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TAR SICILIA, Palermo, Sez. II, 11 gennaio 2010, n. 274
 
DIRITTO DELL’ENERGIA - D.lgs. n. 387/2003 e L. n. 239/2003 - Ordinamenti 
regionali anche a Statuto speciale - Mancanza di normativa regionale di 
esecuzione degli obblighi comunitari - Fonte legislativa statale - Natura 
suppletiva - Disciplina di dettaglio. Pur in difetto di un’espressa 
qualificazione del carattere cedevole delle norme del d.lgs. n° 387/2003 e della 
legge n° 239/2004 negli ordinamenti regionali anche a Statuto speciale privi di 
normativa di esecuzione degli obblighi comunitari, la fonte legislativa statale 
assuma natura suppletiva ai sensi della legge n° 11/2005 e, come tale, si 
applica anche per la disciplina di dettaglio, nelle more dell’esercizio della 
potestà legislativa regionale concorrente. Pres. Monteleone, Est. Aprile - A. 
s.r.l. (avv.ti Scuderi e Rossitto) c. Assessorato Industria della Regione 
Sicilia e altri (Avv. Stato), Comune di Messina (avv. Ferrara), Comune di 
Saponara (avv. Bonfiglio) e altri (n.c.) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 
gennaio 2010, n. 274
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA,
(Sezione Seconda)
N. 00274/2010 REG.SEN.
N. 00934/2009 REG.RIC.
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 934 del 2009, proposto da:
Anima Energy S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Scuderi e Gianluca 
Rossitto, con domicilio eletto presso l’avv. Luca Di Carlo in Palermo, via N. 
Morello N.40;
contro
Assessorato Industria della Regione Sicilia, in persona dell’Assessore pro 
tempore;
Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia, in persona 
dell’Assessore pro tempore;
Assessorato ai Beni Culturali e Ambientali della Regione Sicilia, in persona 
dell’Assessore pro tempore;
Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia, in persona 
dell’Assessore pro tempore;
Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Sicilia, in persona dell’Assessore 
pro tempore;
Ufficio del Genio Civile di Messina, in persona del legale rappresentante pro 
tempore;
Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona del legale 
rappresentante pro tempore;
Regione Sicilia in persona del Presidente pro tempore;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro 
tempore;
Ministero della Difesa -Aeronautica Militare, in persona del legale 
rappresentante pro tempore;
Ministero della Difesa -Comando Militare Autonomo Regione Sicilia, in persona 
del legale rappresentante pro tempore;
Ministero della Difesa -Comando Militare Marittimo Autonomo in Sicilia, in 
persona del legale rappresentante pro tempore;
Azienda delle Foreste Demaniali, in persona del legale rappresentante pro 
tempore;
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, in persona del legale 
rappresentante pro tempore;
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentati e difesi, tutti, per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello 
Stato di Palermo, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81;
Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente pro tempore, non 
costituita in giudizio;
Comune di Messina in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso 
dall'avv. Mariangela Ferrara, con domicilio eletto presso l’avv. Alessandra 
Allotta in Palermo, via Domenico Trentacoste N. 89;
Comune di Saponara in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso 
dall'avv. Angelo Bonfiglio, domiciliato presso la Segreteria del Tar in Palermo, 
via Butera, 6;
Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;
E.N.A.V. S.p.A. -Ente Nazionale Assistenza Volo, in persona del legale 
rappresentante pro tempore, non costituito;
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.-Gruppo Ferrovie dello Stato, in persona del 
legale rappresentante pro tempore, non costituito;
Ferrovie dello Stato S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, 
non costituito;
Terna S.p.A. -Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in persona del legale 
rappresentante pro tempore, non costituito;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
PROVVEDIMENTI DI DINIEGO AUTORIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE DI CENTRALE EOLICA.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato all’Industria;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Territorio ed 
Ambiente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato ai Beni Culturali e 
Ambientali;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Agricoltura e Foreste;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato ai Lavori Pubblici;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Foreste Demaniali;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ispettorato Ripartimentale Foreste 
di Messina;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Messina;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Saponara;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio del Genio Civile di 
Messina;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza ai Beni Culturali 
e Ambientali di Messina;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa -Aeronautica 
Militare;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa -Comando 
Militare Autonomo Regione Sicilia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa -Comando 
Militare Marittimo Autonomo in Sicilia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sicilia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2009 il Referndario 
dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori come specificato nel 
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società ANIMA ENERGY S.r.l. 
ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con i quali è stata respinta 
l’istanza, avanzata in data 1 marzo 2005, di autorizzazione unica per la 
realizzazione di un progetto di parco eolico, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 
n° 387/2003, nei Comuni di Messina e Saponara. La ricorrente ha premesso, in 
fatto, che sin dal 29 luglio 2003 si era attivata con istanze inoltrate alle 
distinte amministrazioni competenti ai fini del conseguimento dei titoli 
abilitativi e che, successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. 29 dicembre 
2003 n° 387, aveva inoltrato la summenzionata istanza di autorizzazione unica 
conformemente alla nuova disciplina di legge. Sul ricorso proposto avverso 
l’illegittima inerzia amministrativa serbata in ordine alla detta istanza, 
questa Sezione, con sentenza n° 268 del 26 febbraio 2008, ha dichiarato 
l’obbligo di provvedere dell’Amministrazione intimata. Di qui la convocazione, 
sia pur tardiva, della conferenza di servizi controversa, i cui verbali, oggetto 
di impugnazione, hanno assunto anche rilevanza esterna in virtù della 
comunicazione alla società ricorrente della determinazione negativa conclusiva 
del procedimento, adottata in ordine alla richiesta di autorizzazione.
Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere al 
ricorso e ne hanno domandato il rigetto, con vittoria di spese.
Il ricorso è fondato.
E’ assorbente la fondatezza del profilo afferente la dedotta censura di 
violazione dell’art. 12 del d.lgs. n° 387/2003 e degli artt. 3, 14 e seguenti 
della legge n° 241/1990, nonchè eccesso di potere per difetto di istruttoria e 
di motivazione e sviamento.
Appare utile la ricostruzione del quadro normativo alla stregua del quale va 
scrutinata la legittimità degli atti impugnati.
Giova prendere le mosse dalle incisive pronunce della Corte Costituzionale che 
hanno definito il riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni nella materia a 
legislazione concorrente della “produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” ai sensi dell’art. 117, terzo 
comma, della Costituzione.
Con sentenza del 30 dicembre 2009 n° 339, confermativa di un consolidato 
orientamento giurisprudenziale e al contempo applicabile al caso in esame in 
considerazione della nota efficacia retroattiva erga omnes delle pronunce di 
incostituzionalità, la Corte Costituzionale ha statuito, tra gli altri, i 
seguenti principi:
“l’espressione utilizzata nel terzo comma dell’art. 117 Cost. deve ritenersi 
corrispondere alla nozione di «settore energetico» di cui alla legge n. 239 del 
2004, così come alla corrispondente nozione di «politica energetica nazionale» 
utilizzata dal legislatore statale nell’art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 
112(sentenza n.383 del 2005)”.
“al fine di preservare «gli assetti nazionali del settore energetico e gli 
equilibri su cui esso si regge nel suo concreto funzionamento» (sentenza n. 248 
del 2006), non può negarsi che il Governo della Repubblica possa assumere, nel 
rispetto della sfera di competenza legislativa ed amministrativa delle Regioni, 
un ruolo di impulso ai fini dello sviluppo energetico nazionale, in quanto parte 
della politica generale che ad esso compete tracciare”.
- “pur dovendosi rispettare la competenza legislativa concorrente delle Regioni 
in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, non 
se ne può infatti dedurre la impossibilità per il legislatore statale di 
determinare una speciale disciplina mediante la quale il Governo della 
Repubblica può giungere ad elaborare una propria piattaforma d’azione in un 
settore in profondo mutamento dopo – tra l’altro – la determinazione di riaprire 
la sperimentazione sul versante della produzione energetica nucleare, 
l’accresciuta diversificazione delle fonti di
energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ed in considerazione 
dell’importanza del dibattito sulla sostenibilità ambientale nella produzione e 
nell’uso dell’energia”;
“con riguardo alla rete di infrastrutture di comunicazione elettronica, ma con 
argomenti certamente estensibili alla rete energetica e della telecomunicazione, 
si è infatti già posta in luce «l’incidenza che un’efficiente rete» «può avere 
sullo sviluppo economico del Paese e sulla concorrenzialità delle imprese» 
(sentenza n. 336 del 2005). In tale prospettiva, viene in rilievo non già una 
finalità di «aiuto» di Stato alle imprese, in sé incompatibile con la tutela 
della concorrenza (sentenza n. 63 del 2008), quanto, invece, la realizzazione di 
«programmi» con cui soddisfare i requisiti fattuali, in punto di accesso alla 
fonte energetica e ai mezzi di telecomunicazione, necessari ai fini della libera 
competizione sul mercato”. (Corte Cost. n. 339/2009; conformi Corte Cost. n. 383 
e n. 336 del 2005; Corte Cost. n. 364/2006; Corte Cost. n. 1/2008; Corte Cost. 
