure in 
cui è articolato il motivo, giacché, in merito alla tipologia di misure da 
adottare, le stesse devono essere ricondotte alle misure di messa in sicurezza 
d’emergenza, alla luce della definizione che di queste detta l’art. 2, comma 1, 
lett. d), del d.m. n. 471/1999 (applicabile al caso in esame in base al 
principio tempus regit actum), trattandosi di “contenere la diffusione degli 
inquinanti e impedire il contatto con le fonti inquinanti presenti nel sito”. 
Sul punto, non è fondata l’obiezione della ricorrente concernente il 
“lunghissimo tempo” trascorso tra gli accertamenti dell’A.R.P.A.T. e l’adozione 
delle misure, poiché in tal modo si dimentica: a) che l’istruttoria 
procedimentale non si è esaurita nelle ispezioni ed accertamenti sul posto, 
essendo stati questi seguiti dalle analisi dei campioni prelevati (svolte in 
contraddittorio con il privato interessato); b) che, in ogni caso, al Comune di 
Borgo S. Lorenzo l’esito dell’istruttoria è stato comunicato con la già citata 
nota dell’A.R.P.A.T. del 2 maggio 2005 (pervenuta al Comune il successivo 13 
maggio), rispetto alla quale l’adozione dell’ordinanza gravata – datata 9 luglio 
2002 – non può dirsi certo intervenuta dopo un “lunghissimo” periodo di tempo. 
Per la stessa ragione, è del tutto inconferente il richiamo, contenuto nella 
memoria conclusiva della ricorrente, alla sentenza di questa Sezione n. 762/2009 
del 6 maggio 2009. L’urgenza del provvedere (al di là dei meri passaggi 
burocratici) era del resto implicita nella tipologia di rischio prefigurato, 
come sopra descritto.
In ordine, infine, all’assenza di una normativa regionale sulle acque di 
dilavamento, è evidente che i paventati rischi di inquinamento della rete 
fognaria pubblica, conseguenti agli eventuali sversamenti accidentali di 
idrocarburi nei piazzali dell’impianto, non consentivano certo di attendere 
l’adozione di una regolamentazione regionale specifica in proposito. Per questo 
verso si richiama l’urgenza del provvedere menzionata poc’anzi, che rende 
legittimo ed anzi doveroso l’intervento prescrittivo del Comune, al di là della 
sua conformità ad eventuali future discipline, allo stato inesistenti. Del 
resto, a riprova della legittimità delle scelte della P.A., si osserva che la 
nota dell’A.R.P.A.T. del 2 maggio 2005 ha suggerito la possibilità di far 
riferimento alla normativa sulle acque di dilavamento emanata dalla Regione 
Lombardia, evidentemente nella prospettiva – ragionevole – che questa possa 
servire da modello per la regolamentazione toscana.
Anche il motivo di ricorso ora esaminato risulta, pertanto, nel suo complesso 
infondato.
In definitiva, pertanto, il ricorso R.G. n. 2164/2002 deve essere dichiarato 
improcedibile, mentre il ricorso R.G. n. 2165/2002 deve essere respinto perché 
infondato.
In ragione della complessità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi 
per disporre la parziale compensazione delle spese dei due ricorsi così riuniti, 
spese che, per la parte rimanente, seguono la soccombenza e sono liquidate come 
da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Seconda Sezione, così 
definitivamente pronunciando sui ricorsi indicati in epigrafe e previa riunione 
degli stessi, dichiara improcedibile il ricorso R.G. n. 2164/2002 e respinge il 
ricorso R.G. n. 2165/2002.
Condanna la società ricorrente al pagamento di spese e onorari di causa, che, 
previa compensazione parziale delle stesse, liquida in misura forfettaria in 
complessivi € 2.000,00 (duemila/00), più I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del giorno 20 maggio 2010, con 
l’intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE 
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/08/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 
 
		
		
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