n. 166/2009; Corte Cost. n. 282/2009).
Con decreto legislativo 29.12.2003, n. 387, il legislatore statale ha dato 
attuazione, alla Direttiva 27.9.2001, n. 2001/77/CE, nonché, a monte della detta 
Direttiva Comunitaria, ad accordi conclusi a livello internazionale, tesi alla 
produzione di energia pulita (quale, per esempio, il Protocollo di Kyoto della 
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici).
La Regione Sicilia, ad oggi, non ha esercitato la potestà legislativa di 
dettaglio per il recepimento dei principi stabiliti dal d. lgs. n° 387 del 2003, 
nè per il recepimento della direttiva n. 2001/77/CE.
Giova ricordare che, a mente dell’art. 117, quinto comma, Cost., “Le Regioni e 
le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, 
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi 
comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi 
internazionali e degli atti dell’Unione europea nel rispetto delle norme di 
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di 
esercizio del potere sostitutivo in caso
di inadempienza”.
Le norme di procedura per l’esecuzione di obblighi comunitari, richieste 
dall’art. 117 quinto comma Cost., sono state fissate con legge statale n° 
11/2005, che, all’art. 16 , dispone: “1. Le regioni e le province autonome, 
nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle 
direttive comunitarie. Nelle materie di competenza concorrente la legge 
comunitaria indica i principi fondamentali non derogabili dalla legge regionale 
o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni 
eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome.
2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare 
attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza 
legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva 
attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche 
comunitarie.
3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le 
disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi 
comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle 
province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle 
condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 8, secondo 
periodo”.
L’art. 11, comma ottavo, della medesima legge n° 11/2005 stabilisce che gli atti 
normativi di rango primario e secondario adottati dallo Stato per il recepimento 
delle direttive comunitarie sono efficaci anche nelle materie di competenza 
legislativa delle Regioni e delle Province autonome al fine di porre rimedio 
all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel darvi attuazione. La norma da ultimo 
menzionata precisa che “in tale caso, gli atti normativi statali adottati si 
applicano, per le Regioni e le Province autonome nelle quali non sia ancora in 
vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del 
termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria, 
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di 
attuazione di ciascuna Regione e Provincia autonoma e recano l'esplicita 
indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere 
cedevole delle disposizioni in essi contenute”.
La giurisprudenza costituzionale e l’Adunanza Generale del Consiglio di Stato 
hanno evidenziato il fondamento costituzionale del potere suppletivo del 
legislatore statale a fronte dell’inerzia di Regioni, anche a Statuto speciale, 
nel recepimento di norme comunitarie (Corte Cost. n° 126 del 24 aprile 1996; 
Corte Cost. n° 425 del 10 novembre 1999; Cons. Stato, Adunanza Generale n° 2 del 
25 febbraio 2002). Tale fondamento, esplicitato, per effetto della legge 
costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3, dal primo comma dell’art. 117 Cost., è 
causalmente riconducibile alla responsabilità sovranazionale e internazionale, 
che fa capo integralmente e unitariamente allo Stato-persona per le carenze nel 
rispetto dei relativi impegni.
In particolare, l’Adunanza Generale del Consiglio di Stato n° 2 del 25 febbraio 
2002 ha ritenuto che: “- all'attuazione delle direttive comunitarie nelle 
materie attribuite alle Regioni o alle Province autonome in via esclusiva o 
concorrente, siano competenti le Regioni e le Province autonome;
- ove le Regioni non abbiano provveduto, sussista il potere dovere dello Stato, 
al fine di rispettare i vincoli comunitari, di attuare, attraverso proprie fonti 
normative, tali direttive;
- le norme poste dallo Stato in via sostitutiva siano applicabili solo 
nell'ambito dei territori delle Regioni e Province autonome che non abbiano 
provveduto e siano cedevoli, divengano cioè inapplicabili, qualora le Regioni o 
le Province esercitino il potere loro proprio di attuazione della direttiva, nel 
territorio di tali Regioni o Province; (...).
Tale previsione del potere sostitutivo (id est, il quinto comma dell’art. 117 
Cost.) rende espressa una norma riconducibile agli articoli 11 e 117, primo 
comma, della Costituzione e, cioè, al generale potere dovere dello Stato di 
rispettare i vincoli comunitari per i quali è responsabile unitariamente”.
Nel caso di specie, in ossequio ai principi costituzionali enucleati dalla 
giurisprudenza appena richiamata, deve ritenersi che, pur in difetto di 
un’espressa qualificazione del carattere cedevole delle norme del d.lgs. n° 
387/2003 e della legge n° 239/2004 negli ordinamenti regionali anche a Statuto 
speciale privi di normativa di esecuzione degli obblighi comunitari, la fonte 
legislativa statale assuma natura suppletiva ai sensi della legge n° 11/2005 e, 
come tale, si applichi anche per la disciplina di dettaglio, nelle more 
dell’esercizio della potestà legislativa regionale concorrente.
A ciò consegue che il parametro di legittimità degli atti impugnati con 
l’odierno ricorso va rinvenuto nella legislazione statale dettata con il d. lgs. 
n° 387/2003.
L’art. 12 del d.lgs. n° 387/2003, ai commi terzo e quarto, prescrive:
“la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica 
alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, 
rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa 
vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla 
costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una 
autorizzazione unica,
rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione, nel rispetto 
delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del 
paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, 
variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è 
convocata dalla Regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di 
autorizzazione. (...)
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento 
unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel 
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio 
dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercitare l'impianto in
conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in 
pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della 
dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo 
all’esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine 
massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può 
comunque essere superiore a centottanta giorni”.
In virtù del rinvio dinamico, operato dalla norma del d.lgs. n° 387/2003 appena 
riportata, alla legge n° 241/1990 e alle sue successive integrazioni e 
modificazioni, il caso in esame ricade direttamente, pienamente ed integralmente 
sotto la sfera di applicazione degli artt. da 14 a 14-quater della legge 
generale sul procedimento amministrativo, del tutto a prescindere 
dall’adeguamento dell’ordinamento regionale siciliano alle novelle legislative 
apportate al regime giuridico della conferenza di servizi dalle leggi n° 
340/2000, n° 15/2005 e n° 69/2009.
Così individuato il parametro normativo di legittimità, con esso confliggono gli 
atti impugnati per i profili di censura devoluti alla cognizione del Collegio.
Anzitutto, per espresso disposto dell’art. 14-ter, comma sesto, della L. n° 
241/1990, ciascuna amministrazione convocata alla conferenza di servizi, e, deve 
ritenersi, in primis, l’amministrazione procedente, “partecipa alla conferenza 
di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo 
competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su 
tutte le decisioni di competenza della stessa”.
Dal testo del verbale di conferenza di servizi in data 22 dicembre 2008 si 
evince che l’Assessorato Regionale all’Industria, indicente la conferenza, vi ha 
partecipato a mezzo di un geometra, responsabile del procedimento, che risulta 
essere stato delegato dal dirigente del competente servizio dell’Assessorato, 
per la mera funzione di “presiedere la seduta”.
Difettava, pertanto, in capo al funzionario delegato, il potere di vincolare 
l’Assessorato alla volontà espressa in seno alla conferenza di servizi, non 
potendo ritenersi una simile investitura (necessaria in considerazione 
dell’assetto delle competenze interno all’ente) implicita nella delega a 
“presiedere la seduta”. Il vizio assume particolare pregnanza in considerazione 
del ruolo che la legge assegna al rappresentante dell’amministrazione 
procedente, che, per effetto della L. n° 15/2005, deve valutare le specifiche 
risultanze della conferenza e, “tenendo conto delle posizioni prevalenti 
espresse in quella sede”, adottare la determinazione motivata di conclusione del 
procedimento.
Siffatti poteri sia valutativi che decisori dovevano formare oggetto di espressa 
e specifica menzione in seno alla delega, risultandone, in mancanza, inficiata, 
per difetto di legittimazione, la partecipazione dell’Assessorato procedente.
Appare meritevole di accoglimento anche la censura proposta per violazione 
dell’art. 14-quater, comma primo, della legge n° 241/1990, che richiede, per il 
dissenso manifestato in conferenza di servizi, che lo stesso sia propositivo, 
ovvero corredato delle condizioni per il suo superamento. Nessuno dei dissensi 
espressi nel caso di specie ha recato le prescritte indicazioni specifiche delle 
modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.
E’ fondata, altresì, la sollevata censura di violazione dell’art. 14-ter, comma 
settimo, della L. n° 241/1990, alla stregua del quale “si considera acquisito 
l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso 
definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata”.
La determinazione conclusiva del procedimento del 22 dicembre 2008 è stata 
adottata con la presenza dei rappresentanti di quattro delle ventitre 
amministrazioni convocate, ivi compresa l’amministrazione procedente 
imperfettamente rappresentata per quanto appena rilevato. Alcune delle 
amministrazioni non intervenute avevano espresso ”benestare di massima” (Rete 
Ferroviaria Italiana s.p.a.) o avvisi interlocutori (Dip. Co.re.mi. dello stesso 
Assessorato all’Industria; TERNA s.p.a.). Pertanto, la determinazione impugnata, 
è viziata laddove non ha considerato come taciti assensi, in applicazione del 
menzionato settimo comma dell’art. 14-ter citato, le posizioni delle 
amministrazioni non manifestate in seno alla conferenza di servizi, ovvero 
espresse in termini interlocutori e non impegnativi.
Da ciò discende l’illegittimità per eccesso di potere della ponderazione di 
interessi compiuta in seno alla conferenza di servizi, non apparendo 
comprensibile l’iter logico all’esito del quale l’amministrazione procedente sia 
addivenuta alla valutazione di “prevalenza” delle posizioni negative, prevalenza 
che non sembra, in realtà, predicabile nè alla luce di un criterio meramente 
quantitativo, nè in base a criteri qualitativo-sostanziali, comunque non 
esplicitati.
E’ del tutto carente ogni motivazione dell’impugnato diniego, essendosi 
l’amministrazione testualmente determinata in senso negativo esclusivamente 
“considerando prevalente l’interesse pubblico alla salvaguardia della tutela del 
paesaggio rispetto a quello, altrettanto rilevante, della salute”.
Una simile formula di stile non può ritenersi satisfattiva dell’onere 
motivazionale che doveva abbracciare e dare conto in concreto della comparazione 
delle caratteristiche peculiari dell’impianto eolico in questione con i valori 
paesaggistici, ambientali, territoriali propri dell’area e con il suo 
complessivo assetto vocazionale, dovendo essere esplicitati gli eventuali 
elementi di incompatibilità e indicate le soluzioni necessarie per superarli, 
comparazione di cui non vi è traccia neanche sul piano istruttorio.
In conclusione, gli acclarati vizi procedimentali e le carenze istruttorie e 
motivazionali riflettono, sul piano sostanziale, uno sviamento dell’esercizio 
del potere dalla legittima causa funzionale di esso.
Per le suesposte ragioni, il ricorso dev’essere accolto perchè fondato.
La declaratoria di illegittimità per vizi propri dei provvedimenti impugnati 
consente di assorbire le residue doglianze di illegittimità derivata proposte 
avverso i provvedimenti medesimi nonchè avverso i relativi atti presupposti.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti in considerazione del 
susseguirsi di interventi normativi e giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Palermo, Sezione seconda, 
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, 
annulla i verbali conclusivi della conferenza di servizi del 17 settembre 2008 e 
del 22 dicembre 2008 e tutti gli atti endoprocedimentali, i pareri e le 
determinazioni sostitutive di provvedimento ivi menzionati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2009 con 
l'intervento dei Magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Cosimo Di Paola, Consigliere
Francesca Aprile, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE 
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 
 
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